CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2021
571.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
COMUNICATO
Pag. 46

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA. – Interviene il sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.
Atto n. 249.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Erica MAZZETTI (FI), relatrice per la VIII Commissione, riferisce sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Nella relazione mi soffermerò sui contenuti di prevalente competenza della Commissione Ambiente, lasciando al collega relatore per la Commissione Giustizia l'illustrazione degli ulteriori contenuti.
  Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e dunque entro il 2 novembre 2021), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  La disciplina sanzionatoria recata dal presente provvedimento afferisce al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le disposizioni per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Minamata adottata, nell'ambito delle Nazioni Unite, per ridurre ed eliminare le fonti antropogeniche di mercurio, il cui processo di ratifica a livello di Unione europea si è concluso nel 2017.
  Vale la pena ricordare che il mercurio è un metallo pesante altamente tossico ed è stato riconosciuto come inquinante globale in grado di produrre rilevanti effetti negativi Pag. 47 sulla salute umana e sull'ambiente. Inoltre, non essendo soggetto a degradazione, persiste nell'ambiente e dunque risulta necessario porre in essere azioni di cooperazione internazionale per controllare la diffusione di questo elemento e dei suoi composti.
  L'articolo 16 del citato regolamento affida agli Stati membri il compito di disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento e adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Tale articolo dispone altresì che «le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive».
  Lo schema di decreto legislativo in esame prevede esplicitamente l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in quanto il regolamento ivi citato è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852.
  Venendo ai contenuti del provvedimento, gli articoli 1 e 2 individuano rispettivamente l'oggetto del provvedimento e richiamano per esso le definizioni recate dal regolamento unionale.
  L'articolo 3 punisce le violazioni ai divieti posti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento che, in estrema sintesi, riguardano restrizioni all'esportazione e importazione di mercurio e composti/miscele indicati nell'allegato I e all'esportazione, importazione e fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II, salvo alcune eccezioni (impieghi militari o di protezione civile, ricerca, taratura di strumenti o campioni di riferimento). In particolare, il comma 1 prevede che le operazioni di esportazione o di importazione non conformi agli articoli 3 o 4 del regolamento, siano punite con l'arresto da tre a nove mesi o con ammenda da 50.000 a 150.000 euro, in continuità con quanto già previsto dalla disciplina attualmente vigente, anche se non viene replicato l'inciso «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
  Il comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro per chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento medesimo. La relazione illustrativa chiarisce che la clausola di salvezza penale del comma 2 consente, a titolo esemplificativo, per la condotta consistente nella fabbricazione di cosmetici con l'aggiunta di mercurio, di far ritenere ferma l'applicazione della sanzione penale contemplata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 2015. Al riguardo auspica un chiarimento del Governo.
  L'articolo 4 stabilisce le sanzioni per i casi di violazione degli obblighi previsti dagli articoli da 7 a 10 del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio.
  I commi 1 e 2 puniscono con sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione o ne effettua lo stoccaggio temporaneo in violazione di quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento.
  Il comma 3 dispone la medesima sanzione per gli operatori economici che violano le disposizioni, relative ai «nuovi processi» e ai «nuovi prodotti»; di cui all'articolo 8 del regolamento. In sintesi, il regolamento vieta agli operatori economici di fabbricare o immettere sul mercato prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del 1° gennaio 2018 («nuovi prodotti con aggiunta di mercurio») a meno che non siano autorizzati in tal senso oppure rientrino nei casi di esclusione (sicurezza degli Stati, compresi armi, munizioni e materiale bellico; apparecchiature aerospaziali, migliorie tecniche o riprogettazione di prodotti che conducano a un uso minore di mercurio nei prodotti). Ancora, il citato articolo 8 del regolamento dispone che gli operatori economici Pag. 48 non utilizzano processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che non erano processi utilizzati prima del 1° gennaio 2018, («nuovi processi di fabbricazione») a meno che non siano autorizzati ad agire in tal senso. Tale disposizione non si applica ai processi di fabbricazione o che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio diversi da quelli oggetto del divieto di cui al paragrafo 1.
  Il comma 4 estende la medesima sanzione dei commi precedenti a chiunque svolga attività di estrazione e trasformazione dell'oro in violazione dell'art. 9, del regolamento (ovvero con l'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale).
  Specifiche disposizioni sono recate dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle norme sull'utilizzo e sullo smaltimento dell'amalgama dentale da parte degli odontoiatri, dettate dall'articolo 10 del regolamento prevedendo sanzioni differenziate a seconda della condotta di natura pecuniaria nonché la chiusura temporanea dell'attività.
  Si evidenzia che talune di queste condotte – e segnatamente l'utilizzo da parte dell'odontoiatra di amalgama dentale non preincapsulato – in quanto difformi dalle prescrizioni adottate dal Ministero della salute sono attualmente penalmente sanzionate ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro. La relazione illustrativa allo schema in esame ne precisa le ragioni: il decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2001, «per sua natura avente efficacia transitoria e costituente atto non normativo, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni destinate a disciplinare proprio l'immissione in commercio e l'utilizzo di sostanze contenuti mercurio, non potrà più spiegare efficacia nelle materie oggetto di disciplina del presente decreto legislativo. In ragione di quanto esposto si è pertanto tenuta ferma la sanzione amministrativa prevista nello schema di decreto, con innalzamento dell'importo della sanzione prevista». Resta tuttavia da verificare se tale innovazione recata dallo schema in esame sia compatibile con il criterio di delega che impone di far salve le norme penali vigenti.
  L'articolo 5 disciplina le sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento in materia di gestione dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio.
  Il comma 1 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro per gli operatori economici dei settori industriali «rilevanti» che non ottemperano agli obblighi di gestione dei rifiuti in esso previsti. I settori interessati sono quelli dell'industria dei cloro-alcali, della purificazione del gas naturale, dell'estrazione e fusione di metalli non ferrosi e del cinabro.
  Il comma 2, sempre in relazione ai settori industriali «rilevanti», prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni relative ai rifiuti di mercurio (quantità prodotte, immagazzinate e inviate, ubicazione degli impianti e relative certificazioni).
  Il comma 3 – riproducendo la normativa attualmente vigente – prevede la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 2.600 a 27.000 euro per chi effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni dettate dall'articolo 13 del regolamento.
  Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro per gli operatori degli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti di mercurio che non ottemperano agli obblighi di tracciamento cui all'articolo 14 del regolamento.
  Il comma 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro qualora le informazioni previste dagli articoli 12 e 14 del regolamento vengano sì fornite, ma la trasmissione sia incompleta o inesatta.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), relatore per la II Commissione, nel proseguire l'illustrazione del provvedimento all'esame delle Commissioni, sottolinea che l'articolo 6, comma 1, prevede che le attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, sono esercitate Pag. 49dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero della salute, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e le province autonome, ciascuna per quanto di propria competenza, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
  Il comma 2 dispone che, per quanto non previsto dallo schema di decreto in esame, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16, che disciplina il pagamento in misura ridotta. In proposito, nella relazione illustrativa al provvedimento si motiva l'esclusione del pagamento in misura ridotta, peraltro già prevista dalla disciplina vigente (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2013), in considerazione delle «possibili gravi conseguenze per la salute e per l'ambiente degli esiti di violazioni degli obblighi riguardanti il mercurio». La medesima relazione ricorda che tale esclusione è conforme ad «analoghe disposizioni in materia ambientale, quali l'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e l'art. 29-quaterdecies, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le sanzioni relative all'autorizzazione integrata ambientale».
  L'articolo 7, riproducendo quanto già previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2013, disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo schema di decreto, prevedendone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 8, riproducendo nella sostanza quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2013, reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 9, da ultimo, dispone – come già anticipato dalla relatrice per la VIII Commissione – l'abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in quanto tale regolamento è stato abrogato dal nuovo regolamento europeo (UE) 2017/852, i cui obblighi sono sanzionati a norma del provvedimento in esame.

  Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.