CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 2 agosto 2021
638.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 2 agosto 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 2 agosto 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che le Commissioni riunite I e XI avviano oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3243, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
  Poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ricorda che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Come stabilito nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella presente seduta si svolgeranno le relazioni dei relatori, Ceccanti per la I Commissione e Zangrillo per la XI Commissione e, a seguire, gli eventuali interventi nell'ambito della discussione generale, in modo da concludere l'esame preliminare del provvedimento.

  Paolo ZANGRILLO (FI), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega Pag. 3relatore per la I Commissione, Stefano Ceccanti, segnala innanzitutto che nel decreto-legge è confluito il contenuto del decreto-legge n. 92 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, di cui l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto in esame dispone l'abrogazione, facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato.
  Passando a illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, il quale, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è composto di trentanove articoli, suddivisi in tre Titoli, al Titolo I, riguardante il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, il Capo I introduce modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone che, in aggiunta alle assunzioni di personale già espressamente previste nel PNRR, le amministrazioni possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione specificamente destinati alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR medesimo di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.
  La previsione è estesa dal comma 17 anche alle amministrazioni titolari di progetti finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica.
  Sulla base del comma 2, le medesime amministrazioni possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione per l'attuazione dei progetti del PNRR per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I contratti, che devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa, possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta, ma il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
  Al personale che ha prestato servizio per almeno trentasei mesi sulla base di tali contratti a tempo determinato le amministrazioni possono riservare una quota fino al 40 per cento di posti nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.
  Il comma 3-bis proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
  Quanto alle modalità di svolgimento delle selezioni per il reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR, che possono essere organizzate, ai sensi del comma 11, dal Dipartimento della funzione pubblica, i commi 4 e 4-bis consentono alle amministrazioni, anche se non interessate dall'attuazione del PNRR, di ricorrere alle modalità digitali, decentrate e semplificate di cui al decreto-legge n. 44 del 2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta. La norma prevede, inoltre, che, a parità di punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.
  Sempre per l'attuazione dei progetti del PNRR, il comma 5 prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento, di uno o più elenchi di professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo e di personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. Pag. 4 Ciascun elenco, come previsto dal comma 6, è diviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego.
  I requisiti per l'iscrizione all'elenco per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo sono specificati dai commi 7 e 7-bis, mentre il comma 8 riguarda le modalità di valorizzazione delle esperienze maturate e dei titoli conseguiti dagli iscritti agli elenchi.
  Con riferimento agli elenchi di personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, il comma 9 prevede lo svolgimento di prove di idoneità ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 44 del 2021, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nell'elenco in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.
  Il comma 10 individua i requisiti al possesso dei quali è subordinato il diritto all'iscrizione negli elenchi del personale in possesso di alta specializzazione.
  Ai sensi del comma 12, la composizione delle commissioni esaminatrici deve rispettare i principi della parità di genere, mentre il comma 13 dispone l'equiparazione del personale assunto con contratto a tempo determinato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e a ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, della sezione Ministeri del contratto collettivo relativo alle Funzioni centrali, nonché l'applicazione, ove necessario, delle tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento o inquadramento corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali.
  Sulla base del comma 14 le assunzioni previste dall'articolo possono avvenire anche mediante il ricorso da parte delle amministrazioni interessate a graduatorie concorsuali vigenti anche relative a concorsi a tempo determinato. Ai sensi del comma 14-bis, alle assunzioni non si applica la disciplina relativa alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità e all'espletamento della apposita procedura di mobilità del personale.
  Il comma 14-ter estende fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di bandire concorsi ed effettuare assunzioni senza espletare preventivamente le procedure di mobilità del personale.
  In materia di incarichi dirigenziali, il comma 15 autorizza le amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del PNRR a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali previsti per la loro attribuzione a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni, purché la deroga sia funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Gli incarichi conferiti attraverso tale deroga rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La norma, inoltre, autorizza le medesime amministrazione a riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
  Il comma 15-bis autorizza l'Agenzia per la coesione territoriale a conferire, fino al 2027, incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale previsto dalla normativa vigente. La medesima Agenzia cura, ai sensi del comma 15-ter, la formazione specifica del personale reclutato per l'attuazione delle politiche di coesione sulla base dell'articolo 1, comma 179, della legge di bilancio per il 2021.
  Il comma 15-quater introduce modifiche ai criteri di determinazione del punteggio per l'accesso alle procedure di reclutamento bandite ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021. Pag. 5
  Il comma 17-bis dispone che i bandi per le procedure per il reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
  L'articolo 1-bis autorizza il Ministero della cultura ad assumere, con le procedure semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, un contingente di duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR.
  Con le medesime finalità, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  La disposizione, inoltre, autorizza il medesimo Ministero a coprire per il 2021 le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie di merito relative alle procedure selettive interne, assumendo in ordine di graduatoria i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.
  Il Ministero è altresì autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. La società è qualificata di diritto come centrale di committenza.
  Si prolunga, inoltre, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale dell'applicazione della disciplina transitoria per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali per le direzioni periferiche di soprintendenze e per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti dotati di autonomia speciali, aumentando di un terzo la quota massima del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia che può essere attribuita al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato.
  L'articolo 2 dispone l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.
  Per quanto concerne l'inquadramento dei dipendenti pubblici, l'articolo 3, comma 1, modificando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede, in primo luogo, l'introduzione di una ulteriore area funzionale per l'inquadramento del personale pubblico di elevata qualificazione, rinviando alla contrattazione collettiva la sua istituzione, nonché le modalità di progressione interna, per le quali non si applicano più le previsioni che richiedono di considerare la valutazione positiva per almeno tre anni consecutivi e la valorizzazione di specifici titoli di studio. La disposizione modifica i meccanismi di progressione per il 50 per cento delle posizioni disponibili – il restante 50 per cento è riservato all'accesso dall'esterno tramite concorso – con l'introduzione di una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
  Si prevede, inoltre, la possibilità, per i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, Pag. 6 di definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
  Il comma 2 prevede la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al finanziamento del trattamento economico accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
  Il comma 3 integra la disciplina dell'accesso alla dirigenza di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali, prevedendo che i bandi dei concorsi prevedano anche la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
  Inoltre, ferma restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, si introduce un'ulteriore procedura di accesso, riservando una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al medesimo personale in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La procedura comparativa di selezione, bandita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, tiene conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti ed è volta ad assicurare la valutazione di capacità, attitudini e motivazioni individuali; ai fini in oggetto. I bandi prevedono prove scritte e orali che concernano in via esclusiva le attività dei dipendenti e siano intese alla valutazione comparativa. Tali previsioni non si applicano agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa.
  In relazione alle modifiche introdotte, i commi 3-bis e 3-ter sopprimono i limiti massimi percentuali, previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a dirigenti non appartenenti ai ruoli.
  I commi da 3-quater a 3-sexies autorizzano gli enti locali della Regione Sicilia in dissesto o che hanno in corso un piano di riequilibrio finanziario pluriennale a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i contratti a tempo determinato già in essere. Contestualmente, con finalità di monitoraggio e di studio, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico composto da rappresentanti della regione, dell'ANCI e del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 4 rivede la disciplina relativa all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia. In tale ambito, si prevede che, qualora la posizione da ricoprire richieda specifiche esperienze o professionalità e le procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, per l'attribuzione dell'incarico possano essere coinvolte società di selezione del personale dirigenziale, con una successiva valutazione da parte di una commissione indipendente. Per tali incarichi, conferiti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si interviene poi sulla disciplina delle prove concorsuali, prevedendo la nomina nell'ambito delle commissioni di professionisti esperti nella valutazione degli ambiti di competenza da considerare nell'ambito del concorso. Pag. 7
  Il comma 4-bis introduce disposizioni per consentire la partecipazione alle prove scritte dei concorsi pubblici dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
  Sulla base del comma 6, le disposizioni introdotte dai commi 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenza pubblica. La norma, inoltre, demanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, di apposite linee guida.
  Il comma 5 anticipa dal 31 dicembre al 31 ottobre 2021 la cessazione dell'applicabilità della norma transitoria, di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia.
  In tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, i commi da 7 a 7-quinquies introducono modifiche alla disciplina della mobilità volontaria del personale, tra l'altro, limitando i casi in cui la mobilità volontaria è subordinata al previo assenso dell'amministrazione di provenienza. Tra l'altro, segnala che la relativa disciplina non si applica agli enti locali con un numero di lavoratori a tempo indeterminato inferiore a 100 e che per gli enti locali in caso di prima assegnazione è richiesta una permanenza minima di cinque anni.
  Si prevede, altresì, che i dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di autorità amministrative indipendenti che ricoprano da almeno cinque anni incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali presso i Ministeri, la Presidenza del Consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio di Stato o la Corte dei conti possano transitare a domanda nei ruoli di tali amministrazioni come dirigenti di prima fascia.
  I commi da 8 a 10 introducono modificazioni alla disciplina del dottorato di ricerca o del master universitario di secondo livello, in parte analoghe a quelle recate dall'articolo 3 dell'Atto Senato 2285, approvato dalla Camera dei deputati e in corso d'esame al Senato.
  In particolare, il comma 8 circoscrive la possibilità di richiedere tra i requisiti per l'accesso alla pubblica amministrazione il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca solo per specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione e individua il parametro per la valutazione della pertinenza. Conseguentemente, si elimina la previsione che stabiliva che lo stesso titolo, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
  Il comma 9, alla lettera a), dispone che i corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, mentre, alla lettera b), sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.
  Contestualmente, il comma 10 dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti anche presso le istituzioni AFAM.
  Il comma 10-bis introduce disposizioni in materia di riconoscimento dei titoli universitari conseguiti all'estero, rinviando ad un decreto ministeriale il compito di avviare un processo di semplificazione del relativo iter, definendo un elenco di atenei internazionali.
  L'articolo 3-bis prevede la possibilità per gli enti locali, anche in forma aggregata, di organizzare e gestire selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza, da cui attingere per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.
  L'articolo 3-ter consente agli enti territoriali che non abbiano rispettato i termini per l'approvazione dei bilanci o dei rendiconti o per l'invio dei relativi dati di procedere comunque alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, Pag. 8di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 3-quater estende da 12 a 24 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. La disciplina transitoria può essere attivata fino al 1° marzo 2023.
  L'articolo 4 amplia gli ambiti e le finalità di intervento dell'Associazione Formez PA, attribuendole la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica e implementando i suoi compiti nel settore della formazione, riferendoli anche al settore del reclutamento.
  Si individua, altresì, una nuova governance dell'Associazione, prevedendosi che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, il direttore generale di Formez PA decada dal suo incarico.
  L'articolo 5 modifica la disciplina della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), attribuendole la funzione di qualificare, riqualificare e aggiornare anche il personale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché quella di ricerca e studio di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo ed attuazione delle azioni contenute nel PNRR.
  La disposizione, inoltre, nel ridefinire la governance della Scuola, introduce accanto al presidente e al comitato di gestione, la figura del Segretario generale, contestualmente sopprimendo quella del dirigente amministrativo, e dispone modifiche alla figura e ai compiti del Presidente.
  Con una modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare, si stabilisce che i docenti della Scuola i quali esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, subiscano una corrispondente riduzione del trattamento economico e che ad essi non si applichi fino al 31 dicembre 2026 la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni applicabile ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno.
  L'articolo 6 prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole e delle istituzioni educative, di un Piano integrato di attività e organizzazione, di durata triennale, che riunisce una pluralità di obiettivi previsti dalla normativa vigente e definisce:

   gli obiettivi della perfomance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

   le strategie di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;

   gli obiettivi formativi;

   gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e di valorizzazione delle risorse interne; gli strumenti per la trasparenza e l'anticorruzione, in conformità agli indirizzi stabiliti dall'ANAC;

   le procedure da semplificare e reingegnerizzare;

   le misure per garantire l'accesso fisico e digitale da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e con disabilità;

   le azioni per la parità di genere.

  Con successivi regolamenti saranno individuati e abrogati gli adempimenti previsti dai piani assorbiti dal nuovo Piano integrato, che definisce anche le modalità di monitoraggio degli esiti procedimentali e degli impatti sugli utenti.
  Il comma 8 prevede l'istituzione in ambito provinciale e metropolitano di un ufficio associato per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, nonché delle performance organizzative degli enti locali con meno di 15.000 abitanti. Il Dipartimento della funzione pubblica è incaricato della redazione di un Piano tipo per fornire uno strumento di supporto alle amministrazioni interessate. Pag. 9
  L'articolo 6-bis introduce disposizioni transitorie per il reclutamento straordinario di segretari comunali e provinciali nella misura del 100 per cento delle unità cessate nel corso dell'anno precedente.
  Il Capo II reca misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR.
  In particolare per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, l'articolo 7 prevede un concorso pubblico per il reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. Ottanta unità saranno assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà anche alla formazione di tutto il personale assunto, e le restanti saranno ripartite tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle richiamate attività legate all'attuazione del PNRR.
  La disposizione prevede, inoltre, l'efficacia delle graduatorie per la durata di attuazione del PNRR e la possibilità di scorrimento per motivate esigenze fino a ulteriori trecento unità. Le assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti di spesa vigenti e non sono considerate ai fini del computo della consistenza della dotazione organica.
  Il comma 3-bis consente alle medesime amministrazioni di prevedere una riserva fino al 50 per cento dei posti in favore del personale assunto attraverso la procedura descritta nelle future procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato per le qualifiche della terza area professionale.
  Il comma 4 autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi, per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale e dispone l'istituzione di un Fondo nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di permettere anche alle restanti amministrazioni di avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi di propria competenza, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.
  L'articolo 7-bis autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui 50 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 30 unità al Dipartimento del Tesoro, 30 unità al Dipartimento delle finanze e 35 unità al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e un contingente di 75 unità da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto funzioni centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  La disposizione, inoltre, prevede l'istituzione presso il Dipartimento delle finanze, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca nonché, presso il Dipartimento del tesoro, di sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca ed autorizza tale ultimo Dipartimento a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale a soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga ai limiti previsti.
  Presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con il compito di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per assicurare il proprio supporto anche ai progetti di trasformazione digitale Pag. 10previsti dal PNRR la società SOGEI Spa è autorizzata a costituire società o ad acquistare partecipazioni.
  Per la gestione delle attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza relative alla realizzazione del PNRR, l'articolo 8 dispone l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e di una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma.
  La norma, inoltre, istituisce, presso il Dipartimento del Tesoro, due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per assicurare il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma.
  L'articolo 8-bis autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro a bandire nel 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, una procedura concorsuale da espletare con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, per assumere a tempo indeterminato un contingente di 184 unità di personale ispettivo e amministrativo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1.
  L'articolo 9 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse finanziarie per il conferimento, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità, per il supporto nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
  Il Titolo II reca misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR.
  Al Capo I, riguardante la transizione digitale, l'articolo 10 prevede, ai commi da 1 a 3, che la Presidenza del Consiglio, possa avvalersi fino al 31 dicembre 2006 di un contingente massimo di 338 unità, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, individuati attraverso una procedura selettiva con avviso pubblico. Nel contingente può essere incluso anche personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni.
  Il comma 4 autorizza l'Agenzia per l'Italia digitale (AgiD) ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa vigenti.
  Il Capo II reca misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, con misure riferite in particolare al personale amministrativo.
  In tale ambito, l'articolo 11, al comma 1, prevede l'avvio da parte del Ministero della giustizia di procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito del contingente complessivo, 400 unità sono destinate alla Corte di cassazione in base a uno specifico progetto organizzativo del Primo presidente della Corte stessa, per il contenimento delle pendenze nel settore civile e del contenzioso tributario.
  Con riferimento alla giustizia amministrativa, la medesima norma autorizza il reclutamento in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi. Di tale contingente, 250 unità sono destinate al ruolo di funzionario amministrativo, funzionario informatico e funzionario statistico, mentre le restanti 76 unità Pag. 11sono destinate al ruolo di assistente informatico.
  Con riferimento al personale assunto nel settore della giustizia ordinaria, il comma 2 individua i titoli richiesti e i riferimenti per l'individuazione del profilo professionale e del trattamento economico e prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
  Con riferimento al personale assunto nel settore della giustizia amministrativa, il comma 3 ne definisce i profili professionali, mentre i commi 4 e 5 prevedono per ambedue i contingenti i casi in cui il servizio prestato può essere valorizzato ai fini della successiva carriera.
  L'articolo 12 dispone che il Ministro della giustizia provveda alla individuazione delle sedi di destinazione e delle modalità di ripartizione del personale dell'ufficio del processo e che i capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi, predispongano uno specifico progetto organizzativo che individui le modalità di utilizzo degli addetti all'ufficio del processo.
  L'articolo 13 prevede, al comma 1, l'avvio da parte del Ministero della giustizia delle procedure per il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare i progetti del PNRR di competenza del Ministero della giustizia.
  Il comma 2 individua i profili professionali dei soggetti assunti, mentre il comma 3 delinea le caratteristiche professionali e le attività che essi saranno chiamati a svolgere. Anche per questi lavoratori si prevede che il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possa stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
  Il comma 4 riconosce a coloro che siano stati assunti e abbiano svolto le funzioni per i previsti 36 mesi, titoli di preferenza nelle procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato.
  L'articolo 14, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, reca la disciplina della procedura straordinaria di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, degli addetti all'ufficio per il processo, di cui al precedente articolo 11, e il personale amministrativo, di cui all'articolo 13.
  La disposizione, inoltre, introduce disposizioni relative ai titoli valutabili, alla composizione delle commissioni giudicatrici e alle modalità di composizione delle graduatorie, nonché al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento. Sono, inoltre, oggetto di specifica disciplina le procedure per le assunzioni relative alla Giustizia amministrativa.
  Sulla base dell'articolo 15, il personale assunto a tempo determinato ha l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto mentre per il personale della giustizia ordinaria la mobilità è limitato al distretto di assegnazione e non saranno consentiti comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni, né provvedimenti di applicazione endodistrettuale. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione.
  L'articolo 16 stabilisce che il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione del personale destinato agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria. Analogamente, con riguardo al personale destinato alla giustizia amministrativa, gli obblighi formativi sono attribuiti al Segretario generale della giustizia amministrativa. Pag. 12I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
  L'articolo 17 rinvia, rispettivamente, a un decreto ministeriale e a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'individuazione delle procedure di monitoraggio, delle risorse e delle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria e delle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato nel settore della giustizia amministrativa.
  Il comma 3 prevede che il personale addetto all'ufficio per il processo debba prestare attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato e ove necessario anche da remoto, con la dotazione informatica fornita dall'amministrazione. Al fine di accelerare lo smaltimento dell'arretrato si prevede che le udienze straordinarie della giustizia amministrativa dedicate allo smaltimento dell'arretrato siano svolte da remoto.
  L'articolo 17-bis introduce misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura, mentre l'articolo 17-ter introduce modifiche alla disciplina transitoria applicabile alla magistratura onoraria.
  L'articolo 17-quater prevede che il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzione previste dal decreto-legge, escluse quelle per concorso, siano attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.
  Come anticipato, il Titolo II-bis, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, trasfonde nel provvedimento il contenuto del decreto-legge n. 92 del 2021.
  Nell'ambito di tale Titolo, l'articolo 17-quinquies autorizza il Ministero della transizione ecologica (MITE), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso di laurea specialistica o magistrale. È prevista una riserva di posti del 50 per cento per i soggetti che abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale presso l'ex Ministero dell'ambiente ovvero presso il MITE per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.
  Sempre con riferimento al Ministero della transizione ecologica, l'articolo 17-sexies disciplina l'articolazione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021.
  Sempre per il medesimo Ministero si proroga inoltre, al 31 luglio 2021 il termine per l'adozione del regolamento di riorganizzazione ministeriale attraverso un DPCM, anziché con regolamento governativo. Il decreto è stato effettivamente adottato nel Consiglio dei ministri del 29 luglio scorso. Il termine è, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2021, per l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero alle disposizioni riguardanti la prevista struttura di missione.
  L'articolo 17-septies disciplina le modalità di avvalimento, da parte del Ministero della transizione ecologica, di un contingente di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR.
  Si interviene, inoltre, sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 17-octies, al fine accelerare l'attività dei Presidenti di regione in qualità di commissari per il dissesto idrogeologico, modifica la disciplina relativa alla delega di Pag. 13funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regione.
  Si dispone, inoltre, l'istituzione, presso ogni commissario, fino al 31 dicembre 2026 di un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità. Per il reclutamento di centocinquanta unità di tale personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, la norma autorizza, per l'anno 2021, il Ministero della transizione ecologica a ricorrere alle modalità semplificate di reclutamento di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, nonché anche allo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per il restante contingente di cinquanta unità, la norma prevede il collocamento fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza di soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, da individuare tramite apposita procedura di interpello.
  Viene poi modificata la disciplina relativa ai Commissari per le bonifiche dei SIN di Crotone e di Brescia Caffaro.
  Si prevede, inoltre, la nomina del Prefetto di Brescia a commissario straordinario per la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda. Alle dipendenze del Commissario è posta una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale.
  L'articolo 17-novies prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica, di un inviato speciale per il cambiamento climatico, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico.
  L'articolo 17-decies eleva da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ENEA.
  L'articolo 17-undecies al comma 1 introduce disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), differendo l'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti PNRR-PNIEC stabilite dal decreto-legge n. 77 del 2021, stabilendo che si applichino alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione, anch'essa operata dal decreto-legge n. 77 del 2021, alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.
  Il comma 2 introduce alcune precisazioni in relazione alla disciplina del personale delle pubbliche amministrazioni nominato quale membro della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
  L'articolo 17-duodecies reca modifiche alla disciplina relativa alla società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026» Spa, cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026.
  In particolare, si interviene sullo scopo statutario della società, estendendolo anche alla progettazione delle opere, anche connesse e di contesto, finanziate sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Si prevede, inoltre, la modifica dei poteri e delle funzioni del Commissario straordinario, nonché dei poteri e delle facoltà dell'organo di amministrazione della Società, per la realizzazione degli interventi in questione.
  L'articolo 17-terdecies novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui al decreto-legge n. 5 del 2021, demandando al medesimo Comitato la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, le modalità di inquadramento del Pag. 14personale proveniente da Sport e salute Spa, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica, con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021.
  Gli articoli 18, 18-bis e 19 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie, la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione delle disposizioni del decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la disciplina dell'entrata in vigore del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.
  Secondo quanto convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al testo del disegno di legge è fissato alle ore 9,30 di domani, martedì 3 agosto, al fine di procedere in quella medesima giornata alla loro votazione ed al conferimento del mandato ai relatori, che, come concordato nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, avrà luogo entro le ore 19.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.