CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 marzo 2021
551.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
Pag. 20

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 marzo 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
C. 2945 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza di ciascuna Commissione, nella seduta odierna si svolgeranno le relazioni dei relatori, gli onorevoli Mura per la XI Commissione e Novelli per la XII Commissione. L'esame preliminare proseguirà in altre sedute secondo il calendario che verrà definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite nella riunione convocata al termine della presente seduta.
  Dà quindi la parola a relatori per lo svolgimento delle proprie relazioni.

  Roberto NOVELLI (FI), relatore per la XII Commissione, intervenendo da remoto, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, di cui le Commissioni riunite XI e XII avviano oggi l'esame, introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia. Il provvedimento prevede, inoltre, fino al 30 giugno 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni durante il periodo di sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole ovvero per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata.
  Entrando nel merito del contenuto, rileva che, ai sensi del comma 1 dell'articolo Pag. 211, nel periodo dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, nelle regioni comprese nella cosiddetta zona gialla, si applichino le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione, previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché da eventuali ordinanze del Ministro della salute, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Al comma 2 si stabilisce che, dal 15 marzo al 6 aprile, nelle regioni e province autonome individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, vengano applicate le misure di contenimento indicate dai citati provvedimenti per la cosiddetta zona rossa.
  Il comma 3 consente ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento, le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ovvero nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
  Il comma 4 consente – nelle sole regioni e territori in cui, anche sulla base del presente decreto-legge, si applicano le misure stabilite per la zona arancione – lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Viene espressamente stabilito che lo spostamento descritto non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  Osserva come nel comma in esame non venga riprodotta la previsione che, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, consente gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini e con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia, contenuta sia all'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2021 che all'articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, che peraltro non vengono abrogati dal provvedimento. Occorre valutare, pertanto, l'opportunità di chiarire espressamente nel comma in esame se la predetta facoltà di spostamento sia attualmente consentita.
  Il comma 5 stabilisce, quindi, le misure restrittive valide sull'intero territorio nazionale per i giorni delle «festività pasquali», comprendenti il giorno di Pasqua e quello precedente e successivo ad esso, disponendo che nei giorni 3, 4 e 5 aprile, ad eccezione della «zona bianca», si applicano le misure previste per le regioni in zona rossa. Per il suddetto periodo delle festività pasquali sono comunque consentiti, in ambito regionale, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno.
  Ai sensi del comma 6, le regioni e le province autonome, sono tenute a comunicare giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 è chiamata a verificarne l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.
  Il comma 7 individua, infine, il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, prevedendo che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

  Romina MURA (PD), relatrice per la XI Commissione, intervenendo da remoto, per quanto di competenza della XI Commissione, osserva che l'articolo 2, al comma 1, riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, genitori di figli conviventi minori di sedici anni, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, alternativamente all'altro genitore, per tutto o parte del periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza, Pag. 22 dell'infezione da COVID-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, l'altro genitore non può fruire della medesima possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, del bonus baby-sitting o del congedo retribuito previsto per i figli minori di 14 anni, o di quello non retribuito previsto per i figli tra i 14 e i 16 anni, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure. Ricorda che analoga possibilità era riconosciuta, con talune differenze, per periodi dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 – dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020. Rammenta che il richiamato articolo 21-bis non comprendeva espressamente l'infezione da COVID-19 del figlio tra i casi che davano diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, anche in considerazione del fatto che ai soggetti conviventi si applica il regime di quarantena precauzionale, il quale è equiparato, ai fini lavoristici, alla condizione di malattia o di ricovero ospedaliero del lavoratore, fatti salvi i casi di svolgimento del lavoro in modalità agile. Il medesimo articolo 21-bis prevedeva altresì che, in caso di quarantena del figlio, questa dovesse derivare da contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico, o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
  Fa quindi presente che, in caso di impossibilità di ricorso al lavoro agile, in presenza di figlio minore di quattordici anni o di figlio in stato di disabilità grave, i commi 2 e 3 riconoscono ai genitori, alternativamente tra loro, la possibilità di astenersi dal lavoro con la corresponsione di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di astensione. La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali. Il medesimo congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in questione, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, o di quello non retribuito previsto per figli tra i 14 e i 16 anni, o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure.
  Osserva che, ai sensi del comma 4, è riconosciuta la possibilità di convertire i periodi di congedo parentale usufruiti ai sensi della normativa generale dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021 per la didattica a distanza o la quarantena del figlio nel congedo previsto dal comma 2, con diritto all'indennità, e loro sterilizzazione ai fini del computo dei periodi di congedo.
  Ricorda che il comma 5, per le medesime fattispecie previste nel comma 2, in caso di figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, riconosce ai genitori, alternativamente, uno specifico congedo, senza retribuzione e senza indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in questione, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, o di quello retribuito previsto per figli minori di 14 anni, o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure.
  In alternativa alle predette misure e solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, il comma 6 riconosce il diritto alla corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia per i figli conviventi minori di anni 14 che si trovano in una Pag. 23delle condizioni che danno titolo alle tutele di cui al comma 1. Il bonus spetta ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi anche non iscritti all'INPS, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. I bonus sono riconosciuti nel limite massimo di 100 euro settimanali. Ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, il bonus è riconosciuto subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, nel caso in cui il bonus venga utilizzato per servizi integrativi per l'infanzia, esso non è compatibile con la fruizione del cosiddetto bonus asilo nido.
  Fa presente che il comma 8 stabilisce che i richiamati benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021, prevedendo che le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall'INPS, che provvede anche al monitoraggio delle relative spese.
  Evidenzia che il comma 9 autorizza, quindi, la spesa di 10,2 milioni di euro per il 2021 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici precedentemente illustrati, mentre il comma 10 dispone l'applicazione delle misure fino al 30 giugno 2021.
  Segnala che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, che viene reperita mediante il ricorso all'indebitamente autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  Ricorda, infine, che l'articolo 4 disciplina, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendola nel giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Anticipa, quindi, quali saranno le linee direttrici che intende proporre ai colleghi delle Commissioni per affrontare i tre punti del decreto-legge che attengono alla materia del lavoro, ovvero, il lavoro agile, i congedi e il bonus per i servizi di baby-sitting. Più in particolare, precisa che intende proporre modificazioni al testo del provvedimento con le finalità, di consentire il ricorso ai congedi e al bonus anche ai genitori che lavorano in modalità agile, superando l'attuale alternatività tra gli istituti, nonché di ampliare la platea dei beneficiari del bonus medesimo, per comprendere almeno tutti i lavoratori dei servizi pubblici essenziali. Occorre, inoltre, avviare un percorso di ridefinizione concettuale del lavoro agile, che deve essere inteso non tanto come uno strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, quanto, più propriamente, una modalità flessibile di organizzazione del lavoro. Si dichiara consapevole della necessità di reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria delle modificazioni di cui intende farsi portatrice, auspicando che il Governo intenda collaborare con le Commissioni nella ricerca delle modalità più opportune per conciliare le esigenze dei lavoratori e, soprattutto, delle lavoratrici con le attuali disponibilità di bilancio.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.50.