CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 maggio 2021
581.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 222

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, fa presente l'esigenza di modificare l'ordine di esame dei provvedimenti previsti per la seduta odierna, anticipando come primo punto l'esame del DL 52/2021, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

  La Commissione concorda.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge all'esame è stato emanato al fine di consentire – nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia e in considerazione del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale – la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale. Pag. 223
  Rammenta che il provvedimento si compone di quattordici articoli e due allegati, che descriverà di seguito brevemente, soffermandosi in particolare sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione, tra cui l'articolo 9, concernente la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto green pass), in corso di definizione a livello europeo, e l'articolo 12, inerente alla determinazione di un'anticipazione dell'indennizzo alle imprese di trasporto aereo di linea di passeggeri che operano collegamenti di servizio pubblico.
  Gli articoli 1 e 2 disciplinano le limitazioni alla mobilità vigenti fino al 31 luglio 2021, ripristinando differenziazioni in base al colore associato alle diverse situazioni di rischio e prevedendo, in particolare, la possibilità – salvo che per le zone rosse – di recarsi presso abitazioni private, una volta al giorno, dalle 5 alle 22, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi (oltre ai minorenni, persone con disabilità o non autosufficienti). Evidenzia che gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni e province autonome collocate in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9. I medesimi certificati possono altresì essere richiesti, con ordinanze del Ministero della salute, per consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero, in alternativa all'obbligo di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.
  L'articolo 3 disciplina la ripresa, dal 26 aprile, delle attività scolastiche sull'intero territorio nazionale, al 100 per cento nella scuola primaria e secondaria di primo grado e almeno al 50 per cento (70 per cento nelle zone gialle e arancioni) per la scuola secondaria di secondo grado, garantendo comunque il collegamento telematico con gli altri alunni. Specifica che tali regole non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei sindaci, salvi i casi di presenza di focolai o di rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Si prevedono altresì, fino al 31 luglio, regole per le attività didattiche della formazione superiore secondo appositi piani di organizzazione che favoriscano, nelle zone gialle e arancioni, lo svolgimento prevalente delle attività in presenza, in particolare nel primo anno dei corsi di studio o nelle classi con ridotto numero di studenti.
  L'articolo 4 reca misure concernenti la progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo. In particolare, si consente, dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, la consumazione al tavolo all'aperto per le attività dei servizi di ristorazione, anche a cena, sempre nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo sono consentite anche al chiuso, dalle ore 5 fino alle ore 18, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
  Ai sensi dell'articolo 5, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso.
  Disposizioni analoghe si applicano dal 1° giugno 2021, sempre nella zona gialla, anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale, con alcune possibilità di deroga, sempre nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico scientifico e di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Sottolinea che Pag. 224si prevede in particolare la possibilità di riservare, in relazione a specifici eventi, l'accesso soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9.
  L'articolo 6 prevede una programmazione per la ripresa, nelle zone gialle, dell'attività sportiva di base e amatoriale nonché la riapertura degli impianti sportivi quali piscine, palestre, centri e circoli sportivi, previo rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle autorità competenti in materia. Sono in particolare consentite: a decorrere dal 26 aprile 2021 lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto; a decorrere dal 15 maggio 2021, le attività delle piscine all'aperto; a decorrere dal 1° giugno 2021, le attività delle palestre.
  L'articolo 7 consente, nella zona gialla, dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, con possibilità di riservare l'accesso soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, nella zona gialla, è altresì consentito lo svolgimento di convegni e congressi.
  L'articolo 8 consente, nella zona gialla, dal 1° luglio 2021, le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida e ferma restando la possibilità di erogare le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.
  L'articolo 9 prevede regole per la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto green pass), in corso di definizione a livello europeo. Lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività nel contesto della pandemia. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: a) i certificati di guarigione, che hanno una validità di sei mesi dalla guarigione stessa; b) i certificati di avvenuta vaccinazione, che hanno una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale; c) i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone, che sono validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame.
  Tali fattispecie di certificazione corrispondono a quelle previste dalla proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 17 marzo 2021 (COM/2021/130 final).
  Le certificazioni sono rilasciate in forma cartacea o digitale in conformità al modello di cui all'allegato 1 al decreto-legge, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne definirà le modalità di rilascio in forma digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre).
  Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio saranno indicati anche i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale digital green certificate, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Ove il certificato attesti l'avvenuta guarigione o il completamento del ciclo vaccinale, esso è inserito nel fascicolo sanitario della persona interessata. Si prevede altresì il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, ove esse siano conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Allo stesso modo, le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  È prevista, infine, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee Pag. 225de iure condendo. Segnala in proposito che recentemente il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla citata proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avanzata dalla Commissione europea, in materia di rilascio, verifica e accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato COVID-19 dell'UE). Ritiene utile richiamare alcuni aspetti che il Parlamento europeo ha inteso evidenziare in tale posizione negoziale, tra cui, in particolare: a) la possibilità di definire il periodo di validità dei certificati per una durata massima di 12 mesi; b) l'esigenza, al fine di evitare discriminazioni contro coloro che non sono vaccinati o non possono permettersi economicamente il test, di assicurare l'accesso a «test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti», nonché l'esigenza di assicurare la fornitura di vaccini COVID-19 prodotti su scala, a prezzi accessibili e distribuiti a livello globale; c) la necessità di salvaguardare la protezione dei dati personali contenuti nei certificati, che non dovrebbero essere conservati dagli Stati membri di destinazione né dovrebbero confluire in una banca dati centrale a livello UE.
  In tema di salvaguardia della protezione di dati personali, segnala inoltre il parere di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile scorso, che ha formulato diversi rilievi critici al riguardo, evidenziando in particolare che il decreto in esame non fornirebbe «un'indicazione esplicita e tassativa delle finalità perseguite» attraverso l'introduzione delle certificazioni verdi e di conseguenza mancherebbe un elemento essenziale ai fini della verifica del rispetto del principio di proporzionalità tra il trattamento dei dati personali previsto dalle norme e l'obiettivo delle stesse, principio stabilito dalle regole europee sulla protezione dei dati personali, in particolare dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).
  L'articolo 10 provvede a coordinare i termini di precedenti provvedimenti in materia di misure di contenimento dell'emergenza (decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020) con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 luglio 2021 a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.
  L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021, ovvero al termine attualmente previsto per lo stato di emergenza epidemiologica, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative emergenziali elencate nell'allegato 2.
  L'articolo 12 disciplina le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo di linea di passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, disponendo che all'anticipazione si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo. Evidenzia che la relazione introduttiva sottolinea che la norma riveste il carattere dell'urgenza in quanto i tempi ordinari di concessione degli indennizzi, considerata la procedura di autorizzazione della Commissione europea, si sono rivelati incompatibili con le esigenze di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasporto aereo di passeggeri e con gli obblighi di servizio pubblico alle quali le stesse sono sottoposte.
  Ricorda in proposito che l'art. 79 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha riconosciuto alle imprese di trasporto aereo di passeggeri operanti collegamenti di servizio pubblico, al fine di consentirne la prosecuzione dell'attività, misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento epidemiologico, a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia della disposizione è stata subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La notifica è stata effettuata alla Commissione europea in data 20 luglio 2020 e successivamente l'art. 85, co. 5 del DL n. 104/2020 ha disposto la concessione di un'anticipazione Pag. 226 sull'indennizzo alle imprese stesse, da restituire in assenza di esito positivo della procedura di autorizzazione della Commissione europea, entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione della stessa e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  La disposizione in esame specifica, al comma 1, le regole per la determinazione dell'importo dell'anticipazione e consente, al comma 2, la relativa erogazione nel 2021 a valere sugli importi iscritti per tale anno a titolo di residui sull'apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 13, comma 1, riguarda le sanzioni in caso di violazione delle misure di contenimento del contagio previste dagli articoli da 1 a 8 che si configurano come illeciti amministrativi, sanzionati con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Il comma 2 prevede poi che le condotte di alterazione o falsificazione aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, anche in versione digitale, di cui al comma 9 costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.
  L'articolo 14, infine, reca la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli esiti del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
C. 3072 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

  Alex BAZZARO (LEGA), relatore, nell'illustrare la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato), fa presente che presso la IX Commissione, che esamina il disegno di legge in sede referente, sono in corso di valutazione diversi emendamenti che recepiscono le istanze, espresse nel contesto cittadino e dell'area metropolitana della città di Venezia, volte a consentire l'accesso delle navi da crociera, tramite scali funzionali, nelle acque della laguna durante il processo, previsto e opportunamente finanziato dal provvedimento in esame, di valutazione dei progetti di attracco alternativo al di fuori dalle acque protette della laguna stessa.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nell'esprimere apprezzamento per il provvedimento in esame, ricorda che il processo volto a regolamentare l'approdo delle navi da crociera al di fuori delle acque della laguna è iniziato nel 2012 e, ad oggi, sono 13 le proposte di attracco alternativo formulate dall'Autorità portuale, rispetto alle quali va svolto un approfondito esame dei relativi piani di fattibilità. Ricorda che la città di Venezia costituisce un patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale che appartiene al mondo intero, non solo alla Regione e al nostro Paese. Salvaguardare l'unicità di questo territorio significa anche promuovere un modello di turismo alternativo a quello di massa. Individuare località idonee e diverse dalla laguna consentirà di salvaguardare l'accesso al turismo globale, salvaguardando al contempo le esigenze di tutela di un territorio prezioso quanto fragile e a rischio. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

  Alex BAZZARO (LEGA), relatore, fa presente che gli studi di fattibilità e la successiva fase di concreta realizzazione di approdi esterni alla laguna richiederanno un tempo non breve, per cui occorre individuare nel frattempo soluzioni momentanee che consentano, dopo la rimozione del blocco dovuto alla pandemia da Covid-19, un accesso delle grandi navi da crociera che escluda la possibilità di una navigazione in prossimità di piazza san Marco, Pag. 227come accaduto in passato. Si tratta di un'esigenza immediata e concreta per far fronte allo stato di criticità che caratterizza una città che vive di turismo, il cui indotto portuale, nel suo insieme, vale ventimila posti di lavoro, mentre l'indotto globale ne vale 170.000. Auspica pertanto che il provvedimento in esame rappresenti l'inizio di una maggiore attenzione alla città di Venezia, tesa a salvaguardare sia la tenuta del sistema lavorativo portuale e crocieristico, non solo veneziano, che la necessaria protezione di un territorio caratterizzato da una specifica fragilità.

  Sergio BATTELLI, presidente, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
Atto n. 249.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
  Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  La disciplina sanzionatoria recata dallo schema di decreto afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata adottata, nell'ambito delle Nazioni Unite, per ridurre ed eliminare le fonti antropogeniche di mercurio, il cui processo di ratifica a livello di Unione europea si è concluso nel 2017. Evidenzia che l'esigenza di contenere l'utilizzo e la diffusione del mercurio e dei suoi composti o miscele, anche mediante azioni di cooperazione internazionale quali quelle ricordate, discende dai persistenti e pericolosi effetti inquinanti di tale metallo pesante, altamente tossico e non soggetto a degradazione, suscettibili di danneggiare la salute umana e animale.
  Rammenta che il citato regolamento (UE) 2017/852 stabilisce le condizioni d'uso, stoccaggio, fabbricazione, commercio e gestione del metallo e dei suoi composti, nonché dei rifiuti da esso derivanti, prevedendo restrizioni alle esportazioni e alle importazioni. L'articolo 16 del regolamento, in particolare, affida agli Stati membri il compito di disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento e l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Tale articolo dispone altresì che le sanzioni siano «effettive, proporzionate e dissuasive».
  Lo schema di decreto legislativo in esame prevede esplicitamente l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la Pag. 228violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in quanto il regolamento ivi citato è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852.
  Venendo ai contenuti del provvedimento, evidenzia che gli articoli 1 e 2 individuano l'oggetto del provvedimento e richiamano le definizioni recate dal Regolamento unionale.
  L'articolo 3, sostanzialmente in linea con quanto già previsto dalla normativa vigente, punisce le violazioni ai divieti posti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento in materia di restrizioni all'esportazione e importazione contenenti mercurio, di cui agli allegati I (in tal caso la è previsto l'arresto da 3 a 9 mesi o l'ammenda da 50.000 a 150.000 euro) o II (in tal caso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dello stesso ammontare, salvo che il fatto costituisca più grave reato). Sono fatte salve alcune eccezioni, riguardanti impieghi militari o di protezione civile, ricerca, taratura di strumenti o campioni di riferimento.
  L'articolo 4 punisce con sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 a 100.000 euro i casi di violazione degli obblighi previsti dagli articoli da 7 a 10 del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio e dei relativi composti/miscele, nonché l'attività di estrazione e trasformazione dell'oro mediante l'utilizzo del mercurio, fatte salve specifiche disposizioni applicabili al settore odontoiatrico.
  Evidenzia, a tale ultimo proposito, che talune di queste condotte in ambito odontoiatrico sono attualmente penalmente sanzionate con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46/1997, di recepimento della direttiva 93/41/CE sui dispositivi medici. Si tratta, segnatamente, dell'utilizzo da parte dell'odontoiatra di amalgama dentale in forma libera, in luogo dell'amalgama incapsulato pre-dosato, in quanto difforme dalle prescrizioni adottate dal Ministero della salute con DM 10 ottobre 2001, attuativo del citato decreto legislativo n. 46 del 1997.
  La relazione illustrativa allo schema in esame precisa le ragioni del venir meno dell'applicazione di tale sanzione penale: il decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2001, «per sua natura avente efficacia transitoria e costituente atto non normativo, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni destinate a disciplinare proprio l'immissione in commercio e l'utilizzo di sostanze contenuti mercurio, non potrà più spiegare efficacia nelle materie oggetto di disciplina del presente decreto legislativo. In ragione di quanto esposto si è pertanto tenuta ferma la sanzione amministrativa prevista nello schema di decreto, con innalzamento dell'importo della sanzione prevista».
  A tale ultimo proposito si riserva di verificare se l'innovazione recata dallo schema in esame sia coerente con il criterio di delega, sopra richiamato, che impone di far salve le norme penali vigenti.
  L'articolo 5 disciplina le sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli da 11 a 14 del Regolamento in materia di gestione dei rifiuti di mercurio.
  In particolare, il comma 1 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro per gli operatori economici dei settori industriali «rilevanti» che non ottemperano agli obblighi di gestione dei rifiuti in esso previsti. I settori interessati sono quelli dell'industria dei cloro-alcali, della purificazione del gas naturale, dell'estrazione e fusione di metalli non ferrosi e del cinabro. Il comma 2, sempre in relazione ai settori industriali «rilevanti», prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni relative ai rifiuti di mercurio (quantità prodotte, immagazzinate e inviate, ubicazione degli impianti e relative certificazioni). Il comma 3 – riproducendo la normativa attualmente vigente – prevede la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 2.600 a 27.000 euro per chi effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle Pag. 229prescrizioni dettate dall'articolo 13 del regolamento. Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro per gli operatori degli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti di mercurio che non ottemperano agli obblighi di tracciamento cui all'articolo 14 del regolamento. Il comma 5, infine, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro qualora le informazioni previste dagli articoli 12 e 14 del regolamento vengano sì fornite, ma la trasmissione sia incompleta o inesatta.
  L'articolo 6, comma 1, prevede che le attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica), dal Ministero della salute, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e le province autonome, ciascuna per quanto di propria competenza, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
  Il comma 2 dispone che, per quanto non previsto dallo schema di decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta. In proposito evidenzia che nella relazione illustrativa al provvedimento si motiva l'esclusione del pagamento in misura ridotta – già prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2013 – in considerazione delle «possibili gravi conseguenze per la salute e per l'ambiente degli esiti di violazioni degli obblighi riguardanti il mercurio». La medesima relazione ricorda che tale esclusione è conforme ad «analoghe disposizioni in materia ambientale, quali l'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e l'art. 29-quaterdecies, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le sanzioni relative all'autorizzazione integrata ambientale».
  L'articolo 7, riproducendo quanto già previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2013, disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo schema di decreto, prevedendone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 8, riproducendo nella sostanza quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2013, reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 9, infine, come già anticipato, dispone l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico, in quanto tale regolamento è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi sono sanzionati a norma del provvedimento in esame.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede un chiarimento in merito all'inclusione del mercurio, metallo tossico e non soggetto a degradazione, nel novero degli inquinanti tossici persistenti per i quali la Convenzione di Stoccolma, la cui ratifica è attualmente all'esame del Parlamento, prevede il divieto di utilizzo con azioni consapevoli e l'attuazione di interventi volti alla riduzione della relativa dispersione nell'ambiente per uso inconsapevole.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) si riserva di fornire gli approfondimenti richiesti in sede di formulazione della proposta di parere.
  Intervenendo sull'ordine dei lavori, propone inoltre alla Commissione una riflessione in ricordo di Bobby Sands, di cui oggi Pag. 230ricorre il quarantesimo anniversario della morte, la cui figura, di parlamentare irlandese detenuto, impegnato in una battaglia nazionalista per l'Irlanda del Nord e deceduto a seguito di un prolungato sciopero della fame, ci ricorda che l'Europa deve esistere nel rispetto delle differenze reciproche e non nella loro omologazione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), intervenendo in risposta al deputato Giglio Vigna, sottolinea che quella di Bobby Sands è una delle storie europee che fanno parte della memoria condivisa e che ci ricordano come le autonomie debbano trovare e difendere il loro spazio, sempre e solamente però scegliendo la strada della non violenza anziché alternative non percorribili.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.