CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 aprile 2021
563.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 7 aprile 2021.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
Esame emendamenti C. 2915-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 9 alle 9.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Esame C. 2989 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere Pag. 14alla II Commissione gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2989 Governo, approvato dal Senato, recante Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, illustrando il contenuto del decreto-legge, il quale è stato modificato dal Senato e si compone di 7 articoli, ricorda anzitutto che esso è motivato dalla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense.
  Per tale sessione di esame è introdotta una disciplina di svolgimento delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime, stabilendo che le prove scritte siano sostituite da una prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla consueta prova orale, e l'esame consta pertanto di due prove orali.
  In particolare, l'articolo 1 reca la previsione della deroga delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020, rinviando per quanto non previsto dal decreto-legge alla disciplina ordinaria, di cui all'articolo 49 della legge n. 247 del 2012.
  Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che la disciplina dettata dal decreto-legge si applichi alla sola sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato indetta con il decreto ministeriale 14 settembre 2020.
  Il comma 2 precisa che, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del decreto, si applicano le norme di cui all'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, in quanto compatibili.
  La disposizione precisa altresì che nelle ipotesi in cui dette disposizioni di ordine generale facciano decorrere qualsivoglia adempimento procedurale dal termine fissato per l'inizio delle prove scritte, detto termine deve intendersi riferito a quello fissato per l'inizio della prima prova orale.
  L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, reca la disciplina specifica per la sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, prevedendo che i candidati siano chiamati a sostenere, al posto della prova scritta, un'ulteriore prova orale a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla consueta prova orale.
  In dettaglio, ai sensi del comma 1, l'esame si articola dunque in due prove orali.
  In virtù del comma 1-bis, introdotto dal Senato, il presidente della Corte d'appello procede all'estrazione a sorte della lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali.
  I commi da 2 a 9 definiscono nel dettaglio le materie oggetto delle prove e le modalità di svolgimento e di valutazione delle stesse.
  L'articolo 3 disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame, prevedendo, al comma 1 che, per consentire di svolgere le due prove orali nel più breve tempo possibile, sia incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, contestualmente riducendone i componenti da 5 a 3.
  Si stabilisce inoltre che possono far parte delle commissioni d'esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari.
  Il comma 2 demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge (vale a dire entro il 12 aprile 2021), la variazione della composizione delle sottocommissioni già designate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021, nonché l'indicazione della data delle prove e ulteriori indicazioni sulle modalità di espletamento delle stesse.
  Il comma 3 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge n. 247 del 2012, le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione (quindi anche al di fuori del comparto giustizia), purché in possesso di una qualifica professionale per Pag. 15la quale sia richiesta almeno la laurea triennale.
  L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle prove e dei lavori delle sottocommissioni, prevedendo in particolare, al comma 2 lo svolgimento della prima prova orale in modalità da remoto ma con l'obbligatoria presenza presso la sede d'esame del candidato e del segretario e, al comma 3, la possibilità di individuare la sede d'esame in uno degli uffici giudiziari della Corte d'appello o nei locali dei Consigli dell'ordine degli avvocati, mentre, ai sensi del comma 4 lo svolgimento da remoto della seconda prova orale è facoltativo.
  Si prevede inoltre, al comma 7, la facoltà di richiedere il rinvio della prova da parte dei candidati positivi al COVID-19, con sintomatologia compatibile con il medesimo COVID-19, in isolamento fiduciario o in quarantena, ovvero altrimenti impediti per comprovati motivi di salute.
  L'articolo 5 detta disposizioni relative alla verbalizzazione della prova d'esame, prevedendo tra l'altro, al comma 1, che nel verbale si dia atto delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione.
  L'articolo 6 disciplina i compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, riconoscendo loro, oltre ai compensi fissi e variabili già previsti a legislazione vigente, anche un ulteriore gettone di presenza per la prima prova orale.
  L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalla previsione relativa al gettone di presenza spettante ai componenti e al segretario delle sottocommissioni.
  L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione: dal momento che il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021, esso è pertanto in vigore dal 14 marzo 2021.
  Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che, in base all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione «È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale».
  In tale quadro, la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni evidenziato (ex multis richiama la sentenza n. 178 del 2014) come, pur tenuto conto che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni la materia delle «professioni», l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti – su cui interviene il decreto-legge – sia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi Allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il Gruppo Partito Democratico, il deputato Carmelo Miceli cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Andrea Giorgis.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 1854 cost. Barelli e C. 2938 cost. Morassut.
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.
(Seguito esame congiunto e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

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  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, facendo seguito a quanto già unanimemente convenuto in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto, il quale, pur essendo ancora in corso il ciclo di audizioni informali, in videoconferenza, previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti, potrà già avviare gli ulteriori approfondimenti istruttori necessari ai fini dell'esame, per quanto riguarda le decisioni circa gli strumenti legislativi che si ritenga di utilizzare rispetto alla tematica in discussione.
  Avverte quindi che la ripartizione dei componenti del Comitato tra i gruppi sarà la seguente: M5S: 3; Lega: 2; PD: 2; FI: 2; Misto: 2; FdI: 1; IV: 1; LEU: 1.
  Informa altresì che alle riunioni del Comitato ristretto parteciperanno anche il Presidente della Commissione e i relatori sui provvedimenti.

  La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame congiunto delle proposte di legge in titolo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi, invitando questi ultimi a far pervenire tali indicazioni entro le ore 17 di venerdì 9 aprile prossimo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.25.

Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.
COM(2020) 609 final, COM(2020) 610 final, COM(2020) 611 final, COM(2020) 612 final, COM(2020) 613 final e COM(2020) 614 final.
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 marzo 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda che sono in corso contatti per definire la data dell'audizione della Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 aprile 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.