CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2021
594.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 11.

DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel rinviare ai contenuti della relazione Pag. 19tecnica aggiornata già depositata nella precedente seduta del 19 maggio scorso, che reca puntuali risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella medesima seduta, ad integrazione della stessa assicura che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili presentano le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 11-ter e che il loro utilizzo non risulta comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3113 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le misure necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19 previste dall'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021, richiamata dall'articolo 1-bis, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, potranno essere adottate dalle strutture pubbliche o convenzionate nell'ambito delle risorse del SSN disponibili a legislazione vigente;

    le amministrazioni pubbliche provvederanno agli adempimenti previsti dall'articolo 4, in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    solo nei limitati casi di soggetti che a causa del quadro clinico debitamente documentato non possono sottoporsi a vaccinazione, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi del medesimo articolo 4, ad adibire i medesimi a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione per tutto il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

    gli adempimenti a carico dei direttori sanitari in relazione alle manifestazioni del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARSCoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali adempimenti sono stati previsti dall'articolo 5 proprio allo scopo di definire un meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno alternativo alla disciplina prevista dal codice civile, in modo di escludere che a tali fini vengano impiegate significative risorse umane e finanziarie del Ministero della giustizia;

    l'articolo 7-bis, recante disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla spedizione tramite posta raccomandata delle schede elettorali alle 25 Avvocature distrettuali e alla restituzione delle stesse una volta compilate potrà farsi fronte con le risorse già disponibili sui capitoli dell'Avvocatura dello Stato;

    l'onere derivante dalla proroga di termini in materia di lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 8, come si evince dal comma 3 del medesimo articolo 8, deve intendersi come limite di spesa;

    il Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dall'articolo Pag. 209 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto decreto Sostegni), reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 del predetto articolo 8, relativo alla proroga fino al 31 luglio 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella regione Calabria;

    all'articolo 9, il posticipo dal 31 maggio al 15 luglio 2021 dell'avvio delle misure correttive conseguenti al differimento del termine previsto per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo, non risulta suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica;

    la modifica della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di Commissario della Polizia di Stato, di cui all'articolo 10, comma 10-bis, non comporta un'accelerazione della dinamica di carriera del personale interessato, giacché resta comunque invariato il percorso sessennale necessario per poter accedere alla successiva qualifica di Vicequestore aggiunto;

    le 10 unità di personale dell'Area III, posizione economica F1, menzionate all'articolo 10, comma 11-bis, si riferiscono alle unità per le quali viene meno temporaneamente la facoltà dell'Avvocatura dello Stato di effettuare assunzioni a tempo indeterminato al fine di compensare il maggior onere derivante dal più elevato profilo professionale del personale, rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, a cui l'Avvocatura stessa, ai sensi della medesima disposizione, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, fino a un massimo di cinque, in attesa di effettuare assunzioni a tempo indeterminato;

    gli oneri derivanti dalle disposizioni per i direttori scientifici per gli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 10-bis, sono stati calcolati sulla base dei dati individuali forniti dal Ministero della salute riguardanti i soggetti che attualmente ricoprono o hanno ricoperto nel passato l'incarico di direttore scientifico nei 21 istituti di ricovero e cura rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo articolo;

    le risorse finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004 per l'attività e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito presso il Ministero della salute presentano le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal citato articolo 10-bis e il loro utilizzo non risulta comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente;

    la stima dei maggiori oneri derivanti dall'organizzazione del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, di cui all'articolo 11, sono stati calcolati prudenzialmente anche in considerazione del fatto che sono già presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, al capitolo 1461, programma di gestione 7, risorse finanziarie destinate al funzionamento del concorso in magistratura pari a euro 878.069 annui per il triennio 2021-2023;

    l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari dell'agevolazione riconosciuta agli istituti tecnici superiori dalla legge n. 160 del 2019 e l'estensione al 2021 del periodo entro il quale gli stessi potenziali beneficiari possono essere ammessi alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2020 non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, giacché le predette agevolazioni sono riconosciute nell'ambito di risorse già stanziate a legislazione vigente;

Pag. 21

    gli oneri derivanti dalle misure urgenti per la “Baraccopoli” di Messina, di cui all'articolo 11-ter, per il periodo 2021-2023, rappresentano un limite massimo di spesa e non riguardano il funzionamento della struttura commissariale, giacché per le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo 11-ter, il commissario può avvalersi, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria ivi prevista, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione siciliana;

    la revoca delle predette risorse, in caso di mancato rispetto dei termini, prevista attraverso DPCM dal comma 12 del medesimo articolo 11-ter, non appare suscettibile di determinare obbligazioni a carico delle amministrazioni interessate, poiché tale revoca si riferisce esclusivamente a risorse sulle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

    il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e il Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presentano le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 11-ter e il loro utilizzo non risulta comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Bucalo 1.010, che introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, una riformulazione della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, volta a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Bucalo 1.08, che dispone, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga in organico di diritto, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

   Bucalo 1.09, che proroga al 31 agosto 2021 il termine dei contratti relativi all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, prevista dall'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Gemmato 3.1, che riconosce agli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle attività di inoculazione dei vaccini anti SARS-COV-2 il diritto al rimborso delle spese e degli onorari per l'assistenza legale a seguito di procedimenti penali promossi nei loro confronti in conseguenza delle prestazioni vaccinali effettuate, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Bucalo 10.013, che prevede, tra l'altro, che il personale docente immesso in ruolo Pag. 22sui posti di sostegno sia tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo di pari durata finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Frassinetti 10.06, che prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore riservato ai soggetti che, in relazione ai concorsi per dirigente scolastico in essa richiamati, abbiano già sostenuto la prova scritta e ricevuto una sentenza favorevole in primo grado ovvero abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto avverso i predetti concorsi, all'esito del quale i soggetti selezionati saranno immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Colletti 10-quater.01, che, nel sostituire la disciplina vigente, è volta a prevedere che dell'ufficio del processo faccia parte anche un funzionario ausiliario del magistrato, a tal fine stabilendo che il competente Ministero della giustizia avvia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per il reclutamento di unità di personale amministrativo non dirigenziale, senza tuttavia recare né la quantificazione dei relativi oneri né l'individuazione della copertura finanziaria;

   Bignami 11-bis.01, che prevede la disapplicazione delle sanzioni relative a mancati adempimenti e omessi o insufficienti versamenti per gli anni 2020 e 2021 in materia di IMU, in ciò determinando minori entrate prive di quantificazione e copertura.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Bucalo 1.02 e Frassinetti 1.01, che autorizzano per l'anno scolastico 2021/2022 una mobilità straordinaria, rispettivamente, su tutte e sul 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste in favore dei dirigenti scolastici. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

   Bucalo 1.0100, che, tra l'altro, proroga per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità previsti dall'ordinanza ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Frassinetti 1.03, che, tra l'altro, riduce a tre anni il periodo entro cui i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Bucalo 1.04, che abroga il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, che, tra l'altro, prevede che il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno quattro anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Bucalo 1.06, che è volta a riservare, per l'anno scolastico 2021/2022, alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Gemmato 5.03, che è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la disposizione Pag. 23 dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente il trattenimento in servizio del personale sanitario anche in deroga ai limiti previsti dalla vigente disciplina sul collocamento in quiescenza. Essa, estende tale disposizione anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale nelle aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria proposta;

   Gemmato 5.01, che estende anche ai dirigenti professionali, tecnici e amministrativi del Servizio sanitario nazionale la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Prisco 6.2, che, tra l'altro, consente il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nell'ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive 24 ore. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Colletti 6.0100, che, tra l'altro, rende obbligatorio anziché facoltativo il rilascio in formato elettronico della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Prisco 10.16, che estende le previsioni del comma 3 alle procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Cirielli 10.20, che autorizza l'assunzione straordinaria di personale nei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del mancato richiamo al rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

   Cirielli 10.017, che autorizza l'assunzione straordinaria di allievi agenti di Polizia di Stato mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto direttoriale del 18 maggio 2017. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del mancato richiamo al rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

   Frassinetti 10.04, che prevede che al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da quella di appartenenza ad altra amministrazione Pag. 24 pubblica, sia riconosciuto il medesimo trattamento economico prima in godimento, qualora superiore a quello spettante nella nuova qualifica o ruolo, mediante attribuzione di un assegno personale riassorbibile, utile a pensione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Bucalo 10.05, che prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore riservato ai soggetti che, in relazione al concorso per dirigente scolastico in essa richiamato, abbiano ricevuto una sentenza favorevole in primo grado ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del citato concorso, stabilendo altresì, da un lato, l'integrale autofinanziamento del corso intensivo da parte dei ricorrenti, dall'altro, l'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli uffici scolastici regionali per i corsi di formazione del personale dirigente in servizio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari;

   Bucalo 10.08, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire, entro l'anno 2021, un concorso per esami e titoli per ricoprire i posti vacanti e disponibili dei direttori dei servizi generali e amministrativi nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali previste. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bucalo 10.011, che prevede la sospensione o l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento del personale scolastico già notificati dall'amministrazione riferiti a contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Frassinetti 10.015, che prevede l'indizione, entro il 2021, di un concorso straordinario per titoli ed esami per la costituzione di una graduatoria valida per le assunzioni nel ruolo del personale educativo che ha prestato almeno 24 mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi venti anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento all'indizione e allo svolgimento del concorso straordinario per titoli ed esami;

   Bucalo 10-bis.01, che prevede che al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da quella di appartenenza ad altra amministrazione pubblica, sia comunque riconosciuta a fini economici, qualora il trattamento retributivo nella nuova qualifica o ruolo risulti inferiore a quello in precedenza spettante, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Colletti 10-quater.02, che prevede l'istituzione di una piattaforma nazionale concernente le procedure di reclutamento espletate dalla società partecipate, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e in 30.000 euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Costa 11.1, che è volta ad inserire il diritto penale tra le prove concorsuali scritte che devono sostenere i candidati che intendono Pag. 25 accedere alla funzione requirente, nell'ambito del concorso per magistrato ordinario di cui all'articolo 11 del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla coerenza tra le previsioni recate dalla proposta emendativa in esame e la stima degli oneri relativi allo svolgimento del concorso da magistrato ordinario riportata al comma 8 dell'articolo 11;

   Gemmato 11-quater.01, che prevede che per il solo esercizio 2021 la quota statale dell'aliquota di prodotto sulla coltivazione di idrocarburi di cui al decreto legislativo n. 625 del 1996, di cui la disciplina vigente prevede la corresponsione alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, sia destinata a misure di sostegno dell'intero territorio nazionale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa sui bilanci degli enti territoriali interessati.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in assenza di relazione tecnica che ne consenta una compiuta valutazione circa l'eventuale onerosità. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva in premessa che – come ha peraltro già avuto modo più volte di rimarcare in occasione di recenti analoghe circostanze, in sede di espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti all'esame dell'Assemblea – la mera assenza di relazione tecnica dianzi richiamata dalla sottosegretaria Sartore non può essere addotta a pretesto di una valutazione negativa delle proposte emendative presentate dal suo gruppo. Al riguardo, evidenzia altresì che la predisposizione della citata relazione tecnica costituisce un compito che rientra tra le responsabilità dello stesso Governo, non potendosi viceversa accogliere l'interpretazione secondo cui detto onere ricadrebbe a carico dei singoli deputati o gruppi parlamentari. Tanto premesso, contesta le motivazioni poste a sostegno del parere contrario espresso sulle proposte emendative presentate da Fratelli d'Italia, la cui quantificazione o copertura è stata ritenuta carente o inidonea, dal momento che, ad esempio, l'articolo aggiuntivo Bucalo 1.010 neppure richiede, a rigore, una quantificazione degli oneri, posto che alla sua attuazione potrà comunque provvedersi attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti, utilizzando le risorse finanziarie all'uopo già stanziate dalla legislazione vigente. Analoghe considerazioni valgono, a suo avviso, anche per l'emendamento Gemmato 3.1, giacché il rimborso dallo stesso previsto in favore degli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle attività di inoculazione dei vaccini anti SARS-COV-2 con riferimento alle spese e agli onorari per l'assistenza legale sostenuti a seguito di procedimenti penali promossi nei loro confronti in conseguenza delle prestazioni vaccinali effettuate potrà naturalmente essere attuato nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, in particolare attingendo agli stanziamenti già previsti a bilancio per il gratuito patrocinio dello Stato. In tale quadro, rileva che anche gli articoli aggiuntivi Bucalo 10.013 e Frassinetti 10.06 non necessitano di risorse aggiuntive rispetto a quelle già iscritte nei bilanci delle regioni cui è demandata l'autonoma organizzazione dei corsi di formazione, che le proposte emendative in commento si limitano meritoriamente a qualificare come obbligatori, nell'ambito della programmazione di massima definita a monte dal competente Ministero.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE, con riferimento alle proposte emendative testé richiamate dall'onorevole Lucaselli Pag. 26nonché delle altre su cui ha già anticipato una valutazione contraria, ribadisce la necessità di acquisire sulle stesse apposita relazione tecnica, giacché in assenza di questa ed in mancanza pertanto di una puntuale indicazione delle eventuali risorse già stanziate a bilancio di cui si prevede l'utilizzo non è possibile suffragare l'asserita neutralità delle stesse sotto il profilo finanziario. Con particolare riguardo agli articoli aggiuntivi Bucalo 10.013 e Frassinetti 10.06, evidenzia come l'obbligatorietà dei corsi formativi ivi prevista, innovando la disciplina vigente sulla base della quale è stato quantificato l'ammontare degli stanziamenti allo scopo iscritti nei bilanci regionali, appare evidentemente suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico degli enti medesimi che, secondo quanto prescritto dall'articolo 19 della legge n. 196 del 2009, devono essere correttamente quantificati ed accompagnati dalla indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rimarcare l'assai ridotto margine di azione parlamentare concesso all'opposizione nell'attuale quadro politico, ritiene inaccettabile la carenza di argomentazioni poste a sostegno del parere contrario espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia e reputa altresì offensiva la pretesa di imporre a carico dei singoli parlamentari un gravoso adempimento – come quello relativo alla predisposizione della relazione tecnica – che deve invece essere assolto, come noto, dai competenti uffici governativi. Trattandosi di un tema inerente al corretto funzionamento delle procedure, peraltro già più volte attenzionato dal suo gruppo, come dianzi ricordato dalla collega Lucaselli, considera oramai non più differibile la soluzione ad uno stato di cose che nella sostanza pregiudica il libero esercizio delle prerogative parlamentari così come la piena e compiuta valutazione dei concreti profili finanziari delle singole proposte emendative, tanto più alla luce delle meritorie finalità dalle proposte stesse perseguite. In proposito, reputa quindi non convincenti le argomentazioni sulla base delle quali sono stati valutati negativamente sotto il profilo finanziario gli articoli aggiuntivi Frassinetti 1.03, Bucalo 1.04, Gemmato 5.03 e 5.01 nonché l'emendamento Prisco 6.2, evidenziando in particolare come quest'ultimo, nel limitarsi a consentire il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nel caso in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, appaia manifestamente non suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Tutto ciò denota piuttosto, a suo avviso, la volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene di sottrarsi al confronto sui temi concreti posti dalle singole proposte emendative, svilendo così la funzione dialettica di una discussione parlamentare libera e franca. Nel ribadire pertanto la totale disapprovazione di un metodo di valutazione delle proposte emendative che liquida sbrigativamente le stesse senza addurre alcun elemento utile ai fini di una verifica circa le loro reali implicazioni di ordine finanziario, che a suo avviso pregiudica perfino la possibilità della Commissione bilancio di pronunciarsi su di esse in maniera pienamente edotta e consapevole, appellandosi ad uno spirito di fattiva collaborazione invita il relatore ed il Governo a svolgere un ulteriore approfondimento in relazione alle proposte emendative in precedenza richiamate, al fine di appurare se alcune di esse non presentino concretamente profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel sottolineare la ristrettezza dei tempi entro cui il Governo è di regola chiamato a svolgere l'istruttoria sugli emendamenti all'esame dell'Assemblea, tanto più in occasione di provvedimenti di indubbia complessità come quello in titolo, assicura tuttavia la propria piena disponibilità a compiere un supplemento di riflessione sulle proposte emendative richiamate dagli onorevoli Lucaselli e Trancassini, al fine di valutarne ulteriormente l'effettiva portata finanziaria, pur in assenza di relazione tecnica.

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  Fabio MELILLI, presidente, nel convenire con la sottosegretaria Sartore in merito alla eccessiva compressione dei tempi concessi per l'espressione del parere sugli emendamenti all'esame dell'Assemblea, che rende di fatto materialmente impraticabile l'acquisizione di relazione tecnica sulle singole proposte emendative e che rappresenta indubbiamente, per le stesse modalità di organizzazione complessiva dei lavori parlamentari, un aspetto problematico su cui ritiene quantomeno auspicabile avviare una riflessione presso le competenti sedi, sospende brevemente la seduta per consentire al Governo di svolgere un ulteriore approfondimento sulle proposte emendative richiamate dagli onorevoli Lucaselli e Trancassini.

  La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 11.40.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE, a seguito di un ulteriore approfondimento, esprime un parere di nulla osta sugli articoli aggiuntivi Frassinetti 1.03 e Bucalo 1.04 e l'emendamento Prisco 6.2.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, nel ringraziare la sottosegretaria Sartore per l'approfondimento testé svolto, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 10.16, 10.20 e 11.1, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.06, 1.08, 1.09, 1.010, 1.0100, 5.01, 5.03, 6.0100, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.011, 10.013, 10.015, 10.017, 10-bis.01, 10-quater.01, 10-quater.02, 11-bis.01 e 11-quater.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
C. 164 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta del 13 maggio scorso ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione, competente per materia, deliberando in quella sede un parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione. Segnala che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 19 maggio scorso, recependo integralmente le condizioni deliberate dalla V Commissione. Pertanto, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Versace 4.24, che prevede che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato includa, laddove necessario, un piano di supporto ai familiari del paziente, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria. Pag. 28
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Rostan 10.100, che prevede che le regioni assicurino il flusso informativo delle reti per le malattie rare attraverso i centri interregionali di riferimento e i centri di coordinamento istituiti dalle regioni medesime, anziché attraverso i centri regionali e interregionali di coordinamento, come attualmente previsto dal testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Gemmato 12.04, 12.05 e 12.03, che estendono l'ambito dei farmaci che non concorrono alla formazione del fatturato delle aziende farmaceutiche ai fini del ripiano della spesa farmaceutica, di cui all'articolo 1, commi 578 e seguenti, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

   Paolo Russo 14.1, che prevede che il 10 per cento delle attività annuali svolte dalle regioni nell'ambito della formazione medica obbligatoria sia riservato all'organizzazione e al funzionamento delle reti di assistenza per le malattie rare e alla presa in carico delle persone da queste ultime affette. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, evidenzia che gli articoli aggiuntivi Gemmato 12.04, 12.05 e 12.03, intervenendo nella determinazione del fatturato delle aziende farmaceutiche ai fini del ripiano della spesa farmaceutica, avrebbero anche l'effetto di incidere sui provvedimenti amministrativi in corso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco nei confronti di talune aziende farmaceutiche. Inoltre, esprime parere contrario anche sull'emendamento Paolo Russo 13.6, volto a incentivare la realizzazione di consorzi per la ricerca e l'innovazione tra soggetti pubblici, in quanto prevede, tra l'altro, un incremento di risorse per gli enti di ricerca e di assistenza coinvolti senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.24, 10.100, 13.6 e 14.1 e sugli articoli aggiuntivi 12.04, 12.05 e 12.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
C. 1008 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2021.

Pag. 29

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE comunica che la relazione tecnica sul provvedimento non è ancora pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.
C. 3038 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle norme recate dall'Accordo, rileva che lo sviluppo della infrastruttura per la trasmissione elettrica da questo previsto è realizzato interamente con risorse rivenienti da enti non inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ossia STEG, TERNA e Commissione europea. Rileva, inoltre, che le risorse apportate da TERNA, stimate pari a 150 milioni di euro, sono ricavate dalle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del piano da questa predisposto in forza di quanto previsto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011: tale norma, appunto, stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. predisponga ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, che è approvato dal Ministro dello sviluppo economico, e che individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi. Evidenzia, infine, che la relazione tecnica afferma che, nello scenario ipotizzato da TERNA, l'impatto tariffario del progetto sulla bolletta elettrica sarebbe pari ad un incremento massimo stimabile dello 0,031 per cento circa a partire dal 2026, primo anno di imputazione tariffaria, e con andamento decrescente nei successivi 45 anni di ammortamento previsti: ciò significherebbe, sempre secondo la relazione tecnica, che, a valori attuali, l'incremento di costo annuo per l'utente tipo domestico (2700kWh/anno) sarebbe di circa 13 centesimi di euro. Alla luce di tali considerazioni non ha osservazioni da formulare, considerato che il provvedimento è assistito da una clausola di invarianza finanziaria per effetto della quale il meccanismo di finanziamento prefigurato dalla relazione tecnica e dalla disposizione finanziaria dovrà essere attuato nei termini descritti senza effetti diretti sulla finanza pubblica.
  Per quanto riguarda gli oneri derivanti dallo svolgimento «in presenza» di alcune riunioni del Comitato previsto dall'articolo 4 rileva che la quantificazione proposta appare coerente con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica e non formula osservazioni nel presupposto che le stesse trovino effettiva attuazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 3, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, istitutivo del Comitato paritetico di monitoraggio, valutati in euro 1.620 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli Pag. 30affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Osserva che il successivo comma 5 stabilisce infine che, ad eccezione della citata disposizione dell'Accordo, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
C. 3040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge in esame – già approvato, con modifiche, dal Senato (A.S. 1223) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016. Segnala che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica qualifica gli oneri stimati dalla relazione tecnica – derivanti dalle spese relative agli articoli 3 (modalità di cooperazione) e 8 (riunioni e consultazioni per la valutazione dei progressi dell'Accordo) – come spese valutate per euro 123.831 annui, e come spese autorizzate (limiti di spesa) per euro 42.948 annui. Sul punto rammenta che, nel corso dell'esame in prima lettura, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che inizialmente configurava tutti gli oneri come limite di spesa, è stato riformulato in accoglimento della condizione posta nel proprio parere dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 12 gennaio 2021, A.S. 1223). La condizione era volta a configurare parte degli oneri di cui agli articoli 3 e 8 come spese valutate e ad aggiornare la decorrenza degli oneri dal 2021, in luogo del 2019. Segnala che il testo che risulta dalla riformulazione è quello attualmente all'esame. Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti elementi circa la scomposizione degli oneri fra spese valutate ed autorizzate, in quanto detta suddivisione non risulta desumibile dal testo della norma, dalla relazione tecnica e dagli elementi forniti dal Governo. Pur rilevando, infatti, che la somma dei due tipi di oneri coincide con il totale della quantificazione risultante sia dalla norma sia dalla relazione tecnica, non ritiene ricostruibile in modo univoco quali voci di spesa siano state considerate come spese valutate e quali come spese autorizzate. Inoltre, con riferimento all'invio di un'unità di personale con qualifica direttiva per un biennio, prefigurato dalla relazione tecnica in relazione alla lettera k) dell'articolo 3, ritiene che andrebbe chiarito se da tale missione possa insorgere la necessità di sostituzione della risorsa umana destinata all'estero, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione di appartenenza. Prende atto degli ulteriori dati, assunzioni ed elementi forniti dalla relazione tecnica e confermati dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, che appaiono in linea con quelli esplicitati con riferimento ad analoghi provvedimenti e in proposito non formula osservazioni. Infine, avuto riguardo ad altri provvedimenti di contenuto simile all'attuale – ratifiche di cooperazione di polizia – rileva che alcuni recano una clausola di invarianza finanziaria a norma della quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a Pag. 31carico della finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati e che alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (nella presente legislatura, richiama i seguenti provvedimenti: AC 1994- Cuba; nella XVII legislatura: AC 3767-Svizzera), mentre altri provvedimenti non sono assistiti da una siffatta clausola (per esempio, nella XVII legislatura: AC 4462-Colombia; AC 4467-Macedonia; AC 3942-Capo Verde; AC 3085-Francia; AC 3086-Austria; AC 2081-Sud Africa). Tenuto dunque conto che il disegno di legge in esame non reca una clausola di invarianza riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 3 e 8 dell'Accordo, ritiene utile acquisire conferma dell'effettiva neutralità delle norme cui la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, fermo restando quanto indicato, in merito all'articolo 9, dalla relazione tecnica, che precisa che agli eventuali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione cui dagli articoli 3 e 8 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 123.831 a decorrere dal 2021, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Il successivo comma 2 stabilisce infine che agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo oggetto di ratifica, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.
C. 3042 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1277) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 e che il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica. Passando ai contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica fanno riferimento alle spese di missione e a quelle di interpretariato. Rileva che le prime sono qualificate come oneri valutati, le seconde come oneri autorizzati (limite di spesa) e che tale suddivisione deriva dalla condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge. Non formula osservazioni circa tale configurazione – tenuto conto che le spese di missione derivano da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, in coerenza con il trattamento adottato in analoghi provvedimenti, e che le spese di traduzione sono usualmente configurate come oneri autorizzati – né circa l'ammontare degli oneri, che risulta in linea con quanto previsto in Pag. 32altri provvedimenti di analogo tenore. Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'articolo 14 dell'Accordo, ai fini della quantificazione ipotizza che la stessa si riunisca una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Tunisia, e rileva come sia nella relazione tecnica sia nel testo dell'Accordo, manchino indicazioni sul luogo della prima riunione (peraltro la relazione tecnica, presentata a luglio 2019, fa riferimento all'esercizio 2020): segnala, che comunque, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha recentemente confermato le predette ipotesi presso la Commissione Bilancio del Senato e dunque non formula osservazioni. Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, osserva che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Tunisia: andrebbero dunque acquisiti, a suo parere, dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari tunisini. Appare inoltre utile, a suo parere, acquisire conferma che a eventuali incontri straordinari, ulteriori rispetto all'incontro annuale già contemplato espressamente, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non formula osservazioni circa le ulteriori disposizioni, riproduttive di quanto già previsto dal vigente Accordo del 1990 oppure aventi carattere ordinamentale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 4.000 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2021, per le spese di missione, e pari a 1.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

  La sottosegretaria Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI