CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 137

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Martina NARDI, presidente, comunica che il deputato Marco Rizzone, appartenente al gruppo Coraggio Italia, ha cessato di far parte della Commissione.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gavino MANCA (PD), relatore, illustra, brevemente, il provvedimento all'esame segnalando Pag. 138 che il termine per la conversione del decreto-legge scadrà l'8 agosto 2021. Ricorda che il testo, come modificato dal Senato, è ora ripartito in tre Titoli, rispetto ai due originali, che riuniscono 39 articoli, considerato che in prima lettura ai 19 articoli del provvedimento originale ne sono stati aggiunti altri 20.
  Preliminarmente evidenzia che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021 (cosiddetto decreto MiTE e sport), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza. Al contempo, le modifiche approvate dal Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 80, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, tale decreto-legge risulta 'a perdere' ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 80 del 2021.
  Venendo al testo del decreto-legge in oggetto, fa presente che il Titolo I (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni) consta di 2 Capi. Il Capo I (Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione) comprende undici articoli, numerati da 1 a 6-bis. L'articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR. Tali assunzioni devono riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i suddetti progetti e si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste nel Piano medesimo. L'articolo 1-bis, inserito al Senato, reca specifiche misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura. L'articolo 2 consente specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.
  L'articolo 3, la cui rubrica riguarda misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito, modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, introduce un'ulteriore area funzionale, destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, e introduce una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa Il comma 2 reca una disposizione di natura programmatica, relativa alle risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. Il comma 7 modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti; i commi da 8 a 10 intervengono su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca. In particolare: ampliano le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca. Gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater, inseriti al Senato, riguardano, rispettivamente, le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali, le semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali e disposizioni in materia di vicesegretari comunali. L'articolo 4 modifica le funzioni e la struttura della Associazione Formez PA, al fine di consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare, con adeguatezza e tempestività, il Piano Nazionale di Riforma e Resilienza (PNRR) e consentire il pieno e corretto utilizzo del Next Generation Eu. L'articolo 5 ridisegna alcuni compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, introducendovi, peraltro, la figura del Segretario generale. L'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, inteso quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani previsti dalla normativa Pag. 139vigente. L'articolo 6-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di segretari comunali, favorendo nuove assunzioni in un numero pari alle cessazioni dell'anno precedente.
  Il Capo II (Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR) del Titolo I comprende 5 articoli numerati da 7 a 9. L'articolo 7 riguarda il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti: per l'attuazione delle disposizioni di in esame è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 35,198 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (comma 6). L'articolo 7-bis, inserito al Senato, riguarda il reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali e attribuisce al Dipartimento del Tesoro compiti di raccordo e verifica. L'articolo 8-bis, inserito al Senato, reca disposizioni circa il reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso. L'articolo 9 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
  Il Titolo II (Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR) consta di due Capi; il Capo I (Transizione digitale) comprende il solo articolo 10, che prevede l'assunzione di un contingente a termine presso la Presidenza del Consiglio, e autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato, reclutamenti comunque subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Il Capo II (Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa) del Titolo II comprende dieci articoli numerati da 11 a 17-quater. L'articolo 11 è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR e, a tal fine, autorizza l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo. L'articolo 12 demanda al Ministro della giustizia, l'individuazione dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo mentre individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa. L'articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, a tempo determinato per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR. L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13. L'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. L'articolo 16 stabilisce, in tema di attività di formazione. L'articolo 17 reca disposizioni sul monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato, con la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. L'articolo 17-bis, inserito al Senato, reca misure per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura. L'articolo 17-ter, anch'esso inserito al Senato, modifiche talune disposizioni del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, di riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. L'articolo 17-quater, inserito dal Senato, riafferma il principio di parità di genere, disponendo che il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione Pag. 140 da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al decreto all'esame sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.
  Il Titolo II-bis (Misure urgenti per il rafforzamento del ministero della transizione ecologica e in materia di sport), inserito al Senato, comprende i restanti 12 articoli, numerati da 17-quinquies a 19. Segnala come di interesse della Commissione quanto contenuto negli articoli 17-quinquies, 17-sexies e 17-septies recanti disposizioni relative, rispettivamente, all'assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica, alla Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e, infine, all'avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e alla modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Evidenzia, quindi, che l'articolo 17-quinquies al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale il Ministero della transizione ecologica, cui viene incrementata la dotazione organica, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale: a seguito del completamento delle procedure, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all'articolo sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto a seguito delle predette procedure assunzionali. L'articolo 17-sexies, a sua volta, dispone circa la struttura di missione presso il Ministero della transizione ecologica (una struttura di coordinamento e due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi); il comma 4 dispone una proroga al 31 luglio 2021 per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, non più attuale a seguito della riforma che ha trasferito alcune sue competenze al MITE. L'articolo 17-septies stabilisce che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica, la cui individuazione sarà disciplinata con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021.
  L'articolo 17-octies, inserito al Senato, reca misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale mentre l'articolo 17-novies, anch'esso inserito al Senato, consente la nomina di un Inviato speciale per il cambiamento climatico finalizzata a consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico: la nomina è effettuata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica.
  Segnala come di interesse per la Commissione quanto disposto dagli articoli 17-decies e 17-undecies, inseriti al Senato e concernenti, il primo, l'ampliamento del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e, il secondo, disposizioni in regime transitorio in materia di VIA. In particolare, evidenzia che l'articolo 31, comma 6, del decreto-legge Pag. 141 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Inoltre, si prevede che, nelle more dell'adozione del nuovo decreto previsto dalla vigente normativa, per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.
  L'articolo 17-duodecies, inserito al Senato, contiene disposizioni per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 mentre l'articolo 17-terdecies, anch'esso inserito al Senato, reca disposizioni per il personale del CONI.
  L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui mentre l'articolo 18-bis reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 19, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 2361 Ferro e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SQUERI (FI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente, e ricorda che essa è volta a rendere strutturale la disposizione che riconosce alle imprese la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari iscritti a ruolo. Fa presente che il testo si compone di un articolo unico che novella l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, nel contempo, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che consente la compensazione delle cartelle esattoriali (inizialmente per il solo 2014, misura prorogata poi, con successivi interventi legislativi, al 2020: ma al momento la proroga non risulta estesa all'anno 2021) in favore delle imprese titolari di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
  Nel dettaglio, segnala che il comma 1 dell'articolo 1, lettere a) e b), della proposta di legge in oggetto, apporta due modifiche al comma 1 dell'articolo 28-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con la lettera a), si inserisce, al primo periodo del comma 1 del predetto articolo 28-quater, tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, anche quelli per prestazioni professionali oltre a quelli per somministrazione, forniture e appalti. Con la lettera b), si inserisce, dopo il primo periodo del comma 1 del predetto articolo 28-quater, la previsione che le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione: tale condizione, limitando la compensazione a debiti sufficientemente risalenti, è volta a Pag. 142impedire il verificarsi di effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica.
  Il comma 2 dell'articolo 1, come ha già avuto modo di ricordare, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che consente, nei limiti già descritti, la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, peraltro solo qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  Osserva, quindi, che il provvedimento in esame è finalizzato ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti. È inoltre consentita la compensazione dei crediti derivanti da prestazioni professionali e viene eliminata la condizione che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione. L'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 comporta quindi l'eliminazione della disciplina speciale e riconduce integralmente l'istituto della compensazione in questione nell'ambito della disciplina ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Conclude preannunciando l'orientamento favorevole della sua proposta di parere che si riserva di formulare nella prossima seduta.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, avverte che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale. Fa presente che il testo si compone di 14 articoli e di un allegato.
  In sintesi, ricorda che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale mentre l'articolo 2 (comma 1), proroga alla medesima data la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e (comma 2) dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
  Segnala come di particolare interesse per la Commissione l'articolo 3 che, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, subordinando al suo possesso l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; Pag. 143sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia (quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi), attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); concorsi pubblici.
  Sottolinea che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Rimarca, inoltre, che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni (capoverso 4 del comma 1). Segnala, tuttavia, che dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute.
  Osserva che l'articolo 4 dispone una serie di modifiche al citato decreto-legge n. 52 del 2021. Tra di esse ricorda l'intervento sull'articolo 5 al fine di modificare la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra, nonché l'intervento sull'articolo 13 del citato decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, e introducendo nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Infine, evidenzia che l'articolo 4 conferma che gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate e che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
  Ricordato che l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, segnala come di interesse della Commissione è anche l'articolo 6 che proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame. Tra queste ultime evidenzia, in particolare, quella recata nel numero 7 dell'allegato A riguardante l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2022 (come convertito della legge n. 27 del 2020) che stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2021 (termine previsto dal comma 7 e così stabilito dalla proroga in esame rispetto al termine previgente del 31 luglio 2021) nonché quella del numero 11 dell'allegato A che proroga ulteriormente (dal 31 luglio 2021) fino al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni recate l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari con riguardo ad alcune professioni.
  Ricorda poi che l'articolo 7 è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria mentre l'articolo 8 riguarda il regime di collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e Pag. 144delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.
  Osserva quindi che l'articolo 9 (comma 1 e 2) stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea – relativa a «lavoratori fragili» prevedendo, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto mentre l'articolo 10 esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teoricopratici individuati dal Ministero dell'interno.
  Segnala come di particolare interesse per la Commissione altresì l'articolo 11, che dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge «Sostegni» (n. 73 del 2021) – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. In quanto compatibile, si applica la disciplina attuativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021. Ricorda che il predetto articolo 2 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021 (il testo originario prevedeva una dotazione di 100 milioni, ma in sede di conversione l'importo è stato elevato a 140 milioni), per sostenere le attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni (il testo originario prevedeva un termine di 4 mesi, ma in sede di conversione il periodo è stato portato a 100 giorni) nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto stesso. La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, il compito di individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, nei limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni per il 2021. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. Sono richiamati i criteri individuati per le misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, nonché per i contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (legge n. 69 del 2021) e ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021.
  Ricordato che l'articolo 12 reca una disposizione di coordinamento (comma 1) e, al comma 3, dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, fa presente, infine, che l'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, che l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto mentre l'allegato A, come ha poc'anzi segnalato, reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 6.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 145

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.
C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dario GALLI (LEGA), relatore, svolge la relazione sui testi all'esame, osservando, preliminarmente, che il tessuto commerciale delle città italiane è in continua trasformazione non solo per effetto dello sviluppo e del consolidamento della grande distribuzione commerciale e, da qualche tempo, del commercio elettronico – che ritiene entrambi da non demonizzare perché non è intelligente combattere la modernità – ma, ora, anche per gli effetti della pandemia che nell'ultimo anno ha costretto molte aziende alla chiusura: il risultato è un progressivo processo di desertificazione commerciale dei centri urbani. Sottolinea che in Italia i negozi che esercitano il commercio nei centri storici rappresentano non soltanto una rete commerciale, ma un vero e proprio presidio culturale e sociale nelle città di tutte le dimensioni e soprattutto nei piccoli centri, essendo uno straordinario fattore, non solo estetico, ma di antropizzazione del territorio, un baluardo contro lo spopolamento dei piccoli comuni, un luogo dove le persone non solo consumano ma si incontrano, parlano, socializzano. È, quindi, dell'avviso che debbano essere adottate misure di contrasto a tale fenomeno.
  Passando, quindi, ad illustrare le proposte di legge Molinari C. 1072 e Spena C. 3036 in esame, ricorda che esse sono volte ad introdurre una disciplina statale di tutela delle attività commerciali che si svolgono nei centri storici, al fine di preservare la tradizione e la continuità culturale dei luoghi.
  Rileva, infatti, che la necessità di tutelare i centri storici e le relative attività commerciali tradizionali è collegata non solo a ragioni culturali ma anche al rischio di una perdita dell'attrattività turistica dei centri urbani, oggetto di progressivo impoverimento dell'offerta commerciale a favore delle attività dei grandi gruppi industriali, finanziari e commerciali, spesso stranieri.
  Ricorda che molte leggi regionali, menzionate nelle relazioni che accompagnano le proposte di legge, si occupano della materia ed evidenzia che, sul punto, un grosso discrimine è proprio legato alle competenze statali.
  Rammenta, al proposito, che la Costituzione, dopo la riforma del Titolo V, affianca alla libertà di iniziativa economica (articolo 41) il concetto di tutela della concorrenza (articolo 117), che costituisce materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Tuttavia, in base allo stesso articolo 117, la competenza in materia di commercio è affidata in via residuale alle regioni.
  Fa presente che a livello di Unione europea, prevale una impostazione liberalizzatrice della disciplina del commercio, che fa capo alla direttiva cosiddetta Bolkestein (2006/123/CE), nota anche come direttiva servizi, tesa a eliminare (non solo nel commercio) i regimi di autorizzazione non necessari, anche quando essi avessero la forma del silenzio assenso o della dichiarazione di inizio attività. La direttiva prevede che la permanenza di un regime di autorizzazione deve essere giustificata in base a un motivo imperativo di interesse generale e, comunque, rispettare i principi di non discriminazione e proporzionalità. Nel concetto di «motivo imperativo di interesse generale» la direttiva fa rientrano l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente urbano.
  Segnala che in materia si è registrato un notevole contenzioso. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 14 gennaio 2019, n. 298, ha ritenuto che una legge regionale volta a contemperare la libertà di iniziativa economica con valori quali la garanzia della sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale, la compatibilità della localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani, l'incentivazione del risparmio di suolo, il rafforzamento del servizio di prossimità e del pluralismo delle forme Pag. 146distributive, rientra nei principi della Direttiva Bolkestein, «atteso che l'intervento normativo è stato incentrato proprio sul principio di libertà dell'esercizio dell'attività commerciale che, come è noto, non è illimitata, ma deve essere posta in equilibrio con altri principi e valori di pari rango se non superiore (tutela dell'ambiente, lotta al degrado urbano, divieto di consumo di nuovo suolo, quando è possibile un'alternativa)».
  Osserva, del resto, che una disciplina di tutela dei negozi storici è presente in molte regioni e in questa stessa direzione si sono attivato diversi comuni, in particolare quello di Roma, le cui delibere hanno superato anche il vaglio degli organi di giustizia amministrativa.
  Rimarca che a livello di legislazione nazionale statale, dopo un primo intervento liberalizzatore compiuto dal cosiddetto decreto Bersani (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), tra il 2011 e il 2012 si è impressa una decisa svolta alla materia. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha stabilito che «l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha statuito che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Da ultimo, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate.
  Fatte queste premesse, per quanto riguarda il contenuto, sottolinea che i due testi contengono misure in gran parte convergenti.
  La proposta di legge Molinari ed altri n. 1072, composta di 5 articoli, introduce un regime di autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori, dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale (articolo 1). I comuni predispongono un elenco di zone ubicate all'interno dei centri storici nelle quali l'insediamento, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento di settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi commerciali sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive (articolo 2). L'elenco deve tendere alla salvaguardia della sostenibilità territoriale e ambientale, attraverso iniziative di riqualificazione del tessuto commerciale, allo sviluppo del commercio tradizionale attraverso il rafforzamento e la diffusione degli esercizi di vicinato, ai fini di una maggiore tutela del consumatore; alla tutela del consumatore è finalizzata anche la creazione di una rete del commercio orientata alla qualificazione dei consumi, alla trasparenza delle informazioni e alla sicurezza dei prodotti e allo sviluppo, come la valorizzazione di attività commerciali di particolare valore storico e artistico (articolo 3). L'articolo 4 prevede una forma di incentivazione economica, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019, 2020 e 2021 (ovviamente andrebbero riconsiderati gli esercizi finanziari indicati) per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali all'interno dei comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti. L'articolo 5 prevede sanzioni per l'esercizio di attività commerciali in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, nonché che l'assenza o la perdita dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, comportano l'obbligo da parte del comune di disporre, previa contestazione, l'immediata Pag. 147chiusura dell'esercizio e, ove rilasciata, la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.
  Passando all'illustrazione della proposta di legge Spena ed altri n. 3036, composta pure di 5 articoli, fa presente che essa qualifica negozi o bottega storici le attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico esercitate nello stesso locale per almeno cinquanta anni, nei centri storici e aventi una superficie di vendita non superiore a 2.500 metri quadrati. Se le attività commerciali appena ricordate vengono esercitate da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia, si può ottenere la qualifica di negozi e botteghe storici «di eccellenza». Le regioni possono richiedere il possesso di ulteriori caratteristiche ai fini dell'attribuzione della qualifica di negozio o bottega storici (articolo 1). L'articolo 2 prevede l'istituzione degli albi regionali e comunali dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza. L'articolo 3 prevede il diritto di prelazione all'acquisto degli immobili dove tali attività sono insediate a favore dei titolari delle attività stesse. Il comma 2 prevede che negozi e botteghe storici, compresi quelli di eccellenza, siano classificati come beni culturali, su richiesta degli interessati. L'articolo 4 modifica l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui stabilisce la soppressione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, al dichiarato fine di tutelare i negozi di vicinato dei centri storici dall'invadenza del commercio ambulante e dal proliferare dei negozi etnici. L'articolo 5, comma 1, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dell'Albo nazionale dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza, costituito sulla base degli albi regionali di cui all'articolo 2. Il comma 2 contiene una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che individui i contenuti e le caratteristiche dell'Albo nazionale, prevedendo specifiche agevolazioni normative e fiscali o quote riservate di fondi o finanziamenti già esistenti a favore dei negozi e delle botteghe iscritti all'Albo nazionale.
  Conclude auspicando che con un opportuno impegno la Commissione voglia pervenire ad una sintesi politica che consenta di raggiungere le finalità che ha ricordato in premessa e che costituiscono il cuore della proposte di legge all'esame.

  Paolo BARELLI (FI) ricorda che una delle proposte di legge all'esame è stata presentata dalla deputata di Forza Italia Maria Spena, a dimostrazione di come il suo gruppo abbia a cuore tale rilevante problematica. Auspica che la Commissione avrà modo di entrare nel merito con coraggio e decisione evidenziando come la problematica, per quanto si debba confermare il giusto rispetto nei confronti della grande distribuzione commerciale che rappresenta un pezzo importante dell'economia italiana, non possa essere ulteriormente rinviata in quanto il sistema del commercio al dettaglio rappresenta la vita economica di moltissime famiglie italiane e svolge anche una essenziale funzione urbana e di aggregazione sociale. Ribadendo il forte interesse del suo gruppo sulla materia, conclude auspicando che i lavori della Commissione siano celeri ed efficaci.

  Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, osservato che la Commissione potrà approfondire tale rilevante tematica già nella seduta prevista per domani, e comunque alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Pag. 148

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
COM(2020) 690 final.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
Doc. LXXXVI, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Maria Teresa BALDINI (CI), relatrice, avverte che la X Commissione avvia oggi l'esame congiunto, per le parti di competenza, del programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4). Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021, presentato il 19 ottobre 2020, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un green deal europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea. Per ciascuna priorità sono declinate le proposte legislative, che abbracciano un ampio spettro di temi; per tale ragione, osserva, l'esame parlamentare del programma di lavoro della Commissione europea, unitamente a quello della relazione programmatica del Governo, costituisce un'occasione per discutere anche delle modifiche legislative nelle varie politiche settoriali e orizzontali.
  Per quanto riguarda la relazione programmatica per il 2021 fa presente che è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione previsto dalla normativa vigente. Tale ritardo appare giustificato, come segnalato nelle premesse del documento stesso, dall'aggiornamento degli impegni alla luce degli indirizzi politici espressi dal nuovo Governo, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti.
  Procede, quindi, ad una breve disamina dei principali aspetti di interesse per la X Commissione, contenuti nei documenti all'esame, esponendoli, ove possibile, in parallelo, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Passando a descrivere il programma di lavoro della Commissione europea, evidenzia innanzitutto che la Commissione europea medesima premette che si concentrerà su un duplice obiettivo per il 2021: in primo luogo, continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo; parallelamente, la Commissione europea evidenzia l'opportunità offerta dal piano Next Generation EU, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'Unione europea di domani. Sottolinea che la Commissione europea annuncia in particolare che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'Unione europea. A tal riguardo, ricorda che ad oggi sono stati ufficialmente presentati 25 Piani nazionali e che dodici di questi, tra cui quello italiano, sono stati formalmente approvati dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
  Fa presente che il programma della Commissione europea per il 2021 ribadisce la centralità dell'attuazione del Green deal, presentato nel mese di dicembre 2019 per rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Segnala che in tale ambito la Commissione europea ha presentato il 14 luglio 2021 un pacchetto di proposte, cosiddetto «Fit for 55», che include, tra l'altro, la revisione del sistema di scambio Pag. 149 di quote di emissioni dell'Unione europea (ETS), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, nonché del regolamento sui livelli di emissione di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Il pacchetto comprende anche: a) una proposta di regolamento per l'introduzione del citato meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni in Paesi terzi e salvaguardare la competitività delle imprese europee; b) una proposta di regolamento per istituire un Fondo sociale per il clima (Social Climate Fund), volto a limitare l'impatto che l'aumento del prezzo dei combustibili fossili impiegati nell'energia e nei trasporti potrà avere nel breve termine sulle famiglie e le piccole imprese più vulnerabili; c) due proposte per favorire la diffusione di carburanti e tecnologie sostenibili nel trasporto aereo e marittimo (ReFuelEU Aviation Initiative e FuelEU Maritime Initiative).
  Evidenzia che, nella relazione programmatica, il Governo italiano segnala che monitorerà gli sviluppi del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'Unione europea con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Evidenzia che l'Esecutivo intende inoltre lavorare alla revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia. Il Governo dichiara altresì di voler seguire con attenzione la prima implementazione dei programmi volti a sostenere la transizione climatica ed energetica, quali il Meccanismo per collegare l'Europa (sezione energia) – la cui seconda edizione (2021-2027) è stata approvata in via definitiva dal Parlamento europeo il 7 luglio 2021 – e il Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta con la finalità di accompagnare i processi di riconversione nelle aree maggiormente toccate, offrendo un sostegno finanziario utile a limitarne gli effetti socioeconomici, con misure tese alla riconversione dei sistemi produttivi e alla formazione e riqualificazione dei lavoratori. Il Governo sarà impegnato nella redazione, e successivamente, nell'attuazione dei Piani per la transizione giusta delle aree beneficiarie, in coordinamento con le autorità regionali, locali e le parti interessate. La relazione del Governo sottolinea infine il contributo alla transizione climatica che potrà essere apportato dall'attuazione dalla missione 2 del PNRR che prevede, tra gli altri, interventi negli ambiti dell'energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile nonché dell'efficienza energetica. In relazione alla revisione della normativa sul mercato gas e sulle infrastrutture energetiche, la Relazione afferma che sarà necessario favorire lo sviluppo di gas decarbonizzati, come il biometano nell'immediato e l'idrogeno in una prospettiva più a lungo termine. Si prevede che i negoziati sulla revisione del quadro europeo in materia di energia si prolungheranno oltre il 2021. Considerata la trasversalità delle misure legislative che la Commissione europea presenterà nel corso 2021, il Governo svolgerà la sua azione in ambito europeo, sui temi più rilevanti, in sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo. Nel settore del turismo, il Governo, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, promuoverà la realizzazione di interventi previsti per garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici, per permettere l'adeguamento a standard ambientali globali. Saranno, inoltre, sviluppate azioni per promuovere mete meno conosciute, borghi, cammini, siti paesaggistici e naturalistici, itinerari culturali (con particolare attenzione a quelli certificati dal Consiglio d'Europa) per favorire il turismo sostenibile. Si sosterrà l'integrazione dei Paesi della regione Adriatico-Ionica in materia di turismo sostenibile di cui al Pilastro IV della strategia UE per la Regione Adriatico e Ionica (EUSAIR), e azioni Pag. 150di policy atte a favorire un turismo value-based in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Insieme ad altri Stati membri si promuoverà una maggiore attenzione nella programmazione europea al turismo sostenibile, al patrimonio culturale, nonché allo sviluppo del turismo nelle aree rurali. In linea con l'enunciato del Green Deal europeo e con le riforme che ne sono derivate, incluso il semestre europeo e Next Generation EU che mettono al centro l'attuazione dell'Agenda 2030, il Governo perseguirà l'obiettivo di dotare l'Unione europea di una Strategia europea di sviluppo sostenibile. Le iniziative nazionali supporteranno l'attuazione della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile con il pieno coinvolgimento dei territori e della società civile in un'ottica di coerenza delle politiche e di sviluppo di iniziative congiunte (co-progettazione). Tra queste si prevedono misure volte a una crescita sostenibile, puntando a ripristinare il potenziale di crescita dell'economia italiana e la creazione di occupazione giovanile attraverso il supporto alle imprese nella transizione ecologica in modo innovativo. La posizione dell'Italia includerà iniziative sul Made Green in Italy (basato sul metodo PEF – Product Environmental Footprint, definito nella Raccomandazione 2013/179/UE), nonché sulla sperimentazione di percorsi in linea con il Regolamento 852/2020 e relativi atti delegati.
  Segnala che tra gli ulteriori interventi previsti dall'allegato al programma di lavoro figura l'aggiornamento della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (4° trimestre 2021) per rispecchiare i più recenti sviluppi normativi, tecnologici e di mercato e accompagnare la duplice trasformazione – digitale e verde – dell'economia. Per dare seguito al Piano d'azione per l'economia circolare (COM(2020)98), il programma di lavoro della Commissione europea preannuncia la presentazione di: un'iniziativa legislativa in materia di prodotti sostenibili, per la progettazione ecocompatibile (4° trimestre 2021); un'iniziativa non legislativa sull'elettronica circolare (nel 4° trimestre 2021) volta a ottimizzare la raccolta, il riutilizzo e la riparazione di telefoni cellulari, computer portatili e altri dispositivi.
  In merito alla proposta legislativa sulla sostenibilità dei prodotti, il Governo attribuisce importanza al rafforzamento della progettazione ecosostenibile e dell'etichettatura ecologica per ridurre i rifiuti, promuovere il riciclo e limitare le emissioni climalteranti. Considera prioritaria la promozione della durabilità e della riparabilità dei prodotti e del contrasto all'obsolescenza programmata e la limitazione delle sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente nei prodotti, anche per favorirne il riciclo a fine vita. Il Governo ritiene altresì essenziale uno stretto coordinamento della futura iniziativa per la produzione sostenibile con altre iniziative europee sulle plastiche, a tutela dei consumatori nella transizione ecologica, e con la nuova strategia industriale.
  Per quanto concerne la seconda tematica legata alla digitalizzazione, la Commissione europea prefigura una tabella di marcia recante gli obiettivi per il 2030 per quanto concerne la connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali, la cui realizzazione deve essere fondata su una serie di principi: diritto alla riservatezza e alla connettività, libertà di espressione, libera circolazione dei dati e cibersicurezza. Tali obiettivi sono stati successivamente precisati con la Bussola per il digitale 2030 che stabilisce a grandi linee anche i seguenti obiettivi: infrastrutture digitali sicure e sostenibili, che in termini di connettività dovrebbero tradursi in un gigabit per tutti, e 5G ovunque; raddoppio della quota dell'Unione europea nella produzione mondiale dei semiconduttori all'avanguardia, e sviluppo di un sistema di dati articolato in 10 mila nodi periferici sicuri e a impatto climatico zero; trasformazione digitale delle imprese, prefigurando entro il 2030 l'utilizzo da parte del 75 per cento delle imprese dell'Unione europea di cloud, intelligenza artificiale e big Data nonché che oltre il 90 per cento delle piccole e medie imprese raggiungano almeno un livello di intensità digitale di base; digitalizzazione dei servizi pubblici. Pag. 151
  Nella Relazione programmatica 2021 il Governo italiano sottolinea tra i settori prioritari: il perfezionamento e la diffusione di nuove tecnologie per la filiera della formazione superiore nonché l'attuazione della strategia 2020 per le competenze digitali. Nell'ambito delle infrastrutture, il Governo prefigura gli sforzi tesi alla transizione verso il modello cloud first, con particolare riferimento al Piano triennale per l'informatica nella PA 2020-2023. Il tema della diffusione e dell'accesso digitale ai servizi della PA è particolarmente approfondito nella Relazione programmatica del Governo, nella quale sono indicate talune azioni prioritarie per il 2021 tra le quali ricorda, in particolare, la realizzazione della Piattaforma Notifiche Digitali, quale strumento semplice, efficiente e sicuro per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della PA.
  Osserva poi che la Commissione europea prevede, altresì, l'adozione di una serie di misure in vari ambiti: la sicurezza, la responsabilità, i diritti fondamentali e gli aspetti relativi ai dati dell'intelligenza artificiale, una legge sui dati per stabilire le giuste condizioni per un migliore controllo e condizioni per la condivisione dei dati per i cittadini e le imprese. Tra le proposte normative più significative presentate dalla Commissione europea negli scorsi mesi, ricorda: la legge sui servizi digitali (Digital service act – DSA, proposta di regolamento COM(2020)825), recante il quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale, con l'obiettivo di stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro e conforme alla dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la legge sui mercati digitali (Digital market act – DMA, proposta di regolamento COM(2020)842) volta a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base, tenuto conto della progressiva espansione della cosiddetta economia digitale e del ruolo di controllori dell'accesso ai mercati digitali (gatekeeper) assunto dalle piattaforme digitali; la legge sulla governance dei dati (Data governance act, proposta di regolamento COM(2020)767) che mira a promuovere la messa a disposizione dei dati del settore pubblico per il riutilizzo qualora tali dati siano oggetto di diritti di terzi e la condivisione dei dati tra le imprese, dietro compenso in qualsiasi forma; il primo quadro giuridico sull'intelligenza artificiale (COM(2021)206) con l'obiettivo di valutare i rischi connessi all'impiego di tale tecnologia, e di salvaguardare nell'ambito di tale utilizzo i valori e i diritti fondamentali dell'Unione europea e la sicurezza degli utenti.
  Segnala quindi che il Governo dichiara l'intenzione di seguire i lavori relativi al DSA e al DMA con spirito costruttivo chiedendo che sia assicurata uniformità di regole a livello europeo, ed in particolare affinché ciò che è legale (e illegale) offline lo sia anche online, e che ritiene inoltre necessario rivedere il regime di responsabilità per tenere conto dell'evoluzione dei mercati e delle nuove tipologie di servizi «misti» che caratterizzano attualmente l'offerta. Secondo l'Esecutivo la responsabilità diretta dei prestatori di servizi dovrebbe essere introdotta nel quadro giuridico UE, non essendo sufficienti le misure volontarie, (es. per contrastare la vendita di merci contraffatte, per ridurre i rischi cui sono esposti i consumatori e i minori). Inoltre, la relazione ricorda che sono attese dal 2021 una serie di misure dell'Unione europea a supporto delle PMI per promuovere l'accesso alla proprietà industriale, anche attraverso servizi di consulenza e assistenza personalizzati e contributi a fondo perduto per coprire parzialmente le tasse di deposito dei titoli di proprietà industriale. La Presidenza slovena ha inserito gli atti normativi indicati tra i dossier prioritari cui dovranno dedicarsi i Consigli tematici.
  Fa poi presente che il Programma di lavoro della Commissione europea 2021 contempla l'introduzione di un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile nel corso dell'anno 2021. In particolare, l'iniziativa è diretta alla messa in funzione di un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile e sicuro mediante un'iniziativa di carattere legislativo. Pag. 152In tale contesto, il 3 giugno 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Ricorda che il vigente regolamento eIDAS n. 910/2014 fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell'Unione europea.
  A tal proposito, nella relazione programmatica il Governo dichiara di aver preso parte alle consultazioni aperte dalla Commissione europea circa la revisione del Regolamento eIDAS, nella quale è contenuta esplicita menzione dell'introduzione del sistema europeo di identificazione elettronica. Secondo la relazione il Governo è inoltre da tempo coinvolto nelle consultazioni europee in materia, e SPID costituirebbe una good practice a livello europeo, anche in virtù degli oltre 13 milioni di identità digitali erogate al novembre 2020. SPID è stato notificato alla Commissione europea come schema di identificazione ai sensi del Regolamento eIDAS e pubblicato come tale nella Gazzetta Ufficiale Europea a ottobre 2018. Da ottobre 2019 tutti i paesi membri dell'Unione europea sono tenuti ad accettare le identità italiane. Ulteriori iniziative sono previste dal Piano Triennale per la PA 2020 – 2022 e finalizzate all'incremento dell'adozione e dell'utilizzo dell'identità digitale (SPID e CIE) da parte delle pubbliche amministrazioni, in linea con le iniziative della Strategia Italia 2025.
  Segnala, inoltre, che il programma della Commissione europea prevede anche che l'Unione europea continui ad adoperarsi per un accordo internazionale finalizzato a un sistema fiscale equo che fornisca entrate sostenibili a lungo termine. Qualora non vi riuscisse, la Commissione europea prevede di proporre un prelievo sul digitale. Ricorda che il 1° luglio 2021 è stato sottoscritto un accordo da 132 Paesi (non firmato da Irlanda, Ungheria ed Estonia), che è stato confermato in occasione della riunione del 9-10 luglio 2021 a Venezia dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20. L'accordo deve ora ottenere l'approvazione definitiva al G20 che si terrà a Roma il prossimo ottobre. L'impegno sottoscritto prevede la creazione di un'imposta minima globale sulle società multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro pari ad almeno il 15 per cento e il diritto per i Paesi di tassare almeno il 20 per cento dei profitti che superano il margine del 10 per cento delle società multinazionali più grandi e redditizie. Nella stessa ottica di un contesto imprenditoriale equo, la Commissione europea intende proporre uno strumento giuridico per garantire condizioni di parità per quanto riguarda le sovvenzioni estere. La Commissione europea intende, inoltre, proseguire la revisione in corso delle norme in materia di concorrenza per garantire che siano adeguate all'evoluzione del contesto di mercato, anche per quanto riguarda l'accelerazione della digitalizzazione dell'economia. È previsto anche l'aggiornamento della nuova strategia industriale per l'Europa per tenere conto dell'impatto della COVID-19, del contesto competitivo globale e dell'accelerazione della duplice transizione verde e digitale: l'aggiornamento è stato già presentato il 5 maggio 2021 (COM(2021)350) e con esso si intende, in particolare, rafforzare la resilienza del mercato unico, in modo da garantire la libera circolazione di beni, servizi e lavoratori anche in tempi di crisi, ridurre le dipendenze dell'Unione in settori tecnologici e industriali strategici essenziali (autonomia strategica aperta) e accelerare la duplice transizione verde e digitale.
  Osserva che la Relazione programmatica fa riferimento all'aggiornamento della strategia industriale europea. In particolare, il Governo annuncia l'impegno per favorire il rafforzamento delle catene strategiche del valore e la crescita degli ecosistemi industriali, nell'ottica del perseguimento dell'autonomia strategica europea. Sarà, inoltre, prioritario, secondo la Relazione, valorizzare la piena integrazione della dimensione delle PMI nella politica industriale europea. Un ulteriore risultato atteso Pag. 153 dal Governo riguarderà la realizzazione di investimenti in progetti di rilevanza europea che si collocano sulla frontiera dell'innovazione tecnologica (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo – IPCEI) in settori chiave per la competitività dell'Unione europea, come le batterie, l'idrogeno e la microelettronica o ancora su materie prime, cloud e salute.
  Ritiene utile segnalare che, il 19 aprile 2021, la Commissione europea ha presentato nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, come primo passo in tale ambito per favorire l'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia digitale. È inoltre prevista una valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga. La Commissione europea precisa che le norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore della banda larga mirano allo sviluppo di reti a banda larga che incentivino la concorrenza, garantendo che i fondi pubblici siano indirizzati verso le zone che ne hanno più bisogno (soprattutto le zone rurali) ed evitando nel contempo l'esclusione degli investimenti privati.
  Segnala che la relazione programmatica del Governo sottolinea la rilevanza degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e che, inoltre, approfondisce il tema della connettività per i profili relativi al tema della realizzazione dell'infrastruttura del 5G, precisando che «al fine di dare esecuzione al Piano europeo di azione per il 5G (l'Italia si pone al secondo posto nell'indice DESI per la preparazione al 5G) e riguardante l'introduzione delle reti di nuova generazione del servizio radiomobile terrestre, rivestono particolare importanza le azioni tese alla liberazione della banda 700 MHz, di cui alla decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017». Secondo il Governo a partire dal primo luglio 2022 gli operatori del servizio radiomobile utilizzeranno per l'implementazione delle reti 5G le frequenze della banda 700 MHz, che dovranno quindi essere libere da altri utilizzi e, al riguardo, il Governo, in linea con le politiche europee e in coordinamento con gli stakeholders interessati riuniti al Tavolo TV 4.0, dichiara di voler proseguire l'espletamento di tutte le attività finalizzate alla liberazione della banda 700 MHz da parte degli operatori di rete radiotelevisiva titolari di diritto d'uso per i canali DVB-T in ambito nazionale e locale ricompresi nella predetta banda. La relazione precisa altresì che nel terzo quadrimestre del 2021 inizierà nelle regioni del Nord Italia la fase di transizione vera e propria intesa come liberazione della banda 700 MHz e contestuale attivazione da parte degli operatori di rete radiotelevisiva delle frequenze coordinate internazionalmente, oggetto dei diritti d'uso di nuova assegnazione, nella sottostante banda 470-694 MHz.
  Ricorda, inoltre, che la Commissione europea ha recentemente presentato una serie di iniziative nell'ambito della Strategia dell'Unione europea in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, adottata il 16 dicembre 2020. Si tratta, tra l'altro, della proposta di direttiva COM(2020)823 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS), entrata in vigore nel 2016, in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, e la proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici. Il nuovo regime sulla resilienza dei soggetti critici (proposta di direttiva COM(2020)829) estenderebbe sia l'ambito di applicazione, sia la profondità della direttiva sulle infrastrutture critiche europee del 2008, contemplando i seguenti settori: energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione e spazio; ciascuno Stato membro dovrebbe adottare una strategia nazionale per garantire la resilienza dei soggetti critici.
  Osserva che il Governo dichiara che intende seguire il negoziato della direttiva NIS 2 nell'ottica di garantire l'armonizzazione con il citato futuro regime relativo ai soggetti critici e con la proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Il Governo inoltre dichiara che la partecipazione a questi processi sarà integrata anche attraverso il raccordo Pag. 154 e lo scambio informativo, in sede bilaterale, con altri Stati Membri.
  Per quanto concerne la terza tematica, un'economia al servizio delle persone, fa presente che il programma 2021 evidenzia l'essenzialità per l'Europa che la crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale. A tale scopo la Commissione europea afferma l'importanza che il programma di lavoro, congiuntamente con la piena attuazione e l'utilizzo del programma SURE (strumento che finanzia prestiti per regimi di riduzione dell'orario lavorativo, o misure analoghe, a protezione dei lavoratori dipendenti e autonomi rispetto a rischi di disoccupazione e di perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nei luoghi di lavoro: per l'Italia è stato approvato un sostegno finanziario di 27,4 miliardi di euro, il più alto tra quelli previsti), permetta ai lavoratori di mantenere il loro reddito e alle imprese il proprio personale. La Commissione europea preannuncia in particolare la presentazione di un Piano di azione volto ad attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali.
  In merito all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, ricorda che la Relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo in particolare per l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie attraverso nuove misure per favorire la conciliazione vita-lavoro, compresa la promozione di nuovi strumenti per il benessere organizzativo delle imprese. Inoltre, la Relazione annuncia che intende potenziare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro anche attraverso il supporto alle imprese.
  Segnala che la Commissione europea preannuncia altresì la presentazione di misure volte ad approfondire l'Unione economica e monetaria, in particolare mediante progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria, nonché misure legislative in materia di governance societaria sostenibile, per promuovere un comportamento sostenibile e responsabile a lungo termine da parte delle imprese, e misure volte a compiere progressi in materia di finanziamento sostenibile, in particolare tramite l'istituzione di una norma UE per le obbligazioni verdi.
  La Relazione programmatica dedica ampio spazio alla riforma dell'Unione economica e monetaria. In particolare, il Governo annuncia che intende impegnarsi per: completare l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali e istituire una capacità fiscale centralizzata quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici; promuovere un'ampia riforma delle regole fiscali europee giacché, secondo il Governo, le regole del Patto di stabilità e crescita hanno mostrato, negli anni, diversi limiti, tra cui l'incompletezza e l'asimmetria del Patto, l'insufficiente anti-ciclicità delle regole e la loro eccessiva dipendenza da variabili non osservabili; lavorare a una riforma del bilancio dell'Unione europea anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire, tra le altre finalità, a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma Next Generation EU; contribuire allo sviluppo dei nuovi standard internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. La Relazione programmatica, inoltre, dedica una sezione alle politiche di coesione. In particolare, indica, come obiettivo prioritario, quello di chiudere il negoziato con la Commissione europea sull'Accordo di partenariato e la definizione dei programmi 2021-2027, per consentire l'avvio della spesa. Fa riferimento altresì all'utilizzo delle risorse aggiuntive messe a disposizione degli Stati membri tramite l'iniziativa REACT-EU nell'ambito dei programmi di Next Generation EU.
  Per quanto concerne la quarta tematica, un'Europa più forte nel mondo, osserva che con il programma 2021 la Commissione europea intende adoprarsi affinché l'Europa guidi la risposta globale per garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti, rafforzi il sistema multilaterale mondiale fondato su regole e i partenariati bilaterali, regionali e globali, e continui a dare priorità al vicinato orientale e meridionale, ai Balcani occidentali e all'Africa. Pag. 155
  Rileva che nell'ambito dell'azione dell'Italia nel contesto della dimensione esterna dell'Unione europea, la relazione programmatica del Governo fornisce, in particolare, talune indicazioni che attengono profili di interesse per la X Commissione. Si tratta in particolare di quelli relativi alla politica commerciale: il Governo intende contribuire al processo di formazione di una politica commerciale comune coerente con gli interessi del sistema economico produttivo italiano, per offrire nuove opportunità di sbocco per l'export italiano, diversificare le possibilità di approvvigionamento del sistema economico produttivo nazionale e sostenerne l'internalizzazione. A tal fine, intende favorire il rilancio delle relazioni commerciali transatlantiche, basate sul dialogo tra Unione europea e Stati uniti d'America, lo sviluppo di un partenariato commerciale UE-Cina, lavorando al contempo per meglio tutelare le imprese italiane da fenomeni di concorrenza sleale, il rilancio delle relazioni commerciali dell'Unione europea con Giappone e Corea del Sud attraverso la piena implementazione dei relativi Accordi di libero scambio, e con i Paesi dell'area indo-pacifica, con particolare riferimento ai negoziati in corso per accordi di libero scambio con Australia e Nuova Zelanda, tenendo a mente le sensibilità nazionali in ambito agroalimentare. Infine, l'Italia intende sostenere l'ammodernamento degli strumenti di difesa UE per contrastare misure unilaterali che violino le regole internazionali e compromettano gli interessi dell'Unione. Verrà intensificato il dialogo con il comparto industriale della difesa in particolare per garantire che l'assegnazione e l'impiego dei nuovi incentivi finanziari messi a disposizione dal nuovo Quadro finanziario Pluriennale nell'alveo del Fondo Europeo della Difesa (EDF) corrisponda alle aspettative nazionali di raggiungere, nel medio-lungo periodo, una stabile cooperazione industriale. Per quanto riguarda, infine, le relazioni con il Regno Unito, a seguito del completamento del suo recesso dall'Unione europea, nella relazione programmatica il Governo indica la priorità di impostare, anche sulla base dell'Accordo di commercio e cooperazione, nuove relazioni con il Regno Unito che tengano conto del fatto che Londra resterà un Paese alleato e un importante partner commerciale, specie per un numero rilevante di piccole e medie imprese italiane.
  Per quanto concerne la quinta tematica, promuovere lo stile di vita europeo, osserva che con il programma 2021 la Commissione europea richiama il lavoro avviato alla fine dello scorso anno per rafforzare il quadro normativo e gli strumenti dell'Unione e nella risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e si sofferma sulle tematiche concernenti: l'istituzione di un'agenzia biomedica di ricerca e sviluppo avanzati (4° trimestre 2021); la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari; lo spazio Schengen e il rispetto della libera circolazione delle persone; il proseguimento dei lavori per il Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, annunciando una serie di misure in materia di migrazione legale compreso un pacchetto «talenti e competenze»; il rafforzamento delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza, in particolare mediante misure per combattere la criminalità organizzata, contrastare le minacce ibride, adottare un nuovo approccio in materia di misure antiterrorismo e radicalizzazione e migliorare l'individuazione, l'eliminazione e la segnalazione degli abusi sessuali sui minori online; una strategia globale di lotta contro l'antisemitismo, per integrare e sostenere gli sforzi degli Stati membri.
  Per quanto concerne la sesta e ultima tematica, un nuovo slancio per la democrazia europea, fa presente che la Commissione europea intende presentare un pacchetto di proposte in materia di trasparenza e democrazia, concernente anche la revisione dello statuto e del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e una maggiore trasparenza nel settore della pubblicità politica a pagamento. In materia di qualità della legislazione la Commissione europea intende presentare una comunicazione su «Legiferare meglio» che si concentrerà sulla riduzione degli oneri, in particolare mediante l'attuazione dell'approccio «one in, Pag. 156one out», volto a garantire che gli oneri amministrativi introdotti di recente siano compensati alleggerendo le persone e le imprese di oneri equivalenti a livello dell'Unione europea, nello stesso settore.
  Osserva quindi che nella relazione programmatica, il Governo indica che darà maggiore impulso all'azione di coordinamento e monitoraggio per migliorare la qualità della regolamentazione e contribuire a rendere le norme più semplici, efficaci e orientate all'innovazione, ed evitare che il possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici possano tradursi in sede di recepimento nazionale in un appesantimento delle procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni e, conseguentemente, ad un indebolimento della competitività del Paese.
  Segnala poi che la Commissione europea ribadisce altresì il suo impegno per la costruzione di un'Unione dell'uguaglianza e per sostenere l'impegno dell'Europa a favore della protezione dei valori dell'Unione europea nonché dell'inclusione e dell'uguaglianza in tutti i settori, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale. Rileva che in tale contesto si inquadrano gli interventi per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, per il contrasto alla violenza di genere e per la tutela dei diritti dei minori, indicati tra le priorità della Commissione europea per il 2021.
  In ultimo segnala che la Relazione ricorda che l'opera del Governo di promozione delle politiche di parità e pari opportunità proseguirà nel 2021 anche mediante l'attuazione di progetti europei dedicati e sulla base delle risultanze del lavoro svolto dalla Task Force «Donne per un nuovo Rinascimento». Nell'ambito della riduzione delle disparità esistenti tra uomini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica, il Governo intende procedere attraverso alcune azioni, tra le quali segnala quelle relative a: l'introduzione di un sistema di certificazione sulla parità di genere nelle organizzazioni produttive; la promozione dei percorsi di studio nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e digitali da parte delle bambine e delle ragazze; il potenziamento delle misure per l'imprenditoria femminile per promuovere la nascita e il rafforzamento delle imprese a conduzione e prevalente presenza femminile, in particolare le micro e PMI.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.