CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2021
606.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 giugno 2021.

Audizioni di rappresentanti di Facebook Italy Srl e Google Italy Srl nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.50.

Audizione del presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dott. Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) (COM(2020) 825 final) e della Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmela GRIPPA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132), ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Bilancio.
  Il decreto-legge contiene disposizioni molto varie riconducibili alla comune ratio di prevedere forme di supporto e di sostegno ai cittadini, ai lavoratori e alle categorie produttive in ragione della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza Covid-19.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione alcune disposizioni riguardano sia la nuova compagnia di trasporto aereo ITA S.p.A sia la vecchia Alitalia.
  Si prevede in primo luogo, all'articolo 23, che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia la possibilità di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A., nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate anche successivamente all'anno 2020. Viene infatti soppresso il riferimento all'anno 2020 contenuto nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  L'articolo 24, comma 2, prevede poi la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., di concedere un prestito, non superiore a 100 milioni di euro, a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria. Il finanziamento, della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale, è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.
  L'articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il Fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito Fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager (commi 7 e 8).
  In dettaglio, il comma 1 incrementa di 450 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), specificando che tali risorse aggiuntive sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al DPCM adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Si tratta dei tavoli per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Il comma 2 dispone che, per le suddette finalità, le regioni, le province autonome e i comuni, nei limiti delle disponibilità del Fondo, possano anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nonché ai titolari di licenza per Pag. 77l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione NCC, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Si prevede inoltre, con il secondo periodo del comma 2, per il personale degli operatori economici, esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada nonché per i titolari di autorizzazione NCC, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale, che si applichino esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applichino le previsioni del regolamento per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, in G. U. del 12 aprile 1999, n. 84), relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale.
  Il comma 3 dispone che, qualora emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possano essere stipulate, previa intesa con la regione o la provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza. Tale necessità deve emergere all'esito di uno specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite.
  In proposito la relazione illustrativa esplicita che i lavori dei tavoli di coordinamento sono istituti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del DPCM 2 marzo 2021 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
  In base al comma 4, le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore degli stessi soggetti sopracitati a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19. Si tratta sempre dei soggetti impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico: aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC.
  Il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l'assegnazione delle risorse del comma 1 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; nonché alla Gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla Gestione governativa navigazione laghi. In relazione all'assegnazione delle risorse prevista per tali ultimi soggetti, il successivo comma 6 prevede infatti che a tali gestioni possano essere assegnate le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 nell'anno 2021 per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; quindi, come anche riporta la relazione illustrativa, per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, nonché per la copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto-legge (cosiddetto rilancio), che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne. Pag. 78
  I criteri per la ripartizione delle risorse del comma 1 sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), il quale a sua volta ha previsto l'emanazione di un analogo decreto ministeriale in tal senso per l'assegnazione delle risorse, secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che rinvia a sua volta al provvedimento attuativo dell'art. 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, cioè il decreto interministeriale dell'11 agosto 2020, n. 340. Si dispone infine che con il medesimo decreto ministeriale previsto dal comma 5 sia determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per le finalità di cui al comma 4, quindi per la compensazione dei maggiori costi per la disinfezione, nonché le modalità di erogazione delle stesse.
  Il comma 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un Fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, finalizzato a consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché a realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti anti Covid.
  Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi in favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager previsto dallo stesso articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale; si specifica che tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa–lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021 e all'erogazione di contributi in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.
  Il comma 8 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei contributi per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari. Il comma 9 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro (commi 1-3), per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4-5), per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l'anno 2020 (comma 6), nonché per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme Pag. 79 petrolifere nazionali per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro (comma 7).
  In particolare il comma 1 rifinanzia con ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34.
  Il comma 2 rifinanzia con ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, volto a compensare i danni subiti da gestori aeroportuali e da prestatori di servizi aeroportuali.
  In entrambi i casi l'intervento è motivato in ragione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19.
  Ai sensi del comma 3 le risorse assegnate dal comma 2 sono destinate alla compensazione, nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e, nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  Il comma 4 autorizza l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana S.p.A., che lo deduce dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per le imprese ferroviarie fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.
  Si dispone inoltre che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
  La finalità dell'intervento è quella di sostenere la ripresa del traffico ferroviario in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comma 5 prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura stessa nel medesimo periodo.
  Ai fini procedurali si dispone che Rete ferroviaria italiana S.p.A. trasmetta entro il 15 novembre 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione delle disposizioni appena descritte.
  Il comma 6 prevede l'assegnazione, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, alle società cooperative per i servizi di ormeggio (previste dall'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84) delle eventuali risorse residue e non assegnate di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale scopo viene modificato l'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (ossia l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge) sono estesi alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. A tal fine il citato comma novella il Pag. 80comma 1, dell'articolo 88, del decreto-legge n. 104 del 2020. Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni di euro per l'anno 2022.
  Il comma 8 indica la copertura finanziaria.
  L'articolo 74, infine, al comma 10 prevede uno stanziamento a favore del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera per far fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del Covid-19. In particolare, il comma in questione autorizza, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

  Raffaella PAITA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 602 di martedì 8 giugno 2021, a pagina 41, prima colonna, alla trentatreesima e trentaquattresima riga, le parole: «conclusione – Parere favorevole» sono sostituite dalla seguente: «rinvio».