CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 luglio 2021
618.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 Meloni e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, ricorda, preliminarmente, che nella fase finale della passata legislatura, a seguito del definitivo superamento del sistema tariffario ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha previsto il definitivo superamento delle tariffe delle professioni regolamentate, sulla materia è intervenuto l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, successivamente modificato e integrato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017. Tali norme hanno in particolare lo scopo di assicurare il riconoscimento di un equo compenso agli avvocati e ai professionisti, anche iscritti agli ordini e collegi, nei rapporti con imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, Pag. 152quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione.
  Segnala, quindi, che il provvedimento oggi all'esame della Commissione intende introdurre una nuova disciplina complessiva della materia, abrogando le norme attualmente vigenti, e si compone di dieci articoli.
  In particolare, all'articolo 1, con una disposizione che riprende sostanzialmente i contenuti dell'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012, si stabilisce che per equo compenso si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per gli avvocati e per gli altri professionisti di cui alla legge n. 81 del 2017 dai relativi provvedimenti ministeriali.
  Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 2 precisa che il provvedimento si applica ai rapporti professionali regolati da convenzioni, unilateralmente predisposte dalle imprese o da queste utilizzate, relative ad attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che, nel triennio precedente al conferimento dell'incarico, hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Come ricordato, la normativa vigente, oltre alle imprese bancarie e assicurative, fa riferimento alle imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese e, quindi alle imprese con almeno 250 dipendenti, con fatturato pari o superiore a 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Si stabilisce altresì che la legge si applichi anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione. Per la pubblica amministrazione, attualmente si prevede che si applichi il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni relative a incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 172 del 2017, mentre per gli agenti della riscossione si prevedeva l'esclusione dell'applicazione della legge, richiedendosi comunque la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 2233 del codice civile, relativo al compenso delle prestazioni intellettuali, con norme che riguardano le clausole che non garantiscano il riconoscimento di un equo compenso, volte a superare le previsioni attualmente contenute nell'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012. In particolare, si dispone la nullità delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, intendendosi come tali quelle che prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale per la professione forense. Il professionista potrà agire per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata secondo i parametri ministeriali o le tariffe in vigore. Si prevede altresì la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Si introduce poi un elenco di clausole considerate vessatorie che riprende quello contenuto nel citato articolo 13-bis. Le clausole vessatorie, che sono considerate tali anche se oggetto di specifica trattativa, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista.
  Alla luce di tali previsioni ritiene che andrebbe valutato il coordinamento tra le disposizioni che prevedono la nullità di alcune clausole e quelle che le qualificano come vessatorie, con particolare riferimento all'inserimento tra queste ultime della clausola relativa all'anticipazione delle spese Pag. 153a carico del professionista, da considerarsi nulla ai sensi del comma precedente. Sembrerebbe, inoltre, opportuno un coordinamento tra le disposizioni che stabiliscono gli accordi che prevedano compenso non equo possano essere impugnati solo dal professionista con quelle che prevedono la rilevabilità d'ufficio della nullità.
  L'articolo 4 dispone che gli accordi conclusi tra i professionisti e le imprese si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria, Si prevede che il giudice, quando accerti la non equità del compenso del professionista, ne determini il compenso applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali e, quando accerti il carattere vessatorio di una clausola, ne dichiari la nullità.
  In proposito, segnala l'opportunità di un migliore coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 3 della proposta di legge, che prevedono una disciplina dell'attività del giudice relativa alla rideterminazione del compenso.
  Si stabilisce, infine, che la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.
  L'articolo 5 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento e a quelle specifiche delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non abbia proposto opposizione.
  L'articolo 6 reca una norma in materia di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale, stabilendo che esso decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.
  L'articolo 7 stabilisce che i diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe, che, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali e presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di proposta, con riferimento in particolare agli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni tra imprese e professionisti. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, restano in carica tre anni e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.
  L'articolo 9 reca le disposizioni di carattere transitorio, stabilendo che il provvedimento si applichi per le prestazioni svolte dopo la data della sua entrata in vigore, anche con riferimento alle convenzioni sottoscritte precedentemente a tale data. Con riferimento a tali convenzioni, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione di tali disposizioni prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni.
  L'articolo 10, come anticipato, prevede le abrogazioni delle norme che attualmente disciplinano la materia.
  Infine, in considerazione del fatto che la Commissione di merito sta conducendo ulteriori approfondimenti su alcune criticità riscontrate nel testo del provvedimento, segnala l'opportunità che la Commissione, diversamente da quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non proceda all'espressione del parere di competenza nella seduta odierna.

  Romina MURA, presidente, preso atto di quanto prospettato dal relatore, nessuno Pag. 154chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alla I e VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, riguardanti, da un lato, l'opportunità di prevedere un rafforzamento della partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle parti sociali al sistema di coordinamento, gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR e, dall'altro, l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle disposizioni relative ai contratti pubblici, di cui al Titolo IV del decreto, modificazioni all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di escluderne l'applicazione, quantomeno, alle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete, nonché alle attività svolte dal concessionari con mezzi o personale propri.

  Antonio VISCOMI (PD) esprime, a gruppo Partito Democratico, apprezzamento per le osservazioni proposte dal relatore, in particolare, per quella riguardante l'opportunità di modificare l'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, che recepisce i rilievi segnalati dalle organizzazioni sindacali, dall'ANCE e dagli altri soggetti portatori di interessi auditi dalla Commissione nell'ambito di uno specifico ciclo di audizioni informali.

  Niccolò INVIDIA (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, si unisce al collega Viscomi nella valutazione positiva della proposta di parere del relatore, con particolare riferimento alla richiesta di rafforzare la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla Cabina di regia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.45.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
Nuovo testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2021.

  Romina MURA, presidente, fa presente che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia), VII (Cultura), X (Attività produttive) e XII (Affari sociali). Segnala, poi, che le Commissioni I (Affari costituzionali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno espresso parere favorevole con una osservazione, mentre la Commissione VI (Finanze) ha espresso parere favorevole con due osservazioni.
  Segnala, altresì, che la Commissione VIII (Ambiente) e la Commissione per le questioni regionali hanno comunicato per le Pag. 155vie brevi che non esprimeranno il proprio parere, mentre la Commissione V (Bilancio) esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.
  Fa presente che la relatrice ha formulato la seguente proposta di correzioni di forma che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

  All'articolo 1:

   al comma 1, capoverso comma 1, le parole: Comitato nazionale di parità sono sostituite dalle seguenti: Comitato di cui all'articolo 8.

  All'articolo 2:

   al comma 1, lettera a), le parole: e oraria sono sostituite dalle seguenti: o incidenti sull'orario di lavoro.

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera d), capoverso lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    al primo periodo:

     a) le parole: comprendenti il sono sostituite dalle seguenti: che deve in ogni caso indicare il

     b) dopo le parole: a tempo parziale, sono aggiunte le seguenti: nonché

     c) le parole: che abbia eventualmente riconosciuto sono sostituite dalle seguenti: che siano stati eventualmente riconosciuti;

    al secondo periodo, le parole: di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera.

  All'articolo 4:

   al comma 1, capoverso Art. 46-bis, comma 1, la parola: «riconoscere» è sostituita dalla seguente: «attestare» e le parole: «politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità» sono sostituite dalle seguenti: «alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità»;

   al comma 1, capoverso Art. 46-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: le modalità di coinvolgimento nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a) delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

  All'articolo 5:

   al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: Alle aziende private che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

  All'articolo 6:

   al comma 1, dopo le parole: testo unico sono aggiunte le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

  Il titolo del testo unificato delle proposte di legge è sostituito dal seguente: Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di correzioni di forma predisposta dalla relatrice.

Pag. 156

  Romina MURA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla deputata Gribaudo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.
  Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Romina MURA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 16.50.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Romina MURA, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di mercoledì 30 giugno, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2021

LUGLIO

  seguito dell'esame degli argomenti avviati.

  Progetti di legge:

   C. 2098 Comaroli: Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;

   C. 2392 Serracchiani: Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia oncologica o necessitante di prolungate terapie, anche riabilitative;

   C. 2540 Segneri: Delega al Governo per la modifica della disciplina sul diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti e sull'indennità di malattia per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti;

   C. 2417 Barzotti: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di disciplina del lavoro agile, e altre disposizioni per la sua diffusione;

   C. 2817 Serracchiani: Agevolazioni tributarie e contributive in favore delle imprese per la promozione del lavoro agile;

   C. 3027 Mura: Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile;

   C. 3150 Zangrillo: Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile e lavoro a distanza;

   C. 1170 Rizzetto: Disposizioni concernenti l'introduzione di un sistema flessibile per l'accesso al trattamento pensionistico;

   C. 2904 Serracchiani: Disposizioni in materia di accesso flessibile e graduale al trattamento pensionistico (subordinatamente all'effettiva assegnazione);

   C. 1063 Ungaro: Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani (previa intesa con la VII Commissione).

AGOSTO

  seguito dell'esame degli argomenti avviati.

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SETTEMBRE

  seguito dell'esame degli argomenti avviati.

  Progetti di legge:

   C. 1782 Molinari: Introduzione dell'obbligo di presentazione annuale del certificato penale del casellario giudiziale e del certificato del casellario dei carichi pendenti da parte dei conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone;

   C. 1606 Frate: Delega al Governo per la definizione di procedure volte alla stabilizzazione dei docenti precari di religione cattolica;

   C. 2902 Gribaudo: Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato;

   C. 2887 Bucalo: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (previa intesa con la VII Commissione);

   C. 3138 Librandi: Norme in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, per la promozione della produttività delle imprese e del lavoro (previa intesa con la VI Commissione);

   C. 133 Cirielli: Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa.

  Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti legge; i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere.
  Avranno altresì luogo la discussione delle risoluzioni individuate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione e di interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 16.55.