CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 luglio 2021
634.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.
Doc XXII, n. 56.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Mario PERANTONI (M5S), presidente e relatore, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 56 Baldelli, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti» come risultate dalle proposte emendative approvate in sede referente. Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, si è convenuto di procedere nella seduta odierna all'esame del provvedimento e alla prescritta deliberazione.
  Nel passare ad illustrare il contenuto del testo al nostro esame, che si compone Pag. 44di sette articoli, fa presente che mi soffermerò in particolare sui profili di competenza della Commissione Giustizia.
  Preliminarmente evidenzia che l'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta con il compito tra l'altro di indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali le clausole vessatorie dei contratti, l'utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicità ingannevole ed altri fenomeni assimilabili, nonché di monitorare lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, verificandone l'efficacia anche in relazione al piano sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive anche di carattere legislativo.
  Sottolinea che, mentre l'articolo 2 regolamenta la composizione della Commissione d'inchiesta, composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, l'articolo 3 ne prevede poteri e limiti, disponendo che la stessa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e vietandole di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2). In proposito, rammenta che l'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Il comma 3 dell'articolo 3 del testo in esame prevede che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Ricordo che le disposizioni del codice penale testé richiamate sono relative a delitti contro l'attività giudiziaria: il rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366), la simulazione di reato (articolo 367), la calunnia (articolo 368), l'autocalunnia (articolo 369), la simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (articolo 370), il falso giuramento della parte (articolo 371), le false informazioni al pubblico ministero (articolo 371-bis), le false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), la falsa testimonianza (articolo 372), la falsa perizia o interpretazione (articolo 373), la frode processuale (articolo 374), le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (articolo 374-bis), la frode in processo penale e depistaggio (articolo 375), la ritrattazione (articolo 376), l'intralcio alla giustizia (articolo 377), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis), il favoreggiamento personale e reale (articoli 378-379), la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis), il patrocinio o consulenza infedele (articolo 380), le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (articolo 381), il millantato credito del patrocinatore (articolo 382), l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 383), le circostanze aggravanti per il caso di condanna (articolo 383-bis), i casi di non punibilità (articolo 384), la punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-bis). Il successivo comma 4 dispone che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Circa la richiesta di atti e documenti, rileva che l'articolo 4 attribuisce alla Commissione d'inchiesta, tra le altre facoltà, quella di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri Pag. 45organismi inquirenti, anche se coperti da segreto (comma 1) e dispone che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provveda ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale e che possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa (comma 2). La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari (comma 3), mentre, ai sensi del comma 4, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione. Si prevede, inoltre, che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto (comma 5). Ai sensi del comma 6, la Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta. Si prevede inoltre che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Si prevede che debbano essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 7).
  Rammenta che l'articolo 5 dispone, al comma 1, in merito all'obbligo del segreto per i componenti della Commissione d'inchiesta, per il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Il comma 2 prevede che la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti. L'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna della Commissione d'inchiesta, mentre l'articolo 7 dispone che la stessa sia istituita per la durata della XVIII legislatura.
  Ciò premesso, non rilevando profili critici in relazione alle competenze della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente e relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, il testo della proposta di legge C. 290 ed abbinate–B recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e da ultimo con modificazioni dal Senato. Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri si è convenuto di procedere nella seduta odierna all'esame del provvedimento e alla prescritta deliberazione. Rammenta, preliminarmente, che il provvedimento in esame, che riprende il contenuto della proposta di legge della scorsa legislatura AC 302, la quale era stata approvata dalla Camera in prima lettura, senza poi terminare il suo iter presso il Senato (Atto Senato n. 2811), non ha subito ulteriori modificazioni nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Agricoltura e che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si compone di 21 articoli. Pag. 46
  Nell'esaminare le modifiche apportate dal Senato, fa presente di soffermarsi esclusivamente sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia.
  In particolare, evidenzia che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto l'articolo 19 con il quale si prevede una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, si stabilisce che il Governo eserciti la delega entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi con i quali si provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica; adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. Ricorda che il comma 2 prevede che i medesimi decreti legislativi debbano definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori e che il comma 3 precisa che i citati decreti legislativi devono essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 3 prevede, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, siano trasmessi alle Camere al fine dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei già illustrati principi e criteri direttivi.
  Ciò premesso, nel rammentare che già nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera la Commissione Giustizia aveva espresso, il 5 dicembre 2018, parere favorevole sul testo unificato che le era stato sottoposto, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 28 luglio 2021.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Esame emendamenti C. 3179-A ed abb.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.20, dalle 15.35 alle 15.40 e dalle 18.30 alle 18.35.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.
C. 2435 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, in qualità di membro del Comitato dei nove sulla proposta di legge C. 3179 A ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», nel far presente che sono in corso interlocuzioni con la Commissione Bilancio riguardanti il parere espresso dalla stessa Commissione sul provvedimento, chiede di procedere all'esame in sede referente dopo la riunione del Comitato dei nove che si svolgerà alle ore 15.30, allo scopo di consentire ai componenti di tale Comitato di esaminare le questioni sollevate.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel sottolineare che probabilmente i gruppi di maggioranza non sono ancora addivenuti ad un accordo sul disegno di legge di delega in materia penale, suggerisce che gli stessi potrebbero associarsi alla richiesta dell'onorevole Varchi di sospendere la seduta.

  Mario PERANTONI, presidente, non ravvisando obiezioni alla richiesta dell'onorevole Varchi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire lo svolgimento delle necessarie interlocuzioni con la Commissione Bilancio in ordine all'AC 3179-A in materia di equo compenso.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 18.40.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.
C. 2435 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta della giornata odierna.

  Franco VAZIO (PD), relatore, chiede la sospensione della seduta per trenta minuti.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO ritiene sufficiente una sospensione di quindici minuti.

  Franco VAZIO (PD), relatore, ribadisce la propria richiesta di sospensione per trenta minuti.

  Mario PERANTONI, presidente, sospende la seduta fino alle 19, riservandosi, ove necessario, di disporre un'ulteriore sospensione.

  La seduta, sospesa alle 18.45, riprende alle 19.10.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Vazio, chiede alla presidenza di sospendere la seduta per ulteriori 30 minuti, non essendo i relatori ancora nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

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  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il suo gruppo ha, nella serata odierna, un impegno politico. Sottolineando che per la sola enunciazione da parte dei relatori dei pareri sulle singole proposte emendative presentate si dovrebbe impiegare almeno un'ora, prende atto della richiesta della relatrice e chiede alla presidenza come intenda procedere per il prosieguo dell'esame. In particolare, chiede se sia o meno prevista una seduta notturna nella giornata odierna e se sia confermato l'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea per venerdì 30 luglio prossimo. Evidenziando, quindi, come a suo avviso non vi siano le condizioni per procedere nei lavori in modo ordinato, ribadisce la massima disponibilità di Fratelli di Italia e invita il presidente ad interloquire con i gruppi al fine di individuare una corretta modalità per la prosecuzione dei lavori.

  Mario PERANTONI, presidente, nel far presente di non essere in grado al momento di affermare con certezza se questa sera la Commissione verrà convocata per una seduta notturna o meno, ritiene di non poter al momento fare altro che rinviare la seduta di trenta minuti. Sottolinea che alla ripresa, qualora i relatori non saranno ancora in grado di formulare i pareri, le decisioni relative alle modalità e ai tempi per il prosieguo dei lavori potranno essere assunte all'interno di una eventuale riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 19.15, riprende alle 19.45.

  Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che sono in corso importanti interlocuzioni con il Ministero, in particolare sui temi più sensibili del provvedimento, quali quello dell'improcedibilità e della prescrizione, al fine di raggiungere una posizione condivisa e di procedere con i lavori, nel senso auspicato dalla maggioranza dei gruppi. Chiede quindi che la seduta venga rinviata alla giornata di domani.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel dichiarare di non volersi opporre alla richiesta del relatore, sottolinea tuttavia la ristrettezza dei tempi disponibili per l'esame in Commissione del provvedimento, essendo previsto l'inizio dell'esame in Assemblea per venerdì 30 luglio. Ricorda inoltre che il ritardo nell'inizio dell'esame degli emendamenti presentati in Commissione è imputabile all'insipienza della maggioranza e che tale ritardo non deve andare a detrimento dei tempi che devono essere concessi alle opposizioni.

  Mario PERANTONI, presidente, propone di convocare la seduta prima dell'avvio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

  Franco VAZIO (PD), relatore, ritiene che anche le prime ore della mattinata di domani potranno essere necessarie per definire l'intesa e svolgere le necessarie interlocuzioni con i gruppi.

  Mario PERANTONI, presidente, in considerazione della richiesta dei relatori, avverte che la Commissione sarà convocata nella giornata di domani nella prima pausa utile dei lavori dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 19.50.