CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che sono state presentate 35 proposte emendative che risultano tutte ammissibili.
  Alla luce di ciò, comunica che le modalità di prosecuzione dei lavori sul decreto-legge in esame saranno definite nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo a conclusione della seduta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 15.35.

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DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, avente ad oggetto la governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Evidenzia preliminarmente che il decreto-legge in esame è caratterizzato da un'intersezione con il decreto-legge n. 59 del 2021 avente ad oggetto il PNC (piano nazionale complementare, afferente alle risorse del «Fondo complementare»).
  Rileva, infatti, che l'articolo 14, comma 1, del decreto in esame prevede che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dal decreto medesimo per l'attuazione degli interventi del PNRR si applichino anche agli investimenti contenuti nel PNC, mentre l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021 dispone che: «Agli interventi [del PNC], si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di eventuale revoca delle risorse [...]». In merito a tale questione rinvia alle osservazioni riferite all'articolo 14, comma 1.
  Rileva, altresì, che il provvedimento reca inoltre, all'articolo 14, comma 2, una disposizione in base alla quale alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede «in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR» stabilite dalla legge di bilancio 2021. In merito all'estensione delle procedure non ha osservazioni da formulare.
  Osserva peraltro che la norma non precisa la quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) cui trova applicazione tale previsione, né detto importo risulta da disposizioni legislative finora intervenute: la predetta quota può tuttavia desumersi, per un verso, dal testo del PNRR che prevede l'anticipo per le finalità del PNRR di 15,5 miliardi a valere sul FSC, e per altro verso, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, che, a fini di reintegro rispetto al predetto utilizzo, incrementa la dotazione del FSC di 15,5 miliardi. Andrebbe quindi chiarito quale sia l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto – considerata la configurazione complessiva dell'operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR – dovrebbe scontare un'accelerazione e un anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC e, pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica. Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un'autorizzazione in via legislativa all'utilizzo dell'indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.
  Osserva, inoltre, che molte disposizioni sono volte al rafforzamento e all'accelerazione dell'azione amministrativa in relazione alle esigenze di spesa connesse all'utilizzo delle risorse europee e di quelle nazionali che concorrono al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare. Considerata tale finalità delle disposizioni, a garanzia del rispetto della tempistica prefigurata per l'utilizzo delle predette risorse, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene all'impatto sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto dell'idoneità delle misure Pag. 87medesime a perseguire il predetto effetto di allineamento temporale, ferme restando la necessità, evidenziata per talune misure nelle successive schede, di elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità da parte delle amministrazioni interessate di dare attuazione alle norme con le risorse disponibili, come integrate dal provvedimento in esame.
  Fa presente che il provvedimento contiene peraltro anche disposizioni di revisione delle procedure amministrative, non finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi compresi nel PNRR, ma di portata generale, destinate quindi ad intervento di razionalizzazione a regime delle procedure interessate. Le norme in questione assumono una portata prevalentemente ordinamentale e, quindi, caratteri di neutralità finanziaria. Ritiene che andrebbe peraltro acquisita conferma della complessiva sostenibilità, ad invarianza di risorse, delle modifiche per le amministrazioni interessate e che andrebbe inoltre confermato che le misure medesime non siano suscettibili di determinare complessivamente effetti di accelerazione della spesa, tali da incidere sulle dinamiche di cassa già scontate ai fini dei tendenziali.
  Con riferimento all'articolo 1, recante principi, finalità e definizioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma.
  Per quanto concerne l'articolo 2, recante disposizioni in merito alla Cabina di regia, in merito ai profili di quantificazione riferiti all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ministeriale per l'attuazione degli interventi del PNRR (commi da 1 a 5), non ha osservazioni da formulare nel presupposto che la sua attività, come riferito dalla relazione tecnica, possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo all'idoneità di tali risorse a garantire l'attuazione delle disposizioni per tutto il periodo di operatività della Cabina di regia. Nulla da osservare, inoltre, con riferimento all'ampliamento (da uno a due membri) della rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri presso il Comitato tecnico di supporto al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) (comma 6); ciò in quanto a normativa vigente (articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006) è esclusa la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai componenti del comitato tecnico in ragione della partecipazione ai suoi lavori.
  Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni relative al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma esclude la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai componenti del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Prende atto, inoltre, di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che alla disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio. Tanto premesso, considerato che il suddetto organismo di consultazione opererà in permanenza, appare, comunque, opportuno un chiarimento in merito all'attività delle strutture che saranno chiamate eventualmente a supportare il lavoro del suddetto Tavolo, fornendo dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la disponibilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali con cui fronteggiare detti adempimenti.
  In merito all'articolo 4, recante disposizioni relative alla Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'istituzione della Segreteria tecnica è prevista nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri disciplinata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, e che il relativo onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del suddetto onere al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma; ciò soprattutto con riguardo agli aspetti attinenti Pag. 88al personale che verrà chiamato ad operare all'interno della struttura tecnica i cui profili quantitativi e qualitativi non sono definiti né dal testo della norma né dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 5, in materia di Unità razionalizzazione e miglioramento della regolazione e Ufficio semplificazione, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente la necessità di un chiarimento riguardo alla portata applicativa della norma; ciò in quanto, mentre il comma 4 riferisce la relativa autorizzazione di spesa (euro 200.000 per il 2021 ed euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) alle finalità dell'intero articolo – quindi sia all'istituzione dell'Unità di cui ai commi da 1 a 3 che alla definizione delle nuove funzioni dell'Ufficio per la semplificazione di cui al comma 5 – la relazione tecnica limita l'efficacia dell'autorizzazione di spesa alla suddetta Unità, precisando la neutralità finanziaria della norma relativa all'Ufficio per la semplificazione. Tali chiarimenti appaiono necessari considerato anche che il comma 1 prevede espressamente che alla suddetta Unità sia assegnato un contingente di personale nei limiti delle risorse della disposta autorizzazione di spesa e che il comma 5 dispone che l'Ufficio per la semplificazione promuova e coordini la gestione delle procedure complesse relative al PNRR anche attraverso «le task force di esperti multidisciplinari [...] previste dal medesimo PNRR». Tanto premesso, ritiene che andrebbero pertanto forniti i dati e gli elementi di quantificazione relativi al personale che verrà assegnato a tale Unità (commi da 1 a 3) nonché ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria delle nuove funzioni assegnate all'Ufficio per la semplificazione (comma 5), con riguardo particolare all'impiego delle summenzionate task force.
  Per quanto concerne l'articolo 6, recante disposizioni sul Monitoraggio e rendicontazione del PNRR, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli importi dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (euro 930.000 per il 2021 ed euro 1.859.000 a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. In merito al profilo temporale degli oneri stimati, evidenzia che la suddetta autorizzazione di spesa è disposta in via permanente anche se l'attuazione del PNRR, come confermato anche dall'operatività limitata nel tempo di altri organismi istituiti dal provvedimento in esame (la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 e le Unità di missione di cui all'articolo 8), è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato. Ritiene, dunque, che andrebbe chiarito se le funzioni dell'Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente.
  Con riferimento all'articolo 7, in materia di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli importi dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (comma 9) (euro 218.000 per il 2021 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, sotto il profilo dello sviluppo temporale degli oneri recati dalla norma, come già evidenziato con riguardo all'articolo 6, osserva che tale autorizzazione di spesa è di carattere permanente anche se l'attuazione del PNRR è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato: andrebbe dunque chiarito se le funzioni dell'Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente. Evidenzia, altresì, che la norma di cui al comma 4, nella parte in cui prevede, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, procedure concorsuali finalizzate ad assumere, presso la Ragioneria generale dello Stato, un ulteriore non specificato numero di dirigenti di seconda fascia a tempo determinato, determina oneri di personale non quantificati dalla relazione tecnica e privi di copertura finanziaria; in proposito andrebbero acquisiti chiarimenti (comma 4). Ritiene, infine, che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria relativa al comma 6, che è Pag. 89assistito da apposita clausola di invarianza finanziaria: la norma consente a Sogei S.p.A. di selezionare esperti, avvalendosi in via convenzionale della Società Studiare Sviluppo S.r.l., cui affidare attività di supporto all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Rammenta in proposito che la prima società è inclusa nell'elenco Istat, mentre la seconda è esterna al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica non evidenzia i profili di spesa connessi, per un verso alla retribuzione degli esperti, per altro verso all'attuazione della convenzione con Società Studiare Sviluppo S.r.l. Ritiene quindi che andrebbero esplicitati tali elementi ed indicate le risorse disponibili per far fronte alle relative occorrenze finanziarie tenuto conto che Sogei S.p.A. appartiene al perimetro della pubblica amministrazione. Non ha osservazioni da formulare in merito al comma 8 nel presupposto – sul quale chiede conferma al Governo – che come previsto dalla norma, i protocolli che le amministrazioni possono stipulare con la Guardia di finanza per le attività di controllo in materia di attuazione del PNRR, vengano attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8). Con riguardo al comma 7, evidenzia che i compiti in materia di controllo di gestione sull'attuazione del PNRR attribuiti alla Corte dei conti appaiono rientrare, come riferito anche dalla relazione tecnica, nell'ambito di quelli già svolti istituzionalmente dalla Corte dei conti: in proposito, tuttavia, ritiene che andrebbe acquisita conferma che – stante la prevedibile ampiezza dei nuovi adempimenti – essi possano effettivamente essere fronteggiati nel quadro delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 8, in materia di coordinamento della fase attuativa, in merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero comunque forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della stessa al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma. Ciò in considerazione del fatto che gli adempimenti disposti dalla norma hanno carattere obbligatorio, sono posti in capo a una platea di destinatari piuttosto ampia (ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR) e riguardano spese di personale, difficilmente modulabili.
  Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di attuazione degli interventi del PNRR, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare riguardo alla norma, la cui finalità è sostanzialmente quella di prevedere che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedano le Amministrazioni pubbliche sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture. La norma appare infatti avere natura programmatica considerato che la valutazione degli effetti finanziari prodotti dai singoli interventi sarà svolta in sede di analisi delle norme di rango legislativo autorizzative degli interventi medesimi.
  In merito all'articolo 10, recante misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma disciplina una mera facoltà delle amministrazioni competenti che, per l'attuazione del PNRR di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. A tale facoltà si potrà provvedere, secondo il testo della norma, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento; evidenzia peraltro che non sono esplicitati gli elementi alla base della determinazione dell'ammontare di tale stanziamento e della sua ripartizione su base annua, necessari ai fini di una valutazione di congruità dello stesso rispetto alle finalità della norma. Pag. 90
  Con riferimento all'articolo 12, in materia di poteri sostitutivi, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme disciplinano l'esercizio di poteri sostitutivi qualora si riscontrino inadempimenti o ritardi nell'attuazione del PNRR. Pur rilevando che le norme hanno, prevalentemente, carattere di cornice giuridica e procedimentale, e che gli inadempimenti in questione hanno natura eventuale, al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa talune fattispecie potenzialmente onerose. In particolare, andrebbe chiarito con quali risorse le amministrazioni eventualmente designate possano provvedere in via sostitutiva (nei casi in cui non venga designato un commissario ad acta): andrebbe dunque escluso che – nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi – si possa realizzare un trasferimento, totale o parziale, di oneri dall'amministrazione inadempiente all'amministrazione designata a provvedere in sostituzione. Con riferimento alla nomina dei commissari, il comma 6 dispone che gli eventuali oneri derivanti da detta nomina siano a carico dei soggetti attuatori sostituiti: andrebbe precisato se ciò valga esclusivamente per il compenso dovuto ai commissari o anche per gli oneri connessi all'esercizio delle relative funzioni, in sostituzione del soggetto inadempiente.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di superamento del dissenso, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma disciplina un meccanismo procedurale di superamento del dissenso, in larga parte analogo o coincidente con quanto già previsto a legislazione vigente in materia di conferenza dei servizi o di esercizio dei poteri sostitutivi statali nei confronti delle regioni.
  Con riferimento all'articolo 14, comma 1, recante estensione della disciplina del PNRR al PNC, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme stabiliscono che «le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione (...) di cui al presente decreto [ossia il decreto-legge n. 77 del 2021], incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti (...) trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare» (PNC). Specularmente, il decreto-legge n. 59 del 2021 – che disciplina il PNC (tuttora in corso di conversione presso la Camera in seconda lettura, C. 3166) – stabilisce, all'articolo 1, comma 6, che agli interventi del PNC si applichino «in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento» stabilite per il PNRR. In proposito, evidenzia altresì che la relazione tecnica riferita a molte delle norme del decreto in esame non menziona esplicitamente la loro estensione al PNC. Pertanto, tenuto conto che l'estensione dell'applicabilità delle procedure PNRR anche al PNC è suscettibile di comportare un ampliamento di alcuni adempimenti posti in capo alle amministrazioni interessate, appare necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi atti a verificare, per ciascuna delle norme del presente decreto applicabili anche al PNC, gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'estensione delle varie procedure e misure di cui al PNRR. Sempre in merito a quanto sopra evidenziato, andrebbero esplicitate le disposizioni del PNRR effettivamente applicabili al PNC: in proposito la norma fa infatti riferimento a «misure» e «procedure».
  Con riferimento all'articolo 14, comma 2, in materia di gestione delle risorse FSC per il PNRR, in merito ai profili di quantificazione relativi all'estensione delle procedure prevista dalla norma, non ha osservazioni da formulare. Come evidenziato in premessa, rileva che la norma non precisa la quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) che concorrono al PNRR, né detto importo risulta da disposizioni legislative finora intervenute: la predetta quota può tuttavia desumersi, per un verso, dal testo del PNRR che prevede l'anticipo per le finalità del PNRR di 15,5 miliardi di euro a valere sul FSC, e per altro verso dall'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, che, a fini di reintegro rispetto al predetto l'utilizzo, incrementa la dotazione Pag. 91del FSC di 15,5 miliardi di euro. Peraltro, la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni riguardo alla nuova dinamica di spesa sottesa alla destinazione al PNRR di 15,5 miliardi di euro provenienti dal FSC. Andrebbe quindi chiarito quale sia l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto – considerata la configurazione complessiva dell'operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR – dovrebbe scontare un'accelerazione e/o anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC, e pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica. Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un'autorizzazione in via legislativa all'utilizzo dell'indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.
  Per quanto concerne l'articolo 15, in materia di procedure finanziarie e contabili, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 3 in quanto le somme destinate alla spesa provengono da risorse (il PNRR e PNC) il cui effettivo utilizzo – secondo quanto specificato dalla relazione tecnica – è già considerato nei tendenziali. Non ha nulla da osservare, inoltre, con riferimento alle norme recate dal comma 4 in quanto lo stesso è attributivo di una facoltà che gli enti territoriali potranno esercitare nel quadro dei rispettivi equilibri di bilancio e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Infine, non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 5 che prevede il prolungamento del periodo transitorio di sperimentazione contabile previsto dall'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 tenuto conto che alla norma ora prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 16, recante norma finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del provvedimento in esame, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, mediante le seguenti modalità:

   quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

   quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dei seguenti accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023:

    l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 euro a decorrere dall'anno 2023;

    l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro per l'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno Pag. 922021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

    l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

  Al riguardo, evidenzia preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con Consip Spa un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, autorizzando a tal fine una spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In proposito, considerato che dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica nonché dal disposto dell'articolo 16, comma 1, del provvedimento, che provvede alla copertura della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 11, emerge che tale spesa si realizza per cinque anni a decorrere dal 2022, sembrerebbe necessario modificare il comma 3 dell'articolo 11 prevedendo che il limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro ivi previsto si riferisce agli anni dal 2022 al 2026. In proposito, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò premesso, in merito alla prima modalità di copertura ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse operato dall'articolo 33, comma 4, del provvedimento in esame.
  Quanto alla seconda modalità di copertura, rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l'altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione Pag. 93vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò in considerazione non solo del profilo temporale della spesa, che si sviluppa oltre il triennio di riferimento del bilancio dello Stato, ma anche delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo.
  In merito alla copertura effettuata mediante riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, non ha osservazioni da formulare poiché i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce degli ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 20, comma 2, 29, comma 5, 43, comma 2, 45, comma 5, e 46, comma 2.
  Con riferimento all'articolo 17, in materia di Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (Piano Energia e Clima 2030) – PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che gli oneri derivanti dall'ampliamento delle Commissioni in questione e dalla partecipazione di un esperto designato dalle regioni possano trovare integrale copertura nel gettito delle tariffe, assicurando anche il relativo allineamento temporale.
  Circa l'articolo 18, in materia di opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma.
  Per quanto riguarda l'articolo 19, recante disposizioni sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 20, in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 2-ter dispone dei rimborsi per i richiedenti nell'ipotesi di ritardi amministrativi nelle procedure VIA concernenti progetti ricompresi nel PNRR, progetti finanziati a valere sul fondo complementare nonché progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis. Pur prendendo atto dei dati forniti dalla relazione tecnica a sostegno della quantificazione, osserva che gli oneri sono limitati al triennio 2021-2023, mentre taluni dei progetti potrebbero avere uno sviluppo temporale anche successivo (ad esempio, per il Fondo complementare si prevedono, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, investimenti per gli anni dal 2021 al 2026). Andrebbero quindi esplicitate le ragioni per cui non si prevede la corresponsione di rimborsi per ritardi dal 2024. Gli oneri appaiono inoltre configurati come limite di spesa pur in presenza di un meccanismo di rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 20 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica di un apposito capitolo, con una dotazione di 840.000 euro per il 2021, 1.640.000 euro per il 2022 e 1.260.000 euro per il 2023, al fine del rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria nei casi in cui non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non ha osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del medesimo operato dall'articolo 16, comma 1, lettera c), numero 7), del provvedimento in esame. Segnala, inoltre, che il medesimo comma 2 dispone che il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del citato limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze e che, qualora dal predetto monitoraggio Pag. 94 emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto a tale limite di spesa, si provveda ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 21, in materia di avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che né agli articoli 23 e 24 del testo unico ambientale e né alle precedenti modificazioni ad essi introdotte dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020 («semplificazioni») sono stati ascritti effetti di finanza pubblica, e che la relazione tecnica ribadisce il carattere ordinamentale della disposizione in esame. Tuttavia, la disposizione riduce determinati termini per la procedura VIA, rendendone inoltre taluni perentori, con riferimento all'attuazione del PNRR, del Fondo complementare e del PNIEC; andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi idonei a suffragare l'ipotesi che l'amministrazione possa effettivamente procedere nei termini più brevi e perentori nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 22, recante nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia il carattere ordinamentale della norma, che introduce talune modificazioni nel quadro della vigente disciplina procedimentale recata dall'articolo 27 del testo unico ambientale, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 23, recante disposizioni sulla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le norme definiscono la disciplina della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale finalizzata alla definizione dell'insieme delle informazioni che il proponente dovrà fornire e delle condizioni che dovrà soddisfare per la realizzazione e l'esercizio del progetto sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale; la norma, inoltre, è assistita da una clausola di non onerosità. In proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.
  In merito all'articolo 24, recante modifica della disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme intervengono sulla disciplina della procedura amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. La relazione tecnica evidenzia la neutralità delle disposizioni. In considerazione della complessiva ridefinizione della procedura, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.
  Con riferimento all'articolo 25, in materia di determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.
  Circa l'articolo 26, in materia di monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.
  Per quanto concerne l'articolo 27, in materia di interpello ambientale, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.
  Con riferimento all'articolo 28, recante modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica a Pag. 95sostegno del carattere ordinamentale e neutrale delle norme e tenuto conto che le stesse sono assistite da una clausola di invarianza (comma 2).
  Per quanto concerne l'articolo 29, in materia di soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in merito alla determinazione dell'onere relativo al trattamento economico per l'incarico ad interim (comma 3) alla luce dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Con riguardo alla segreteria tecnica di cui al comma 4, pur considerato che gli importi individuati dalla norma per far fronte all'impiego nella medesima segreteria tecnica per 36 mesi di personale di ruolo e di esperti esterni alla PA sono configurati come limiti massimi di spesa, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti ad evidenziare i profili quantitativi (retribuzioni degli esperti ed eventuale trattamento accessorio del personale di ruolo impiegato) e qualitativi (posizioni e qualifiche del personale di ruolo e tipologia professionale del personale esterno) relativi all'impiego di tale personale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 5 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo, pari a 1.550.000 euro annui dal 2021 al 2023, e ad euro 50.000 annui dal 2024 al 2026, mediante le seguenti modalità:

   quanto a 1.550.000 euro per l'anno dal 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2021-2023;

   quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016), che ha stanziato 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.

  In merito alla prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce della sua ulteriore riduzione disposta dall'articolo 16, comma 1, lettera c), n. 12.
  Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura rileva che le risorse in parola sono allocate nel capitolo 5650 (piano gestionale n. 7) dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, reca uno stanziamento pari a circa 30,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10,4 milioni per l'anno 2023. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.
  Con riferimento all'articolo 30, recante interventi localizzati in aree contermini, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che il comma 1 ribadisce, generalizzandole e dando loro veste di fonte primaria, le procedure amministrative già attualmente previste da norme di rango secondario ed applicabili in molti casi, mentre il comma 2 modifica i poteri di intervento del Ministro della cultura nel quadro dei procedimenti autorizzatori per determinati impianti di energia da fonti rinnovabili.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 31, recante norme di semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 32, recante disposizioni sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Repowering, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale della norma, la quale al comma 1 amplia l'applicabilità di Pag. 96una procedura semplificata alla cui norma istitutiva non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Per quanto riguarda l'articolo 33, recante misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, in merito ai profili di quantificazione osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari. In proposito, segnala che le relazioni tecniche riferite a norme analoghe – introdotte prima dell'emergenza Covid, quali, da ultimo, quelle contenute nella legge di bilancio 2020 – evidenziano gli elementi, i dati ed i parametri necessari per la ricostruzione dell'onere stimato. Pertanto, al fine di consentire una verifica della stima indicata dalla relazione tecnica, ritiene necessario che la relazione tecnica espliciti – sulla base del modello utilizzato fino alla legge di bilancio 2020 – i parametri, i criteri e le ipotesi adottate per la quantificazione operata, come l'ammontare della spesa considerata, le aliquote del beneficio utilizzate prima e dopo la modifica normativa, le annualità interessate dalla rateazione, le aliquote d'imposta per la stima degli effetti indotti. Ai fini di una verifica dei parametri utilizzati per le precedenti stime e per quella in esame, considera inoltre opportuno acquisire informazioni aggiornate in merito alla effettiva fruizione della misura in esame. Inoltre, la relazione tecnica afferma che la stima è effettuata con riferimento alle modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 1 senza considerare le disposizioni contenute nella lettera c) del medesimo comma 1 (riduzione degli adempimenti previsti prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici). Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo, tenuto conto che quanto disposto dalla predetta lettera c) appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, derivanti dall'estensione degli interventi ammissibili a beneficio. In proposito, fa presente che gli operatori del settore hanno segnalato in più occasioni le difficoltà di accesso al beneficio a causa degli eccessivi adempimenti richiesti e che, pertanto, l'introduzione di semplificazioni potrebbe comportare un sensibile incremento dell'accesso alla misura in esame, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.
  Inoltre, sulla base dei soli risultati forniti dalla relazione tecnica, segnala quanto segue:

   gli oneri per detrazione e per credito d'imposta (periodo 2021-2033) sono indicati, complessivamente, in 33,6 milioni di euro. La relazione tecnica non esplicita l'ammontare in valore assoluto della spesa complessiva considerata ai fini della stima. Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito alla predetta ricostruzione, ritiene che andrebbero verificati i criteri di prudenzialità adottati ai fini della stima, tenuto conto dell'elevato interesse mostrato dai contribuenti e dagli operatori del settore nei confronti del beneficio in esame;

   in base alla modulazione temporale dei risultati forniti, la relazione tecnica non sembrerebbe considerare le spese sostenute nel 2023 (ricorda in proposito che il beneficio è riconosciuto, per tipologie specifiche quali gli IACP, anche in relazione alle spese sostenute nel primo semestre del 2023). Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che l'eventuale mancata considerazione di tali spese potrebbe determinare una sottostima degli oneri indicati dalla relazione tecnica;

   i risultati in tabella evidenziano che il beneficio è fruito in parte mediante detrazione d'imposta (15,7 milioni per il periodo 2021-2033) e in parte mediante credito d'imposta (17,9 milioni per il periodo 2021-2023). Sul punto ritiene che andrebbero esplicitate le ipotesi adottate per la stima delle differenti modalità di fruizione del beneficio;

   per quanto riguarda il profilo temporale, rileva che la detrazione determina effetti negativi dal 2021, mentre il credito d'imposta dal 2022. Anche in merito a tale diversa modulazione – che non considera Pag. 97oneri per credito d'imposta nel 2021 – ritiene necessario acquisire chiarimenti.

  Per quanto concerne, infine, il profilo della cessione del credito d'imposta – prevista nella norma originaria sulla quale si interviene e, pertanto, applicabile anche alle misure interessate dalla norma in esame – pur tenendo conto che la procedura adottata dalla relazione tecnica appare in linea con quella seguita con riferimento alla norma iniziale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione al trattamento contabile degli effetti finanziari e all'impatto prefigurabile in termini di indebitamento netto. Ciò alla luce delle recenti pronunce sulla materia da parte di Eurostat, richiamate anche nella Nota della Ragioneria generale dello Stato riferita al maxiemendamento al decreto-legge n. 41 del 2021, presentato dal Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 33 provvede alla copertura degli oneri derivanti:

   dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in commento, relativi a misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, valutati in 0,1 milioni di euro per il 2021, 1,4 milioni di euro per il 2022, 11,3 milioni di euro per il 2023, 9,3 milioni di euro per il 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per il 2033;

   dal comma 3 dell'articolo in commento, relativo all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 per i seguenti importi: 3,9 milioni di euro per il 2027, 0,3 milioni di euro per il 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per il 2032.

  In particolare, ai citati oneri si provvede:

   quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo in commento;

   quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

  Al riguardo, in merito alla prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, in quanto dalla relazione tecnica si evince che dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in commento deriva un maggior gettito in termini di IVA, pari a 0,1 milioni di euro nel 2021, in termini di IVA, IRPEF e IRES, pari a 0,4 milioni di euro nel 2022, in termini di IRAP, IRPEF e IRES, pari a 1,2 milioni di euro nel 2023, e in termini di IRPEF e IRES, pari a 3,9 milioni di euro nel 2027, 0,3 milioni di euro nel 2028, 0,4 milioni di euro in ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro nel 2032.
  Quanto alla seconda modalità di copertura, rinvia a quanto già illustrato in merito alla copertura riferita all'articolo 16.
  Da un punto di vista formale, ritiene comunque che andrebbe valutata l'opportunità di esprimere gli oneri derivanti dalle lettere a) e b) del comma 1 in termini di minori entrate.
  Riguardo all'articolo 34, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale della norma e nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma – della compatibilità con la normativa europea.
  Per quanto concerne l'articolo 35, recante misure di semplificazione per la promozione Pag. 98 dell'economia circolare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale della norma, a cui si aggiungono i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica con riferimento al comma 1, lettera g), nonché della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 4. Prende atto inoltre di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla finalità di prevenire eventuali procedure di infrazione in sede europea.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 36, recante semplificazioni in materia di economia montana e forestale, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale della norma.
  Riguardo all'articolo 37, recante misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, in merito ai profili di quantificazione prende atto del carattere facoltativo della previsione di cui al comma 1, lettera g), e del carattere ordinamentale delle restanti norme, comunque assistite da una specifica clausola di neutralità. Non formula quindi osservazioni sulla base delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica e nel presupposto che le norme in esame riguardino esclusivamente la cornice procedurale per la realizzazione delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi medesimi e delle relative attività istruttorie a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente e su quelle che si renderanno disponibili per tali finalità. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 38, relativo alla diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e al divario digitale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 1 che appare semplificare il sistema di notificazione.
  Con riferimento alle norme recate dal comma 2 – che istituiscono il Sistema di gestione di deleghe (SGD) affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono:

   da un lato, che la loro attuazione è disposta con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8 del nuovo articolo 64-ter del CAD);

   dall'altro, che la loro efficacia, i cui oneri sono posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 3 dell'articolo in esame).

  La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 2 in 2 milioni di euro per il 2021 e tre milioni di euro per il 2022 per quanto concerne le attività di sviluppo del sistema e in un milione di euro a decorrere dal 2022 per le spese operative, nel cui ambito, stante il tenore delle norme, dovrebbero ricadere anche le spese derivanti dalla convenzione stipulata coll'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le attività di gestione.
  Tanto premesso, evidenzia preliminarmente che la norma non definisce l'onere, indicato soltanto dalla relazione tecnica, ciò in contrasto con l'articolo 17, comma 1, della legge 196 del 2009, in base al quale ogni norma indica l'onere derivante da ciascun intervento e il relativo sviluppo temporale.
  Inoltre, detti oneri sono, da un lato, posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, dall'altro si prevede che siano posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR: premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, osserva che le spese operative hanno carattere permanente e non sembrano quindi poter essere finanziate con le risorse del PNRR. Nel caso in cui i predetti oneri fossero interamente a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'osservare che tale modalità di copertura non rientra tra quelle tassativamente elencate dal già richiamato articolo 17 della legge n. 196 del 2009, evidenzia l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo all'effettiva Pag. 99 disponibilità delle risorse in questione per utilizzi di carattere potenzialmente permanente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il capoverso comma 8 dell'articolo 38, comma 2, lettera c), stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del nuovo articolo 64-bis del Codice dell'amministrazione digitale, che istituisce un Sistema di gestione deleghe (SGD) dell'identità digitale, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Il successivo comma 3, invece, pone gli oneri derivanti dalle citate disposizioni a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, subordinando l'efficacia delle disposizioni medesime alla definitiva approvazione del PNRR stesso da parte del Consiglio dell'Unione europea. In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla correttezza della disposizione di cui al capoverso comma 8 dell'articolo 64-bis che fa riferimento a risorse disponibili a legislazione vigente per la sua attuazione, mentre la relazione tecnica, in coerenza con quanto previsto dal comma 3, quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione e dallo sviluppo del SGD in misura pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 3 milioni di euro per il 2022 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, imputandoli a carico delle risorse previste per l'attuazione dei progetti compresi nel PNRR.
  Riguardo all'articolo 39, che prevede misure di semplificazione relative ai dati pubblici, in merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, lettera b), evidenzia che la relazione tecnica, specifica che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, ai sensi del comma 1, lettera b), quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia: evidenzia peraltro che detto onere e la relativa modalità di copertura non sono esplicitati dalla norma.
  Non ha osservazioni da formulare riguardo comma 1, lettera c), il cui onere è stimato dalla relazione tecnica in 22,8 milioni di euro.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 7 dell'articolo 39 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 39, valutati in 22,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020. In proposito, ricorda che il citato comma 34 ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (capitolo 3086 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Ciò premesso, segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 22,8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del medesimo provvedimento. Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, considera opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito alla circostanza che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 40, relativo all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le norme hanno carattere ordinamentale e sono volte alla semplificazione di procedimenti amministrativi già previsti a legislazione vigente, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità che le amministrazioni possano dare corso, ad invarianza di risorse, ai procedimenti Pag. 100 in questione entro i nuovi, più brevi, termini previsti.
  Riguardo all'articolo 41, relativo alla violazione degli obblighi di transizione digitale, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme in esame, inserendo l'articolo 18-bis nel CAD, attribuiscono un generale potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio all'AgID in materia di transizione digitale e che tale potere dovrà essere esercitato nei confronti non solo delle pubbliche amministrazioni ma anche dei gestori di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico. La relazione tecnica afferma la neutralità della disposizione basandosi sulla circostanza che l'AgID può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionatorie previste all'articolo 32-bis del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD. Poiché però il nuovo potere sanzionatorio risulta, testualmente, aggiuntivo e non sostitutivo delle potestà menzionate, e inoltre appare di carattere più pervasivo nei confronti dei soggetti vigilati, al fine di suffragare l'effettività della clausola di invarianza presente nel nuovo articolo 18-bis, ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni, in particolare con riguardo al numero delle unità di personale impegnate e al carico di lavoro atteso per l'AgID in base alle nuove funzioni attribuite.
  Per quanto riguarda la riassegnazione a spesa dei proventi delle sanzioni amministrative, ritiene che andrebbe acquisita conferma che i proventi delle sanzioni già previste a legislazione previgente non risultino già scontati nelle previsioni di entrata, mentre non formula osservazioni in merito ai proventi delle sanzioni di nuova introduzione.
  In merito all'articolo 42, relativo alla piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, riguardo ai profili di quantificazione, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica la quantificazione dell'onere connesso all'invio di sms contenenti il codice univoco utile per il recupero del certificato verde in oggetto appare verificabile. Tuttavia non sono esplicitate, dalla stessa relazione tecnica, le ragioni sottostanti le percentuali di abbattimento delle platee considerate nella stima. Ciò con particolare riferimento alla percentuale di persone che forniscono un contatto email (20 per cento) e ai casi in cui la certificazione venga rilasciata a vista (30 per cento). Sul punto considera necessario acquisire elementi di valutazione.
  Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC, evidenzia che alle attività di implementazione non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito, ritiene che andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:

   gestione della piattaforma. La relazione tecnica afferma che la piattaforma sarà gestita dalla Sogei Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura TS (Tessera Sanitaria). Al riguardo, ritiene che andrebbero fornite informazioni circa l'attuale convenzione con la predetta società e se la stessa possa effettivamente fornire tale servizio senza aggravio di costi;

   implementazione della piattaforma nazionale DGC. Prevede che la piattaforma si avvalga del sistema di Tessera sanitaria (TS). La relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche sulle effettive possibilità di utilizzo del predetto sistema TS e sulla sua adeguatezza alle nuove funzionalità assegnate alla piattaforma, quale ad esempio la raccolta dei certificati di guarigione, che la stessa relazione tecnica annovera tra le nuove funzionalità;

   distribuzione dei certificati verdi. La norma prevede diversi canali per la distribuzione delle certificazioni, che potrebbero essere suscettibili di determinare un aggravio di costi. In proposito ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione circa: la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC; l'implementazione delle applicazioni (APP IMMUNI e APP IO); il rilascio della certificazione tramite intermediari Pag. 101 quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 42 provvede agli oneri derivanti dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa relativa all'invio di SMS per il recapito dei codici volti all'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 in favore dei soggetti in digital divide che abbiano ricevuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino, pari a 3.318.400 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, recante le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in tutto o in parte dal bilancio pluriennale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (capitolo 1084), che presenta una dotazione di bilancio per il medesimo anno 2021 di circa 27,2 milioni di euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità, come peraltro evidenziato da una interrogazione alla Banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla quale si ricava che l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura risulta già accantonato nel medesimo Fondo. Ciò posto, considera utile che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in questione non pregiudichi comunque la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Riguardo all'articolo 43, che reca disposizioni sulla digitalizzazione e servizi informatici del MIMS, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere si configura come limite di spesa (0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021) e che le prestazioni sono definite in termini potenzialmente modulabili sulla base delle risorse disponibili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 43 provvede agli oneri derivanti dalla possibilità per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di avvalersi della Sogei Spa, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non ha osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 45, comma 5, e 46, comma 2, del provvedimento in esame.
  Relativamente all'articolo 44, che reca disposizioni sulle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame definiscono un'apposita procedura per la realizzazione degli interventi, di particolare complessità o di rilevante impatto, indicati nell'Allegato IV al provvedimento in esame.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle norme e nel presupposto che le disposizioni non determinino effetti di accelerazione della spesa rispetto alle dinamiche scontate ai fini dei tendenziali. Per quanto attiene agli adempimenti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, rimanda al successivo articolo 45, in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
  Con riferimento all'articolo 45, che reca misure in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica stima un onere in relazione all'utilizzo di 10 unità di personale non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, e collocate in posizione di fuori ruolo, per lo svolgimento delle attività istruttorie di interesse per il Comitato speciale. Tanto premesso, osserva che in relazione all'utilizzo di personale in posizione di fuori ruolo non sono stati scontati, in altri provvedimenti Pag. 102 approvati negli anni recenti, effetti di maggior spesa, diversamente da quanto avviene nel caso in esame. Ritiene dunque utile che fossero esplicitati i motivi che inducono a stimare oneri in relazione all'impiego di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni. Rileva inoltre che l'onere derivante dall'attribuzione di un'indennità ai componenti del Comitato è stato determinato considerando di assegnare l'importo massimo previsto dalla norma, pari a 35.000 euro a tutti i componenti con l'esclusione del presidente, presumibilmente in ragione della specifica disciplina applicabile per tali trattamenti accessori: in proposito considera opportuna una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 5 dell'articolo 45 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quantificati in 1.381.490 euro per il 2021 e in 2.762.979 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non ha osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 43, comma 2, e 46, comma 2, del provvedimento in esame.
  Riguardo all'articolo 46, che reca modifiche alla disciplina del dibattito pubblico, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi utilizzati dalla relazione tecnica per la quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 46 provvede agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di missione per i componenti della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, nel limite di 22.500 euro per il 2021 e di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non ha osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento disposta dagli articoli 16, comma 1, lettera c), numero 8), 43, comma 2, e 45, comma 5, del provvedimento in esame.
  Riguardo all'articolo 47, che reca disposizioni sulle pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Riguardo all'articolo 48, che prevede semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rinvio operato dal testo all'articolo 207, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto-legge «Rilancio»), che comporta l'applicabilità della disciplina ivi prevista alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, rileva quanto segue. Il citato articolo 207 incrementa sino al 30 per cento la misura dell'anticipazione sul prezzo dell'appalto. Poiché detta anticipazione è comunque corrisposta nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento e riguarderà l'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, l'incremento della stessa non dovrebbe incidere sulle dinamiche di spesa prefigurate, anche con il provvedimento in esame, per l'utilizzo delle medesime risorse: in base a tale presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, non formula quindi osservazioni.
  Riguardo all'articolo 49, che prevede modifiche alla disciplina del subappalto, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che le modifiche al codice dei contratti pubblici Pag. 103sono di carattere ordinamentale e prive di effetti diretti sulla finanza pubblica – come pure, infatti, lo è la disciplina attualmente vigente – e che, come precisato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, le stesse sono volte a risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273.
  Con riferimento al comma 4, trattandosi di spese in conto capitale, ritiene che andrebbe acquisita conferma riguardo agli effetti evidenziati nel prospetto riepilogativo, identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento alla spesa autorizzata per la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, prende atto che la stessa è configurata come limite di spesa, pur evidenziando che la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base della determinazione del relativo importo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 49 provvede agli oneri derivanti dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa relativa alla implementazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016 pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dall'articolo 16, comma 1, lettera b).
  Per quanto riguarda l'articolo 50, che prevede semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare sulla base delle precisazioni della relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 51, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame prevedono modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di semplificazioni. In particolare, vengono prorogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 e 21, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: circa tali proroghe non formula osservazioni.
  Per quanto attiene, tuttavia, alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle disposizioni che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosa, pur tenendo conto che eventuali effetti della proroga rivestirebbero carattere indiretto ed eventuale, considera utile acquisire l'avviso del Governo in merito al rilievo finanziario dell'eventuale venir meno di entrate relative a danni cagionati con colpa grave.
  Infine, con riferimento all'istituzione di un Osservatorio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non formula osservazioni, considerato che la disposizione prevede non solo l'usuale clausola di esclusione degli emolumenti, ma anche una clausola di invarianza riferita agli oneri di struttura e di funzionamento e che la relazione tecnica ne conferma espressamente la neutralità.
  In merito all'articolo 52, che reca modifiche al decreto-legge n. 32 del 2019 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle novelle all'articolo 1 del decreto-legge n. 32 del 2019, previsto dalle disposizioni in esame e considerato che alle norme oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito all'articolo 53, che prevede disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5 non formula osservazioni con riferimento agli adempimenti aggiuntivi posti in capo agli operatori economici, mentre, con riguardo agli adempimenti informativi posti in capo alle stazioni appaltanti e ai contraenti pubblici – che, salvo eccezioni, di Pag. 104regola coincidono con le amministrazioni pubbliche – ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi volti a dimostrare l'effettiva possibilità di darvi attuazione nel quadro delle risorse disponibili; ciò anche tenuto conto che la relazione tecnica non si sofferma sulla questione e la clausola di invarianza è riferita alla sola ANAC e non al complesso delle amministrazioni pubbliche interessate dalla norma.
  Con riferimento al comma 6 non formula osservazioni, tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica. Non ha osservazioni circa le restanti disposizioni.
  Riguardo all'articolo 54, che prevede l'estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori per gli operatori economici interessati a partecipare agli interventi di ricostruzione del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, di cui al comma 1, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che esclude per la sua attuazione la necessità di interventi organizzativi, informatici o di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico e non formula osservazioni.
  Anche per quanto riguarda la soppressione, di cui al comma 2, della sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, con la conseguente confluenza degli operatori economici ivi iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica chiarisce che l'attività verrà svolta in maniera informatizzata e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 55, che reca misure di semplificazione in materia di istruzione, in merito ai profili di quantificazione, con particolare riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera a), numero 3), relativo all'attribuzione dei poteri di commissari straordinari a sindaci e presidenti di enti locali, rileva che la norma non consente agli enti territoriali di derogare ai vincoli di bilancio, riveste carattere ordinamentale – come evidenziato dalla relazione tecnica della norma modificata – e proroga la vigenza di una disposizione priva di effetti finanziari ed assistita da una generale clausola di invarianza (articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2020). Non ha dunque osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma dal Governo, che la disposizione non sia suscettibile di anticipare i tempi di pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL) ed eventualmente già scontati ai fini dei tendenziali. Ciò in quanto essa si pone il dichiarato obiettivo di «accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR» (comma 1, alinea).
  Riguardo all'articolo 56, relativo ai programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in merito ai profili di quantificazione, pur considerata la natura procedimentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che ad altre disposizioni di deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 non sono stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione in esame introduce una deroga di carattere particolarmente ampio («alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche»), ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi informativi idonei a suffragare l'ipotesi di assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica: ciò con riguardo, ad esempio, all'eventualità che dall'applicazione della deroga derivi la necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l'amministrazione territoriale, ovvero ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate.
  Per quanto concerne l'articolo 57, relativo alle Zone Economiche Speciali (ZES), in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, con specifico riguardo alle attività svolte dall'Agenzia per la coesione territoriale a supporto delle strutture commissariali delle ZES (comma 3), tali attività vengano espletate entro i limiti di spesa – Pag. 1054,4 milioni per il 2023 e 8,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 – a tale fine previsti dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 57 provvede a quota parte degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), relativo al personale tecnico e amministrativo a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), in misura pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Quanto a tale prima modalità di copertura, rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dagli articoli 16, comma 1, lettera b), e 49, comma 4.
  Quanto alla seconda modalità di copertura, rileva che la restante quota degli oneri, in misura pari a 4,4 milioni di euro per il 2021, a 8,8 milioni di euro per il 2022 e a 4,4 milioni di euro per il 2023, viene coperta – come stabilito dal comma 1, lettera a), numero 3), del medesimo articolo 57 – nell'ambito delle risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020. A tale ultimo riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo un chiarimento circa la sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una conferma in ordine al fatto che il loro utilizzo sia comunque compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta finalizzato, nel quadro più ampio della politica di coesione.
  Tanto premesso, ritiene peraltro che andrebbe valutata l'opportunità dal punto di vista formale di inserire già all'interno della novella al comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, operata dal comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 57 del provvedimento in esame, la complessiva autorizzazione di spesa concernente il personale tecnico e amministrativo previsto a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), posto che nell'attuale formulazione del testo detta informazione è ricavabile solo in via indiretta dal combinato disposto tra il predetto comma 7-quater e la norma di copertura di cui al comma 3 del medesimo articolo 57. In tal caso, ritiene che si potrebbero pertanto apportare al testo le seguenti modificazioni: «All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: “A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Conseguentemente, al medesimo articolo 57 sopprimere il comma 3». Sul punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Il successivo comma 4 dell'articolo 57 provvede, invece, agli oneri derivanti dall'ampliamento della portata applicativa del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rammenta che tale Fondo è stato finanziato, per il periodo di programmazione 2021-2027, in misura pari a complessivi 50 miliardi di euro – articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno Pag. 1062021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030 – dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021). Ciò posto, nel prendere atto della natura capitale degli oneri alla cui copertura il Fondo in esame risulta destinato, considera tuttavia utile acquisire una conferma dal Governo in ordine al fatto che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, assicurando altresì che dalla disposizione in commento non discendano effetti negativi sul fabbisogno di cassa in ragione dei particolari coefficienti di spendibilità delle predette risorse.
  Riguardo all'articolo 58, relativo all'accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria relativa all'avvalimento dell'Agenzia per la coesione territoriale da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla medesima previsione ad invarianza di risorse.
  Riguardo all'articolo 59, che reca disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa disposta dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 59 provvede agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico-operativo alle attività di propria competenza, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istitutiva del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, rinvia a quanto in precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dagli articoli 16, comma 1, lettera b), 49, comma 4, e 57, comma 3.
  Riguardo all'articolo 60, che prevede il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica. In particolare ritiene che andrebbe confermato che l'Agenzia per la coesione territoriale, che viene configurata dalla norma (comma 1, lettera b)) come soggetto attuatore degli interventi sostitutivi relativi all'utilizzo dei Fondi europei, possa esercitare tale funzione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 61, che reca modifiche alla disciplina del potere sostitutivo, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.
  Riguardo all'articolo 62, che reca modifiche alla disciplina del silenzio assenso, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale e procedurale della norma.
  Per quanto riguarda l'articolo 63, in materia di annullamento d'ufficio, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, di carattere ordinamentale e procedurale, non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. Effetti eventuali e di carattere indiretto potrebbero peraltro riguardare i ridotti termini di annullamento d'ufficio di provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici. In merito al rilievo finanziario di tale eventualità ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 64, che reca disposizioni sulla valutazione dei progetti di ricerca e sulle misure attuative del PNRR nel campo della ricerca, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare sui commi 1 e 3, in considerazione del loro tenore ordinamentale, sui commi 4 Pag. 107e 6, configurati in termini di limiti di spesa, sul comma 5, alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica, sul comma 8, in quanto la modificazione opera comunque nel quadro di un limite di spesa.
  Non ha osservazioni neppure sul comma 2, alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica, considerato che la disposizione novellata era priva di effetti sui saldi di finanza pubblica e tenuto conto che la nuova disposizione, in quanto inserita nel corpus della legge n. 240 del 2010, risulta assistita dalla generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 22, comma 29, di detta legge.
  Con riferimento al comma 7, rileva che l'autorizzazione di spesa è disposta nella misura di 12 milioni per il 2020, cui si provvede, quanto a 8 milioni, mediante riduzione di altra autorizzazione di spesa e, quanto a 4 milioni, mediante utilizzo delle somme conservate nel conto dei residui riferiti alla medesima autorizzazione di spesa.
  Il prospetto riepilogativo, indica – quale maggior spesa capitale – il solo importo di 8 milioni anziché 12 milioni e la sola copertura mediante riduzione, di pari ammontare, dell'autorizzazione di spesa, senza indicare gli effetti sui residui riferiti al medesimo stanziamento.
  Tanto premesso, ritiene che andrebbe in primo luogo confermata la disponibilità delle somme residue in questione, senza incidere su impegni o finalizzazioni di spesa già assunti. Osserva inoltre che l'utilizzo di residui, ove non già scontato nei tendenziali, è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che non sono indicati nel prospetto riepilogativo: in proposito considera utile un chiarimento.
  Infine, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di utilizzo, per il 2021, delle risorse relative alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati per le medesime finalità e senza determinare ulteriori esigenze di spesa per gli esercizi successivi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 6 dell'articolo 64 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, derivanti dall'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge n. 178 del 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (capitolo 7288 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia nazionale della ricerca, di cui al comma 241 della medesima legge e tuttora non istituita, in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca. Considerato che il citato capitolo appare presentare le occorrenti disponibilità per l'anno 2021, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato in data 10 giugno 2021, considera invece opportuna da parte del Governo una rassicurazione, da un lato, in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche per gli anni successivi al 2021, dall'altro, in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente.
  Segnala, inoltre, che il comma 7 dell'articolo 64 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi AFAM, di cui al medesimo comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le seguenti modalità:

   quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (capitolo 7312 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), volta alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali Pag. 108 di particolare rilevanza delle istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, come rifinanziate dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme conservate nel conto residui, del medesimo articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopra citato.

  Per quanto riguarda la prima modalità della copertura, segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dalla disposizione ora in commento.
  In merito alla seconda modalità di copertura, in base sempre alla medesima interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che i residui di lettera f) sono pari a 4 milioni per il 2021.
  Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale considera opportuna una rassicurazione da parte del Governo – che il loro utilizzo delle citate risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 65, concernente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le funzioni elencate dal nuovo testo dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 corrispondono sostanzialmente a quelle recate dal testo previgente del medesimo articolo e dal decreto legislativo n. 35 del 2011. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma che il potere di obbligare i gestori di infrastrutture all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, che risulta aggiuntivo rispetto ai compiti precedentemente spettanti all'ANSFISA, possa essere esercitato nel quadro delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 66, comma 1, concernente gli statuti degli enti del Terzo settore, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che a precedenti interventi di proroga della medesima disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Riguardo all'articolo 66, comma 2, relativo alla Carta europea della disabilità, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che dalla disposizione in esame non derivi la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'INPS non possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.
C. 3041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2021.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel confermare la correttezza delle quantificazioni, come risultanti dalla relazione tecnica, fa presente che tutti gli oneri indicati dal provvedimento hanno cadenza annuale mentre quelli derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 10.400 euro a decorrere dall'anno Pag. 109 2021, hanno cadenza triennale, come si evince dalla relazione tecnica.
  Evidenzia che le spese di accoglienza in Italia dei commissari Afghani saranno coperte dalla controparte, mentre gli oneri riferiti a missioni e scambio di personale comprendono tutte le spese previste dalla normativa vigente, fermo restando che lo svolgimento delle missioni resta subordinato alla verifica delle condizioni di sicurezza, e che la cooperazione nel settore dei media, qualora intrapresa, verrà effettuata a spese esclusive degli enti interessati nei limiti delle loro dotazioni finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  All'articolo 3, comma 1, ritiene necessario, da un lato, precisare che gli oneri valutati in 24.000 euro a decorrere dal medesimo anno 2021 sono ulteriori rispetto alle restanti previsioni di spesa indicate allo stesso comma 1, dall'altro lato, integrare la copertura finanziaria indicando l'onere massimo risultante dalla relazione tecnica con riferimento all'ultimo anno del triennio 2021-2023, in modo da prevedere una corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale proprio a partire dal 2023.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3041 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    tutti gli oneri indicati dal provvedimento hanno cadenza annuale mentre quelli derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 10.400 euro a decorrere dall'anno 2021, hanno cadenza triennale, come si evince dalla relazione tecnica;

    le spese di accoglienza in Italia dei commissari Afghani saranno coperte dalla controparte, mentre gli oneri riferiti a missioni e scambio di personale comprendono tutte le spese previste dalla normativa vigente, fermo restando che lo svolgimento delle missioni resta subordinato alla verifica delle condizioni di sicurezza, e che la cooperazione nel settore dei media, qualora intrapresa, verrà effettuata a spese esclusive degli enti interessati nei limiti delle loro dotazioni finanziarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 3, comma 1, appare necessario, da un lato, precisare che gli oneri valutati in 24.000 euro a decorrere dal medesimo anno 2021 sono ulteriori rispetto alle restanti previsioni di spesa indicate allo stesso comma 1, dall'altro lato, integrare la copertura finanziaria indicando l'onere massimo risultante dalla relazione tecnica con riferimento all'ultimo anno del triennio 2021-2023, in modo da prevedere una corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a partire dal 2023,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: e valutati in aggiungere la seguente: ulteriori;

  dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , quanto a euro 285.620 per l'anno 2021, a euro 275.220 per l'anno 2022 e a Pag. 110euro 285.620 annui a decorrere dall'anno 2023,».

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Claudio BORGHI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur comprendendo che nella fase eccezionale che il Paese sta attraversando le Camere siano state esautorate a favore del Consiglio dei Ministri e le Commissioni parlamentari in favore delle cabine di regia governative, stigmatizza la frequente assenza del presidente Melilli ai lavori della Commissione. Ritiene, infatti, che ciò dimostri poco rispetto nei confronti della Commissione Bilancio e del ruolo che il presidente Melilli è chiamato a esercitare.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando all'onorevole Claudio Borghi, fa presente che sarà sua cura riferire direttamente al presidente Melilli le sue rimostranze.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.