CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 204

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 259.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 maggio 2021.

  Germano RACCHELLA (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Simona VIETINA (CI) chiede alcuni chiarimenti in relazione ai criteri di assegnazione dei contributi di cui al decreto di riparto.

  Germano RACCHELLA (LEGA), relatore, ricorda che si tratta del riparto effettuato Pag. 205 annualmente dal Ministro tra gli enti, associazioni, fondazioni, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi elencati in apposita tabella allegata alla legge n. 448 del 2001.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016.
C. 3041 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rosalba CIMINO (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come l'Accordo, che si compone di 22 articoli, preceduti da un breve preambolo, intenda fornire un quadro giuridico di base per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori culturale, scientifico e tecnologico, anche al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi.
  L'articolo 2 è volto alla promozione di progetti multilaterali che potranno essere inseriti in programmi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali.
  L'articolo 3 impegna le Parti a favorire iniziative volte alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell'altra Parte contraente, anche attraverso la promozione di cattedre e lettorati.
  L'articolo 4 impegna le Parti ad aggiornare, anche mediante scambio di documenti e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, anche al fine di consentire una più equa valutazione dei titoli di studio da parte delle autorità competenti dei rispettivi paesi.
  L'articolo 5 prevede la promozione delle attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.
  L'articolo 6 afferma l'importanza che le Parti incoraggino la collaborazione tra università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.
  L'articolo 7 prevede che le Parti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.
  L'articolo 8 incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.
  L'articolo 9 è incentrato sull'importanza degli scambi volti alla conservazione, alla valorizzazione e alla promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.
  L'articolo 10 afferma che le Parti assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività previste. Pag. 206
  L'articolo 11 si riferisce alla facilitazione, in regime di reciprocità, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e negli istituti di istruzione, oltre che all'incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.
  L'articolo 12 afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. A tale scopo si impegnano a realizzare scambi di documentazione scientifica e tecnologica; scambi di esperti e specialisti per partecipare a lezioni, conferenze e seminari; ricerche congiunte nei settori di interesse comune.
  L'articolo 13 prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Sono inoltre da incoraggiare forme di collaborazione nel settore del recupero e della conservazione del patrimonio culturale, e archeologico.
  L'articolo 14 prevede la concessione di borse di studio assieme all'applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
  L'articolo 15 stabilisce la collaborazione nei settori dei media attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.
  L'articolo 16 intende promuovere la realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali nel settore dei diritti umani e delle donne; di attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.
  L'articolo 17 concerne lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, ed è inteso a favorire la collaborazione tra organismi pubblici e privati che si occupano di problematiche giovanili per scambi di esperienze e iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Viene stabilito altresì che le Parti si attengono alla Convenzione dell'UNESCO del 2005, contro il doping nello sport.
  L'articolo 18 interviene in materia di contrasto del traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali. Richiama gli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO e auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche e attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.
  L'articolo 19 collega l'operatività dell'accordo alla costituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.
  Gli articoli 20 e 21 afferiscono alle eventuali controversie, alle modifiche dell'Accordo, alla sua durata, entrata in vigore ed eventuale denuncia.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri finanziari, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, nonché dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che a eventuali oneri relativi all'articolo 21 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

  Cristina PATELLI (LEGA), dopo aver preannunciato il voto favorevole della Lega, sottolinea che troppo spesso i provvedimenti di ratifica vengono trattati in maniera standardizzata e ripetitiva. A suo Pag. 207avviso, specialmente in questo caso, sarebbe importante sottolineare il tema della libertà religiosa che costituisce un diritto fondamentale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, le parti di competenza del disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali e che la Commissione ha chiesto di poter esprimere esprimesse sul provvedimento un «parere rinforzato», in considerazione del fatto che diverse disposizioni investono in misura rilevante la competenza della Commissione.

  Alessandra CARBONARO (M5S), relatrice, rileva anzitutto che il provvedimento è composto da 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli: considerata la mole del provvedimento, si soffermerà sulle sole parti di competenza della VII Commissione, rinviando al dossier predisposto dal Servizio Studi, per una ricognizione complessiva del contenuto del decreto e per ulteriori approfondimenti.
  Nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese e all'economia, l'articolo 10, ai commi 3 e 4, istituisce, per il 2021, un fondo di 56 milioni di euro per sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive di contenimento dell'epidemia introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020. Lo stanziamento è destinato a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test diagnostici sul Covid-19 sostenute dalle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
  Sempre l'articolo 10, commi da 5 a 7, prevede il rifinanziamento, per euro 180 milioni per il 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020 per far fronte alla crisi economica. L'importo suddetto è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva. Le nuove risorse si aggiungono a quelle già previste dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, che aveva rifinanziato il Fondo per euro 50 milioni per il 2021. Le risorse complessivamente disponibili per il 2021 salgono pertanto a euro 230 milioni.
  A sua volta l'articolo 10, commi 8-14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, l'articolo proroga il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021.
  Nell'ambito delle misure in materia di lavoro e politiche sociali, l'articolo 42 riconosce un'indennità una tantum di 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori, Pag. 208 tra cui, in base al comma 6, gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021), con un reddito 2019 non superiore a 75.000 euro; possesso di almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel summenzionato periodo, con un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro. L'indennità è esclusa nei casi di titolarità di un trattamento pensionistico o di sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i contratti di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità. Le indennità non sono cumulabili tra di loro, mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Inoltre, è escluso il cumulo dell'indennità in esame con quella prevista al successivo articolo 44, relativa ai titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo. Le medesime indennità in oggetto non sono cumulabili inoltre con il Reddito di emergenza.
  I commi da 1 a 6 dell'articolo 44 prevedono un'indennità una tantum, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero una società o associazione sportiva dilettantistica. L'indennità è di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla Sport e salute S.p.A. La misura dell'indennità è pari a 2.400 euro per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro; 1.600 euro nel caso in cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell'anno di imposta 2019) sia risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro; 800 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) siano stati inferiori a 4.000 euro.
  Per quanto riguarda il titolo VI, che tratta di giovani, scuola e ricerca, l'articolo 58, comma 1, demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in merito: alla data di inizio delle lezioni; alle procedure e ai tempi riguardanti le immissioni in ruolo; alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e alle supplenze; all'eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti; e alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi.
  L'articolo 58, comma 2, lettera a), abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione. A tal fine, abroga l'art. 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2020. La relazione illustrativa fa presente che l'emanazione del regolamento rallenta l'emanazione del bando di concorso per dirigente tecnico, che, per le scoperture di organico e le delicate funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario.
  L'articolo 58, comma 2, lett. b), dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla c.d. «chiamata veloce» del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
  L'articolo 58, comma 2, lettera c), consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. In particolare, si prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, le scuole che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di incarichi temporanei Pag. 209attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, in base al d.lgs. 65/2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
  Le lettere d) e h) dell'articolo 58, comma 2,– al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo anno scolastico – dispongono che nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021 il termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione sia ridotto a 7 giorni decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione; dispongono inoltre, per ragioni di emergenza sanitaria, la proroga dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
  L'articolo 58, comma 2, lettera e), riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS) e l'attribuzione agli stessi di risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei. In particolare, si dispone che – qualora, a seguito dell'emergenza da COVID-19, i sistemi IeFP e IFTS e gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo – l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Inoltre, qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte, è prevista la deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 7, del DPR 22/2018, in base alle quali, nelle predette circostanze, possono essere attivati meccanismi di riduzione dei contributi concessi a valere sulle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
  L'articolo 58, comma 2, lettera f), modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendo gli stessi da 5 a 3 anni. Al contempo, introduce nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, finalizzate a salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.
  L'articolo 58, comma 2, lettera g), differisce dal 1° marzo al 1° settembre 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.
  L'articolo 58, commi da 3 a 5, stanzia nuove risorse per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. In particolare, il comma 3 – oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate e destinate all'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020-2021, nonché alle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche – incrementa le stesse risorse di 70 milioni per il 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e da rendicontare entro il 31 dicembre 2021. Il comma 4 istituisce il (nuovo) Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di euro 350 milioni nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Per finalità analoghe, il comma 5 autorizza un contributo complessivo di euro 50 milioni nel 2021 a favore delle scuole paritarie primarie e secondarie.
  L'articolo 59 reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, Pag. 210 a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. In particolare, i commi da 1 a 9 recano una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 per tutte le classi di concorso, che riguarda le immissioni in ruolo attraverso l'incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l'integrazione – questa valida a regime – delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei. Si prevede altresì l'attribuzione, in via straordinaria, di contratti a tempo determinato a soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 10, che, all'esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo.
  I commi da 10 a 13 introducono disposizioni – anche queste valide a regime – volte a semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali modalità semplificate si applicano anche ai concorsi ordinari banditi nel 2020 (le cui prove non sono state avviate). In particolare, il comma 12 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la disciplina, nell'ambito del percorso di formazione e prova, delle attività formative, delle procedure e dei criteri di verifica degli standard professionali, delle modalità di verifica in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il comma 13 dispone che le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. Dispone, inoltre, che i candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove. I commi da 14 a 19 stabiliscono l'applicazione di modalità specifiche e particolarmente accelerate per lo svolgimento dei concorsi ordinari banditi nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche, al fine di utilizzarne le graduatorie già per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/2022. Le disposizioni sono introdotte in considerazione dell'obiettivo indicato nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di rafforzamento di tali materie e del corrispondente elevato numero di posti vacanti e disponibili. Il comma 20 prevede la definizione di appositi protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino a dicembre 2022. Infine, il comma 21 semplifica le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'esito della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 126 del 2019. In particolare, si elimina – sia per i soggetti che conseguono il punteggio minimo previsto nella prova scritta per l'immissione in ruolo, sia per coloro che conseguono il punteggio minimo previsto nella prova scritta per l'abilitazione all'insegnamento – la necessità di possedere i 24 CFU o CFA e di sostenere una prova orale di abilitazione integrativa del periodo di formazione iniziale e prova; ciò in quanto, secondo quanto chiarisce la relazione illustrativa, l'acquisizione dei 24 CFU/CFA risulta contraddittoria se richiesta ad aspiranti che, come nel caso del concorso straordinario, risultano avere tre anni di servizio come requisito di partecipazione e che, conseguentemente, hanno acquisito competenze dirette attraverso l'esperienza di insegnamento. Inoltre, l'integrazione della prova scritta con una prova orale si inseriva in una procedura concorsuale la cui prova scritta avrebbe dovuto essere articolata in quesiti a risposta multipla. Pag. 211 La sostituzione – operata dal decreto-legge n. 22 del 2020 – con una prova articolata in quesiti a risposta aperta ha poi consentito di verificare le competenze disciplinari e didattico metodologiche già in sede di svolgimento della prova scritta.
  L'articolo 60, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
  L'articolo 61 istituisce il «Fondo italiano per la scienza» – destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale – con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Criteri e modalità di assegnazione delle risorse dovranno conformarsi a procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate Starting Grant e Advanced Grant. Nella Relazione illustrativa si specifica che «in coerenza con i princìpi che informano il finanziamento della ricerca di base e fondamentale a livello internazionale, i bandi valorizzeranno il contenuto innovativo dei progetti presentati ed il profilo curriculare dei presentatori. I parametri citati nella disposizione prevedono lo svolgimento di progetti di ricerca di durata, di norma, triennale posti sotto la responsabilità di un P.I. (principal investigator) al quale, nell'ambito del finanziamento concesso, è data possibilità di strutturare uno specifico gruppo di ricerca finalizzato all'obiettivo del progetto. Inoltre, una particolare valorizzazione sarà riservata, tra i criteri del bando, alla promozione delle ricerche svolte presso strutture di ricerca nazionali, soprattutto se proposte da ricercatori italiani impegnati all'estero, nei cui confronti, pertanto, tale programma costituisce un incentivo al rientro».
  Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cultura, di cui al titolo VII, l'articolo 65, comma 1, incrementa, per l'anno 2021, di euro 47,85 milioni per la parte corrente e di euro 120 milioni per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, già istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARSCoV-2 nel settore dello spettacolo. A seguito degli stanziamenti disposti con i precedenti interventi normativi e per effetto di quanto ora previsto, dunque, per il 2021 le risorse del Fondo di parte corrente risultano pari a euro 337,85 milioni, mentre le risorse del Fondo di parte capitale risultano pari a euro 120 milioni.
  Il comma 2 incrementa di euro 20 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, già previsto nello stato di previsione del Ministero della cultura per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta del Fondo destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. A seguito degli stanziamenti disposti con i precedenti interventi normativi e per effetto dell'incremento disposto dal comma 2, le risorse del Fondo per il 2021 sono dunque pari a euro 191 milioni.
  Il comma 3 incrementa di euro 20 milioni per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), Pag. 212 tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. A seguito degli stanziamenti disposti con i precedenti interventi normativi e per effetto dell'incremento disposto dal comma 3, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono dunque pari a euro 125 milioni.
  Il comma 4 modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi. La disposizione è volta a snellire il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad artisti interpreti o esecutori per garantire un sostegno più veloce a una delle categorie particolarmente colpite dall'emergenza in corso.
  Il comma 5 riserva ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. La disposizione è finalizzata a valorizzare il principio di partecipazione degli autori al successo delle opere, riconoscendo loro un contributo sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.
  Il comma 6 esonera i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento – nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 – dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Il comma 7 prevede l'istituzione di un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.
  Il comma 8 sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a euro 20 milioni, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento triennale 2021-2023 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021. L'eliminazione di tale vincolo è volta a consentire un utilizzo delle risorse in maniera effettivamente corrispondente ai piani di risanamento della gestione presentati da ciascuna fondazione e al suo più efficace rilancio.
  Il comma 9 incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l'assegnazione della c.d. Card cultura ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Per effetto dell'incremento, le risorse complessivamente disponibili per i giovani che compiono 18 anni nel 2021 sono pari a euro 220 milioni, ossia allo stesso importo previsto per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020.
  Passando all'articolo 66, che introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, sottolinea l'importante contributo offerto dall'indagine conoscitiva sui lavori dello spettacolo svolta dalle Commissioni VII e XI. Ricorda quindi le misure introdotte dall'articolo che riguardano, in particolare, l'indennità di malattia (commi 1 e 2), l'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), la tutela e il sostegno della genitorialità (comma 6), l'assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), i contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), l'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20). Con riferimento all'indennità di malattia, la disposizione prevede che i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri (in luogo dei 100 finora previsti) dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza della malattia.
  L'articolo 77, comma 4, incrementa di 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

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  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Barbara Floridia.

  La seduta comincia alle 15.40.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.
C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.
(Seguito esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2021.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti che si sono così espresse: Commissione I (Affari Costituzionali): parere favorevole con condizioni e osservazioni; Commissione VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo)e XII (Affari sociali): parere favorevole; Commissione XI (Lavoro pubblico e privato): parere favorevole con un'osservazione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale; XIV (Politiche dell'unione europea): parere favorevole con un'osservazione; Commissione parlamentare per le questioni regionali: parere favorevole. La Commissione V (Bilancio) esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.
  Avverte che il relatore ha presentato alcune proposte emendative – che sono in distribuzione – volte a recepire le condizioni e le osservazioni delle Commissioni in sede consultiva.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, raccomanda l'approvazione dei seguenti emendamenti a sua firma: 2.8, 2.9, 5.39, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, Tit.2.

  La Sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Barbara FLORIDIA, esprime parere favorevole.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 2.8, 2.9, 5.39, 5.40, 5.42, 5.43, 5.44, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, Tit.2 (vedi allegato 1).

  La Commissione, dopo aver approvato le proposte di correzione di forma riferite agli articoli del testo unificato, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento (vedi allegato 2), delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.