CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 maggio 2021
596.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
Pag. 25

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 maggio 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 12.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio e C. 2679 Zanella.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame delle proposte di legge in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice per la VII Commissione, rileva che le proposte di legge Butti C. 1357, Capitanio C. 2188 e Zanella C. 2679 sono accomunate dalla finalità di rendere più stringente ed efficace la normativa volta a contrastare la pirateria audiovisiva.
  Ricorda in proposito che dall'indagine La pirateria audiovisiva in Italia (2016-2019), elaborata da IPSOS per conto della Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV) e pubblicata nel luglio 2020, è emerso che nel 2019 il 37 per cento degli adulti ha commesso almeno un atto di pirateria, fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi TV o sport live. Nel complesso si stimano in 414 milioni gli atti di pirateria compiuti in quell'anno. I film sono il contenuto più colpito (metà degli atti di pirateria complessivi) e con il maggior numero di persone coinvolte (31 per cento della popolazione adulta). Con riguardo al danno economico della pirateria di film e serie/fiction sulla filiera audiovisiva e sul sistema Paese, l'indagine stima un fatturato perso di 591 milioni di euro (di cui 431 milioni riferibili alla sola pirateria riguardante i film). Inoltre, si stimano 1,07 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende (quindi non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di circa 450 milioni di euro e circa 5.900 posti di lavoro persi.
  Premette che si tratta di testi che affrontano il tema della tutela del diritto d'autore, nel contesto dello spinto sviluppo tecnologico e della conseguente possibilità di fruizione dei prodotti culturali e intellettuali sulle piattaforme informatiche, anche in modalità transfrontaliera.
  Ricorda in proposito che il diritto d'autore ha due pilastri: il diritto della personalità, in virtù del quale l'autore di un'opera Pag. 26 vuole che questa gli sia riconosciuta; e il diritto patrimoniale dell'autore di sfruttarne i proventi economici. Sottolinea inoltre che i diritti connessi al diritto d'autore spettano a coloro che interpretano l'opera scritta o inventata da altri. In altre parole, il diritto connesso è quello di chi ricompone, rivisita o fa una variazione sul tema. Terreno d'elezione dei diritti connessi è pertanto quello degli attori e dei cantanti (che non siano anche autori) nel cinema, nel teatro e nei concerti.
  La crescente facilità e rapidità con cui i prodotti intellettuali e artistici, come – per esempio – i pezzi giornalistici, i documentari, i film, le pièce teatrali, i brani musicali e quant'altro, circolano su internet e sui social media pongono il problema di come tale circolazione possa avvenire in modo da non pretermettere completamente, violandoli o eludendoli, il diritto d'autore e i diritti connessi.
  Il problema della tutela di questo tipo di diritti si pone anche per gli eventi sportivi, la cui fruizione dal vivo è limitata a poche decine di migliaia di persone, laddove invece l'accesso televisivo e su internet è molto più vasto.
  Le proposte di legge oggi all'ordine del giorno hanno – dunque – a che fare con la predisposizione di un sistema giuridico e amministrativo volto a contrastare la ripetuta e sistemica circolazione del prodotto artistico, culturale e sportivo in violazione dei diritti dei rispettivi titolari. È il fenomeno che si chiama, in gergo, pirateria televisiva e musicale.
  Osserva peraltro sin da subito che le proposte Capitanio C. 2188 e Zanella C. 2679 sono in parte sovrapponibili, riguardando entrambe la prevenzione e la repressione della diffusione illecita dei contenuti cui ho più sopra fatto riferimento. Viceversa, la proposta di legge C. 1357 del collega Butti concerne essenzialmente la pirateria relativa alla trasmissione in diretta televisiva delle competizioni sportive.
  Passando poi ad un'analisi più dettagliata dei contenuti delle proposte di legge, a cominciare dalle disposizioni relative ai poteri dell'AGCOM, fa presente l'articolo 1 della proposta di legge Capitanio C: 2188 estende le sanzioni previste dalla normativa vigente per la mancata ottemperanza agli ordini dell'Agcom alla mancata ottemperanza agli ordini della medesima autorità in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle reti di comunicazione elettronica.
  Tale disposizione deve essere peraltro valutata alla luce di quanto recentemente previsto dal cosiddetto decreto-legge «rilancio» (decreto-legge n. 34 del 2020), che ha introdotto – in caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi – la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio.
  L'articolo 7 della proposta di legge Zanella C. 2679 interviene in proposito sulla citata disposizione introdotta dal decreto-legge «rilancio», precisando che le funzioni di tutela del diritto d'autore dell'Agcom riguardano anche le reti di comunicazione elettronica.
  L'articolo 3 della proposta di legge Butti C. 1357, l'articolo 2 della proposta di legge Capitanio C. 2188 e l'articolo 5 della proposta di legge Zanella C. 2679 disciplinano i provvedimenti urgenti e cautelari che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre al fine di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti.
  L'articolo 2 della proposta di legge Capitanio C. 2188 e l'articolo 5 della proposta di legge Zanella C. 2679, al comma 1, prevedono che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, possa ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, anche congiunto, associati a uno o più server, disponendo inoltre, al comma 2, che l'Autorità ordini anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi estensione o declinazione, consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi sopra indicati.
  L'articolo 2 della proposta di legge Capitanio C. 2188 e l'articolo 5 della proposta Pag. 27di legge Zanella C. 2679, ai commi 3 e seguenti, e l'articolo 3 della proposta di legge C. 1357 Butti disciplinano specificamente i casi riguardanti la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili. In tale ipotesi, nei casi di gravità e urgenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con provvedimento adottato senza contraddittorio (cui le proposte Capitanio C.2188 e Zanella C. 2679 riconoscono natura cautelare), ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP.
  Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, che deve essere corredata dalla relativa documentazione, compresa una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP da cui provengono i contenuti o da cui i medesimi contenuti sono o sono stati diffusi abusivamente. Il provvedimento deve essere notificato immediatamente ai prestatori di servizi di accesso alla rete (inclusi, secondo la proposta C. 2679, i prestatori di servizi di accesso ad internet), ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol. Il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali devono eseguire senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità, disabilitando i nomi di dominio e gli indirizzi IP, anche congiuntamente, provenienti dai server indicati nella lista, comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali. Infine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati.
  Ricorda in proposito che l'articolo 195-bis, comma 2, del cosiddetto decreto-legge «rilancio» (n. 34 del 2020) ha riconosciuto all'Autorità, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE, il potere di ordinare di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, su istanza del titolare dei diritti, ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione.
  La proposta di legge Butti C. 1357 prevede inoltre che le disposizioni relative alla richiesta all'Agcom della disabilitazione dell'accesso si applichino anche ai titolari dei diritti che ritengono che la diffusione di un programma, o di parti di esso, in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari o di un catalogo di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione dei propri diritti d'autore o dei propri diritti connessi (articolo 3, comma 5) e stabilisce che con la notificazione del provvedimento sia instaurato d'ufficio il procedimento abbreviato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui alla delibera AGCOM 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, anche ai fini dell'esercizio del diritto al reclamo di un eventuale terzo controinteressato (articolo 4). Tale reclamo può essere presentato all'Autorità, senza alcun onere o costo, anche amministrativo, ai sensi dell'articolo 9-bis del regolamento di cui alla citata delibera Agcom 680/13/CONS, chiedendo la sospensione immediata del provvedimento di disabilitazione ovvero la modifica parziale del provvedimento medesimo. Ciò al fine di evitare che dal provvedimento di disabilitazione e, in particolare, dal blocco degli indirizzi IP, dei server DNS e dei relativi server in Italia nel periodo di trasmissione dei contenuti in diretta, possano emergere pregiudizi per un soggetto terzo che legittimamente utilizza lo stesso server oggetto del provvedimento di disabilitazione. Il reclamo può Pag. 28essere presentato anche dall'hosting provider, il cui server è oggetto del provvedimento di disabilitazione. L'Autorità, ricevuto il reclamo, qualora ritenga, dopo essersi consultata con il titolare dei diritti e con i prestatori interessati dal provvedimento di disabilitazione, che la disabilitazione possa pregiudicare i diritti soggettivi del reclamante, revoca, in tutto o in parte, il provvedimento ordinando ai prestatori di riabilitare il server dell'hosting provider o anche solo alcuni indirizzi IP o server DNS, specificando ai prestatori le modalità di applicazione del provvedimento.
  Inoltre la medesima proposta di legge Butti C. 1357, all'articolo 5, istituisce una struttura operativa, che deve essere attiva prima e nel corso della trasmissione o diffusione dei contenuti in diretta, attraverso la quale l'Autorità coordina le modalità di attuazione del provvedimento di disabilitazione ovvero le modalità esecutive di quanto disposto in materia di reclamo. A tale struttura partecipano, anche da remoto, i prestatori e titolari dei diritti interessati, anche attraverso propri collaboratori o incaricati. Sono disciplinati, inoltre, le modalità delle comunicazioni effettuate dall'Autorità in applicazione della legge e l'obbligo per i prestatori di inviare con periodicità annuale all'Autorità l'elenco analitico di quanto disposto in adempimento delle prescrizioni di cui alla legge. La copertura degli oneri finanziari avviene mediante un contributo annuale a carico dei prestatori e un ulteriore contributo per ciascuna richiesta e ciascun reclamo presentati dai titolari dei diritti, il cui importo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 6 disciplina inoltre il trattamento dei dati personali per le finalità di contrasto della fruizione illegale dei contenuti in diretta e prevede che la disabilitazione non costituisce adempimento di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che i prestatori stanno trasmettendo o memorizzando, né di un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che sono già stati oggetto del provvedimento di disabilitazione.
  La proposta di legge Zanella C. 2679 dedica i primi tre articoli alla disciplina della protezione del diritto d'autore per le pubblicazioni di carattere giornalistico.
  L'articolo 1 dispone che agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 13 e 16, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'utilizzo telematico delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. Tali diritti non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori e ai collegamenti ipertestuali; inoltre non si applicano, oltre che all'utilizzo di singole parole, ai titoli, con eventuali collegamenti ipertestuali, e agli estratti di pubblicazioni di carattere giornalistico composti da non più di dieci parole o che sono costituiti da miniature di immagini. Ai sensi dell'articolo 2, tali diritti non modificano e non pregiudicano i diritti degli autori e quelli di altri titolari di diritti relativamente a opere e ad altri materiali inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico. I medesimi diritti non possono essere invocati contro i citati soggetti, che conservano il diritto di sfruttare le proprie opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico nella quale sono inseriti. Nei casi in cui un'opera o altri materiali siano inseriti in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui all'articolo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I medesimi diritti non possono, altresì, essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione è scaduta. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico devono riconoscere all'autore di un'opera inserita in una pubblicazione di carattere giornalistico il 20 per cento dei proventi percepiti a seguito dell'utilizzo da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione della pubblicazione di carattere giornalistico contenente tale opera. L'articolo 3 dispone, infine, che i diritti di cui all'articolo 1 abbiano una durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di edizione della pubblicazione Pag. 29 di carattere giornalistico. Si prevede inoltre che i diritti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti per le pubblicazioni di carattere giornalistico edite per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 4 della proposta di legge Zanella C. 2679 contiene una specifica ed ampia disciplina degli obblighi dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti telematici, al fine di assicurare il rispetto del diritto d'autore. Tale disciplina risulta peraltro in massima parte sovrapponibile ai contenuti dell'articolo 17 della direttiva n. 2019/790/UE, che rientra tra quelle di cui la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) prevede il recepimento. Dopo avere dato la definizione di prestatore di servizi di condivisione dei contenuti telematici (commi 1 e 2), l'articolo prevede (commi 3 e 4) che tale prestatore effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico nei casi in cui concede l'accesso al pubblico di opere protette dal diritto d'autore o di altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. A tale fine, è necessaria l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico, non si applica la limitazione di responsabilità per l'attività di hosting di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dalla proposta di legge in esame (comma 3). In assenza di autorizzazione, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è responsabile per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore. Sono poi specificamente disciplinate le condizioni per l'esenzione dalla predetta responsabilità del prestatore di servizi. Le condizioni sono: aver compiuto tutti gli atti in proprio potere al fine di ottenere un'autorizzazione; aver compiuto tutti gli atti in proprio potere al fine di assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali si siano ricevute informazioni pertinenti e necessarie da parte dei titolari dei diritti d'autore; aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione motivata dai titolari dei diritti d'autore, per disabilitare immediatamente l'accesso o per rimuovere dai propri siti internet le opere e gli altri materiali oggetto di segnalazione.
  Sono poi indicati gli elementi da prendere in considerazione al fine di accertare se la condotta del prestatore di servizi di condivisione di contenuti telematici è conforme alla predetta disciplina (comma 5). Per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti telematici che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, nei primi tre anni in cui i servizi sono disponibili al pubblico, si applica un regime meno rigoroso per l'esenzione da responsabilità, a meno che il numero medio di visitatori unici mensili superi i 5 milioni (commi 6 e 9). Sono inoltre previste le deroghe alle disposizioni di tutela citate. Si prevede che gli utenti di servizi di condivisione di contenuti telematici, nel rispetto dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, possano caricare e mettere a disposizione contenuti protetti dal diritto d'autore generati tramite i predetti servizi quando li utilizzano a scopo di citazione, critica o rassegna e caricatura, parodia o pastiche (comma 8).
  Ulteriori disposizioni riguardano la tutela della disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi (comma 7).
  Sono infine disciplinate le procedure per i reclami e i ricorsi degli utenti dei servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso o alla rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati dai medesimi utenti e per la richiesta di disabilitazione dell'accesso a loro specifiche opere o altri materiali da parte dei titolari dei diritti d'autore (commi 10, 11 e 12).
  Nel rimettersi al dibattito fra i colleghi, conclude e li ringrazia per l'attenzione.

  Massimiliano CAPITANIO (LEGA), relatore per la IX Commissione, mette in particolare Pag. 30 rilievo l'articolo 3 della proposta Capitanio C. 2188 e l'articolo 8 della proposta Zanella C. 2679, relativi agli obblighi a carico dei motori di ricerca, dei social media e delle piattaforme: evidenzia che il disposto di tali articoli è fondamentale, giacché riflette appieno le finalità dei provvedimenti in argomento. Essi, sottolinea, arrivano forse con un certo ritardo determinato anche dall'emergenza pandemica, ma rispondono ad una ratio di primaria importanza, che è quella di offrire al Paese la disponibilità di uno strumento che risponda a tre caratteristiche fondamentali. Esso deve essere in primo luogo agguerrito da un punto di vista tecnico. In secondo luogo deve essere di legalità, giacché la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, istituita nel corso della XVII legislatura, ha dimostrato che dietro i fenomeni di pirateria vi è la criminalità organizzata, che trae da essi almeno 1 miliardo di euro ogni anno. In terzo luogo, deve essere anche uno strumento culturale: cita in proposito la legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica, posto che la Guardia di finanza testimonia che moltissimi degli utenti sono inconsapevoli, scaricando contenuti in violazione del diritto d'autore, di commettere un reato; occorre quindi anche fare opera di istruzione e formazione.
  Passando ad un esame più dettagliato, l'articolo 3 della proposta di legge Capitanio C. 2188 e l'articolo 8 della proposta di legge Zanella C. 2679 disciplinano gli obblighi a carico dei motori di ricerca, dei social media e delle piattaforme in relazione alla diffusione abusiva di contenuti protetti da diritti d'autore. Si dispone in particolare che i social media, i fornitori di servizi di siti internet d'intermediazione per la compravendita di beni o di servizi, le piattaforme di condivisione e i fornitori di servizi della società dell'informazione assimilabili devono immediatamente provvedere a eliminare o a disabilitare i contenuti, le pagine internet e le applicazioni, comprese quelle già scaricate dagli utenti, non appena ricevuta la segnalazione da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, alla quale è allegata la necessaria documentazione a supporto della richiesta di disabilitazione, ovvero non appena ricevuta la comunicazione o la notifica di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria di rimozione o disabilitazione, anche ove questo sia stato pronunciato nei confronti di soggetti terzi (comma 1). Il comma 2 dispone che i motori di ricerca debbano immediatamente provvedere, rispettivamente, a «deindicizzare» (secondo la proposta C. 2679 «rimuovere») i contenuti, le pagine internet e le applicazioni comunque connesse all'abusiva messa a disposizione di contenuti protetti, subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria il provvedimento di disabilitazione ovvero che lo stesso sia loro comunicato.
  La proposta di legge Butti C. 1357, all'articolo 7, prevede in proposito che, al fine di impedire che gli hosting provider possano essere facilmente raggiungibili da parte degli utilizzatori finali attraverso siti web o pagine internet dei fornitori abusivi ovvero delle applicazioni o delle pagine internet messe a disposizione dalle piattaforme, i motori di ricerca e le piattaforme devono immediatamente provvedere, rispettivamente, a deindicizzare tali siti web e tali pagine internet e a eliminare dai propri store on line le applicazioni e le pagine internet subito dopo che sia stato loro notificato da parte dell'Autorità il provvedimento di disabilitazione.
  L'articolo 4 della proposta di legge Capitanio C. 2188 e l'articolo 9 della proposta di legge Zanella C. 2679 intervengono in tema di responsabilità del prestatore del servizio di hosting, modificando a tal fine l'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Il comma 1 dispone che il prestatore di un servizio di hosting non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che il prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita ovvero non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione e che, non appena a conoscenza di tali fatti, agisca Pag. 31immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione o a informazioni equivalenti e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive, fermo restando il divieto di imporre al prestatore di predisporre un sistema di filtraggio preventivo delle informazioni memorizzate tramite i suoi servizi. Il comma 2 specifica che le disposizioni di favore sopra indicate non si applicano qualora il destinatario del servizio agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore del servizio o se il prestatore ha interferito in qualsiasi modo con le informazioni e con i contenuti ospitati, non svolgendo un'attività di mera memorizzazione delle informazioni. In tale caso il prestatore è soggetto alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile. L'autorità giudiziaria o amministrativa competente può ordinare, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di hosting, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse (comma 3).
  L'articolo 6 della proposta di legge Capitanio C. 2188 destina un importo pari al 10 per cento dei compensi per la riproduzione privata di fotogrammi e videogrammi alla realizzazione di campagne biennali di comunicazione e di sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale e al contrasto dell'abusivismo, della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
  L'articolo 7 della medesima proposta dispone che l'offerta formativa erogata nelle scuole nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza digitale (di cui all'articolo 5 della legge n. 92 del 2019) comprende anche la sensibilizzazione degli studenti sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali.
  Gli articoli 8 e 9 della proposta di legge Butti C. 1357, gli articoli 5 e 8 della proposta di legge Capitanio C. 2188 e gli articoli 6 e 10 della proposta di legge Zanella C. 2679 intervengono in materia di sanzioni penali e amministrative.
  In particolare, l'articolo 8 della proposta di legge Butti C. 1357, l'articolo 8, comma 1, della proposta di legge Capitanio C. 2188 e l'articolo 10 della proposta di legge Zanella C. 2679 dispongono che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione o di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni specifiche delle due proposte di legge (cioè l'articolo 2 della proposta C. 2188 e l'articolo 5 della proposta C. 2679). Per le società e gli enti si applicano le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e, in particolare, le sanzioni relative a delitti commessi in violazione del diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies del medesimo decreto legislativo (che prevede, tra le altre, la sanzione fino a 500 quote per chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa).
  L'articolo 9 della proposta di legge Butti C. 1357 prevede inoltre, ferme restando le altre sanzioni, che in caso di mancata esecuzione del provvedimento di disabilitazione rilevata dall'Autorità – che per questo si avvale anche della Polizia postale e delle comunicazioni o del Corpo della guardia di finanza – si applica la sanzione amministrativa della sospensione, immediatamente esecutiva fino a un massimo di sei mesi, delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività di prestatore di servizi della società dell'informazione. In secondo luogo viene introdotto un comma 1-bis nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, diretto a sanzionare le violazioni dei diritti di sfruttamento audiovisivo degli eventi realizzate in pregiudizio dei legittimi titolari o licenziatari degli stessi.
  Il comma 2 dell'articolo 8 della proposta di legge Capitanio C. 2188 prevede l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, nei confronti di chiunque illecitamente accede o utilizza trasmissioni audiovisive ad Pag. 32accesso condizionato. Tale disposizione prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 25.822. Se il fatto è di rilevante gravità, la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.
  L'articolo 5 della proposta di legge Capitanio C. 2188 e l'articolo 6 della proposta di legge Zanella C. 2679 dispongono anche che chiunque, a fini di lucro, esegua abusivamente la fissazione anche parziale di un'opera cinematografica o audiovisiva ovvero effettui la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.
  L'articolo 10 della proposta di legge Butti C. 1357, l'articolo 9 della proposta di legge Capitanio C. 2188 e l'articolo 10 della proposta di legge Zanella C. 2679 dispongono che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provveda a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni.
  L'articolo 10 della proposta di legge Capitanio C.2188 reca infine la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni recate dal testo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ribadendo la necessità di responsabilizzare quanto ai contenuti le grandi piattaforme digitali, conclude con l'auspicio di un dibattito che sia accurato e rapido, affermando di ritenere indispensabile lo svolgimento di un selezionato ciclo di audizioni e l'acquisizione di contributi scritti da parte dei soggetti interessati.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S) chiede che venga abbinato all'esame delle proposte di legge anche quella Liuzzi C. 574, che verte su materia analoga e risulta assegnata solo alla Commissione Cultura.

  Raffaella PAITA, presidente, nell'accogliere con favore tale richiesta, conferma che la risulta assegnata esclusivamente alla Commissione Cultura e che occorre quindi preliminarmente richiederne l'assegnazione anche alla Commissione Trasporti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.