CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2021
577.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE REFERENTE

  Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2411).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2021.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, comunica che in data 27 aprile 2021 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2411, d'iniziativa della deputata Porchietto ed altri, recante «Disposizioni per la promozione delle start-up di elevato contenuto tecnologico e agevolazioni per favorire l'accesso delle medesime al mercato del capitale di rischio». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle proposte in esame, avverte la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Avverte, inoltre, che il gruppo Lega – Salvini Premier ha comunicato che il deputato Giulio Centemero sostituisce il deputato Dario Galli per l'esame del provvedimento in titolo.

  Mattia MOR (IV), relatore, ad integrazione delle relazioni già svolte per l'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge in titolo espone in sintesi i contenuti della proposta di legge C. 2411 Porchietto volta a dare maggiore supporto alle numerose realtà promettenti ed emergenti presenti in Italia e per permettere loro di sviluppare la loro attività di ricerca, sviluppo e alta innovazione nel nostro Paese, nonché per evitare di vedere vanificati i frutti degli investimenti fatti proprio nel momento della concretizzazione del progetto Pag. 83 sul mercato. Osserva che, a tal fine, la proposta di legge in esame introduce misure volte a incentivare l'investimento di capitali privati nelle start-up e nelle micro-imprese ad alto contenuto tecnologico più meritevoli, nonché misure per il loro supporto anche nell'assunzione di personale dipendente e incentivi per la maggiore partecipazione del personale stesso al capitale di impresa.
  Fa presente che il testo si compone di sette articoli. L'articolo 1 individua le finalità: allo scopo di facilitare lo sviluppo delle start-up di contenuto tecnologico particolarmente elevato e il loro accesso al mercato dei capitali, in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, istituisce il «Fondo di investimento nel capitale di rischio in start-up di elevato contenuto tecnologico» nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 2 definisce le caratteristiche dell'intervento del Fondo e i soggetti beneficiari. Il Fondo effettua investimenti – diretti o indiretti – esclusivamente in start-up a contenuto tecnologico particolarmente elevato (quali gli spin off universitari disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 168 del 2011, oppure le start-up innovative di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 che abbiano acquisito la titolarità o la licenza di privative industriali da parte di università ed enti di ricerca pubblici, o che per altre ragioni siano caratterizzate da un livello tecnologico particolarmente elevato), a condizione che presentino un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio e rendimento, management e personale con provata esperienza e capacità operative. La selezione delle società da ammettere agli interventi del Fondo nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono effettuate, secondo modalità demandate a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
  L'articolo 3 stabilisce la dotazione iniziale del Fondo in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per la gestione del Fondo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio, le cui disposizioni concernenti le spese di gestione, nonché la ripartizione degli utili di esercizio, sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 4 prevede che la partecipazione al Fondo sia mista: le sue risorse sono costituite da una quota azionaria di proprietà pubblica, ripartita tra lo Stato e le regioni, pari al 51 per cento mentre la quota residua del Fondo è aperta alla partecipazione di capitale di rischio privato, in rappresentanza di persone fisiche o giuridiche. I privati acquisiscono, nell'ambito della sottoscrizione dell'investimento, il diritto prioritario di riscatto delle quote in caso di dismissione della quota di partecipazione pubblica relativa a una o più start-up. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di opzione e partecipazione al Fondo della parte pubblica e dei soggetti privati. Il medesimo decreto stabilisce i meccanismi di funzionamento rotativo del Fondo.
  I soggetti privati che decidano di affiancare lo Stato nel supporto economico e finanziario di queste start-up, contribuendo al Fondo, potranno beneficiare di una defiscalizzazione, ai fini IRPEF fino a un massimo di due milioni di euro o ai fini IRES per un massimo di tre milioni di euro, per almeno cinque anni, della somma investita (articolo 5).
  L'articolo 6, inoltre, ripristina e potenzia, per un periodo massimo di cinque anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a 20.000 euro su base Pag. 84annua, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti di personale altamente qualificato, senza limiti di età – ricorda, peraltro, che strumenti incentivanti di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato sono previsti anche nelle proposte di legge C. 1239 e C. 2739. Inoltre, si prevede che in caso di dismissione della quota di partecipazione pubblica, l'ente pubblico che procede alla dismissione cede il 10 per cento delle quote agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori della start-up interessata, a titolo di remunerazione accessoria.
  L'articolo 7, infine, dispone che gli amministratori del Fondo, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il bilancio della società di capitali costituita, corredata di una relazione che illustra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 29 aprile 2021.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.