CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 aprile 2021
562.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 19.10.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 2915-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Stefano FASSINA (LEU) relatore, osserva che il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
  Evidenzia che la Commissione di merito ha concluso la discussione in sede referente nella seduta del 31 marzo 2021, che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione, di iniziativa parlamentare, non sono provvisti di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, contenente disposizioni sulla denominazione Ministeri, non formula osservazioni. Per quanto riguarda l'istituzione del Ministero del turismo rinvia agli articoli 6 e 7.
  Riguardo all'articolo 2, relativo al Ministero della transizione ecologica, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla norma di cui al comma 2, lettera e), n. 1, che istituisce presso il Ministero della transizione ecologica un ulteriore posto di capo dipartimento, evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Osserva in proposito che l'onere riferito al 2021 (249.000 euro) è stato quantificato dalla relazione tecnica in considerazione dei tempi di emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio, del regolamento di organizzazione del relativo Dicastero; tale regolamento, in base all'articolo 10, dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2021: l'onere del primo anno corrisponde infatti ai 9/12 dell'onere annuo a regime Pag. 26(340.000 euro), ossia assumendo che la posizione sia istituita non prima del 1° aprile 2021. Su tale circostanza non formula dunque osservazioni.
  Con riguardo alle modifiche apportate all'articolo 2 durante l'esame presso la Commissione di merito, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione volti a verificare la possibilità da parte del Ministero della transizione ecologica di svolgere le funzioni ad esso attribuite nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria disposto dalla clausola di invarianza recata dall'articolo 11, comma 2. Ciò anche alla luce delle integrazioni – rispetto al testo originario – apportate alle competenze del Ministero in materia di idrocarburi (comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b)) e di radioprotezione e radioattività ambientale (comma 7, lettera c)) nonché all'eventuale nuovo assetto organizzativo e funzionale che potrebbe rendersi necessario al fine di consentire al Ministro della transizione ecologica di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica in virtù di quanto previsto dal comma 8-bis.
  Non ha nulla da osservare con riguardo ai commi 1, 3, 5 e 6 stante il loro contenuto ordinamentale.
  Relativamente all'articolo 3, che reca disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme (commi 1-4, 5, 6 e 8) ridefiniscono le attribuzioni delle strutture ministeriali in materia di politica energetica, disciplinando il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative a due direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica. Evidenzia che a tali norme, come disposto dall'articolo 11, comma 2, e confermato dalla relazione tecnica, è previsto che si dia attuazione in condizioni di neutralità finanziaria. A tale riguardo, con specifico riferimento alla rideterminazione delle posizioni dirigenziali prevista dalle norme (commi 2 e 3), non formula osservazioni, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica a conferma della predetta clausola di neutralità finanziaria.
  Per quanto concerne il personale non dirigenziale trasferito, rileva che le norme prevedono (comma 4) l'applicazione del trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione nonché la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile nel caso in cui il trattamento in godimento (presso il Ministero dello sviluppo economico) risulti superiore a quello riconosciuto presso l'amministrazione di destinazione (Ministero della transizione ecologica).
  In proposito, ai fini della verifica della suddetta clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire elementi integrativi di valutazione al fine di escludere l'insorgere di maggiori oneri, rispetto a quanto scontato ai fini dei tendenziali di spesa a legislazione vigente: ciò nel caso – non considerato esplicitamente dalla norma e dalla relazione tecnica – in cui il personale trasferito dovesse, eventualmente, fruire presso il Ministero della transizione ecologica di un trattamento migliorativo rispetto a quello originario (Ministero dello sviluppo economico). A suo avviso, andrebbe, altresì, acquisita una valutazione volta a confermare la neutralità finanziaria del quinto periodo del comma 4 – introdotto nel corso dell'esame in sede referente – in base al quale, nelle more dell'adozione del decreto di organizzazione di cui all'articolo 10, al personale dirigenziale con incarico temporaneo trasferito al Ministero della transizione ecologica continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro vigenti alla data del 13 febbraio 2021.
  Quanto agli incrementi di spesa disposti dai commi 4-bis e 4-quater (introdotti dalla Commissione di merito), pur rilevando che gli stessi sono definiti all'interno di limiti massimi di spesa, ritiene necessario acquisire gli elementi sottostanti la definizione di tali limiti massimi rispetto alle finalità, espressamente richiamate dalle medesime disposizioni, di perequazione economica per il personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico e per quello non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Ciò in considerazione del Pag. 27fatto che la relazione tecnica, riferita al testo originario, non indicava specifiche esigenze finanziarie connesse alle predette finalità.
  Rileva, inoltre, che il comma 7 dispone, presso il Ministero della transizione ecologica, l'istituzione del nuovo Dipartimento per l'energia e il clima e l'incremento di 20 unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del medesimo dicastero. Segnala che tali previsioni operano, testualmente, «fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione» del Ministero della transizione ecologica, da adottare, in base all'articolo 10, entro il 30 giugno 2021. A sua volta l'articolo 10 determina la procedura di adozione e l'oggetto del decreto di organizzazione, ma non reca disposizioni di dettaglio in merito al suo contenuto.
  Per quanto riguarda il nuovo Dipartimento, segnala che l'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 1), aumenta in via permanente di un'unità il numero massimo di dipartimenti del Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell'ambiente) e provvede alla relativa quantificazione e copertura su base permanente. Evidenzia che per le 20 unità neoassunte, il comma 7 dell'articolo 3 in esame autorizza una spesa di euro 540.000 per il 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022, configurando, pertanto, anche tale onere come permanente.
  Osserva pertanto che gli oneri per il Dipartimento e per le 20 unità sono configurati come permanenti, a fronte di una norma che – testualmente – risulta di carattere transitorio e valevole fino all'adozione di un decreto di organizzazione. Poiché peraltro il contenuto di tale decreto non è legislativamente determinato – e non risulta inoltre espressamente prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi profili finanziari – ritiene che andrebbe in primo luogo acquisito un chiarimento con riferimento alla natura permanente o transitoria della disciplina degli Uffici di diretta collaborazione e, quindi, dei relativi oneri. Inoltre, considerato che l'istituzione del Dipartimento assumerebbe carattere permanente in virtù dell'articolo 2, ritiene che andrebbe confermato che la configurazione dello stesso e, quindi, i corrispondenti oneri siano da intendere come non modificabili, anche a seguito della definizione del decreto di organizzazione.
  Inoltre, con specifico riferimento all'onere assunzionale per gli Uffici di diretta collaborazione, pur rilevando che lo stesso è configurato come limite di spesa, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la sua quantificazione: a suo avviso, quindi, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare le stime indicate e la possibilità di contenere gli oneri, relativi a spese di personale, entro i limiti dello stanziamento indicato.
  Segnala che il comma 9 dispone l'assunzione di un dirigente generale e di 7 unità di personale di Area III-F1, autorizzando la spesa di 217.949 euro per il 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dal 2022: in proposito evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica; peraltro, segnala che quest'ultima riferisce che per la prima annualità (2021) l'onere assunzionale, che risulta pari al 50 per cento di quello previsto a regime, è stato quantificato in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale; ritiene pertanto che andrebbe confermato che le complessive suddette assunzioni verranno disposte non prima della metà dell'esercizio in corso. Osserva altresì che essendo l'onere configurato come limite di spesa (onere «autorizzato») anche il contingente da assumere andrebbe in linea di principio definito entro un limite massimo: in proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4-ter dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'incremento delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia e di livello generale del Ministero della transizione ecologica mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di Pag. 28parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento disposti dal comma 4-quinquies dell'articolo in commento nonché dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del presente decreto.
  Segnala, inoltre, che il comma 4-quinquies dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa finalizzata all'adeguamento dell'indennità di amministrazione percepite dal personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto degli ulteriori utilizzi del medesimo accantonamento disposti dal comma 4-ter dell'articolo in commento nonché dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del presente decreto.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, che reca disposizioni sul Comitato interministeriale per la transizione ecologica, rileva preliminarmente che la definizione dei profili attuativi della norma in esame, con specifico riguardo all'istituzione (comma 7) e al funzionamento del Comitato tecnico di supporto del CITE (comma 8), viene demandata a successivi regolamenti da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che in merito all'adozione di tali decreti non viene espressamente prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari, ritiene necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la previsione di neutralità finanziaria indicata dal comma 10 e a confermare che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa, comunque, assicurare il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 9).
  Prende atto, altresì, che in base a quanto espressamente disposto dal comma 7, ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati: in proposito non ha osservazioni da formulare.
  Infine, evidenzia che a norma del comma 5 il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi: in proposito rileva che detti sussidi, da un lato, sono disposti con norma di rango primario, dall'altro, hanno effetti sulla finanza pubblica, dei quali si dà conto in parte nell'elenco delle spese fiscali che correda il disegno di legge di bilancio, in parte nell'apposito elenco dei sussidi ambientalmente dannosi predisposto dal Ministero della transizione ecologica, già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Ritiene quindi che andrebbe esplicitata la fonte normativa e la procedura per disporre l'effettiva rimodulazione delle predette misure riferite ai sussidi ambientalmente dannosi, con riguardo sia agli interventi di riduzione dei benefici attualmente erogati sia all'eventuale corrispondente destinazione delle risorse ad ulteriori misure. Ciò anche al fine di verificare come possano trovare applicazione le procedure di quantificazione dei relativi effetti finanziari e la connessa verifica parlamentare degli stessi.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, che reca disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non formula osservazioni.
  Riguardo all'articolo 6, concernente i Ministeri della cultura e del turismo, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 4, che dispone un mero incremento della dotazione finanziaria degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, pur rilevando che gli oneri sono configurati come limiti di spesa, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la quantificazione di Pag. 29tali limiti: ritiene quindi che andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare le stime e a confermare la possibilità di contenere gli oneri, relativi a spese di personale, entro lo stanziamento indicato.
  Con riguardo alle norme recate dal comma 5, rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Osserva peraltro che la stima dell'onere del 2021 – pari alla metà dell'onere annuo previsto a decorrere dal 2022 – risulta corretta solo nel presupposto che i posti di dirigente generale del Ministero del turismo siano attivati non prima del 30 giugno 2021, termine ultimo fissato alla Presidenza del Consiglio per disporre la riorganizzazione dei Ministeri. Ritiene quindi che andrebbe confermato che gli organi di vertice dell'istituendo Ministero del turismo possano essere attivi non prima del 1° luglio 2021, tenuto conto che detto termine iniziale non è disciplinato in via legislativa.
  Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle norme recate dai commi 2 (dotazione organica dei dirigenti del Ministero della cultura) e 14 (Ufficio centrale istituito presso la Ragioneria generale dello Stato), rileva che la quantificazione dell'onere a regime appare verificabile sulla base delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda l'esercizio 2021, invece, evidenzia che le norme autorizzano una spesa corrispondente al 50 per cento di quella annua a regime e che la relazione tecnica menziona, sul punto, i tempi di adozione dei regolamenti di riorganizzazione di cui all'articolo 10. Poiché il predetto articolo 10 consente, fino al 30 giugno 2021, di adottare i regolamenti con procedura semplificata e derogatoria rispetto a quella ordinaria, presumibilmente a fini acceleratori, ritiene che andrebbe confermato che per l'anno 2021 i nuovi oneri non abbiano decorrenza – almeno in media – antecedente al secondo semestre dell'anno, o comunque – anche nell'ipotesi in cui talune delle voci di spesa dovessero decorrere da un momento anteriore, ad esempio le posizioni dirigenziali che, attesa la loro maggiore infungibilità, potrebbero essere reclutate anche in tempi maggiormente ristretti – che il complesso delle spese non possa superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021, tenendo conto dei margini di modulabilità delle spese medesime.
  Evidenzia che il comma 3, modificato in sede referente, riguarda l'individuazione della dotazione organica del Ministero del turismo e che i conseguenti oneri sono definiti al comma 12, che autorizza le assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del medesimo ministero. Riguardo a quest'ultimo comma, anch'esso modificato dalla Commissione di merito, rileva preliminarmente che gli oneri previsti nel testo iniziale risultavano verificabili alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica. A seguito delle variazioni introdotte in sede referente, sono state autorizzate ulteriori assunzioni e sono state incrementate le relative quantificazioni. In proposito, rileva che i maggiori oneri risultano sostanzialmente ricostruibili applicando i medesimi elementi forniti dalla relazione tecnica iniziale: non disponendo tuttavia di una specifica relazione tecnica, di cui l'emendamento modificativo non era corredato, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi idonei a suffragare la corrispondenza dei complessivi oneri con le esigenze connesse al totale delle assunzioni.
  Con riguardo al personale non dirigenziale trasferito dal Ministero della cultura a quello del turismo ai sensi del comma 6, segnala che le norme stabiliscono l'applicazione del trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione nonché la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile nel caso in cui il trattamento in godimento risulti superiore a quello riconosciuto presso l'amministrazione di destinazione. Al fine di escludere l'insorgenza di oneri non definiti dalla relazione tecnica, che non considera la norma in oggetto, considera opportuno acquisire elementi di valutazione integrativi con riguardo alle possibili maggiori spese da sostenere per il personale trasferito che dovesse eventualmente godere presso il Ministero Pag. 30 del turismo di un trattamento migliorativo rispetto a quello precedentemente fruito.
  In merito al comma 11, che tratta del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, rileva che, secondo la relazione tecnica, la quantificazione risulta «determinata in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»: segnala che la stessa relazione tecnica non fornisce peraltro gli elementi di dettaglio sottostanti l'onere complessivo, né gli stessi risultano desumibili in via diretta dalla norma richiamata. Pur considerando, dunque, che l'onere è configurato come limite di spesa e che lo stesso presenta margini di modulabilità, ritiene necessario, ai fini della verifica delle quantificazioni, acquisire gli elementi posti alla base della relativa stima. In particolare, evidenzia che, con emendamento approvato in sede referente, il contingente di personale risulta raddoppiato rispetto alle disposizioni iniziali – passando da trenta a sessanta unità – mentre gli oneri sono incrementati del 34 per cento, ossia in misura non proporzionale, passando, a regime, da 2.000.000 a 2.680.000 euro annui: considera quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la quantificazione degli oneri indicata dalla norma.
  Rileva, infine, che i commi 15 e 16 autorizzano una spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022 per coprire oneri di locazione ed una spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022 per oneri di funzionamento: evidenzia, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione proposta. Ritiene pertanto necessario acquisire detti elementi.
  Riguardo all'articolo 8, che reca norme sulle funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le disposizioni recate dal comma 9 prevedono la possibilità di impiegare personale, anche esterno alla pubblica amministrazione, nell'ambito di un limite di spesa, osserva che le medesime non definiscono il contingente massimo che può essere impiegato. Tenuto conto peraltro che l'obbligo di definizione di una dotazione organica è posto anche a presidio della determinazione della spesa massima derivante da una struttura, ritiene necessario acquisire indicazioni riguardo al numero massimo di unità – esperti o personale non dirigenziale – e ai relativi elementi di costo.
  Alla luce di tali considerazioni, considera inoltre necessario chiarire se il limite di spesa indicato debba intendersi come limite massimo della spesa di personale imputabile alla istituenda struttura oppure come limite a valere sul bilancio dello Stato, salve eventuali integrazioni a valere su risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.
  Infine, quanto al comma 11, osserva che, essendo l'onere ivi indicato configurato come limite di spesa (onere autorizzato), anche il contingente da assumere andrebbe in linea di principio definito entro un limite massimo. Ritiene quindi che in proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Con riferimento alle norme recate dal comma 11-bis, rileva che queste rendono permanente l'impiego di un contingente di esperti il cui impiego in base alle norme vigenti era possibile solo fino al 31 dicembre 2021. Pur rilevando che la norma novellata stabilisce che agli oneri derivanti dall'impiego di esperti si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018 – che autorizza una spesa di 6 milioni di euro annui di carattere permanente – ritiene opportuno che sia chiarito se l'eliminazione della durata temporanea dell'impiego di esperti sia compatibile con la predetta autorizzazione di spesa, attualmente vigente, alla luce delle finalità della stessa.
  In merito all'articolo 10, che prevede procedure per la riorganizzazione dei Ministeri, in merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e della clausola di invarianza di cui all'articolo 11, Pag. 31comma 2 – nonché del fatto che a norme di analoga portata già adottate non sono stati attribuiti effetti finanziari – rileva che le disposizioni in esame comportano, sia pur in via transitoria, la deroga alle ordinarie procedure di adozione dei provvedimenti vertenti nella materia dell'organizzazione degli uffici ministeriali, ivi compresa la fase della verifica parlamentare degli effetti finanziari dei medesimi provvedimenti.
  Segnala, infatti, che la procedura individuata ai fini dell'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati dalle modifiche previste dal provvedimento in esame – estesa anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito – non contempla espressamente l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'adozione dei regolamenti di organizzazione in questione. In ordine a quanto rappresentato considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Relativamente all'articolo 11, che reca disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), fa fronte agli oneri derivanti dal decreto in esame, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione in sede referente, che consistono quasi integralmente in spese di personale connesse al riordino delle attribuzioni dei Ministeri interessati dal provvedimento. Al riguardo, registra preliminarmente la corrispondenza tra l'importo complessivo degli oneri indicato all'alinea del citato articolo 11 e la somma delle singole disposizioni di spesa richiamate dall'alinea stesso, ivi comprese le modifiche ad esse apportate nel corso dell'esame in sede referente, nonché tra il predetto importo e le risorse complessivamente apprestate a copertura dalle predette lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo 11.
  In particolare, gli oneri – per la cui analitica composizione rinvia a quanto in precedenza illustrato con riferimento ai profili di quantificazione – ammontano a 10.834.174 euro per l'anno 2021 e a 18.089.772 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede tramite le seguenti modalità: quanto a 5.262.424 euro per l'anno 2021 e a 7.259.287 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando, in quota parte, gli accantonamenti di competenza dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze; quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e a 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  In merito alla prima modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, atteso che gli accantonamenti utilizzati presentano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto, per quanto concerne nello specifico l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle ulteriori riduzioni del medesimo accantonamento operate dai commi 4-ter e 4-quinquies dell'articolo 3, per le quali rinvia a quanto al riguardo esposto in precedenza.
  Per quanto riguarda, invece, la seconda modalità di copertura, che prevede la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che per l'anno 2021 il predetto Fondo – come confermato da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – reca le occorrenti disponibilità, che risultano pari – tenendo conto dell'utilizzo in commento – a circa 97 milioni di euro. Ritiene che andrebbe viceversa acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva sussistenza di risorse disponibili sul Fondo medesimo anche in relazione agli oneri previsti a decorrere dall'anno 2022, ferma restando la necessità di assicurare comunque che le predette riduzioni non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati Pag. 32 a valere sulle risorse del Fondo stesso. Sotto il profilo formale, ritiene che si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di imputare la copertura direttamente al «Fondo» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anziché alla relativa «autorizzazione di spesa», come attualmente previsto dal testo.
  Segnala che il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle restanti disposizioni del decreto-legge, stabilendo che all'attuazione di esse si provveda – fatta naturalmente eccezione per quelle, oggetto di apposita copertura, puntualmente indicate all'alinea del comma 1 e dianzi esaminate – con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale proposito, ritiene necessario riformulare la disposizione in commento al fine di coordinarne il testo con le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di inserire tra le disposizioni escluse dall'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria, oltre agli «articoli di cui al comma 1», anche le disposizioni onerose introdotte nel corso dell'esame in sede referente.
  Evidenzia, infine, che il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A tale riguardo, ritiene necessario integrarne la formulazione riferendola all'attuazione del presente decreto, in modo da ricomprendervi anche le disposizioni di copertura finanziaria introdotte in sede di conversione.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, riguardo all'articolo 2, con riferimento alla competenza in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare, rappresenta che la modifica introdotta è volta a precisare che le autorizzazioni previste nel novellato articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera d), del presente decreto-legge, riguardano tutti gli impianti di produzione di energia di competenza statale, sia quelli da fossili in terraferma, come le centrali elettriche a gas e a carbone, che quelli da fonti rinnovabili.
  Segnala che, nel previgente ordinamento, tali autorizzazioni erano di competenza della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, ora trasferita al Ministero della transizione ecologica in forza dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge, pertanto si è ritenuto necessario precisare tale competenza in via generale all'interno delle nuove attribuzioni ora previste in capo al Ministero della transizione ecologica.
  Evidenzia che a tale compito il Ministero della transizione ecologica provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività che erano espletate dalla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico che continuerà a provvedervi anche dopo il passaggio della stessa all'interno del Ministero della transizione ecologica.
  Fa presente che, pertanto, la citata Direzione vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente all'interno del programma di spesa dedicato, che nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico rientrava nel programma «Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse».
  Segnala, inoltre, che viene indicata in norma primaria la competenza del Ministero della transizione ecologica in materia di radioprotezione e radioattività ambientale.
  Fa presente che si tratta di compiti già svolti dalla Direzione generale per l'economia circolare e dalla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pag. 33
  Inoltre, fa presente che all'interno della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, ora trasferita al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge, è presente la Divisione V «Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari».
  Evidenzia, pertanto, che tali attività saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che viene altresì precisato che nell'ambito delle competenze del Ministero della transizione ecologica rientrano i compiti in materia di tutela dei consumatori utenti, già di competenza della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero della transizione ecologica, ora trasferita al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.
  Segnala che, poiché il medesimo decreto-legge prevede il trasferimento al Ministero della transizione ecologica delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, che dal punto di vista contabile erano allocate all'interno del programma di spesa «Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico» nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, le attività in argomento, già esercitate dalla predetta Direzione generale a legislazione vigente e che con la proposta in argomento ricevono una mera formalizzazione in sede di normativa primaria, saranno realizzate con le risorse disponibili presso la medesima Direzione.
  Con riferimento all'inserimento del Ministro della transizione ecologica nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, rappresenta che la norma mira ad integrare e modulare, nell'ambito degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, taluni elementi afferenti la protezione degli asset nazionali strategici in materia energetica ed ambientale.
  Fa presente che le attività in argomento saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi tra l'altro di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.
  Evidenzia che la struttura retributiva del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica interessato dal riordino, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto-legge, relativa alle voci fisse e continuative, è determinata sulla base del CCNL comparto Ministeri e pertanto le differenze che possono riscontrarsi sono quelle relative all'indennità di amministrazione e alle risorse accessorie di cui al fondo delle risorse decentrate, di importo variabile in base all'area e alla fascia di appartenenza del personale in argomento.
  Segnala che l'articolo 3, comma 4, è volto a conseguire la salvaguardia dei trattamenti in godimento in favore del personale dirigenziale trasferito a termini di legge ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3 e di conseguire una complessiva perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale del nuovo Ministero della transizione ecologica, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di organizzazione di cui all'articolo 10, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 3, comma 4-bis, con riferimento alle risorse finanziarie necessarie all'incremento della dotazione organica ritiene necessario preliminarmente disporre, per siffatto incremento e al fine di garantire l'effettiva perequazione dei trattamenti accessori, la deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che ha previsto – nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni Pag. 34 – che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
  Con riferimento alla maggiore spesa richiesta per i dirigenti di seconda fascia evidenzia che la stessa è stata quantificata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente adeguandola alle fasce di graduazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017.
  Fa presente che con la disposizione in esame si dispone così un incremento della retribuzione di posizione parte variabile, e della correlativa componente di risultato, per 48 posizioni di dirigenti di seconda fascia e così per euro 706.446 lordo dipendente totali, pari ad euro 967.795, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, garantendo la parità di trattamento tra i dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica del Ministero della transizione ecologica con i dirigenti trasferiti dal Ministero dello sviluppo economico con applicazione delle fasce previste da quest'ultimo nel vigente decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  Con riferimento ai dirigenti generali, rappresenta che l'ammontare della maggiore spesa richiesta è stata formulata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente per il personale dirigenziale generale del Ministero della transizione ecologica adeguando le fasce di graduazione dei dirigenti generali del Ministero dello sviluppo economico nella misura di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 340 del 29 novembre 2019.
  Evidenzia che con la disposizione in esame si dispone inoltre un incremento della retribuzione di posizione parte variabile, e della correlativa componente proporzionale di risultato, per le 2 posizioni dirigenziali generali del Ministero dello sviluppo economico oggetto di trasferimento, per euro 51.703 lordo dipendente totali, pari ad euro 71.547, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, garantendo la parità di trattamento tra i dirigenti generali trasferiti dal Ministero dello sviluppo economico con i dirigenti generali del Ministero della transizione ecologica con applicazione delle fasce previste nel decreto del Ministro dell'ambiente n. 340 del 29 novembre 2019.
  Fa presente che l'articolo 3, comma 4-quater, è volto a mantenere la salvaguardia dei trattamenti in godimento in favore del personale non dirigenziale trasferito a termini di legge ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3 e di conseguire una complessiva perequazione del trattamento economico del personale non dirigenziale del nuovo Ministero della transizione ecologica.
  Fa presente che l'ammontare della maggiore spesa richiesta (e riferita al personale non dirigenziale) è stata formulata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente per il personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, in comparazione con quello del Ministero della transizione ecologica.
  Evidenzia che l'incremento di 20 unità degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 3, comma 7, è di natura permanente e trova fondamento nelle accresciute competenze del Ministero cui consegue l'incremento delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie concernenti le due Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico che vengono trasferite al Ministero della transizione ecologica, nonché nel finanziamento strutturale di 540.000 euro per il 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022 destinato all'incremento del personale negli uffici in argomento.
  Segnala che l'articolo 3, comma 9, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.
  Fa presente che l'onere assunzionale è quantificato, in termini di autorizzazione di spesa, in euro 217.949 per l'anno 2021 Pag. 35(rateo di 6/12 dell'onere a regime), tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e di reclutamento del relativo personale, e in euro 435.897 annui a decorrere dall'anno 2022.
  Al riguardo, considerati i tempi di conversione del decreto-legge in oggetto, nonché la necessaria tempistica di adozione dei richiamati regolamenti di organizzazione, nonostante la previsione di una procedura concorsuale semplificata ed accelerata, conferma la correttezza della previsione secondo cui la decorrenza delle assunzioni in parola non potrà essere antecedente alla data del 1° luglio 2021.
  Riguardo all'articolo 4, conferma che la Presidenza del Consiglio dei ministri può assicurare il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che l'articolo 6, comma 4, incrementa di 500.000 euro annui al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (692.000 euro lordi), a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, al fine di dotare i predetti uffici delle risorse finanziarie necessarie sia per poter effettivamente disporre della dotazione organica già indicata dalla normativa vigente, sia per garantire un più efficace funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), in modo da dotare il Ministero della cultura di uffici di diretta collaborazione adeguatamente strutturati, anche in comparazione con quanto avviene negli altri Dicasteri.
  Con riferimento ai commi 2 e 14 dell'articolo 7, conferma la modulabilità delle spese nei termini indicati nella relazione tecnica e che tale modulabilità consentirà di non superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021.
  In relazione ai commi 3 e 12 dello stesso articolo 7, modificati nel corso dell'esame in sede referente, conferma che i maggiori oneri risultano sostanzialmente ricostruibili applicando i medesimi elementi forniti dalla relazione tecnica iniziale.
  In merito al comma 6 dell'articolo 7, che dispone l'applicazione del trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione nonché la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile nel caso in cui il trattamento in godimento presso il Ministero della cultura risulti superiore a quello presso l'amministrazione di destinazione, fa presente che non sussiste alcun differenziale nei trattamenti economici di tipo fisso e continuativo tra i due Ministeri, atteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, ultimo periodo, del presente decreto-legge, per il personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
  Con riferimento al comma 11 dell'articolo 7, relativo al contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, fa presente che l'onere derivante dalla disposizione, modificata nel corso dell'esame in sede referente, pari a 1.667.000 per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è stato determinato considerando oltre alle 30 unità del contingente previsto dallo stesso comma 11 anche ulteriori 8 unità presso la segreteria di un Sottosegretario e 3 unità per la struttura tecnica presso l'OIV.
  Evidenzia che si è quindi stimato in circa 1.041 euro mensili, sulla base di quanto previsto per il Ministero della cultura, l'importo dell'indennità di diretta collaborazione da corrispondere alle predette 41 unità di personale per 12 mesi.
  Fa presente che la rimanente quota dell'autorizzazione è stata determinata considerando i trattamenti già erogati alle seguenti figure presso il Ministero della cultura: Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo, Capo segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo ufficio stampa, Portavoce del Ministro, Capo Segreteria del Sottosegretario, Presidente OIV.
  Con riferimento, invece, alle ulteriori 30 unità aggiuntive evidenzia che si è prevista l'attribuzione di una indennità di diretta collaborazione nella misura più elevata di 1.423 euro mensili in quanto si prevede di Pag. 36inserire detto personale in una fascia con indennità più elevata da determinare con apposito decreto per un totale comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione di 680.000 euro annui.
  In ordine ai commi 15 e 16 dell'articolo 7, posto che l'Agenzia del Demanio ha rappresentato di non avere disponibilità di uffici demaniali da concedere in uso, segnala che la stima dei costi per la locazione della sede ministeriale si è basata sulle stime valutative del borsino immobiliare di Roma, in rapporto ai metri quadri/dipendente.
  Riguardo al fatto che l'onere per le spese di funzionamento da sostenere nel primo anno 2021 è stato elevato, con una modifica introdotta in sede referente, dai 290.000 euro, previsti nel testo originario, a 600.000 euro, rappresenta che l'importo originariamente previsto appariva del tutto insufficiente a fare fronte alle esigenze della nuova amministrazione, tenuto conto che la fase di start up vede l'istituito Ministero del turismo privo di qualsivoglia risorsa strumentale.
  Segnala che proprio in ragione di ciò, è stata quindi prevista la graduale diminuzione delle spese di funzionamento annue, già a decorrere dal 2022.
  Con riferimento al comma 9 dell'articolo 8, relativo al contingente di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, che opera presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica, fa presente che il seguente comma 10 demanda espressamente ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'individuazione del contingente di personale da impiegare nel CITD, la sua composizione e i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  Fa presente che, in ogni caso, il limite di spesa indicato nell'ultimo periodo del comma 9 va inteso come limite massimo della spesa di personale imputabile alla struttura in questione.
  Con riferimento alle norme recate dal comma 11-bis dell'articolo 8, che rende permanente il contingente di esperti istituito dall'articolo 76 del decreto-legge n. 18 del 2020, svincolandolo dall'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, sottolinea che tale norma trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2019, che costituisce, pertanto, un limite massimo inderogabile.
  Fa presente che, in tale quadro, la nuova disposizione normativa è in ogni caso coerente con lo stanziamento di bilancio già autorizzato dalle vigenti norme di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 135 del 2018 e all'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019, che ne ha incrementato la dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per il 2020, di 8 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022.
  Ritiene preferibile riferire la copertura individuata all'articolo 11, comma 1, lettera b), direttamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anziché alla relativa autorizzazione di spesa, come attualmente previsto dal testo, fermo restando che il predetto Fondo reca comunque le occorrenti risorse anche con riferimento agli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022.
  Con riferimento alla clausola di invarianza di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, ritiene necessario riformulare il testo in modo da escludere dall'ambito di applicazione della stessa anche le disposizioni onerose introdotte nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene necessario, infine, integrare la formulazione attuale del comma 3 dell'articolo 11, al fine di esplicitare che le variazioni di bilancio che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare si riferiscono all'attuazione del presente decreto, in modo da ricomprendervi anche quelle collegate alle disposizioni di copertura finanziaria introdotte in sede di conversione.

Pag. 37

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2915-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    riguardo all'articolo 2, con riferimento alla competenza in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare, si rappresenta che la modifica introdotta è volta a precisare che le autorizzazioni previste nel novellato articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera d), del presente decreto-legge, riguardano tutti gli impianti di produzione di energia di competenza statale, sia quelli da fossili in terraferma, come le centrali elettriche a gas e a carbone, che quelli da fonti rinnovabili;

    nel previgente ordinamento, tali autorizzazioni erano di competenza della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico (MISE), ora trasferita al Ministero della transizione ecologica (MITE) in forza dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge, pertanto si è ritenuto necessario precisare tale competenza in via generale all'interno delle nuove attribuzioni ora previste in capo al MITE;

    a tale compito il MITE provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività che erano espletate dalla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del MISE che continuerà a provvedervi anche dopo il passaggio della stessa all'interno del MITE;

    pertanto, la citata Direzione vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente all'interno del programma di spesa dedicato, che nel bilancio del MISE rientrava nel programma “Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse”;

    inoltre viene indicata in norma primaria la competenza del MITE in materia di radioprotezione e radioattività ambientale;

    si tratta di compiti già svolti dalla Direzione generale per l'economia circolare e dalla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

    inoltre, all'interno della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del MISE, ora trasferita al MITE ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge, è presente la Divisione V “Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari”;

    pertanto, tali attività saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    viene altresì precisato che nell'ambito delle competenze del MITE rientrano i compiti in materia di tutela dei consumatori utenti, già di competenza della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del MITE, ora trasferita al MITE ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge;

    poiché il medesimo decreto-legge prevede il trasferimento al MITE delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Pag. 38Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, che dal punto di vista contabile erano allocate all'interno del programma di spesa “Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico” nello stato di previsione del MISE, le attività in argomento, già esercitate dalla predetta Direzione generale a legislazione vigente e che con la proposta in argomento ricevono una mera formalizzazione in sede di normativa primaria, saranno realizzate con le risorse disponibili presso la medesima Direzione;

    con riferimento all'inserimento del Ministro della transizione ecologica nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, si rappresenta che la norma mira ad integrare e modulare, nell'ambito degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, taluni elementi afferenti la protezione degli asset nazionali strategici in materia energetica ed ambientale;

    le attività in argomento saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi tra l'altro di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate;

    la struttura retributiva del personale non dirigenziale del MITE interessato dal riordino, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto-legge, relativa alle voci fisse e continuative, è determinata sulla base del CCNL comparto Ministeri e pertanto le differenze che possono riscontrarsi sono quelle relative all'indennità di amministrazione e alle risorse accessorie di cui al fondo delle risorse decentrate, di importo variabile in base all'area e alla fascia di appartenenza del personale in argomento;

    l'articolo 3, comma 4, è volto a conseguire la salvaguardia dei trattamenti in godimento in favore del personale dirigenziale trasferito a termini di legge ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3 e a conseguire una complessiva perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale del nuovo Ministero della transizione ecologica, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di organizzazione di cui all'articolo 10, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    riguardo all'articolo 3, comma 4-bis, con riferimento alle risorse finanziarie necessarie all'incremento della dotazione organica, è necessario preliminarmente disporre, per siffatto incremento e al fine di garantire l'effettiva perequazione dei trattamenti accessori, la deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che ha previsto – nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni – che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

    con riferimento alla maggiore spesa richiesta per i dirigenti di seconda fascia, la stessa è stata quantificata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente adeguandola alle fasce di graduazione di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017;

    con la disposizione in esame si dispone così un incremento della retribuzione di posizione parte variabile, e della correlativa componente di risultato, per 48 posizioni di dirigenti di seconda fascia e così per euro 706.446 lordo dipendente totali, pari ad euro 967.795, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, garantendo la parità di trattamento tra i dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica del MITE e i dirigenti trasferiti dal MISE con applicazione delle fasce previste da quest'ultimo nel vigente Pag. 39decreto del Ministro dello sviluppo economico;

    con riferimento ai dirigenti generali, l'ammontare della maggiore spesa richiesta è stata formulata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente per il personale dirigenziale generale del MITE, adeguando le fasce di graduazione dei dirigenti generali del MISE nella misura di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 340 del 29 novembre 2019;

    con la disposizione in esame si dispone inoltre un incremento della retribuzione di posizione parte variabile, e della correlativa componente proporzionale di risultato, per le 2 posizioni dirigenziali generali del MISE oggetto di trasferimento, per euro 51.703 lordo dipendente totali, pari ad euro 71.547, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, garantendo la parità di trattamento tra i dirigenti generali trasferiti dal MISE e i dirigenti generali del MITE con applicazione delle fasce previste nel decreto del Ministro dell'ambiente n. 340 del 29 novembre 2019;

    l'articolo 3, comma 4-quater, è volto a mantenere la salvaguardia dei trattamenti in godimento in favore del personale non dirigenziale trasferito a termini di legge ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3 e a conseguire una complessiva perequazione del trattamento economico del personale non dirigenziale del nuovo Ministero della transizione ecologica;

    l'ammontare della maggiore spesa richiesta (e riferita al personale non dirigenziale) è stata formulata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente per il personale non dirigenziale del MISE, in comparazione con quello del MITE;

    l'incremento di 20 unità degli uffici di diretta collaborazione del MITE, di cui all'articolo 3, comma 7, è di natura permanente e trova fondamento nelle accresciute competenze del Ministero cui consegue l'incremento delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie concernenti le due Direzioni generali del MISE che vengono trasferite al MITE, nonché nel finanziamento strutturale di 540.000 euro per il 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022 destinato all'incremento del personale negli uffici in argomento;

    l'articolo 3, comma 9, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1;

    l'onere assunzionale è quantificato, in termini di autorizzazione di spesa, in euro 217.949 per l'anno 2021 (rateo di 6/12 dell'onere a regime), tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e di reclutamento del relativo personale, e in euro 435.897 annui a decorrere dall'anno 2022;

    al riguardo, considerati i tempi di conversione del decreto-legge in oggetto, nonché la necessaria tempistica di adozione dei richiamati regolamenti di organizzazione, nonostante la previsione di una procedura concorsuale semplificata ed accelerata, si conferma la correttezza della previsione secondo cui la decorrenza delle assunzioni in parola non potrà essere antecedente alla data del 1° luglio 2021;

    riguardo all'articolo 4, si conferma che la Presidenza del Consiglio dei ministri può assicurare il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 6, comma 4, incrementa di 500.000 euro annui al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (692.000 euro lordi), a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione Pag. 40del Ministro della cultura, al fine di dotare i predetti uffici delle risorse finanziarie necessarie sia per poter effettivamente disporre della dotazione organica già indicata dalla normativa vigente, sia per garantire un più efficace funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), in modo da dotare il Ministero della cultura di uffici di diretta collaborazione adeguatamente strutturati, anche in comparazione con quanto avviene negli altri dicasteri;

    con riferimento ai commi 2 e 14 dell'articolo 7, si conferma la modulabilità delle spese nei termini indicati nella relazione tecnica e che tale modulabilità consentirà di non superare lo stanziamento disposto per l'anno 2021;

    in relazione ai commi 3 e 12 dello stesso articolo 7, modificati nel corso dell'esame in sede referente, si conferma che i maggiori oneri risultano sostanzialmente ricostruibili applicando i medesimi elementi forniti dalla relazione tecnica iniziale;

    in merito al comma 6 dell'articolo 7, che dispone l'applicazione del trattamento economico previsto nell'amministrazione di destinazione nonché la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile nel caso in cui il trattamento in godimento presso il Ministero della cultura risulti superiore a quello presso l'amministrazione di destinazione, si fa presente che non sussiste alcun differenziale nei trattamenti economici di tipo fisso e continuativo tra i due Ministeri, atteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, ultimo periodo, del presente decreto-legge, per il personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura;

    con riferimento al comma 11 dell'articolo 7, relativo al contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, si fa presente che l'onere derivante dalla disposizione, modificata nel corso dell'esame in sede referente, pari a 1.667.000 per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è stato determinato considerando oltre alle 30 unità del contingente previsto dallo stesso comma 11 anche ulteriori 8 unità presso la segreteria di un Sottosegretario e 3 unità per la struttura tecnica presso l'OIV;

    si è quindi stimato in circa 1.041 euro mensili, sulla base di quanto previsto per il Ministero della Cultura, l'importo dell'indennità di diretta collaborazione da corrispondere alle predette 41 unità di personale per 12 mesi;

    la rimanente quota dell'autorizzazione è stata determinata considerando i trattamenti già erogati alle seguenti figure presso il Ministero della cultura: Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo, Capo segreteria del Ministro, Segretario particolare del Ministro, Consigliere diplomatico, Capo ufficio stampa, Portavoce del Ministro, Capo Segreteria del Sottosegretario, Presidente OIV;

    con riferimento, invece, alle ulteriori 30 unità aggiuntive si è prevista l'attribuzione di una indennità di diretta collaborazione nella misura più elevata di 1.423 euro mensili in quanto si prevede di inserire detto personale in una fascia con indennità più elevata da determinare con apposito decreto per un totale comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione di 680.000 euro annui;

    in ordine ai commi 15 e 16 dell'articolo 7, posto che l'Agenzia del Demanio ha rappresentato di non avere disponibilità di uffici demaniali da concedere in uso, la stima dei costi per la locazione della sede ministeriale si è basata sulle stime valutative del borsino immobiliare di Roma, in rapporto ai metri quadri/dipendente;

    riguardo al fatto che l'onere per le spese di funzionamento da sostenere nel primo anno 2021 è stato elevato, con una modifica introdotta in sede referente, dai Pag. 41290.000 euro, previsti nel testo originario, a 600.000 euro, si rappresenta che l'importo originariamente previsto appariva del tutto insufficiente a fare fronte alle esigenze della nuova amministrazione, tenuto conto che la fase di start up vede l'istituito Ministero del turismo privo di qualsivoglia risorsa strumentale;

    proprio in ragione di ciò, è stata quindi prevista la graduale diminuzione delle spese di funzionamento annue, già a decorrere dal 2022;

    con riferimento al comma 9 dell'articolo 8, relativo al contingente di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, che opera presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica, si fa presente che il seguente comma 10 demanda espressamente ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'individuazione del contingente di personale da impiegare nel CITD, la sua composizione e i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

    in ogni caso, il limite di spesa indicato nell'ultimo periodo del comma 9 va inteso come limite massimo della spesa di personale imputabile alla struttura in questione;

    con riferimento alla norma recata dal comma 11-bis dell'articolo 8, che rende permanente il contingente di esperti istituito dall'articolo 76 del decreto-legge n. 18 del 2020, svincolandolo dall'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, si sottolinea che tale norma trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2019, che costituisce, pertanto, un limite massimo inderogabile;

    in tale quadro, la nuova disposizione normativa è in ogni caso coerente con lo stanziamento di bilancio già autorizzato dalle vigenti norme di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 135 del 2018 e all'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019, che ne ha incrementato la dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per il 2020, di 8 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022;

    i regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati dalle modifiche previste dal provvedimento in esame, di cui all'articolo 10, non potranno comunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    appare preferibile riferire la copertura individuata all'articolo 11, comma 1, lettera b), direttamente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anziché alla relativa autorizzazione di spesa, come attualmente previsto dal testo, fermo restando che il predetto Fondo reca comunque le occorrenti risorse anche con riferimento agli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2022;

    con riferimento alla clausola di invarianza di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, appare necessario riformulare il testo in modo da escludere dall'ambito di applicazione della stessa anche le disposizioni onerose introdotte nel corso dell'esame in sede referente;

    appare necessario, infine, integrare la formulazione attuale del comma 3 dell'articolo 11, al fine di esplicitare che le variazioni di bilancio che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare si riferiscono all'attuazione del presente decreto, in modo da ricomprendervi anche quelle collegate alle disposizioni di copertura finanziaria introdotte in sede di conversione,

  esprime

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PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa con le seguenti: del Fondo;

   al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11;

   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: derivanti dall'attuazione del presente decreto».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), anche alla luce dei chiarimenti testé illustrati dalla rappresentante del Governo, intende esprimere talune perplessità rispetto al provvedimento in esame, auspicando che la sottosegretaria Castelli possa fornire puntuali risposte. Nel segnalare preliminarmente che il gruppo di Fratelli d'Italia concorda con l'istituzione del Ministero del turismo, che, a suo avviso, deve godere delle adeguate dotazioni umane, finanziarie e strumentali per rispondere alle esigenze di un settore in crisi, esprime perplessità rispetto all'aumento della dotazione di personale del Ministero della cultura e all'istituzione del Ministero della transizione ecologica tramite il trasferimento di deleghe precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico. In particolare, riguardo al Ministero della cultura, reputa che l'incremento di risorse a suo favore operato dal provvedimento in esame sia spropositato, anche considerato che il citato Ministero dispone già di una propria struttura. Al riguardo, alla luce del particolare momento di crisi che il nostro Paese sta attraversando, avrebbe considerato al limite più opportuno incrementare le risorse a disposizione del Ministero della salute o del Ministero dell'istruzione. Pertanto, se il Governo non sarà in grado di motivare puntualmente le ragioni che hanno portato all'aumento delle risorse del Ministero della cultura, sarà portata a credere che l'unica giustificazione alla base di tale scelta riguarda la necessità di elargire qualche favore.
  Quanto, invece, all'istituzione del Ministero della transizione ecologica – che a suo avviso ha l'unico obiettivo di consentire al MoVimento 5 Stelle di dichiarare di non aver tradito i propri ideali – contesta che tale istituzione sia avvenuta privando il Ministero dello sviluppo economico di deleghe importanti che riguardano, in particolare, le imprese. A tale proposito, non si spiega il motivo per cui sia stato istituito il Ministero della transizione ecologica quando già esisteva il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non sia stato, invece, istituito un apposito Ministero dedicato allo sport. Ricorda, infatti, che su tale materia, che reputa particolarmente importante, non sono ancora state assegnate le relative deleghe. Inoltre, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire il motivo per cui il semplice passaggio di personale dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica comporti un onere per la finanza pubblica, visto che il personale trasferito mantiene la stessa posizione contrattuale.
  Concludendo, quindi, per tutto quanto in precedenza esposto, esprime la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) si associa alle perplessità manifestate dalla collega Lucaselli in ordine alle motivazioni addotte rispetto al previsto incremento della dotazione organica del Ministero della cultura, come risultante dalla operazione di riordino delle attribuzioni recato dal presente provvedimento, ritenendo al riguardo opportuno che il Governo fornisca ulteriori indicazioni di dettaglio.

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  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in replica alle considerazioni svolte dagli onorevoli Lucaselli e Trano, nel ribadire le argomentazioni in precedenza espresse, rinvia all'intervento dianzi svolto, nel corso del quale ha fornito, in relazione ai profili di interesse della presente Commissione, analitici elementi concernenti la quantificazione degli oneri connessi al provvedimento in discussione, nonché le conseguenti modalità di copertura finanziaria degli stessi. Tanto premesso, si limita ad osservare che le questioni sollevate dai medesimi onorevoli, per quanto legittime, attengono tuttavia a scelte di merito adottate in tema di riordino delle attribuzioni dei Ministeri sulle quali hanno già avuto modo di pronunciarsi le competenti Commissioni di settore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala l'articolo aggiuntivo Mollicone 6.01, che è volto ad istituire, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali, la direzione generale «Musica», prevedendo che le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della medesima direzione generale sono determinate con apposito decreto ministeriale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria.
  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Meloni 1.4, che è volta ad istituire il Ministero del mare al quale vengono attribuite funzioni che sono assegnate al Ministero della transizione ecologica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Essa propone, inoltre, di incardinare in tale nuovo Ministero il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al nuovo Ministero per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Meloni 1.5, che è volta ad istituire il Ministero dello sport al quale sono attribuite le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché altre funzioni spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali di sport, di prevenzione del doping e della violenza nello sport, di vigilanza sul CONI e di vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo, di iniziative di comunicazione e di concessione dei patrocini a manifestazioni sportive, rinviando quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al nuovo Ministero per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Muroni 4.2, che, sostituendo il comma 5 dell'articolo 4, prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica adotti il piano per la progressiva abolizione, entro il 31 dicembre 2030, dei sussidi ambientalmente dannosi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Foti 4.105, che prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica Pag. 44 deliberi indistintamente sulla rimodulazione dei sussidi previsti dall'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, che ricomprende tanto quelli ambientalmente dannosi quanto quelli ambientalmente favorevoli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

   Ciaburro 4.03, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di una Cabina di regia con il compito di coordinare, integrare e semplificare le misure di implementazione e di interpretazione legate al cosiddetto super bonus al 110 per cento relativo agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramenti antisismici, recando al riguardo una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'emendamento in esame;

   Corda 9.1, che è volta a riservare una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza al finanziamento di interventi da realizzare nei piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Al riguardo, considera appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione degli emendamenti Muroni 4.2 e Foti 4.105, sui quali esprime invece, in assenza di profili problematici sul piano finanziario, un parere di nulla osta. Per quanto concerne, in particolare, l'emendamento Corda 9.1, sottolinea che il parere contrario su di esso espresso risulta motivato dal fatto che la riserva ivi prevista della destinazione del 30 per cento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a specifiche iniziative potrebbe compromettere quelle iniziative già avviate, in tal modo potendo determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel dichiarare preliminarmente il proprio rammarico per il parere contrario preannunziato su taluni degli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia, in quanto volti ad apportare al testo i necessari correttivi, richiama in particolare l'attenzione sull'articolo aggiuntivo Mollicone 6.01, che risulta finalizzato, in generale, ad implementare il sostegno e la promozione delle attività musicali, in linea peraltro con scelte di analogo tenore compiute dallo stesso MoVimento 5 Stelle in occasione dell'esame parlamentare dell'ultimo disegno di legge di bilancio. Dissente, altresì, rispetto al parere contrario espresso da relatore e Governo sull'emendamento Meloni 1.4, che prevede l'istituzione di un apposito Ministero del mare, quale organismo inteso ad affrontare con la dovuta efficacia una tematica di assoluta rilevanza, peraltro strettamente collegata alla ripresa della nostra economia nazionale. Al riguardo, evidenzia come alla compensazione degli eventuali oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame si potrebbe provvedere tramite corrispondente diminuzione del prospettato incremento della dotazione organica del nuovo Ministero della cultura. Per quanto concerne, infine, l'emendamento Meloni 1.5, che prevede l'istituzione del Ministero dello sport, nel dissentire dal parere contrario espresso da relatore e Governo, contesta l'onerosità delle disposizioni da essa previste, cui viceversa potrebbe a suo avviso farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto della sostanziale continuità dell'istituendo Pag. 45 organismo rispetto alle deleghe già affidate nel precedente Governo al Ministro Spadafora.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 9.1 e sugli articoli aggiuntivi 4.03 e 6.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.