CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 giugno 2021
612.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Testo unificato C. 544 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il testo unificato delle proposte di legge C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini, recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione.

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, evidenzia in primo luogo come il testo unificato delle sei proposte di legge di iniziativa parlamentare rechi, anche in relazione alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), disposizioni per la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui specifica che sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), ora ridenominati Accademie per l'Istruzione tecnica superiore (ITS Academy). Alcune disposizioni, riguardano, però, i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (percorsi IFTS).
  In particolare, il testo riporta a livello legislativo una disciplina in gran parte attualmente recata dal DPCM 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema IFTS e la costituzione degli ITS), apportandovi modifiche. Inoltre, esso interviene su ulteriori aspetti regolati da fonti normative primarie, introducendo modifiche (anche in questo caso, non testuali) e novità. Pag. 4
  Segnatamente, i principali interventi riguardano: introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; previsione di definizione di nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle cui fanno riferimento gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy; strutturazione dei percorsi degli ITS Academy in due livelli; definizione della governance degli ITS Academy (con novità rispetto a quella prevista per gli attuali ITS); definizione dei requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS Academy (anche in tal caso, con novità); istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Alcune disposizioni, riguardano, però, i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (percorsi IFTS).
  Rileva preliminarmente, al fine di ricostruire sinteticamente il quadro normativo vigente, come il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 – sia stato riorganizzato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 631, della legge n. 296 del 2006, con il DPCM 25 gennaio 2008, che ha previsto tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).
  Più nello specifico, il DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007 – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza. Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale – in base all'allegato A del DPCM – possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS.
  Ai percorsi si accede, previa selezione, con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015, con un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito di un percorso IFTS, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272. In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il Made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli indirizzi in cui le aree tecnologiche si articolano sono deliberati dalle regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale. I percorsi rispondono a standard minimi riferiti, tra gli altri, ai seguenti criteri: hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri; ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio; i docenti provengono per non meno del 50 per cento dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 47, lettera f), della legge n. 107 del 2015 è stato previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere Pag. 5diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Successivamente, l'articolo 1, comma 467, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto che gli ITS possono comprendere nei piani triennali di attività anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.
  Da ultimo, l'articolo 1, commi 410 e 411, della legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) – novellando l'articolo 1, comma 468, della legge n. 145 del 2018 – ha previsto che, a partire dal 2020, si procede, con frequenza biennale, all'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati. A tal fine, deve essere adottato un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora, a seguito di quanto disposto dal decreto-legge n. 1 del 2020, del Ministro dell'istruzione), di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nonché con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'attualizzazione è finalizzata all'istituzione di nuovi ITS o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti.
  Con riguardo al sistema di finanziamento, ricorda, anzitutto, che l'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 ha istituito il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (al capitolo 1464 dello stato di previsione del soppresso MIUR).
  In particolare, al Fondo confluiscono somme a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della stessa legge n. 296 del 2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore) – che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 37-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, ammontano a 14 milioni annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS –, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
  A sua volta, il già citato DPCM 25 gennaio 2008 (all'articolo 12) ha disposto che, ai fini dell'ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30 per cento dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo. Successivamente, l'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di 10 milioni nel 2018, 20 milioni nel 2019 e 35 milioni di euro annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.
  Da ultimo, l'articolo 1, comma 412, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha stabilito che, per il 2020, una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, pari a 15 milioni di euro, è destinata a investimenti in conto capitale non inferiori a 400.000 euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, al fine di favorire, mediante il sistema degli ITS, la diffusione della cultura tecnica e scientifica, necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Pag. 6ora Ministero dell'istruzione –, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse del Fondo agli ITS, da ultimo l'articolo 1, commi da 465 a 467, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto che tutte le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni che le riversano agli ITS che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con l'Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l'Accordo del 17 dicembre 2015. Ricorda, infine, che, il sistema IFTS costituisce, come indicato anche sul sito del Ministero dell'università e della ricerca, un sistema di «formazione terziaria non universitaria». Si tratta, in particolare, di formazione terziaria professionalizzante.
  Per quel che riguarda il contenuto del provvedimento, che si compone di 16 articoli, articolati in 5 capi, l'articolo 1 detta le finalità dell'intervento legislativo, che, anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il rafforzamento delle condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, intende ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, specificando che di tale sistema fanno parte integrante gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) (i quali assumono la denominazione di «Accademie per l'Istruzione tecnica superiore – I.T.S. Academy)», deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati. Non vi è, invece, alcun riferimento agli interventi recati dal testo con riferimento ai percorsi IFTS (considerati anche nel titolo del testo, che fa riferimento alla ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore).
  L'articolo 2, al comma 1 stabilisce che, nel quadro del predetto Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore, gli I.T.S. Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. Inoltre gli ITS hanno il compito di sostenere:

   la diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

   l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie;

   l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

   le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente;

   il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.

  Il comma 2 reca una previsione di carattere transitorio, stabilendo che nel primo quinquennio di applicazione della legge, costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento:

   alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti Pag. 7 dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia;

   all'innovazione, alla competitività e alla cultura;

   alla rivoluzione verde e transizione ecologica;

   alle infrastrutture per una mobilità sostenibile.

  Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ciascun ITS si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Sul piano della formulazione tecnica della disposizione segnala l'opportunità di sostituire il riferimento alla «Conferenza delle regioni» prevedendo quello corretto alla Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  In virtù della competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale, rileva l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza delle regioni.
  In base al comma 2, in relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definiti:

   a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure possono essere ulteriormente articolate in profili, sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni;

   b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura e all'eventuale ambito in cui essa si articola;

   c) i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei percorsi.

  Il comma 4 specifica che nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti:

   la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica;

   la transizione digitale;

   le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico;

   le nuove tecnologie della vita;

   i servizi alle imprese e al no profit;

   le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo;

   le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

  Secondo il comma 3, sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun I.T.S. Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al già citato DPCM 25 gennaio 2008.
  In base al comma 5 gli I.T.S. Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il richiamato decreto di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri I.T.S. Academy situati nella medesima regione.
  L'articolo 4 – intervenendo sostanzialmente nell'ambito di cui all'articolo 6 del DPCM 25 gennaio 2008 – dispone, al comma 1, che gli ITS Academy si costituiscono secondo il modello della fondazione di partecipazione e che ad essi si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile. Si dispone, inoltre, che gli stessi acquisiscono Pag. 8 la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 361 del 2000, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede. Si tratta di quanto attualmente previsto per gli ITS.
  Il comma 2 stabilisce che i soggetti fondatori degli ITS Academy sono, quale standard organizzativo minimo:

   un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, ubicato nella provincia sede della fondazione, ovvero – in aggiunta a quanto attualmente previsto per gli ITS – un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, ove funzionano indirizzi di istruzione tecnica e/o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;

   una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;

   un'impresa del settore produttivo che utilizza, in modo prevalente, le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 3;

   un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero – in aggiunta a quanto attualmente previsto per gli ITS – un ente di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

  In base al comma 5, primo periodo, ai soggetti fondatori di cui al comma 2 è richiesta una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo (mentre, attualmente, ai soli soggetti formativi che partecipano in qualità di fondatori è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi). A differenza di quanto attualmente previsto per gli ITS, lo standard organizzativo minimo non include tra i fondatori gli enti locali.
  Il comma 3 e il comma 5, terzo periodo, confermano, però, secondo la disciplina generale relativa alle fondazioni di partecipazione, che alla fondazione possono partecipare anche altri soggetti, anche – in base al comma 3 – in qualità di fondatori. In ogni caso, il comma 5, secondo periodo, dispone che la qualifica di fondatore è attribuibile solo a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti o agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione secondo i criteri e nelle forme determinate nello statuto (mentre attualmente la possibilità di diventare fondatori di un ITS è subordinata a delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo).
  Il comma 4, terzo e quarto periodo, dispone che lo statuto della fondazione ITS Academy è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con linee guida da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata. La conformità dello statuto allo schema costituisce standard minimo di organizzazione.
  Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.
  A sua volta, il comma 6 conferma che tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione, anche attraverso risorse strumentali, nonché, ora, strutturali. In particolare, il patrimonio degli ITS Academy è composto come quello attualmente previsto per gli ITS.
  Alcune novità intervengono anche per quanto riguarda la governance degli ITS Academy. In particolare, il comma 7 dispone che organi essenziali della fondazione sono:

   il presidente, che ne è il legale rappresentante;

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   il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di 5 membri, incluso il presidente;

   il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione ed esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;

   l'assemblea dei partecipanti;

   il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per programmazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione e periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dalla fondazione;

   il revisore dei conti.

  Dunque, rispetto a quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008, non sono più previsti, almeno fra gli organi essenziali, il Consiglio di indirizzo e la Giunta esecutiva e sono previsti, invece, il consiglio di amministrazione e il segretario generale.
  Il comma 8 conferma che il controllo sulla fondazione è esercitato dal Prefetto della provincia in cui la stessa ha la sede legale, esercitando i poteri che il codice civile (agli articoli 23 e seguenti) attribuisce all'autorità di governo.
  Il comma 9 conferma – rispetto a quanto previsto attualmente per gli ITS – che anche alle Fondazioni ITS Academy si applica, anzitutto, la normativa vigente in materia di riscatto a fini pensionistici dei periodi di studio e la relativa disciplina fiscale di favore.
  Lo stesso comma 9 conferma – rispetto a quanto previsto attualmente per gli ITS – che anche agli ITS Academy si applicano le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  Infine, il comma 11 dispone che gli ITS Academy possono essere destinatari dei contributi previsti dagli articoli 60, 61, 62 e 63, del decreto-legge n. 83 del 2012.
  L'articolo 5, comma 1 – sostanzialmente intervenendo nell'ambito di cui all'articolo 7, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008 – introduce un'articolazione dei percorsi formativi degli ITS Academy in due livelli:

   percorsi di primo livello, con durata di 4 semestri e «almeno» 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti, come per gli attuali percorsi ITS, al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

   percorsi di secondo livello, con durata di 6 semestri e almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

  In base al comma 3, entrambi i percorsi degli ITS Academy hanno le seguenti caratteristiche:

   si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure di riferimento definite con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1;

   sono progettati e organizzati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

   facilitano anche la partecipazione di lavoratori occupati.

  Le ultime due previsioni corrispondono a quanto attualmente previsto per i percorsi degli ITS (e per i percorsi IFTS) dall'articolo 4, comma 1, del DPCM 25 gennaio 2008.
  In base al comma 4 – che interviene su quanto previsto per i percorsi degli ITS (e per i percorsi IFTS) dall'articolo 4, comma 2, del DPCM 25 gennaio 2008 –, i percorsi sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

   ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio;

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   gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30 per cento della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero, e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

   possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;

   per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro;

   i curricoli fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

   sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

   sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili (ai sensi dell'articolo 6), del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

   la conduzione scientifica di ogni percorso è affidata ad un coordinatore tecnico-scientifico o ad un comitato di progetto;

   il coordinatore e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

  Il comma 5 introduce disposizioni specifiche riguardanti il personale che opera negli ITS Academy.
  In particolare, si prevede che nei percorsi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti, reclutati dalla fondazione con contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, selezionati:

   per almeno il 60 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy (ai sensi della lettera a);

   per almeno il 20 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta formazione, le università o gli enti di ricerca pubblici e i Competence Center, Centri di trasferimento tecnologico e Digital Innovation Hub, operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (ai sensi della lettera b).

  Al contempo, tuttavia, il comma 6 dispone che i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lettera b), possono essere assegnati alle fondazioni in posizione di comando. I criteri e le modalità di tale assegnazione sono stabiliti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
  Il comma 7 riguarda i requisiti e le modalità per l'accesso ai percorsi degli ITS Academy, intervenendo nell'ambito di cui all'articolo 7, comma 3, del DPCM 25 gennaio 2008, come sostanzialmente modificato a seguito della legge n. 107 del 2015.
  In particolare, si conferma che per l'accesso – che avviene sulla base di una selezione pubblica – è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi IFTS (di cui all'articolo 10) della durata di (almeno) 800 ore. Pag. 11
  Il comma 2, primo e terzo periodo, prevede che, a conclusione dei percorsi, si consegue, previa verifica e valutazione finale, rispettivamente il diploma di tecnico superiore di primo e di secondo livello. Il diploma viene rilasciato dal presidente della Fondazione e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
  Con riferimento a tale ultima previsione, a sua volta, l'articolo 4, comma 10, stabilisce, con previsione del tutto nuova, che il diploma di istruzione tecnica superiore di primo e di secondo livello costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. La tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
  A sua volta, l'articolo 6 dispone, al comma 1 – intervenendo nell'ambito di cui all'articolo 8, comma 1, del DPCM 25 gennaio 2008 – che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea, nonché – in base a quanto prevede l'articolo 5, comma 2, secondo periodo – i modelli di diploma.
  Anche in questo caso, segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.
  Sin da subito, peraltro, i commi 4 e 2 dello stesso articolo 6 – confermando sostanzialmente quanto previsto attualmente per gli ITS – dispongono, rispettivamente, che:

   e commissioni d'esame per le verifiche finali delle competenze acquisite, ai fini del rilascio del diploma, sono costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

   a certificazione dei percorsi è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

  I commi 3 e 5 dispongono – analogamente a quanto prevede l'articolo 5, commi 2 e 3, del DPCM 25 gennaio 2008 – che per credito formativo acquisito nei percorsi degli ITS Academy si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso. Il riconoscimento dei crediti opera:

   al momento dell'accesso ai percorsi;

   all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del sistema IFTS;

   all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, delle competenze acquisite.

  In base al comma 5-bis dello stesso articolo 6, gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei propri siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. Pag. 12
  L'articolo 7, comma 1, introduce un sistema di accreditamento nazionale per gli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento, nonché, in base a quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo 7, per l'abilitazione al rilascio dei diplomi. Si tratta di un requisito attualmente non previsto per gli ITS (ma previsto, ad esempio, per le università).
  In particolare, i commi 1, primo periodo, e 4 dispongono che gli ITS Academy ottengono l'accreditamento nazionale a condizione che rispettino gli standard e i requisiti minimi stabiliti dalla legge, tra i quali:

   lo statuto sia adottato sulla base delle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

   vi sia rispondenza alla missione e agli standard organizzativi indicati dalla legge, nonché ai seguenti requisiti minimi: disponibilità e idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica di riferimento; disponibilità – e rispondenza alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza – delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali, comprese quelle per la formazione a distanza, e tecnologiche, con particolare riferimento ai laboratori;

   vi sia l'onorabilità dei componenti di tutti gli organi, e di tutti coloro che prestano la propria opera professionale nella fondazione;

   per il personale, vi sia rispondenza a quanto richiesto dall'articolo 5, comma 5;

   vi sia accessibilità per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali e sostegno per la loro proficua frequenza dei corsi;

   vi sia adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della relativa gestione economica e finanziaria, nel rispetto della normativa nazionale e dell'UE.

  In base ai commi 1, secondo periodo, e 2, il procedimento per l'accreditamento nazionale deve essere stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accreditamento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca.
  Rispetto alla durata dell'accreditamento, peraltro, il comma 3 stabilisce che, ove per 3 anni consecutivi una fondazione riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 13 e 14, un giudizio negativo riferito ad almeno il 50 per cento dei corsi valutati in ciascuno degli anni del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al finanziamento.
  L'articolo 8 reca disposizioni volte a favorire il raccordo fra gli ITS Academy e le università, nonché fra i rispettivi studenti. Anzitutto, si conferma la possibilità di federazioni fra gli ITS Academy e le università, già prevista fra ITS e università dall'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
  Più nello specifico, il comma 1 dispone che i patti federativi sono finalizzati a realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in «alto apprendistato», di lauree ad orientamento professionale. Inoltre, i patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree ad orientamento professionale, per facilitare il reinserimento degli stessi lavoratori in occupazioni qualificate.
  Il comma 2 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da Pag. 13emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

   i criteri generali e gli standard di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree ad orientamento professionale, nonché per la condivisione, fra gli ITS Academy e le università interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

   i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di I e II livello degli ITS Academy e i percorsi di laurea ad orientamento professionale, e viceversa, con il reciproco riconoscimento dei crediti;

   le modalità di adozione di tabelle nazionali di corrispondenza per il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli stessi ITS Academy ai fini della eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea (rectius: e di laurea magistrale);

   le corrispondenze devono essere individuate in relazione a ciascuna delle figure di riferimento nazionale degli ITS Academy;

   la definizione dei criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi validi ai fini del tirocinio certificati in esito ai percorsi degli ITS Academy come crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

  L'articolo 9, comma 2, prevede che, per favorire lo sviluppo complessivo del sistema di istruzione tecnica superiore, il Coordinamento nazionale (di cui all'articolo 11) individua linee di azione nazionali attraverso:

   programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti di tutti gli istituti secondari superiori, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, nonché dei percorsi IFTS, e sui percorsi professionalizzanti in apprendistato di alta formazione e ricerca;

   progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti volti a favorire la loro conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto tecnologico e digitale;

   nel primo quinquennio di attuazione della legge, in relazione alle strategie del PNRR, programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS Academy; a tal fine, il comma 3 dispone che il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, predispone un piano – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – per la realizzazione, a partire dal 2022, degli ITS Academy sul territorio nell'ambito di «campus multiregionali» in relazione a ciascuna delle aree tecnologiche individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS – rectius: ITS Academy – di aree tecnologiche ed ambiti diversi;

   programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

  L'articolo 10 riguarda i percorsi IFTS e interviene, sostanzialmente, nell'ambito trattato dagli articoli 9 e 10 del DPCM 25 gennaio 2008, su parte del quale è poi intervenuto il regolamento emanato con il DPR n. 89 del 2010.
  In particolare, il comma 1, dispone che i percorsi in questione sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento fra le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti e le richieste del mondo del Pag. 14lavoro e della carenza di figure professionali con competenze digitali idonee rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica.
  Il comma 2 ridefinisce gli standard minimi dei percorsi IFTS. In particolare:

   conferma che tali percorsi sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

   conferma che sono strutturati, di regola, in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, al contempo prevedendone un'articolazione in moduli di varia durata;

   ridefinisce la platea dei soggetti che possono progettare e realizzare i percorsi, anche in apprendistato formativo, individuandoli, allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio, in istituti tecnici, istituti professionali, strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi almeno quadriennali per il conseguimento del diploma professionale di tecnico (di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 226 del 2005), in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati.

  Il comma 3 conferma – rispetto a quanto si prevede attualmente per i percorsi IFTS – che, ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di specializzazione tecnica superiore, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame in cui devono essere presenti rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. A tal fine, si richiamano i criteri generali indicati dall'articolo 6 (per gli ITS Academy).
  Il comma 4 conferma che le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle medesime commissioni, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze e per la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea, puntualizzando che la certificazione deve essere formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscano l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli. Dunque, a differenza di quanto dispone l'articolo 6 che demanda la definizione dei medesimi aspetti – con riferimento agli ITS Academy – a un decreto interministeriale, l'articolo 10, comma 4, dispone che per i percorsi IFTS provvedono le regioni. Lo stesso articolo 10, comma 4, prevede, al contempo, che il modello di certificato è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata.
  Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.
  L'articolo 11 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
  In particolare, in base ai commi 1 e 6, a ciò si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata, che stabilisce anche le modalità di funzionamento dello stesso Coordinamento.
  Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.
  Il comma 2 dispone che il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale –, nonché da rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'INDIRE, delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici Pag. 15costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy.
  Il comma 3 prevede, anzitutto, che il Coordinamento nazionale si riunisce con cadenza almeno annuale. Si dispone, altresì, che lo stesso provvede:

   alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee in materia di innovazione tecnologica e digitale, di transizione ecologica, di politiche per l'occupazione, di politiche attive per il lavoro, di politiche di genere di ogni Ministero;

   alla redazione di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del sistema IFTS.

  Più nello specifico, il comma 4 dispone che al Coordinamento nazionale sono affidati, in particolare, compiti di:

   proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del PNRR;

   attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento. Si intenderebbe, dunque, che – dopo la prima definizione delle aree tecnologiche e dei relativi ambiti e figure nazionali di riferimento con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3 – al Coordinamento nazionale spetterebbe il compito di aggiornare tali aree.

  Inoltre, il Coordinamento nazionale è chiamato a:

   consultare e coinvolgere le parti sociali, le reti territoriali degli ITS Academy, i soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del sistema, anche per consolidare e riequilibrare l'offerta formativa sul territorio;

   consultare soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica;

   raccordarsi con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale.

  Il comma 5 dispone che le regioni, nel definire la programmazione triennale dell'offerta formativa e la programmazione degli interventi rientranti nel PNRR, tengono conto del piano nazionale di cui al comma 3.
  L'articolo 12 riguarda le modalità di finanziamento del sistema IFTS. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione di un nuovo Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore che, in base al comma 3, primo periodo, ha una dotazione di 68 milioni di euro per il 2021 e di 48 milioni di euro annui dal 2022.
  Alla copertura del relativo onere si provvede, in base allo stesso comma 3, secondo periodo, mediante «corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
  In base al comma 2, il nuovo Fondo finanzia prioritariamente la realizzazione degli ITS Academy, al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa sul territorio nazionale, nonché gli interventi per dotare gli stessi di nuove sedi, laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, e le prestazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando ai sensi dell'articolo 5.
  In base al già citato comma 3, terzo periodo, una quota del nuovo Fondo è destinata a incrementare le iscrizioni dei Pag. 16giovani ai percorsi di I e II livello degli ITS Academy, anche nell'ambito dei patti federativi con le università.
  Il comma 4, primo periodo, affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione di criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del nuovo Fondo.
  Sin d'ora, il comma 5 dispone che le risorse sono assegnate, a regime, sulla base della «quota capitaria», nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4.
  A sua volta, il comma 5-bis dispone che il 70 per cento delle risorse è assegnato agli ITS – rectius: ITS Academy – a titolo di cofinanziamento degli interventi. Il restante 30 per cento delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione. Al contempo, si prevede che i criteri per il riparto della quota premiale devono essere definiti con il decreto di cui al comma 4. A tal fine, la valutazione tiene conto anche del numero di allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei 12 mesi successivi al conseguimento del diploma. Infine, dispone che con il medesimo decreto sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS – rectius: ITS Academy –, cui provvede l'INDIRE.
  Inoltre, il comma 4, secondo periodo, dispone che le risorse sono assegnate direttamente alle Fondazioni (e non più, dunque, alle regioni per il trasferimento agli ITS) entro il 30 giugno di ogni anno.
  Il comma 6 conferma l'obbligo di cofinanziamento regionale degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali, mentre il comma 7 dispone che gli stessi possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati. Al riguardo, ricorda, a titolo di esempio, che agli ITS (nonché ai percorsi IFTS) sono destinate risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
  Il comma 8 dispone che, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute.
  L'articolo 13 – intervenendo sostanzialmente su quanto previsto dall'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 – prevede anzitutto, al comma 1, la costituzione presso l'INDIRE dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS e ai percorsi IFTS, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, previo parere della Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 2 dispone, a sua volta, anzitutto, che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008 sono attualizzati in relazione alle disposizioni introdotte con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata.
  Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.
  Lo stesso comma 2 dispone, inoltre, che è assicurato il coordinamento e l'integrazione della banca dati con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.
  Il comma 3 prevede che alle spese correlate a quanto previsto si provvede – oltre che con le risorse del nuovo Fondo di cui all'articolo 12 – con eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi ITS e IFTS.
  L'articolo 14 prevede, al comma 1, che il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del richiamato D.P.C.M. 25 gennaio 2008 è attualizzato alle previsioni dell'intervento legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, di concerto con il Pag. 17Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata a norma dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Anche in questo caso segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto.
  Il comma 2 affida al medesimo decreto di cui al comma 1 la definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione e formazione di cui ai Capi I e II (composti dagli articoli da 2 a 10).
  L'articolo 15 reca la disciplina transitoria, prevedendo che nel primo biennio di applicazione del provvedimento, in relazione alla necessità e all'urgenza di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditati tutti gli ITS che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.
  La disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, l'adozione delle linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento introdotto dall'intervento legislativo, le quali comprendono anche la previsione di attualizzazione degli statuti delle Fondazioni I.T.S. Academy. Nel caso di mancato adeguamento a quanto previsto dal decreto, nei termini da esso indicati, si prevede la revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 7.
  L'articolo 16 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle province autonome di Trento Bolzano, le quali provvedono nell'ambito delle competenze loro attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affidi alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia «istruzione», fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'istruzione e formazione professionale, di competenza regionale.
  Per alcuni profili, le disposizioni attengono, altresì, alla materia «norme generali sull'istruzione», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Partendo da quest'ultimo aspetto, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.
  In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei «princìpi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «princìpi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».
  La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009 – volta a stabilire la legittimità costituzionale di talune disposizioni dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 – con la quale ha rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Pag. 18
  Si tratta, per quanto qui maggiormente interessa, di:

   definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime;

   definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici;

   definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro.

  Nella stessa sentenza n. 200 del 2009, la Corte ha, invece, evidenziato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di princìpi fondamentali della materia dell'istruzione quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale». In particolare, «la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio [...] va intesa [...] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi». Nello specifico settore dell'istruzione, la Corte ha, dunque, ritenuto che «lo svolgimento attuativo dei predetti princìpi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico». L'attribuzione al legislatore regionale delle norme di dettaglio in materia di programmazione della rete scolastica è stata ribadita anche nelle sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012.
  Più nello specifico, la Corte costituzionale ha esaminato alcune previsioni in materia di Istituti tecnici superiori, recate dalla legge n. 107 del 2015, nella sentenza n. 284 del 2016.
  In particolare, in tale circostanza la Corte ha esaminato l'articolo 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, ai sensi del quale, per favorire misure di semplificazione e di promozione degli ITS, con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovevano essere emanate linee guida per:

   a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli ITS, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

   b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

   c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS e le loro attività potessero avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

   d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

   e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

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   f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge potessero attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori dovevano essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

  In particolare, la Corte ha ritenuto che non fosse fondato il rilievo avanzato dalla regione Puglia secondo cui la previsione di linee guida avrebbe violato il combinato disposto dell'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, in quanto avrebbe ad una fonte sub-legislativa la determinazione di linee guida vincolanti, nell'ambito di una materia di competenza concorrente come l'istruzione, nella quale non è consentito al legislatore statale il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge. Più nello specifico, la Corte ha sottolineato che «L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, infatti, preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l'adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, come assume la regione, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto, costitutive di un determinato assetto dell'ordinamento». Viceversa, la giurisprudenza di questa Corte ha già identificato nelle linee guida atti esecutivi, secondo alcuni di alta amministrazione, che, in particolari circostanze, «vengono strettamente ad integrare la normativa primaria che ad essi rinvia», affidando loro quelle specificazioni dei suoi principi, di cui esige un'applicazione uniforme (sentenza n. 11 del 2014). Sovente esse implicano conoscenze specialistiche proprie del settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica mal si conciliano con il diretto contenuto dell'atto legislativo. Ebbene, anche le linee guida di cui all'impugnato articolo 1, comma 47, costituiscono la necessaria integrazione della norma primaria, per conseguire l'uniforme realizzazione degli obiettivi che essa si prefigge nelle lettere da a) ad f). Del resto, proprio in ragione della stretta contiguità con la competenza regionale e delle esigenze di partecipazione rafforzata delle regioni, è previsto che il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia adottato «previa intesa in sede di conferenza unificata» (sentenza n. 62 del 2013).
  Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte ha ritenuto non fondata la censura avanzata dalla regione Veneto con riferimento alla previsione relativa alla possibilità, per le fondazioni ITS di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale, in quanto la definizione dell'offerta dei percorsi realizzati da istituzioni formative rientrerebbe nella competenza esclusiva regionale.
  In particolare, la Corte ha rilevato che «La disposizione impugnata prevede bensì che le fondazioni di partecipazione possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, “ma fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione” e quindi senza pregiudizio per le competenze delle regioni, le quali non solo “programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS”, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio».
  In conclusione, nel ricordare l'articolato lavoro svolto dal Ministero negli ultimi anni sul tema in esame, che ha consentito di destinare ingenti risorse a favore del sistema degli ITS, ritiene che quest'ultimo costituisca un polo di eccellenza fondamentale in vista della formazione di importanti figure professionali e del loro inserimento nel mercato del lavoro.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato), che illustra.

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.50.