CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2021
628.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Paolo FORMENTINI, comunica che, per il gruppo M5S, a far data dal 30 giugno scorso, è cessata dal mandato parlamentare la deputata Emanuela Claudia DEL RE componente di questa Commissione. Comunica, inoltre, che, sempre a far data dal 30 giugno scorso, per il gruppo PD ha cessato di far parte della Commissione il deputato Francesco BOCCIA ed è entrata a farne parte l'onorevole Paola DE MICHELI.
  Dà, quindi, il benvenuto alla nuova collega alla quale formula gli auspici per una proficua collaborazione con la Commissione.

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2920 Ungaro ed altri.
(Esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2790-terdecies).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che alla Commissione è assegnato in sede referente il disegno di legge C. 2790-terdecies Governo, recante Modifica all'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di rendiconti consuntivi dei Comitati degli italiani all'estero, risultante dallo stralcio deliberato il 20 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dell'articolo 117 del disegno di legge C. 2790 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario Pag. 112021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».
  Poiché il suddetto disegno di legge appare vertere sulla stessa materia di cui alla proposta di legge in titolo C. 2920, conformemente al dettato dell'articolo 77 del Regolamento ne dispone l'abbinamento.

  La Commissione prende atto.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI), relatore, nell'illustrare il provvedimento in titolo, segnala che da tempo è attesa una riforma organica della disciplina legislativa di settore, che ha evidenziato aporie e lacune, come è puntualmente emerso nel vasto lavoro di approfondimento istruttorio portato avanti dal Comitato permanente sugli italiani all'estero presieduto dal collega Billi.
  Ricorda che sono oltre cinque milioni i cittadini italiani residenti all'estero, pari all'8 per cento della popolazione nazionale: inoltre, negli ultimi dieci anni è profondamente cambiata la composizione delle comunità degli italiani all'estero, che stanno vivendo un massiccio influsso di esponenti della mobilità insieme a rinnovate fasce di espatriati per ragioni tradizionali.
  Sottolinea che questi movimenti di concittadini si sono diretti sia verso Paesi di antica accoglienza sia verso nuove destinazioni, in particolare in Asia e Medio Oriente, creando realtà che presentano esigenze diverse e richiedono assistenza specifica, come si è potuto verificare in particolare dallo scoppio della pandemia COVID-19 in tutto il mondo.
  Evidenzia, altresì, che con la conferma referendaria della legge costituzionale n. 1 del 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, con riferimento alla rappresentanza parlamentare diretta degli italiani all'estero, è intervenuta una pesante limitazione nel rapporto tra elettori ed eletti.
  Laddove, infatti, il numero degli iscritti all'AIRE è passato da 3 milioni nel 2006 a 6 milioni e 300 mila, la riforma costituzionale del 19 ottobre 2020 non ha mantenuto il già esiguo numero di deputati e senatori attribuito alla circoscrizione estero con il risultato che a partire dalle prossime consultazioni un senatore eletto in Italia rappresenterà circa 350 mila cittadini, uno eletto all'estero ne rappresenterà oltre 1 milione e 500 mila.
  Rileva che nel nuovo quadro legislativo risultante da tale modifica, la proposta di legge a prima firma Ungaro mira a recepire alcune raccomandazioni espresse dal Consiglio generale degli italiani all'estero, ridefinendo le funzioni attribuite nonché la composizione dei COMITES, facilitando l'utilizzo delle nuove tecnologie e promuovendo la partecipazione alle attività e al voto dei Comitati da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.
  In particolare, viene abolita la cosiddetta «inversione dell'opzione», ovvero la pre-registrazione degli elettori, una procedura che aveva portato al crollo della partecipazione alle ultime elezioni del 2015 – e che premia le realtà più attive e connesse con la propria comunità –, con l'obiettivo di permettere ai COMITES di servire ancora meglio le comunità che rappresentano.
  Osserva che la vicenda storica dei COMITES prende avvio alla fine degli anni Sessanta con l'istituzione dei primi comitati di assistenza consolare previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina l'Amministrazione degli Affari esteri: si trattava di organismi a carattere non elettivo e dunque non rappresentativi delle collettività italiane all'estero.
  Precisa che le comunità italiane nutrivano aspettative molto più ampie, il loro obiettivo era la creazione di organismi autonomi e rappresentativi che potessero interloquire con i consolati, collaborando con questi ultimi nelle iniziative a favore delle collettività.
  Sottolinea che gli italiani residenti all'estero ebbero l'opportunità per far sentire la propria voce in occasione della prima Conferenza nazionale sull'emigrazione nel 1975: l'iniziativa fu vissuta dagli italiani all'estero come un'occasione da non perdere: per la prima volta potevano formulare le loro richieste e illustrare i loro progetti in un foro istituzionale. Pag. 12
  Nonostante le aspettative e l'intenso lavoro di preparazione, i risultati della Conferenza non rispettarono le attese delle nostre comunità all'estero. Il primo risultato apprezzabile giunse solo dieci anni dopo, con la legge 8 maggio 1985, n. 205, recante «Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana»: le comunità italiane ne salutarono l'istituzione come una grande conquista: finalmente si passava a una forma di rappresentazione liberamente scelta con voto democratico.
  Evidenzia che i membri del comitato erano eletti con il metodo proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti, duravano in carica per tre anni ed erano rieleggibili. Nell'applicazione pratica, tuttavia, le competenze e l'autonomia dei comitati risultarono incerte, favorendo in alcuni casi anche situazioni di conflittualità.
  Rileva che anche per queste ragioni le nostre comunità all'estero chiesero una riforma che desse ai comitati maggiore autonomia. Una buona occasione per sollecitare i cambiamenti sperati si presentò nel 1988, quando fu convocata la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.
  Osserva che anche questa volta, come era già accaduto nel 1975, le aspettative sull'esito dei lavori erano grandi. A differenza della prima, questa Conferenza diede risultati apprezzabili, tra i quali la riforma dei comitati operata dalle novelle introdotte dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, che li ha ridenominati «comitati degli italiani all'estero», sottolineando così la discontinuità con il passato, e ne ha disciplinato con chiarezza funzioni e ruolo.
  Segnala che la riforma portò a cinque anni la durata in carica dei comitati e ne delineò la struttura amministrativa. L'organizzazione dei Comitati fu innovata anche dal punto di vista finanziario, prevedendo una maggiore autonomia nel reperimento dei fondi necessari alla loro attività. Le prime elezioni dei COMITES si tennero il 26 maggio 1991.
  Sottolinea che un altro risultato della Conferenza del 1988 fu l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero, istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329.
  Evidenzia che il CGIE deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della «partecipazione» attiva alla vita politica del Paese di residenza da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo, esso costituisce un organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni. Ricorda che è successivamente intervenuta la legge 23 ottobre 2003, n. 286, che ha disciplinato ex novo l'intera materia.
  Rileva che oggi, con oltre cinque milioni di cittadini italiani residenti all'estero, ossia oltre l'8 per cento della popolazione nazionale, i COMITES devono essere aggiornati e adeguati alle nuove sfide dell'emigrazione italiana nel mondo. La proposta di legge in esame, dando attuazione alle raccomandazioni del CGIE, intende rafforzare il ruolo dei Comitati, ridefinendo le funzioni a loro attribuite e la loro composizione e mettendoli in grado di servire ancora meglio le comunità che rappresentano. Inoltre, essa intende facilitare la partecipazione alla vita e al voto dei COMITES da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, l'utilizzo delle nuove tecnologie e premiare le realtà più attive e connesse con la loro comunità.
  Osserva che la proposta di legge, inoltre, intende rinnovare la legislazione in materia di COMITES, adeguandola alle nuove sfide della prima e della nuova emigrazione.
  Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato – e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi maggiormente dettagliata –, sottolinea che i primi quattordici articoli definiscono la creazione, i fini e le competenze dei Comitati.
  In particolare, si prevede che in ogni circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 27 dicembre 2001, Pag. 13n. 459, «il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.» Permane, secondo la normativa proposta, la medesima soglia numerica prevista dalla normativa vigente e segnatamente dalla legge n. 286 del 2003.
  Segnala che le funzioni del Comitato – alla cui istituzione si provvede con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – sono le seguenti: a) è organo di rappresentanza di base degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari (articolo 1, comma 1); b) previa intesa con le autorità consolari, ha la rappresentanza delle istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare nei riguardi delle autorità e delle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati (articolo 1, comma 2); c) costituisce tramite tra il sistema Italia e il territorio di riferimento, nonché centro di informazione, di contatto e di sostegno per i cittadini italiani emigrati o domiciliati temporaneamente all'estero (articolo 1, comma 3).
  Evidenzia che i compiti dei COMITES sono definiti dall'articolo 2, in base al quale ciascun organismo è chiamato a concorrere all'elaborazione di un Piano Paese annuale con proiezioni triennali ai fini dell'individuazione, anche attraverso studi e ricerche, delle esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane, nonché di integrazione nella realtà locale e di tutela dei diritti degli esponenti della nuova emigrazione.
  A tali fini, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani e dei cittadini italiani emigrati di recente o domiciliati temporaneamente all'estero, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione, senza tralasciare le esigenze specifiche dei nuovi italiani.
  Segnala che tra le attività promosse dai Comitati figurano in particolare quelle finalizzate alla integrazione dei cittadini italiani nella società locale ed al mantenimento dei loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché la promozione della diffusione della lingua, della cultura e della realtà politica, sociale ed economica italiane.
  A questi fini il Comitato svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi dove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della legislazione locale, internazionale ed europea che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo.
  Osserva che l'organizzazione e le modalità di funzionamento del COMITES sono disciplinate da un regolamento adottato dal Comitato stesso, conforme alle disposizioni del provvedimento in esame e alla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, di verifica e di revisione dei bilanci, di conduzione delle riunioni e a tutte le norme della legislazione italiana e locale applicabili.
  Precisa che i COMITES godono di una loro autonomia finanziaria e possono contare sul ricavato di attività e manifestazioni varie, oltre che di contributi pubblici, segnatamente erogati dal MAECI secondo modalità dettagliate nell'articolato. Pag. 14
  Rileva che ogni Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100 mila cittadini italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100 mila cittadini italiani: la determinazione della composizione numerica è effettuate sulla base della consistenza delle comunità risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.
  Evidenzia che, ai fini dell'eleggibilità, possono essere candidati i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, purché iscritti nell'elenco aggiornato ed in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista.
  Sottolinea che le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità agli uomini, alle donne e ai giovani di età pari o inferiore a trentacinque anni e un'adeguata rappresentanza della comunità italiana di riferimento.
  Precisa che i componenti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
  Osserva che la composizione del Comitato può essere integrata fino a due membri, con diritto di parola, designati dal Console generale e dalle associazioni iscritte all'albo consolare. Possono inoltre entrare a fare parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti del Comitato eletto.
  A tale fine, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni che operano nella circoscrizione consolare e presi in considerazione i suggerimenti dei componenti del Comitato con riferimento a personalità di spicco nei campi di maggior interesse per la comunità, per il Paese di residenza e per l'Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del Comitato; la cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del Comitato. I cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la procedura richiamata.
  Sottolinea che è altresì previsto che, accanto ai membri eletti di cittadinanza italiana ed ai componenti cooptati, possano fare parte del Comitato, in misura non eccedente ad un terzo dei componenti, per affiliazione, cittadini italiani della nuova emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati al Comitato. Tali componenti – che hanno diritto di parola e non possono essere eletti alle cariche interne – sono designati ed eletti secondo le procedure previsti per i componenti cooptati.
  Evidenzia che nell'eventualità che il numero dei componenti del Comitato si riduca a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvii cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare svolgimento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con proprio decreto lo scioglimento del Comitato.
  Rileva che il Comitato, nella sua prima riunione, elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato.
  Precisa che le dimissioni del Presidente possono essere oggetto di una richiesta di dimissioni con una mozione sottoscritta da Pag. 15almeno un terzo dei componenti elettivi che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti elettivi, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente.
  Sottolinea che il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della legge la carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di consigliere del CGIE.
  Osserva che ogni Comitato elegge un esecutivo, composto da un numero di membri, compreso il presidente, non superiore a un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede ed è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo, che svolge funzioni di vice presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.
  Segnala che in ogni Paese in cui esista più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, denominato «Intercomites», di cui fa parte il Presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante, membro del Comitato stesso. L'Intercomites ha il compito di coordinare l'azione dei Comitati ai fini dell'elaborazione del Piano Paese, redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l'evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione all'integrazione dei nuovi emigrati, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane a ogni livello di età e di scolarizzazione.
  Sottolinea che gli articoli da 15 a 23 disciplinano il procedimento elettorale dei COMITES. Precisa che l'elettorato attivo, in relazione alle consultazioni elettorali per i COMITES, è riservato a tutti i cittadini iscritti nel menzionato elenco aggiornato, residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare ed elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. L'elenco aggiornato è reso pubblico secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 27 che stabilisce altresì i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.
  Rileva che i Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto, espresso per corrispondenza, sulla base di liste concorrenti. L'assegnazione dei seggi avviene con metodo proporzionale, secondo il metodo dei resti più alti: i seggi spettanti ad una lista saranno pari al quoziente elettorale derivante dal rapporto tra i voti validi conseguiti dalla lista ed il numero dei candidati da eleggere. I seggi rimasti vacanti sono invece attribuiti alle liste che hanno riportato i resti più alti.
  Osserva che è altresì disciplinata l'istituzione di Comitati non elettivi e dei contributi ad essi destinati: nei Paesi in cui non sia possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono istituiti dei Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi, i cui componenti vengono nominati dall'autorità consolare, sentiti i consiglieri del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
  Segnala, inoltre, che anche nelle circoscrizioni in cui risiedono meno di tremila italiani, l'autorità consolare può istituire Comitati con funzioni consultive, come disposto dall'articolo 2, composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti. Pag. 16
  Osserva che gli ultimi cinque articoli (da 25 a 29) disciplinano le modalità di soluzione delle controversie, l'emanazione del regolamento di attuazione, la copertura finanziaria e le disposizioni transitorie e finali. È prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, con DPR ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  Quanto alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che si prevedono oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.
  Auspica che queste prime riflessioni su tale organica riforma legislativa potranno essere ampliate dal contributo che nel dibattito generale e in sede emendativa sarà dato dai colleghi deputati.
  Nel ringraziare la Presidenza per la nomina a relatore su un provvedimento di particolare rilevanza per la comunità dei connazionali all'estero, auspica che il lavoro della Commissione contempli un limitato ciclo istruttorio al fine di acquisire elementi utili alla stesura di un testo unificato delle proposte in esame, da definire anche nella sede di un comitato ristretto, tenendo conto delle ulteriori proposte di legge vertenti su identica materia in corso di presentazione e di assegnazione.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Paolo FORMENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 82/21: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano BUFFAGNI (M5S), relatore, sottolinea, in via generale, che il contrasto alle minacce cibernetiche si è imposto come una delle priorità dell'agenda nazionale ed internazionale, con la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela. Tale esigenza è emersa con forza negli ultimi anni anche alla luce delle misure volte a garantire infrastrutture cloud sicure e centri dati con elevati standard di qualità, nella direzione di una crescente interoperabilità e condivisione delle informazioni.
  Ricorda che a livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 – recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018 – reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS – «Network and Information Security») al fine di conseguire un «livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea». Peraltro, segnala che nel dicembre 2020 la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno presentato una nuova Strategia dell'UE per la cybersicurezza, che include proposte per l'introduzione di nuovi strumenti normativi, strategici e di investimento. Ricorda che sul tema il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni, con le quali, tra Pag. 17l'altro, si sottolinea il ruolo essenziale della cybersicurezza per la transizione verde e digitale e la necessità di realizzare l'obiettivo dell'autonomia strategica mantenendo nel contempo un'economia aperta.
  In questo quadro, segnala che il 23 giugno scorso la Commissione ha presentato una raccomandazione per l'istituzione di «unità congiunta per il cyberspazio», con l'obiettivo di riunire le risorse e le competenze a disposizione dell'UE e dei suoi Stati membri per una prevenzione, deterrenza e risposta efficaci alle crisi e agli incidenti informatici su vasta scala. La Commissione, infatti, rileva che troppo spesso i soggetti coinvolti nella cybersicurezza – sia del settore pubblico sia di quello privato – operano indipendentemente gli uni dagli altri; mentre con la citata «unità congiunta per il cyberspazio» tali soggetti disporranno di una piattaforma virtuale e fisica di cooperazione.
  A livello nazionale, ricorda che è stato adottato il decreto-legge n. 105 del 2019, convertito dalla legge n. 133 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle Amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.
  La sicurezza cibernetica, peraltro, costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare nell'ambito della componente 1 – «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» – della Missione 1 («Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo»).
  Rileva che, nello specifico, all'investimento sono destinati circa 620 milioni di euro, di cui: 241 milioni di euro per la creazione di una infrastruttura nazionale per la cybersicurezza; 231 milioni di euro per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; 150 milioni di euro per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, la Guardia di Finanza, il Ministero della Giustizia e il Consiglio di Stato.
  Evidenzia che il provvedimento oggi in esame completa la strategia di cyber-resilienza nazionale, incrementando, attraverso la promozione della cultura della sicurezza cibernetica, la consapevolezza del settore pubblico, privato e della società civile sui rischi e le minacce cyber.
  L'istituenda Agenzia – già introdotta in altri Paesi, come Francia, Germania e Regno Unito – opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e sarà tra l'altro incaricata di: esercitare le funzioni di Autorità nazionale in materia di cybersecurity, a tutela degli interessi nazionali e della resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche; sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici, anche attraverso il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano e l'avvio operativo del Centro di valutazione e certificazione nazionale; contribuire all'innalzamento della sicurezza dei sistemi di Information and communications technology (ICT) dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, delle Pubbliche Amministrazioni, degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali; supportare lo sviluppo di competenze industriali, tecnologiche e scientifiche, promuovendo progetti per l'innovazione e lo sviluppo, in un'ottica di autonomia strategica nazionale nel settore; assumere le funzioni di interlocutore unico nazionale per i soggetti pubblici e privati in materia di misure di sicurezza e attività ispettive negli ambiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nonché della sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e delle reti di comunicazione elettronica.
  Tra le disposizioni di competenza della nostra Commissione segnala l'articolo 4, Pag. 18che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC): al CIC – presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dai Ministri dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, dell'Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, della Transizione ecologica, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'Università e della ricerca, dell'innovazione tecnologica e transizione digitale – sono affidate tutte le funzioni di consulenza e proposta già attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) dal citato decreto-legge n. 105 del 2019 e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge, in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio in caso di crisi di natura cibernetica.
  Precisa che la scelta di istituire un dedicato Comitato interministeriale risponde all'esigenza di assicurare uno stretto raccordo dell'architettura di cybersicurezza nazionale con il sistema dell'intelligence nazionale, a fronte di una chiara separazione di competenze. Segnala, infatti, che il CISR è uno degli elementi fondamentali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed è supportato per tutte le funzioni istruttorie dall'organismo informativo di coordinamento, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
  Osserva che la costituzione di un Comitato interministeriale ad hoc – a cui possono essere chiamati a partecipare anche altri componenti del Consiglio dei Ministri, il Direttore Generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare – consentirà altresì di muoversi secondo procedure più agili rispetto a quelle adottate dal CISR, chiamato a trattare materie connotate anche da regimi di elevata classifica di segretezza.
  Segnala anche la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera o), che prevede che l'Agenzia partecipi alle esercitazioni nazionali e internazionali riguardanti la simulazione di eventi di natura cibernetica. La lettera p) del medesimo comma stabilisce, inoltre, che l'Agenzia promuove la definizione e il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nell'ambito della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. Evidenzia che la lettera q) dispone che l'Agenzia coordina, in raccordo con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza.
  Al riguardo, precisa che l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi dell'Unione europea ed internazionali, salvo che per gli ambiti in cui la legge attribuisca specifiche competenze ad altre amministrazioni; tuttavia, in tali casi è comunque assicurato il «raccordo» con l'Agenzia, al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio).
  Rileva che le successive lettere r), s), t), v) e z), attribuiscono all'Agenzia, ferme restando le competenze del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di assicurare il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, anche sulla base di apposite convenzioni, per lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche per la partecipazione dell'Italia a programmi, progetti e iniziative di cybersicurezza a livello UE e internazionale.
  Infine, evidenzia che alla lettera aa) è disposta la designazione dell'Agenzia quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887, che istituisce il Centro europeo per la cybersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Nel medesimo contesto, sempre al fine di dare attuazione alle disposizioni del richiamato regolamento (UE) 2021/887, è stabilito, al comma 2, che nell'ambito dell'Agenzia vengano nominati, con decreto del Presidente del Consiglio, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del citato Centro europeo. Pag. 19
  Sottolinea la rilevanza anche della disposizione di cui all'articolo 8, che dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un Nucleo per la cybersicurezza quale supporto del Presidente del Consiglio per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo, presieduto dal Direttore Generale dell'istituenda Agenzia, annovera tra i suoi componenti anche un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la sicurezza istituito a norma dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, incluso, dunque, un rappresentante del MAECI.
  Precisa che in base al comma 5, il Nucleo, per l'espletamento delle proprie funzioni assicura, tra le altre cose, i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'UE o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.
  In materia di obblighi informativi a carico dell'Esecutivo, segnala che, a norma dell'articolo 14, il Governo deve trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a trasmettere al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) – entro il 30 giugno di ogni anno – una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato medesimo ai sensi del decreto-legge in esame.
  Evidenzia altresì l'articolo 15, che modifica il citato decreto legislativo n. 65 del 2018, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2016/1148, tenendo conto della nuova architettura delineata dal decreto-legge in esame: in particolare, tra le altre cose, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi – mentre in precedenza tale ruolo era svolto dal DIS – e garantisce, dunque, anche la funzione di collegamento con le autorità competenti degli altri Stati membri, nonché con il gruppo di cooperazione e la rete dei Computer Security Incident Response Team (CSIRT), che hanno il compito di: monitorare gli incidenti a livello nazionale; emettere preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti; intervenire in caso di incidente.
  Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato).

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conviene con quanto testé rappresentato dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.