CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 aprile 2021
562.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 11.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che, per il Gruppo Partito Democratico, il deputato Andrea Giorgis cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Carmelo Miceli.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute antimeridiane della giornata odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per Pag. 6il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

DL 31/2021: Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2989 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di dare la parola al relatore, onorevole Cassinelli, per la relazione illustrativa del provvedimento in discussione, ricorda che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna avrà luogo anche l'avvio della discussione generale che terminerà nella seduta già convocata per domani. Ricorda, altresì, che per domani, alle ore 16, è fissato il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, che saranno esaminate nella seduta di giovedì 8 aprile, nella quale si procederà anche all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e alla deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea. Dà quindi il benvenuto al sottosegretario Sisto, che per la prima volta rappresenta il Governo in Commissione.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, rileva che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 2989 di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Senato.
  Fa presente che il decreto-legge in esame, che si compone di otto articoli e che ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense. Per tale sessione di esame è introdotta una disciplina di svolgimento delle prove derogatoria rispetto a quella prevista a regime. In particolare, evidenzia che l'articolo 1, in relazione al quale il Senato ha approvato una modifica formale, stabilisce che la disciplina dettata dal decreto-legge in conversione è destinata a trovare applicazione con riguardo alla sola sessione dell'esame di Stato, per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetta con il decreto ministeriale 14 settembre 2020, e quindi per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 (comma 1), rinviando per quanto non previsto dal decreto-legge in conversione alla disciplina previgente individuata dalla norma transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (comma 2). Viene inoltre specificato che i termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale.
  Ricorda che l'articolo 2 infatti, anch'esso modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, stabilisce che l'esame di abilitazione per la sessione 2020, a motivo della emergenza epidemiologica, non preveda prove scritte, ma si articoli in due prove orali (comma 1). Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede che spetti a ciascuna Corte d'appello estrarre a sorte la lettera dell'alfabeto che costituisce l'ordine di svolgimento delle citate due prove orali. Ai sensi del comma 2, la prima prova orale, che sostituisce i tradizionali tre scritti, è pubblica ed ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nel corso della quale il candidato è chiamato a fornire la soluzione di un caso che richiede padronanza di diritto sia sostanziale che processuale, in una materia scelta preventivamente dallo stesso candidato tra: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale o diritto amministrativo. Ciascun candidato deve esprimere l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere Pag. 7 secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia (di cui all'articolo 3, comma 2). Prima dell'inizio della prima prova orale, la sottocommissione predispone, per ciascun candidato, tre quesiti sulla materia prescelta, collocando ciascun quesito all'interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione deve chiudere le buste e apporre la propria firma sui relativi lembi di chiusura. Spetta al candidato indicare il numero della busta prescelta, mentre al presidente della commissione compete dare lettura del quesito ivi contenuto (comma 3). Per la prima prova orale è prevista una durata complessiva di un'ora dal momento della dettatura del quesito. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stata introdotta una modifica per precisare che l'ora decorre dalla fine della dettatura del quesito. I primi trenta minuti sono dedicati all'esame preliminare del quesito, durante il quale il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità del candidato. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Al candidato è però consentito prendere appunti su fogli vidimati messi a disposizione sul banco prima della prova che, una volta terminata, restano comunque nella sua disponibilità, non potendo essere oggetto di valutazione. I restanti trenta minuti sono dedicati alla discussione orale, conclusa la quale la commissione si ritira in camera di consiglio per comunicare, quindi, l'esito della prova al candidato (commi 4 e 5). Il comma 6 dispone che alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. Ogni componente della sottocommissione ha a disposizione 10 punti di merito.
  Con riguardo alla prima prova orale, rammenta che, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero del 15 marzo 2021, il Ministro della giustizia, Marta Cartabia, ha precisato, rispondendo ad alcuni dei quesiti posti, che si stima di poterla concludere entro il mese di luglio, similmente a quanto avviene nelle ordinarie sessioni di esame, nelle quali gli esiti degli scritti sono resi noti fra giugno e luglio di ogni anno. Sottolinea che il comma 7 dispone che anche la seconda prova orale è pubblica. Questa deve durare fra i quarantacinque e i sessanta minuti per ciascun candidato; e si deve svolgere almeno trenta giorni dopo la prima prova orale. Nel corso della seconda prova orale il candidato è chiamato a discutere di brevi questioni relative a 5 materie scelte preventivamente dal candidato: una tra diritto civile e penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. Faccio presente che il diritto civile e il diritto penale sono state inserite nel corso dell'esame da parte del Senato.
  Rileva che la disposizione prevede che, in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, al fine di evitare che un candidato possa conseguire l'abilitazione alla professione forense senza aver sostenuto alcuna prova in diritto civile o in diritto penale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto Pag. 8del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico (comma 7, lettera a)). Il candidato deve inoltre dimostrare la conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato (comma 7, lettera b)).
  Segnala che, per la valutazione della seconda prova orale, ai sensi del comma 8, ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ognuna delle sei materie, di cui alle lettere a) e b) del comma 7. Il comma 9 prevede che sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
  Evidenzia che l'articolo 3, che al comma 1 ha subito modifiche di carattere formale da parte del Senato, disciplina la composizione delle sottocommissioni d'esame. Per consentire di svolgere le due prove orali nel più breve tempo possibile, viene incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, contestualmente riducendone i componenti da 5 a 3. Possono far parte delle commissioni d'esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari. In particolare, il comma 1, in deroga alla disciplina vigente, stante la necessità di esaminare un maggior numero di candidati, prevede che le sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, siano composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini della valida costituzione delle commissioni è prevista la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, fermo restando che il presidente deve essere un avvocato.
  Come rilevato nella relazione illustrativa, sottolinea che la variazione della composizione delle sottocommissioni stabilita dal decreto-legge impone la necessità di integrare e rimodulare le sottocommissioni già designate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021, senza dunque la necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni. A tal fine, il comma 2 rinvia ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, e quindi entro il 12 aprile prossimo. Con il medesimo decreto saranno fornite le indicazioni relative: alla data di inizio delle prove; alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali; alla pubblicità delle sedute di esame; all'accesso e alla permanenza nelle sedi d'esame; alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19; alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame; alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale (l'inserimento del richiamo anche alla prima prova orale è stato disposto dal Senato). Fa presente che il comma 3 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 347, le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione (quindi anche al di fuori dal comparto giustizia), purché in possesso di una qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale estraneo alla amministrazione della giustizia. Come evidenzia la relazione illustrativa, tale previsione è finalizzata a risolvere il problema Pag. 9legato al reperimento del personale amministrativo necessario per garantire la copertura delle posizioni di segretario delle commissioni e delle sottocommissioni.
  Rileva che l'articolo 4, che è stato modificato nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, disciplina i lavori delle sottocommissioni. Nel dettaglio rammenta che il comma 1 stabilisce che la prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato (di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale. La scelta del decreto-legge di fare sostenere la prima prova orale davanti ad una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato risponde, come sottolinea la relazione illustrativa, alla esigenza di rispettare il fondamentale principio di imparzialità e trasparenza, già avvertito dalla vigente disciplina, in base alla quale la prova scritta dell'esame di avvocato viene corretta, previo abbinamento, da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha espletato l'esame. Il comma 2 dispone che la prima prova orale debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto (ex articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 247 del 2012, del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. Ai sensi del comma 3, è prevista la possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ivi ubicati secondo disposizioni dettate dai presidenti delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione. Con riguardo alla seconda prova orale si prevede (comma 4) che essa si debba tenere davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato. La modalità di espletamento mediante collegamento da remoto è facoltativa. Nella sola ipotesi di scelta della modalità di svolgimento della prova tramite collegamento da remoto è applicabile il comma 3 dell'articolo 4 e dunque – come precisa espressamente la relazione illustrativa – la facoltà di istituzione di sedi distaccate (sicché il candidato, che svolga anche la seconda prova tramite collegamento da remoto, potrà a discrezione della sottocommissione e all'esito dell'attivazione della sequenza procedimentale di cui al terzo comma, essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione). In base al comma 5 a ciascun candidato, almeno venti giorni prima, deve essere data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali. Spetta alla commissione centrale stabilire le linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame (comma 6). Infine, il comma 7 prevede che, in caso di positività al COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato possa richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente della sottocommissione può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova si deve svolgere entro dieci giorni Pag. 10dalla fine dell'impedimento. Evidenzio che nel corso dell'esame da parte del Senato è stata approvata una modifica in base alla quale si prevede che costituisca motivo di richiesta di rinvio anche la sussistenza di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame.
  Ricorda che l'articolo 5, in relazione al quale è stata approvata dal Senato una proposta di modifica formale, detta disposizioni relative alla verbalizzazione della prova d'esame. In particolare il comma 1 prevede che il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale deve dare atto: delle modalità di identificazione del candidato; delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la commissione; della identità dei membri della commissione collegati; delle materie prescelte dal candidato; del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato; del contenuto integrale del quesito letto al candidato; dell'orario di inizio e di fine della prova. Ai sensi del comma 2, al termine della prova, il segretario della sottocommissione deve dare atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e deve dare lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione. Il verbale, una volta approvato dal presidente della sottocommissione, deve essere sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario deve darne atto a verbale (comma 3).
  Fa presente che l'articolo 6, al quale, nel corso dell'esame da parte del Senato è stata apportata una modifica formale, disciplina i compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni, riconoscendo loro, oltre ai compensi fissi e variabili già previsti a legislazione vigente, anche un ulteriore gettone di presenza per la prima prova orale. Tale gettone, pari ad euro 70, a titolo di rimborso forfetario, è riconosciuto per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato. In proposito la relazione illustrativa sottolinea come il gettone, oltre a costituire «un opportuno riconoscimento, avuto riguardo al considerevole impegno richiesto anche per la predisposizione di un elevato numero di quesiti... in considerazione della necessità di reclutare personale tanto per la composizione delle sottocommissioni, quanto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, potrà svolgere un'importante funzione incentivante».
  Rileva che l'articolo 7, infine, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal gettone di presenza riconosciuto per la prima prova orale ai componenti e al segretario delle sottocommissioni esaminatrici, autorizzando, al comma 1, la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 8 dispone infine in materia di entrata in vigore.
  Ringrazia, quindi, il sottosegretario Sisto per la sua presenza.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel dare preliminarmente, a nome del gruppo di Forza Italia, il benvenuto al sottosegretario Sisto, con il quale è certo che la Commissione Giustizia potrà lavorare in modo proficuo, sottolinea come il provvedimento in esame abbia il suo presupposto sulla situazione emergenziale in atto. Precisa che il suo gruppo condivide lo sforzo del Governo di individuare una soluzione che consenta lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato anche durante l'emergenza epidemiologica da SARS COV2 – garantendo quindi i giovani aspiranti avvocato che altrimenti vedrebbero compromessa una loro aspettativa – attraverso la deroga alla prova Pag. 11scritta che, ricorda, si è sempre svolta, anche durante la seconda guerra mondiale. Ritiene che la pandemia in corso abbia determinato una situazione talmente eccezionale da giustificare tale deroga. Sottolinea, tuttavia, come la citata deroga, così come un principio generale di allargamento delle maglie per l'accesso alla professione forense, non potranno trovare la condivisione di Forza Italia nel corso dell'esame sulle proposte di legge Di Sarno C. 2334 e Miceli C. 2687 in materia di accesso alla professione forense. Evidenzia, in proposito, come infatti a regime si debbano considerare ineliminabile la prova scritta e fondamentale il rigore selettivo.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel rivolgere al sottosegretario Sisto il benvenuto, fa presente di aver particolarmente apprezzato lo sforzo effettuato dalla Ministra della Giustizia per garantire lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense anche in una situazione eccezionale come quella attuale. Nel preannunciare quindi che il suo gruppo non presenterà proposte emendative al provvedimento in esame, si associa alle considerazioni del collega Zanettin in ordine alle proposte di legge in materia di accesso alla professione forense in corso di esame presso la Commissione. Sottolineando come l'intento di tutte le forze politiche sia quello di lavorare in sinergia per addivenire a regime ad un nuovo esame di Stato, evidenzia la necessità di mantenere comunque criteri tali da non rendere troppo facile la prova.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, porge a nome del gruppo di Fratelli d'Italia il benvenuto al sottosegretario Sisto. Nel condividere le osservazioni dei colleghi precedentemente intervenuti, desidera focalizzare l'attenzione dei commissari su un aspetto particolarmente critico dell'esame per l'abilitazione alla professione forense nella sua versione ordinaria, legato all'oggettività della valutazione dei candidati. Si riferisce, nello specifico, a numerose pronunce dei tribunali amministrativi regionali in relazione anche al tempo dedicato da ciascuna sottocommissione alla correzione delle prove scritte. Sottolinea poi che il candidato i cui elaborati non avessero riportato una valutazione sufficiente, poteva sempre richiedere copia degli stessi per verificare i propri errori ed ottenere un elemento meno discrezionale della valutazione stessa. A suo avviso, con la deroga alla prova scritta prevista dal provvedimento e l'introduzione di due prove orali, aumenterà la discrezionalità da parte delle sottocommissioni. Ritiene, quindi, che, pur condividendo lo sforzo messo in essere dal Governo per consentire lo svolgimento dell'esame di Stato anche nella situazione emergenziale in atto, sia necessario fare attenzione per evitare, in una situazione straordinaria, un esame completamente discrezionale. Nell'evidenziare come il decreto-legge in esame preveda la redazione da parte della sottocommissione d'esame di un verbale, ritiene che tuttavia sarebbe utile, al fine di evitare disparità tra le varie sedi d'esame, predisporre preventivamente un elenco di 500 quesiti da estrarre a sorte al quale dovrebbero attingere tutte le sottocommissioni. Ritiene, inoltre, che sarebbe indispensabile prevedere un obbligo di motivazione più stringente della valutazione, in considerazione dell'oralità della prova. A suo avviso, i due correttivi proposti consentirebbero sia ai candidati sia agli esaminatori di affrontare con maggiore semplicità questa situazione straordinaria.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), dopo aver rivolto gli auguri di buon lavoro al sottosegretario Sisto, sottolinea l'apprezzamento del suo gruppo per l'impegno profuso della Ministra Cartabia per garantire lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense anche per l'anno 2020. Per quanto concerne la modifica delle regole ordinarie dell'esame di Stato, rivendica la necessità di riformare la procedura attuale anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di accesso alla professione forense. Sottolinea infatti che in tale sede illustri esponenti del mondo dell'avvocatura hanno evidenziato come l'attuale modalità di svolgimento dell'esame debba essere superata, Pag. 12non assicurando la capacità e il merito dei futuri avvocati.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ringraziare il relatore per l'illustrazione del provvedimento e porgere i suoi saluti al rappresentante del Governo, condivide le osservazioni del collega Zanettin in ordine alla necessità evidente di far sì che gli esami per l'abilitazione alla professione forense per l'anno 2020 siano comunque svolti e che avvengano con forme diverse da quelle ordinarie. Tuttavia condivide in parte i rilievi della collega Varchi in ordine alla necessità che tale selezione sia equa ed efficiente. Per quanto attiene al requisito dell'equità, ritiene che si debbano predisporre quesiti omogenei per tutto il territorio nazionale. A suo avviso, essendo ingiustificabile la scelta da parte delle singole sottocommissioni dei quesiti da sottoporre ai candidati, occorrerebbe una definizione degli stessi a livello centrale. Con riferimento al profilo dell'efficienza, andrebbero riviste le disposizioni in merito all'utilizzo dei codici che il provvedimento limita alla sola prima fase e non anche alla seconda, sottolineando come normalmente nel corso dell'esame la consultazione sia sempre consentita. Ritiene che il recepimento di tali correttivi rappresenti uno sforzo importante e confida, considerato il periodo massimo previsto per la conversione, che la Camera possa apportare tali modifiche consentendo poi al Senato di approvare definitivamente il provvedimento d'urgenza in tempo utile. A suo avviso, infatti, se ci fosse un'apertura in tal senso, si potrebbe svolgere un grande lavoro.

  Lucia ANNIBALI (IV), nel riprendere le considerazioni delle colleghe Bartolozzi e Varchi, fa presente che anche il suo gruppo parlamentare aveva alcune perplessità sul provvedimento, alcune delle quali sono state risolte nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Per quanto attiene al tema della necessità dell'individuazione di quesiti omogenei per tutti i candidati, fa presente che si potrebbe predisporre un ordine del giorno volto ad impegnare in tal senso il Governo.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, nel sottolineare la delicatezza dei temi posti, con riguardo alle esigenze di equità e omogeneità delle prove di esame, preannuncia l'intenzione di esaminare con attenzione tutte le proposte emendative che dovessero essere presentate, sottolineando tuttavia di non ravvisare al momento soluzioni praticabili. Con riguardo in particolare all'esigenza di omogeneità dei criteri di valutazione nella prima prova orale, che si svolge, come previsto dal decreto-legge, dinanzi ad una commissione diversa da quella di appartenenza del candidato, fa presente che tale problema si è posto in passato anche per le prove scritte, rammentando la differente severità dei giudizi nelle varie sedi di esame rilevata dai dati statistici a disposizione. Ritiene d'altra parte che il ricorso ad una commissione diversa da quella di appartenenza del candidato costituisca comunque un elemento di garanzia, volto ad evitare le possibili interferenze determinate da eventuali dinamiche relazionali tra esaminati ed esaminatori. Considera inoltre difficilmente risolvibile la questione della possibile difformità dei quesiti posti dalle diverse commissioni, dal momento che, a differenza delle prove scritte che si svolgono contestualmente a livello nazionale, la prima prova orale prevista dal decreto-legge viene sostenuta, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, da ciascun candidato in un momento diverso.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, in primo luogo, non nasconde la propria emozione per il fatto di trovarsi sul banco del Governo, pur considerandosi comunque dalla stessa parte rispetto ai deputati. Ritiene infatti che spetti al Governo la capacità di raccogliere la volontà del Parlamento e di raggiungere la migliore sintesi possibile delle varie opzioni manifestate. Con riguardo al provvedimento in esame, il primo che la Ministra Cartabia ha inteso assumere ad avvio del suo dicastero, fa presente che esso è del tutto conforme ai principi costituzionali, ravvisandosi in questo caso le condizioni di necessità ed urgenza volte a garantire lo svolgimento dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato nonostante la pandemia in corso. Pag. 13Nel rammentare che al Senato il disegno di legge di conversione è stato approvato all'unanimità, con riguardo alle preoccupazioni sollevate nel corso del dibattito, ritiene che le modalità di esame previste nel decreto-legge non presentino rischi di disomogeneità maggiori rispetto al passato, se si considerano gli approcci diversi manifestati dalle commissioni nelle scorse sessioni, in sede di valutazione delle prove. Nel sottolineare a tale proposito che si tratta di una «fisiologica patologia» che il modulo proposto certamente non accentua, ritiene che dalla modalità adottata per lo svolgimento dell'esame in corso di pandemia si possano trarre spunti di riflessione per il futuro. In particolare, sottolinea l'esigenza di orientarsi verso un esame che sia il più professionale possibile, puntando a valorizzare attraverso prove di problem solving le capacità di orientamento dei candidati e a valutarne, oltre che la preparazione in senso stretto, anche le modalità di raggiungimento della soluzione. Nel ringraziare l'onorevole Annibali, che ha anticipato l'intenzione del suo gruppo di non presentare proposte emendative al decreto-legge in esame, invita i deputati a far confluire i propri rilievi critici in ordini del giorno che impegnino il Governo in sede di adozione del previsto decreto ministeriale, del quale sottolinea l'importanza ai fini delle modalità operative per l'espletamento delle prove. Ritiene infatti che tale scelta sarà gradita in primo luogo ai circa 26 mila candidati all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sottolineando come l'allungamento dell'iter di conversione del decreto-legge rischi di pregiudicare i tempi previsti per lo svolgimento delle prove. Nel rammentare inoltre che l'ordine del giorno relativo ai criteri di estrazione dei quesiti approvato dal Senato rappresenta una soluzione in grado di garantire una maggiore imparzialità, rileva che l'emergenza sanitaria in atto impone di operare delle rinunce. Con riguardo alla proposta dell'onorevole Varchi, esprime la propria personale contrarietà all'ipotesi di prevedere la scelta tra cinquecento quesiti predeterminati, rilevando come tale soluzione presenti carattere di eccessiva rigidità a fronte della flessibilità tipica della professione di avvocato. Ribadisce pertanto l'importanza di adottare, nel quadro di un esame davvero professionale, costruito in maniera sartoriale sulla figura dell'avvocato, criteri di valutazione che consentano di evidenziare le capacità di risoluzione dei problemi proprie del candidato, sottolineando come neanche la consueta prova scritta sia in grado di farlo. Nel ringraziare per l'interesse manifestato sull'importante provvedimento in esame, affidandosi alla saggezza dei gruppi, ribadisce l'invito a non presentare proposte emendative e a concentrare l'attenzione sul decreto ministeriale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come problemi di natura tecnica non consentano di accedere alla documentazione relativa ai provvedimenti in esame attraverso l'applicazione GeoCom.

Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane.
C. 241 Ermini, C. 266 Molteni e C. 1908, approvata dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta precedente l'onorevole Bartolozzi aveva richiesto l'abbinamento della proposta di legge Prestigiacomo C. 1041. Nel confermare che la suddetta proposta di legge, non vertendo su identica materia delle proposte di legge in esame, non può essere abbinata d'ufficio, avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale e all'individuazione delle modalità per la definizione del testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Pag. 14

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara di comprendere le ragioni che impediscono di procedere all'abbinamento d'ufficio, in considerazione del fatto che l'oggetto della proposta di legge Prestigiacono C. 1041 non è identico a quello dei provvedimenti in esame. Chiede tuttavia che la richiesta di abbinamento venga sottoposta alla deliberazione della Commissione, invitando i gruppi a valutare tale ipotesi, dal momento che si interviene comunque in materia di tutela di persone anziane e soggetti deboli. Sottolinea infatti a tale riguardo l'opportunità che, quando si esamina un tema, esso venga affrontato in tutte le sue implicazioni, rammentando altresì che la proposta di legge della collega Prestigiacomo attende di essere calendarizzata da oltre due anni. Ribadisce pertanto l'invito ai colleghi a consentirne l'abbinamento.

  Mario PERANTONI, presidente, preso atto del fatto che la collega Bartolozzi insiste per la deliberazione della Commissione sull'abbinamento della proposta di legge Prestigiacomo C. 1041, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia la richiesta deliberazione alla seduta che sarà convocata per domani, considerato che in quella in corso non sono previste votazioni.

  La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 6 aprile 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2298 Siani, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, di Gianfranco De Gesu, Direttore generale – Direzione generale dei detenuti e del trattamento presso il Ministero della giustizia; Laura Liberto, rappresentante dell'associazione Cittadinanza attiva; Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Forense; Bruno Mellano, Garante dei detenuti della Regione Piemonte.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.30 alle 16.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  Martedì 6 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 20.45.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe.
Atto n. 247.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Rilievi deliberati).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo.

  Mario PERANTONI, presidente, prima di dare la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto di intervenire, si scusa per il ritardo con il quale è iniziata la seduta.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nel ringraziare innanzitutto il presidente per la grande disponibilità dimostrata nel tentativo di cercare una soluzione condivisa da parte dei gruppi di maggioranza, sottolinea come il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata a deliberare i rilievi sia una fonte di grado secondario che ha tuttavia particolarmente interessato i gruppi parlamentari per la particolare valenza del tema delle intercettazioni. Sottolinea come sullo stesso si sia aperto un dibattito e come sia stata trovata tra i gruppi della maggioranza un'intesa al 97 per cento su un suggerimento di mediazione da lui offerto e che si accinge ad illustrare.

  Ciro MASCHIO (FDI) chiede se il rappresentante del Governo si stia accingendo ad illustrare un documento specifico. In tal caso, considerata la complessità della materia, Pag. 15 chiede che ne venga distribuita copia ai commissari.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO precisa la sua intenzione di illustrare alla Commissione una proposta di mediazione elaborata alla luce dei dissensi emersi nel corso del dibattito in Commissione. Ribadisce che su tale proposta si è pervenuti ad una condivisione fra le forze di maggioranza per il 97 per cento del contenuto.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla presidenza di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire ai commissari di conoscere il contenuto di tale proposta.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO precisa che l'unico aspetto sul quale ancora non è stata trovata una condivisione è relativo alla tabella allegata, in particolare alla categoria «intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico)» dove andrebbe specificato che il riferimento all'acquisizione «della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti, delle password, con funzione di keylogger», deve essere previsto nell'ambito dell'attività di indagine sottoposta alle condizioni di cui agli articolo 247 e seguenti del codice di procedura penale. Sollecita quindi la relatrice a compiere uno sforzo al fine di raggiungere un accordo tra le forze politiche, auspicabile nella deliberazione di rilievi su un atto di natura secondaria che non potrà mai, proprio per la sua natura, intervenire su norme di carattere primario. Evidenzia come tale sforzo rappresenterebbe una prova di maturità.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ringraziare il rappresentante del Governo, ritiene evidente che la relatrice abbia tuttavia ancora delle perplessità. Fa quindi presente che l'ipotesi di mediazione del Governo testè rappresentata sia giunta soltanto nella tarda serata odierna così come soltanto nel primo pomeriggio di giovedì scorso era stata formulata una proposta di rilievi da parte della relatrice. Evidenzia che, come in quella occasione si sia ritenuto di rinviare l'esame del provvedimento alla giornata odierna per consentire ai colleghi di valutare la proposta di rilievi formulata dalla relatrice, parimenti nella seduta odierna sarebbe necessario rinviare nuovamente l'esame del provvedimento al fine di consentire ai commissari di valutare le proposte di mediazione avanzate dal Governo.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, nel ribadire quanto già affermato dal presidente, rammenta di aver presentato nella giornata di giovedì scorso una proposta di rilievi e che soltanto nella serata odierna è pervenuta da parte del rappresentante del Governo una richiesta di modifica sulla quale è ancora necessario interloquire. Sottolinea che la proposta da lei presentata nella scorsa seduta avrebbe consentito di concludere l'esame del provvedimento già in quella sede e che, ciò nonostante, si sia ritenuto di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta odierna a seguito della richiesta dei gruppi parlamentari. Ritiene necessario che la Commissione valuti attentamente i nuovi suggerimenti del Governo sui quali occorrerebbe acquisire il consenso unanime delle forze di maggioranza. Sottolinea poi come si sia accesa una forte discussione su un provvedimento sul quale di fatto la Commissione Giustizia è chiamata soltanto a formulare rilievi alla Commissione Bilancio, competente sul merito dello schema di decreto in esame.

  Ciro MASCHIO (FDI) desidera sottolineare l'evidente problema all'interno della maggioranza che non è in grado di addivenire ad un'intesa sia sul merito del provvedimento sia sul metodo per esaminarlo. Evidenzia infatti che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 18.30, è stata successivamente spostata alle ore 20 ed è iniziata soltanto poco prima delle 21. Chiede alla presidenza se non sia opportuno aggiornare i lavori alla giornata di domani invece che procedere a continui rinvii, anche al fine di consentire alle forze che compongono la maggioranza di riflettere su una questione di sostanza.

Pag. 16

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente alla relatrice che il suo gruppo parlamentare sarebbe stato disponibile ad attendere altri minuti qualora la maggioranza avesse dimostrato di essere vicina ad individuare una soluzione. Stigmatizza quindi il fatto che l'interlocuzione tra Governo e relatore per la predisposizione della proposta di rilievi non si sia svolta, come da prassi, prima della seduta. Sottolinea che tale comportamento, oltre a costituire un precedente, ha offerto uno spettacolo imbarazzante. Ritiene peraltro evidente che una composizione variopinta della maggioranza porti a discussioni dalle quali il gruppo di Fratelli d'Italia, in quanto opposizione, avrebbe auspicato di essere tenuta a riparo. Si unisce quindi alla richiesta del collega Maschio di aggiornare i lavori della Commissione ad altra seduta quando la relatrice sarà in grado di formulare una proposta di rilievi definita. Sottolinea quindi come altrimenti sarebbe umiliante continuare a svolgere un dibattito in assenza di accordo all'interno della maggioranza.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), ritenendo di non dover essere lei a svolgere la difesa del rappresentante del Governo, sottolinea come la ricostruzione fornita dalla relatrice sia erronea in quanto la proposta di mediazione sulla quale la Commissione sta attualmente discutendo dimostra chiaramente che la scorsa settimana non era stata ancora trovata una condivisione all'interno della maggioranza e che tutte le osservazioni da lei formulate, insieme ai colleghi Costa e Vitiello, non erano state prese in considerazione dalla relatrice. Sottolinea come sia evidente che c'è un tema sul quale è necessario individuare una mediazione e rileva come il rappresentante del Governo si stia impegnando in tal senso.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO ritiene doveroso da parte del Governo fornire proposte affinché si pervenga a soluzioni condivise. Si rammarica pertanto che ciò sia stato scambiato per una violazione regolamentare e ribadisce che il suo sforzo è volto a individuare una mediazione che la settimana scorsa ancora non era possibile. Auspica pertanto che la relatrice possa apprezzare la sua proposta.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, raccogliendo i suggerimenti del rappresentante del Governo, riformula la proposta di rilievi deposita (vedi allegato).

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel prendere atto della proposta di rilievi riformulata dalla relatrice, rivolge il proprio ringraziamento al sottosegretario Sisto, alla relatrice, nonché al collega Bazoli che si sono prodigati per arrivare al risultato raggiunto.

  Enrico COSTA (Misto – azione – più Europa – radicali italiani) sottolinea come la proposta di rilievi riformulata dalla relatrice prenda in considerazione le preoccupazioni da lui avanzate nel corso dell'esame del provvedimento. Ritiene che il rilievo proposto alla lettera d) chiarisce in maniera esaustiva la differenza tra intercettazione di flussi di comunicazioni e trasferimento di dati contenuti all'interno del dispositivo mobile. Evidenzia come tuttavia la relatrice abbia atteso dieci giorni prima di prendere in considerazione le sue osservazioni.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea come sia stato raggiunto un risultato importante che contempera, da un lato, l'esigenza di garantire a chi fa le indagini l'acquisizione dei dati e, dall'altro, quella di evitare che si acceda all'intera documentazione giacente sul telefono della persona intercettata. Sottolinea come sia stato particolarmente difficile contemperare queste due esigenze, ma ritiene che si sia raggiunto un buon risultato. Manifesta quindi la disponibilità del proprio gruppo a procedere già nella seduta odierna alla votazione sulla proposta di rilievi come riformulata dalla relatrice.

  Roberto TURRI (LEGA) ringrazia il rappresentante del Governo per il proprio lavoro che ha consentito di trovare una sintesi e riconosce lo sforzo della relatrice per Pag. 17andare incontro alle osservazioni dei vari gruppi. Ritiene che la proposta di rilievi come riformulata dalla relatrice individui dei principi che, a suo avviso, è necessario esplicitare e si dichiara disponibile a procedere alla votazione su tale proposta già nella seduta odierna.

  Catello VITIELLO (IV) ringrazia il rappresentante del Governo che ha fatto da mediatore e la relatrice che ha compreso le istanze avanzate. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi come riformulata dalla relatrice e sottolinea che il contenuto dell'articolo 268 del codice di procedura penale – cui fa riferimento il rilievo contenuto alla lettera b) di tale proposta di rilievi – è fatto solo da garanzie e limiti. Con riferimento al rilievo di cui alla lettera d) sottolinea che l'attività di acquisizione è una attività di indagine completamente diversa da quella di intercettazione. Rispetto infine all'oggetto della stessa sottolinea che, quando si fa riferimento a rubrica dei contatti, galleria fotografica, non ci si riferisce ai flussi di comunicazione ma a dati già presenti nel dispositivo. Sottolinea quindi la propria soddisfazione per il risultato raggiunto.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), come già dichiarato nella seduta precedente, con grande rammarico preannuncia a titolo personale il voto contrario sulla proposta di rilievi come riformulata dalla relatrice, per le ragioni già esposte. Nel sottolineare che la politica dovrebbe essere il luogo di una mediazione alta, tanto più quando sono in gioco temi delicati come quello in esame, rileva in particolare che lo schema di decreto non pone in alcun modo freno alle intercettazioni che sono destinate ad aumentare nel numero. Nel ringraziare il sottosegretario Sisto per gli sforzi compiuti al fine di trovare un'intesa comune, ribadisce di non poter votare in senso favorevole, tanto più su una questione delicata come il ricorso al trojan. Sottolinea inoltre quanto sia assurdo parlare di costi delle intercettazioni, dal momento che devono essere adottati ben tre decreti attuativi in materia e non è stata ancora fatta chiarezza tra prestazioni obbligatorie e prestazioni funzionali. Ritiene che l'intervento operato con lo schema di decreto in esame non andrà a vantaggio delle garanzie degli indagati né degli interessi delle aziende che operano nel settore delle intercettazioni, sottolineando come la fissazione di una tariffa variabile da un minimo di 20 euro ad un massimo di 120 euro per il ricorso al trojan sia la prova della massima discrezionalità attribuita al pubblico ministero. Ritiene inoltre che anche le modificate modalità di liquidazione delle prestazioni costituiscono un ulteriore danno per le aziende, tanto più in considerazione della retroattività delle disposizioni previste dall'articolo 9 dello schema, e preannuncia rilievi della Corte dei conti in ordine al cambiamento delle regole in gioco anche per i contratti già conclusi.

  Mario PERANTONI, presidente, invita i colleghi a consentire alla collega di completare il suo intervento.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel rassicurare il presidente circa la propria capacità di mantenere comunque il filo del discorso, richiama in particolare le considerazioni svolte dal collega Vitiello con riguardo al contenuto del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale. Ritiene inoltre che si sarebbe dovuto pretendere che l'allora Ministro Bonafede emanasse preventivamente i decreti attuativi relativi alle prestazioni funzionali e obbligatorie, evidenziando inoltre la necessità di stralciare dalla tabella delle tariffe la parte relativa al trojan e al possibile accesso ai dati statici presenti sui dispositivi personali. Ritiene infatti che, dopo la «bomba» della prescrizione, si introduce anche in questo caso un principio gravissimo che darà modo alle procure di ricorrere al trojan anche per ciò che non riguarda il flusso dinamico delle comunicazioni. Manifesta la convinzione che il suo gruppo, da forza garantista quale è, trovi lo spazio per ricordare agli alleati di governo che i temi delicati si affrontano con modi adeguati e Pag. 18dimostrando di essere trainante sui temi della giustizia e non accettando mediazioni al ribasso. In conclusione, nel ribadire che si sarebbe dovuto esaminare lo schema di decreto con una maggiore attenzione, conferma il proprio voto contrario.

  Ciro MASCHIO (FDI) si dichiara sorpreso per il fatto che i colleghi degli altri gruppi manifestino la propria soddisfazione per uno scempio che attiene ai diritti fondamentali dei cittadini. Nel ritenere grave l'intervento, sbagliato, attuato sulla prescrizione ad avvio della legislatura con un emendamento all'interno di un provvedimento del tutto estraneo per materia, reputa che oggi si sia andati ben oltre, intervenendo sulla delicatissima materia dell'utilizzo del trojan, non con una norma di fonte primaria, ma attraverso un intervento secondario sulla tabella delle tariffe. Manifesta il proprio stupore per il fatto che i colleghi del centro destra si prestino ad una simile forzatura e fa presente che lo schema di decreto in esame è stato adottato in attuazione dei commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103. Rileva, come già evidenziato nel corso delle sedute precedenti, che il ministero della giustizia non ha ancora emanato i decreti di attuazione del decreto-legge n. 161 del 2019 che, all'articolo 2, prevede che i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile siano individuati con decreto del ministro della Giustizia. A suo avviso con il provvedimento in esame il Governo ha deciso di affrontare la questione dal tetto invece che dalle fondamenta, con un atteggiamento superficiale che non valuta le conseguenze delle scelte che compie. Ritiene che il provvedimento sia del tutto impossibile da condividere sia nel merito che nel metodo. Fa presente, inoltre, che il provvedimento in esame, all'articolo 4, disciplina le garanzie di sicurezza nella conservazione e gestione dei dati, scavalcando, di fatto, contenuti che dovrebbero trovare una sede diversa di disciplina, che coinvolgerebbe anche il garante della privacy. A suo avviso, quindi, sarebbe stato necessario sopprimere tale articolo. Ritiene inoltre che intervenire sulle tabelle delle tariffe per una serie di operazioni di intercettazione, dettagliando, però, anche le operazioni, sia un modo bizzarro di legiferare su una materia delicata. Condivide pertanto i rilievi della collega Bartolozzi che è addivenuta a conclusioni simili a quelle del suo gruppo. Ritiene altresì insoddisfacenti anche gli aspetti relativi alla definizione dei costi e sottolinea come la proposta della relatrice non tenga conto delle indicazioni pervenute nel corso dell'attività conoscitiva da parte dei soggetti auditi. Evidenzia in particolare che nel tariffario si fa riferimento ad una serie di voci per determinare la prestazione che attiene al recupero, dagli smartphone, di elementi statici quali la rubrica, i video e le fotografie. A tali dati, però, essendo statici, si può accedere soltanto attraverso perquisizione. A suo avviso, pertanto, attraverso l'utilizzo del trojan si può effettuare una perquisizione occulta permanente, senza attivare le garanzie previste per tale tipo di attività. Ritiene, pertanto, che, per evitare che lo Stato attraverso la determinazione delle tariffe relative a tali attività di fatto le legittimi, sarebbe stato opportuno prevedere nella proposta di rilievi lo stralcio di tali voci dal tariffario. Sottolinea altresì che il tariffario non tiene conto, nella definizione di un listino, del diverso livello qualitativo fornito dalle aziende e, in particolare, tiene conto solo ed esclusivamente del pagamento del servizio in base al numero di bersagli attualmente attivi, in un'ottica limitante e poco realistica. A suo avviso sarebbe stato necessario rivedere la lista delle voci che individuano le prestazioni, con un'articolazione coerente con le caratteristiche dei servizi offerti e concretamente utilizzati, che consentisse sia una corretta fruizione che una giusta valorizzazione. Rileva inoltre che sarebbe stato necessario chiarire che gli impianti devono essere allocati nelle procure mentre lo schema fa riferimento a «periferiche», lasciando intendere che le operazioni di intercettazione si svolgono Pag. 19fuori dalle procure, in violazione del codice di rito. Evidenzia peraltro che, ove la periferica non fosse un impianto della Procura della Repubblica, non vi sarebbe alcuna garanzia, non solo sulla effettiva natura «temporanea» della registrazione, ma neppure sull'assenza di un back up dei dati registrati prima della loro trasmissione al server della Procura e della loro cancellazione. A suo avviso si tratta di un passaggio molto pericoloso che non si può trattare con uno schema di decreto ministeriale. Sottolinea quindi come la Commissione avrebbe pertanto dovuto chiarire l'allocazione di tali periferiche, posto che tali impianti dovrebbero essere collocati all'interno delle procure. Aggiunge che, nella diversa ipotesi in cui le «periferiche» siano esterne, non dovrebbero in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno «temporaneamente», in considerazione della rilevanza costituzionale dei valori in gioco. Fa presente che permangono inoltre anche serie perplessità con riferimento alla norma transitoria prevista dall'articolo 9. Rileva da ultimo che la maggioranza si accinge a votare favorevolmente una proposta di rilievi su uno schema di decreto ministeriale che doveva intervenire sulle prestazioni e sulle tariffe e che invece incide su principi generali. Non comprende infine come i colleghi della maggioranza possano autocomplimentarsi per ciò che è stato fatto, che a suo avviso è l'esatto contrario di ciò che si doveva fare. Lamenta, inoltre, la chiusura della maggioranza, sottolineando che la relatrice non ha recepito nessuna delle osservazioni avanzate dal suo gruppo e fa presente che su temi delicati, come quello oggetto del provvedimento o quello relativo alla prescrizione, non si dovrebbe avere mai fretta. Ciò premesso, annuncia che il suo gruppo non votare a favore della proposta di rilievi della relatrice come riformulata.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel ringraziare la relatrice per il lavoro di sintesi svolto, fa presente che lo schema in esame è relativo alla fissazione delle tariffe per le singole prestazioni funzionali e non disciplina in alcun modo l'utilizzo delle intercettazioni. Nel far presente che la relatrice ha avanzato una proposta di rilievi, poi integrata a seguito delle interlocuzioni intercorse, tiene a precisare che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di garantire la trasparenza dei costi e il risparmio delle spese connesse alle intercettazioni e che con esso non si modificano in alcun modo né la disciplina vigente sulle intercettazioni né le disposizioni del codice di procedura penale. Rammenta inoltre che alcune delle preoccupazioni legittimamente espresse dai gruppi sono state riportate nella proposta di rilievi formulata dalla relatrice, sottolineando come anche il Movimento 5 Stelle tenga alla privacy dei cittadini. Nel far presente inoltre che le intercettazioni sono attività diverse dal sequestro dei dati, che è dunque disciplinato da una normativa specifica, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi come riformulata dalla relatrice.

  Paola FRASSINETTI (FDI) interviene per alcune puntualizzazioni, alla luce del lucido intervento del collega Maschio, manifestando in primo luogo le molte perplessità del gruppo di Fratelli d'Italia con riguardo alla gestione dei lavori della Commissione. Ritiene in particolare che si sia affrontata la discussione sullo schema in esame trascurando l'aspetto giuridico delle questioni poste. Dal punto di vista politico, evidenzia come il dibattito svoltosi prima di dare avvio alla seduta abbia dimostrato la grande differenza di vedute tra i diversi gruppi di maggioranza che, seppur riavvicinatisi all'ultimo momento, manifestano comunque notevoli distanze sul tema della giustizia. Sottolinea la delicatezza del provvedimento che non può essere ridotto ad un semplice tariffario, estrapolato dal merito dell'attività di intercettazione, e che contrasta con i principi del libero mercato tanto cari alla visione di Forza Italia. Esprime pertanto la propria preoccupazione, rilevando la mancanza di garanzia nei casi di esternalizzazione delle attività di intercettazione che in Italia sono spesso strumento di ricatto e di anticipazione della sentenza, in violazione del principio della presunzione di non colpevolezza. Ritiene pertanto che occorra riflettere sugli aspetti Pag. 20connessi alla violazione delle libertà private e alle criticità evidenziate dal collega Maschio, sottolineando in particolare la mancata previsione di un sistema sicuro per il trasferimento dei dati intercettati alla procura della Repubblica. Rileva inoltre il rischio che soggetti terzi, come peraltro già verificatosi, possano inoculare dati compromettenti nei dispositivi personali di un cittadino, sottolineando pertanto l'esigenza di maggiore chiarezza e trasparenza su una materia tanto delicata, nonché di uniformità con le disposizioni degli altri Paesi europei. Invita i colleghi ad una ulteriore riflessione, rammentando le osservazioni puntuali proposte da Fratelli d'Italia, che ancora possono, a suo avviso, essere inserite nella proposta di rilievi. Da ultimo fa presente che il gruppo di Fratelli d'Italia si riserva di sottoporre all'attenzione dei colleghi ulteriori criticità.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'unirsi a prescindere ai ringraziamenti rivolti al rappresentante del Governo, che al momento non vede presente in Commissione, tiene a sottolineare che il gruppo di Fratelli d'Italia avrebbe gradito visionare meglio la proposta di rilievi, come riformulata dalla relatrice. Ringrazia inoltre la collega Bartolozzi che, con l'onestà intellettuale che la contraddistingue, ha posto l'attenzione su temi importanti che meritano di essere approfonditi. Nel fare tali affermazioni sulla base dell'esperienza acquisita nel settore del diritto e in particolare in quello delle intercettazioni, rivolgendosi al collega del Movimento 5 Stelle, fa presente che lo schema in esame non si limita alla definizione delle tariffe delle singole prestazioni, ma contiene riferimenti all'utilizzo del trojan e alla specificazione di ciò che può o meno essere captato. Tiene inoltre a precisare che il dibattito svoltosi prima dell'inizio della seduta è stato la prova della confusione della maggioranza e della discrasia di vedute al suo interno, in particolare con riguardo al ricorso al trojan e alla conservazione dei dati intercettati. Nel merito rileva in primo luogo che il provvedimento è destinato ad impedire la libera concorrenza delle aziende del settore e a favorire chi si farà pagare di meno, rilevando nel contempo l'opportunità che i soggetti esperti in materia di intercettazioni fossero auditi prima di stabilire il tariffario delle diverse prestazioni. Sottolinea inoltre che, analogamente a quanto avviene con il gratuito patrocinio, è lasciata al magistrato assoluta discrezionalità in un ambito, quale quello dell'applicazione del tariffario, che non gli compete in alcun modo. Fa inoltre presente che lo schema in esame interviene a quattro anni di distanza dalla cosiddetta riforma Orlando, che ha avuto almeno il merito di regolarizzare l'uso del trojan. Sottolinea d'altro canto che non è stato ancora adottato il previsto decreto relativo ai requisiti tecnici e agli standard di efficacia e affidabilità dei programmi informatici funzionali alle attività di intercettazione e che permangono tutt'ora da parte del competente Ministero inadempienze con riguardo al perseguimento dei reati per l'utilizzo illecito dei dati personali. Nell'evidenziare che, a fronte di ben 100 sale di ascolto in Italia, manca tutt'ora un disaster recovery, fa presente che la delicatezza del tema emerge quotidianamente dalle notizie di stampa, considerato che le intercettazioni sono il primo strumento di indagine nel nostro Paese. Nel sottolineare pertanto l'importanza di regolamentare l'acquisizione e la gestione dei dati intercettati, rammenta a tale proposito le disposizioni del codice di procedura penale, che prevedono la conservazione dei verbali di intercettazioni in appositi archivi presso l'ufficio del pubblico ministero fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Ribadisce inoltre quanto già affermato in sede di audizione della Ministra Cartabia circa il fatto che attraverso il sistema giustizia passa la capacità di un popolo di vivere liberamente, rilevando come non sia stata ancora completata la riforma delle intercettazioni né sia chiaro quali siano le conseguenze per chi fa emergere i dati intercettati durante indagini ancora in corso. Ritiene pertanto che le integrazioni alla proposta di rilievi della relatrice, sulle quali tutti i gruppi di maggioranza si sono detti d'accordo, non possono essere fonte di rasserenamento, dal momento che non si pone un argine all'abuso dei dati intercettati e Pag. 21alla eventuale pubblicazione di intere conversazioni private, nonostante i divieti previsti dal codice di procedura penale. Nel rilevare che l'attuale regolamentazione della gestione delle intercettazioni non è sufficiente, attendendo di conoscere gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali su questo aspetto, rileva che si sarebbe potuto fare di più e meglio sullo schema in esame. Ribadisce che la mancanza di un preventivo confronto con le aziende del settore rappresenta un grande limite del provvedimento e che la definizione di un range di tariffe minime e massime, cui è sottesa la regola del ribasso, non rappresenta una garanzia del nostro sistema. Nel sottolineare che il tema ha che fare con la tutela della privacy dei cittadini, apprezzando le battaglie condotte finora dal collega Costa sull'argomento, si chiede tuttavia se le integrazioni proposte dal rappresentante del Governo e dalla relatrice siano sufficienti a rasserenare chi vuole maggiori garanzie all'interno del nostro sistema. Nel rammentare di aver aspettato oltre un'ora che Governo e relatrice trovassero un accordo, chiede al presidente di comprendere le difficoltà di un'opposizione solitaria che avrebbe gradito partecipare alla stesura della proposta di rilievi con le proprie osservazioni, pur sapendo che non si tratta di un atto vincolante nei confronti della Commissione Bilancio. Ritiene che il decreto in esame non dia garanzie né ai cittadini né agli inquirenti e che sarebbe stato necessario specificare meglio la normativa di attuazione in materia di tutela dei dati sensibili. Riallacciandosi alle considerazioni della collega Frassinetti, evidenzia come al dibattito sia mancato il necessario humus giuridico e come sia stato nascosto il tema sostanziale dell'utilizzo delle intercettazioni. Nel rammaricarsi per il fatto che si intervenga nel nostro ordinamento giuridico con interventi «spot», con il risultato di ottenere misure poco incisive se non addirittura dannose, preannuncia l'intenzione di Fratelli d'Italia di svolgere ulteriori riflessioni sul provvedimento in esame, sottolineando come la proposta di rilievi come riformulata dalla relatrice non possa avere il voto favorevole del suo gruppo. Nell'auspicare una ulteriore discussione su temi così importanti, spera che per le prossime volte si arrivi in seduta con un dibattito già concluso all'interno della maggioranza e con una proposta di parere già definita, al fine di evitare scene come quella alla quale si è appena assistito, che non fanno certamente bene al Parlamento. Si dichiara certa che l'onorevole Sisto saprà dare valore alla richiesta di affrontare la complessiva questione della visione della giustizia in Italia e che in futuro la presidenza gestirà meglio i lavori in Commissione, sottolineando il disagio con cui l'opposizione ha assistito al dibattito tra i gruppi di maggioranza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi, come riformulata dalla relatrice.

  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia tutti i colleghi e in particolare gli esponenti dell'opposizione per la pazienza dimostrata.

  La seduta termina alle 22.30.