CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 settembre 2021
651.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
  Ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole, senza condizioni né osservazioni, nella seduta del 4 agosto 2021, e che gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, di iniziativa parlamentare, non sono invece corredati di relazione tecnica.
  Soffermandosi quindi esclusivamente sulle modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, rappresenta quanto segue.
  Le modifiche all'articolo 4, comma 1, lettera b), dispongono che, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare. In proposito, andrebbe chiarito se gli oneri per i test siano o meno a carico dell'ente che presta il pronto soccorso e, in caso affermativo, se siano attesi oneri aggiuntivi per effetto del possibile incremento di effettuazione dei test COVID-19 e quale sia la fonte della relativa copertura. Pag. 29
  L'articolo 4-bis interviene in materia di accesso di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani. In aggiunta all'attuale disciplina, la norma dispone che, nel rispetto delle misure previste e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscano la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo – che, per quanto riguarda le strutture pubbliche o convenzionate, il nuovo diritto di visita possa essere garantito nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro già verificatosi con riferimento all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, ora modificato, che inizialmente ha disciplinato il diritto di visita e al quale, rammenta, non sono stati ascritti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva inoltre che all'articolo 5, comma 1, viene prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il periodo di vigenza del protocollo d'intesa che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. Ricorda che, al fine di contribuire al contenimento dei costi dei predetti test, il comma 2, non modificato, autorizza la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021. In proposito, non formula osservazioni, in quanto la disposizione opera comunque nell'ambito di un limite massimo di spesa.
  Il comma 4-bis dell'articolo 5 prevede che il Ministero della salute definisca con protocollo d'intesa le procedure e le condizioni affinché i farmacisti, superato uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 nei confronti dei soggetti di diciotto anni e più. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie è definita dal protocollo a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard (FSN), fermo restando che dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, osserva che la disposizione pone un nuovo onere a carico di risorse del FSN già stanziate: al fine di verificare la disposta neutralità finanziaria, ritiene che andrebbe dunque acquisita, oltre alla quantificazione degli oneri per la remunerazione delle farmacie e per l'eventuale adeguamento informatico dell'Anagrafe nazionale vaccini e al loro sviluppo temporale, che potrebbe includere anche il 2022, anche dati ed elementi idonei a dimostrare la disponibilità delle necessarie risorse nel FSN senza pregiudizio di ulteriori attività e prestazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Andrebbe altresì acquisita conferma dell'effettiva possibilità per l'Istituto superiore di sanità di organizzare il corso previsto dalla norma ad invarianza di spesa.
  Segnala, infine, che sulle restanti modifiche ed integrazioni approvate in sede referente non si hanno osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa che l'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare per poter fruire delle prestazioni di pronto soccorso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale procedura è già prevista anche dalla circolare n. 35324 del 30 ottobre 2020 al fine di assicurare che l'accesso in ambiente ospedaliero, compreso il pronto soccorso, avvenga in maniera controllata e rispettosa delle misure di contenimento del COVID-19, onde evitare che la prestazione di cura possa risolversi in un rischio di contagio per i sanitari e gli altri pazienti. Pag. 30
  Evidenzia, inoltre, che l'ampliamento del diritto di visita di familiari e visitatori, muniti delle certificazioni verdi, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, previsto dall'articolo 4-bis, potrà essere garantito dalle strutture pubbliche o convenzionate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Chiarisce, altresì, che il comma 4-bis dell'articolo 5, che prevede che il Ministero della salute definisca con protocollo d'intesa le procedure e le condizioni affinché i farmacisti, superato uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Infatti, in primo luogo, la vaccinazione antinfluenzale è già ricompresa nei livelli essenziali di assistenza che trovano copertura nel fabbisogno sanitario nazionale standard e l'invarianza di spesa sarà assicurata, in particolare, dal fatto che alle farmacie, nell'ambito del predetto protocollo, verrà riconosciuto un compenso equivalente a quello attualmente corrisposto ai medici di medicina generale, pari a 6,16 euro per somministrazione, determinandosi in tal modo, sotto il profilo della spesa, una mera traslazione degli oneri dai medici di medicina generale alle farmacie.
  In secondo luogo, l'Istituto superiore di sanità provvederà all'organizzazione dello specifico corso previsto dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di corso del tutto analogo a quello già previsto per i vaccini per l'infezione da SARS-CoV-2 dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), che già ne ha stabilito l'organizzazione ad invarianza di spesa.
  Assicura, infine, che l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini consisterà esclusivamente nell'aggiornamento delle pertinenti specifiche funzionali per l'adeguamento del codice erogatore che dovrà riportare il codice identificativo della farmacia anziché quello della ASL di riferimento territoriale della farmacia medesima, cui si provvederà con le risorse previste dall'Accordo Quadro avente ad oggetto i Servizi applicativi e di gestione del Sistema informativo sanitario nazionale, di cui al lotto n. 2 della gara a suo tempo gestita da CONSIP SpA per conto del Ministero della salute.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3223-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2021, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare per poter fruire delle prestazioni di pronto soccorso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale procedura è già prevista anche dalla circolare n. 35324 del 30 ottobre 2020 al fine di assicurare che l'accesso in ambiente ospedaliero, compreso il pronto soccorso, avvenga in maniera controllata e rispettosa delle misure di contenimento del COVID-19, onde evitare che la prestazione di cura possa risolversi in un rischio di contagio per i sanitari e gli altri pazienti;

    l'ampliamento del diritto di visita di familiari e visitatori, muniti delle certificazioni verdi, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, previsto dall'articolo Pag. 31 4-bis, potrà essere garantito dalle strutture pubbliche o convenzionate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    il comma 4-bis dell'articolo 5, che prevede che il Ministero della salute definisca con protocollo d'intesa le procedure e le condizioni affinché i farmacisti, superato uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    infatti, in primo luogo, la vaccinazione antinfluenzale è già ricompresa nei livelli essenziali di assistenza che trovano copertura nel fabbisogno sanitario nazionale standard e l'invarianza di spesa sarà assicurata, in particolare, dal fatto che alle farmacie, nell'ambito del predetto protocollo, verrà riconosciuto un compenso equivalente a quello attualmente corrisposto ai medici di medicina generale, pari a 6,16 euro per somministrazione, determinandosi in tal modo, sotto il profilo della spesa, una mera traslazione degli oneri dai medici di medicina generale alle farmacie;

    in secondo luogo, l'Istituto superiore di sanità provvederà all'organizzazione dello specifico corso previsto dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di corso del tutto analogo a quello già previsto per i vaccini per l'infezione da SARS-CoV-2 dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), che già ne ha stabilito l'organizzazione ad invarianza di spesa;

    infine, l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini consisterà esclusivamente nell'aggiornamento delle pertinenti specifiche funzionali per l'adeguamento del codice erogatore che dovrà riportare il codice identificativo della farmacia anziché quello della ASL di riferimento territoriale della farmacia medesima, cui si provvederà con le risorse previste dall'Accordo Quadro avente ad oggetto i Servizi applicativi e di gestione del Sistema informativo sanitario nazionale, di cui al lotto n. 2 della gara a suo tempo gestita da CONSIP SpA per conto del Ministero della salute,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Panizzut 3.502, che è volta a prevedere che il Servizio sanitario nazionale assicuri la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, per l'ottenimento delle certificazioni verdi Covid-19 in favore di minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e soggetti che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di condizioni o patologie ostative certificate, provvedendo a tal fine ad incrementare di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la gratuità dei tamponi, di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021, senza tuttavia recare la relativa copertura finanziaria;

   Panizzut 3.0500, che è volta a prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il Pag. 32SARS-CoV-2, istituendo nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2 senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

   Sodano 5.1, che è volta a prevedere la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

   Sarli 5.3, che prevede la somministrazione di test antigenici rapidi, per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, a carico del Servizio sanitario nazionale, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

   Ehm 5.4, che è volta a prevedere che le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguano i test antigenici gratuiti rapidi per i cittadini italiani per accedere a servizi e attività, nonché per turismo, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

   Menga 5.6, che è volta a prevedere che, nell'ambito del Protocollo d'intesa con le farmacie definito dal Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia assicurata la gratuità di un congruo numero di test antigenici rapidi per nucleo familiare, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

   Menga 5.7, che è volta a prevedere che, nell'ambito del Protocollo d'intesa con le farmacie definito dal Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia assicurata la gratuità dei test antigenici rapidi per i minori di 18 anni di età, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

   Ehm 5.8, che prevede che il Servizio sanitario nazionale esegua gratuitamente i test antigenici rapidi ai cittadini residenti in Italia, per accedere ai servizi e alle attività per le quali l'accesso è limitato, nonché per turismo, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

   Ungaro 5.11, che è volta a prevedere che il protocollo d'intesa da stipularsi tra il Commissario straordinario e le farmacie e strutture sanitarie preveda la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi contenuti per la generalità della popolazione e gratuiti per i soggetti di età non superiore a 30 anni che sono in attesa si effettuare la vaccinazione, senza provvedere alla copertura degli oneri che ne derivano per gli anni 2021 e 2022;

   Meloni 6.500, che, tra l'altro, proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, comportando oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

   Lollobrigida 6.501, che prevede, tra l'altro, che l'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi è differita al gennaio 2022, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

   Panizzut 9.100, che, al comma 1, prevede che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'equiparazione ai fini del trattamento economico della malattia al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia applicata anche per l'anno 2021. Il successivo comma 2 prevede che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, sia estesa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021. La medesima Pag. 33 proposta emendativa prevede, infine, che agli oneri che ne conseguono, stimati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che tuttavia non reca le occorrenti risorse;

   Cunial 13.1, che è volta a sopprimere l'articolo 13 del provvedimento, che autorizza, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in ciò risultando suscettibile di poter incidere sull'adozione di atti necessari ad una corretta allocazione ed utilizzo delle risorse previste dal presente provvedimento.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Sodano 3.1, che è volta a prevedere che, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione del green pass, sono istituiti dei presidi medico-sanitari per la effettuazione di tamponi antigenici-rapidi o salivari, totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale. A tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, per gli interventi di competenza dello stesso Commissario straordinario. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla all'idoneità della copertura finanziaria proposta;

   Panizzut 3.0501, che è volta a prevedere l'attuazione di una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Raduzzi 5.2, che incrementa l'autorizzazione di spesa destinata al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi provvedendo al relativo onere, pari a 60,5 milioni di euro per il 2021, mediante abrogazione di una serie di disposizioni vigenti riguardanti – rispettivamente – l'aliquota IVA ridotta per la cessione di animali vivi destinati all'alimentazione umana, il contributo alla fondazione FS per il sostegno ai treni storici, nonché il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame, giacché le risorse autorizzate dalle diverse disposizioni oggetto di abrogazione, pur equivalendo complessivamente all'importo dell'onere da fronteggiare, sembrerebbero incidere comunque su impegni di spesa già almeno parzialmente assunti a valere sulle risorse medesime;

   Sportiello 5.90, che prevede, per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, la somministrazione gratuità di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e incrementa l'onere previsto da 45 milioni a 47 milioni di euro per l'anno 2021, con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Giannone 5.500, che obbliga il Commissario straordinario a definire, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza test salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta in esame;

   Sodano 5.01, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento Pag. 34 dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole in vista dell'anno scolastico 2021/2022, provvedendo al relativo onere a valere sulle risorse trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021, che ha stanziato in favore del citato Commissario 1,65 miliardi di euro per l'anno 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste dalla clausola di copertura finanziaria della proposta emendativa in esame, nonché alla possibilità di attingere alle stesse senza pregiudizio di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

   Panizzut 5.0500, che obbliga l'Agenzia italiana del farmaco ad aggiornare le condizioni e le modalità d'impiego degli anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 e a promuoverne il maggiore utilizzo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta in esame;

   Noja 9.4, che proroga al 31 ottobre 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti privati con disabilità o immunodepressione, provvedendo al relativo maggiore onere, pari a 11 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

   Noja 9.5, che prevede che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, sia estesa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e precisa l'ambito di applicazione della disposizione ai lavoratori disabili. Di conseguenza la medesima proposta emendativa innalza gli oneri previsti dal comma 3 dell'articolo 9, riguardanti le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche da 16,950 milioni di euro a 60,450 milioni di euro per l'anno 2021, imputando il relativo onere all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

   D'Arrando 9.22, che prevede che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, sia estesa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 ed amplia la definizione di «lavoratori fragili». Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Raduzzi 11.2 e Sodano 11.1, che elevano, rispettivamente a 100 e a 50 milioni di euro, la quota del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse – istituito con una dotazione pari a 140 milioni di euro per il medesimo anno 2021 dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – da destinare in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sinora adottate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito al fatto che l'incremento della quota del Fondo da destinare prioritariamente alle predette attività non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo citato.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1 dell'Assemblea, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte Pag. 35emendative Panizzut 3.502 e 3.0500, Sodano 5.1, Sarli 5.3, Ehm 5.4, Menga 5.6 e 5.7, Ehm 5.8, Ungaro 5.11, Meloni 6.500, Lollobrigida 6.501, Panizzut 9.100 e Cunial 13.1, in precedenza richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, esprime parere contrario sull'emendamento Sodano 3.1, posto che – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti di bilancio aggiuntivi e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura, tenuto peraltro conto del fatto che le risorse a disposizione del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state comunque dimensionate sulla base di puntuali esigenze di fabbisogno preventivamente individuate. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Panizzut 3.0501, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, nonché sull'emendamento Raduzzi 5.2, posto che le risorse finanziarie individuate a copertura sono già impegnate in forza di provvedimenti attuativi in corso di perfezionamento. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Sportiello 5.90, posto che – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti di bilancio aggiuntivi e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, nonché sull'emendamento Giannone 5.500, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sodano 5.1, giacché – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti di bilancio aggiuntivi e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, tenuto peraltro conto del fatto che le risorse a disposizione del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state comunque dimensionate sulla base di puntuali esigenze di fabbisogno preventivamente individuate. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Panizzut 5.0500, in quanto – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, nonché sugli emendamenti Noja 9.4 e 9.5, dal momento che entrambe le proposte emendative sono suscettibili di determinare oneri maggiori rispetto a quelli quantificati dalle stesse, con conseguente insufficienza della copertura finanziaria individuata. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento D'Arrando 9.22, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, nonché sugli emendamenti Raduzzi 11.2 e Sodano 11.1, dal momento che – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione delle citate proposte emendative sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per il sostengo delle attività economiche chiuse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021. Esprime, infine, parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito agli emendamenti Meloni 6.500 e Lollobrigida 6.501, sui quali il Governo ha testé espresso un orientamento contrario e la cui finalità è evidentemente quella di sostenere finanziariamente i cittadini e le imprese nell'attuale fase di estrema difficoltà economica. Con specifico riguardo all'emendamento Lollobrigida 6.501, che tra l'altro differisce al mese di Pag. 36gennaio 2022 l'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, invita il Governo a svolgere un ulteriore approfondimento – possibilmente anche tramite predisposizione di un'apposita relazione tecnica – in merito alla puntuale quantificazione degli oneri derivanti dalla citata proposta emendativa, dal momento che l'effetto di minore gettito per l'erario potrebbe comunque essere, a suo avviso, almeno in parte neutralizzato dalla possibilità ivi prevista di rateizzazione del debito fiscale da parte del contribuente.

  Mauro DEL BARBA (IV) invita il Governo a fornire – possibilmente anche tramite predisposizione di un'apposita relazione tecnica – elementi di maggior dettaglio in ordine alla presunta, reale quantificazione degli oneri derivanti dagli emendamenti Noja 9.4 e 9.5, sui quali è stato espresso un orientamento parere contrario, in considerazione, da un lato, dell'estrema delicatezza del tema da essi affrontato e, dall'altro, della scrupolosa istruttoria condotta dalla presentatrice.

  La Viceministra Laura CASTELLI precisa che la contrarietà espressa sugli emendamenti Noja 9.4 e 9.5 è essenzialmente motivata sulla base della incapienza dei fondi previsti a copertura, a fronte di oneri che risultano certamente maggiori rispetto a quelli indicati nelle rispettive proposte emendative. Per quanto concerne, invece, la contrarietà espressa sull'emendamento Lollobrigida 6.501, che pure affronta una tematica sulla quale non le sfugge sussistere l'attenta considerazione da parte di diverse forze politiche, osserva tuttavia che il differimento al mese di gennaio 2022 delle scadenze tributarie ivi previste comporta inevitabilmente maggiori e non quantificati oneri per la finanza pubblica in termini di ritardata riscossione del gettito atteso, tanto più in presenza della proroga dei termini previgenti ad una annualità successiva a quella in corso.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, con particolare riferimento all'emendamento Meloni 6.500, sul quale è stato espresso un orientamento contrario, ricorda che – in occasione dell'esame dei disegni di conversione dei decreti-legge cosiddetti Liquidità e Rilancio avvenuto lo scorso anno – a misure di analogo contenuto sono sempre stati ascritti effetti di maggior onere per la finanza pubblica, corredati dalla indicazione della relativa copertura finanziaria. Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.502, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 5.90, 5.500, 6.500, 6.501, 9.4, 9.5, 9.22, 9.100, 11.1, 11.2 e 13.1, e sugli articoli aggiuntivi 3.0500, 3.0501, 5.01, 5.0500, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2329), dispone la conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Fa presente, Pag. 37altresì, che non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni sulle vie d'acqua di interesse culturale di Venezia, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare circa il comma 1 (limitazioni alla navigazione per determinate vie d'acqua di valore culturale), in quanto volto a consentire l'imposizione di vincoli gravanti su soggetti privati. Per quanto riguarda il comma 2, che dichiara monumento nazionale determinate vie d'acqua veneziane, rammenta in via preliminare che, in casi analoghi, siffatte dichiarazioni sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma dal Governo – dell'effettiva possibilità di attuare la disposizione in condizioni di neutralità, pur in assenza di un'espressa clausola di invarianza finanziaria riferita al comma 2 (analogamente peraltro al caso dei progetti di legge C. 3450 e C. 1363, poi legge n. 64 del 2014, della XVII legislatura). Per quanto riguarda il divieto di navigazione posto, sempre dal comma 2, alle grandi navi, i relativi effetti sono esaminati in rapporto ai commi seguenti, che hanno previsto misure compensative.
  Con riferimento ai commi 3 e 6, recante contributi alle imprese coinvolte dal divieto di navigazione di cui al comma 2 e disciplina attuativa, non ha osservazioni da formulare considerato che le misure sono configurate come limiti di spesa e, in aggiunta, la relazione tecnica fornisce elementi riguardo alla congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della norma.
  Con riferimento al comma 4, recante sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dal divieto di navigazione di cui al comma 2, ulteriore rispetto a quanto previsto a normativa vigente, prende atto che l'onere è configurato come limite di spesa e le relative prestazioni appaiono riconducibili a detto limite. Comunque, tenuto conto della particolare finalità della misura, sarebbe utile acquisire elementi che consentano di verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità perseguite (platea di lavoratori interessati, onere medio della prestazione, necessità di interventi ulteriori rispetto agli strumenti ordinari, durata media del sostegno al reddito). Inoltre, osserva che il prospetto riepilogativo attribuisce al comma in esame eguale impatto sui tre saldi di finanza pubblica, non considerando quindi i minori oneri su fabbisogno e indebitamento netto, rispetto al saldo netto da finanziare, derivanti dalla prestazione figurativa; in proposito sarebbero utili chiarimenti.
  Infine, per quanto attiene al comma 5, che consente all'Autorità di sistema portuale di procedere alla revisione del piano economico e finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal, ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità di rimodulare il piano della concessione senza nuovi o maggiori oneri per l'Autorità (ricompresa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) considerato che la revisione medesima appare, non testualmente ma comunque secondo la ratio della disposizione, una misura compensativa in favore del concessionario e, dunque, presumibilmente, suscettibile di determinare minori entrate per l'Autorità.
  Con riferimento all'articolo 2, commi da 1 a 4-ter e comma 5, recanti disposizioni sul Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e interventi per la salvaguardia di Venezia, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere è configurato in termini di limite di spesa, le attività riferite all'onere appaiono potenzialmente riconducibili entro limiti massimi e la relazione tecnica dà conto delle voci di spesa che compongono l'onere complessivo: sotto questo profilo non ha dunque osservazioni da formulare.
  Sulla possibilità da parte del Commissario di avvalersi, senza nuovi o maggiori Pag. 38oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, pur prendendo atto di quanto chiarito dal Governo in prima lettura, al fine di suffragare la specifica previsione di invarianza, ritiene che andrebbe chiarito se gli enti pubblici delle cui strutture il Commissario richieda di avvalersi potranno accedere alla richiesta ove la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri oppure anche non darvi corso qualora l'avvalimento risultasse oneroso. Infine, per quanto concerne le modifiche intervenute al Senato, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del loro tenore ordinamentale, sul comma 2-bis, sugli ultimi periodi del comma 3, sui commi 4-bis e 4-ter. Riguardo al comma 1-bis, rileva che lo stesso prevede, facoltativamente, la possibilità di diversa finalizzazione di risparmi eventuali ed accertati su risorse già destinate a spesa, con ciò configurando una rinuncia a maggiore risparmio. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che il nuovo profilo di spesa non incida sulle dinamiche già scontate ai fini dei tendenziali.
  In merito all'articolo 2, comma 4-quater, recante interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni prevedono una differente ripartizione di risorse già stanziate a legislazione vigente per la salvaguardia della Laguna di Venezia dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 205 del 2017, tra i vari comuni interessati. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, che la nuova ripartizione consenta comunque agli enti locali interessati la realizzazione delle misure già avviate e/o programmate a valere sulle risorse come originariamente distribuite. Ciò anche in considerazione del fatto che i lavori previsti potrebbero comportare una dinamica di spesa a carattere pluriennale e che la nuova ripartizione opera a valere sull'esercizio 2020, già concluso, e su quello 2021, già trascorso per oltre due terzi.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, recante un credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e nel presupposto che la disciplina contenuta nell'emanando decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia idonea a garantire il rispetto del medesimo limite massimo di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 6 dell'articolo 2-bis provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito di imposta in favore di imprese esercenti attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, stabiliti nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione dello stesso operata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). Resta fermo che – pur in assenza di una esplicita menzione in tal senso nella norma in esame – il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che, sotto il profilo meramente formale, la predetta riduzione debba imputarsi alle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale, verificandosi l'onere nel secondo anno del triennio 2021-2023.
  Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4, che prevede un trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, in merito ai profili di quantificazione rileva che l'onere è configurato in termini di limite di spesa, cui è associato il consueto meccanismo di monitoraggio e salvaguardia idoneo a garantire l'osservanza del medesimo limite. La relazione tecnica, inoltre, al fine di Pag. 39suffragare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della misura, fornisce dati ed elementi quantitativamente verificabili, riferiti ai soli lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. L'entità di tale platea dei lavoratori interessati è poi stata confermata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del decreto-legge, come pure è stata confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché quest'ultimo – come puntualizzato nella relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame – presenta le necessarie disponibilità e il suo utilizzo, come ulteriormente specificato dal Governo nel corso dell'esame presso la 5a Commissione bilancio del Senato, non è suscettibile di pregiudicare «altri interventi già avviati o programmati a carico del predetto Fondo».
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 4-bis, relativo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, rileva che il comma 4-bis, capoverso comma 1-ter, autorizza una spesa pari a 705.000.000 senza esplicitare l'esercizio di riferimento – che parrebbe essere il 2021 – per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto ILVA di Taranto, coperta mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020: in proposito, ritiene che andrebbe specificata l'annualità di riferimento e che andrebbe acquisita conferma circa la disponibilità delle risorse poste a copertura. Trattandosi di «operazioni finanziarie» ai sensi del SEC 2010, non formula osservazioni circa le modalità di copertura, che non sembrano impattare sull'indebitamento netto, come si rileva dal prospetto riepilogativo riferito alla disposizione da cui originano i residui. Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma della medesima neutralità rispetto a dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali per quanto attiene all'impatto sul fabbisogno.
  Per quanto attiene al comma 4-bis, capoverso comma 1-quater, che autorizza INVITALIA s.p.a. alla costituzione di una società per l'analisi di fattibilità, finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto-direct reduced iron – con onere pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2019 – ritiene che andrebbe parimenti acquisita conferma circa la disponibilità delle risorse in esame, senza pregiudicare lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 4-bis, capoverso 1-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, fa fronte agli oneri – nel limite massimo di 705 milioni di euro – connessi all'autorizzazione concessa a Invitalia SpA a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e a erogare finanziamenti in conto soci al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio).
  In proposito, segnala che tale ultima disposizione, nell'apportare una serie di novelle all'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, ne ha modificato anche i commi 4 e 7.
  Il nuovo comma 4, in particolare, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale di una nuova società di trasporto aereo, interamente Pag. 40 controllata dal predetto Ministero ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e da versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.
  Il nuovo comma 7, invece, prevede l'istituzione di un Fondo per la compensazione dei danni subiti per effetto del COVID-19 dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitano funzioni di servizio pubblico, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020, anziché di 500 milioni di euro per il medesimo anno, come previsto dalla normativa previgente.
  In proposito, segnala che le risorse di cui al predetto comma 4 risultano iscritte sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale alla data del 31 dicembre 2020 – come emerge dal disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, ora all'esame della Camera dei deputati (C. 3258) – figurano somme in conto residui per 2,98 miliardi di euro.
  Le risorse di cui al comma 7 risultano, invece, iscritte sul capitolo 2250 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul quale – come emerge dal citato disegno di legge – risultano iscritte somme in conto residui per circa 77,5 milioni di euro.
  La disposizione in commento prevede, altresì, che alle risorse in parola si applichi la disciplina di cui all'articolo 34-bis della legge in materia di contabilità pubblica n. 196 del 2009, ai sensi del quale le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, e che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  In tale quadro, nel prendere atto della congruità delle risorse complessivamente disponibili in conto residui, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se le risorse di cui all'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020, da utilizzare con finalità di copertura, siano esclusivamente quelle di cui al novellato comma 4 dell'articolo 79, di cui si è in precedenza detto, o se invece siano, almeno in parte, anche quelle di cui al successivo comma 7.
  Inoltre, considera in ogni caso necessaria una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse ai sensi della normativa vigente.
  Infine, da un punto di vista contabile, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che delle risorse in conto residui, di cui si prevede l'utilizzo, non sia disposto il previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato al fine di consentirne la successiva iscrizione in conto competenza in un diverso capitolo di spesa, anche di nuova istituzione, posto che la diretta iscrizione in tale capitolo di risorse in conto residui, senza la preventiva iscrizione delle stesse in conto competenza, non appare pienamente coerente rispetto alla vigente disciplina contabile.
  Il successivo capoverso 1-quater del comma 4-bis dell'articolo 3, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, fa invece fronte agli oneri – nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2021 – connessi alla integrale sottoscrizione da parte di Invitalia SpA, anche tramite versamento in più soluzioni, del capitale di una società che essa è autorizzata a costituire per la conduzione delle analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione del «preridotto» (direct reduced iron), mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 2019.
  Al riguardo, rammenta che la disposizione da ultimo citata ha previsto l'assegnazione in favore di Invitalia SpA di contributi Pag. 41 in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento patrimoniale della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA allo scopo di promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
  In proposito, ricorda che le risorse in questione risultano allocate sul capitolo 7617 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che – come emerge dal disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, ora all'esame della Camera dei deputati (C. 3258) – al 31 dicembre 2020 presenta disponibilità in conto residui pari a 470 milioni di euro. Tanto premesso, nel prendere atto della congruità delle risorse previste a copertura, ritiene necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime ai sensi della normativa vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, concernente i servizi di outplacement per la ricollocazione professionale, atteso che le disposizioni in esame prevedono l'introduzione di una specifica finalizzazione nell'ambito delle risorse, già stanziate a legislazione vigente, del Fondo per le politiche attive, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui considera opportuna una conferma, della disponibilità dell'importo destinato alla suddetta nuova finalizzazione, al fine di escludere che a valere sullo stesso risultino già programmati altri interventi.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3-ter, relativo ai contratti di riallineamento, rileva che le disposizioni in esame – che recano un'interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge n. 199 del 2016 – sembrano volte a sanare, per quanto riguarda il settore agricolo, l'ipotesi in cui il rinvio agli accordi aziendali per la definizione del programma di riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori sia stato effettuato sulla base della sottoscrizione della sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. Inoltre, in base alle disposizioni in esame, sembrano altresì sanati gli accordi aziendali, sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001 e non oltre la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nei quali le parti hanno stabilito un periodo parziale di riallineamento retributivo, da poter integrare successivamente per la prosecuzione del riallineamento retributivo. Premessa l'opportunità di una conferma riguardo alla predetta ricostruzione, rileva che ai relativi oneri, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione. In proposito ritiene necessario esplicitare i dati e gli ulteriori elementi di valutazione sottostanti la stima degli oneri sulla base della platea interessata e del mancato gettito derivante dall'applicazione della disciplina in esame, peraltro di carattere retroattivo, trattandosi di norme di interpretazione autentica. A quest'ultimo riguardo, ritiene che andrebbe confermato che l'onere di cui al comma 4 includa l'importo per eventuali ripetizioni nei confronti dei soggetti che dovessero aver già provveduto al pagamento delle sanzioni. Considerato altresì che le norme consentono la possibilità di prevedere un periodo parziale di riallineamento retributivo, ritiene che andrebbe chiarito se da tale facoltà possano discendere minori entrate contributive derivanti dalla rideterminazione dei livelli di retribuzione – inferiori rispetto a quelli determinati dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 – da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i primi 12 mesi importo non Pag. 42inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3-ter dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni interpretative in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo, di cui all'articolo 10 della legge n. 199 del 2016, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione per 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché la quantificazione degli oneri sui diversi saldi di finanza pubblica e la relativa modalità di copertura, nella attuale formulazione, recepiscono una specifica condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5a Commissione bilancio del Senato nella seduta dello scorso del 4 agosto 2018, conformemente alla indicazione in tal senso espressa in detta sede dal rappresentante del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, osserva preliminarmente che la relazione tecnica fornisce i parametri alla base della quantificazione degli oneri – platea dei soggetti interessati, importo della retribuzione media annua e durata dell'integrazione salariale per cessazione aziendale – che coincidono, ad eccezione della retribuzione, con quelli riportati dalla relazione tecnica relativa alla norma originaria, recata dal decreto-legge n. 109 del 2018. Con particolare riferimento alla platea utilizzata, ritiene necessario acquisire conferma circa la prudenzialità di detto parametro, alla luce della differente situazione congiunturale relativa al 2018 rispetto a quella relativa al 2021.
  Per quanto attiene al procedimento di quantificazione, osserva inoltre che, in base ai parametri indicati dalla relazione tecnica, l'onere relativo all'esenzione dal pagamento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012 dovrebbe ammontare a circa 5 milioni di euro, a fronte dei 9,6 milioni di euro indicati invece come stima complessiva del predetto onere dalla relazione tecnica. Viceversa, l'onere relativo alla quota di accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto in base ai parametri forniti dovrebbe risultare di circa 7 milioni di euro, a fronte dei 6,4 milioni di euro indicati dalla relazione tecnica. In ordine a tali differenze considera utile un chiarimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1, lettera c), dell'articolo 4 provvede agli oneri, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalle modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, volte a prorogare alla predetta annualità l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, nel rinviare a quanto già evidenziato in merito ai profili di copertura di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 5, con riferimento alle prime due modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale considera tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che i Fondi oggetto di riduzione rechino, in relazione all'intero arco pluriennale degli oneri, le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.
  Con riferimento, invece, all'utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto Pag. 43– con specifico riferimento all'accantonamento di parte corrente di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dell'ulteriore riduzione dello stesso disposta dall'articolo 2-bis, comma 6.
  Rileva infine che il comma 2 dell'articolo 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, precisando che è in corso di ultimazione la predisposizione della relazione tecnica di passaggio, che tiene conto delle modifiche al testo apportate durante l'esame presso il Senato.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.