CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2021
595.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.
Emendamenti testo unificato C. 164 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate – A, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.
  Evidenzia quindi come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa.
C. 3038 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3038, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.
  Evidenzia preliminarmente come l'Accordo tra l'Italia e la Tunisia sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica, finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, sia volto a supportare la costruzione di una interconnessione elettrica tra i due Paesi, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. L'implementazione di tale intesa consentirà di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili, di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euromediterraneo interconnesso.
  In particolare, l'Accordo prevede la realizzazione di un'interconnessione elettrica via cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete elettrica nazionale S.p.A – TERNA – e dalla Société tunisienne de l'eléctricité et du gaz (STEG), in qualità di co-promotori del progetto.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso è costituito da 6 articoli e da un lungo preambolo nel quale sono citate, tra l'altro, tutte le intese propedeutiche siglate dai due Governi, dai trasmission system operator (TSO), nonché le comunicazioni istituzionali di sostegno che il progetto ha ricevuto nel corso del tempo (da Italia, Tunisia, Commissione europea, Malta e Germania). Pag. 28Vengono altresì menzionati l'inserimento del progetto nella terza lista dei progetti di interesse comune (PCI) 2017, il supporto alla preparazione del progetto della Global Infrastructure Facility (GIF) della Banca mondiale, e la disciplina comunitaria e italiana, anche sugli appalti pubblici, alla quale il progetto deve attenersi.
  Sempre nel preambolo, alla lettera s) viene inoltre specificato che la realizzazione del Progetto rimane subordinato alla concessione da parte della Commissione europea di sostanziali risorse finanziarie volte a rendere fattibile il progetto nel rispetto della normativa e dei regolamenti pertinenti.
  L'articolo 1 riconosce la strategicità del progetto e identifica nell'interconnessione Italia-Tunisia un ponte fra l'Europa e il Nord Africa, attraverso il quale scambiare energia nel medio termine e consentire nel lungo termine alla Tunisia di esportare, anche nei Paesi nordafricani, elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
  La disposizione definisce anche le attività e le responsabilità dei co-promotori (STEG e TERNA) nell'implementazione del progetto.
  L'articolo 2, nel confermare l'impegno dei due Governi per garantire l'inserimento continuativo del progetto nella lista dei progetti di interesse comune (PCI) – condizione propedeutica per· avere accesso successivamente ai fondi del programma Connecting Europe Facility (CEF) dell'Unione europea – sancisce il sostegno dei due Governi ai co-promotori nei processi di autorizzazione, sviluppo, realizzazione e operatività dell'interconnessione, nonché i compiti dei co-promotori e la suddivisone dei costi e della capacità di trasmissione, che sarà offerta secondo regole di mercato non discriminatorie, sulla base di quanto sarà stabilito dalle rispettive Autorità nazionali.
  L'articolo 3, dedicato al finanziamento del progetto, riconosce che la linea elettrica è una linea pubblica, la cui realizzazione da parte dei co-promotori è soggetta all'ottenimento di un finanziamento da parte della Commissione europea, come indicato nel preambolo alla lettera s). A tal fine le Parti si impegnano a favorire l'interlocuzione tra la Commissione europea e le rispettive Autorità nazionali.
  L'articolo 4 stabilisce la creazione di un Comitato di monitoraggio, costituito da un totale di sei membri, di cui tre designati – per la Parte italiana – dal Ministero dello Sviluppo economico e tre – per la Parte tunisina – dal Ministero dell'Industria e delle PMI, con il compito di monitorare e valutare l'attuazione del progetto, promuovendo tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo. Entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato presenterà ai due ministeri preposti un Piano di lavoro complessivo che dovrà essere approvato.
  Il comitato sarà coadiuvato da un segretariato della Elmed Etudes S.a.r.l., società mista dei co-promotori; ad esso potrà essere invitato a partecipare 1 rappresentante per ciascun co-promotore.
  L'articolo 5 riguardante la risoluzione delle controversie, stabilisce che eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica, mediante consultazione diretta e negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 6 reca le disposizioni finali, riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata, stabilita in 4 anni, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo con nota scritta e tramite i canali diplomatici, nel cui caso non saranno pregiudicati i progetti né altre attività o collaborazioni già conclusi, avviati o in corso di svolgimento che non siano stati ancora completati. L'accordo potrà inoltre essere modificato o integrato tramite reciproco consenso scritto e sarà attuato nel rispetto delle normative nazionali di ciascuna Parte e per l'Italia nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'Accordo sarà emendato se interverranno modifiche alla legislazione e alle direttive comunitarie relative alle infrastrutture di trasmissione elettrica.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, Pag. 29rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 disciplina le disposizioni finanziarie e prevede, al comma 1 che all'attuazione dell'Accordo provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della Société Tunisienne de l'Eléctricité et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995.
  Il comma 2 precisa che l'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.
  Il comma 3 stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo (relative al Comitato di monitoraggio), valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Fa presente che durante l'esame al Senato il comma 3 è stato modificato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di far decorrere l'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo dall'anno 2022 e di fare riferimento al bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.
  Il comma 5 prescrive che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4 stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia.
C. 3040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3040, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come l'Accordo tra Italia ed Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016, intenda definire uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione Pag. 30 bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo.
  Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di un preambolo e 11 articoli.
  Nel preambolo vengono richiamati la risoluzione ONU 45/123 del 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni dell'ONU contro la produzione e i traffici di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché contro i traffici illeciti di migranti e di armi, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU.
  L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e per l'Ecuador il Viceministero per la sicurezza interna del Ministero dell'Interno.
  Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti: per l'Italia, la salvaguardia si estende agli obblighi derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea.
  L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti settori, peraltro non esclusivi:

   crimine organizzato transnazionale;

   produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori;

   tratta di persone e traffico di migranti;

   traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici;

   criminalità informatica;

   riciclaggio di denaro;

   ricerca di indiziati e latitanti;

   identificazione di stranieri in posizione irregolare;

   traffici illeciti di beni culturali.

  Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.
  Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti:

   a) e b) varie forme di criminalità organizzata e di contrasto ad essa;

   c) strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine;

   d) formazione del personale di polizia;

   e) stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento;

   f) adozione di speciali tecniche investigative, quali operazioni sotto copertura e consegne controllate;

   g) metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;

   h) identificazione di stranieri in posizione irregolare

   i) passaporti e altri documenti di viaggio, al fine di scoprirne le contraffazioni;

   j) esecuzione delle richieste di assistenza;

   k) eventuale scambio di ufficiali di collegamento.

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  Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4.
  L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, da motivare per iscritto, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti.
  All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6.
  L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni sensibili scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento delle due Parti.
  Al riguardo si prevede che i documenti o le informazioni medesimi non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso dell'Autorità competente che li ha forniti, la quale deve altresì prestare il proprio assenso alla loro utilizzazione per finalità diverse da quelle della richiesta.
  L'articolo 8 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e in Ecuador, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei propri delegati sono sostenute dalla Parte inviante.
  L'articolo 9, comma 1, stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiesta; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese.
  L'articolo 10 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente, mediante consultazioni e trattative diplomatiche tra le Parti.
  L'articolo 11 dispone che l'Accordo, il quale ha durata illimitata, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; esso potrà inoltre essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-ecuadoriano in esame: tali oneri, valutati – per quanto concerne gli articoli 3 e 8 dell'Accordo – in 123.831 euro a decorrere dal 2021, nonché in 42.948 euro di rimanenti spese sempre a decorrere dal 2021.
  Detti oneri sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiornato di due anni il periodo della copertura finanziaria, ed è stata inoltre operata la distinzione tra oneri valutati e autorizzati – peraltro in tal modo andando oltre il contenuto della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri che accompagna il disegno di legge S. 1223.
  Il comma 2 prevede che agli eventuali oneri che dovessero derivare da richieste di cooperazione particolarmente onerose, come previsto dall'articolo 9, comma 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il disegno di legge è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), nella quale si individua il quadro normativo nazionale e internazionale, in relazione all'Accordo, delle disposizioni riguardanti le l'attività delle Forze di polizia. In tale ambito Pag. 32 si indica inoltre che l'Accordo rientra nelle categorie di cui all'articolo 80 della Costituzione per l'autorizzazione parlamentare alla ratifica, e che il medesimo Accordo non incide su leggi e regolamenti vigenti, né tantomeno sulle competenze delle Regioni e degli enti locali. Il recepimento dell'Accordo non confligge altresì con l'ordinamento dell'Unione europea, essendo l'attività di sicurezza e polizia riservata alle competenze nazionali.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci.
C. 3042 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3042, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

  Gianni TONELLI (LEGA), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia lo scopo di estendere i trasporti su strada tra i due Paesi anche a possibili servizi viaggiatori.
  L'Accordo è infatti uno strumento regolatore del trasporto su strada tra l'Italia e la Tunisia e può contribuire, tra l'altro, allo sviluppo dell'interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi. Per il trasporto di viaggiatori, in particolare, esso prevede che il trasporto di persone tra i due Paesi ed in transito, effettuato con autobus mediante servizi regolari e occasionali, sia soggetto ad un regime autorizzativo, ad eccezione di alcune tipologie di servizi occasionali e in caso di sostituzione di autobus in avaria.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, l'articolo 1 delimita il campo di applicazione dell'Accordo, che si applica ai trasporti su strada svolti da trasportatori stabiliti in uno dei due Paesi con veicoli immatricolati in uno degli stessi, in partenza dall'uno verso l'altro per destinazione o transito.
  Si stabilisce al riguardo che il trasporto di persone è effettuato in conformità con le norme vigenti sull'ingresso e soggiorno nel territorio delle due parti.
  L'articolo 2 fornisce una serie di definizioni di termini utilizzati nell'Accordo, quali «trasportatore», «contingente» (numero di autorizzazioni scambiate annualmente tra le parti), «trasporto», «cabotaggio» (trasporto nel Paese ospitante, in cui sono situati i punti di carico e scarico, da parte di un trasportatore stabilito nell'altro Paese), «territorio di una parte contraente», «Paese di stabilimento», «Paese ospitante», «servizi regolari» (con frequenza, itinerari, prezzi e orari fissi e con fermate predeterminate per le persone), «servizi occasionali», «trasporto di transito» e «documento di controllo» (il foglio di viaggio per gli autobus, come stabilito dalla Commissione mista di cui all'articolo 14).
  L'articolo 3 riguarda la regolamentazione dei servizi regolari di linea (passeggeri) e ne statuisce le caratteristiche, quali la necessità del reciproco consenso dei due Stati perché possa essere autorizzato l'esercizio del servizio, le modalità di richiesta dell'autorizzazione e del relativo rilascio Pag. 33 in regime di partenariato obbligatorio tra vettori dei due Paesi e con rilascio di un'autorizzazione da parte di ciascuno dei due Paesi per il proprio rispettivo territorio, la cui durata è stabilita di comune accordo dalla Commissione mista di cui all'articolo 14.
  L'articolo 4 dispone, per quanto concerne i servizi occasionali, la liberalizzazione dei viaggi «a porte chiuse» (con autobus che porta lo stesso gruppo di persone in viaggio e poi le riporta al punto di partenza) e di «andata a carico e ritorno a vuoto» (senza imbarco di passeggeri durante il tragitto), che non necessitano di autorizzazione né sono soggetti a contingentamenti, mentre per le altre tipologie residuali di servizi occasionali, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dell'altra Parte contraente.
  Si prevede al riguardo che la già citata Commissione mista può esentare altre categorie di servizi occasionali dall'autorizzazione, determina modelli di domanda e documenti giustificativi e di controllo.
  L'articolo 5 stabilisce la personalità e non cedibilità delle autorizzazioni di trasporto e il divieto dell'effettuazione di servizi di cabotaggio (da cui sono escluse le escursioni locali).
  Per quanto riguarda il trasporto di merci, l'articolo 6 stabilisce che esso è soggetto ad autorizzazione, obbligo da cui sono esentate le categorie di trasporto elencate nell'articolo 7 e cioè: i trasporti postali, gli spostamenti a vuoto di veicolo sostitutivo di altro guasto, i trasporti di articoli sanitari e i trasporti umanitari e di soccorso, quelli di opere d'arte a fini non commerciali, in generale quelli senza scopo di lucro di materiali, accessori o animali destinati a (o provenienti da) manifestazioni, spettacoli, sport, riprese cinematografiche o televisive o altro (a condizione che vengano riportati nel paese di provenienza), i trasporti funebri ed altri eventualmente stabiliti dalla Commissione mista.
  L'articolo 8 disciplina le condizioni delle autorizzazioni per il trasporto merci, personali e non cedibili, che possono riguardare un solo veicolo alla volta, rilasciate dalle autorità competenti dei due Paesi e vistate da quelle dell'altro Paese; al riguardo si prevede che la Commissione mista stabilisce numero, categorie e condizioni del contingente di autorizzazioni che i due paesi si scambiano annualmente.
  L'autorizzazione consente al trasportatore di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altro Paese destinate al proprio; è vietata l'effettuazione di servizi di cabotaggio, salvo autorizzazione speciale.
  Si prevede inoltre che le autorizzazioni ai veicoli di un Paese per operare nell'altro sono rilasciate dalle autorità del proprio Paese nei limiti dei contingenti fissati in quantità paritetica dalla Commissione mista.
  L'articolo 9 reca le disposizioni comuni, iniziando dalle disposizioni in materia fiscale e doganale, stabilendo prima di tutto che i veicoli di un Paese sono autorizzati ad entrare nell'altro in esenzione da diritti doganali e tasse dovute all'importazione a condizione che siano riesportati; le parti possono comunque esigere la loro sottoposizione alle formalità doganali.
  Inoltre i veicoli immatricolati in un Paese sono esenti da imposte e tasse relative al possesso e alla circolazione degli stessi quando operano nell'altro Paese, come lo sono anche i carburanti in essi contenuti e i pezzi di ricambio da essi portati (a meno che non vengano riesportate, donate o distrutte, le parti sostituite sono soggette a diritti doganali e tasse); in merito si stabilisce che la Commissione mista può proporre modifiche al regime fiscale previsto. Ne sono comunque esenti i beni di uso personale e i viveri portati dagli equipaggi.
  L'articolo 10 stabilisce che peso e dimensione dei veicoli devono rientrare nei limiti previsti nell'altro Paese a meno di non essere autorizzati a superare tali limiti dal Paese ospitante.
  I conducenti dei veicoli, a norma dell'articolo 11, sono tenuti a rispettare leggi e regolamenti dell'altro Paese e devono tenere a bordo dei veicoli documenti e certificati delle tipologie stabilite dalla Commissione mista.
  I trasportatori che non rispettino le disposizioni dell'Accordo possono essere sottoposti alle sanzioni dell'avvertimento o Pag. 34della revoca del diritto di effettuare trasporti sul territorio del Paese in cui viene commessa l'infrazione, da parte delle autorità di quel Paese, che ne informano quelle dell'altro, come stabilito dall'articolo 12.
  L'articolo 13 stabilisce l'obbligo dei veicoli che entrano nel territorio dell'altro Paese, di essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile.
  L'articolo 14 disciplina la più volte citata Commissione mista, composta da rappresentanti designati dalle autorità competenti delle due parti contraenti, che si riunirà alternativamente in ognuno dei due Paesi per svolgere i compiti di cui agli articoli 3, 4, 7 e 11, già illustrati, oltre a fissare i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, le modalità relative allo scambio delle autorizzazioni al trasporto e dei dati statistici, stabilire il modello delle autorizzazioni e le modalità dei loro rilascio e durata, esaminare gli aspetti fiscali di cui all'articolo 9, risolvere eventuali difficoltà e proporre alle autorità competenti misure per favorire lo sviluppo dei trasporti tra i due Paesi.
  Secondo l'articolo 15 i trasportatori stabiliti nel territorio di una Parte non sono autorizzati nel territorio dell'altra a caricare o scaricare merci né a imbarcare o sbarcare passeggeri da e verso un Paese terzo senza autorizzazione speciale rilasciata dall'altra Parte.
  Per l'articolo 16, le controversie sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo non risolte dalla Commissione, saranno trattate per via diplomatica.
  Negli articoli 17 e 18, contenenti le disposizioni finali, si regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, che l'Accordo entrerà in vigore quando verrà ricevuta la seconda notifica tra le Parti contraenti e resterà in vigore per un anno tacitamente rinnovato, salvo denuncia di una delle due parti sei mesi prima della scadenza. Inoltre si stabilisce che con la sua entrata in vigore l'Accordo abroga il preesistente Accordo in materia di trasporto internazionale su strada concluso tra i due Paesi il 28 novembre 1990 a Tunisi.
  L'articolo 19 stabilisce che la collaborazione tra le parti contraenti avviene nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi a loro derivanti da altri impegni internazionali e che verrà applicato nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, che è stato modificato durante l'esame in sede referente presso la 3a Commissione del Senato, recependo le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione Bilancio, tratta della copertura finanziaria.
  Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento è corredato di un'analisi tecnico-normativa, che ne rileva la compatibilità con la normativa comunitaria e con gli obblighi internazionali, i quali vengono esplicitamente richiamati anche nell'articolo 19 dell'Accordo, e di dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto il provvedimento rientra nella categoria di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si Pag. 35inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3045, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  Segnala innanzitutto come il decreto-legge in esame, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, preveda una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.
  In dettaglio, il provvedimento, che si compone di 14 articoli e di 2 allegati, all'articolo 1 dispone circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Al riguardo viene previsto che per il periodo temporale compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.
  Per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio si prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Province autonome – individuate con ordinanza del Ministro della salute – nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.
  È altresì prevista la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività. Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alle previsioni (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge) riguardanti la disciplina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.
  L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. Esso in primo luogo definisce gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati Pag. 36 per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione.
  Nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 vengono poi definite alcune limitazioni agli spostamenti in zona gialla e, entro l'ambito comunale, in zona arancione (mentre per la zona rossa si applicano comunque misure più restrittive).
  Si prevede, altresì, l'individuazione, con ordinanze del Ministero della salute, dei casi in cui le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi dell'articolo 9, possano consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.
  L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il 100 per cento degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado.
  Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50 per cento degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È possibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità.
  Per le università, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, in particolare, anche alle istituzioni AFAM.
  L'articolo 4 disciplina l'attività di ristorazione, consentendo, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, dunque, attualmente fino alle ore 22.00, nonché dei protocolli e dalle linee guida previsti per il settore.
  Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati.
  A decorrere dal 1° giugno, nella zona gialla, i servizi di ristorazione sono consentiti anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida citati.
  L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto di determinati parametri e linee guida.
  La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, ed al 25 per cento per gli eventi sportivi. Il numero massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi.
  Restano in ogni caso sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
  Viene poi stabilito che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
  L'articolo 6 disciplina la ripresa, in zona gialla, dell'attività sportiva di base e amatoriale, nonché la riapertura degli impianti sportivi: piscine, palestre, centri e circoli sportivi. Pag. 37
  In conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 15 maggio, viene prevista la riapertura delle piscine all'aperto, dal 1° giugno, la riapertura delle palestre e dal 26 aprile la ripresa di ogni attività sportiva all'aperto, compresi gli sport di contatto e di squadra, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi, se non stabilito diversamente dalle linee guida citate.
  Segnala, al riguardo, l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei protocolli e delle linee guida richiamate dalla disposizione, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del fatto che la previsione attiene alla materia «ordinamento sportivo» attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, convegni e congressi.
  Al riguardo si prevede che, nel rispetto dei previsti protocolli e linee guida, dal 15 giugno è consentito lo svolgimento di fiere, ferma restando il possibile svolgimento in data anteriore di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9 del decreto-legge.
  È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
  Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.
  L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.
  L'articolo 9 detta la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19, strumento che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia, anticipazione in sede nazionale del cosiddetto green pass in corso di definizione in ambito europeo.
  La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di guarigione (che hanno una validità di 6 mesi dalla guarigione stessa), i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test).
  Le certificazioni sono rilasciate in formato cartaceo o digitale, in conformità al modello di cui all'allegato 1 del decreto-legge, nelle more dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 10 dell'articolo 9, deputato a disciplinarne, tra l'altro, il rilascio con modalità digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre), a definirne il contenuto, le modalità di aggiornamento, nonché a disciplinare le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale- DGC). Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata.
  Si prevede, inoltre, il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  È prevista, poi, al comma 9, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee.
  Al riguardo, ricorda che sui contenuti dell'articolo 9 il 23 aprile 2021 è pervenuto un provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali; il quale, tra le altre cose, ha rilevato come la norma non fornisca un'indicazione esplicita Pag. 38 e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l'introduzione dei certificati verdi.
  L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021.
  L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge.
  L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza Covid-19, disponendo che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo.
  L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni alle previsioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi Covid-19.
  L'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è entrato in vigore il 23 aprile 2021.
  L'allegato 1, come accennato in precedenza, reca i contenuti essenziali delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 2, mentre l'allegato 2, anch'esso già richiamato, reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 11.
  Rileva, inoltre, come, nell'ambito dell'esame, presso la XII Commissione, del provvedimento, il Governo ha presentato una proposta emendativa volta a trasfondere in tale provvedimento i contenuti del decreto-legge n. 56 del 2021, recante diverse disposizioni di proroga di termini legati alla proroga dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19, il cui disegno di legge di conversione C. 3075 è assegnato in sede referente alla I Commissione, la quale ne ha iniziato l'esame nella seduta del 6 maggio, senza procedere ulteriormente a seguito della dichiarata intenzione del Governo di trasfonderne il contenuto nel decreto-legge ora all'esame del Comitato.
  In tale contesto, osserva, dunque, che il Governo ha proposto di aggiungere, dopo l'articolo 11, del decreto-legge, diversi articoli aggiuntivi, recanti:

   disposizioni urgenti in materia di lavoro agile;

   proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio;

   proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali;

   proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

   proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli;

   proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro; interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

   misure urgenti in materia di controlli radiometrici;

   accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario.

  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento Pag. 39civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  In proposito, ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  In tale contesto, con riferimento alla formulazione degli articoli 4, 5, 7 e 8, i quali richiamano protocolli e linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ricorda che la predetta Conferenza delle regioni e delle province autonome è, allo stato, un organismo di coordinamento politico tra gli esecutivi regionali, che è privo di apposita disciplina legislativa, per quanto la legislazione vigente riconosca già specifiche funzioni (da ultimo con l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020) al suo presidente e la medesima Conferenza sia citata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine all'organizzazione dei lavori della Conferenza Stato-regioni; segnala quindi l'opportunità di fare piuttosto riferimento, per il futuro, facendo salva l'applicazione delle linee guida adottate, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, rileva come il decreto-legge n. 52 del 2021 si ponga in rapporto di successione e consequenziarietà rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, innanzi alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020.
  Esso reca il quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la «graduale ripresa delle attività economiche e sociali». Successivamente è intervenuto sulla materia il decreto-legge n. 65 del 2021, che ha disposto la riapertura di una serie di attività a partire dal mese di giugno secondo diverse gradazioni, unitamente al decreto-legge n. 56, che ha previsto la proroga di alcuni termini.
  Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è infatti definito, in primo luogo, da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati) e da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico.
  Con il decreto-legge in esame sono disciplinate le misure da applicare rinviando – da una parte – a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e – dall'altra parte – estendendo al 31 luglio 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020; con la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 lo stato d'emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile. Il decreto-legge in esame costituisce quindi uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19.
  Relativamente al rapporto tra fonti normative dell'emergenza ricorda altresì che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 37 del 24 febbraio 2021 ha fornito alcuni primi chiarimenti sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni sugli interventi di contenimento e contrasto della pandemia, in particolare riconducendo il quadro delle misure di contrasto alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale di cui all'articolo Pag. 40 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.
  La predetta sentenza segnala inoltre che, nell'affrontare l'epidemia da COVID-19, «il legislatore statale si è affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall'introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell'andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» (considerato in diritto punto 9).
  Riguardo al quadro normativo in essere, ricorda che il Governo, nel corso della discussione parlamentare alla Camera sul disegno di legge di conversione C. 2921 del decreto-legge n. 2 del 2021 ha accolto, con una riformulazione, l'ordine del giorno n. 8/2921-A, presentato dai componenti del Comitato per la legislazione; come riformulato, l'ordine del giorno, che fa seguito al parere espresso sul provvedimento dal Comitato, constata nelle premesse che «risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta – posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario». L'ordine del giorno impegna quindi il Governo a «valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare a una fonte diversa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato nelle modalità finora osservate, una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento, la libertà di riunione e manifestazione e la libertà di culto».
  Rispetto all'impegno assunto con l'ordine del giorno richiamato, il Governo ha «trasferito» a livello di fonte legislativa parte delle misure di contenimento fin qui definite con DPCM; sono infatti presenti nel decreto-legge la disciplina: delle attività scolastiche (articolo 3); dei servizi di ristorazione (articolo 4); degli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (articolo 5); delle piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6), delle fiere, convegni e congressi (articolo 7); dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento (articolo 8).
  Rimangono invece oggetto della disciplina del DPCM del 2 marzo 2021: la libertà di circolazione e di movimento sul territorio nazionale (articoli 9, 35 e 40 del DPCM), fatte salve le previsioni in ordine a limitazioni negli spostamenti in abitazioni private e abitate e alla disciplina speciale per i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (articolo 2 del decreto-legge n. 52); lo svolgimento delle manifestazioni (articolo 10 del DPCM del 2 marzo 2021); lo svolgimento delle funzioni religiose (articolo 12 e allegati da 1 a 7 del DPCM del 2 marzo 2021).
  Come ricordato, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge stabilisce che fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021, che appaiono in questo modo sostanzialmente «legificate»; al riguardo ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2812, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020, che, tra le altre cose, prevedeva l'innalzamento del termine massimo di durata dei DPCM a 50 giorni, aveva raccomandato al legislatore di fornire un indirizzo chiaro su quale potesse essere il termine massimo di durata dei DPCM ancora compatibile con il carattere temporaneo e proporzionale che Pag. 41le misure di contenimento dell'epidemia devono avere; l'indirizzo auspicato è giunto con l'approvazione, nella seduta del 20 gennaio 2021, dell'ordine del giorno 9/2835-A, che impegnava il Governo a una modifica della norma per ricondurre tale termine massimo a 30 giorni.
  In tale quadro può essere altresì suscettibile di approfondimento il coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che, come detto, sostanzialmente «legifica» il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021, prevedendone l'applicazione fino al 31 luglio 2021, e l'articolo 10, che proroga fino al 31 luglio la possibilità di assumere con DPCM le misure di contenimento dell'epidemia previste dai decreti-legge n. 19 e n. 33; in base alla formulazione attuale, infatti sembrerebbe potersi dedurre che gli eventuali DPCM non potranno modificare né la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, né, ovviamente, le integrazioni allo stesso apportate con il provvedimento in esame e che i DPCM potranno piuttosto intervenire solo su nuovi aspetti non affrontati dal DPCM del 2 marzo 2021; sul punto può tuttavia essere opportuno un chiarimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4), che illustra.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI

  Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del Presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, sulle tematiche relative all'operatività della Polizia di Stato.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.
  Preliminarmente, fa presente che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito ricordo che anche ai deputati collegati in video conferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute.
  Come anticipato, nel corso dell'audizione saranno affrontate anche le tematiche oggetto delle proposte di legge C. 243 Fiano, recante «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista», e C. 2301 Perego di Cremnago, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista», in esame congiunto da parte della Commissione.
  Segnala quindi che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte che al termine dell'intervento del Prefetto Giannini darà la parola a un deputato per gruppo, per non più di tre minuti per ciascun intervento. Dopo la replica del Prefetto, qualora ci fosse ancora tempo, si valuterà se prevedere un ulteriore giro di interventi.
  Unitamente a tutti i colleghi presenti, ringrazia il Prefetto Giannini per la sua presenza e gli da la parola per lo svolgimento della sua relazione.

  Lamberto GIANNINI, Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, su richiesta del Prefetto Giannini, e non essendovi obiezioni, sospende temporaneamente Pag. 42la trasmissione diretta dell'audizione sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Lamberto GIANNINI, Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, prosegue e conclude la sua relazione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone la riattivazione della trasmissione diretta dell'audizione sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Formulano quesiti ed osservazioni i deputati Fabio BERARDINI (MISTO-CD), Gianni TONELLI (LEGA), Emanuele PRISCO (FDI), Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), Maurizio CATTOI (M5S), Maria Anna MADIA (PD) e, intervenendo da remoto, Marco DI MAIO (IV), ai quali replica Lamberto GIANNINI, Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza.

  Valentina CORNELI (M5S) interviene sui lavori della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia il Prefetto Giannini per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.
C. 1714 Madia, C. 3003 Costa, C. 3007 Brescia, C. 3023 D'Ettore e C. 3026 Ungaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rende quindi noto che si è conclusa nella giornata di ieri l'interlocuzione con i rappresentanti del Ministero dell'interno relativa alle proposte di legge in esame.
  Come rappresentato alla Ministra Lamorgese in una sua lettera del 18 maggio scorso, la quale raccoglie quanto emerso in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rileva come la pluralità delle proposte di legge presentate in materia da molti gruppi politici indichi la volontà comune di lavorare convintamente sulla questione dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini cosiddetti «fuori sede» e dare risposta a un problema molto sentito, anche in vista delle elezioni regionali e comunali previste per il prossimo autunno.
  Sottolinea come tale questione, già all'esame del Parlamento nelle scorse legislature, si riproporrà necessariamente anche in futuro, in una società che cambia e in continuo movimento, con flussi migratori interni non solo in direzione Sud-Nord.
  Nel chiedere formalmente al Ministero dell'interno la trasmissione alla I Commissione di una relazione contenente criticità e problematiche segnalate nel corso delle interlocuzioni informali, intende riferire ai commissari su quanto finora emerso dal confronto con il medesimo Ministero per ogni livello di elezione.
  In generale, il Ministero appare contrario a far «viaggiare» le schede elettorali, dal comune di residenza a quello di temporaneo domicilio e viceversa, sebbene sia stato fatto comunque presente che gli italiani all'estero votano per corrispondenza. Pag. 43
  Riguardo alle elezioni regionali sono state avanzate perplessità sulle modifiche normative prospettate in alcune proposte di legge, che intervengono sulla legge n. 165 del 2004, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, e segnatamente sull'articolo 4, che contiene principi generali in materia di sistemi di elezione regionali.
  Ricorda in proposito che tale articolo 4 è stato, tra l'altro, oggetto di modifica nel 2016 con la previsione di un principio generale aggiuntivo, alla lettera c-bis), relativo alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, declinato con criteri abbastanza definiti e stringenti.
  Le perplessità del Governo appaiono legate a una certa invasività a livello costituzionale della norma proposta – che introduce come principio generale aggiuntivo la previsione di disposizioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuorisede.
  Ritiene che su questo la Commissione potrà svolgere un supplemento di indagine, ascoltando in audizione la Conferenza delle Regioni.
  Quanto alle elezioni comunali, è stato rilevato come l'alto numero di comuni coinvolti in ogni elezione moltiplicherebbe i punti di partenza ed arrivo delle schede e complicherebbe la loro circolazione, comunque osteggiata dal Viminale. Inoltre i termini ristretti per la conclusione del contenzioso endoprocedimentale impedirebbero ogni soluzione al riguardo.
  È stata poi sollevata la possibile riconoscibilità del voto nei casi in cui un solo elettore fuorisede votasse per il proprio comune e si sono inoltre prospettati rischi su possibili ritardi nello spoglio delle schede.
  Al riguardo è peraltro stato fatto presente che in altri Paesi vige la pratica dell'early vote, secondo cui l'elettore, su richiesta, può votare per corrispondenza in anticipo rispetto alla data del voto e che tale modalità è prevista nel nostro ordinamento per il voto degli italiani all'estero.
  In merito alle elezioni europee e ai referendum, ricorda che l'articolo 7 della proposta di legge A.S. 859, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione» («elezioni pulite»), approvato dalla Camera l'11 ottobre 2018 dopo l'esame in sede referente da parte di questa Commissione e ora all'esame della 1a Commissione del Senato, ha già previsto una soluzione per referendum ed elezioni europee, ammettendo al voto i cittadini fuorisede nel comune in cui si trovano, previa richiesta da effettuare 30 giorni prima della consultazione. Per le elezioni europee tale ammissione al voto viene concessa purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza.
  Tale norma è però ancora all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato, richiamando al riguardo di aver scritto al Presidente della medesima Commissione, Parrini, sollecitando la ripresa dell'esame di tale provvedimento.
  Fa altresì presente che, in occasione dell'esame alla Camera del disegno di legge C. 2471, di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, accogliendo l'ordine del giorno 9/2471-A/8 Nesci, Brescia, il Governo si era impegnato ad adottare tempestivamente una iniziativa normativa volta a garantire agli elettori fuori sede per motivi di studio, cura e lavoro, la possibilità di votare per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Nota come a tale impegno non abbia fatto tuttavia seguito alcun atto concreto.
  Per quanto riguarda le elezioni politiche, rileva come, ferma restando la contrarietà a far circolare le schede, il Ministero abbia aperto a una possibile soluzione, secondo un principio già presente nell'ordinamento per gli elettori temporaneamente all'estero e per altre categorie di elettori, i quali votano nel luogo in cui si Pag. 44trovano per i candidati dei collegi in cui si trovano e non per quelli del comune di residenza.
  Tale principio potrebbe essere anche esteso alle elezioni europee, cancellando il vincolo della circoscrizione ora presente nella citata proposta di legge A.S. 859.
  Ritiene tuttavia che tale soluzione non appaia comunque soddisfare le legittime aspettative di quanti vogliono mantenere un legame con la vita democratica del luogo di residenza.
  Nel sollecitare la riflessione della Commissione su questa tematica, rileva inoltre come tale soluzione risulti in contrasto con l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, il quale prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettui in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, utilizzando il numero degli abitanti e, quindi, dei residenti.
  Ritiene dunque che la strada proposta dal Governo potrebbe alterare la rappresentatività dei collegi, portando, ad esempio, nei collegi in cui ricadono le grandi città, un numero maggiore di elettori a votare e viceversa, svuotando i collegi di residenza. Tale circostanza avrebbe un impatto notevole sulla rappresentatività dei candidati eletti e sugli equilibri di rappresentanza tra le circoscrizioni.
  In conclusione, sottolinea come la Commissione sia chiamata a portare avanti una riflessione su questo tema, lavorando con lo stesso atteggiamento costruttivo registrato finora, per giungere a una soluzione.
  È stato infine prospettato dal Governo un possibile incremento delle agevolazioni di viaggio concesso agli elettori che si spostano per poter votare. In merito reputa che tale opzione, la cui compatibilità finanziaria è tutta da verificare, sia in contrasto con i principi che animano le proposte di legge, le quale sono tutte caratterizzate da uno spirito innovativo, al momento non registrabile nelle interlocuzioni con il Governo.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, ad integrazione di quanto testé illustrato dal Presidente, fa presente che è interesse del Ministero dell'interno garantire, da un lato, la sicurezza del voto e il suo carattere personale, eguale, libero e segreto, nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, e, dall'altro, favorire l'efficacia e la tempestività del procedimento elettorale.
  Nel sottolineare, dunque, come qualsiasi modifica alla disciplina elettorale dovrà essere valutata salvaguardando tali fondamentali aspetti, fa notare che, rispetto alle elezioni amministrative, va svolta una seria riflessione circa le possibili difficoltà di natura tecnica che potrebbe derivare dal voto fuori sede, così come proposto, in ragione dei rischio di possibili ritardi nello spoglie delle schede e a causa dei tempi ristretti che sussistono per la conclusione dei contenziosi endoprocedimentali, che non sembrano rendere possibili forme di early vote, atteso che, concretamente, i manifesti elettorali e le schede di voto per tali elezioni sono disponibili non prima di dieci giorni antecedenti la data delle elezioni stesse.
  Dopo aver fatto notare che non appare possibile svolgere comparazioni con il voto degli italiani temporaneamente all'estero, i quali votano per la circoscrizione estera, fa presente che il Governo riterrebbe più razionale e concretamente realizzabile prevedere, nell'ambito delle consultazioni referendarie e politiche, la possibilità, per i soggetti fuori sede, di votare per i candidati dei collegi in cui si trovano, in armonia con quanto già previsto dalla normativa vigente in determinate circostanze, ad esempio per i militari, i marittimi e i degenti in ospedali e case di cura. Evidenzia, infatti, che una simile previsione, in base alla quale il voto del cittadino non sarebbe necessariamente riferito a candidati del territorio di residenza, oltre a porsi sulla scia di quanto già previsto nella proposta di legge A.S. 859, sarebbe in armonia con lo stesso articolo 67 della Costituzione, in base al quale ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, e consentirebbe comunque all'elettore di esprimere nel voto le proprie convinzioni politiche.
  Rileva, in conclusione, che il Governo è disponibile a valutare anche altre proposte Pag. 45– come ad esempio la possibilità di rafforzare le agevolazioni per il trasporto e il viaggio in vista del voto – previa valutazione politica e previa valutazione dei relativi costi, che andrebbe peraltro svolta anche con riferimento alle altre ipotesi prospettate dalle proposte di legge in esame, avendo interesse a risolvere una problematica molto sentita, che attiene all'esercizio del diritto di voto dei cittadini fuori sede.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
C. 3009 Sensi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante «Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

  Filippo SENSI (PD), relatore, rileva come la proposta di legge, che consta di due articoli, all'articolo 1, comma 1, disponga la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La sospensione ha efficacia dall'entrata in vigore della legge sino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.
  Per quanto attiene al quadro normativo in merito, ricorda che l'articolo 4, paragrafo 1, n. 14, del Regolamento UE 2016/679 definisce i dati biometrici come quei «dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici». Per questi dati, il Regolamento, all'articolo 9, sancisce in linea generale il divieto di trattamento, superabile in presenza, tra gli altri, di uno dei seguenti presupposti:

   il consenso esplicito dell'interessato prestato in relazione a una o più finalità specifiche;

   la necessità del trattamento di tali dati per l'assolvimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti specifici (del titolare del trattamento o dell'interessato) in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato «dal diritto degli Stati membri», in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto passivo;

   la necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri; in tal caso, il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

  Inoltre, il paragrafo 4 dell'articolo 9 del Regolamento prevede che gli Stati membri possano mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati biometrici.
  Per quanto riguarda l'ordinamento nazionale, il codice della privacy (di cui al Pag. 46decreto legislativo n. 196 del 2003), così come modificato dal decreto legislativo n. 108 del 2018, ha specificato, all'articolo 2-sexies, che il trattamento dei dati biometrici può essere legittimato da motivi di interesse pubblico rilevante solo qualora il trattamento sia previsto dal diritto dell'Unione europea, ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Inoltre, fermi i presupposti dell'articolo 9 del predetto Regolamento UE 2016/679, il codice detta, all'articolo 2-septies, specifiche misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute, richiedendo il rispetto di misure di garanzia disposte dal Garante, e adottate con un provvedimento a cadenza almeno biennale.
  Per quanto concerne in particolare il trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (in attuazione della direttiva (UE) 2016/680), anche l'articolo 7 del decreto legislativo n. 51 del 2018 autorizza il trattamento di dati biometrici solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato. I presupposti di legittimità del trattamento dei dati biometrici attengono dunque alla sussistenza di una previsione normativa specifica, alla necessità del trattamento per la realizzazione dei legittimi fini perseguiti, nonché al rispetto di garanzie appropriate.
  In relazione all'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 1 della proposta di legge, esso concerne gli impianti di videosorveglianza che utilizzino tecnologie di riconoscimento facciale basate su dati biometrici e che operano in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In proposito, ricorda che ai fini della definizione del carattere pubblico, privato o aperto al pubblico del luogo rileva non la proprietà del luogo stesso, ma l'uso che ne venga fatto. In generale si intende per luogo pubblico un luogo che per definizione e natura è accessibile a tutti senza particolari limitazioni e può consistere in un'area, una piazza ovvero una via, un giardino e via dicendo, mentre l'espressione «luogo aperto al pubblico» individua qualsiasi luogo nel quale l'accesso è consentito a particolari condizioni soltanto dopo l'espletamento di particolari formalità (quali ad esempio il pagamento di un biglietto di ingresso, l'esibizione di un invito, l'obbligo di iscrizione ad un'associazione). Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della proposta in esame, non rileva che il sistema di videosorveglianza sia installato o utilizzato da un'autorità pubblica o da un soggetto privato.
  Dalla sospensione sono esclusi, come esplicitato dal comma 2 dell'articolo 1, i sistemi di videosorveglianza che non presentino le caratteristiche di cui al comma 1 e che siano conformi alla normativa vigente. Pertanto sembrerebbero non rientrare nel campo di applicazione della proposta gli impianti di videosorveglianza privi di un sistema di riconoscimento facciale e gli impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici installati e utilizzati in luoghi privati.
  L'articolo 2 stabilisce che, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie.
  In particolare, per quanto riguarda i trattamenti realizzati da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (ai sensi del decreto legislativo n. 51 del 2018), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 150.000 euro prevista dall'articolo 42, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 51. Pag. 47
  Per tutti gli altri trattamenti operati in violazione della moratoria si applica invece una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro, o, per le imprese, fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (come previsto dall'articolo 166, comma 1, del codice della privacy, che rinvia all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679).
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva, in generale, come l'installazione di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza appaia riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento tra Stato e Regioni (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), e dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione); richiama, in questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016.
  Viene altresì in rilievo la protezione dei dati personali, che è materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, come sancito dalla sentenza n. 271 del 2005 della Corte costituzionale, con profili di rilevanza anche, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.
  Sottolinea conclusivamente come la moratoria prevista dal provvedimento in esame sia volta a consentire di valutare l'adozione di una normativa più stringente sulla materia e rileva al riguardo l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni potrà essere valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI