CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 117

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL n. 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato venerdì scorso e che il parere deve essere necessariamente espresso nella seduta in corso, in quanto il decreto-legge sarà discusso in Assemblea a cominciare da domani.

  Valentina APREA (FI), relatrice, premette che quello all'esame è un provvedimento atteso da anni, che consentirà di dotare le amministrazioni pubbliche di professionalità alte, per far fronte alla grande mole di lavoro che si renderà necessario per l'attuazione del PNRR. Si tratta di un provvedimento che va nella stessa direzione della riforma degli ITS approvata dalla Camera dei deputati (C. 544 e proposte abbinate), di quella di provvedere al Paese, in ogni settore, figure qualificate e professionali, capaci di stare di fronte alle sfide della modernità.
  Esprime apprezzamento per la grande progettualità e per la capacità di rapida innovazione normativa dimostrata dal Governo e dal Parlamento negli ultimi mesi: a questo dovrà seguire capacità operativa e intelligenza nell'utilizzo dei finanziamenti europei. Sottolinea che, con l'approvazione del decreto-legge in esame al Senato, è stato aggiunto alla costruzione della nuova Pag. 118Italia un altro pilastro, che servirà a potenziare e valorizzare il capitale umano pubblico, architrave del cambiamento del Paese. Evidenzia che al centro del provvedimento ci sono merito, trasparenza, valutazione e monitoraggio: non slogan ma opportunità concrete sia per chi già lavora nella pubblica amministrazione, sia per i talenti e le professionalità nuove: figure che è indispensabile attrarre alla pubblica amministrazione, per far sì che il Paese torni a crescere. Alle amministrazioni centrali e locali vengono garantite le condizioni per assumere rapidamente i profili necessari per realizzare i progetti del PNRR: contratti di apprendistato per i più giovani, concorsi rapidi e digitali per i contratti a tempo determinato, procedure trasparenti e rigorose per gli incarichi ai professionisti, corsie dedicate alle figure ad alta specializzazione ovvero a chi possiede un dottorato, un master o un'esperienza almeno triennale in organismi italiani, internazionali e dell'Unione europea. Al tempo stesso, si aggrediscono le rigidità che impediscono percorsi di carriera dinamici. Di qui le misure per la mobilità e la formazione e la delega di numerosi interventi alla contrattazione collettiva, come pure la possibilità di istituire una quarta area per i funzionari con qualifiche elevate e il superamento dei tetti al salario accessorio per favorire la componente più a sostegno della produttività.
  Ricorda che per attuare questa radicale trasformazione è già pronto uno strumento all'avanguardia: il Portale del reclutamento, un'innovazione senza precedenti che consentirà a tutti gli italiani di diventare protagonisti della ricostruzione del Paese. Fa presente, in proposito, che dal prossimo autunno sul Portale saranno pubblicati i bandi per il reclutamento del personale per il PNRR e che, a regime, vi troveranno spazio anche i bandi per i concorsi pubblici ordinari e gli avvisi per la mobilità. Sottolinea che con il decreto «semplificazioni» e la riforma del reclutamento non soltanto si raggiunge la prima pietra miliare del PNRR, ma si disegna la nuova pubblica amministrazione occorrente per sostenere la ripresa del Paese.
  Entrando quindi nel dettaglio dei contenuti del decreto-legge, avverte che la sua relazione darà conto solo delle disposizioni di interesse della VII Commissione.
  L'articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17 – modificato al Senato – prevede modalità speciali per accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall'attuazione del PNRR. Si dispone anche che le pubbliche amministrazioni possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano.
  L'articolo 1-bis autorizza il Ministero della cultura ad assumere personale – e, nelle more delle assunzioni, a conferire incarichi di collaborazione – nei limiti delle vigenti dotazioni organiche. In particolare, per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, il Ministero è autorizzato ad assumere, per il triennio 2021-2023, mediante concorsi pubblici da effettuare con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, 270 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1 del Comparto funzioni centrali. Nelle more dello svolgimento dei concorsi pubblici, il Ministero può conferire incarichi di collaborazione a esperti archivisti, per la durata massima di 24 mesi – con termine massimo al 31 dicembre 2023 – per un importo massimo di euro 40.000 annui per singolo incarico, nel limite di spesa di euro 2 milioni per il 2021 e di euro Pag. 1194 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il 2021, il Ministero è autorizzato a coprire le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree II e III mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito vigenti relative a procedure selettive interne, nei limiti di una spesa annua massima di euro 1.501.455 e nei limiti del 20 per cento per ciascun profilo professionale.
  Inoltre il decreto proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità per il Ministero, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, di conferire – nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale – incarichi dirigenziali non generali per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Al contempo, prevede che il limite massimo di incarichi conferibili – che è del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia – possa essere incrementato fino ad un terzo. Rimane fermo che gli incarichi sono destinati al personale delle aree funzionali del Ministero già in servizio a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti.
  Il decreto prevede poi che, per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può avvalersi della società ALES spa, che è qualificata di diritto come centrale di committenza. A tal fine, alla stessa è assegnato un contributo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.
  L'articolo 2, modificato dal Senato, consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, è istituito dall'anno 2021 un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivazione dei progetti deve essere disposta con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Lo strumento contrattuale individuato per la attivazione dei progetti è il contratto di apprendistato, attraverso le tipologie dell'apprendistato professionalizzante e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
  L'articolo 3, comma 7 modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità deve essere subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La disposizione non riguarda però il personale della scuola, per il quale è specificato che continuano a trovare applicazione le norme vigenti in materia.
  L'articolo 3, commi da 8 a 10, interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, reca previsioni relative al master universitario di secondo livello. In particolare, l'articolo amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitari; modifica la platea dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca, escludendo le istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e includendo le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); circoscrive la possibilità di prevedere, tra i requisiti per l'accesso alla pubblica amministrazione, il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca, limitandola a specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione. Al contempo, prevede, con riguardo agli stessi profili o livelli di inquadramento, la possibilità di richiedere fra i requisiti il possesso di un pertinente titolo di master universitario di secondo livello. Inoltre la norma individua il parametro per la valutazione della pertinenza di tali titoli ed elimina la previsione che stabiliva che il titolo di dottore di Pag. 120ricerca, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
  Per completezza, ricorda che norme analoghe sono recate dall'articolo 3 della proposta di legge C. 208 e abbinate, recante Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, che la Camera ha approvato, su proposta della nostra Commissione, e che è adesso all'esame della 7a Commissione del Senato.
  L'articolo 3, comma 10-bis prevede la semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero. Più nello specifico, il comma attribuisce al Ministero dell'istruzione, che deve procedere di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, il compito di avviare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, «definendo un elenco di atenei internazionali».
  Evidenzia che la competenza e le procedure in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero sono diversificate in base alle finalità dello stesso, spaziando, quanto alla competenza, da varie amministrazioni statali, oltre al Ministero dell'istruzione e a quello dell'università e della ricerca, fino alle università e alle regioni. La disposizione in commento, invece, non esplicita per quali tipologie di riconoscimento si prevede la semplificazione dell'iter. Ritiene, pertanto, che vada valutata l'opportunità di un chiarimento nonché l'opportunità di esplicitare a che cosa sia finalizzata, nell'ambito del procedimento suddetto, la definizione di un elenco di atenei internazionali.
  L'articolo 17-duodecies modifica la disciplina relativa alla Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021. Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà dell'organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli interventi in questione. Ulteriore novella riguarda la disciplina che regola la stipula, da parte della medesima Società, di contratti di lavoro autonomo e subordinato, a tempo determinato, prevedendo l'applicabilità di talune disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. Si stabilisce inoltre che si applichi la disciplina inerente alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di cui alla direttiva 92/43/CEE, quando gli interventi, ricadenti nei piani approvati ai sensi delle disposizioni in esame, incidano su zone di protezione speciale o su siti di importanza comunitaria.
  L'articolo 17-terdecies novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica. Le novelle introdotte incidono sull'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2021 e, in particolare, sulle procedure riferite al trasferimento del personale di Sport e salute S.p.a. nel ruolo del personale del CONI. Si prevede, ora, che il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l'articolazione della propria dotazione organica, che, in base al decreto citato, è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Inoltre, si dispone in ordine all'inquadramento del richiamato personale Pag. 121 di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di avvalimento. Ai fini di tale inquadramento si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità.
  I due articoli da ultimo citati riproducono disposizioni del decreto-legge n. 92 del 23 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del MITE e, il cui contenuto è stato fatto confluire in questo decreto-legge. Infatti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto che stiamo esaminando dispone che il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è abrogato e che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 92 del 2021.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1), che riprendono rilievi del Servizio studi.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), ritenuto che il provvedimento sia in linea con l'indirizzo della maggioranza di offrire ai giovani le giuste opportunità di crescita e di mettere il Paese nelle condizioni di raccogliere le sfide imposte dai tempi, con norme equilibrate che lo rendono competitivo e che modernizzano la pubblica amministrazione, preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere.

  Alessandra CARBONARO (M5S), auspicando che si torni quanto prima a un effettivo bicameralismo e che al ramo del Parlamento che esamina i provvedimenti in seconda lettura sia quindi lasciato tempo congruo per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL n. 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, riferisce che il decreto-legge n. 105 del luglio 2021, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione, per le parti di competenza, è il più recente della serie di atti normativi d'urgenza che, a partire dal marzo 2020, hanno posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Le disposizioni dettate dal decreto-legge nascono dalla considerazione – come si legge nella relazione del Governo – che la «situazione emergenziale persiste» e hanno il fine di mettere il Paese nelle condizioni di fronteggiare adeguatamente le possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.
  Il provvedimento si compone di 14 articoli e di un allegato.
  L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da Covid-19.
  L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità del Governo di adottare provvedimenti amministrativi di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020. L'articolo inoltre aggiorna i parametri in base ai quali si determina il livello di rischio (cioè il colore) delle regioni ai fini dell'applicazione delle misure di reazione, che come noto sono differenziate: tale livello viene ora definito alla luce del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
  L'articolo dispone, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione Pag. 122 verde Covid-19. Ricorda che la Certificazione verde è il documento che attesta che il titolare è in una delle seguenti condizioni: si è sottoposto alla vaccinazione (anche solo per la prima dose); è negativo al test nelle ultime 48 ore; o è guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. L'accesso ad alcuni servizi e luoghi è subordinato dal 6 agosto subordinato al possesso della certificazione verde Covid-19, come pure la pratica di certe attività di gruppo. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VII Commissione, segnala che servirà il certificato per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, come biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e mostre; alle piscine, ai centri natatori, alle palestre e alla pratica degli sport di squadra; ai centri culturali, limitatamente alle attività al chiuso; sono eccettuati i centri educativi per l'infanzia e i centri estivi.
  Sono di interesse della VII Commissione anche una serie di modifiche che l'articolo 4 del decreto in esame dispone al decreto-legge n. 52 del 2021.
  Per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, si introducono limiti al numero massimo di spettatori e partecipanti, laddove prima il massimale era previsto solo per le aree nelle zone gialle. Come detto, dal 6 agosto c'è l'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso a queste aree. Restano comunque sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.
  La disciplina per lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico viene estesa agli eventi sportivi che si tengano in zona gialla e in zona bianca. Le manifestazioni sportive interessate dalla disposizione sono gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciute dal CONI e dal CIP quali di preminente interesse e quelle riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzate dalle competenti federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali; sono comunque compresi gli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.
  In altri termini, la presenza di pubblico è consentita, a determinate condizioni, a tutti gli eventi e competizioni sportive. La principale novità rispetto al testo previgente è l'obbligo di possesso della certificazione verde. Quanto alla capienza degli spazi destinati ad accogliere gli spettatori di eventi sportivi, si distingue fra zona bianca e zona gialla. In zona bianca, la presenza consentita non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata se l'evento si svolge all'aperto e al 25 per cento della stessa se l'evento è al chiuso. In zona gialla la presenza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata, fermo comunque il limite assoluto di 2.500 spettatori per gli impianti all'aperto e di 1.000 per gli impianti al chiuso.
  Le attività devono comunque continuare a svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico (CTS). Nei casi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni, gli eventi e le competizioni sportive in esame possono svolgersi senza la presenza di pubblico. Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport può consentire variazioni nel numero massimo di spettatori nelle manifestazioni sportive che si tengano all'aperto, con proprie «Linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio», le quali devono tenere conto dell'andamento della situazione epidemiologica e delle caratteristiche dei siti e degli eventi. La stessa facoltà è riconosciuta per gli spettacoli all'aperto e, in tal caso, le linee guida sono adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
  Per quanto riguarda l'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura Pag. 123e delle mostre, il decreto estende alle zone bianche la disciplina finora prevista per le zone gialle, in base alla quale la possibilità di accesso a questa aree è condizionata dalle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nonché dai flussi di visitatori, ed è subordinata alla garanzia di modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza fra loro di almeno un metro. Al contempo, viene prevista la necessità di prenotazione on line o telefonica con almeno un giorno di anticipo per il sabato e i giorni festivi ai soli istituti e luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione: parliamo di strutture come il Parco archeologico del Colosseo, le Gallerie degli Uffizi, il Parco archeologico di Pompei, la Galleria dell'Accademia e Museo degli strumenti musicali di Firenze, il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, Roma. Infine, resta sospesa la possibilità di libero ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese.
  L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'efficacia di una serie di disposizioni elencate dall'allegato A del decreto-legge. Le proroghe che interessano la Commissione riguardano la possibilità dello svolgimento in videoconferenza delle sedute di determinati organi, tra cui gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (articolo 73, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'obbligo per le commissioni d'esame, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, di tenere conto delle limitazioni dell'attività di ricerca scientifica dovute allo stato di emergenza (articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020); la riduzione da venti a sette giorni del termine entro cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime i pareri (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020); l'autorizzazione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020); le semplificazioni per accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche (articolo 232, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020).
  L'articolo 9 infine estende al 31 ottobre 2021 la disciplina temporanea per i «lavoratori fragili» in vigore dal 16 ottobre 2020, che prevede, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti in determinate condizioni di fragilità sanitaria la possibilità di lavorare in modalità agile. In particolare, il comma 3, in considerazione di questa proroga, stanzia risorse per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, incrementa di 16,95 milioni di euro per il 2021 (e quindi portandola da 157 a 173,95 milioni di euro) la relativa autorizzazione di spesa.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, domanda alla relatrice se sia pronta a formulare la sua proposta di parere.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere parere favorevole, evidenziando però, anche se non direttamente attinente al contenuto del decreto in esame, l'esigenza di garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza già dall'inizio del prossimo anno scolastico.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD) concorda con la relatrice sull'importanza di questo richiamo alla scuola e propone di fare riferimento anche alle esigenze del settore della cultura e dello spettacolo.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, chiede una breve sospensione dei lavori, per definire la sua proposta di parere.

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  La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.50.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2), chiarendo che il richiamo all'esigenza di misure che garantiscano la ripresa delle attività didattiche in presenza già dall'inizio del prossimo anno scolastico è stato esposto nelle premesse, e non tra le osservazioni, solo in considerazione del fatto che il decreto in esame non ha ad oggetto l'avvio dell'anno scolastico.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.