CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 243

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 80/2021: misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
S. 2272 Governo.
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Pag. 244

  Il senatore Davide GARIGLIO (PD), relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento, che detta disposizioni in materia di assunzioni delle pubbliche amministrazioni correlate con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rileva come questo appaia riconducibile da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e, dall'altro, alla competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa regionale (articolo 117, quarto comma della Costituzione) e all'autonomia regolamentare organizzativa di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, sesto comma della Costituzione).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 6 (modalità di definizione degli elenchi degli esperti), all'articolo 3, comma 6, (linee guida della Scuola nazionale dell'amministrazione), all'articolo 6, commi 5 (regolamento di delegificazione per abrogazione disposizioni su piani di organizzazione superate) e 7 (piano tipo di organizzazione), all'articolo 9, comma 1 (riparto risorse per esperti regioni e enti locali); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è invece richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1 (progetti di formazione per i pubblici dipendenti).
  L'articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
  L'articolo 2 consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.
  L'articolo 3 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori (tale disciplina non concerne i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica). Il comma 2 prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiranno i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti economici accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. La novella di cui al capoverso 1-bis del comma 3 modifica la disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza – come dirigente di seconda fascia – nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e negli enti pubblici non economici nazionali. La novella di cui al capoverso 1-ter del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione. La novella di cui al comma 4 modifica la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso tramite concorso pubblico. Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale Pag. 245in materia di dirigenti pubblici e demanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, di apposite linee guida.
  L'articolo 4 modifica le funzioni e la struttura della Associazione Formez PA.
  L'articolo 5 ridisegna compiti ed organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione.
  L'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
  L'articolo 7 riguarda il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti. I commi da 1 a 3 disciplinano l'assunzione di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR; di queste, 80 sono destinate ad essere inquadrate presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte sono ripartite tra le amministrazioni centrali assegnatarie dei progetti. Il concorso pubblico per l'assunzione del contingente è indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre la ripartizione è effettuata con DPCM. Inoltre, con DPCM si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (articolo 8, del decreto-legge n. 77/2021). Il comma 4 autorizza il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad avvalersi, per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale.
  L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento RGS (comma 1), attribuendo ai direttori delle RTS con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza (comma 2).
  L'articolo 9 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia, nel limite di 165 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
  In proposito, segnala che il comma 1 dell'articolo 9, nel ripartire le risorse per l'assunzione di esperti tra gli enti territoriali, fa riferimento unicamente a «regioni ed enti locali», sembrano quindi essere escluse le province autonome, enti non assimilabili agli enti locali.
  Al riguardo, invita ad approfondire la disposizione. Il mancato riferimento alle province autonome appare infatti un refuso che può essere corretto.
  L'articolo 10 prevede l'assunzione di un contingente fino a 338 unità presso la Presidenza del Consiglio, a termine (fino al 31 dicembre 2026), per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali. Autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato (con termine massimo, del pari, il 31 dicembre 2026). Siffatti reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  L'articolo 11 è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine, Pag. 246l'articolo autorizza l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato (comma 1). Anche queste assunzioni sono autorizzate subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea (comma 6).
  L'articolo 12 demanda al Ministro della giustizia, l'individuazione dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo; individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa.
  L'articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR.
  L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.
  L'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. La disposizione prevede inoltre che ogni forma di mobilità interna possa riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e che il personale non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 16 stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del decreto.
  L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, dell'attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. In particolare, il comma 1 dispone che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR.
  L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  L'articolo 19 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
S. 2267 Governo.
(Parere alla 11ª Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Marialuisa FARO (M5S), relatrice, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo appaia riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione).
  Gli articoli da 1 a 4 recano una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 Pag. 247dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla relativa tabella (di cui all'allegato 1); l'importo dell'assegno, con riferimento a ciascun figlio minore, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e alla suddetta tabella allegata – i quali fanno riferimento al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni – e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3, comma 3). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, mentre il citato comma 3 dell'articolo 4 prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del comma 1 dell'articolo 4. L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 4.
  L'articolo 5 dispone, in via transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'incremento concerne solo i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio. L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.
  L'articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf). L'intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) – dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE – che potrebbe verificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli da 1 a 4 nonché in relazione al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico.
  L'articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento – nonché di relativo monitoraggio finanziario – dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. La novella di cui al comma 1 dispone un elevamento dei limiti massimi delle risorse per l'anno 2021 relative ai suddetti trattamenti, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane collocate nel 2021; tale elevamento, nella misura di 707,4 milioni di euro per il 2021, viene disposto in sostituzione della previsione che consentiva un elevamento, nel limite del suddetto importo di 707,4 milioni, mediante decreto ministeriale e nell'ipotesi che si rendessero disponibili determinate risorse, già stanziate in materia sempre con riferimento finanziario all'anno 2021, ma inerenti a trattamenti per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
  L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, relativo all'assegno temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'articolo 5) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'articolo 6, relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale. Ai fini in oggetto, l'articolo 8 utilizza per intero la dotazione per il 2021 – pari a 3.000 milioni di euro – del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia». Pag. 248
  L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

  Emanuela CORDA, presidente: nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni I e VIII della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento avviato nella seduta di mercoledì 16 giugno 2021.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere con condizioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento avviato nella seduta di mercoledì 16 giugno 2021.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
Testo unificato C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, Ricordo preliminarmente che il testo unificato in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019 e quindi, il 27 maggio 2021, in sede deliberante, dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, la quale ha apportato limitate modifiche.
  Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame ha ora ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.
  Segnalo quindi come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
  Osservo, su un piano generale, come il testo, composto da 9 articoli, è diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo.
  Mi soffermo quindi, nella mia relazione All'articolo 1, commi 5 e 6, l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono state aggiornate all'anno finanziario 2021 in corso.
  All'articolo 2, comma 1, è stato opportunamente specificato che gli enti territoriali possono adottare «provvedimenti normativi» e non solo «regolamenti» in materia di installazione dei defibrillatori (in Pag. 249altre parole si è specificato che le regioni potranno adottare in materia anche leggi regionali).
  All'articolo 3, comma 1, lettera b) è stata rettificata la modifica del titolo della legge n. 120 del 2001, che costituisce la normativa attualmente vigente in materia di utilizzo dei defibrillatori: il nuovo titolo sarà «utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici» e non più «utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero».
  All'articolo 4, che disciplina l'utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici, è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria.
  All'articolo 5 è stata rettificata la rubrica dell'articolo: non più «introduzione all'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE» ma «introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso del DAE».
  Alla clausola di invarianza finanziaria presente al comma 4 dell'articolo 6, in materia di registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, è stata inserita la specificazione che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  All'articolo 7 (applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni), la clausola di copertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanziario 2021-2023 in corso; inoltre al comma 3 che l'obbligo di fornire istruzioni sull'uso dei defibrillatori da parte delle centrali operative del 118 non troverà applicazione «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» ma, con espressione più precisa, «a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
  All'articolo 8 (campagne di informazione e di sensibilizzazione), è stata corretta la denominazione del Ministro dell'istruzione (non più «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»); al comma 4 la copertura finanziaria è stata aggiornata al triennio finanziario 2021-2023 in corso.
  Le modifiche apportate non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento, in quanto disciplina la dotazione e l'impiego di defibrillatori in alcuni contesti espressamente indicati, al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi per una serie di patologie, sia riconducibile alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Con riferimento all'articolo 3, il quale richiama la causa di non punibilità di cui all'articolo 54 del codice penale in relazione all'utilizzo dei DAE, rileva inoltre la materia «ordinamento civile e penale», oggetto di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Quanto all'articolo 5, che prevede iniziative di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, richiamata la materia «norme generali sull'istruzione» attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
  Per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela della salute si ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016), si pone l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Al riguardo, si segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione Pag. 250 mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Testo unificato C. 544 e abb.
(Parere alla VII Commissione della Camera).