CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 luglio 2021
615.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1° luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI

  La seduta comincia alle 13.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, nel ricordare che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, si è convenuto di esprimere il prescritto parere nella seduta di martedì 7 luglio prossimo, in sostituzione della relatrice, onorevole Pag. 14 Ascari, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XI Commissione, del testo unificato delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna, recante «Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale», come risultante dall'approvazione delle proposte emendative.
  Evidenzia brevemente che il testo, composto da 6 articoli, interviene in più punti sul codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al fine di sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di favorire la parità retributiva tra i sessi. L'articolo 1 stabilisce che sia la consigliera o il consigliere nazionale di parità, in luogo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a presentare ogni due anni al Parlamento una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del citato codice. L'articolo 2 integra la nozione di discriminazione diretta e indiretta. di cui all'articolo 25 del codice, inserendo tra le fattispecie discriminatorie anche gli atti di natura organizzativa e oraria che, modificando l'organizzazione delle condizioni e il tempo del lavoro, mettono il lavoratore in una posizione di svantaggio o ne limitano lo sviluppo di carriera rispetto alla generalità degli altri lavoratori.
  Ai fini dei profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva in particolare l'articolo 3 che, intervenendo sull'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, introduce nuove modalità per la redazione volontaria da parte delle aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, concernente, tra l'altro, le differenze salariali tra i sessi e la composizione delle rispettive retribuzioni, gli strumenti e le misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e i criteri adottati per le progressioni di carriera. Le indicazioni specifiche e gli obblighi per la redazione del rapporto sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità. Come stabilito dal nuovo comma 2 dell'articolo 46 del codice, i dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile predisposti dalle aziende sono elaborati dalla consigliera e dal consigliere regionale di parità e trasmessi tra l'altro alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
  Segnala in particolare che l'articolo 3 del testo in esame aggiunge un'ulteriore sanzione a quelle già previste dal comma 4 dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità, prevedendo che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti e che, nel caso di rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro.
  L'articolo 4 istituisce la certificazione della parità di genere, con la quale vengono riconosciute le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alla gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Al possesso di tale certificazione è collegata, ai sensi del successivo articolo 5, la concessione di uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati.
  Segnala infine che l'articolo 6 estende anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo Pag. 15 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Rammenta che la citata disposizione prevede che il riparto degli amministratori delle società quotate sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti; sono inoltre disciplinate le sanzioni comminate dalla Consob in caso di mancato adeguamento della società al criterio sopraesposto.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 1° luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Atto n. 261.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 14 agosto prossimo.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (A.G. 261).
  In particolare, il provvedimento all'esame della Commissione prevede una modifica al Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense di cui al citato decreto del Ministro della giustizia n. 47 del 2016 volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno, previsto dalla lettera c) dell'articolo 2.
  In proposito, ricorda che l'articolo 21 della legge n. 247 del 2012 (legge professionale forense) subordina la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve specifiche eccezioni, e demanda a un regolamento ministeriale la definizione delle modalità di accertamento di tale esercizio della professione; stabilisce, inoltre, che spetta al consiglio dell'ordine, ogni 3 anni, svolgere le verifiche necessarie ed eventualmente provvedere, se non sussistono giustificati motivi, alla cancellazione dell'avvocato dall'albo. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio della professione non è richiesta: durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo; alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
  Ricorda, inoltre, che il citato decreto del Ministro della giustizia n. 47 del 2016 ha Pag. 16dato attuazione all'articolo 21 della legge professionale forense, definendo, all'articolo 2, le modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, che deve essere svolto dal consiglio dell'Ordine circondariale ogni tre anni, a partire dal quinto anno di iscrizione del professionista all'albo. In particolare, ai sensi del comma 2, la professione forense può dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando ricorrono congiuntamente per l'avvocato i seguenti requisiti: titolarità di una partita IVA attiva; uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati); trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista; titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale; titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
  Rammenta, altresì, che l'articolo 3 del citato Regolamento di cui decreto ministeriale n. 47 del 2016 disciplina il procedimento per la cancellazione dall'albo dell'avvocato che non sia in grado di dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, né la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi per tale mancanza, e che l'articolo 4 del medesimo decreto regolamenta il procedimento per la successiva reiscrizione.
  Il decreto ministeriale n. 47 del 2016 – al pari dello schema di regolamento in esame – trova il proprio presupposto normativo, oltre che nell'articolo 21 della legge forense, anche nell'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 247 del 2012, in base al quale all'attuazione della legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e del Consiglio di Stato (ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988). Gli schemi dei regolamenti devono essere trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, e dei prescritti pareri, perché su di essi sia espresso, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Nel passare ad illustrare il contenuto dello schema di decreto ministeriale al nostro esame, fa presente che lo stesso si compone di due soli articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 47 del 2016 ed è volto – come anticipato – ad espungere dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la trattazione di «almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista» (lettera c). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Evidenzia che la relazione illustrativa del provvedimento motiva questa soppressione con l'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175 (Riconoscimento delle qualifiche professionali. Non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE). La Commissione europea, infatti, ritiene che una prescrizione secondo la quale, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione; inoltre, laddove gli affari (di natura giudiziale o stragiudiziale) trattati in altri Stati membri non fossero tenuti in considerazione ai fini dell'adempimento della prescrizione, quest'ultima potrebbe avere un carattere discriminatorio nei confronti degli avvocati che esercitano la loro professione (anche o prevalentemente) all'estero. Le rassicurazioni offerte dal Governo italiano, relative ad una interpretazione estensiva del requisito della trattazione dei 5 affari annui, tale da includere non solo le attività extragiurisdizionali, ma anche quelle svolte all'estero, non sono state ritenute Pag. 17sufficienti dalla Commissione, che ha ribadito che la norma nazionale viola il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta (l'obbligo per l'avvocato di trattare un numero minimo di affari in ciascun anno) e l'obiettivo perseguito (garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione), ponendosi in contrasto con le seguenti disposizioni UE: l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; l'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE; l'articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Conseguentemente, per evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, il Ministero della giustizia ha ritenuto di procedere alla soppressione della lettera c) dell'articolo 2 del D.M. n. 47/2016, ritenendo comunque sufficienti i restanti criteri dettati dal comma 2 ai fini della verifica dell'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 1° luglio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, di Cristina Franceschini, Presidente dell'Associazione «Finalmente liberi», e di rappresentanti dell'Associazione «Amici dei Bambini», nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.45.