CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 15 marzo 2021
548.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 15 marzo 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 2915 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda che nel corso della presente seduta si avvierà l'esame del provvedimento e che, secondo quanto convenuto in sede di riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani.

  Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di dodici articoli, suddivisi in sei Capi, opera una ridefinizione delle funzioni dei Ministeri nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale, modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché dispone l'istituzione di due comitati interministeriali.
  Passando, quindi, al merito del provvedimento, evidenzia che, al Capo I, l'articolo 1, modificando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, introduce le nuove denominazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che diventano, rispettivamente, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero della cultura e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Contestualmente, la norma istituisce il Ministero del turismo, portando Pag. 12a quindici il numero complessivo dei Dicasteri.
  Al Capo II, l'articolo 2 introduce disposizioni riguardanti il Ministero della transizione ecologica, definendone, in particolare, le competenze in materia di politica energetica, contestualmente scorporate da quelle del Ministero dello sviluppo economico.
  Pertanto, al nuovo Ministero sono attribuite, tra l'altro, le competenze in materia di definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale; di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; di attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici; di individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale; di ricerca; di vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; di gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; di sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione; di pianificazione in materia di emissioni; di gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; di tutela delle risorse idriche; di promozione di politiche di sviluppo sostenibile. Conseguentemente, la norma dispone l'aumento del numero dei Dipartimenti e delle Direzioni generali del Ministero, al quale sono attribuite la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Infine, la norma dispone il cambio di denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale, che assume il nome di Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, la vigilanza del Ministero della transizione ecologica sull'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, l'esercizio delle competenze di vigilanza e di indirizzo da parte del medesimo Ministero sulle società operanti nei settori di riferimento.
  Sulla base dell'articolo 3, si prevede il trasferimento al medesimo Ministero della transizione ecologica delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle nuove funzioni assegnate. In particolare, in conseguenza del trasferimento delle Direzioni generali con competenze in materia di politica energetica, che confluiscono nell'istituendo Dipartimento per l'energia e il clima fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal successivo articolo 10, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale, mentre quella del personale non dirigenziale è ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica è individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale. La norma, inoltre, detta disposizioni, anche di natura contabile, relative al trattamento economico del personale trasferito. Infine, sono previste disposizioni transitorie applicabili fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà disciplinare la nuova organizzazione dei Ministeri in esame. In particolare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, è istituito nell'ambito di detto dicastero, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica è incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione per una spesa complessiva di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.Segnala, quindi, che la norma autorizza il Ministero dell'economia e delle Pag. 13finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato da assegnare gli uffici centrali di bilancio del Ministero della transizione ecologica per lo svolgimento delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), per il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Esso, composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, approva il Piano per la transizione ecologica, ne monitora l'attuazione e l'aggiornamento. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE e ai cui componenti non spetta alcun tipo di emolumento o rimborso spese. 9. Sul piano organizzativo, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
  Con riferimento alle competenze attribuite al CITE, rileva l'opportunità di assicurare un adeguato coordinamento tra le attività del neo-istituito Comitato interministeriale e quelle del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Al riguardo, occorre considerare, in particolare, la circostanza che tale ultimo Comitato, del quale è componente anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è dotato di una competenza trasversale in materia di programmazione economica e di investimenti sostenibili, che potrebbe presentare aree di potenziale sovrapposizione con le funzioni attribuite al CITE. A suo avviso, si potrebbe, quindi, valutare l'opportunità di esplicitare nell'articolo in esame la precisazione contenuta nella relazione illustrativa, secondo la quale «Restano comunque ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)».
  L'articolo 5, infine, dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma la denominazione di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.
  Passando al Capo III, segnala che l'articolo 6 dispone, in primo luogo, la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e, in secondo luogo, istituisce il Ministero del turismo, a cui sono trasferite le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Esso è articolato in quattro uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale. Si prevede, altresì, un incremento delle risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura.
  Sulla base dell'articolo 7, al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, contestualmente soppressa, e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Ministero del turismo, con la conseguente rideterminazione della dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura. Per la dotazione organica del Ministero del turismo, la norma rinvia alla Tabella A allegata al decreto. In particolare, A fronte delle 27 unità di personale attualmente in servizio, è prevista una dotazione organica di 150 unità, di cui quattro di livello generale e sedici di livello non generale. Sono quindi determinate le missioni delle articolazioni amministrative del medesimo Ministero e, a seguito del trasferimento del personale, la dotazione organica del personale non dirigenziale e le corrispondenti facoltà assunzionali del Ministero della cultura sono corrispondentemente Pag. 14 ridotte. La norma, inoltre, detta le disposizioni, anche di natura contabile, applicabili al trattamento economico del personale trasferito nonché le disposizioni transitorie, tra le quali segnala la possibilità per il Ministero del turismo di avvalersi delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. Segnala, in particolare, l'autorizzazione al medesimo Ministero ad assumere a tempo indeterminato fino a 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Nelle more dell'espletamento di tali procedure, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando. Inoltre, la norma precisa che presso il Ministero operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo. Anche in questo caso, infine, la norma autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere personale da destinare all'Ufficio centrale di bilancio per il controllo della regolarità amministrativa e contabile degli atti del Ministero medesimo.
  Al Capo IV, l'articolo 8 disciplina le competenze e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro eventualmente delegato in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituisce il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria.
  Al riguardo, a suo avviso potrebbe valutarsi l'opportunità di un ampliamento dei compiti attribuiti al Comitato interministeriale e una conseguente modifica della sua composizione, in particolare attraverso l'inclusione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di considerare aspetti della transizione digitale riferiti non solo alle iniziative delle pubbliche amministrazioni, ma anche alle attività dei soggetti privati, tenendo in particolare conto degli effetti di tale transizione sul mondo del lavoro.
  La norma istituisce altresì la Segreteria tecnico amministrativa del CITD, con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. Il contingente di personale del CITD e della Segreteria tecnico amministrativa è composto di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale ovvero anche di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, proveniente da pubbliche amministrazioni. La norma, infine, incrementa di 15 unità il contingente di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica. Pag. 15
  Segnala che, al Capo V, l'articolo 9 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia la titolarità del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, a legislazione previgente iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Infine, al Capo VI, l'articolo 10 disciplina le modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, prevedendo che essi siano adottati, in deroga al procedimento ordinario, con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, anziché con decreti del Presidente della Repubblica. Su tali decreti il parere del Consiglio di Stato è facoltativo, anziché obbligatorio, e non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.
  Ricorda, infine, che gli articoli 11 e 12, infine, recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Si riserva quindi di formulare la propria proposta di parere tenendo conto di eventuali osservazioni che siano formulate nel corso dell'esame.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
C. 2934 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda che nel corso della presente seduta si avvierà l'esame del provvedimento e che, secondo quanto convenuto in sede di riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani.

  Elena MURELLI (LEGA), relatrice, intervenendo da remoto, rileva preliminarmente che il provvedimento è volto, come si legge nella relazione introduttiva, ad assicurare la piena operatività del CONI, nonché la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, attraverso la ricostituzione della pianta organica e l'assegnazione dei beni strumentali necessari all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, a fronte dell'avvio da parte del Comitato olimpico internazionale (CIO) di un'attività istruttoria per comprendere gli impatti della legge di bilancio per il 2019 sull'assetto organizzativo del CONI e sul principio di autonomia e indipendenza sancito nella Carta olimpica.
  Ricorda che tale provvedimento ha attribuito alla società Sport e salute S.p.A. il compito, prima del CONI, di finanziare il settore dello sport, lasciando al Comitato olimpico nazionale solo le risorse necessarie al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana. Il medesimo provvedimento, inoltre, ha stabilito che i vertici della società Sport e salute – chiamata a gestire anche il personale, utilizzato dal CONI mediante l'istituto dell'avvalimento – sono nominati dal Governo. Tali profili hanno indotto il Comitato olimpico internazionale a verificare se, a seguito delle novità legislative, al CONI fosse comunque garantita autonomia, eccependo, tra l'altro, che il personale del CONI non può essere assunto e controllato da una entità esterna riconducibile allo Stato, quale la società Sport e salute S.p.A., ma deve avere una propria dotazione organica e una propria struttura amministrativa.
  Venendo, quindi, al merito del decreto-legge, che consta di quattro articoli e due Allegati, rileva che l'articolo 1, comma 1, assegna al CONI una propria dotazione Pag. 16organica di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali. Pertanto, il comma 2 prevede il trasferimento nel ruolo del CONI del personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, con la conservazione del trattamento economico in godimento, se più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile. Si prevede anche il diritto di optare per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. La norma, inoltre, prevede, al comma 3, il completamento della pianta organica attraverso l'effettuazione di concorsi pubblici, con riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non sia in possesso del requisito dell'essere stato dipendente del CONI fino al 2 giugno 2002. Il comma 4 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport la redazione della tabella di corrispondenza del personale di Sport e salute S.p.A. e la disciplina delle modalità di reclutamento del personale, a cui si applica il contratto collettivo nazionale (CCNL) del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni centrali – sezione enti pubblici non economici. Nelle more dell'espletamento delle procedure, il comma 5 prevede che il personale di Sport e Salute S.p.A., che già presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento sia posto in posizione di comando. Infine, segnala che il comma 6 prevede la possibilità per il CONI di svolgere specifiche attività o compiti ulteriori sulla base di appositi contratti di servizio stipulati con Sport e Salute S.p.A..
  L'articolo 2 dispone, al comma 1, la rimodulazione delle risorse finanziarie attribuite al CONI e, al comma 2, l'abrogazione delle disposizioni divenute incompatibili con la disciplina introdotta dal decreto in esame. La norma prevede, poi, al comma 3, l'applicazione al CONI del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, e, al comma 4, reca la disciplina per il trasferimento di alcuni beni al CONI e per l'utilizzo in comune di altri beni, individuati, rispettivamente, negli Allegati A e B al decreto. Da ultimo, il comma 5, prevede l'adeguamento dello statuto del CONI alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
  Da ultimo rappresenta che gli articoli 3 e 4, infine, recano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Si riserva quindi di formulare la propria proposta di parere tenendo conto di eventuali osservazioni che siano formulate nel corso dell'esame.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 15 marzo 2021.

Audizione informale di rappresentanti dell'Assemblea della Magnolia, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.20.