CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2021
590.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 12.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2021

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che alle ore 12 di giovedì 13 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Al riguardo, avverte che ne sono state presentate 466 (vedi allegato 1).
  Ricorda, altresì, che alle ore 12 di ieri, lunedì 17 maggio, è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 11.01. Al riguardo, avverte che ne sono stati presentati 215 (vedi allegato 2).
  Comunica, inoltre, che ad oggi, sul provvedimento in oggetto, oltre al parere del Comitato per la legislazione e al parere favorevole della X Commissione, già comunicati nella precedente seduta, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni IV, V, IX nonché i pareri favorevoli con osservazioni della VI Commissione e della Commissione per le questioni regionali.
  Avverte, quindi, che sono stati ritirati, prima dell'inizio della seduta, gli articoli aggiuntivi Novelli 10.07 e 10.08.
  Per quanto concerne le proposte emendative presentate, fa presente che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le Pag. 47proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.
  Alla luce di tali considerazioni, la presidenza ritiene che debbano considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Ferri 1.6, in quanto prevede una proroga del termine previsto per l'adeguamento dell'obbligo di affidamento, da parte di alcuni concessionari di lavori pubblici, di una quota dei contratti relativi a concessioni con procedura a evidenza pubblica; Frassinetti 3.020, che detta disposizioni riguardanti il divieto di licenziamento nell'amministrazione scolastica disponendo altresì l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati; Bucalo 3.07, 3.014 e 3.09, che intervengono, rispettivamente, sulla disciplina vigente in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/2022, sulla rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale e sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche; Frassinetti 3.08, che reca norme sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche; Bucalo 3.010 e 3.012, volti a prevedere, rispettivamente, alcune deroghe per l'anno 2021/2022 alla normativa vigente, riguardanti l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nonché la trasformazione dei posti di sostegno in organico di diritto presso le istituzioni scolastiche; Frassinetti 3.018, che prevede per l'anno scolastico 2021/2022 l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali dell'ultimo concorso straordinario per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado; Bucalo 3.016, che dispone sulle riaperture degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze; Ruffino 3.02, che riconosce l'abilitazione all'insegnamento per gli insegnanti che abbiano prestato servizio, anche frazionato, per un periodo corrispondente a un anno scolastico presso istituti paritari; Ruffino 3.01, che stabilisce fino al 31 dicembre 2021 l'esenzione del pagamento delle rette mensili per la scuola dell'infanzia paritaria per i nuclei familiari con un determinato valore dell'indicatore ISEE; Marco Di Maio 3.03, volto ad estendere alcune agevolazioni previste per l'anno 2020 anche a determinati Istituti tecnici superiori che presentano solo un determinato requisito tra quelli richiesti per beneficiare dei finanziamenti in conto capitale per i laboratori di innovazione tecnologica 4.0; Gadda 3.05, che reca modifiche alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, in materia di sdemanializzazione e di cessazione dei diritti di uso civico di determinati tipi di terreni agricoli; Gagliardi 5.5, che interviene sull'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989 (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), inserendo una disposizione volta al contrasto degli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive; Gagliardi 5.6, che interviene sull'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989, prevedendo che gli impianti sportivi per il gioco del calcio possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche dei campionati professionistici di serie A, serie B e Lega Pro, in deroga ai requisiti infrastrutturali dettati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio; Ruffino 8.04, che interviene sulla disciplina dei servizi a domanda individuale prestati dai Comuni; Rampelli 8.012, in materia di concessioni delle aree di demanio marittimo; Sportiello 9.04, volto a integrare il Piano strategico nazionale dei vaccini anti Covid al fine di includervi soggetti socialmente fragili; Ungaro 9.03, diretto ad includere nella campagna vaccinale anti Covid gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che si trovano temporaneamente in Italia; Bellucci 9.05, che assegna allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze risorse per l'assunzione di personale a tempo indeterminato; Sapia 10.01, che stanzia 800 milioni di euro a favore dei Comuni, da destinare alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché alla bonifica di siti inquinati; Ruffino 10.02, che dispone in Pag. 48tema di compatibilità tra reddito di emergenza (REM) e indennità di disoccupazione; Grillo 10.04, che disciplina la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali; De Filippo 10.06, che disciplina i criteri per l'individuazione delle cinque regioni di riferimento in materia di costi e servizi standard; Sani 11.2, che reca prescrizioni sui requisiti strutturali e di sicurezza delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; Sani 11.3, che proroga le tre fasi temporali previste dal decreto ministeriale 19 giugno 2019, recante il calendario delle aree geografiche per il rilascio della banda 700 MHz; D'Ettore 11.13, volto a prorogare il termine di una delibera CIPE, concernente le programmazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020; Ruffino 11.05, che consente agli enti locali di procedere in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per le coperture dei posti vacanti; Grimaldi 11.012, che prevede la sospensione delle procedure di demolizione della prima casa; Magi 11.019 e 11.020, che introducono norme volte ad agevolare la procedura di raccolta e di autenticazione delle firme in occasione delle consultazioni referendarie, di cui alla legge n. 352 del 1970; Lucchini 11.021, che introduce una deroga all'applicazione della normativa in materia di sospensione dei criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, come disciplinata dal decreto-legge n. 183 del 2021; Gagliardi 12.04, che dispone l'abolizione del superbollo per i proprietari di veicoli con determinate caratteristiche; Gagliardi 12.05, che prevede la detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli; Gagliardi 12.06, che prevede incentivi per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni; Magi 12.016, che introduce un sistema di accreditamento, aperto agli operatori del settore, per la concessione di licenze all'importazione e distribuzione di prodotti terapeutici a base di cannabis; Fassina 12.017, che interviene in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale; Stumpo 12.018, che detta disposizioni riguardanti l'Ordine nazionale dei biologi, l'elezione degli organi e l'iscrizione al relativo albo professionale; Gagliardi 12.08, 12.07 e 12.09, che dispongono in tema di rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi; Sutto 13.03, che dispone in tema di applicabilità del Codice del terzo settore alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità testé pronunciato è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che, nonostante nella giornata di ieri sia stata posta la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto sostegni), all'esame in Assemblea, la XII Commissione sta procedendo all'esame di due provvedimenti, in sede referente e in sede consultiva. Segnalando che a seguito della posizione della questione di fiducia presso altre Commissioni sono state sconvocate le sedute già previste, ritiene che ciò sarebbe dovuto accadere anche in relazione ai lavori della XII Commissione. Ribadisce che occorre rispettare le procedure regolamentari, senza piegarle agli interessi delle forze di maggioranza, al fine di tutelare il ruolo dei gruppi di opposizione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che i provvedimenti all'esame della Commissione nella seduta odierna sono atti dovuti, in quanto trattasi di disegni di legge di conversione di decreti-legge di cui è previsto un imminente esame da parte dell'Assemblea, sui quali, peraltro, sono in corso sedute presso altre Commissioni. Sottolinea, quindi, che l'esame in corso nella seduta odierna non costituisce in alcun modo una violazione di quanto previsto dal Regolamento della Camera.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) si riserva di approfondire quanto affermato dalla presidente Lorefice.

  Marialucia LOREFICE, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia Pag. 49 il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 19 maggio, in cui si darà conto dell'esito dei ricorsi pervenuti nonché delle inammissibilità concernenti i subemendanti riferiti all'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 maggio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 44/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Lisa NOJA (IV), relatrice, con riferimento al provvedimento in esame, rileva innanzitutto che l'articolo 1 estende al periodo dal 7 al 30 aprile 2021 l'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. Lo stesso articolo reca ulteriori disposizioni restrittive per il medesimo periodo sulle quali non mi soffermo, trattandosi di un periodo oramai superato. Peraltro, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in corso di esame presso la XII Commissione, reca alcune disposizioni che hanno trovato applicazione a partire dal 26 aprile 2021.
  Pone, quindi, in rilievo l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, che ripristina l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), del 12 gennaio 2017. L'accesso ai familiari e visitatori è ripristinato anche nelle strutture socioassistenziali. Tali disposizioni sono efficaci dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. Ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 sono disciplinate dall'articolo 9 del summenzionato decreto-legge n. 52 del 2021, che la nostra Commissione sta esaminando in sede referente.
  L'articolo 1-bis precisa che l'accesso a familiari e visitatori nelle citate strutture è ripristinato nel rispetto delle linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, concernenti «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale», a cui le direzioni sanitarie delle predette strutture sono tenute a conformarsi immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni volte a incidere su materie di competenza della XII Commissione, richiama l'articolo 3, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute.
  Come osservano le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44, la limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica, in base al regime Pag. 50delle successioni delle leggi penali nel tempo, anche ai casi già verificatisi. Inoltre, la predetta limitazione si pone in deroga rispetto alla disciplina di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, che esclude la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia – e quindi non per negligenza o imprudenza – e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali. La disposizione di cui all'articolo 3, avendo come riferimento l'attuazione del piano strategico nazionale per i vaccini anti Covid, è applicabile esclusivamente in favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di tali vaccini.
  Inoltre, l'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'iter di conversione al Senato, reca una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. Riguardo al periodo oggetto dello stato di emergenza, il comma 1 fa riferimento alla prima delibera del Consiglio dei ministri – del 31 gennaio 2020 – e alle successive proroghe, l'ultima delle quali è stata stabilita fino al 31 luglio 2021 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.
  Poiché la limitazione della punibilità concerne i delitti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici e dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, degli psicologi.
  La norma transitoria in esame fa riferimento ai delitti che trovino causa nella situazione di emergenza relativa alla suddetta epidemia da COVID-19, quindi a qualsiasi attività svolta nell'ambito dell'esercizio di una professione sanitaria, anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19. Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall'infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza.
  L'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali. L'obbligo viene introdotto al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza e il relativo adempimento viene qualificato come requisito essenziale per l'esercizio delle suddette attività.
  Riguardo all'individuazione degli operatori di interesse sanitario, occorre fare riferimento all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che attribuisce alla competenza delle regioni l'individuazione dei profili (e dei relativi requisiti di formazione) degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale. Il comma 2 dell'articolo 4 esclude dall'obbligo di vaccinazione i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione Pag. 51a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; in base a queste ultime, la vaccinazione può essere, a seconda dei casi, omessa o differita. Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, ciascun ordine professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o provincia autonoma in cui l'ordine medesimo abbia sede. I datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie o socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie o nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio tali dipendenti operino. Il comma 4 prevede che, entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, mediante i sistemi informativi vaccinali a disposizione delle stesse, verifichino lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Qualora dai sistemi a disposizione non risulti l'effettuazione della vaccinazione in oggetto o la presentazione della richiesta di vaccinazione, la regione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti «che non risultano vaccinati».
  Ai sensi del comma 5, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del medesimo invito, la documentazione che attesti l'effettuazione della vaccinazione o che giustifichi l'omissione o il differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino in oggetto, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere l'obbligo. Nel caso, invece, di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere, immediatamente e comunque entro i tre giorni successivi alla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Il comma 6 dispone, in primo luogo, che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'azienda sanitaria locale competente accerti l'inadempimento medesimo e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori informazioni presso le autorità competenti, ne dia immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'adozione del suddetto atto di accertamento determini la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il successivo comma 9 specifica che la sospensione si applica fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino alla completa attuazione del suddetto piano strategico nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il comma 7 prevede che la sospensione suddetta sia comunicata immediatamente all'interessato da parte dell'eventuale ordine professionale di appartenenza.
  Ai sensi del comma 8, in conseguenza della comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni diverse, non è dovuta, per il suddetto periodo di sospensione, la retribuzione ovvero altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  Il comma 10 prevede che, per il periodo in cui la vaccinazione in oggetto sia omessa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisca, senza decurtazione della retribuzione, i Pag. 52soggetti interessati a mansioni – anche diverse – in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19. Il medesimo comma 10 fa in ogni caso salva l'applicazione delle norme temporanee relative ai cosiddetti lavoratori fragili, di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, come da ultimo novellati dall'articolo 15 del decreto-legge 22 n. 41 del 2021, in fase di conversione alla Camera (A.C. n. 3099). Il comma 11 prevede che i soggetti rientranti nella fattispecie di omissione o di differimento di cui al comma 2 adottino, per il periodo interessato dalla medesima fattispecie e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  L'articolo 5 estende la disciplina relativa alla manifestazione del consenso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale ricoverati in strutture sanitarie assistite, anche alle persone incapaci non ricoverate. A tal fine, l'articolo 5 modifica l'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 172 del 2020, con la finalità di estenderne le previsioni anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non sono ricoverate in residenze sanitarie assistite o in strutture analoghe. In particolare, si stabilisce che la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2, nei confronti dei soggetti in stato di incapacità naturale non ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali o strutture analoghe, comunque denominate, venga assunta dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato ovvero da un suo delegato.
  Un'altra disposizione di interesse per la XII Commissione è contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, che consente a tutti gli enti del Terzo settore di disporre, al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l'anno 2021, di un arco temporale più ampio, nonché di una disciplina semplificata per il ricorso a modalità telematiche, in relazione allo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci. Tale disposizione novella l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, che posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e S.r.l., nonché delle associazioni e delle fondazioni, dev'essere necessariamente convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, escludendo tuttavia gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). La norma in esame sopprime tale restrizione.
  Richiama, inoltre, l'articolo 9, che differisce, per il solo anno 2021, dal 30 aprile al 15 giugno, il termine limite previsto per la certificazione da parte delle regioni e province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo.
  L'articolo 10-bis, poi, reca una norma di interpretazione autentica, concernente la disciplina previdenziale relativa ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di natura pubblica. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale norma, viene ridotta l'autorizzazione di spesa relativa all'attività e al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito presso il Ministero della salute.
  Infine, l'articolo 10-quater modifica la disciplina sulla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. La modifica concerne l'ambito temporale Pag. 53delle esperienze dirigenziali oggetto di valutazione. La norma vigente – articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016 – prevede che la Commissione preposta alla formazione dell'elenco in oggetto valuti esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni e che, analogamente, ai fini della decurtazione di punteggio, si tenga conto esclusivamente degli eventuali provvedimenti di decadenza riportati dal candidato negli ultimi sette anni; l'articolo 10-bis dispone, con esclusivo riferimento alle regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, l'elevamento dei due limiti temporali da sette a dieci anni.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.