CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2021
633.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 176

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 27 luglio 2021.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
Emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 15.25.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Esame e rinvio).

Pag. 177

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, reca una serie di misure al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, volte, in particolare, a consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Il provvedimento si compone di 14 articoli e di un allegato.
  Per quanto concerne specificamente il contenuto delle singole disposizioni, osserva che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale – già prorogato al 31 luglio 2021 – in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tale proroga è collegata a quella disposta dal successivo articolo 2 che, al comma 1, estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive. Il comma 2 del medesimo articolo 2 dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 33 del 2020, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Le modifiche apportate alla disciplina previgente riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: si prevede – attraverso una novella all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 – la previa intesa, da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di modificare il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, che stabilisce i criteri per accertare l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio; si sopprime il comma 16-quinquies, ai sensi del quale le misure previste per la zona arancione si applicano anche alla zona gialla qualora in tale zona si attesti un livello di rischio alto; si modifica il comma 16-septies del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 33, ridefinendo le diverse zone regionali in base a nuovi parametri di rischio.
  Pertanto, si definiscono «zona bianca» le regioni nei cui territori, alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, come già precedentemente disposto; 2) l'incidenza supera i 50 casi ogni 100.000 abitanti, purché siano rispettate le seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento. I posti letto in terapia intensiva, da cui si deduce il relativo tasso di occupazione, devono essere comunicati alla Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e che erano destinati ad altre attività.
  Sono poi denominate «zona gialla» le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la zona bianca; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifichi una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la zona bianca: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento (percentuale rimasta invariata rispetto alla normativa previgente); il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla Pag. 178data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  Per «zona arancione» si intendono le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le altre zone. Infine, sono denominate «zona rossa» le regioni nei cui territori un'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento (percentuale invariata rispetto alla normativa previgente); 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  Segnala, poi, che l'articolo 3 del decreto in esame, introducendo, al comma 1, l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene, quindi, subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.
  Fa presente che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano stati autorizzati. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. È demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni rilasciate ai soggetti esentati i quali, nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono utilizzare le certificazioni in formato cartaceo. È posto a carico dei titolari e dei gestori dei suddetti servizi e attività l'obbligo di verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 17 giugno 2021, ai sensi del comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52.
  Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame reca una novella di coordinamento delle disposizioni introdotte con il comma precedente, riformulando la norma che elenca, in via tassativa, le disposizioni che individuano gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde.
  Segnala che l'articolo 4 dispone una serie di modifiche al citato decreto-legge n. 52 del 2021. In sintesi: abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 (lettera a)); modifica l'articolo 2-bis, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere – oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione – tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di Pag. 179gravità ai sensi della normativa di cui alla legge n. 104 del 1992 (lettera b)); interviene sull'articolo 5, modificando la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra (lettere c) e d)); dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all'articolo 9, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame (lettera e)); interviene sull'articolo 13, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e introducendo, nel caso di reiterate violazioni, da parte dei titolari o dei gestori dei servizi, delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica, infine, che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti (lettera f)).
  Fa presente, quindi, che l'articolo 5 prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, a prezzi contenuti, di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro.
  L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative oggetto di proroga si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Ricorda, in modo sintetico, che i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A si riferiscono alle seguenti materie: trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; misure per consentire lo svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti; la dispensa temporanea dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; le procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati; lo svolgimento delle assemblee di società ed enti; durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica; i termini per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione; lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; la corresponsione in via transitoria di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta; la sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19; la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali riconosciute alle strutture sanitarie Pag. 180 inserite nei piani emergenziali da COVID-19; la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio; l'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica e l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica; la trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile; la proroga delle udienze da remoto nell'ambito del processo tributario; le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà; la durata straordinaria dei permessi premio; la detenzione domiciliare; le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici.
  L'articolo 7 del decreto-legge in esame è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.
  L'articolo 8 interviene sul comma 6 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), al fine di ricondurre a pieno regime, in caso di deferimento, la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.
  L'articolo 9 stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 della disciplina temporanea, relativa ai lavoratori fragili, che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.
  In particolare, il comma 1 prevede la proroga della misura del lavoro agile ai lavoratori, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e ai lavoratori in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2, anche attraverso l'adibizione a diverse mansioni o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
  L'articolo 10 esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
  L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto «Sostegni bis» (decreto-legge n. 73 del 2021) – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 – data di entrata in vigore del decreto-legge in esame – risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  Segnala che l'articolo 12, con una disposizione di coordinamento, stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021. Il comma 2 prevede, per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame. Si dispone, inoltre, che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, Pag. 181 per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.
  L'articolo 13, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Celeste D'ARRANDO (M5S) esprime perplessità in merito al contenuto dell'articolo 9 del decreto-legge, relativo ai cosiddetti lavoratori fragili, precisando che non sempre per costoro è possibile svolgere la propria attività attraverso il lavoro agile. Osserva come in tale situazione vi sia il rischio di ricomprendere i giorni di assenza dal lavoro dovuti all'attuale emergenza sanitaria nel periodo di comporto. Segnala, pertanto, la necessità di introdurre dei correttivi, ricordando che spesso i lavoratori fragili non hanno la possibilità di vaccinarsi contro il COVID-19.

  Lisa NOJA (IV) invita ad una riflessione sull'intervento svolto dalla collega D'Arrando, osservando che quanto da lei segnalato non appare privo di fondamento ma sottolineando, al tempo stesso, la necessità di modificare i percorsi finora seguiti, anche alla luce dell'incremento delle vaccinazioni. Ritiene, infatti, che occorre evitare che si radichi l'idea per cui sia preferibile una segregazione in casa per i portatori di determinate patologie.
  Si dichiara consapevole, anche sulla base della propria esperienza personale, dei timori motivati rispetto al rischio di contrarre il COVID-19, ribadendo tuttavia l'esigenza di trovare una soluzione equilibrata che tenga conto della maggiore disponibilità di strumenti di contrasto della pandemia. Osserva come vi sia il rischio che anche alcuni datori di lavoro vedano con favore l'esclusione dal lavoro in presenza per i lavoratori fragili.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svolta si è stabilito di procedere al seguito della discussione del provvedimento in titolo nelle giornate di mercoledì 28 e di giovedì 29 luglio. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 12 di martedì 3 agosto. L'esame di tali proposte si svolgerà nella settimana compresa tra il 30 agosto e il 3 settembre. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290-420-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Virginia VILLANI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato (A.C. 290 e abb.-B).
  Ricorda, altresì, come già nel corso dell'esame in prima lettura, svolto nel mese di dicembre 2018, sia stato rilevato come si tratti di un testo complesso – attualmente si compone di 21 articoli – che investe i profili di competenza della nostra Commissione in modo marginale, principalmente Pag. 182attraverso richiami a finalità quali la tutela della salute o la sicurezza alimentare.
  Tali richiami sono inseriti a partire dall'articolo 1, che definisce l'oggetto e le finalità della proposta di legge, nel quale si afferma che la produzione biologica contribuisce, tra l'altro, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.
  L'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera, conteneva anche un riferimento al fatto che la produzione biologica concorre alla tutela della salute, non più presente nel testo modificato dal Senato.
  Tra le altre disposizioni di interesse per la Commissione Affari sociali, segnala l'articolo 5, non modificato in modo sostanziale, che istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica, di proporre attività di promozione del biologico nonché di individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico. È prevista la partecipazione a tale tavolo anche di un rappresentante del Ministero della salute.
  Il comma 5 dell'articolo 9 reca alcune modifiche all'articolo 59 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), relativo allo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.
  La norma in questione, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute, ha istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari. Con una modifica introdotta dal Senato è stato inserito un riferimento esplicito ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
  L'articolo 13, sostanzialmente non modificato, istituisce i distretti biologici, intendendosi come tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico. Tra le finalità dei distretti vi è quella di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali.
  Segnala, altresì, l'articolo 14, che disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, prevedendo il loro riconoscimento sulla base di alcuni parametri tra cui, per quanto riguarda le finalità, quella della ricerca e innovazione di metodi produttivi che favoriscano la protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti. Le modifiche apportate all'articolo 14 nel corso dell'esame al Senato non hanno riguardato tale disposizione.
  L'articolo 16, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera. Tra le finalità di tali intese rientra quella di conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità. Fa presente che le modifiche apportate all'articolo 16 dal Senato non hanno riguardato tale disposizione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 183

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata, in sede consultiva, ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari esteri sulla proposta di legge d'iniziativa del CNEL concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 184, sulla sicurezza e la salute nel settore agricolo, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 (A.C. 2666). Tale Convenzione è in vigore, a livello internazionale, dal 20 settembre 2003, ed è stata finora ratificata da diciotto Paesi. Essa si compone di un preambolo e di 29 articoli.
  L'articolo 1 è dedicato a delimitare il campo di applicazione della Convenzione, ovvero il novero delle attività agricole e forestali, inclusi l'allevamento di animali e insetti, nonché la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali. Completano l'elenco l'uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli, ivi incluse attività quali l'immagazzinamento o il trasporto effettuato in un'azienda agricola direttamente collegata alla produzione.
  L'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione tanto l'agricoltura di sussistenza, quanto i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati. È altresì escluso lo sfruttamento industriale delle foreste.
  L'articolo 3 consente l'esclusione dall'applicazione della Convenzione o di parti di essa di alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui insorgano particolari problemi. L'autorità competente di una Parte della Convenzione può procedere in tal senso dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e dovrà provvedere alla progressiva copertura di tutte le aziende e di tutte le categorie dei lavoratori.
  In base all'articolo 4, le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura. La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. Il medesimo articolo 4 prevede che la legislazione nazionale dovrà: designare l'autorità competente responsabile dell'attuazione di questa politica; definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori; istituire meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e gli organismi del settore agricolo. È conferita all'autorità competente la facoltà di prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche la sospensione o limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  L'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane. Gli articoli 6 e 7 concernono gli obblighi a carico dei datori di lavoro: in particolare, la legislazione nazionale o l'autorità competente dovranno far sì che il datore di lavoro effettui appropriate valutazioni dei rischi e adotti misure di prevenzione e protezione per garantire che, in tutte le molteplici attività a base agricola, i luoghi di lavoro, i macchinari, i prodotti chimici e le attrezzature siano sicuri e soddisfino gli standard prescritti. I datori di lavoro dovranno altresì curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche, e ad essi vengano impartite istruzioni comprensibili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo alle misure protettive da adottare. Il datore di lavoro dovrà altresì interrompere con effetto immediato ogni operazione che presenti un rischio imminente e grave per la sicurezza e la salute, evacuando i lavoratori in modo appropriato.
  L'articolo 8 elenca i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli, che dovrebbero essere informati e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie; partecipare all'applicazione e al riesame delle misure appropriate per garantire sicurezza e salute e poter scegliere rappresentanti competenti Pag. 184negli organi deputati; sottrarsi al pericolo che il loro lavoro rappresenta quando abbiano fondati motivi di temere un rischio imminente e grave per la loro sicurezza e salute, senza subire ritorsioni per questi comportamenti. D'altra parte, i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. Le modalità per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui in precedenza sono stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente e dai contratti collettivi di lavoro.
  Gli articoli 9 e 10 concernono la sicurezza nell'uso di macchinari e attrezzature, e prevedono che la legislazione nazionale o l'autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti. I datori di lavoro dovrebbero garantire che i lavoratori abbiano compreso le informazioni sulla sicurezza fornite, in ordine a macchinari e attrezzature, da produttori e fornitori. I macchinari e le attrezzature dovranno inoltre essere utilizzati solo da persone qualificate.
  L'articolo 11 riguarda la movimentazione e il trasporto di oggetti e prevede che l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia. In nessun caso un lavoratore potrà essere costretto o anche autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.
  Fa presente che gli articoli da 12 a 14 riguardano la gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura. Ciascuna delle Parti, tramite le rispettive autorità competenti, provvede a un sistema appropriato che fornisca criteri per l'importazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per il loro eventuale divieto o limitazione d'uso. L'autorità competente dovrà inoltre garantire che i produttori, i trasportatori e gli smaltitori di prodotti chimici utilizzati in agricoltura rispettino gli standard di sicurezza e salute, fornendo altresì informazioni appropriate nella lingua ufficiale del Paese. Sarà anche necessario inserire nella legislazione nazionale o nelle decisioni dell'autorità competente misure preventive e protettive, a livello di ciascuna azienda agricola, per ciò che concerne l'uso di prodotti chimici e la manipolazione dei relativi rifiuti. La legislazione nazionale dovrebbe limitare al minimo i rischi di infezioni, allergie o avvelenamenti connessi alla manipolazione di agenti biologici. Inoltre, le attività relative al bestiame dovranno rispettare gli standard di salute e sicurezza nazionali.
  L'articolo 15 prevede la conformità ai requisiti di sicurezza tanto della costruzione, quanto della manutenzione e riparazione degli impianti agricoli e l'articolo 16 concerne i lavoratori giovani, stabilendo in 18 anni l'età minima per svolgere un lavoro agricolo che per la sua natura rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. Tali tipologie di lavoro sono determinate dalla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o dall'autorità competente designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. È tuttavia prevista una deroga in quanto, sempre dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, la legislazione nazionale o l'autorità competente possono autorizzare l'esecuzione di un lavoro agricolo dall'età di 16 anni: tuttavia, ciò sarà possibile solo a condizione di fornire in anticipo un'adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.
  Gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti e per assicurare le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle funzioni riproduttive. La procedura concertativa tra l'autorità competente e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessati, ovvero la Pag. 185legislazione nazionale, dovranno garantire la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi, e stabilire norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda (articolo 19).
  Segnala che l'articolo 20 stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli, mentre l'articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro, che dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.
  Gli articoli da 22 a 29 recano, infine, le clausole finali della Convenzione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
C. 3039 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata, in sede consultiva, a esprimere un parere alla III Commissione sul disegno di legge del Governo (A.C. 3039) concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 155 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del relativo Protocollo, nonché della Convenzione n. 187 dell'OIL, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già approvato dal Senato.
  La relazione introduttiva che correda il provvedimento rileva come l'introduzione dei tre strumenti internazionali nel nostro ordinamento trovi la propria ratio nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, come anche nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre tramite un'azione progressiva, con la partecipazione di tutte le parti interessate e coordinata sia a livello di impresa che a livello nazionale. La strategia complessiva che emerge dai tre strumenti internazionali prevede: la formulazione, la messa in atto e la revisione periodica di una politica nazionale nella materia; la promozione del dialogo sociale tra i datori di lavoro, i lavoratori e le rispettive organizzazioni rappresentative; la definizione delle funzioni, responsabilità e obblighi, nonché dei diritti di tutti i soggetti interessati; lo sviluppo e la diffusione di conoscenze e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  La Convenzione n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, si compone di un preambolo e di 30 articoli. La parte prima (articoli 1-3) contiene l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini chiave in essa utilizzati.
  La parte seconda (articoli 4-7) contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro. In base all'articolo 4, ciascuna delle Parti della Convenzione, alla luce della situazione e della prassi nazionale, e consultandosi con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà definire, applicare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro, che avrà lo scopo di prevenire infortuni e danni alla salute risultanti dall'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause di rischio. Il successivo articolo 5 elenca i grandi ambiti di azione dei quali la politica nazionale elaborata da ciascuna delle Parti dovrà tenere conto nella misura in cui essi influiscono sull'ambiente di lavoro e, conseguentemente, sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Sulla scorta dell'articolo 6, la politica nazionale di ciascuna delle Parti dovrà precisare funzioni e responsabilità delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre persone interessate, Pag. 186considerando la complementarità di tali responsabilità, nonché le condizioni e la prassi nazionale. La situazione in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori dovrà essere oggetto periodicamente di un esame complessivo e di un esame relativo a specifici settori, per identificare i maggiori problemi e i mezzi più efficaci per risolverli, nonché valutare i risultati (articolo 7).
  Fa presente che la parte terza (articoli 8-15) elenca le azioni a livello nazionale. In particolare, l'azione delle Parti potrà avvenire per via legislativa, regolamentare o con ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale. Il controllo sull'applicazione delle normative relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dovrà avvalersi di un sistema ispettivo adeguato e prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione. Le autorità competenti dovranno sempre meglio assicurare alcune funzioni in ottemperanza della Convenzione in esame, a partire dalla definizione delle condizioni di progettazione, costruzione e adattamento delle imprese, oltre alla sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro. Si dovranno altresì definire i procedimenti lavorativi da vietare, limitare a sottoporre ad autorizzazione o controllo, nonché le sostanze e agenti rispetto ai quali l'esposizione dei lavoratori è vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo. Si dovranno, inoltre, instaurare procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali, come anche all'avvio di inchieste nel caso di situazioni gravi. Le autorità competenti dovranno altresì assicurare la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate, oltre che sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e su altri danni alla salute al lavoro correlati. Infine, si dovrà curare l'introduzione o, se già esistenti, lo sviluppo, di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, in relazione ai rischi che possono comportare per la salute dei lavoratori.
  L'articolo 12 riguarda gli obblighi in capo a coloro che progettano, fabbricano, importano o cedono macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale. In base al successivo articolo 13, un lavoratore ritiratosi da una situazione di lavoro che giudicava presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o la propria salute dovrà essere protetto contro provvedimenti ingiustificati.
  Si dovranno inoltre (articolo 14) adottare misure per favorire l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi educativi e formativi a tutti i livelli.
  L'articolo 15 contiene gli obblighi in capo a ciascuna delle Parti di adottare disposizioni – dopo aver consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori – volte ad assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorità ed organismi incaricati dell'attuazione della parte sostanziale della Convenzione in esame.
  La parte quarta (articoli 16-21) elenca le azioni a livello dell'impresa concernenti, in particolare, gli obblighi dei datori di lavoro volti ad assicurare che luoghi di lavoro, macchinari, materiali e procedimenti lavorativi, come anche sostanze e agenti chimici, fisici e biologici da impiegare nei procedimenti stessi non presentino rischi per la salute della sicurezza dei lavoratori. Se necessario, i datori di lavoro dovranno anche prevedere misure per fronteggiare situazioni di emergenza ed infortuni con interventi e attrezzature di primo soccorso. L'articolo 19 prevede, tra l'altro, la cooperazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro. In ogni caso, il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che ritenga pericolosa per la propria vita o salute, e fino all'adozione di appropriate misure, il datore di lavoro non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività. L'articolo 21 stabilisce che le misure per la salute e la sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.
  La parte quinta (articoli 22-30) contiene le clausole finali.
  Il Protocollo alla Convenzione n. 155, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, si compone di un preambolo e di 12 articoli. Pag. 187Scopo fondamentale del Protocollo è il miglioramento dei metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, oltre alla loro armonizzazione a livello mondiale.
  Fa presente che la Convenzione n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006, si compone di un preambolo e di 14 articoli. Essa fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle Parti che, nell'elaborare la propria politica nazionale, dovrà sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, inclusiva della diffusione di informazioni, dello strumento delle consultazioni e di elementi di formazione.
  L'articolo 4 riguarda il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, che ciascuna delle Parti deve stabilire, sviluppare e riesaminare periodicamente. In particolare, l'articolo 5 riguarda il programma nazionale, finalizzato a: promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; a contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo i rischi e i pericoli; a promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il programma dovrà essere elaborato e riesaminato sulla scorta di un'analisi della situazione nazionale, e dovrà prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso. Gli articoli 6-14 contengono le clausole finali.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.