CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2021
602.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 10.15.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo BITONCI (LEGA), relatore, rileva in premessa che il decreto-legge in titolo, che si compone di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli, se considerato assieme al precedente decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, costituisce indubbiamente un intervento capace di mobilitare complessivamente, in favore delle diverse categorie produttive e sociali duramente colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19, un quantitativo davvero assai ingente di risorse finanziarie, per un ammontare di circa 70 miliardi di euro per il solo anno 2021.
  Avverte quindi che, nel corso della sua illustrazione, si soffermerà sui Titoli da I a IV, mentre sarà cura del correlatore Buompane esporre i contenuti dei successivi Titoli da V a IX. Ciò posto, rappresenta quanto segue.
  Il Titolo I (articoli da 1 a 11) detta disposizioni di sostegno alle imprese, all'economia e per l'abbattimento dei costi fissi.
  L'articolo 1, commi da 1 a 4, stanzia 8 miliardi di euro per riconoscere un «ulteriore» contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).
  I commi da 5 a 15 stanziano 3,4 miliardi di euro per riconoscere un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 4 e di importo non superiore a 150.000 euro, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del Pag. 1430 per cento rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
  I commi da 16 a 27 stanziano 4 miliardi di euro per riconoscere un contributo a fondo perduto di importo non superiore a 150.000 euro, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, erogato a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con successivo decreto ministeriale. Nell'evidenziare come l'articolo in commento cubi circa 15 miliardi di euro per l'anno 2021, ponendosi quindi come un intervento di assoluta rilevanza, ritiene particolarmente apprezzabile la scelta del Governo di parametrare l'erogazione del contributo non più solo sulla base del calo di fatturato registrato bensì anche del risultato di esercizio, come risultante dalla dichiarazione dei redditi da presentare tassativamente entro il 30 settembre, termine quest'ultimo che reputa invece auspicabile posticipare, come peraltro richiesto dai rappresentati delle diverse categorie di ascoltati in audizione.
  Con riferimento, inoltre, al comma 30 del medesimo articolo 1, che dispone che le eventuali risorse non utilizzate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, esprime favore rispetto alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, nel corso della sua audizione di ieri, secondo cui i risparmi che saranno conseguiti in relazione alle diverse misure di ristoro sin qui varate dal Governo, come risultanti all'esito del monitoraggio, e che potrebbero ammontare anche ad alcuni miliardi di euro, saranno comunque finalizzati a finanziare nuove forme di sostegno in favore delle varie categorie produttive e sociali danneggiate dalla pandemia, sulla base di specifiche modifiche da apportare al testo in sede di conversione, volte sia a prevedere un ampliamento dell'ambito applicativo di talune delle misure già esistenti, sia ad individuarne di nuove.
  L'articolo 2, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) e dell'articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.
  L'articolo 3 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
  L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito Pag. 15d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020 e che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  L'articolo 5 proroga fino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 41 del 2021.
  L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Osserva, al riguardo, come nel corso dell'esame in sede referente sarebbe, a suo avviso, altresì doveroso intervenire sul fronte dell'esonero dalla tassazione IMU per quei proprietari di immobili oggetto del blocco degli sfratti.
  L'articolo 7 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane, demandando ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse; include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze; istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021; infine, proroga e rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.
  L'articolo 8 interviene, innanzitutto, sulla disciplina del credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), stanziando ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022. In proposito, evidenzia come, sulla base dei dati più recenti, il predetto settore sia risultato tra i più colpiti dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, anche in termini di utilizzo delle ore di cassa integrazione guadagni.
  Esso, inoltre, rifinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
  L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali; inoltre, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta plastic tax, ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Al riguardo, ritiene che in sede di conversione debba altresì essere affrontata la questione del Pag. 16saldo e stralcio e della cosiddetta rottamazione ter, di cui andrebbero perlomeno prorogate le attuali scadenze fissate al 2 agosto, mentre con un ulteriore provvedimento si potrebbe intervenire anche sui termini relativi al saldo/acconto relativo alle imposte sui redditi.
  L'articolo 10 reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020; istituisce un fondo (con una dotazione di 56 milioni di euro), per il ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19; rifinanzia, per 180 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche; amplia l'operatività e rifinanzia il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (30 milioni di euro per il 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (13 milioni di euro per l'anno 2021).
  L'articolo 11 detta misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione, incrementando di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri (cosiddetto Fondo legge n. 394 del 1981) e di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri.
  Il Titolo II (articoli da 12 a 25) detta misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese.
  L'articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI (che viene rifinanziato di 1 miliardo di euro nel 2021), su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cosiddette mid cap) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle «prime perdite» di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore; probabilità di default calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) di 24 mesi.
  L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.
  L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, in presenza di specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.
  L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.
  L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato, istituito Pag. 17 dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, si estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cosiddetti interventi in Temporary Framework). Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.
  L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare, per le procedure concorsuali si ripristina la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento, emettendo nota di credito IVA, già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali. Osserva come le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono un'importante e positiva novità, fermo restando che tali misure, sebbene indotte da una situazione emergenziale, dovrebbero piuttosto acquisire natura strutturale, anche in considerazione del fatto che il minor numero di procedure concorsuali registrato è dipeso esclusivamente dalla circostanza che molte imprese hanno dovuto, a causa della pandemia, interrompere la propria attività, laddove il tema della continuità aziendale rappresenta evidentemente una assoluta priorità.
  L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA). La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma, infine, stabilisce che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).
  L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) e che gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
  L'articolo 21 incrementa di 1 miliardo di euro le risorse del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali.
  L'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro.
  L'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.- ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione Pag. 18 di società controllate, sopprimendo il riferimento all'anno 2020 contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.
  L'articolo 24 incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) di 200 milioni di euro per il 2021; inoltre, prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.
  L'articolo 25 rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico (legge n. 808 del 1985), in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023. La restituzione dei finanziamenti può avvenire, in alternativa, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere, rispettivamente, dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.
  Il Titolo III (articoli da 26 a 35) detta misure per la tutela della salute.
  L'articolo 26 dispone il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della deroga, introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020, al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d'attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell'emergenza da COVID-19.
  L'articolo 27 assicura la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID (dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19). A tal fine, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella Tabella A del decreto-legge in esame, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021.
  L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.
  L'articolo 29 prevede la possibilità di riconoscere, da parte delle regioni e delle province autonome, un incentivo in favore delle strutture pubbliche e private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nei limiti di uno stanziamento pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. L'incentivo è inteso all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.
  L'articolo 30, ai commi da 1 a 3, contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di finanza; i commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare; il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.
  L'articolo 31 prevede un credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro; inoltre, modifica la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech. Pag. 19
  L'articolo 32 introduce, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 33 detta disposizioni sui servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e per il reclutamento straordinario di psicologi, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 34 autorizzano per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata. I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione europea del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Il comma 7 dell'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche a soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione, mediante un'integrazione, per l'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. I commi 8 e 9 intervengono sulla disciplina relativa agli incarichi conferiti a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.
  L'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale delle risorse per la sanità, relative ad un 15 per cento del totale in base alla popolazione residente. Inoltre, incrementa dallo 0,25 per cento allo 0,32 per cento la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.
  Il Titolo IV (articoli da 36 a 50) detta disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.
  L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).
  L'articolo 37 estende la cumulabilità del reddito di ultima istanza, escludendo dai limiti di reddito previsti per il suo riconoscimento in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa vigente).
  L'articolo 38 prevede che fino al 31 dicembre 2021 non si applichi, per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.
  L'articolo 39 estende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed esclusivamente per il 2021, le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti Pag. 20 e rifinanzia per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 40 prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale. I trattamenti sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, per tali trattamenti non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.
  Il comma 3 dell'articolo 40 prevede, in via transitoria, nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, con riferimento a periodi (o frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021.
  I commi 4 e 5 precludono la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021.
  L'articolo 41 istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il «contratto di rioccupazione», quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' Inail, per un importo massimo di 6.000 euro su base annua.
  L'articolo 42 riconosce un'indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari dell'analoga indennità precedente la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS. La nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 43 prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati, operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'esonero è riconosciuto, nel rispetto di un limite complessivo Pag. 21di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro (per il 2021), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi.
  L'articolo 44 prevede, entro il limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva (riconosciuto dal CONI o dal CIP), ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, i quali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
  L'articolo 45 prevede, fino 31 dicembre 2021, la possibilità (già riconosciuta per il 2020) di prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto), il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva. Tale ulteriore proroga è concessa, previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato.
  L'articolo 46 autorizza una spesa di 70 milioni di euro per il 2021 per gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Agli oneri previsti dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza. Vengono modificate, inoltre, le norme del decreto legislativo n. 150 del 2015 concernenti la governance e l'organizzazione di ANPAL, disponendo la nomina di un commissario straordinario al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto dell'ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione. Infine, vengono stanziati 50 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale.
  L'articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
  L'articolo 48 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Scuole dei mestieri», finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti. La norma demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.
  L'articolo 49 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.
  L'articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome, in deroga alla normativa vigente, autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione.

Pag. 22

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, nel passare ad illustrare i restanti Titoli da V a IX, associandosi a quanto già evidenziato dal correlatore Bitonci, intende preliminarmente esprimere personale apprezzamento per l'intenzione manifestata dal Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, nel corso della sua audizione di ieri, di destinare comunque le economie eventualmente derivanti dal minor utilizzo, rispetto alle previsioni, delle diverse misure di sostegno sin qui varate dal Governo all'implementazione – attraverso specifiche modifiche al testo da approvare in sede di conversione – dei contenuti e degli interventi recati dal presente decreto-legge. Ritiene che ciò possa essere realizzato preferibilmente rafforzando la compensazione dei costi fissi sostenuti dalle imprese, computati sulla base non già del fatturato ma del risultato d'esercizio, ed esonerando dal pagamento dell'IMU i proprietari di immobili penalizzati dal blocco degli sfratti. Ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Il Titolo V (articoli da 51 a 57) detta disposizioni in materia di enti territoriali.
  L'articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi da 1 a 4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del mobility manager (commi 7 e 8).
  L'articolo 52 istituisce un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020; dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti; incrementa le risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei comuni.
  L'articolo 53 istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il Fondo è ripartito tra i comuni, per metà in proporzione alla popolazione residente e, per la restante metà, sulla base dei valori reddituali comunali rispetto alla media nazionale, per un contributo minimo spettante a ciascun ente non inferiore a 600 euro.
  L'articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 a recepimento dell'accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce l'erogazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di euro ciascuna, come restituzione delle riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014. Al riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 508, della legge di stabilità 2014162 ha previsto la riserva all'erario delle maggiori entrate tributarie delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme del decreto-legge n. 138 del 2011 e del decreto-legge n. 201 del 2011, per un periodo di 5 anni e a copertura degli oneri del debito pubblico.
  L'articolo 55 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, specificando che il decreto di ripartizione delle risorse fra gli enti interessati deve essere adottato entro il 31 ottobre 2021. Pag. 23
  L'articolo 56 interviene a chiarire che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori per altre finalità specifiche, sono vincolate per le medesime finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Inoltre, consente alle Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare, per l'anno 2021, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.
  L'articolo 57 interviene sulle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo alla finanza pubblica.
  Il Titolo VI (articoli da 58 a 64) detta disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca.
  L'articolo 58 detta varie disposizioni in materia di istruzione. In particolare: demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021; abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione; dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla c.d. «chiamata veloce» del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA); consente, in via straordinaria, anche per l'anno scolastico 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato; dispone la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria; dispone che, qualora a seguito dell'emergenza da COVID-19 i sistemi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione e istruzione tecnica superiore (IFTS) e gli istituti tecnici superiori (ITS) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità; modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendoli (da 5) a 3 anni; introduce nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, finalizzate a salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023; differisce dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 il termine per l'assunzione, nel profilo di collaboratore scolastico, di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione; disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi; infine, stanzia nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.
  L'articolo 59 reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, nonché per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.
  L'articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo reca altresì Pag. 24disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.
  L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale.
  L'articolo 62 modifica la normativa sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino, al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione, prevedendo una autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  L'articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le politiche della famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e di recupero delle somme attribuite (nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento) sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, l'articolo 63 proroga per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rifinanzia il credito d'imposta riconosciuto alle Fondazioni bancarie per i versamenti effettuati al predetto Fondo, incrementandone l'ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro nel 2022. Infine, viene estesa al 2022 l'assegnazione alle fondazioni bancarie di un contributo sotto forma di credito d'imposta delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità. Il contributo stanziato per il 2022 è di 60 milioni di euro.
  L'articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa («Fondo Gasparrini»), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19; incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici; dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà (nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione) riferiti alle «prime case», a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età; infine, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio.
  Il Titolo VII (articoli da 65 a 67) detta disposizioni in materia di cultura.
  L'articolo 65 incrementa, per l'anno 2021, di 47,85 milioni per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo che quota parte dell'incremento del fondo è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dal settore per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2; incrementa di 20 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e Pag. 25delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso; modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi; riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica; esonera, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, istituendo un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della conseguente diminuzione delle entrate; sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a 20 milioni di euro, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021; infine, incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l'assegnazione della cosiddetta Card cultura ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.
  L'articolo 66 introduce disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con particolare riferimento alla indennità di malattia, all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali, alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla tutela e al sostegno della genitorialità, alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ai contributi a fini pensionistici, all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali.
  L'articolo 67, commi da 1 a 6, riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un credito d'imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria). I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.
  Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73) detta disposizioni in materia di agricoltura e trasporti.
  L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. In particolare: innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2); estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la Pag. 26possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi da 4 a 8); estende alle donne, a prescindere dall'età, l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9); prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi da 10 a 12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina del Fondo agrumicolo per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (comma 15).
  L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'indennità in oggetto è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021 e la relativa domanda è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021.
  I commi 6 e 7 riconoscono un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.
  L'articolo 70 riconosce alle aziende dei settori agrituristico e vitivinicolo, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.
  L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato a tal fine di 105 milioni di euro per il 2021.
  L'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.
  L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi da 1 a 3); per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4 e 5); per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti relativi all'anno 2020 (comma 6); e, infine, per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a Pag. 27deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, per complessivi 56 milioni di euro (comma 7).
  Il Titolo IX (articoli da 74 a 78) detta le disposizioni finali e finanziarie.
  L'articolo 74, proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza Covid; destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri e di prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali; destina risorse (per circa 22,6 milioni di euro) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del personale; destina risorse (per circa 18,5 milioni di euro) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia; destina risorse per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e delle Prefetture; destina risorse (per circa 4,6 milioni di euro) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco; prevede uno stanziamento di poco meno di 2 milioni di euro a favore del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, per fare fronte ai nuovi compiti connessi alla diffusione del COVID-19; destina risorse (4,5 milioni di euro di euro) per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria e per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti.
  L'articolo 75 estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.
  L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021. Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A. Parallelamente, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità. Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021.
  L'articolo 77 dispone l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, al fine di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori; istituisce un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ragioniere generale dello Stato, per la sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche; incrementa di 200 milioni per il 2021 le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027; incrementa di 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica; incrementa di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026 la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie Pag. 28(cosiddetto Fondo IGRUE); incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo previsto all'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 per provvedere agli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia anche in conseguenza delle relative ordinanze del Ministero della salute; incrementa di 800 milioni per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022 le risorse del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
  L'articolo 77, inoltre, reca le disposizioni finanziarie per la quantificazione e la copertura degli oneri recati dal provvedimento, quantificando gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 (a valere sul quale è posta la gran parte della copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento), incrementando il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario ed innalzando da 180 a 223 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2021. Inoltre, il comma 9 prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, destinando le risorse ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  L'articolo 78 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25 maggio.
  Rinvia, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

  Paolo TRANCASSINI (FdI), nel riservarsi di approfondire nel prosieguo della discussione gli specifici ambiti di intervento interessati dal presente decreto-legge, intende preliminarmente richiamare l'attenzione della presidenza della Commissione, la cui condotta deve sempre essere improntata a criteri di assoluta imparzialità, in ordine alla mancanza di elementi di cui allo stato l'opposizione dispone in merito alla futura organizzazione dei lavori in sede referente, dal momento che a suo avviso anche soltanto apprendere quale potrà essere, in via orientativa, il numero delle proposte emendative che i gruppi saranno chiamati a segnalare ai fini delle votazioni potrebbe comunque costituire sin d'ora un'utile indicazione circa gli effettivi margini di modifica del testo nel corso dell'esame parlamentare in sede di conversione, che pure lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha ritenuto auspicabili durante la sua audizione di ieri, essendo pacifico che la predisposizione di proposte emendative adeguate al caso richiede la previa conoscenza del perimetro di manovra e delle relative disponibilità finanziarie entro cui sarà possibile agire. Ha inteso richiamare preliminarmente tale aspetto anche al fine di evitare che possa ripetersi quanto già accaduto di recente in occasione dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, presso codesta Commissione, chiamata sostanzialmente a ratificare il testo modificato in prima lettura dal Senato, laddove la discussione degli emendamenti si è conclusa nell'arco di appena poche ore, sulla base di una decisione al riguardo assunta, con atto a suo giudizio di inaccettabile arroganza, dalla maggioranza di Governo, ferma invece restando la piena disponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia, qualora vi fosse un atteggiamento costruttivo da parte della maggioranza stessa, a dare corso nella presente circostanza ad un confronto aperto sui temi di maggiore interesse.
  Nel merito delle misure recate dal provvedimento in esame, su cui si riserva peraltro di intervenire nuovamente nel prosieguo della discussione, si limita nella presente sede ad osservare come non appaia ancora chiaro se il Governo abbia operato un deciso cambio di rotta rispetto alla fallimentare azione del precedente Esecutivo Pag. 29 ovvero si muova ancora lungo una linea di sostanziale continuità, ciò nonostante debba riconoscere, per onestà intellettuale, che – rispetto alla posizione di arrogante chiusura dimostrata in passato nel corso delle audizioni dell'allora Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri e dell'allora Commissario Arcuri, laddove l'opposizione non veniva neppure degnata di una risposta alle diverse questioni da essa legittimamente poste – in occasione dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, e del Commissario straordinario Figliuolo svoltesi nella giornata di ieri ha potuto registrare ben altra disponibilità al confronto con l'opposizione medesima sui temi concreti all'ordine del giorno della ripresa post pandemica. Passando quindi in rassegna, sia pure sinteticamente, talune delle misure recate dal presente provvedimento, rileva che quest'ultimo – al pari dei provvedimenti d'urgenza sin qui susseguitisi dall'inizio della pandemia da COVID-19 – rappresenta a suo parere l'ennesima occasione mancata per il Paese, dal momento che, a mero titolo esemplificativo, manca una vera e propria azione di semplificazione nelle procedure amministrative e negli apparati burocratici, che pure la situazione emergenziale avrebbe dovuto favorire, come dimostra l'esperienza recente della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, così come non viene affrontata la questione socialmente assai delicata degli sfratti per morosità, la cui soluzione risulta spessa affidata alla discrezionalità del giudice di volta in volta chiamato a decidere. Analogamente, non è dato ravvisare nel testo del provvedimento l'adozione di serie politiche attive del lavoro, tali da un lato da incentivare le imprese a proseguire la propria attività nell'attuale momento di estrema difficoltà economica, cui non può bastare il mero rinvio delle scadenze dei versamenti a vario titolo dovuti all'erario, dall'altro ad evitare che, una volta esaurito il blocco dei licenziamenti, possa determinarsi una situazione di preoccupante allarme sociale a causa del probabile aumento della disoccupazione. Preannunzia pertanto che su queste, come su molte altre questioni, tra cui, ad esempio, la necessità di assicurare un rapido percorso di ricostruzione pubblica e privata nei territori dell'Italia centrale gravemente colpiti dagli eventi sismici degli ultimi anni, il gruppo di Fratelli d'Italia presenterà proposte emendative mirate a correggere ed implementare i contenuti del provvedimento in discussione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in replica alle considerazioni sulle modalità di organizzazione dei lavori svolte dall'onorevole Trancassini all'inizio del suo intervento, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione bilancio, che si è svolta subito dopo l'assegnazione ad essa in sede referente del decreto-legge in esame, il numero degli emendamenti eventualmente da segnalare sarà definito in una riunione del medesimo Ufficio di presidenza che sarà convocata subito dopo la seduta in cui sarà pronunciata la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, che avrà luogo la mattina di martedì 15 giugno prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.