CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2021
606.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 10.40.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2021.

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  Fabio MELILLI, presidente, avverte che sono state presentate 3851 proposte emendative al decreto-legge in oggetto (consultabili on line sul sito internet della Camera dei deputati).
  Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge di carattere economico – per cui rinvia, tra l'altro, alla seduta della Giunta del Regolamento del 13 marzo 2007 – si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.
  Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Bucalo 1.010, che istituisce un Fondo straordinario a favore dei comuni etnei colpiti dalle ceneri vulcaniche nei mesi di febbraio e marzo 2021;

   Claudio Borghi 2.012, che reca misure a sostegno della natalità, con lo stanziamento di un contributo a favore dei nuceli familiari;

   Enrico Borghi 3.7, che interviene sulla disciplina dei servizi di formazione del personale dei comuni dei territori montani;

   Comaroli 3.01, che prevede un contributo per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026 e i Giochi del Mediterraneo 2026, «anche oltre il termine previsto per lo svolgimento degli eventi sportivi»;

   Scanu 4.60, volto a prevedere che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale se effettivamente percepiti;

   Ungaro 4.15, che reca una norma di interpretazione autentica con riferimento al regime speciale sul piano fiscale per i lavoratori impatriati;

   Cattaneo 4.065, volto ad introdurre una disciplina in materia di definizione agevolata per i coobligati solidali riguardo agli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamenti dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

   Centemero 4.056, volto ad estendere agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare il credito di imposta riconosciuto alle persone fisiche con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine;

   Schirò 5.02, che dispone a regime l'esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE;

   Butti 5.012 e Pella 5.024, che intervengono sulla disciplina delle comunicazioni tra gli utenti e i gestori di servizi di pubblica utilità, gli operatori di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettroniche;

   Schirò 6.7, volto a prevedere, con una disciplina a regime, una riduzione della Tari nel caso di abitazioni di soggetti iscritti almeno da 3 anni all'AIRE che non siano locate o concesse in comodato d'uso;

   Maraia 6.15, nonché gli identici Pezzopane 6.6, Lucchini 6.9, Butti 6.22, Polidori 6.26, Mandelli 6.29 e Giacomoni 6.31, che recano modifiche alla disciplina vigente in materia di Tari;

   gli identici Pezzopane 6.5, Butti 6.21, Polidori 6.25, Mandelli 6.28, Giacomoni 6.30, Pag. 33Lucchini 6.8, nonché Fregolent 6.014 e gli identici Baldini 6.041, Moretto 6.016, Manzo 6.034 e Zucconi 6.045, che recano modifiche alle disposizioni in materia di esclusione dalla corresponsione della Tari delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

   Potenti 6.14, volto a prevedere un intervento straordinario del Ministero della cultura nella misura di 500 mila euro per le opere di messa in sicurezza, restauro e migliore accessibilità del sito dell'anfiteatro romano in Volterra;

   Fregolent 6.015, volto ad intervenire sulla definizione di rifiuti urbani;

   Gagliardi 6.07, che reca modifiche alla disciplina in materia di imposta sulla pubblicità;

   Gusmeroli 6.046, volto ad estendere l'ambito di applicazione dell'esenzione IMU per l'abitazione principale;

   Mandelli 6.047, che interviene sulla presentazione della dichiarazione ai fini IMU per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

   Novelli 7.90, che prevede un contributo specifico per la valorizzazione del sito di Cividale del Friuli, iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;

   gli identici Comaroli 7.48 e Trancassini 7.62, che consentono un piano aggiuntivo di assunzioni da parte dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo, per rapporti di lavoro a tempo determinato;

   De Micheli 7.54, che – in via permanente – riduce il canone per le concessioni demaniali marittime rilasciate per attività sportive, ricreative e di valorizzazione delle tradizioni locali;

   Buratti 7.53, che – in via permanente – riduce il canone per le concessioni demaniali marittime rilasciate per occupazioni di carattere meramente occasionale, culturale, sportivo, effettuate da ONLUS, per beneficenza, per motivi di interesse pubblico o sociale, per escursioni turistiche o per il noleggio di natanti;

   Buratti 7.51, che – in via permanente – modifica la disciplina che prevede un canone minimo di 2.500 euro annui per le concessioni demaniali, escludendone l'applicabilità alle concessioni ad uso commerciale e/o con finalità turistico-ricreative;

   De Micheli 7.50, che, tra l'altro, riduce in via permanente il canone per le concessioni demaniali marittime per attività non a fine di lucro e di valorizzazione delle tradizioni locali;

   Buratti 7.055, che – in via permanente – modifica la disciplina che prevede un canone minimo di 2.500 euro annui per le concessioni demaniali, escludendone l'applicabilità alle concessioni ad uso diverso da quello balneare;

   Spena 7.075, che prevede misure permanenti, di tipo ordinamentale e non finanziario, a tutela delle attività commerciali e artigiane dei centri storici, quali limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree, la tutela di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, limitazioni al commercio itinerante;

   Ungaro 7.014, che sopprime l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù per istituire l'ente pubblico non economico denominato AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù;

   Braga 7.4, che consente agli enti di gestione delle aree protette di regolamentare l'accesso a aree o strutture, con la corresponsione di un contributo all'ente da parte dei visitatori;

   Rotta 7.06, che consente interventi di recupero e riconversione di beni demaniali Pag. 34ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali situati nelle isole minori;

   Pella 7.084, che abroga un articolo del Codice della navigazione, in base al quale al termine di un rapporto di concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restino acquisite allo Stato;

   Belotti 8.5, che attribuisce la qualifica di restauratore a coloro i quali, al 30 giugno 2014, avevano maturato adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici;

   gli identici Pella 8.022 e Piastra 8.014, che eliminano la necessità dell'autorizzazione paesaggistica per le installazioni leggere in strutture ricettive all'aperto;

   gli identici Mandelli 8.021 e Pettazzi 8.013, di proroga dei termini per l'adeguamento alle regole tecniche di prevenzione incendi per le strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.);

   Frailis 8.03, che modifica i termini per la transitoria autorizzazione all'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali;

   Cancelleri 8.017, che modifica in via permanente la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo degli importi massimi;

   Muroni 8.01, che modifica in via strutturale le modalità di pagamento dell'IVA per i prodotti legnosi;

   Corda 9.7 che interviene sulla disciplina ordinamentale della richiesta, da parte del contribuente, di sospensione delle cartelle esattoriali;

   gli identici Schullian 9.24 e Ferro 9.39, che intervengono sulla disciplina a regime della dichiarazione stragiudiziale del terzo nel procedimento di riscossione;

   Varchi 9.27, che proroga al 1° settembre 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019);

   Del Barba 9.28, che proroga al 31 dicembre 2022 la sospensione della disciplina dell'etichettatura degli imballaggi, già disposta fino al 31 dicembre 2021 del decreto-legge n. 183 del 2020;

   Rotta 9.11 e 9.03, che intervengono sulla disciplina degli eco-compattatori di PET, estendendo ai distributori con esercizi commerciali aventi una specifica superficie la possibilità di installare i predetti eco-compattatori;

   Cassese 9.40, che interviene sulla disciplina a regime della vendita diretta di immobili censibili nel catasto edilizio urbano, senza attribuzione di rendita catastale, nel procedimento esecutivo tributario;

   Battelli 9.29, che differisce al 1° luglio 2050 la decorrenza della disciplina concernente i biglietti e l'ingresso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, contenuta nella legge di bilancio 2017 (comma 545-bis della legge n. 232 del 2016);

   Del Barba 9.07, Bellachioma 9.037, Martinciglio 9.062, nonché gli identici Lollobrigida 9.074, Lupi 9.099, Gagliardi 9.02 e Mazzetti 9.098, che introducono meccanismi di definizione agevolata dei carichi contributivi pregressi;

   Penna 9.049, che reca numerose disposizioni ordinamentali in tema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggio;

   Gusmeroli 9.025, che abolisce una serie di cosiddetti prelievi minori e piccole imposte;

   Gusmeroli 9.024, che modifica la disciplina strutturale dei versamenti degli acconti e dei saldi d'imposta, consentendone la rateizzazione, per specifiche tipologie di Pag. 35contribuenti (tra cui i soggetti ISA e i forfettari);

   gli identici Torto 9.072, Terzoni 9.040 e Trancassini 9.085, che recano disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione per la legalità e la trasparenza e di altre strutture presenti presso il Ministero dell'interno;

   gli identici Incerti 9.04, Comaroli 9.018 e Squeri 9.087, volti a prorogare i termini dell'autorizzazione provvisoria per l'uso non professionale di alcuni prodotti fitosanitari;

   Nevi 9.095, che sopprime l'obbligo di contrassegno fiscale sulle bevande alcoliche a decorrere dal 1° giugno 2021;

   Manzo 9.070, che elimina il limite dell'assunzione di due ulteriori mandati, posto a carico degli agenti in attività finanziaria, nel caso di affidamento da parte dell'intermediario di un mandato solo per specifici prodotti o servizi;

   Paolo Russo 9.090, che modifica a regime la disciplina delle tariffe del cd. canone unico patrimoniale degli enti locali;

   gli identici Ferro 9.057 e Schullian 9.019, che modificano la soglia di operazioni rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale a carico di banche e intermediari finanziari, rinviando a un provvedimento della Banca d'Italia per la determinazione del suddetto importo;

   Centemero 9.073, che consente di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni in società quotate su un MTF (sistema multilaterale di negoziazione), al fine di computare le plusvalenze e le minusvalenze fiscalmente rilevanti;

   Gusmeroli 9.026, che consente la conservazione dei registri contabili mediante sistemi digitali;

   Centemero 9.031, che modifica a regime lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), rendendo invalidi e inefficaci i controlli fiscali che implichino un aggravio degli adempimenti a carico del contribuente;

   Ungaro 9.09, che reca disposizioni in materia di calcolo della base imponibile IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) per gli immobili siti nel Regno Unito acquistati prima del 1° gennaio 2021;

   Vianello 9.048, che modifica la disciplina della messa in sicurezza e del risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, disposta dalla legge di bilancio 2018;

   Galli 9.027, che abroga la disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);

   Ribolla 9.059, che reca disposizioni strutturali di semplificazione in materia di adempimenti dichiarativi connessi alle ristrutturazioni edilizie ai fini delle relative agevolazioni fiscali;

   Belotti 10.1, che riconduce all'istituto della concessione gli impianti sportivi affidati dagli enti territoriali, sulla base di convenzioni, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali;

   Lepri 10.08, che estende, ai fini fiscali, il carattere non commerciale alle attività svolte dalle associazioni di promozione sociale nei confronti degli iscritti o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;

   gli identici Buratti 10.010, Marco Di Maio 10.011, Bellucci 10.018 e Andreuzza 10.019, che consentono agli enti sportivi dilettantistici di assumere la forma giuridica di cooperative, oltre che di società;

   La Marca 11.6, che rifinanzia a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di Pag. 36spesa relativa al personale degli uffici consolari (assegni e indennità) e ai servizi consolari;

   Schirò 11.7, Fitzgerald Nissoli 11.32, Di Stasio 11.21, Siragusa 11.1 e La Marca 11.8, che rifinanziano a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura;

   La Marca 11.9, che istituisce un Fondo per il sostegno della rete associativa italiana nel mondo, finanziato per il 2021 e per il 2022;

   Ungaro 11.14 e 11.15, che intervengono sulla disciplina fiscale dei lavoratori cosiddetti impatriati;

   Ungaro 11.16, il quale dispone che le ambasciate e i consolati italiani nel mondo promuovono le norme introdotte a favore del capitale umano presso le imprese, la comunità scientifica e la comunità di cittadini italiani residenti nei Paesi ospitanti, organizzando almeno una volta all'anno presentazioni o eventi pubblici sul tema del capitale umano;

   Mandelli 11.095, nonché gli identici Polidori 11.086, Trano 11.0111 e Del Barba 11.016, che intervengono sul comma 4 dell'art. 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine della rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi annui ivi prevista (portando tale soglia da 2.500 a 500 euro);

   Polidori 11.087 e Grimaldi 11.065, che intervengono sulla disciplina dei canoni demaniali marittimi;

   Cancelleri 11.060, che modifica la disciplina del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), in particolare sulle formalità per la costituzione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici;

   Masi 11.059, che reca disposizioni in materia di gestione e recupero IVA;

   gli identici Giacomoni 11.0100 e Bellachioma 11.068, che modificano a regime la disciplina relativa al credito al consumo contenuta nel Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993);

   Fassina 11.074, che, tra l'altro, esclude le concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici;

   Porchietto 11.093 e Ribolla 11.028, i quali dispongono che, per le iniziative promozionali che prevedono erogazioni liberali in natura allo Stato o ad enti pubblici, si considera interamente deducibile il costo di acquisto dei beni donati ai fini dell'imposta sui redditi e ai fini IRAP;

   gli identici Porchietto 11.094 e Cantalamessa 11.029, che istituiscono una commissione consultiva per il monitoraggio dell'andamento delle commissioni bancarie;

   Capitanio 11.07, che interviene sulle modalità di comunicazione tra utenti e i gestori di reti televisive;

   Capitanio 11.06, che dispone una dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G;

   Rizzetto 11.025, il quale interviene sulle detrazioni per le spese veterinarie;

   Del Barba 11.035, che rifinanzia l'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero;

   Del Barba 13.35, sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, che dispone che la fideiussione possa essere rilasciata – oltre che da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni – anche da un intermediario finanziario iscritto all'albo;

   Frassinetti 13.28 e 13.27, che dispongono sulla detraibilità delle prestazioni sanitarie Pag. 37 chiropratiche rese da professionisti in possesso di laurea magistrale;

   Lovecchio 13.023, che modifica la disciplina delle cause di esclusione dalle gare di appalto per irregolarità fiscali e contributive;

   D'Ettore 13.034 e Verini 13.033, che intervengono sulla disciplina dell'equo compenso e clausole vessatorie;

   Scerra 13.052, che interviene sulla disciplina delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie;

   Buratti 13.055, il quale introduce modifiche al Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), concernenti la disciplina a regime del credito al consumo;

   Mor 14.6, limitatamente alla lettera g), Carabetta 14.027 e Centemero 14.021, che consentono alle società di investimento di assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro;

   Fusacchia 14.01, che obbliga i professionisti non tenuti all'iscrizione in albi a dotarsi di un domicilio digitale;

   Fusacchia 14.02, che reca un complesso di disposizioni volte a consentire la costituzione online di società a responsabilità limitata;

   Mollicone 14.012, che istituisce dal 2021 un Fondo da destinare all'assicurazione di un elevato livello di sicurezza nazionale cibernetica;

   Mollicone 14.013, che istituisce e disciplina un Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici;

   Carabetta 14.023, che reca un complesso di disposizioni volte a consentire la costituzione online di start up innovative;

   Giacometto 14.024, che modifica la disciplina delle società di comodo e, in particolare, dei coefficienti per la valutazione dei titoli, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina fiscale;

   Palmieri 14.026, che modifica la disciplina del cosiddetto Fondo imprese sud, di cui alla legge di bilancio 2018, circoscrivendo l'operatività delle misure alle piccole e medie imprese, aventi sede operativa, anziché sede legale, e attività produttiva nelle regioni del Mezzogiorno;

   Prisco 16.011, che modifica la disciplina delle modalità di rimborso anticipato dei contratti di credito, facendone risalire gli effetti ai contratti stipulati a decorrere dal 2010;

   Raduzzi 16.06, che differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

   Ferro 16.013, che posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza concernenti l'obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societari e l'obbligo di segnalazione da parte di creditori pubblici qualificati;

   gli identici Pella 17.4 e Buratti 17.3, che modificano la disciplina degli investimenti in titoli di Stato con fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa;

   gli identici Buratti 17.2 e Maccanti 17.1, che escludono i soggetti individuati per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR da alcuni obblighi previsti dalla disciplina generale della concorrenza (legge n. 287 del 1990) per le imprese che esercitano servizi di interesse generale;

   gli identici Zanichelli 18.12 e Boldi 18.5, gli identici Valentini 18.15, Mancini 18.11 e Villarosa 18.2, che recano disposizioni sulla riscossione dei compensi da parte delle società operanti nel settore odontoiatrico, nonché sulla relativa disciplina IVA;

   Currò 18.04, che reca modifiche ordinamentali alla disciplina degli accordi di Pag. 38ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo;

   Lupi 18.02, che modifica il perimetro delle imprese che possono essere sottoposte a fallimento e concordato preventivo;

   Gadda 18.03, nonché gli identici Nevi 18.010 e Incerti 18.01 che estendono il privilegio generale sui beni mobili anche ai crediti degli imprenditori agricoli per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli;

   Cancelleri 19.06, volto a prevedere che la disciplina in materia di cessione dei crediti di impresa di cui alla legge n. 52 del 1991 si applichi anche allorché il cedente è un libero professionista;

   Scerra 20.010, che reca disposizioni in materia di applicazione del regime degli aiuti de minimis agli enti del terzo settore;

   Iezzi 21.04, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il compito di individuare le ipotesi nelle quali, ai sensi della legislazione vigente, è esclusa la responsabilità del sindaco;

   Turri 21.013, che modifica i criteri per la riduzione delle risorse corrisposte a Regioni e agli enti locali a seguito del trasferimento di beni da parte dello Stato nell'ambito del federalismo demaniale;

   Zanichelli 22.05, che reca disposizioni in materia di trattamento tributario delle operazioni in valute virtuali, nonché disciplina degli obblighi antiriciclaggio;

   Cancelleri 22.016, che reca disposizioni volte ad estendere il regime di cassa e di contabilità semplificata per le imprese minori anche a quelle costituite in forma di società di capitali;

   Zanichelli 22.04, volto a ridurre a regime l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari esclusivamente per il deposito dei titoli di Stato italiani;

   Zanichelli 22.09, volto ad istituire, ai fini dell'emissione dei titoli di Stato sanitari, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   Zanichelli 22.08, volto ad istituire un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle norme di attuazione per il microcredito;

   Cancelleri 22.018, recante ulteriori semplificazioni per soggetti in regime di contabilità semplificata;

   Cancelleri 22.017, volto ad elevare i limiti di accesso al regime di contabilità semplificata;

   Gribaudo 22.03, che, interviene sullo statuto dei diritti del contribuente;

   Zanichelli 22.06, che reca disposizioni in favore dei servizi ausiliari, di assistenza e monitoraggio del microcredito;

   Buratti 23.1, che esclude i soggetti individuati per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR da alcuni obblighi previsti dalla disciplina generale della concorrenza (legge n. 287 del 1990) per le imprese che esercitano servizi di interesse generale;

   Fassina 23.04, che disciplina gli effetti della morte del socio nelle banche di credito cooperativo;

   Fassina 23.03, che reca norme in materia di partecipazione azionaria alle banche popolari;

   Iezzi 23.01, che dispone che la società AREXPO S.p.a. possa stipulare con le pubbliche amministrazioni convenzioni per la Pag. 39realizzazione di interventi di rigenerazione urbana;

   Fassina 23.05, che prevede la possibilità per le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza delle pubbliche amministrazioni locali, che svolgano essenzialmente attività in house, che abbiano avuto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, inclusi gli anni 2020 e 2021, e che non siano ancora poste in liquidazione, di evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano di risanamento economico idoneo a risanare la situazione debitoria;

   gli identici Lupi 25.044 e Foti 25.017, nonché gli identici Cattaneo 25.042, Lucchini 25.06, Gagliardi 25.02, che modificano la disciplina delle cause di esclusione dalle gare di appalto per irregolarità fiscali e contributive;

   Pella 25.035, che modifica la disciplina delle modalità di rimborso anticipato dei contratti di credito;

   Dall'Osso 25.022, che modifica la normativa di tracciamento ambientale dei composti chimici, con riferimento a prodotti che possano mettere a rischio l'interesse essenziale della difesa e/o sicurezza nazionale;

   Andreuzza 25.010, che interviene sul comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine della rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi annui ivi prevista (portando tale soglia da 2500 a 500 euro);

   Dall'Osso 25.021, che modifica il Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), prevedendo tutele per i diritti di credito di terzi fondati su un titolo esecutivo;

   Cantalamessa 25.012, che modifica la normativa sui tempi di collaudo per gli interventi di metanizzazione e la disciplina delle relative risorse non erogate;

   Villani 26.16 e Bagnasco 26.27, che prevedono l'applicazione del rapporto di lavoro esclusivo ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che esercitano le professioni sanitarie infermieristiche;

   Sapia 26.21, che reca norme riguardanti la proroga dell'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi delle aziende sanitarie della Regione Calabria;

   Sutto 26.02, che interviene sulla configurazione e la conseguente disciplina del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

   Mammì 26.06, che disciplina lo svolgimento di attività professionale intramuraria ed extramuraria da parte degli esercenti le professioni infermieristiche;

   Bagnasco 26.012, che interviene sui parametri di dislocazione delle farmacie sul territorio;

   Grippa 26.05, che proroga al 30 aprile 2023 la non applicabilità ai comuni che hanno subito eventi sismici della normativa in tema di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

   Del Barba 27.02, volto ad autorizzare procedure di reclutamento di personale presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

   Bagnasco 27.04, che introduce una disposizione a carattere procedurale in materia di acquisizione dei dati individuali in forma anonimizzata in relazione al consumo di tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio;

   Potenti 28.4, che istituisce un fondo per la tutela delle alberature stradali;

   Potenti 28.3 e 28.6, che istituiscono un Albo delle fonti e delle sorgive;

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   Lepri 29.1, che abroga il comma 687 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, disciplinante la permanenza della dirigenza amministrativa professionale e tecnica nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;

   Invidia 29.05, che istituisce e disciplina la figura del Big Data manager per la salute nelle ASL, con una serie di funzioni riguardanti la gestione dei dati sanitari del paziente e il coordinamento delle attività e piattaforme digitali delle ASL;

   Albano 30.8, che prevede l'applicabilità dei codici penali militari e delle leggi, regolamenti e disposizioni militari al personale appartenente al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana (CRI), se richiamato dal congedo;

   Rizzo Nervo 30.02, che prevede una particolare disciplina procedurale applicabile ai casi di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale;

   De Filippo 30.03, che dispone l'acquisizione al bilancio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dell'importo delle sanzioni amministrative irrogate dalla stessa per le violazioni del codice comunitario dei medicinali per uso umano;

   gli identici Gemmato 31.08 e Paolo Russo 31.011, che escludono i farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi;

   Bagnasco 31.013 e 31.014, che prevedono una particolare disciplina procedurale applicabile ai casi di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale;

   Bagnasco 31.015, che dispone l'acquisizione al bilancio dell'AIFA dell'importo delle sanzioni amministrative irrogate dalla stessa per le violazioni del codice comunitario dei medicinali per uso umano;

   Ruggiero 32.05, volto a riconoscere ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

   Bellucci 33.011, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un «Fondo nazionale lotta alle dipendenze» con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro;

   Noja 33.09, che dispone una deroga, fino al 31 dicembre 2022, alle regole di importazione dei preparati e medicinali a base di cannabis in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dovute all'emergenza sanitaria;

   Misiti 33.015, che prevede e disciplina la facoltà delle regioni e province autonome di istituire centri specializzati per cure pediatriche oncologiche;

   Noja 33.08, che prevede una particolare disciplina procedurale applicabile ai casi di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale;
   D'Arrando 33.013, che disciplina il collocamento degli assistenti sociali, sociologi ed operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario;

   Baldino 33.016, che consente ai medici dell'INPS e dell'INAIL, al fine di salvaguardare l'erogazione delle relative prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

   Bond 33.019, che istituisce e disciplina il profilo dell'autista soccorritore;

   Misiti 34.41, che reca norme ordinamentali in relazione all'emanazione di un Pag. 41decreto interministeriale per la definizione del riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale (AFDN);

   Pastorino 34.50, che prevede un intervento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie della Valpolcevera e del Ponente della città di Genova mediante assegnazione di risorse intestate al Commissario delegato per l'emergenza dovuta al crollo del ponte Morandi;

   Bagnasco 34.60, che interviene sulla definizione della figura del direttore sanitario, modificandone i requisiti relativi all'età massima per lo svolgimento delle sue funzioni;

   Grimaldi 34.35, che abroga una disposizione a carattere ordinamentale relativa alla classificazione dei medicinali equivalenti a carico del Servizio sanitario nazionale in sede di aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale;

   Baldini 34.49, che restringe alle strutture sanitarie private di cura odontoiatrica l'obbligo di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo;

   gli identici Lorenzin 34.16, Del Barba 34.24, Boldi 34.19, Stumpo 34.51 e Manzo 34.36, che intervengono con una disposizione a carattere procedurale in materia di acquisizione dei dati individuali, in forma anonimizzata, in relazione al consumo di tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio;

   Bagnasco 34.56, che estende ai codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati l'esclusione dal calcolo, da parte dell'AIFA, delle quote di mercato per acquisti diretti relativi a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, ai fini del calcolo della spesa farmaceutica;

   Quartapelle Procopio 34.4, che estende il divieto di fumo alle aree esterne degli esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande;

   Sportiello 34.33, che abroga una disposizione a carattere ordinamentale che prevede uno specifico decreto del Ministero della salute, introdotta in relazione all'attuazione delle norme sulla destinazione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di ricerca scientifica;

   Lorenzin 34.04, che istituisce una cabina di regia sulla senologia e l'oncofertilità per l'uniforme implementazione delle Linee di indirizzo sulle modalità organizzative e assistenziali della rete dei centri di senologia;

   Parentela 34.012, che apporta modifiche alla disciplina prevista per l'operatività dei Commissari straordinari nominati negli enti del servizio sanitario della regione Calabria;

   De Toma 34.010, che prevede il potenziamento di uno specifico servizio di odontoiatria dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma;

   Lacarra 34.02, che interviene sulle procedure di mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione della Croce Rossa italiana;

   Ubaldo Pagano 34.03, che interviene sulla disciplina in materia di recupero delle somme da parte delle ASL per prestazioni sanitarie indebitamente fruite da utenti in regime di esenzione per reddito, in caso di insussistenza del corrispondente diritto;

   gli identici Rostan 35.01, Del Barba 35.05, Ianaro 35.010, Bellachioma 35.014, Stumpo 35.021 e Lorenzin 35.02, che modificano la normativa vigente riguardante il Fondo per il rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi;

   Vazio 35.04, che estende al 2021 il finanziamento della dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto prevista dalla normativa vigente in favore degli eredi dei deceduti per patologie asbesto-correlate;

   Comaroli 35.06, che reca una disposizione a carattere ordinamentale in relazione Pag. 42 ad ulteriori iniziative di investimento immobiliare nel campo dell'edilizia sanitaria proposte dall'INAIL;

   Stumpo 35.016 e Fassina 35.017, in materia di proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato di lavoro in essere presso l'AIFA;

   Stumpo 35.019, che modifica i termini previsti per la determinazione annuale delle quote di mercato per acquisti diretti delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci e proroga a tutto il 2024 la norma che autorizza l'AIFA ad avvalersi del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) per il monitoraggio della spesa farmaceutica e la rilevazione del fatturato delle predette aziende farmaceutiche;

   gli identici Stumpo 35.020 e Fassina 35.022, che recano disposizioni ordinamentali per la promozione del programma nazionale in materia di Health Technology Assessment (HTA) per il tramite della corrispondente Cabina di regia già istituita;

   Paolo Russo 35.031, che dispone la costituzione di un consorzio per approfondire la materia della tecnologia digitale per la prevenzione della cecità da attribuire all'IAPB Italian Onlus, agenzia internazionale in tale campo;

   D'Orso 36.06, che reca una serie di modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza;

   Pallini 36.04, che detta norme in tema di recupero dell'indebito pensionistico riguardante il trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto;

   Invidia 36.05, che detta norme dirette a consentire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del reddito di cittadinanza;

   Schirò 36.02, diretto a escludere per i cittadini italiani iscritti all'AIRE il requisito dei due anni continuativi di residenza in Italia al fine della percezione del reddito di cittadinanza;

   Lorefice 37.022, 37.023 e 37.024, che recano disposizioni volte anche a consentire a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali di assumere assistenti sociali a tempo indeterminato;

   gli identici Gribaudo 37.04 e Manzo 37.019, che recano disposizioni concernenti la documentazione richiesta per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra privati che coinvolgono liberi professionisti;

   Bellucci 37.013 e Navarra 37.025, che, tra l'altro, stanziano risorse per il finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge n. 68 del 1999 per l'inserimento lavorativo dei disabili;

   Testamento 37.01, che, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, obbliga ciascuna regione alla presentazione di un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare;

   Ferro 37.015, che riduce l'IVA sui prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza;

   Mura 37.05, che modifica i parametri per l'accesso alla tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali;

   Gribaudo 37.06, che modifica i criteri per la determinazione dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata qualora le mensilità di tale indennità siano inferiori a 400 euro ciascuna;

   Viscomi 37.03, gli identici Viscomi 37.07 e Tucci 37.021, nonché Ferro 37.014, che recano disposizioni per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili;

Pag. 43

   Amitrano 37.018, che riconosce agli enti di previdenza di diritto privato la possibilità di prevedere forme di tutela, di promozione e di sostegno al reddito a favore dei propri iscritti per favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro;

   gli identici Ubaldo Pagano 37.02, Paolo Russo 37.030 e Lovecchio 37.020, che recano disposizioni in materia di risarcimenti per disabili di guerra;

   Panizzut 37.029, che reca un finanziamento della disability card pari a 2 milioni di euro per il 2022;

   Rizzetto 38.016, che modifica le caratteristiche che devono avere le mansioni svolte dal lavoratore a termine perché questo abbia un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato;

   Invidia 39.02, che modifica la disciplina previdenziale in favore dei lavoratori somministrati, introducendo dal 1° gennaio 2022 il versamento all'INPS di contributi per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa;

   Invidia 39.03, che interviene sulla disciplina del licenziamento illegittimo, in particolare sulla offerta di conciliazione da parte del datore di lavoro prevista al fine di evitare il giudizio;

   Gariglio 40.01, che prevede disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle stazioni ferroviarie italiane;

   Amitrano 41.20, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione iniziale di 400 mila euro per il ricorso da parte delle imprese alle agenzie di outplacement che erogano servizi relativi a domanda e offerta di lavoro, abilitate a svolgere le attività di supporto alla ricollocazione ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione dei lavoratori disoccupati;

   Amitrano 41.012, che, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di promuovere un sistema integrato di interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti percettori di reddito di cittadinanza;

   Paolo Russo 41.025, che prevede in via sperimentale che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita sia calcolato su base regionale;

   Paolo Russo 41.027, che dispone che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2016, 2017 e 2018;

   Belotti 41.03, che reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale in servizio con contratto di lavoro flessibile presso l'Istituto centrale per il restauro (ICR);

   Invidia 41.013, che abroga alcune disposizioni in materia di formazione interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 2014;

   Quartapelle Procopio 42.5, che prevede che, per le categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, l'indennità dei congedi di maternità e di paternità relativa al periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 è calcolata con riferimento all'anno 2019;

   Colucci 42.1, che condona le sanzioni amministrative irrogate dal 1° gennaio 2012 al 27 dicembre 2017, nel settore dello spettacolo, per la mancata esibizione del certificato di agibilità;

   Rizzetto 42.04, che incrementa la dotazione del Fondo Unico di amministrazione relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   Gagliardi 42.01, che prevede la perdita del beneficio da parte del percettore Pag. 44del reddito di cittadinanza in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro anche se di carattere stagionale;

   Iorio 42.05, che incrementa da 5 a 6 mesi dopo il parto il congedo per la lavoratrice madre, previsto a legislazione vigente;

   Tripiedi 42.06, che reca disposizioni di proroga dell'APE sociale;

   D'Attis 43.015, che estende la riduzione contributiva prevista per i lavoratori autonomi, ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell'INPS, anche ai lavoratori autonomi con le medesime caratteristiche appartenenti alle gestioni ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS;

   Faro 43.012, limitatamente alla lettera a) del comma 1, che modifica gli obblighi in capo al beneficiario del reddito di cittadinanza con riferimento all'offerta di lavoro congrua da accettare nell'ambito del lavoro stagionale;

   Rampelli 43.02, che, nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rende inefficaci i provvedimenti di diniego delle concessioni demaniali marittime adottati dagli enti locali;

   Annibali 45.2, che incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per l'avvio di una campagna di comunicazione istituzionale di prevenzione e contrasto alla violenza economica sulle donne;

   Invidia 45.07, che reca una procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dei soggetti erogatori di corsi di formazione;

   Delmastro Delle Vedove 45.011, che reca una delega al Governo per l'anticipo bancario della cassa integrazione guadagni;

   Rizzetto 45.01, che incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere;

   Cubeddu 45.04, che reca disposizioni volte a modificare l'applicazione delle procedure, previste dalla legge di contabilità, relative all'assunzione degli impegni di spesa e alla rimodulazione degli stanziamenti di bilancio delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione;

   Rizzetto 46.5, che dispone la soppressione dei centri per l'impiego inefficienti che non riescono a collocare una determinata percentuale di lavoratori;

   Bellucci 46.6, che abroga alcune disposizioni in materia di formazione interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 2014;

   Lepri 46.2, che ripristina per l'anno 2021, l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL da destinare agli istituti di patronato;

   Dal Moro 46.04, che reca disposizioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco;

   Viscomi 46.01, che reca disposizioni concernenti l'attività ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e le risorse finanziarie trasferite all'Ispettorato medesimo;

   Viscomi 47.1, che riapre i termini per la presentazione della domanda di contribuzione figurativa da parte dei dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche;

   Murelli 47.4 e 47.3, che estendono l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale anche ai soggetti che hanno cessato l'attività medesima tra il 2014 ed il 2016;

Pag. 45

   Vietina 47.03, che introduce la cosiddetta flat tax sui redditi;

   Topo 47.02, che esonera i membri delle assemblee legislative elettive che non hanno esercitato la professione per almeno un triennio dall'obbligo di formazione per la durata del mandato elettivo;

   Del Barba 47.07, che reca disposizioni per la semplificazione della procedura relativa alla tenuta digitale dei registri contabili;

   Del Barba 47.06, che riconosce la facoltà per il libero professionista di ricongiungere nella gestione in cui risulta iscritto i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria;

   Baldini 48.15, che prevede lo svolgimento delle attività subacquee professionali e della relativa formazione professionale, su tutto il territorio nazionale, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366;

   Tripiedi 48.04, che dispone in ordine alle attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'INPS e per gli iscritti alle Gestioni «Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali», «Assistenza Magistrale» e «Assistenza Ipost», prevedendo l'istituzione presso il predetto Istituto di una scuola di alta formazione;

   Snider 49.3 e Enrico Borghi 49.02, che recano disposizioni in materia di rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS);

   Fusacchia 49.01, che reca modifiche alla disciplina concernente le tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento;

   Suriano 49.05, che reca agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati;

   Cannizzaro 50.051, 50.053, 50.054, 50.055, 50.057, 50.058, 50.059, 50.061, 50.062, 50.063 e 50.064, che prevedono assunzioni a tempo determinato presso diverse amministrazioni statali con sede nella regione Calabria;

   Comaroli 50.014, che modifica la normativa a tutela della disabilità con riferimento agli accertamenti per i disabili da lavoro da parte dell'INAIL tramite apposite commissioni mediche;

   Barzotti 50.025, volto ad incrementare l'indennità relativa alle attività svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta;

   Cannizzaro 50.067 e 50.066, che introducono disposizioni volte ad avviare procedure di reclutamento e proroghe di contratti di lavoro per il personale amministrativo presso l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza;

   Cannizzaro 50.052 e 50.056, volti a prevedere la realizzazione di Tirocini di Inclusione sociale nell'ambito della regione Calabria;

   Schullian 50.040, che reca disposizioni di interpretazione autentica relative all'imposta di registro sugli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata nella Provincia autonoma di Bolzano;

   Comaroli 50.015 e 50.016, che recano modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza;

   Fassina 50.045, che proroga i termini dell'applicazione della disciplina riguardante la dirigenza amministrativa professionale e tecnica del SSN;

   Pella 50.060, che prevede l'assegnazione di un contributo alla Fondazione «Cardinale Francesco Maria del Monte» per l'organizzazione di piani di investimento volti ad incrementare il potenziamento del social housing;

Pag. 46

   Topo 50.07, che disciplina l'obbligo formativo degli esercenti le professioni regolamentate;

   Caso 50.036, che attribuisce nuovi compiti ai CAF;

   Fassina 50.8, che dispone misure per il transito del personale della Sogesid S.p.a. nei ruoli del Ministero della transizione ecologica;

   Ruffino 50.01, 50.02, 50.03 e 50.04, che recano modifiche alla disciplina IVA sui prodotti igienico-sanitari;

   Pezzopane 50.06, Navarra 50.031 e 50.032, che modificano il Codice degli appalti in materia di disciplina degli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei concessionari pubblici e privati;

   Giarrizzo 50.037, Lorenzin 50.08, De Micheli 50.044 e Cattaneo 50.050, che modificano a regime la disciplina dei benefici fiscali in favore di ricercatori, docenti e lavoratori impatriati;

   Tucci 50.019, che reca disposizioni di carattere ordinamentale per la costituzione di una piattaforma digitale, da parte del Ministro dell'interno, destinata ad ottimizzare e coordinare le informazioni relative alle risorse messe a disposizione dai singoli Ministeri in favore di progetti realizzati dagli enti locali;

   Scano 50.021, volto a sopprimere la disposizione, di cui al comma 1091 della legge di bilancio per il 2019, che consente ai comuni di destinare una quota parte del maggiore gettito relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente;

   Aprea 50.070, diretto a prevedere che il datore di lavoro, nel caso di infortunio sul lavoro derivante da sua imperizia, risponda dei reati di omicidio e lesioni colpose solo qualora ne sia accertata la colpa grave;

   Aprea 50.071, diretto a prevedere che, nel caso di infortunio sul lavoro causato da imperizia, il datore di lavoro non sia perseguibile per i reati di omicidio e lesioni colpose qualora abbia rispettato regole di condotta stabilite da leggi e protocolli senza margini di discrezionalità;

   Mura 50.09, che introduce dal 2021 una speciale forma di gestione per conto dello Stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL;

   Zanichelli 50.033, volto a modificare la disciplina vigente in materia di forme pensionistiche complementari;

   Invidia 50.024, che autorizza un ulteriore stanziamento in favore dell'INAIL destinato alla prosecuzione e all'avvio di nuovi interventi nel settore dell'edilizia;

   Tripiedi 50.047 e Murelli 50.041, che modificano la disciplina vigente in materia di attività ispettive di INPS e INAIL;

   Barzotti 50.022, volto a disciplinare il diritto alla disconnessione del lavoratore nell'ambito della disciplina del lavoro agile;

   Amitrano 50.028, volto ad autorizzare il trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni stipulate tra l'INPS, gli enti bilaterali e gli enti o casse aventi fine assistenziale;

   Tripiedi 50.027, che estende la tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali;

   Rachele Silvestri 50.049, che interviene sulla disciplina in materia di lavoro agile;

   Iovino 50.026, che modifica la disciplina relativa al pagamento dei contributi Pag. 47obbligatori agli enti nazionali di previdenza ed assistenza per ciascuna categoria;

   Cominardi 50.046, volto ad abrogare alcune disposizioni relative alla dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   Ruffino 51.01, che, modificando l'articolo 117 del Testo unico degli enti locali, relativo alle tariffe dei servizi, prevede, tra l'altro, che i servizi a domanda individuale prestati dai comuni siano gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'ente;

   Marino 51.06, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la continuità territoriale marittima della Sardegna e rinvia ad un decreto ministeriale i criteri per la definizione del contratto di servizio pubblico;

   Meloni 51.08, che prevede la concessione in favore di Roma Capitale di un contributo straordinario per gli anni 2021 e 2022, tra l'altro, per il completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale e per il potenziamento dei servizi di ordine pubblico e sicurezza;

   Maraia 51.05, che prevede l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con Cassa Depositi e Prestiti, di un decreto per individuare i siti ove ubicare nuovi caselli autostradali all'interno delle ZES;

   Zanella 51.04, che prevede stanziamenti per gli anni dal 2021 al 2025 per la realizzazione di un efficiente sistema di accessibilità anche attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, come stabilito nell'accordo di programma relativo all'area ex Fiat Alfa-Romeo di Arese;

   D'Alessandro 52.6, che consente agli enti locali, i quali non dispongano di graduatorie aperte o non abbiano procedure concorsuali in corso, di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018;

   Del Barba 52.15, Topo 52.33 e Sani 52.34, che intervengono sulla normativa che prevede che nei comuni fino a 10.000 abitanti le funzioni attribuite al vicesegretario possano essere svolte, su richiesta del sindaco, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, prolungando il periodo massimo di svolgimento di tali funzioni;

   Covolo 52.31 e Sandra Savino 52.38, che prevedono che le entrate degli enti locali, nel periodo 2021-2025, derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete, possano essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione;

   Del Barba 52.19, che estende al territorio di Campofelice di Fitalia l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

   Carnevali 52.12, che interviene sulle modalità di accesso ai finanziamenti previsti nell'ambito del Progetto «Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre del 2018;

   Morassut 52.13, il quale prevede che le risorse statali non utilizzate per l'edilizia residenziale pubblica possano essere utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti;

   Buratti 52.051, che consente ai comuni, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, assunzioni di assistenti sociali al fine di raggiungere un rapporto di uno ogni 5.000 abitanti in ogni ambito territoriale;

   Elisa Tripodi 52.042, 52.043 e 52.041, che dettano norme per consentire la trasmissione Pag. 48 in streaming delle sedute dei consigli degli enti locali;

   Baldino 52.040, che consente, a determinate condizioni, la stabilizzazione, senza assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale, comandato o in aspettativa senza assegni, utilizzato dai comuni nelle aree dei servizi sociali, di Protezione civile e di Polizia locale;

   De Carlo 52.044, che modifica la normativa in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio;

   gli identici Patassini 52.029, Pella 52.0108, Ripani 52.085, Buratti 52.050 e Ruffino 52.09, che introducono varie modifiche e deroghe al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo, in particolare, la sospensione, per il 2020 e 2021, delle norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere aumenti di capitale nelle società in perdita negli ultimi tre anni e impongono alle amministrazioni l'adozione di piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni possedute;

   Salafia 52.061, che sospende il versamento al bilancio dello Stato, da parte di Roma Capitale, per l'esercizio 2021, dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città fino ad un massimo di 1 euro per passeggero e dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento, previste nell'ambito della gestione commissariale del comune;

   Fragomeli 52.068, che istituisce un fondo per i piccoli comuni fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori dei quali sia stato disposto, con provvedimento giudiziale, l'allontanamento dalla casa famigliare;

   Pastorino 52.073, 52.074 e 52.075, che recano una serie di modifiche alla normativa che regola l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali;

   Manzo 52.064 e 52.065, che intervengono sulle competenze della Corte dei conti, anche al fine di ampliarne le funzioni consultive;

   gli identici Pastorino 52.069, Pella 52.099, Trancassini 52.094, Ruffino 52.01, Ripani 52.076, Bellachioma 52.023 e Buratti 52.0124, che introducono deroghe alla normativa che prevede, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, il divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

   gli identici Fornaro 52.072, Pella 52.0115, Ruffino 52.016 e Ripani 52.091, che sopprimono la norma che prevede una riduzione del 5 per cento dei contributi statali per gli investimenti infrastrutturali dei comuni nel caso di mancata approvazione, da parte di quest'ultimi, del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

   Pella 52.0122, che interviene sulla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo che debba essere corrisposto non solo nel caso di occupazione di aree demaniali o del patrimonio indisponibile dei comuni, ma anche nei casi in cui vengano occupate aree private sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio;

   Maraia 52.045, che interviene sui criteri di assegnazione delle risorse ai comuni dichiarati zone rosse nel corso dell'epidemia da Covid-19;

   Pella 52.0120, che, per il settore idrico, differisce dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il termine a decorrere dal quale trova applicazione la nuova disciplina sulla prescrizione in due anni del diritto al corrispettivo per il venditore;

Pag. 49

   gli identici Pella 52.0109, Ripani 52.082, Ruffino 52.010, nonché Manzo 52.066, che intervengono sulla disciplina volta a contenere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo, in particolare, che l'importo di 40 euro riconosciuto al creditore, in via forfetaria, a titolo di risarcimento del danno per le spese di recupero del credito, sia riferito a tutte le fatture emesse dallo stesso soggetto per ciascun trimestre solare;

   Cancelleri 52.053 e 52.054, che riducono i limiti di capitale sociale richiesti per l'iscrizione nell'albo degli agenti della riscossione, differendo dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale l'adeguamento ai nuovi limiti deve avvenire;

   Baldino 52.055, che assegna risorse per 200 milioni di euro a Roma in relazione al suo ruolo di capitale della Repubblica;

   Ruffino 52.020, che consente agli enti locali di utilizzare le graduatorie concorsuali per la copertura dei posti vacanti, ancorché scadute;

   Binelli 52.035, che autorizza i comuni ad assumere personale per il potenziamento degli uffici preposti alla promozione e alla realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dall'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019;

   gli identici Gagliardi 53.5, Cenni 53.1 e Cadeddu 53.11, che modificano la composizione del Tavolo permanente di coordinamento per la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, aumentando da due a quattro i rappresentanti designati dalle associazioni agricole;

   Ubaldo Pagano 53.01, che consente a taluni comuni l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato;

   Manzo 53.03, volto a modificare la disciplina concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ampliando il novero dei soggetti destinatari delle norme, istituendo la banca dati per le aste giudiziarie e modificando il codice di procedura civile, con riguardo alla disciplina della cauzione nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata;

   Ubaldo Pagano 53.04, che reca disposizioni volte ad uniformare le misure urgenti di solidarietà destinate in favore dei comuni, definendo una procedura di carattere ordinamentale per l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse, dei beneficiari e delle procedure di gestione di misure urgenti, sussidi straordinari ovvero altre forme di sostegno, adottati in caso di dichiarazione di emergenza, ai fini dell'adozione di specifici regolamenti comunali;

   Paolo Russo 53.014 e Noja 53.02, che dispongono che le regioni e le Province autonome provvedano all'approvazione di uno specifico atto regolamentare finalizzato a normare le misure urgenti di solidarietà e interventi straordinari o una tantum a favore della popolazione in stato di bisogno;

   Cestari 53.09, che, nel modificare i presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, determina l'applicazione del canone per l'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio;

   gli identici Plangger 54.02 e Vanessa Cattoi 54.03, che modificano l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la titolarità e la disciplina delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

   Sutto 54.01, che modifica la clausola di salvaguardia dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale inserita nel Codice del Terzo settore al fine di estendere alla provincia autonoma di Trento la disposizione Pag. 50 che prevede che la provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto delle minoranze, disciplina l'istituzione e la tenuta del registro unico del Terzo settore;

   gli identici Vanessa Cattoi 55.7, Squeri 55.12, Zucconi 55.6, Gagliardi 55.1 e Schullian 55.2, che, in tema di imposta di soggiorno, prevedono l'esonero dalla trasmissione telematica al comune dei dati relativi ai pernottamenti e modificano l'importo della sanzione in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile;

   Ruffino 55.05, che trasferisce alla regione Piemonte la somma di 10 milioni di euro da destinare alla definizione di una struttura commissariale volta alla gestione dell'emergenza costituita dalla proliferazione degli ungulati nel territorio;

   Bella 56.05, che modifica il regime fiscale delle cause davanti al giudice di pace;

   Daga 56.09, che modifica la disciplina sulla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilita dal Testo unico in materia ambientale;

   Comaroli 56.03 e 56.04, che recano una nuova definizione di investimento ai fini dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, ove si prevede che gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

   Vignaroli 56.07, che introduce una deroga alla norma che prevede la liquidazione delle aziende speciali e delle istituzioni controllate dagli enti locali che abbiano un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

   Cannizzaro 57.032, che reca la disciplina per la cancellazione del debito sanitario della regione Calabria;

   Mura 57.010, che modifica la disciplina recata dall'articolo 177, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che obbliga i titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture ad affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica;

   Paolo Russo 57.029, che interviene sulla regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente, in relazione alle istanze di condono presentate ai comuni sulla base di specifiche leggi;

   Cannizzaro 57.034, che prevede misure di sostegno per la regione Calabria al fine di prevenire il rischio idrogeologico e idraulico;

   Ubaldo Pagano 57.06, che, al fine di accrescere la dotazione trasportistica delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, autorizza la spesa di 125 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento dei progetti ammissibili e non finanziati presentati nell'ambito dell'avviso pubblico pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell'ambito del Programma «Infrastrutture e Reti» 2014-2020;

   Pezzopane 57.03, che esenta gli enti parco nazionali dal rispetto dei vincoli di spesa per assunzione di personale, acquisto di beni e servizi e degli altri vincoli stabiliti dal secondo periodo del comma 590 e dai commi 591-593 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020;

   Occhiuto 57.031, che prevede di sottoporre le proposte di candidature per le elezioni europee, politiche e amministrative, alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali;

   Lorenzin 57.011, che modifica la disciplina in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

   Trancassini 57.021, che interviene sulla disciplina a regime del canone patrimoniale Pag. 51 di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi 816-819 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

   Manzo 57.015, che integra le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 sul riparto dei contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;

   Ubaldo Pagano 57.08, che, per la copertura di posti vacanti, consente agli enti locali – fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2021 – di utilizzare le graduatorie concorsuali vigenti al 31 dicembre 2018;

   Trancassini 57.016, che prevede che le entrate degli enti locali, nel periodo 2021-2025, derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione;

   Viscomi 57.09, che modifica la disciplina recata dall'articolo 177, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, al fine di prorogare di due anni il termine entro cui le concessioni debbono adeguarsi alla normativa prescritta;

   Ubaldo Pagano 57.05, che modifica la disciplina sui concorsi pubblici recata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021;

   gli identici Ubaldo Pagano 57.07 e Cattaneo 57.036, che autorizzano un contributo straordinario a favore della Protezione civile della regione Puglia per il potenziamento della rete radar del Centro funzionale decentrato, al fine di completare la rete nazionale di monitoraggio per la prevenzione e protezione dai rischi meteorologici e idrogeologici;

   Fusacchia 57.01, che integra le disposizioni della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso;

   Paolo Russo 57.028, che interviene sulla disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali da parte di regioni ed enti locali;

   Casino 57.025, che interviene sulla disciplina in materia di personale degli enti locali assunto con procedure di evidenza pubblica, nonché in materia di procedure concorsuali riservate da espletare nel triennio 2021-2023;

   D'Attis 57.023, che autorizza un finanziamento alla fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno;

   Casino 57.024, che prevede la proroga di termini per consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea della cultura 2019, rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da Covid-19;

   Plangger 57.037, che estende alla lingua dei segni, anche tattile, delle minoranze linguistiche la nuova disciplina sul riconoscimento della lingua dei segni introdotta dal decreto-legge n. 41 del 2021;

   Gavino Manca 58.29, che prevede l'inserimento, in coda alla graduatoria del concorso per dirigente scolastico bandita nel 2017, dei vincitori del concorso che abbiano rinunciato al ruolo e pertanto, in base al bando, sono stati esclusi dalla graduatoria;

   Varchi 58.77, che interviene in materia di responsabilità dei dirigenti scolastici per gli interventi necessari sugli edifici scolastici;

   Longo 58.5, che disciplina le modalità per l'immissione in ruolo di candidati che abbiano presentato ricorso avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici del 2017 e abbiano superato la prova preselettiva;

   Frassinetti 58.72, Bucalo 58.71 e Paolo Russo 58.110, che, con diverse modulazioni, Pag. 52 prevedono un corso intensivo di formazione per i candidati che hanno avviato contenziosi in relazione a passati concorsi per dirigenti scolastici, ai fini della successiva immissione in ruolo;

   Frassinetti 58.70, che, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, prevede la conferma in ruolo, nel caso di superamento dell'anno di prova, del personale docente assunto con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali e l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati;

   Bucalo 58.69, che dall'anno scolastico 2021/2022 prevede l'incremento della dotazione organica dei docenti, per consentire la riduzione del numero di alunni per classe;

   Del Barba 58.82, che reca varie modifiche alla legge n. 92 del 2019, relativa all'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

   Madia 58.98, che autorizza le scuole gestite dagli enti locali ad immettere in ruolo il personale inserito nelle graduatorie comunali relative alle assunzioni nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, in deroga al limite delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente;

   Barelli 58.112 e Aprea 58.012, che riguardano la detraibilità delle spese sostenute per il servizio scolastico fruito nell'anno scolastico 2020/2021 presso scuole paritarie;

   Prestipino 58.52, che modifica la tempistica relativa alla predisposizione, da parte delle scuole, del Piano triennale dell'offerta formativa;

   Colmellere 58.26 e 58.27, che estendono ad altre categorie di docenti, oltre i docenti di ruolo, la possibilità di fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;

   Casa 58.06, che prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, del Piano RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale;

   Fassina 58.09, che dispone che, per gli anni 2021-2023, la spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione della spesa complessiva che i medesimi comuni possono impiegare per il personale dipendente e che non può essere superiore ad un determinato valore soglia;

   Toccafondi 58.04, che, per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, prevede la possibilità di utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora non si riescano a reperire docenti abilitati;

   Ruffino 58.01, che prevede il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, per gli insegnanti che abbiano prestato servizio per un anno scolastico in scuole paritarie;

   Golinelli 58.02, che disciplina l'accreditamento delle scuole di musica e la loro collaborazione con il sistema nazionale di istruzione;

   gli identici Lupi 59.21, Lacarra 59.32 e Aprea 59.126, nonché Frate 59.3, Orfini 59.50, limitatamente al comma 5, Miceli 59.51, limitatamente alla lettera e), Di Giorgi 59.63, Frate 59.01, Belotti 59.04, Bucalo 59.011, che modificano la disciplina relativa al concorso per docenti di religione cattolica che deve essere bandito ai sensi del decreto-legge n. 126 del 2019;

   Fratoianni 59.109, limitatamente alla lettera b), Bucalo 59.66, Ciampi 59.62, gli identici Lacarra 59.31, Frate 59.4, Lupi 59.20 e Aprea 59.125, nonché Belotti 59.03, che riguardano la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi degli assistenti amministrativi che abbiano svolto le funzioni dell'area di destinazione per il periodo minimo in ciascuno indicato;

Pag. 53

   Di Giorgi 59.61 e Di Giorgi 59.58, limitatamente alla lettera h), che recano una delega al Governo per la revisione delle modalità di reclutamento dei docenti per la scuola secondaria;

   Azzolina 59.87, che disciplina, a regime, l'attivazione di percorsi di abilitazione all'insegnamento;

   Torto 59.89, che puntualizza le istituzioni AFAM nelle quali deve essere maturato il servizio richiesto per l'inserimento in alcune graduatorie;

   gli identici Lacarra 59.34, Aprea 59.128 e Lupi 59.23, che prevedono la modifica, con decreto del Ministro dell'istruzione, di previsioni contrattuali, per consentire i ricongiungimenti familiari dei dirigenti scolastici;

   gli identici Lacarra 59.33, Aprea 59.127, Frassinetti 59.82 e Lupi 59.22, che, a decorrere dal VI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, prevedono l'ammissione agli stessi dei docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al sostegno;

   Angiola 59.105, che modifica il regolamento che disciplina lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare;

   gli identici Toccafondi 59.010, Aprea 59.018, Lupi 59.08 e Pella 59.015, che dispongono che, nelle more della riforma del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria, si considerano abilitati all'insegnamento nelle scuole paritarie gli insegnanti in possesso di determinati requisiti formativi e di servizio;

   gli identici Aprea 59.019, Colmellere 59.05 e Lupi 59.09, che, per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole paritarie dell'infanzia, prevedono la possibilità di utilizzare a tempo determinato anche educatori in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora non si riescano a reperire docenti abilitati;

   Lacarra 60.1, che incrementa a settanta anni l'età pensionabile dei ricercatori universitari;

   Rospi 60.02, che prevede una riserva di posti del 10 per cento nei concorsi pubblici per coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca;

   gli identici Cassinelli 60.09 e Ferri 60.012, che dispongono l'assorbimento di tutti gli idonei di uno specifico concorso dell'Agenzia delle entrate;

   Barelli 61.1, che destina 800.000 euro all'Università Tor Vergata di Roma per una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano;

   Baldini 63.11, che riconosce un contributo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale ai ragazzi tra i 5 ed i 18 anni che, nel corso del 2020, si sono iscritti ad un corso di formazione bandistico presso una banda musicale;

   Del Barba 64.19, che consente agli enti attuatori coinvolti nel progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018), di accedere alla fase di stipula delle convenzioni con il Ministro della cultura e ne disciplina le modalità;

   Fragomeli 64.017, che istituisce un Fondo per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori con carriera lavorativa discontinua;

   Gebhard 64.08, che contiene agevolazioni fiscali in favore di lavoratori che rientrano in Italia, in possesso di formazione tecnica e scientifica;

Pag. 54

   Fusacchia 64.01, che applica la speciale disciplina dell'ingresso e soggiorno per investitori, prevista dal Testo unico sull'immigrazione anche agli stranieri che intendono effettuare un acquisto immobiliare in Italia di almeno 250.000 euro;

   Gebhard 64.09, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia;

   Trano 65.51, che prevede a favore degli studenti dei conservatori un bonus una tantum per l'acquisto di strumenti musicali coerenti con il corso di studi;

   Vietina 65.2, che detta disposizioni per mantenere i plessi scolastici nei piccoli borghi;

   Vietina 65.3, che – peraltro confermando quello che è già previsto a legislazione vigente – prevede che si applichi anche agli Istituti scolastici paritari la disposizione vigente secondo cui la parità è riconosciuta alle scuole non statali a condizione, tra l'altro, che impieghino personale docente fornito del titolo di abilitazione;

   Perantoni 65.28, che incrementa la dotazione del Fondo per la cultura e ne destina parte al finanziamento di progetti comunali di tutela e promozione del patrimonio culturale archeologico nazionale preistorico e preclassico;

   Perantoni 65.012, che stanzia 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione a Sassari di un polo di ricerca di interesse nazionale denominato «Centro nazionale per la ricerca, lo studio e la didattica dell'archeologia delle epoche preistoriche e pre-classiche»;

   Rampelli 65.010, che stabilisce un contributo finanziario annuo per la Società di studi fiumani e il suo Archivio-Museo storico di Fiume e per l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il suo Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata;

   Patassini 65.04, che attribuisce 500.000 euro all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival;

   Frailis 67.10, che consente al personale a contribuzione mista INPGI e INPS di optare per il trattamento a carico dell'INPS;

   Fornaro 67.88, che comprende le collaborazioni giornalistiche tra i rapporti contrattuali cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle condizioni di legge;

   Zordan 67.19, nonché gli identici Pellicani 67.49, Ruffino 67.51, Lattanzio 67.52, Fornaro 67.83, Pella 67.89, Casciello 67.102, Gariglio 67.12, Napoli 67.17 e Trancassini 67.67, che consentono alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare marchi, denominazioni o testate che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, purché appartenenti alla medesima società o gruppo;

   Capitanio 67.04, che prevede l'obbligatorietà della pubblicità sui quotidiani, anche in formato digitale, degli avvisi legali relativi agli atti di esecuzione;

   Topo 67.019, che modifica la disciplina delle tariffe del cosiddetto canone unico patrimoniale degli enti locali;

   Schullian 67.09, che modifica le norme in materia di compiti del servizio pubblico radiofonico e televisivo nella Provincia autonoma di Bolzano;

   Zolezzi 68.37, che modifica la disciplina in materia di fertilizzanti;

   Golinelli 68.41 e gli identici Incerti 68.11, Nevi 68.72 e Gadda 68.33, limitatamente al comma 15-quater, che intervengono ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

Pag. 55

   Alberto Manca 68.50, Gallinella 68.52, Cenni 68.029, Sodano 68.02 e 68.01, limitatamente al comma 3, che modificano la legge n. 242 del 2016, recante «disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»;

   Andreuzza 68.27, che non qualifica quali rifiuti i prodotti costituiti da materia vegetale di provenienza agricola trascinati dai fiumi;

   Potenti 68.45, che prevede una ricognizione dei territori comunali privi di concessioni per ormeggi da pesca, in prossimità dei quali non sia garantito il diritto di stazionamento per i pescatori residenti;

   Cappellani 68.2, che prevede che ai beneficiari dei fondi di cui al regolamento (UE) 508/2014, relativo al FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), non si applicano le cause di esclusione previste dall'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

   Schullian 68.20 e 68.21, gli identici Gagliardi 68.17 e Cenni 68.5, che estendono la disciplina delle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai soggetti che offrono aiuto alle aziende agricole site nelle zone montane e a quelle che operano nel periodo di vendemmia;

   Anna Lisa Baroni 68.69, che equipara l'imprenditore agro-meccanico a quello agricolo professionale, regolandone la disciplina previdenziale;

   Golinelli 68.44, nonché gli identici Gagliardi 68.16 e Critelli 68.3, che integrano la disciplina in materia di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari;

   Nevi 68.67 e Schullian 68.23, che posticipano al 1° gennaio 2023 la revisione obbligatoria delle macchine agricole;

   Gallinella 68.51, che modifica la disciplina di ripartizione del contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura;

   L'Abbate 68.54, che integra la disciplina relativa alla perizia tecnica concernente investimenti che beneficiano di un credito d'imposta;

   L'Abbate 68.55, che estende alle coltivazioni di frutta in guscio in qualsiasi terreno ubicate la disciplina vigente in materia di limiti di acido fosforoso in relazione alla produzione con metodo biologico;

   Spena 68.62, che posticipa al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della disciplina inerente alla tenuta obbligatoria del registro elettronico relativo ai cereali e alle farine di cereali;

   Marco Di Maio 68.35, che interviene sulle modalità di accesso al credito per le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata;

   Gallinella 68.016 e Critelli 68.05, che sopprimono l'obbligo di contrassegno fiscale sulle bevande alcoliche, rispettivamente, per l'anno 2021 e a decorrere dal 1° giugno 2021;

   Cabras 68.031, che prevede la nomina di un commissario ad acta che proceda ad una istruttoria volta al superamento della situazione debitoria del comparto agricolo conseguente ai regimi di aiuti istituiti dalle regioni e dichiarati incompatibili con la normativa europea;

   Incerti 68.030, che modifica l'oggetto del decreto ministeriale – previsto dal decreto-legge Sostegni – relativo ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

   Parentela 68.019, che introduce modifiche alla disciplina in materia di apicoltura, di cui all'articolo 34 della legge n. 154 del 2016;

   Alberto Manca 68.021, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, che introducono una Pag. 56disciplina in materia di irrorazione di agro-farmaci mediante l'utilizzo di sistemi aeromobili;

   Alberto Manca 68.028, che modifica la disciplina in materia di usi civici;

   L'Abbate 68.024, che modifica l'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo;

   Manzato 68.010, che istituisce l'accordo integrato di filiera;

   L'Abbate 68.015 e Liuni 68.013, che posticipano al 31 dicembre 2022 taluni termini relativi alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali;

   Cassese 68.026, che modifica la disciplina relativa agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas;

   Cassese 68.020, che modifica la disciplina in materia di modalità di produzione e vendita del pane;

   L'Abbate 70.07, che consente al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;

   L'Abbate 70.08, che incrementa la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario centrale;

   Ubaldo Pagano 70.02, che proroga al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni recanti l'obbligo di installazione di un misuratore per la quantificazione del mosto prodotto ai fini dell'applicazione dell'accisa;

   Gallinella 70.06, che istituisce un Fondo per la promozione dei prodotti ittici italiani;

   Gadda 71.11, che modifica la disciplina in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente relativamente alle cooperative agricole;

   Cenni 71.3, che permette alla regione Toscana di destinare eventuali economie di spesa per gli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale;

   Paolo Russo 72.18, che prevede che ANAS verifichi la fattibilità e la conseguente progettazione di massima e definitiva dell'opera di congiungimento, anche mediante tunnel, delle province di Napoli e Benevento in area monte Fellino;

   Marco Di Maio 72.04, che prevede l'assegnazione ad ACI di asset strumentali per la gestione di processi di innovazione tecnologica, sicurezza e transizione ecologica nel settore automotive;

   Benigni 72.018, che prevede la progettazione e l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale denominata SS470, al fine di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo;

   Benigni 72.010, che prevede interventi per la conclusione della fase di progettazione esecutiva e l'avvio dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata «Tangenziale SUD Bergamo»;

   Benigni 72.01, che prevede interventi per l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra i comuni di Vertova e Villa d'Ogna in Provincia di Bergamo;

   Benigni 72.015, che stabilisce l'avvio dei lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio in provincia di Bergamo;

   Benigni 72.011, che prevede l'avvio dei lavori di realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale SS42 tra i Pag. 57comuni di Entratico e Sovere in provincia di Bergamo;

   Benigni 72.013, che prevede l'avvio dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana);

   Benigni 72.016, che prevede l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo in provincia di Bergamo;

   Benigni 72.012, che prevede l'avvio dei lavori di adeguamento e sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie;

   Benigni 72.017, che reca l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Sedrina;

   Milanato 72.09, che reca modifiche al decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di abrogare la prevista proroga fino al 30 giugno 2023 dell'attività del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso;

   Benigni 72.014, che prevede l'avvio degli urgenti lavori di realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio;

   Ripani 73.60, che prevede un finanziamento per il tratto SGC Firenze-Pisa-Livorno;

   gli identici Gadda 73.27, Gagliardi 73.5 e Critelli 73.2, che dispongono la riduzione dell'indennizzo di usura della strada previsto per i mezzi agricoli con massa superiore a 44 tonnellate;

   Gadda 73.28, gli identici Gagliardi 73.6 e Incerti 73.3 nonché Golinelli 73.47, che differiscono dal 2016 al 2023 l'applicazione delle disposizioni in materia di revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione;

   Rosso 73.68, che istituisce un fondo di 40 milioni di euro per finanziare Rete ferroviaria italiana per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio;

   Vallascas 73.13, che dispone che con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, siano definiti i criteri e le modalità finalizzati a trasformare l'ecosistema portuale in un polo di energia pulita per sistemi elettrici integrati indicando alcuni progetti pilota;

   Stefani 73.57, che prevede l'affidamento dell'attività di realizzazione e gestione, ivi compresa quella di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto alla società paritetica tra ANAS e regione Veneto, di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   Fregolent 73.15, che modifica le disposizioni relative alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione anche al fine di definire alcune aree individuate per l'installazione dei cantieri come aree di interesse strategico nazionale;

   Corda 73.7, che dispone modifiche al regime giuridico dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 243 del 2016, sopprimendo, tra l'altro, la norma che prevedeva una durata massima di 54 mesi dalla sua istituzione per la medesima agenzia;

   Marino 73.48, che dispone l'inserimento del porto di Arbatax tra quelli ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna;

   Ficara 73.49, che destina le risorse derivanti dall'applicazione di penali e decurtazioni del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale siano destinate alla copertura Pag. 58 di agevolazioni tariffarie per specifiche categorie di utenti;

   Ficara 73.50, che abroga i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che disciplinano alcuni profili attinenti alla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane;

   Traversi 73.53, che prevede l'esenzione dal pedaggio autostradale per gli utenti che percorrono tratti autostradali interessati da lavori di manutenzione di durata superiore a 7 giorni;

   Serritella 73.049, che istituisce un fondo pari a 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci;

   Furgiuele 73.06, che disciplina le modalità di verifica dell'identità degli acquirenti che richiedono la sostituzione di SIM, collegata a una risorsa di numerazione attiva;

   gli identici Benamati 73.011 e Porchietto 73.070, che modificano il regime applicabile ai veicoli assegnati in uso promiscuo ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente anche in ragione del livello di emissioni dei veicoli medesimi;

   Gerardi 73.036, che dispone il transito gratuito sulle autostrade per i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché per i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche;

   Pastorino 73.061, che dispone che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500;

   gli identici Bagnasco 73.071, Pastorino 73.062, Polidori 73.067, Del Barba 73. 015, Di Muro 73.041, Paita 73.022, Traversi 73.048 e Rixi 73.030 nonché Rixi 73.035, che dispongono l'irrilevanza ai fini fiscali dei contributi erogati agli autotrasportatori per le maggiori spese affrontate in relazione al crollo del viadotto Polcevera;

   D'Alessandro 73.013, che consente alle Regioni, fino al 31 dicembre 2022, nell'ambito dell'esecuzione di lavori di realizzazione delle opere pubbliche all'interno delle Zone economiche speciali, da esse finanziate e di importo pari o superiore a un milione di euro, di proporre all'autorità governativa la nomina di un Commissario straordinario;

   gli identici Bellucci 73.045, Buratti 73.021 e Pentangelo 73.076, nonché Rixi 73.033, che recano disposizioni di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, volte a escludere dai servizi internazionali non imponibili ai fini IVA, i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore;

   Scagliusi 73.055, che reca l'autorizzazione all'ENAC ad istituire cinque unità di personale a livello dirigenziale generale nell'ambito della dotazione organica;

   Caso 73.051, che modifica l'articolo 138 del Codice della strada al fine di ricomprendere i veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella disciplina prevista per i veicoli delle Forze armate e della Polizia di Stato ed assimilati;

   Ruffino 73.01, che dispone che, al fine di consentire lo sblocco dei cantieri e l'impiego dei fondi stanziati a favore dei Comuni, il collegamento ferroviario Torino-Lione sia incluso tra gli interventi caratterizzati Pag. 59 da un elevato grado di complessità per la cui realizzazione si rende necessaria la nomina di Commissari straordinari;

   Gerardi 73.037, che dispone l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia per l'effettuazione di visite specialistiche, a disabili, affetti da patologie oncologiche, malati gravi, nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per i familiari accompagnatori;

   Gagliardi 73.05, che prevede il trasferimento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di euro 100 milioni per realizzazione, entro il 31 dicembre 2026, del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Genova e Pisa;

   Prisco 74.6, che prevede l'assunzione straordinaria di allievi agenti della polizia penitenziaria procedendo prioritariamente allo scorrimento di alcune graduatorie;

   Prisco 74.7, che prevede l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato procedendo prioritariamente allo scorrimento di alcune graduatorie;

   Bartolozzi 74.14, che proroga fino al 31 dicembre 2023 la graduatoria di un concorso per allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria della Polizia penitenziaria, autorizzandone al contempo lo scorrimento della graduatoria ai fini di nuove assunzioni;

   Cannizzaro 74.12, che stanzia risorse in favore della Direzione investigativa antimafia;

   Costa 74.11, che incrementa le risorse del Fondo per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti;

   Maria Tripodi 74.13, che rimodula, tra l'altro, le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri;

   gli identici Pagani 74.024, Maria Tripodi 74.022 e Ferrari 74.01, che intervengono sulle norme del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 concernenti le aliquote di avanzamento degli ufficiali e riducono i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali;

   Bordonali 74.9, che reca disposizioni concernenti dotazioni di sicurezza a bordo delle imbarcazioni della Protezione civile;

   Vietina 74.02, che disciplina le modalità attraverso le quali le regioni possono prevedere agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali e per l'acquisto di un'abitazione nelle aree interne montane;

   gli identici Pezzopane 74.03, Patassini 74.05, che recano disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione per la legalità e la trasparenza e di altre strutture presenti presso il Ministero dell'interno;

   Navarra 74.04, che reca norme di semplificazione e snellimento delle procedure della Commissione di garanzia e di trasparenza dei partiti politici autorizzando altresì risorse da destinare all'informatizzazione delle procedure di gestione finanziaria della stessa;

   Ferro 74.010, che prevede assunzione di personale presso il Ministero della giustizia per eliminare l'arretrato nel settore civile e penale;

   Grippa 74.09, che proroga dal 14 settembre 2022 al 14 settembre 2024 l'entrata in vigore delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti introdotte nel 2019;

   Paolo Russo 74.015, che prevede l'erogazione di un contributo straordinario a favore delle città di Viterbo, Sassari, Nola e Palmi nell'ambito del riconoscimento nei loro confronti del sigillo dell'UNESCO per il valore immateriale della rete delle macchine a spalla;

   D'Attis 74.014 e 74.013, che dispongono un'integrazione delle risorse per interventi Pag. 60 di recupero del lungomare nelle regioni meridionali al fine di ampliare il numero delle opere finanziabili;

   Paolo Russo 74.017, che integra la disciplina relativa all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) introducendo una veridica di impatto sulle aree macroregionali;

   Paolo Russo 74.020, che reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 della graduatoria di un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato;

   Lovecchio 74.8, che prevede assunzioni di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento di graduatorie di determinati concorsi;

   Angiola 74.10, che proroga di due anni la validità della graduatoria di un concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato;

   Paolo Russo 74.018, che reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 della graduatoria di un concorso per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato;

   Paolo Russo 74.016 e 74.021, che introducono in allegato alla seconda sezione della legge di bilancio un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

   Ferri 74.06, che reca disposizioni in materia di incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate;

   Del Barba 74.08, che reca disposizioni concernenti il regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano;

   Paolo Russo 74.019, che riconosce al personale delle Forze armate e di polizia in aggregazione temporanea per almeno 6 anni presso una caserma per mandato elettorale il diritto ad essere integrato nell'organico della stessa;

   Marino 74.011, che proroga di tre anni la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge di bilancio 2020 ai fini delle necessarie assunzioni presso gli uffici della Motorizzazione civile;

   Pittalis 75.024, che novella l'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia al fine di definire le attività che rilevano ai fini della dichiarazione di inizio lavori;

   Pezzopane 75.1, volto a prorogare dal 2022 al 2024 la soppressione dei tribunali delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti e la relativa riorganizzazione delle piante organiche e del personale amministrativo;

   Zanettin 75.2, concernente il deposito di atti mediante il portale del processo penale telematico;

   Zanettin 75.3, concernente la possibilità per l'autorità giudiziaria di autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico;

   D'Alessandro, 75.06, che interviene in materia di geografia giudiziaria, con particolare riguardo alla sezione distaccata del tribunale ordinario di Ortona nel comune di Chieti;

   Siracusano 75.022, che incrementa le risorse del Fondo per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti;

   Cattaneo 76.020, che introduce una nuova disciplina in materia di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici;

   Rospi 76.02 e 76.01, che intervengono sulla disciplina degli appalti con riguardo, Pag. 61rispettivamente, al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e alla procedura negoziata, mediante una modifica al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in corso di conversione;

   Pella 76.027, che reca disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione per la legalità e la trasparenza e di altre strutture presenti presso il Ministero dell'interno;

   Battilocchio 76.023, che introduce norme volte a dichiarare la cessazione dei diritti di uso civico su alcuni terreni a specifiche condizioni;

   Dal Moro 76.09, che introduce alcune norme al Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di verifica dell'identità dell'utente che richiede la sostituzione della scheda elettronica (SIM) collegata ad una risorsa di numerazione attiva;

   Scanu 76.013, che istituisce il Registro nazionale informatico dei locatari di immobili anche ad uso non abitativo presso l'Agenzia delle entrate;

   gli identici Ferri 76.021 e Cassinelli 76.019, che autorizzano l'Agenzia delle entrate ad assumere, nei limiti dei posti disponibili in organico, gli idonei delle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia;

   Dal Moro 76.08, che reca misure per il contrasto delle frodi informatiche;

   Gallo 76.012, che modifica la dotazione del Fondo per l'attribuzione di un rimborso alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano pagamenti elettronici;

   Morassut 76.05, che fissa un termine per l'emanazione del decreto volto a definire indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a partecipazione pubblica e determinare i conseguenti limiti alle retribuzioni dei relativi organi;

   Ubaldo Pagano 76.06, che proroga il termine per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società pubbliche che non rispondono a specifici requisiti;

   Caso 76.011, che stanzia 30 milioni di euro per i CAF per le attività legate all'assistenza per le dichiarazioni ai fini ISEE;

   Caso 76.010, volto ad innalzare l'aliquota sui contributi previdenziali obbligatori destinata al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

   Giacometto 76.029, che modifica la disciplina sulla compensazione in favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

   Tartaglione 76.026, che modifica la disciplina del Codice degli appalti in materia di incentivi per funzioni tecniche inerenti alla progettazione o alla direzione dei lavori;

   Ubaldo Pagano 77.2, che istituisce e disciplina un Fondo, con una dotazione di 5 milioni per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, volto al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA;

   Prestigiacomo 77.4, che assegna un milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 rispettivamente all'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano e all'International Institute for Criminal Justice and Human Rights di Siracusa.

  Nel segnalare che la presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti, ricorda che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la Pag. 62pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 14 della giornata odierna.

  Teresa MANZO (M5S) chiede di poter lievemente differire il termine per la presentazione dei ricorsi, onde consentire ai gruppi una più agevole predisposizione degli stessi.

  Fabio MELILLI, presidente, preso atto della richiesta testé avanzata dalla deputata Manzo e registrato sul punto il consenso anche degli altri gruppi, comunica che pertanto il termine per la presentazione dei ricorsi si intende posticipato alle ore 15 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 10.55.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
C. 1008 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2021.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in esame, richiesta nella seduta dello scorso 27 ottobre.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, essendo ancora in corso le interlocuzioni tra le amministrazioni interessate ai fini della predisposizione e della successiva verifica della relazione tecnica.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
C. 208 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in oggetto da ultimo nella seduta dello scorso 9 giugno, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura competente per materia, senza tuttavia in tale circostanza pervenire alla formulazione di una proposta di parere, in assenza degli elementi informativi sugli aspetti di carattere finanziario richiesti al Governo nella precedente seduta del 7 giugno.
  Rammenta altresì che, in pari data, la VII Commissione ha quindi concluso l'esame del provvedimento, apportando talune ulteriori modifiche al testo, volte a recepire condizioni ed osservazioni approvate dalle Commissioni in sede consultiva, sulle quali non si hanno comunque osservazioni da formulare, non presentando le stesse profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Alla luce di ciò, segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, sul quale restano ferme le richieste di chiarimento formulate nella citata seduta dello scorso 7 giugno. Chiede pertanto al Governo se sia in grado di fornire i predetti elementi informativi.

Pag. 63

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel fare presente che sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca sono allo stato in corso le pertinenti verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato, chiede un breve rinvio dell'esame, ritenendo tuttavia assai probabile di poter disporre dei necessari elementi informativi già nel corso della giornata odierna, onde consentire alla Commissione bilancio di pervenire alla formulazione del parere di propria competenza sul provvedimento, che risulta peraltro già calendarizzato da oggi per il seguito dell'esame in Assemblea.

  Fabio MELILLI, presidente, preso atto di quanto testé comunicato dalla rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrà verosimilmente essere convocata per l'espressione del parere all'Assemblea già nel corso della presente giornata.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
C. 2115-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che la proposta, di iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (S. 728), reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Rileva che, nel corso dell'esame in prima lettura, è stata depositata presso la Commissione Bilancio del Senato una relazione tecnica positivamente verificata (seduta del 13 febbraio 2019), in parte tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia inoltre che il Governo ha messo a disposizione della medesima Commissione una nota tecnica di risposta a talune richieste di chiarimento concernenti i profili finanziari (seduta del 15 gennaio 2019).
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 13, rileva che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un logo «PPL». Nel corso dell'esame presso il Senato, la relazione tecnica positivamente verificata ha quantificato per l'istituzione di un «marchio» l'onere di 32.000 euro una tantum (per la parte grafica e per la registrazione): la Commissione Bilancio del Senato ha dunque posto la condizione ex articolo 81 della Costituzione di inserire nel testo normativo la pertinente autorizzazione di spesa e la relativa copertura. In seguito alle modificazioni introdotte dalla Commissione di merito presso la Camera, la disposizione ora all'esame, riferita a un «logo», non reca più la predetta autorizzazione di spesa, ed è – viceversa – assistita da una specifica clausola di neutralità. Tenuto conto, dunque, di quanto risultante dalla relazione tecnica, che aveva, invece, considerato la fattispecie originaria come onerosa, ritiene necessario che siano forniti dati ed elementi di valutazione diretti ad evidenziare le ragioni per le quali la disposizione possa ritenersi ora neutrale.
  Circa l'articolo 8, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che agli adempimenti del Ministero delle politiche agricole e a quelli delle regioni e province autonome, qualificati come obbligatori, possa farsi fronte a invarianza di risorse, come previsto dalla specifica clausola.
  Anche con riferimento all'articolo 11, ritiene che andrebbe chiarito come le regioni e le province autonome possano svolgere iniziative promozionali, di carattere apparentemente non facoltativo, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e analogamente, circa l'articolo 12, ritiene che andrebbe confermato che l'Ispettorato competente possa svolgere le nuove funzioni di vigilanza nel quadro delle risorse disponibili.
  In merito all'articolo 10, prende atto di quanto evidenziato dalla nota del Governo consegnata presso il Senato, secondo la Pag. 64quale i Servizi veterinari e i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali già esercitano i controlli in materia di produzione e commercializzazione di alimenti, per cui nell'ambito della propria organizzazione potrebbero utilmente esercitare funzioni di cui alla proposta di legge in oggetto. In base a tale presupposto – e alla conseguente non onerosità delle funzioni assegnate dal predetto articolo – non formula osservazioni. Ritiene peraltro che andrebbe confermata la facoltatività della possibilità di avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche mediante l'istituzione nel loro interno di appositi gruppi di intervento.
  Non formula osservazioni in merito: all'articolo 3, tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo depositata in prima lettura; agli articoli 5, 7 e 9 in quanto le attività delle amministrazioni pubbliche sono qualificate come facoltative, non obbligatorie, e dunque le stesse potranno darvi corso, se del caso, al sussistere delle relative disponibilità di bilancio; agli articoli 1, 2 e 6 in quanto di carattere ordinamentale o programmatico o applicabili a soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4, comma 4, reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all'attuazione del medesimo articolo, che istituisce il logo «PPL – piccole produzioni locali», si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare la suddetta clausola di invarianza finanziaria in modo da escludere effetti finanziari non solo a carico del bilancio dello Stato, ma, in generale, a carico della finanza pubblica. Inoltre, segnala che l'articolo 8, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo, che istituisce un'apposita sezione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, aggiornata anche con i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la suddetta clausola di invarianza finanziaria aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Da ultimo, segnala che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, considerato che, durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito è stata soppressa l'autorizzazione di spesa in materia di istituzione del marchio «piccole produzioni locali – PPL» (articolo 4) e la relativa copertura finanziaria, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo in commento denominandola «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA assicura che l'attuazione dell'articolo 4, concernente il logo PPL-piccole produzioni locali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alla individuazione del logo medesimo si procederà attraverso lo strumento del concorso di idee, la cui premialità potrebbe limitarsi, ove necessario, alla citazione, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del soggetto vincitore, assicurando in tal modo la neutralità finanziaria della disposizione.
  Chiarisce altresì che l'articolo 8, che istituisce un'apposita sezione delle piccole produzioni locali all'interno del sito internet Pag. 65 istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta della implementazione di un sistema informativo già esistente, la cui struttura hardware e software è adeguatamente predisposta per facilitare operazioni di questo tipo.
  Fa inoltre presente che alle attività di rispettiva competenza, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che le tipologie di informazioni in questione risultano già in possesso dei suddetti enti, che dovranno pertanto limitarsi a comunicarle al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini del conseguente aggiornamento della citata sezione del sito internet istituzionale.
  Evidenzia che l'articolo 11, comma 3, ai sensi del quale le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle piccole produzioni locali (PPL), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica, giacché, da un lato, il sopralluogo preventivo in azienda a seguito della domanda di ammissione sarà svolto con oneri a carico del richiedente, come espressamente specificato alla lettera c) del precedente comma 1, dall'altro, i controlli igienico-sanitari, di cui alla medesima lettera c), saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10.
  Precisa altresì che alle attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi di cui all'articolo 12, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura, provvederà, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle risorse ad esso assegnate a legislazione vigente.
  Concorda, infine, circa l'opportunità sul piano formale, come rilevato dalla relatrice, da un lato, di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, comma 4, in modo da escludere effetti finanziari a carico non solo del bilancio dello Stato ma, più in generale, della finanza pubblica, dall'altro, di integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 3, specificando che all'attuazione del predetto articolo si provvederà comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché di sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la più pertinente denominazione di «Clausola di invarianza finanziaria», in modo da individuare più puntualmente il contenuto dell'articolo stesso.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2115-A, approvato dal Senato, recante Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attuazione dell'articolo 4, concernente il logo PPL-piccole produzioni locali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alla individuazione del logo medesimo si procederà attraverso lo strumento del concorso di idee, la cui premialità potrebbe limitarsi, ove necessario, alla citazione, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del soggetto vincitore, assicurando in tal modo la neutralità finanziaria della disposizione;

    l'articolo 8, che istituisce un'apposita sezione delle piccole produzioni locali all'interno del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non comporta nuovi o maggiori Pag. 66 oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta della implementazione di un sistema informativo già esistente, la cui struttura hardware e software è adeguatamente predisposta per facilitare operazioni di questo tipo;

    alle attività di rispettiva competenza, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che le tipologie di informazioni in questione risultano già in possesso dei suddetti enti, che dovranno pertanto limitarsi a comunicarle al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini del conseguente aggiornamento della citata sezione del sito internet istituzionale;

    l'articolo 11, comma 3, ai sensi del quale le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle piccole produzioni locali (PPL), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica, giacché, da un lato, il sopralluogo preventivo in azienda a seguito della domanda di ammissione sarà svolto con oneri a carico del richiedente, come espressamente specificato alla lettera c) del precedente comma 1, dall'altro, i controlli igienico-sanitari, di cui alla medesima lettera c), saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 10;

    alle attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi di cui all'articolo 12, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura, provvederà, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle risorse ad esso assegnate a legislazione vigente;

    rilevata l'opportunità sul piano formale, da un lato, di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, comma 4, in modo da escludere effetti finanziari a carico non solo del bilancio dello Stato ma, più in generale, della finanza pubblica, dall'altro, di integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 3, specificando che all'attuazione del predetto articolo si provvederà comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    rilevato, infine, che si potrebbe sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la più pertinente denominazione di “Clausola di invarianza finanziaria”, in modo da individuare più puntualmente il contenuto dell'articolo stesso,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica.

   All'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  e con la seguente osservazione:

   Si valuti l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 Pag. 67degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Ciaburro 9.1, che è volta a rendere obbligatoria, anziché facoltativa, come attualmente stabilito dal testo, l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, prevedendo che non vi siano oneri aggiuntivi per i partecipanti, risultando per tal via suscettibile di determinare oneri ulteriori a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

   Manzato 11.50, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui il sopralluogo preventivo in azienda, nel quadro dei controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL da parte delle competenti amministrazioni regionali, abbia luogo con oneri a carico del richiedente, risultando per tal via suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sugli emendamenti Ciaburro 9.1 e Manzato 11.50, in quanto comportano oneri privi di quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 11.50, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
C. 2763.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 e che oggetto di esame della seduta odierna è il testo originario della proposta di legge non corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 6, recanti rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali e ricettive, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che i benefici concessi dal provvedimento in esame (articolo 2, comma 2: contributo a fondo perduto; articolo 2, comma 4: credito di imposta; articolo 4, comma 1: riduzione degli oneri delle bollette elettriche) sono riconosciuti, per espressa previsione normativa, nell'ambito di precisi limiti di spesa. Per due di essi tuttavia – il contributo a fondo perduto e il credito di imposta – la norma attribuisce ai beneficiari un incentivo calcolato Pag. 68 in misura fissa anziché variabile. Tenuto dunque conto che gli incentivi in questione parrebbero assumere carattere non modulabile sulla base delle risorse disponibili, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di contenere gli incentivi entro i limiti di spesa fissati dalla disposizione. Sempre sotto il profilo della riconducibilità dei benefici in questione entro limiti massimi di spesa, evidenzia inoltre che la proposta, mentre rinvia ad apposito decreto attuativo le modalità di concessione del contributo a fondo perduto in favore del locatario, non reca analoga previsione per quanto attiene al credito di imposta in favore del locatore per cui, in mancanza di un rinvio ad un provvedimento attuativo, non appaiono chiare le modalità per accertare il raggiungimento del limite di spesa riferito al beneficio in questione che appare altresì caratterizzato da un automatismo riguardo al relativo utilizzo. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo; andrebbe inoltre precisato se, con specifico riferimento ai redditi derivanti dalla riscossione di canoni di importo più contenuto, siano prefigurabili effetti apprezzabili di gettito. Non ha osservazioni da formulare, invece, circa la riduzione delle bollette elettriche, nel presupposto che il meccanismo disposto dalla norma sia idoneo a contenere le minori entrate entro il prefissato limite di spesa: su tale assunzione sarebbe comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
  Per quanto riguarda il meccanismo di cessione del credito d'imposta, di cui all'articolo 3, ad altri soggetti, compresi gli istituti finanziari, la previsione non dovrebbe comportare effetti differenziati sul saldo di indebitamento netto, nel presupposto che il beneficio sia comunque fruibile esclusivamente entro il 2021. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo nonché elementi di valutazione riguardo al trattamento contabile del credito d'imposta cedibile prefigurato dall'articolo 3 della proposta in esame. Per quanto concerne, infine, le risorse impiegate a copertura, rinvia alla seguente sezione relativa ai profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, pari a 2,5 miliardi di euro per il 2021, e 4, pari a 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.
  In proposito, segnala che la copertura finanziaria prevista risulta inidonea poiché il citato Fondo non reca risorse disponibili. Ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ha soppresso l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, al fine di provvedere all'onere derivante dall'incremento del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), operato dal medesimo comma 371.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.40.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
C. 208 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire Pag. 69il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, all'esito delle verifiche svolte dai competenti uffici in merito ai profili finanziari del provvedimento, fa presente quanto segue.
  Con riferimento alla costituzione di commissioni giudicatrici presso gli atenei incaricate di formulare una graduatoria generale di merito finalizzata all'attribuzione delle borse di studio post lauream, di cui all'articolo 2, comma 4, nonché con riferimento alla nomina di commissioni giudicatrici presso gli atenei incaricate di selezionare i soggetti con cui stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato presso le università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), capoverso b-bis), al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione in esame appare necessario prevedere che ai componenti delle citate commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  All'articolo 5, con riferimento all'introduzione di una unica figura contrattuale di ricercatore a tempo determinato, in luogo delle due attualmente previste dalla normativa vigente, di cui viene fissata la durata complessiva in sette anni non prorogabili, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame appare necessario specificare che alla loro attuazione si provvederà comunque nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  All'articolo 6, che reca ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni ivi contenute appare necessario specificare che alla sua attuazione si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e, comunque, senza. nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La pubblicazione da parte delle università ed enti pubblici di ricerca, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, di ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, dottorati di ricerca, assegni di ricerca, contratti per ricercatori a tempo determinato e ruoli di professore di prima o seconda fascia, di cui all'articolo 7, potrà essere effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, giacché non vengono individuati dal medesimo articolo 7 particolari e specifici adempimenti a carico degli atenei ed enti di ricerca interessati.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 208 e abb.-A, recante Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1, e gli emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alla costituzione di commissioni giudicatrici presso gli atenei incaricate di formulare una graduatoria generale di merito finalizzata all'attribuzione delle borse di studio post lauream, di cui all'articolo 2, comma 4, nonché con riferimento alla nomina di commissioni giudicatrici presso gli atenei incaricate di selezionare i soggetti con cui stipulare contratti di ricercatore a tempo determinato presso le università, di cui all'articolo 5, Pag. 70comma 1, lettera d), capoverso b-bis), al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione in esame appare necessario prevedere che ai componenti delle citate commissioni non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 5, con riferimento all'introduzione di una unica figura contrattuale di ricercatore a tempo determinato, in luogo delle due attualmente previste dalla normativa vigente, di cui viene fissata la durata complessiva in sette anni non prorogabili, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame appare necessario specificare che alla loro attuazione si provvederà comunque nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 6, che reca ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni ivi contenute appare necessario specificare che alla sua attuazione si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    la pubblicazione da parte delle università ed enti pubblici di ricerca, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, di ogni bando di concorso relativo a borse di ricerca, dottorati di ricerca, assegni di ricerca, contratti per ricercatori a tempo determinato e ruoli di professore di prima o seconda fascia, di cui all'articolo 7, potrà essere effettuata con le risorse disponibili a legislazione vigente, giacché non vengono individuati dal medesimo articolo 7 particolari e specifici adempimenti a carico degli atenei ed enti di ricerca interessati;

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

   all'articolo 5, comma 1, lettera d), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

   all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

   all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 12-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Pag. 71

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel condividere la proposta di parere della relatrice, constata tuttavia che il provvedimento contiene molti buoni propositi a favore di coloro che svolgono attività di ricerca ma, nello stesso tempo, non prevede alcuno stanziamento per rendere effettive le proposte in esso contenute, vanificandone di fatto gli obiettivi.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché gli ulteriori emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Frassinetti 3.101, che prevede che i dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato possano svolgere attività assistenziale anche esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento, stabilendo che in tal caso, per il periodo di svolgimento della predetta attività assistenziale, essi siano equiparati ai dirigenti medici di primo livello e abbiano diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita; la proposta emendativa appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

   Frassinetti 4.100, che prevede che i titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato possano svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento, stabilendo che in tal caso, per il periodo di svolgimento della predetta attività assistenziale, essi siano equiparati ai dirigenti medici di primo livello e abbiano diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita. La proposta emendativa appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Frassinetti 3.102 che, intervenendo sull'articolo 3 relativo al dottorato di ricerca, introduce una specifica autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento, da destinare allo svolgimento di procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica riservate alle categorie protette della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, anche in considerazione del carattere indeterminato dell'anno di decorrenza degli oneri previsti dalla proposta emendativa;

   Testamento 5.104 che, innovando la disciplina di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 concernente la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, prevede che l'accesso al ruolo di ricercatore universitario avvenga mediante concorso pubblico su base nazionale a cadenza annuale, a tal fine prevedendo l'istituzione di una apposita commissione nazionale per ciascun macrosettore concorsuale oggetto di rinnovo ad ogni nuova procedura selettiva e facendo fronte alle relative spese, peraltro non espressamente quantificate, mediante quota parte delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al riguardo, Pag. 72ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento, anche in riferimento alla idoneità della copertura dalla stessa individuata;

   Testamento 5.0100, che è volta ad istituire il ruolo unico di professore universitario – in luogo della distinzione in fasce prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che non viene peraltro espressamente abrogato – prevedendo l'attribuzione delle funzioni e dei ruoli svolti dai professori ordinari ai professori universitari che abbiano tre anni di anzianità a tempo pieno nel ruolo ricoperto e dettando altresì la disciplina della relativa progressione stipendiale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché gli ulteriori emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché sugli ulteriori emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, propone pertanto si esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.101, 3.102, 4.100, 5.104 e sull'articolo aggiuntivo 5.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché sugli ulteriori emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 16.50.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
C. 208 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.3.102.1 della Commissione.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che, nella giornata odierna, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento Frassinetti 3.102, a cui il citato subemendamento si riferisce, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di idonea quantificazione o copertura finanziaria.
  Segnala che il subemendamento testé trasmesso dall'Assemblea, ove approvato, consentirebbe di superare i profili di criticità dal punto di vista finanziario che caratterizzano il predetto emendamento in quanto, da un lato, si prevede una Pag. 73specifica autorizzazione di spesa da destinare ai ricercatori universitari, dall'altro, si prevede più puntualmente la decorrenza della medesima spesa e della relativa copertura finanziaria, subordinando il riparto delle risorse fra gli Atenei a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa autorizzato.
  Tutto ciò considerato, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il subemendamento 0.3.102.1 al progetto di legge C. 208 e abb.-A, recante norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  Conseguentemente, in caso di approvazione del subemendamento 0.3.102.1, si intende revocato il parere contrario reso sull'emendamento 3.102 nell'odierna seduta antimeridiana.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI