CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2021
567.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vittoria CASA, presidente, preliminarmente, ricorda che, trattandosi di seduta in sede referente nella quale non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, dà la parola ai relatori, deputata Annibali per la II Commissione e deputato Tuzi per la VII Commissione, per l'illustrazione del provvedimento.

  Manuel TUZI (M5S), relatore per la VII Commissione, riferisce che il disegno di legge di cui oggi le Commissioni iniziano l'esame intende realizzare una semplificazione dell'accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire un più rapido ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che provengono da certi percorsi di studio universitari. In sostanza, si prevede che l'esame finale di laurea e di laurea magistrale di alcuni corsi di studio sia anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all'esercizio delle relative professioni. Inoltre, si prevede la possibilità di estendere tale misura ad altre classi di laurea e di laurea magistrale, su richiesta degli ordini e dei collegi professionali interessati o delle relative federazioni.
  Precisa che il provvedimento si inserisce nel percorso intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, il cui articolo 102 ha già introdotto il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia: si è trattato, in quel caso, di un intervento d'urgenza per fare fronte – con l'immissione di personale medico abilitato – alle difficoltà in cui versava il Servizio sanitario nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  Con il provvedimento in esame il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato alle professioni sanitarie e alle Pag. 87lauree professionalizzanti. Infatti, la misura riguarda innanzitutto i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, e i corsi di laurea professionalizzanti, e specificatamente le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.
  Ricorda che, pur trattandosi di un disegno di legge presentato dal precedente Governo, su iniziativa dell'ex Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, la sua approvazione è stata auspicata anche dalla nuova Ministra, Cristina Messa, che ne ha parlato anche nella sua audizione sulle linee programmatiche, il 17 marzo scorso, davanti alle Commissioni riunite VII della Camera dei deputati e 7a del Senato.
  Il provvedimento in esame è inoltre collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, in quanto ritenuto funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma. Infatti la Nota di aggiornamento del DEF 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis) – presentata dal Governo precedente – preannuncia tra i disegni di legge «collegati» alla decisione di bilancio 2021-2023 anche il disegno di legge in esame, che è stato infatti presentato alla Camera dal Governo Conte II il 27 ottobre 2020.
  Ricorda, anche, che l'istituzione delle lauree abilitanti è inclusa nel Piano di Ripresa e Resilienza, tra le riforme della componente afferente al potenziamento delle competenze e al diritto allo studio con la finalità di semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro.
  Passando al contenuto del disegno di legge, specifica che si soffermerà sulle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, lasciando alla collega relatrice per la II Commissione di descrivere gli altri 3 articoli e di fare riferimento al quadro costituzionale.
  L'articolo 1 dispone che l'abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo è acquisita con il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria e in psicologia e, pertanto, in esito all'esame finale dei corsi di studio. Il comma 2 disciplina le caratteristiche del tirocinio, che si svolgerà durante i corsi di studio quale parte integrante degli stessi. Tale tirocinio consisterà nello svolgimento di attività formative di natura professionalizzante, che saranno previste nell'ambito della disciplina delle classi di laurea LM-46- Odontoiatria e protesi dentaria, LM-13- Farmacia e farmacia industriale, LM-42- Medicina veterinaria e LM-51-Psicologia, e che dovranno corrispondere a un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) pari a trenta, rispetto all'ammontare complessivo dei crediti previsto per ciascun corso di studi. La normativa per le classi di laurea e i regolamenti didattici di ateneo definiranno altresì la disciplina delle modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio.
  L'articolo 2 dispone un intervento analogo per le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, prevedendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante nelle rispettive categorie abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. In particolare, il comma 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP- 01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. In base al comma 2, spetta alla disciplina delle citate classi di laurea, ed ai regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio, stabilire il numero di crediti formativi universitari acquisibili con il tirocinio, oltre alle modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio stesso.

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  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice per la II Commissione, nell'illustrare i restanti articoli del disegno di legge, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 prevede lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2. Tale prova pratica sarà finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato, ai fini dell'abilitazione dello stesso all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Il medesimo comma 1 demanda ad uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.
  Il comma 2 dell'articolo 3 dispone che la disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale sia adeguata alle disposizioni del provvedimento al nostro esame tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il comma 95 di tale articolo prevede infatti che in tema di ordinamento degli studi universitari i criteri generali siano definiti con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti. Segnalo a tale proposito che il comma 2 dell'articolo 3 esclude esplicitamente per il citato decreto l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la scelta deriva dalla considerazione che l'adeguamento attiene sostanzialmente al valore abilitante del titolo di studio, per effetto dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge al nostro esame. A loro volta, come disposto dal comma 3 dell'articolo 3, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  Come riportato nella relazione illustrativa, l'articolo 4 definisce un iter procedurale, attraverso il quale sarà possibile attuare, nel tempo, un progressivo ulteriore ampliamento del sistema dei titoli universitari abilitanti. A tal fine attraverso un regolamento di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, della richiamata legge n. 400 del 1988) possono essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento di determinate professioni regolamentate Si tratta nello specifico delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia: tecnologo alimentare; dottore agronomo e dottore forestale; pianificatore, paesaggista e conservatore (relativamente a tali categorie, ricorda che esse, insieme alla categoria dell'architetto, sulla base di quanto previsto dal capo III (articoli 15-19) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, formano un solo ordine professionale al quale si accede previo superamento di un esame di Stato che richiede il possesso, per ciascuna delle diverse professioni, di una laurea specialistica. Il disegno di legge in esame consente che la laurea possa avere valore abilitante all'esercizio della professione per i soli pianificatori, paesaggisti e conservatori, escludendo questa possibilità per gli architetti; assistente sociale; attuario; geologo e delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della salute: biologo; chimico.
  In base al comma 1, il regolamento di delegificazione potrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione, «su richiesta dei consigli dei Pag. 89competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali». La disposizione rimette dunque all'iniziativa degli ordini professionali la valutazione circa l'esigenza di prevedere lauree abilitanti ovvero di mantenere l'esame di Stato. Fa presente che il richiamato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 prevede che i regolamenti siano emanati per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano – diversamente dal disegno di legge al nostro esame – le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
  Come previsto dal comma 2, con i medesimi regolamenti sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.
  Infine, il comma 3, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca e a decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo. Con riguardo al decreto ministeriale, segnala che, a differenza di quanto disposto dall'articolo 3, in questo caso non è prevista la deroga all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Come riportato nella relazione illustrativa, si ritiene infatti necessario, con riferimento ai futuri titoli universitari abilitanti, applicare le ordinarie procedure.
  L'articolo 5 reca al comma 1 una disciplina transitoria, disponendo che coloro che hanno conseguito il titolo di studio nelle classi di laurea e laurea magistrale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Non sembra, invece, disciplinata la disciplina applicabile agli studenti già iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale sulla base dei previgenti ordinamenti didattici. La durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio devono essere definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ai fini della valutazione del tirocinio, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti già svolte durante il corso di studio. Lo stesso articolo 5 stabilisce al comma 2 che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Da ultimo, nel ricordare che la materia delle professioni, oggetto del presente provvedimento, è collocata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione tra quelle oggetto di potestà legislativa concorrente, fa presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 98 del 2013 costantemente richiamata nelle sentenze successive, ha stabilito che gli aspetti relativi all'esame di Stato per accedere alle professioni stesse – prescritto dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione – sono di competenza esclusiva dello Stato, trattandosi di profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale e per i quali si giustifica dunque una uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Quanto all'obbligatorietà dell'esame di Stato «per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale» stabilita dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha precisato che, affinché l'esame di Stato adempia Pag. 90 alla propria funzione, occorre che esso si traduca in un accertamento preventivo, svolto con serie garanzie, nell'interesse della collettività e dei committenti, circa il possesso di requisiti di preparazione e capacità necessari per il corretto esercizio della professione (sentenza 174/1980). La stessa Corte ha comunque riconosciuto che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di Stato altri esami che in effetti soddisfino la medesima esigenza (sentenze n. 174 e n. 175 del 1980). In tali casi la Corte ha precisato che «tali equipollenti, rappresentando un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti, anziché risultare in modo implicito» (sentenza 207/1983). Il legislatore può quindi stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato (sentenza n. 127/1985) quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione (sentenza 5/1999).

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.