CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 maggio 2021
581.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.

DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
C. 3072 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 3072, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 45 del 2021, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva come il decreto-legge, che si compone di 4 articoli, preveda, all'articolo 1, che continuino ad applicarsi, non oltre il 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima.
  Ricorda in merito che l'efficacia della Convenzione per i collegamenti di servizio pubblico di interesse nazionale era già stata prorogata fino alla conclusione delle procedure e non oltre il 28 febbraio 2021, dall'articolo 205, comma 1, del decreto – legge n. 34 del 2020.
  L'articolo 2 proroga dal 31 marzo 2021 al 30 settembre 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Tale termine, fissato al 30 giugno 2021 nel testo originario del decreto – legge, è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre, nel corso dell'esame al Senato.
  Ricorda in merito che il termine per il completamento del passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, fissato al 31 ottobre 2020, dall'articolo 1, comma 687, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), è già stato prorogato dal decreto-legge n. 76 del 2020 al 31 marzo 2021.
  L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.
  L'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come l'articolo 1 del decreto – legge, in materia di proroga delle convenzioni marittime, appaia riconducibile alla materia, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in proposito ricorda che la sentenza n. 230 del 2013 della Corte costituzionale ha stabilito che la materia delle convenzioni marittime è riconducibile alla «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza statale.
  L'articolo 2, in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  L'articolo 3, in materia di traffico crocieristico e merci nella Laguna di Venezia, appare riconducibile prevalentemente alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «tutela dei beni culturali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente, «porti e aeroporti civili» e «valorizzazione dei Pag. 25beni culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2806, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva innanzitutto come la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, di cui il provvedimento propone la ratifica, sia stata adottata il 22 maggio 2001 a Stoccolma, sia entrata in vigore il 17 maggio 2004 e sia stata approvata dalla Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004. Osserva che la Convenzione rimane aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati che non abbiano firmato e desiderino diventarne parti e che attualmente è stata sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli altri Stati dell'UE.
  Sottolinea che le misure previste dalla Convenzione sono già disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE: in particolare con il regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti l'UE ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione e che l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel menzionato regolamento.
  Rileva come la Convenzione rechi nelle premesse una valutazione sulla natura degli inquinanti organici persistenti (POP, secondo l'acronimo inglese di Persistent organic pollutants), che emerge dal punto 1 del preambolo della Convenzione, e sulle problematiche che presentano su scala globale, tenendo conto del principio di responsabilità comune ma differenziata che emerge dalla Dichiarazione di Rio del 1992.
  Quanto al contenuto della Convenzione, rileva come l'articolo 1 enunci l'obiettivo della stessa, vale a dire proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.
  L'articolo 2 reca le definizioni.
  L'articolo 3 prevede, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A.
  È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.
  In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B.
  Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.
  L'articolo 5 impegna ciascuno Stato a definire, entro due anni, un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Pag. 26
  L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti o inquinati da POP o contenenti POP.
  Tali obblighi riguardano la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, nonché una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP.
  L'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione.
  L'articolo 8 disciplina la facoltà delle Parti di proporre l'inclusione di ulteriori sostanze negli allegati e la relativa procedura.
  L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti.
  L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate, la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente.
  L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione.
  L'articolo 12 prevede che le Parti possano fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione.
  Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, le risorse e meccanismi finanziari e le disposizioni finanziarie provvisorie.
  L'articolo 15 concerne la comunicazione delle informazioni da parte di ciascuno Stato (dati statistici ed elenco degli Stati verso cui sono state esportate o da cui sono state importate le sostanze) al segretariato della Convenzione.
  L'articolo 16 disciplina la valutazione dell'efficacia della Convenzione, attraverso una procedura da promuovere dopo quattro anni dall'entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari.
  L'articolo 17 demanda alla Conferenza delle Parti la definizione delle procedure in caso di inadempimento, mentre l'articolo 18 regola la risoluzione delle controversie.
  Gli articoli 19 e 20 istituiscono la Conferenza delle Parti e il Segretariato.
  L'articolo 21 disciplina le procedure per l'adozione di emendamenti alla Convenzione, mentre l'articolo 22 stabilisce che gli Allegati costituiscono parte integrante della Convenzione e disciplina la procedura per la modifica degli Allegati nonché per l'adozione di nuovi Allegati, i quali potranno avere ad oggetto solo questioni procedurali, tecniche, scientifiche o amministrative.
  L'articolo 23 riguarda il diritto di voto e prevede che ciascuno Stato disponga di un voto, mentre le organizzazioni regionali dispongono di un numero di voti pari a quello degli Stati membri che siano parti della Convenzione, sempre che questi ultimi non abbiano esercitato il proprio diritto di voto.
  Gli articoli 24 e 25 sono relativi alla firma e alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione.
  L'articolo 26 è relativo all'entrata in vigore della Convenzione, prevista per il novantesimo giorno successivo al deposito del cinquantesimo strumento.
  L'articolo 27 prevede l'inammissibilità di riserve, mentre gli articoli 28, 29 e 30 sono relativi alla denuncia della Convenzione, al depositario e ai testi facenti fede.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, rileva che gli articoli 1 e 2 contengono, Pag. 27 rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  Osserva quindi come l'articolo 3, al comma 1, individui quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto la nuova denominazione di «Ministero della transizione ecologica».
  Il comma 2 dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, il quale comprende il Piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ricorda anche a tale riguardo che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
  In base al comma 3, ai fini della predisposizione del Piano di attuazione, il Ministero si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico.
C. 2823 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2823, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro con l'Argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come la collaborazione bilaterale nel settore spaziale rappresenti uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni tra l'Italia e l'Argentina, di particolare importanza per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale. Tale cooperazione è stata avviata mediante l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, firmato dai due Governi il 6 ottobre 1992 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 173. Pag. 28
  Le rispettive agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Comisión nacional de actividades espaciales dell'Argentina (CONAE) sono gli organismi deputati alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo. Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, quali la SAC-B nel 1996, la SAC-C nel 2000 e la SAC-D/Aquarius nel 2011.
  In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato il 30 aprile 2008 e il 17 novembre 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.
  Nell'ambito del programma SIASGE sono state siglate, inoltre, due ulteriori intese:

   il 7 maggio 2016, a Buenos Aires, l'ASI e la CONAE hanno firmato una Lettera di intenti nella quale esprimono il loro comune interesse a estendere la cooperazione del programma SIASGE alla nuova generazione del sistema italiano COSMO-SkyMed e del sistema argentino SAOCOM II, nonché alla definizione di un programma di applicazioni congiunto;

   il 23 maggio 2017, in occasione della visita in Argentina del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ASI e la CONAE hanno firmato le Linee-guida della politica dei dati del programma SIASGE, che definiscono ulteriori aspetti attuativi del Memorandum firmato nel 2005. In tale ambito si auspicano altresì intese a livello industriale per la commercializzazione dei dati generati dal programma.

  A seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 e successivamente prorogato dalle Parti fino al 5 ottobre 2017, si è addivenuti alla conclusione di un nuovo accordo, il cui negoziato è stato condotto su impulso del MAECI, d'intesa con l'ASI, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con tutte le altre amministrazioni interessate.
  In tale contesto il nuovo Accordo di cui si propone la ratifica amplia le aree di cooperazione, ne aggiorna i termini e le condizioni, delineando un nuovo quadro di riferimento sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicantesi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale. La nuova intesa è destinata, inoltre, a confermare e a rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle relazioni bilaterali con l'Argentina.
  Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che è composto da una breve premessa e da 15 articoli, rileva come l'articolo 1 riguardi l'oggetto dell'Accordo e stabilisca che le Parti promuovono la cooperazione nel settore spaziale, per realizzare attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale.
  L'articolo 2 riguarda le agenzie attuatrici e conferma le due agenzie spaziali, ovvero rispettivamente l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione.
  L'articolo 3 individua le aree di cooperazione, che potrà essere effettuata nei seguenti settori:

   a) telerilevamento della Terra;

   b) scienze spaziali e iniziativa Open Universe, proposta dal Governo italiano al Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio esterno;

   c) ricerche nello spazio profondo;

   d) sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni;

   e) promozione di iniziative a fini commerciali;

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   f) accesso allo spazio;

   g) infrastrutture di terra di sistemi spaziali;

   h) formazione nel settore spaziale e capacity building;

   i) promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.

  Inoltre, le due agenzie attuatrici hanno la facoltà di proporre ulteriori aree di cooperazione, che dovranno essere concordate dalle Parti.
  L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione dell'Accordo che potrà articolarsi in:

   a) progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE, compresa la fase di distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonché l'evoluzione del programma con la nuova generazione dei satelliti in banda X e L;

   b) programmi di formazione per personale specializzato, comprese la collaborazione e la partecipazione dell'ASI al progetto dell'Istituto «Mario Gulich» per studi spaziali avanzati della CONAE, in collaborazione con l'Università nazionale di Córdoba, per promuovere la comunità degli utilizzatori dei dati del SIASGE;

   c) progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo;

   d) scambio di scienziati e di tecnici;

   e) scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche;

   f) promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali;

   g) promozione e costituzione di una joint venture privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE, sulla base delle linee guida sulla politica dei dati concordate dalle Parti attraverso le loro agenzie attuatrici;

   h) utilizzo di sistemi spaziali per l'attuazione di attività congiunte;

   i) organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte;

   j) cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia;

   k) coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti, ove opportuno.

  Ulteriori forme di cooperazione potranno essere proposte dalle agenzie attuatrici in accordo tra le Parti.
  L'articolo 5, riguardante gli accordi attuativi e i programmi di cooperazione, stabilisce che le Parti provvedano alla realizzazione delle attività congiunte oggetto dell'Accordo attraverso le loro rispettive agenzie attuatrici, che possono concordare di intraprendere programmi di cooperazione mediante specifici accordi attuativi. Tali accordi attuativi devono stabilire gli impegni specifici delle agenzie, precisare le disposizioni sulla natura e portata dei programmi di cooperazione, le attività congiunte delle agenzie, i princìpi sullo scambio di dati e di beni, gli impegni finanziari delle agenzie e qualsiasi altra disposizione che le agenzie ritengano necessaria per realizzare i programmi di cooperazione. Gli accordi attuativi sono soggetti alle disposizioni dell'Accordo, con l'impegno delle Parti ad assicurare che le rispettive agenzie si adoperino per ottemperare agli impegni previsti dagli accordi attuativi.
  Le agenzie possono, inoltre, concordare di invitare terze parti a partecipare ai suddetti programmi di cooperazione, sulla base di specifici distinti accordi, informando preventivamente le Parti.
  L'articolo 6, sull'attuazione della cooperazione, prevede l'impegno delle Parti a mantenere un dialogo regolare al livello Pag. 30appropriato, coinvolgendo anche le agenzie attuatrici, sulle principali questioni relative all'attuazione della loro cooperazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, ai sensi dell'Accordo quadro.
  L'articolo 7 riguarda il settore privato e stabilisce che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese joint ventures.
  L'articolo 8, relativo alle disposizioni finanziari, prevede che le agenzie attuatrici siano responsabili del finanziamento dei progetti congiunti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.
  La realizzazione dei programmi di cooperazione è soggetta alla disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia e alle rispettive procedure di finanziamento. Viene altresì stabilito che ciascun accordo attuativo definisce, tra l'altro, le disposizioni finanziarie specifiche e dettagliate relative ai programmi di cooperazione.
  L'articolo 9, in merito alla proprietà intellettuale, dispone che le agenzie attuatrici garantiscano un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, in conformità agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Ciascun accordo attuativo dovrà definire le condizioni e i termini specifici relativi alla proprietà e all'uso dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione.
  Si prevede inoltre che le agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione od opera protetta dal diritto d'autore che possa essere sviluppata nell'ambito di tali programmi.
  L'articolo 10 prevede il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato, stabilendo che tutte le informazioni scambiate dalle agenzie attuatrici nel corso della realizzazione dei programmi di cooperazione sono considerate riservate, salvo quanto diversamente convenuto dalle stesse nei pertinenti accordi attuativi, che dovranno altresì disciplinare il trattamento delle informazioni riservate scambiate.
  L'articolo 11 disciplina l'aspetto relativo alle informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni e prevede che le Parti possano divulgare al pubblico informazioni relative alle proprie attività svolte nell'ambito dell'Accordo.
  Le Parti devono, invece, coordinarsi in anticipo per la divulgazione al pubblico di informazioni relative alle responsabilità dell'altra Parte o alle attività congiunte.
  In conformità ai criteri di riservatezza stabiliti dall'articolo 10, le Parti garantiscono reciprocamente l'accesso ai risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente nell'ambito dell'Accordo e assicurano che le rispettive agenzie attuatrici definiscano le condizioni per la condivisione di tali risultati.
  Si prevede, inoltre, che le informazioni e i dati scientifici e tecnici che deriveranno dai programmi di cooperazione non possano essere trasferiti a terzi senza il previo consenso reciproco delle agenzie attuatrici.
  Si stabilisce altresì che le Parti, tramite l'ASI e la CONAE e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agevolano lo scambio di informazioni sui propri principali programmi spaziali nazionali.
  L'articolo 12 prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo. A tale fine, le Parti si assicureranno che le proprie agenzie attuatrici inseriscano negli accordi attuativi una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità in caso di perdite e di danni subiti in relazione alle attività svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione, specificando i termini e le condizioni pertinenti.
  Le agenzie attuatrici devono altresì assicurare, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, che tale rinuncia reciproca si applichi a tutti gli organismi a esse correlati (contraenti, sotto-contraenti e altri enti a esse associati), coinvolti nell'attuazione dei programmi di cooperazione. Pag. 31
  In caso di richieste di risarcimento avanzate in base alla Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, le Parti dovranno consultarsi prontamente.
  L'articolo 13, riguardante la risoluzione delle controversie, prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo venga risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
  L'articolo 14, in materia di effetti su altri accordi, stabilisce che l'Accordo quadro non interferisce con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati o con organizzazioni internazionali, né pregiudica il rispetto, a cura delle Parti, degli obblighi derivanti dai loro accordi con altri Stati o con organizzazioni internazionali, compresi, per la Parte italiana, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  L'articolo 15 definisce le disposizioni finali, riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, che è valido per il periodo di dieci anni ed è prorogabile automaticamente per ulteriori dieci, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo mediante una nota diplomatica, nel cui caso, le disposizioni dell'Accordo continueranno ad applicarsi ai programmi e ai progetti già avviati ai sensi degli accordi attuativi in vigore alla data della risoluzione, per la durata di tali accordi attuativi, se non diversamente concordato dalle Parti.
  La disposizione specifica che la risoluzione dell'Accordo non può servire come base per la revisione o per la risoluzione delle obbligazioni di natura finanziaria o contrattuale in vigore alla data della risoluzione e non pregiudica i diritti e gli obblighi stabiliti negli accordi attuativi stipulati prima della risoluzione.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.
  L'articolo 4 stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 2824 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2824, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

  Fausto RACITI (PD), relatore, segnala innanzitutto come l'Accordo tra Italia e Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, di cui si propone la ratifica, si ricolleghi ad Pag. 32una precedente intesa bilaterale, siglata il 30 aprile 2002 e ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327, scaduta il 31 maggio 2014. Nelle more della stipula di un nuovo accordo complessivo era stato siglato tra i due Paesi uno Scambio di note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare – profilo particolarmente delicato proprio in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti: l'intesa è entrata in vigore il 14 febbraio 2015.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che è costituito da un breve preambolo e 12 articoli, rileva come esso abbia l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.
  In dettaglio l'articolo 1, dopo aver richiamato nel preambolo la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, stabilisce i princìpi e gli scopi dell'Accordo, sulla base dei rispettivi ordinamenti giuridici e degli impegni internazionali assunti – nonché per l'Italia degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea – ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa.
  L'articolo 2 definisce i settori e le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani a lungo termine di cooperazione che verranno organizzati e realizzati dai rispettivi Ministeri della Difesa. In questo ambito si terranno con cadenza annuale, alternativamente in Italia e a Gibuti, consultazioni dei rappresentanti delle Parti allo scopo di elaborare e approvare eventuali intese integrative dell'Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale in campo militare.
  Per ciò che riguarda i settori della cooperazione tra le Parti viene riportato un elenco, peraltro non esaustivo:

   politica di sicurezza e difesa;

   ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

   operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

   organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;

   questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento causato da attività militari;

   formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare;

   sanità militare;

   storia militare;

   sport militare.

  Per quanto invece concerne le modalità della cooperazione, questa potrà avvenire mediante visite reciproche, scambi di esperienze, incontri tra rappresentanti della difesa, attività di formazione, partecipazione a corsi teorici e pratici, a seminari e conferenze, ad attività di addestramento, a operazioni di mantenimento della pace, visite di navi e di aeromobili militari, scambio nel campo di eventi culturali e sportivi; supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa.
  L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo per ciascuna Parte quali saranno le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie.
  Si prevede inoltre che specifici programmi verranno formulati per le attività Pag. 33che coinvolgano gruppi superiori a dieci persone, ovvero per l'ammissione ai corsi di formazione del personale militare.
  L'articolo 4 prevede la clausola di giurisdizione e stabilisce, di norma, la giurisdizione della Parte ospitante per reati commessi da un membro del personale della Parte inviante o da persone a suo carico. Tuttavia, si prevede che le autorità competenti della Parte inviante esercitano la giurisdizione in via prioritaria in caso di reati commessi da membri della propria delegazione in servizio o in relazione con il servizio, nonché qualora tali reati pregiudichino unicamente sicurezza, persone o beni riconducibili alla Parte inviante.
  È inoltre previsto che se il reato sia commesso da un membro del personale italiano all'interno della base italiana a Gibuti la giurisdizione prioritaria spetti all'Italia. Vengono poi specificate le garanzie in caso di procedura dinanzi alla giurisdizione della Parte ospitante per qualunque membro del personale della Parte inviante: di tali garanzie farà parte l'impossibilità di essere condannati a pene o sanzioni contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante, come anche il diritto a scontare la pena nel territorio dello Stato inviante, su richiesta del soggetto interessato o dell'una o dell'altra Parte dell'Accordo.
  L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte, durante o in relazione alla missione o esercitazione.
  In particolare, nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 3 stabilisce che sarà regolato sul principio di un equo indennizzo che la Parte responsabile corrisponderà.
  L'articolo 6 riconosce la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia disciplinare, fatte salve le previsioni del precedente articolo 4 in materia giudiziaria.
  L'articolo 7 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare.
  Si prevede inoltre che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.
  Il paragrafo 2 stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa, che sarà attuata attraverso:

   ricerca scientifica, test e progettazione;

   scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici;

   supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa.

  Le Parti si presteranno inoltre reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni rispettive di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo.
  L'articolo 8 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, in relazione a quanto sviluppato in conformità con l'Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché, per l'Italia, nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione europea, e, per Gibuti, in conformità agli obblighi dettati dalla sua appartenenza al Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale. Pag. 34
  L'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.
  Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  L'articolo 10, in materia di risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, prevede la risoluzione tramite consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i rispettivi canali diplomatici, e, in difetto di intesa, per mezzo di contatti tra i livelli più elevati delle rispettive Autorità.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa.
  Inoltre, l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso, mediante Scambi di Note tra le Parti.
  L'articolo 12 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata triennale, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato per tacito accordo tra le Parti.
  Per quanto riguarda l'ipotesi di denuncia dell'Accordo, si stabilisce che essa comporta la necessità di informare la controparte mediante notifica scritta, con effetto 12 mesi dopo la ricezione di detta notifica. Sono comunque salvaguardati diritti e obblighi derivanti dall'attuazione dell'Accordo e riferentisi al periodo precedente tale eventuale denuncia.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3, comma 1, riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) dell'Accordo, la quale prevede lo svolgimento di visite ufficiali e incontri operativi, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  L'articolo 4 contiene, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle restanti disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Evidenzia quindi come il disegno di legge sia corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale si evince anzitutto che la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, deriva dal fatto che l'Accordo medesimo costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano.
  Peraltro, rispetto a tale impegno, non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione con il quadro normativo nazionale: in merito sottolinea come, attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione prioritaria sul proprio personale per alcuni tipi di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante (ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo), l'introduzione dell'Accordo nell'ordinamento nazionale integra l'ordinamento penale vigente. Pag. 35 Il recepimento dell'Accordo con Gibuti non presenta dunque alcun problema di costituzionalità, rispettando pienamente le sfere di competenza dei poteri centrali e locali del nostro Paese, né incide sulla disciplina dell'Unione europea.
  Inoltre, l'Accordo tra Italia e Gibuti non pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
C. 2858 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2858, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e 24 aprile 2017.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva innanzitutto come lo Scambio di note di cui si propone la ratifica sia volto a modificare la Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 530 del 1988, per adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.
  La predetta Convenzione, secondo quanto precisato nel Preambolo, come modificato dallo Scambio di note in esame, risponde allo scopo di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico nelle acque italo-svizzere, al fine di contribuire al miglioramento e alla difesa dell'ambiente acquatico, di favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e di consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero.
  Quanto alle modifiche della Convenzione introdotte dallo Scambio di note, esse concernono, in primo luogo, l'articolo 1 della Convenzione medesima, precisandone meglio il campo di applicazione territoriale.
  Modificando l'articolo 2 della Convenzione, vengono attribuiti nuovi compiti alla Commissione italo-svizzera per la pesca (predisposizione dei regolamenti previsti dalla Convenzione e del regolamento interno, raccolta ed elaborazione di dati statistici, predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo), mentre all'articolo 3, relativo alla licenza di pesca, viene attribuita alla Commissione la facoltà di promuovere i passi necessari per consentire la pesca nei due Stati con un'unica patente, qualora l'evoluzione della pesca e una futura armonizzazione dei diversi sistemi di patenti e licenze lo rendessero opportuno.
  Vengono, inoltre, introdotte modifiche agli articoli della Convenzione in materia di pubblicazione dell'elenco degli attrezzi di pesca e delle zone di divieto e protezione (di cui all'articolo 3), di sistemi e modalità di pesca (di cui all'articolo 5), di aree meritevoli di particolare protezione a tutela della fauna ittica (di cui all'articolo 6), di lunghezze minime dei pesci (di cui all'articolo Pag. 36 7), di periodi di divieto di pesca (di cui all'articolo 8), di obblighi nel caso di catture accidentali non consentite (di cui all'articolo 9), di pesca dei gamberi (di cui all'articolo 10), di pesca scientifica (di cui all'articolo 13), di interventi vietati, o da sottoporre ad autorizzazione laddove finalizzati a mantenere la navigabilità o la balneazione, quali smuovere il substrato di fondo o rimuovere la vegetazione acquatica (di cui all'articolo 14), di obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale (di cui all'articolo 15), di semina di materiale ittico (di cui all'articolo 16), di ripartizione delle spese per l'incremento del patrimonio ittico e per attività di ricerca (di cui agli articoli 19 e 24).
  Infine, l'articolo 25 della Convenzione è integrato dalla previsione per cui la Convenzione medesima trova applicazione nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.
C. 3007 Brescia.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3023 e C. 1714).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che nella giornata odierna è stata assegnata in sede referente la proposta di legge C. 3023 D'Ettore, recante «Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza». La proposta di legge, vertendo sulla medesima materia della proposta di legge C. 3007, è abbinata a quest'ultima.
  Ricorda inoltre che è stata avanzata la proposta di procedere all'abbinamento alla predetta proposta di legge C. 3007 della proposta di legge C. 1714 Madia, recante «Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione», la quale ha contenuti più ampi e articolati della proposta C. 3007, e può pertanto essere abbinata alla proposta di legge C. 3007 previa deliberazione della Commissione.

Pag. 37

  La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 1714 alla proposta di legge C. 3007.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, informa che nei giorni scorsi ha inviato al Presidente della 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato, Parrini, una lettera, la quale è a disposizione dei componenti della Commissione. In tale lettera rileva come gli articoli 2 e 3 (recanti norme in materia di espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione di consultazioni referendarie e di elezioni europee) della proposta di legge C. 1714 attengano alla medesima tematica affrontata dall'articolo 7 (recante norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee) della proposta di legge C. 543 Nesci, già approvata dalla Camera nella XVII Legislatura, ulteriormente esaminata in sede referente dalla I Commissione nel corso di questa Legislatura e approvata dalla Camera l'11 ottobre 2018 ed attualmente all'esame in sede referente della 1a Commissione del Senato (come disegno di legge A.S. 859).
  In merito, richiamando il lavoro svolto in proposito da questa Commissione, anche nella scorsa Legislatura, informa di aver sottoposto al Presidente Parrini l'esigenza di coordinare i lavori dei due rami del Parlamento su tali tematiche, e in questa prospettiva l'ho invitato a valutare l'opportunità di riprendere l'iter del predetto disegno di legge A.S. 859, il quale risulta fermo alla seduta dell'8 gennaio 2019.
  Avverte infine che nella giornata di domani inizierà il ciclo di audizioni informali, in videoconferenza, di alcuni costituzionalisti, ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti, su cui si è già convenuto in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  In particolare, avverte che nella giornata di domani sarà ascoltato il professor Salvatore Curreri.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 maggio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.