CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 177

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della vice presidente Rossella MURONI.

  La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.
(Alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 178

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rossella MURONI, presidente, avverte che l'avvio del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo giovedì 13 maggio e che pertanto la Commissione di merito ha chiesto alle Commissioni in sede consultiva di rendere il parere di competenza nella giornata odierna. Nella seduta antimeridiana, quindi, la Commissione incardinerà il provvedimento, per rendere il parere nella seduta pomeridiana.

  Patrizia TERZONI (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, riferisce alla Commissione sul testo unificato delle proposte di legge sulla tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
  La finalità dell'intervento normativo consiste nel valorizzare la agricoltura contadina, riconoscendo come suoi elementi principali la custodia della terra, il presidio della biodiversità dell'ambiente e delle risorse primarie da esso derivanti, nonché il contrasto dello spopolamento delle aree interne, montane, marginali e rurali del Paese.
  L'articolo 1 evidenzia che il sostegno dell'agricoltura contadina è finalizzato alla promozione dell'agroecologia, ossia ad un approccio al sistema agroalimentare in grado di assicurare la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori.
  Al comma 3, che declina le finalità della legge, si richiamano i principali atti di riferimento, tra cui segnalo, in particolare, la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e i 10 elementi dell'agroecologia approvati dal Consiglio della FAO nella 163esima sessione.
  In relazione alle competenze della Commissione, evidenzia le seguenti finalità: la promozione dell'agroecologia e la diffusione della conoscenza dei suoi modelli di salvaguardia dei terreni, della biodiversità e della protezione del suolo; il contrasto allo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, l'incentivazione all'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica; il contrasto alla riduzione delle aziende forestali; la valorizzazione del ruolo dei soggetti che svolgono l'agricoltura contadina e dell'agricoltore custode, quale soggetti naturalmente attivi nella protezione dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico.
  L'articolo 2 individua i requisiti che identificano le aziende agricole contadine tra cui figura la necessità di praticare modelli di produzione agroecologici.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione del Registro dell'Agricoltura Contadina.
  L'articolo 4 prevede disposizioni di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Per quanto di competenza della Commissione, il comma 1 prevede, tra le altre cose, che le regioni individuino: i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina; procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda, nonché per la realizzazione di strutture temporanee di ricoveri per animali, fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro-silvo-pastorale; procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di regimazione irrigua e bacini di accumulo irriguo.
  L'articolo 5 individua le misure a favore dell'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.
  L'articolo 6, al comma 2, prevede che le regioni, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio. Pag. 179 Il comma 3 disciplina la procedura per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.
  L'articolo 6-bis stabilisce che i comuni effettuino, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni.
  L'articolo 7 prevede la possibilità per i comuni, singoli o associati, di accorpare terreni gestibili in modo omogeneo, nella forma di associazioni, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti ed effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. Tra le finalità dell'accorpamento viene richiamata la promozione dell'attività forestale, la conservazione e la gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali nonché la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.
  Ai sensi del comma 4 i comuni possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso «la valorizzazione agricola dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi».
  L'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina l'11 novembre.
  L'articolo 9 prevede l'istituzione con decreto interministeriale, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. Tra le finalità della Rete evidenzio, in particolare, la raccolta di esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate.
  Gli articoli 10 e 10-bis recano le disposizioni finali, finanziarie e la clausola di salvaguardia.
  Conclusivamente, si riserva di formulare un parere favorevole ove non emergano criticità nel corso del dibattito.

  Umberto BURATTI (PD) rileva che l'articolo 6-bis disciplina la fattispecie della ricomparsa del proprietario silente di terreni nel frattempo affidati ai comuni o ai proprietari vicinali. Osserva che, nel caso in cui su quei terreni fossero state apportate da questi delle migliorie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere meccanismi di indennizzo degli interventi a favore di chi ne ha sostenuto l'onere.
  Osserva, inoltre, che sarebbe opportuno verificare la coerenza del disposto di cui all'articolo 6-bis con la legge 440 del 1978 che, nel disciplinare situazioni analoghe, richiamava il ruolo delle regioni. Chiede quindi alla relatrice di verificare se sia utile rilevare anche tal ultima questione nella proposta di parere.

  Patrizia TERZONI (M5S) si rende disponibile a valutare gli elementi rappresentati dal collega Buratti per inserirli eventualmente nella proposta di parere, che sarà sua cura mettere a disposizione dei colleghi prima della seduta pomeridiana.

  Rossella MURONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.

RISOLUZIONI

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della vice presidente Rossella MURONI.

  La seduta comincia alle 11.50.

7-00600 Zolezzi: Iniziative per favorire le attività di manutenzione, ricostruzione e gestione dei ponti sul bacino del fiume Po e sulle principali arterie limitrofe.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Pag. 180

  Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo da remoto, illustra la risoluzione a sua prima firma, che riguarda infrastrutture presenti sullo sfondo del luogo in cui si svolge l'intervento.

  Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia la presentazione, da parte del proprio gruppo, di una risoluzione avente ad oggetto il tema dei ponti sul fiume Po, con particolare riguardo alla realizzazione di nuovi ponti. Si tratta di un argomento che da molto tempo è all'attenzione del suo gruppo, come dimostra l'emendamento approvato nel corso dell'esame della legge di bilancio del 2019 che prevede un cospicuo stanziamento per la manutenzione e la realizzazione di nuovi ponti sul Po. Anticipa sin da subito che i contenuti della risoluzione che presenterà il proprio gruppo sono solo in parte sovrapponibili a quelli della risoluzione in discussione e che pertanto sarebbe opportuno procedere ad una votazione separata dei due testi.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) chiede ai colleghi se ritengano utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni che possa meglio far comprendere a chi non è addentro alla questione la drammatica situazione in cui versano i ponti sul Po.

  Silvia FREGOLENT (IV) si esprime favorevolmente allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sulle due risoluzioni che affrontano una questione assai importante. Fa presente che il collega Colaninno ha anticipato la volontà di sottoscrivere la risoluzione in discussione. Si riserva, a nome del proprio gruppo, di leggere con attenzione i contenuti della risoluzione che verrà presentata dal gruppo della Lega, al fine di valutare di apporre la firma anche su quella.

Sui lavori della Commissione.

  Daniela RUFFINO (MISTO-C!-PP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede che la Commissione svolga un'audizione urgente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni (ANCPI) in riferimento alla circolazione di una bozza di decreto-legge sulle semplificazioni ambientali del 24 aprile 2021, il cui articolo 19 ha ad oggetto la soppressione delle gestioni di rete comunali. Osserva infatti che le poche rimaste garantiscono una gestione di qualità e ritiene pertanto urgente affrontare tale questione in Commissione.

  Rossella MURONI, presidente, riporterà quanto richiesto dalla collega Ruffino alla presidente, al fine di trattare l'argomento nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza.
  Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 11 maggio 2021.

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.
C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano.

  Il Comitato ristretto si è svolto dalle 15.30 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 15.35.

Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.
C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 maggio scorso.

Pag. 181

  Alessia ROTTA, presidente, ricorda che la proposta figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 24 maggio. Fa presente che il Comitato ristretto testé riunitosi è pervenuto alla redazione di una proposta di testo unificato che propone alla Commissione come testo base.

  Matilde SIRACUSANO (FI), relatrice, fa presente che la proposta di testo unificato sintetizza i principali contenuti delle proposte abbinate ed in particolare prevede la nomina di un Commissario di Governo con poteri speciali finalizzati a risanare i nuclei abitativi degradati nella città di Messina e a consegnare gli alloggi alle più di 8.000 persone che vi abitano in condizioni inaccettabili. Al Commissario viene attribuita una contabilità speciale: Le risorse stanziate sono pari a 200 milioni di euro, a valere sui Fondi di sviluppo e coesione (FSC).

  Alessio BUTTI (FDI) osserva che il provvedimento sana una situazione oggettivamente molto critica e decisamente poco dignitosa per l'Italia e per i cittadini messinesi. Ricorda la sensazione spiacevole di una sua visita politica a Messina, conclusasi proprio con la visione della baraccopoli, eredità di un terremoto occorso nel 1908, più di cent'anni fa. Migliaia di persone vivono lì senza servizi, senza fognature, in condizioni igienico sanitarie improponibili.
  Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che, opportunamente a suo giudizio, non contiene quelle disposizioni presenti nei testi originari, come ad esempio la previsione della ZES, che costituivano più un sogno che una realtà attuabile.

  Matilde SIRACUSANO (FI), relatrice, ricorda che la proposta di legge a sua prima firma è stata sottoscritta anche dai rappresentanti dei gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, volendo così rappresentare la forte condivisione dei suoi contenuti da parte di una destra compatta, che ringrazia.
  Ritiene che oggi si stia scrivendo una bella pagina di politica, nella quale il Parlamento assume decisioni che incidono positivamente sulla vita cittadina di Messina.

  Francesco D'UVA (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro svolto e per l'intesa tra forze politiche diverse che vogliono unitamente risolvere un problema ultra centenario che colpisce la città di Messina. Ringrazia quindi i colleghi firmatari, la relatrice e i colleghi del proprio gruppo appartenenti alla Commissione Ambiente, che hanno capito l'importanza di questo provvedimento per i cittadini messinesi. Auspica che anche al Senato ci sia la medesima condivisione e che si giunga alla pronta approvazione di un provvedimento atteso ormai da troppo tempo.

  Pietro NAVARRA (PD) si associa ai ringraziamenti alla Commissione e alla sua presidente, che ha voluto dare al provvedimento negli ultimi tempi una significativa accelerazione. La condizione di degrado urbano presente nella tredicesima città italiana è un unicum nel mondo civilizzato che è doveroso cancellare. Ritiene anch'egli che oggi si stia scrivendo una bella pagina di storia politica, ponendosi la giusta attenzione al centenario problema di Messina.

  Tullio PATASSINI (LEGA) concorda con i colleghi che è necessario recuperare le aree più difficili del territorio, anche per far ripartire l'Italia con più forza. Ritiene che in alcuni momenti storici la concordia tra le forze politiche possa portare a grandi risultati, come successo nel caso della ricostruzione del ponte di Genova, che ha dimostrato che quando si vuole si può coniugare l'efficienza con la rapidità.

  Alessia ROTTA, presidente, esprime soddisfazione per il lavoro svolto su un provvedimento cui la Commissione ha dedicato particolare impegno. Il ruolo dei parlamentari è anche quello di portare l'attenzione del Governo questioni che rivestono una particolare urgenza, auspicando che il Governo, per parte sua, destini risorse sufficienti per risolvere una questione sulla Pag. 182quale si è registrato un inaccettabile ritardo.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di adottare il testo unificato formulato in sede di Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 1).

  Alessia ROTTA, presidente, tenuto conto che il mandato a riferire all'Assemblea dovrà essere conferito entro la prossima settimana, previa votazione degli emendamenti e acquisizione dei prescritti pareri, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 13 maggio alle ore 18.

  La Commissione prende atto.

  Alessia ROTTA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021.Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni.
(Alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana.

  Alessia ROTTA, presidente, dà conto della proposta di parere presentata dalla relatrice, in cui è presente un'osservazione che tiene conto degli elementi del dibattito (vedi allegato 2).

  La Commissione approva quindi la proposta di parere presentata dalla relatrice (vedi allegato 2).

D.L. n. 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
C. 3099 Governo, approvato dal Senato.
(Alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Eva LORENZONI (LEGA), relatrice, in qualità di relatrice riferisce sul testo del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dal Senato, per le parti di competenza della Commissione, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio.
  La prima norma che viene in rilievo, ancorché principalmente riguardante la finanza locale è l'articolo 30, comma 5. Esso proroga al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva. Inoltre disciplina i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti «rifiuti assimilati» nel senso che la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo (solo per il 2021, il termine di comunicazione è anticipato al 31 maggio).
  Ricorda che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa corrispettiva è applicata Pag. 183 e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Di recente, l'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 124 del 2019, aveva fissato al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, proroga legata all'emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 (delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif., peraltro modificata da successive delibere).
  L'articolo 30-ter autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato – nel limite, rispettivamente, di 2, 4 e 8 unità per il 2021 e in deroga a determinati vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente – al fine di garantire l'operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione.
  L'articolo 30-quater incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l'anno 2021. Si tratta del fondo denominato appunto «salva-opere» in quanto istituito al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori. La medesima norma dispone inoltre che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività necessarie, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti terzi (prima di questa innovazione era previsto che intervenisse un decreto attuativo a disciplinare tale elemento, ora non più necessario).
  L'articolo 33, comma 2-sexies autorizza la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'ISPRA, nell'ambito del Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca già previsto dall'articolo 228 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  L'articolo 39, comma 1-ter interviene in materia di proroga di termini in materia di imballaggi. In particolare, prevede che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. La norma in commento modifica il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 183 del 2020, che invece disponeva la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione della regola secondo cui tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi (articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
  L'articolo 39-quater novella l'articolo 185, comma 1, lettera f) del codice dell'ambiente in materia di esclusioni dall'applicazione della parte quarta inerente i rifiuti. Ciò allo scopo di inserire tra le esclusioni previste – limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022 – anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  In estrema sintesi, tale materia viene parificata ad altre quali la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. In relazione ai requisiti previsti, si segnala che la formulazione recata dalla nuova previsione indica la condizione – che sembrerebbe alternativa alla reimmissione della posidonia nel medesimo ambiente marino – del riutilizzo «a fini agronomici» ovvero in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, essendo comunque prevista la clausola che i processi o metodi non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
  L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché, al comma 3, un incremento Pag. 184di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali di cui 19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.
  Pur non essendo di diretta competenza della Commissione, ritengo opportuno citare, per completezza, l'articolo 6-bis secondo cui l'IVA non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del cosiddetto «Superbonus 110%» si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio.
  Ancora, segnala che l'articolo 6-septies, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 (e non più ai soli contratti successivi al 1 gennaio 2020) la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019. Infine, con riguardo al medesimo settore, l'articolo 40-quater proroga la sospensione (già prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti.
  Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto degli esiti del dibattito in Commissione.

  Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Atto n. 254.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Alessia ROTTA (PD), presidente e relatrice, fa avverte che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere entro il prossimo 29 maggio sul testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  Ricorda, preliminarmente alcuni contenuti qualificanti della citata legge n. 158.
  L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
  Tale fondo è destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  La dotazione iniziale del Fondo è stata quantificata in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 ed è stato previsto che, per gli anni 2017 e 2018, in esso affluissero anche le risorse, pari ad un milione di euro all'anno stanziate per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, da destinare esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale (articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015) Inoltre, le risorse del Fondo sono state incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per complessivi Pag. 185160 milioni di euro (articolo 1, comma 862 della legge n. 205 del 2017).
  Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, sempre l'articolo 3 della legge n. 158 ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nel Piano, devono essere definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali e per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. In questo ambito è data priorità ad interventi: volti alla qualificazione e alla manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse e la riduzione del rischio idrogeologico; per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici; per la riqualificazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico; per l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso.
  Per beneficiare dei finanziamenti, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 ha previsto poi che i piccoli comuni, oltre a rientrare nella definizione generale di comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, debbano rientrare anche in una delle tipologie elencate nella disposizione, che in sintesi fanno riferimento alle caratteristiche del territorio comunale, alla sua ubicazione geografica e alle condizioni economiche, sociali e demografiche.
  Nel dettaglio, le tipologie individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 sono le seguenti: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento della popolazione effettuato nel 1981; d) comuni con condizioni di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità sulla base di specifici parametri; e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; h) comuni comprendenti frazioni, con talune caratteristiche precedentemente elencate, limitando gli interventi di finanziamento disposti dalla legge alle medesime frazioni; i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali previste dalla normativa; l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; m) comuni istituiti a seguito di fusione; n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  Sempre l'articolo 1 della legge n. 158, al comma 4, ha rimesso la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie sopra elencate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT.
  In attuazione di tale previsione, con il decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020 sono stati definiti i suddetti parametri, previo parere favorevole delle Commissioni competenti.
  Per completezza, ricordo che la legge n. 158 prevede, tra gli adempimenti necessari, oltre al presente decreto, prevede l'adozione di una serie di provvedimenti tra loro collegati: entro 60 giorni dall'adozione del presente decreto, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta Pag. 186 del Ministro dell'interno e di concerto con gli altri ministeri indicati) dell'elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie di soggetti beneficiari dei provvedimenti (articolo 1, comma 5); entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), per la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni (articolo 3, comma 2) e, sulla base di questo decreto, di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuino, sulla base del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, i progetti da finanziare (articolo 3, comma 6).
  Ricorda inoltre che la predisposizione degli atti attuativi della legge n. 158 del 2017 è richiamata, tra l'altro nella mozione 1/00312 approvata il 28 gennaio 2020 alla Camera sullo sviluppo delle zone interne e montane del Paese.
  Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni «finanziabili», secondo i parametri definiti con il citato decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.
  L'articolo 1, comma 6 della citata legge 158 del 2017 specifica che l'elenco di cui al comma 5 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), dell'art. 1, sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.
  Nella relazione illustrativa allo schema in esame si evidenzia che «i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle suddette tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che saranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientrano in almeno uno dei predetti parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota Metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020».
  La stessa relazione sottolinea che: «in particolare, la verifica di rispondenza al parametro è contrassegnata dall'indice (1): in caso di parametri costituiti da più indicatori la rispondenza a ciascun indicatore è sempre contrassegnata dall'indice (1); inoltre, viene riportata una colonna finale di sintesi in cui l'indice (1) vuol dire che il parametro verifica almeno una delle previste caratteristiche degli indicatori. L'indice (0) indica che non è verificata la prevista caratteristica dell'indicatore né tantomeno il parametro finale».
  Conclusivamente, i piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge 158/2017, in quanto in possesso di almeno uno dei parametri individuati nella Nota metodologica allegata al D.M. del 10 agosto 2020, sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che al censimento generale della popolazione del 2011 avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.

  Alessio BUTTI (FDI) si chiede se, alla luce delle risorse previste e dell'inserimento tra i soggetti finanziati di oltre 5000 comuni, i benefici ai comuni siano effettivamente così esigui come appaiono, potendosi destinare a ciascun comune in media poco più di tremila euro.

  Alessia ROTTA (PD), presidente e relatrice, riservandosi di verificare l'esatta quantificazione delle risorse, anche con riguardo alla disponibilità degli stanziamenti degli anni scorsi, osserva che è previsto un piano nazionale dei piccoli comuni che definirà le modalità di erogazione dei finanziamenti e le relative priorità. Invita in ogni caso il collega Butti a porre tale questione al rappresentante del Governo, ancora Pag. 187 assente ma che ha preannunciato la sua presenza in seduta.

  Chiara BRAGA (PD) osserva che si tratta del provvedimento attuativo di una norma largamente voluta da alcune forze politiche e comprende pertanto che le critiche possono radicarsi nella mancata condivisione da parte delle altre. Tiene tuttavia sottolineare due aspetti. Il primo è il forte ritardo cui si arriva alla fase attuativa, essendo l'approvazione della legge avvenuta nel 2017. Il secondo elemento che invece sottolinea positivamente è che si tratta di una misura strutturale, il che fa emergere chiaramente la volontà di sostenere attivamente piccoli comuni, nonché quelli frutto della fusione di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, eliminando l'effetto distorsivo del processo virtuoso della fusione. Le finalità sono coerenti con il contrasto al dissesto idrogeologico, la riqualificazione degli edifici e delle infrastrutture stradali.
  Ritiene che il compito del Parlamento sia quello di verificare, al di là della entità delle risorse trasferite a ciascun singolo comune, le modalità di detto trasferimento, nonché la possibilità per i comuni di fare riferimento a risorse certe che non siano una tantum ma stabili.

  Alessia ROTTA (PD), presidente e relatrice, concorda con le considerazioni della collega Braga, auspicando che non si verifichi quello che è successo con il cosiddetto «fondo bellezza», istituito nella scorsa legislatura.

  Tullio PATASSINI (LEGA) ritiene fondamentale l'attenzione del Parlamento ai piccoli comuni, spesso ubicati in aree interne del Paese e fondamentali per lo sviluppo armonico dell'Italia. Questi soffrono di problemi comuni molto gravi, come lo spopolamento, e considera poco ragionevole concentrarsi sull'importo delle risorse ad essere destinati piuttosto che all'istituzione di una misura strutturale che permetta loro di ricevere risorse.
  Richiama inoltre le misure contenute all'interno del piano Nazionale di ripresa e resilienza, delineandosi una progressiva uscita della pandemia anche attraverso la rivitalizzazione dei piccoli comuni.

  Alessia ROTTA (PD), presidente e relatrice, sospende brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del sottosegretario Sibilia.

  La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.20.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA fa presente che la dotazione del fondo è di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per gli anni dal 2018 al 2023. Rassicura che i fondi già stanziati per gli anni precedenti sono nella disponibilità del Ministero. Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri individua una platea di potenziali beneficiari pari a 5.522 comuni ed un successivo decreto, per la stesura del quale saranno coinvolti tutti i ministeri competenti, definirà i criteri con i quali distribuire le risorse, non a pioggia, ma in accordo con i reali bisogni dei territori.

  Alessio BUTTI (FDI) ringrazia il sottosegretario per le precisazioni fornite, ma ritiene significativo, non essendoci ancora il provvedimento che individua i criteri con i quali distribuire le risorse, riferirsi ad un valore medio, che ribadisce essere di circa 3000 euro per comune. Ritiene, inoltre, assolutamente ovvio che gli stanziamenti riferiti alle annualità precedenti siano disponibili.
  Riferendosi alle considerazioni della collega Braga, sottolinea che il problema non è affatto rappresentato dalla mancata condivisione della norma. La distribuzione di risorse a piccoli comuni bistrattati dai governi degli ultimi dieci anni è infatti del tutto condivisibile, tuttavia i fondi sono decisamente insufficienti. Sottolinea il ritardo con cui si dà attuazione alla legge ed evidenzia la criticità di coinvolgere solo i ministeri competenti, ripetendo gli errori del passato, senza acquisire i fondamentali contributi di tutti gli organismi locali che conoscono profondamente il territorio. Ribadisce che il territorio va coinvolto preventivamente, perché non vengano definiti criteri che non corrispondono alle reali Pag. 188esigenze dei comuni destinatari, che spesso necessitano di risorse volte, oltre che alle misure di contrasto del dissesto idrogeologico cui faceva riferimento la collega Braga, anche all'erogazione di meri servizi.

  Daniela RUFFINO (MISTO-C!-PP) rileva come la tematica oggetto del provvedimento sia compresa nella sua delicatezza soprattutto da chi ha maturato esperienze come amministratore negli enti locali. Non è infatti facilmente comprensibile dall'esterno l'importanza dei piccoli comuni anche come presidio a tutela dei valori dell'ambiente e della virtuosa gestione del territorio rurale, talvolta mobilitando risorse limitate e numerosi volontari. Questo spiega la necessità di assicurare loro il più possibile flussi economici costanti ed ingenti, la cui ripartizione non può certo prescindere da un confronto con i responsabili degli enti locali e con le loro realtà associative, quali ANCI e ANPCI sia nella loro quantificazione che nella loro destinazione, anche alla luce delle difficoltà di gestione che affrontano i comuni che devono condividere con altri la figura del segretario comunale.

  Chiara BRAGA (PD) ricorda che la legge sui piccoli comuni è stata approvata all'unanimità dal Parlamento nei suoi due rami e che il decreto oggi in esame è provvisto della prescritta intesa della Conferenza unificata che ha acquisito l'assenso delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI. Tiene a sottolineare come tale lungo percorso è forse responsabile anche se parzialmente del ritardo nei tempi con i quali si arriva all'attuazione della norma.

  Alessia ROTTA (PD), presidente e relatrice, osserva che il successivo decreto che definirà criteri per l'attribuzione delle risorse sarà esaminato dalla Commissione e tiene a sottolineare sin da adesso che i criteri, che auspica stringenti, devono inserirsi nel quadro delle finalità già previste che hanno perimetro ben definito.
  La legge ha posto un tema importante, ci devono essere risorse certe e in questo senso esprime soddisfazione per la disponibilità dei finanziamenti relativi agli anni passati, essendo fondamentale dare una risposta significativa a quei comuni con caratteristiche particolari.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA ricorda che per l'approvazione unanime della legge, che è stata molto dibattuta in Parlamento, ci sono voluti circa tre anni, a dimostrazione che si tratta di un tema delicato e che necessita degli opportuni approfondimenti, soprattutto quando si passa alla definizione di un meccanismo tecnico per individuare piccoli comuni. Evidenzia con favore la presenza dell'istituzione a regime di un Fondo che le forze politiche possono rifinanziare se lo ritengono, che dà risorse ai comuni, nella scia di precedenti provvedimenti adottati da questo Governo e dai Governi Conte. Concorda che il confronto con gli enti locali è fondamentale, e lo afferma dall'osservatorio privilegiato del Viminale, e deve continuare ad essere costante. Le forze politiche devono a suo avviso lavorare insieme per riuscire a compiere dei passi in avanti nella direzione dell'aiuto ai comuni più svantaggiati. Manifesta sin da ora la propria disponibilità ad accogliere eventuali proposte contenute nel parere che rappresentino una miglioria al testo in esame.

  Alessia ROTTA, presidente e relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.40.