CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
(COM(2020)690 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
(Doc. LXXXVI, n. 4).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

  Romina MURA, presidente, avverte che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, illustra la propria proposta di parere (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2021.

  Silvana SNIDER (LEGA), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2), sottolineando che la Convenzione non introduce alcun sostanzialmente elementi innovativi nell'ordinamento italiano, già pienamente rispondente alle finalità di tutela e sicurezza nel settore del lavoro agricolo, consentendo, semmai, ulteriori miglioramenti e aggiornamenti, qualora se ne manifestasse l'opportunità.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.

Pag. 131

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.
C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Maria PALLINI (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che la disciplina del lavoro agile, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, è contenuta nel Capo II della legge n. 81 del 2017, che, all'articolo 18, prevede la promozione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Inoltre, sempre in base all'articolo 18, la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Le disposizioni in materia si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 19 disciplina la forma e i contenuti dell'accordo individuale, nonché le modalità di recesso dagli accordi stipulati, mentre l'articolo 20 esclude disparità di trattamento a danno dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. L'articolo 21 rinvia all'accordo relativo alla modalità di lavoro agile la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali. Infine, sulla base degli articoli 22 e 23, è garantita la sicurezza sul lavoro anche al lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile.
  Sottolinea che il lavoro agile ha trovato un'amplissima diffusione nel corso della pandemia, nell'ambito della quale la normativa prevista dalla legge n. 81 del 2017 ha subito adattamenti e deroghe volti a rendere più agevole il ricorso a tale modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. Nel periodo emergenziale, accanto alle norme più strettamente legate alla fase emergenziale, sono state introdotte disposizioni che modificano a regime la disciplina del lavoro agile.
  Sul piano generale, ricorda che il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 2021, riafferma il diritto del lavoratore che presta la propria attività in modalità agile a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio di tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
  Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, con l'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, il cosiddetto decreto «cura Italia», ha introdotto – quale sezione del Piano annuale della performance – il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), redatto entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di individuare le modalità attuative del lavoro agile. A seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal decreto-legge n. 56 del 2021 poi confluito nel decreto-legge n. 52 del 2021, il POLA deve prevedere che possano accedere Pag. 132 al lavoro agile almeno il 15 per cento dei dipendenti, soglia comunque garantita anche in caso di mancata adozione del POLA. Il medesimo articolo ha previsto la costituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2021.
  Quanto alla disciplina emergenziale, l'articolo 11-bis del richiamato decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato l'applicazione della disciplina derogatoria prevista nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Analogamente il medesimo decreto-legge proroga sino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente. Con l'articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021, inoltre, è stata estesa al 31 ottobre 2021 l'applicazione della disciplina temporanea che consente ai «lavoratori fragili», pubblici e privati, di svolgere di norma la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
  Le proposte di legge in esame, alcune presentate prima dello scoppio della pandemia, altre più recentemente, sono volte a introdurre modifiche e aggiornamenti alla disciplina vigente.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera per l'approfondimento dei diversi aspetti sia della disciplina vigente sia dei testi all'esame, passa ad illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte di legge, evidenziando preliminarmente che cinque delle proposte di legge all'esame della Commissione, le proposte C. 2417 Barzotti, C.2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2908 Villani e C. 3150 Zangrillo, intervengono con modifiche e riscritture della disciplina legislativa vigente, contenuta nella legge n. 81 del 2017, due proposte, le proposte C.2282 Gagliardi e C. 3027 Mura, prevedono specifiche deleghe legislative al Governo, mentre la proposta C. 2817 Serracchiani reca agevolazioni tributarie e contributive per favorire la diffusione del lavoro agile.
  Avviando l'illustrazione delle proposte che prevedono modifiche alla normativa vigente in materia di lavoro agile, segnala in primo luogo che la proposta di legge C. 2417 Barzotti reca disposizioni volte a promuoverne la diffusione, con un intervento ad ampio spettro sulle norme di cui alla richiamata legge n. 81 del 2017. In particolare, l'articolo 1 dispone che il limite di riferimento a cui rapportare la prestazione di lavoro sia l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali e amplia la categoria di lavoratori a cui il datore di lavoro deve riconoscere priorità nell'accesso al lavoro agile. Gli articoli 2 e 3 modificano la disciplina dell'accordo che regola le modalità dello svolgimento della prestazione di lavoro anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. L'articolo 4 amplia il contenuto dell'informativa in materia di sicurezza sul lavoro, mentre l'articolo 5 introduce una disciplina specifica del diritto alla disconnessione. Inoltre, l'articolo 6, modificando il decreto legislativo n. 66 del 2003, estende alle prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di lavoro con modalità agile la possibilità di derogare alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale. L'articolo 7 prevede, poi, l'istituzione, della Settimana nazionale del lavoro agile e l'articolo 8 disciplina la costituzione del relativo comitato interistituzionale. L'articolo 9 prevede la raccolta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio Pag. 133 dei ministri, delle buone prassi realizzate nell'ambito delle iniziative promosse mediante la Settimana medesima e l'articolo 10 dispone la predisposizione, sempre da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un apposito sistema di monitoraggio delle modalità e del grado di attuazione del lavoro agile, nonché l'elaborazione di una relazione annuale da pubblicare nel sito internet istituzionale.
  Evidenzia che la proposta di legge n. 2667 Lucaselli, all'articolo 1, introduce modifiche alla legge n. 81 del 2017. Le modifiche, riguardano, tra l'altro, le categorie di lavoratori alle quali dare priorità nell'accesso al lavoro agile, le modalità e i limiti di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, il contenuto dell'accordo individuale e dell'informativa in materia di sicurezza, nonché l'esplicito riconoscimento del diritto alla disconnessione. L'articolo 2 introduce uno sgravio contributivo della durata di tre anni a favore dei datori di lavoro in relazione ai dipendenti in regime di lavoro agile. L'articolo 3, infine, reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di lavoro subordinato con esecuzione della prestazione lavorativa a distanza.
  Passa alla proposta C. 2685 Vallascas, che reca modifiche la legge n. 81 del 2017, volte a superare – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta – le problematiche emerse in sede di applicazione della normativa vigente nel periodo del lockdown. La proposta, composta di un solo articolo, sostituisce integralmente gli articoli da 18 a 21 della legge n. 81 del 2017 e prevede, nel nuovo testo dell'articolo 18, l'individuazione dell'ambito e delle finalità della disciplina del lavoro agile, disponendo, tra l'altro, la distinzione del lavoro agile dal telelavoro e dal lavoro da remoto, la tendenziale volontarietà dell'adesione, l'alternanza tra la prestazione in modalità agile e quella in presenza, la definizione di parametri minimi in relazione agli spazi, agli arredi e alla strumentazione tecnologica, i rimborsi dei costi sostenuti dai lavoratori, la promozione delle buone pratiche. Il nuovo articolo 18-bis reca la definizione di lavoro agile mentre il nuovo testo dell'articolo 19 disciplina l'adesione al lavoro agile, prevedendo tra l'altro che l'accordo preveda un'integrazione salariale non inferiore al 10 per cento della retribuzione netta per la copertura dei costi delle utenze e della connessione internet. Il nuovo articolo 19-bis disciplina l'alternanza tra la prestazione in modalità agile e la prestazione in presenza.
  Evidenzia, poi, che la proposta di legge C. 2908 Villani prevede una complessiva riscrittura delle disposizioni della legge n. 81 del 2017, con un intervento che – secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa – intende introdurre una definizione evoluta del lavoro agile. In particolare, l'articolo 1 reca la definizione del perimetro dell'intervento, distinguendo tra lavoro agile, lavoro a distanza e telelavoro. Sono disciplinati, oltre ai limiti di orario, la volontarietà dell'adesione, le priorità nell'accoglimento delle richieste e dei doveri dei datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato e prevede, tra l'altro, la possibilità di disciplinare le modalità di svolgimento del lavoro agile e del lavoro a distanza o con accordi individuali o con accordi collettivi. L'articolo 2 reca la disciplina applicabile al contenuto dell'accordo individuale, qualora non sia stato stipulato un accordo collettivo, nonché regola il recesso dall'accordo. L'articolo 3 introduce modifiche alla normativa vigente volta a garantire trattamenti non inferiori rispetto a quelli riconosciuti in caso di prestazione di lavoro in presenza, non solo in relazione al trattamento economico e normativo, ma anche in relazione a tutti i servizi, i benefìci e le prestazioni sociali, assistenziali e di benessere personale e familiare previsti per legge o stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché in relazione al diritto all'apprendimento continuo e alla certificazione delle competenze del lavoratore. L'articolo 4 introduce disposizioni di maggior dettaglio riguardanti il contenuto dell'accordo individuale, con riferimento ai poteri di controllo e disciplinari del datore di lavoro. Analogamente, l'articolo 5 modifica la disciplina vigente in materia di sicurezza sul lavoro, introducendo disposizioni dettagliate relative ai doveri del datore Pag. 134 di lavoro e ai contenuti dell'informativa scritta sui rischi generali e sui rischi specifici. L'articolo 6, in materia di obbligo di assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali, elimina le disposizioni di dettaglio previste dalla disciplina vigente in relazione al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa e al tragitto per raggiungerlo, rendendo in tal modo più ampio l'ambito di applicazione della normativa medesima. L'articolo 7 disciplina il diritto alla disconnessione, mentre l'articolo 8 prevede la promozione da parte dei datori di lavoro di incontri periodici tra tutti i lavoratori della medesima azienda. L'articolo 9 prevede la possibilità per la contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale, di disciplinare il lavoro agile e il lavoro a distanza nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla proposta in esame. Il Capo II introduce disposizioni per la disciplina del lavoro da remoto, che comprende il lavoro agile, il lavoro a distanza e il telelavoro. In particolare, l'articolo 10 prevede la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di un piano organizzativo triennale del lavoro da remoto, dettagliandone il contenuto. L'articolo 11 introduce, in favore dei lavoratori, un credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto e, per i datori di lavoro del settore privato, un esonero di durata triennale del 30 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato impiegato in regime di lavoro agile, di lavoro a distanza o di telelavoro. L'articolo 12, infine, introduce una disciplina specifica per i lavoratori fragili.
  Infine, segnala che anche la proposta di legge C. 3150 Zangrillo introduce modifiche alla legge n. 81 del 2017, con riferimento sia al lavoro agile sia al lavoro a distanza. In particolare, l'articolo 1, sostituendo integralmente l'articolo 18 della citata legge n. 81, reca le definizioni di lavoro agile e di lavoro a distanza, disciplinando i limiti di durata massima del lavoro, l'accesso a tali forme di lavoro in base ad accordi individuale o collettivi, il godimento delle ferie e dei permessi e l'ordine di priorità delle richieste. L'articolo 2 prevede la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di assumere lavoratori da destinare direttamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità a distanza. L'articolo 3 interviene sul contenuto dell'accordo individuale e sulla disciplina del recesso e introduce disposizioni riguardanti il diritto alla disconnessione. Gli articoli da 4 a 7 estendono alla modalità di lavoro a distanza la disciplina vigente in materia di lavoro agile relativamente al trattamento, al diritto all'apprendimento continuo e alla certificazione delle competenze del lavoratore in modalità di lavoro agile, al potere di controllo del datore di lavoro, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. L'articolo 8 si limita a modificare la rubrica del Capo II della legge n. 81 del 2017 per inserirvi il riferimento anche al lavoro a distanza. Infine, l'articolo 9 esclude l'applicazione ai lavoratori a distanza, in quanto dipendenti a tutti gli effetti dell'azienda, delle disposizioni che consentono ai datori di lavoro privati di escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Si sopprime, infine, in considerazione delle modifiche introdotte all'articolo 19 della legge n. 81 del 2017, il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021, relativo al diritto alla disconnessione.
  Per quanto riguarda le proposte che prevedono deleghe legislative, segnala che la proposta di legge C. 2282 Gagliardi intende facilitare e accelerare la diffusione del lavoro agile, prevedendo, all'articolo 1, che le amministrazioni pubbliche fissino obiettivi annuali per l'attuazione del lavoro agile che permettano almeno al 20 per cento dei dipendenti di avvalersi, ove lo richiedano, di tale modalità di lavoro. L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la promozione e la diffusione del lavoro agile sia nel settore pubblico sia nel settore privato, con l'elaborazione di un testo unico delle disposizioni Pag. 135 vigenti in materia. L'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del lavoro agile e, infine, l'articolo 4, dispone, in via transitoria, la riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota pensionistica a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro e l'esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro percepiti dai lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa in modalità agile.
  Passa, quindi, alla proposta di legge C. 3027 Mura, che, all'articolo 1, reca la delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro agile attraverso un decreto legislativo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono elencati all'articolo 2. Tra essi, oltre a quelli che confermano le disposizioni già vigenti, si segnalano, in particolare: la previsione di un rimborso delle spese eventualmente sostenute dal lavoratore per la strumentazione utilizzata, qualora questa non sia fornita dal datore di lavoro; ulteriori priorità nell'accoglimento delle richieste di accesso alla modalità del lavoro agile; la riduzione per un triennio del 30 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro; il dettaglio del contenuto degli accordi individuali, con riferimento ai riposi, al recesso, ai risultati che il lavoratore deve conseguire; la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, sia nel settore pubblico sia nel settore privato; il diritto alla disconnessione; il riconoscimento del diritto all'apprendimento permanente per i lavoratori impiegati in forme di lavoro agile e la previsione di un obbligo di formazione permanente per i datori di lavoro; il divieto di una prestazione lavorativa che ecceda la durata concordata, consentendo, in ogni caso, modalità di recupero psico-fisico; i contenuti dell'informativa sulla sicurezza e le modalità di aggiornamento periodico; la previsione di pause in caso di utilizzo di computer; l'estensione della disciplina ai contratti di apprendistato professionalizzante e di tirocinio extracurricolare; l'adozione di buone pratiche, di protocolli e di un codice etico. L'articolo 3 reca le disposizioni relative alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della delega, prevedendosi che, ove essi non trovino compensazione nell'ambito del provvedimento delegato, quest'ultimo possa essere adottato solo successivamente o contestualmente a un provvedimento che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.
  Da ultimo segnala che la proposta di legge C. 2817 Serracchiani, con riguardo alla ripresa delle attività economiche dopo la pandemia da COVID-19, istituisce, all'articolo 1, il Fondo per la promozione del lavoro del lavoro agile, a valere sulle cui risorse è finanziata la riduzione di 4 punti percentuali, per un periodo di trentasei mesi, dell'aliquota di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, rinviando alla contrattazione collettiva la disciplina dell'intera materia. L'articolo 2 introduce un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti finalizzati alla promozione delle modalità di lavoro agile. L'articolo 3, infine, prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni in esame.

  Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 136

5-01923 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società Bennet Spa.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È), pur ringraziando la sottosegretaria, non può fare a meno di sottolineare che la sua risposta è arrivata dopo quasi due anni e mezzo dai fatti segnalati. Osserva, peraltro, che tali fatti, dai turni massacranti alle condotte discriminatorie e ai licenziamenti illegittimi, hanno continuato a verificarsi fino ad oggi, nonostante gli accertamenti ispettivi condotti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui ha dato conto la sottosegretaria. Chiede, pertanto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di implementare l'attività di controllo già posta in essere, coinvolgendo anche la Guardia di finanza per ispezioni di più ampio respiro, e di provvedere ad una convocazione della società Bennet – che, peraltro, ha avuto accesso agli sgravi contributivi previsti dall'ordinamento – perché faccia chiarezza sul suo piano industriale e sulle sue politiche occupazionali.

5-06012 Foti: Effetti dell'assenza alla visita per gli accertamenti sanitari di revisione sulle prestazioni economiche riconosciute per invalidità e disabilità.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Massimiliano DE TOMA (FDI), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria, che ha dato conto dell'interessamento del Ministero alla problematica da lui segnalata. Apprende con favore che l'INPS ha individuato una nuova procedura, in corso di perfezionamento, che mira al superamento delle criticità procedurali evidenziate, anche se teme che essa, alla lunga, possa costituire un ulteriore aggravio a carico dell'Istituto, con effetti negativi sulla sua attività complessiva. Esprime, infine, l'auspicio che il tavolo tecnico con le associazioni più rappresentative delle persone con disabilità, convocato dall'INPS per il superamento delle difficoltà contingenti, sia reso permanente, per rendere strutturale il confronto, con effetti sicuramente positivi, sia per l'amministrazione sia per la platea dei soggetti interessati.

5-06234 Barzotti: Tutela delle condizioni di lavoro dei «rider» anche rispetto all'utilizzo di applicazioni informatiche che determinano anomalie nei sistemi di prenotazione delle consegne.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, che ha illustrato i primi provvedimenti adottati dal Governo per garantire ai rider le tutele rispetto alle criticità evidenziate nel suo atto di sindacato ispettivo. Ritiene comunque necessario mantenere sotto controllo l'evoluzione di tale segmento del mercato del lavoro, in cui nuovi strumenti tecnologici possono scaricarsi negativamente sui lavoratori. Dopo avere segnalato che sull'applicazione «glovobot.com» si è pronunciato anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ne ha condannato l'uso, in quanto configura sia una violazione delle norme in materia di trasparenza sia una condotta discriminatoria a danno dei rider, fa presente di essere stata informata dalla società di food delivery Glovo, per la quale lavorano i rider discriminati a causa dell'uso della citata applicazione, che ha fornito ragguagli sull'adozione di un codice etico e sull'applicazione della normativa sul whistleblowing, che permetterà ai dipendenti di segnalare eventuali condotte discriminatorie. A tale proposito, auspica il rapido recepimento della direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che rafforzerà, specialmente nel settore privato, il quadro normativo già esistente, costituito dalla legge n. 179 del 2017, approvata nella scorsa legislatura grazie Pag. 137 alla determinazione del Movimento 5 Stelle e, in particolare, della collega Businarolo.

5-06447 Caparvi: Interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, ex JP Industries, in liquidazione.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Andrea GIACCONE (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi pienamente soddisfatto della risposta, che dà conto delle misure adottate dal Governo per il sostegno e la tutela dei lavoratori della società Indelfab. Ritiene, tuttavia, necessario ampliare lo spettro degli interventi, dalla ricerca di acquirenti della società in liquidazione alle iniziative regionali per la promozione di interventi di reindustrializzazione, allo scopo di rilanciare in maniera duratura un territorio già duramente provato dalla crisi economica.

  Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 luglio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 28 luglio 2021.

Audizione del professor Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e della professoressa Francesca Lecci, associata di management pubblico presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 15.40.

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

  Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Roberto RICCI, dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Romina MURA.

Pag. 138

  Roberto RICCI, dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), risponde ai quesiti posti dalla presidente e rende ulteriori precisazioni.

  Romina MURA, presidente, ringrazia il dottor Ricci per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.