CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2021
545.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 110

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene, da remoto, la viceministra dello sviluppo economico Alessandra Todde.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Martina NARDI, presidente, avverte che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.
  Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05459 Benamati: Sul rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di vetture nuove e sul ruolo del settore automotive nel PNRR.

  Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo osservando che l'attuale Pag. 111 fase di probabile revisione del PNRR rappresenta un'opportuna occasione per conoscere le intenzioni del Governo circa le future prospettive delle misure di sostegno al comparto dell'automotive.

  La viceministra Alessandra TODDE, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gianluca BENAMATI (PD), replicando, ringrazia la viceministra per la risposta che tuttavia considera non completamente soddisfacente. Osserva che il settore economico in questione solo qualche anno prima della pandemia rappresentava il 19 per cento del PIL italiano, dando occupazione a circa un milione di persone, mentre già nel 2019 le industrie nel nostro Paese hanno prodotto meno di un milione di autovetture, cosa che ci fa retrocedere nella classifica dei produttori europei al quinto posto. Si dice convinto che il PNRR potrà intervenire con le sue risorse per aiutare il settore; è invece meno convinto che non si sappia ancora se potranno essere investite risorse nel senso auspicato dalla sua interrogazione, ciò che peraltro lo stupisce considerato il discreto successo che quelle misure hanno conseguito. Conclude ribadendo che è necessario aiutare il settore in questione rafforzando gli interventi a sostegno del mercato individuando adeguate risorse per tali fini.

5-05460 Zucconi: Sull'introduzione di misure di sostegno alle attività economiche per le perdite reddituali causate dal COVID-19.

  Salvatore CAIATA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, che ribadisce la necessità che le misure di ristoro a favore degli operatori economici danneggiati dalla crisi pandemica vengano finalmente legate a quei costi fissi, che le aziende si trovano comunque a dover affrontare anche in fase di inattività, come ad esempio tasse e affitti, per i quali ultimi segnala che, da indiscrezioni, sembra che la bozza del decreto di imminente emanazione cosiddetto «sostegni» non preveda nemmeno il credito d'imposta.

  La viceministra Alessandra TODDE, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Riccardo ZUCCONI (FDI), ringraziando comunque la rappresentante del Governo che nella sua risposta lascia intravedere nuovi orientamenti dell'Esecutivo circa un possibile ripensamento delle politiche in materia seguite in passato, si dichiara tuttavia perplesso perché in realtà la tematica in questione continua a non essere seriamente presa in considerazione anche dal nuovo Governo. Ritiene invece che la problematica evidenziata nell'interrogazione a sua prima firma debba essere affrontata subito in quanto coinvolge non solo le microaziende ma anche i proprietari immobiliari e i gestori. Ribadisce che per il momento migliaia di aziende restano forzosamente inattive dovendo comunque affrontare dei costi fissi, come ad esempio le imposte e gli affitti, con la prospettiva che al momento in cui sarebbe possibile riaprire le attività queste si possono trovare nella condizione di dover scegliere se riprendere le loro attività, ma oberate da rilevanti debiti, ovvero chiudere i battenti in conseguenza di questi ultimi. Sottolinea che questa eventualità comporterebbe peraltro forti perdite in termini di livelli occupazionali e quindi di reddito delle famiglie. Per tali motivi ribadisce che è necessario abbandonare l'ottica dei semplici ristori per le aziende colpite dalla pandemia e realizzare politiche di vero sostegno per gli operatori dei settori economici danneggiati.

  Martina NARDI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.

Pag. 112

Variazione nella composizione della Commissione.

  Martina NARDI, presidente, comunica che i deputati Riccardo Fraccaro e Valentina Palmisano, del gruppo Movimento 5 Stelle, entrano a far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
C. 2746 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Laura PAXIA (MISTO-L'A.C'È), relatrice, illustra brevemente la proposta di legge in titolo concernente la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. Sottolinea che l'Accordo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra le Forze armate delle due Parti, con l'obiettivo di consolidare le reciproche capacità difensive, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.
  Osserva che l'Accordo è costituito da un breve preambolo, che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 13 articoli, che ricalcano le disposizioni degli analoghi accordi in materia. A quindi presente che l'articolo 1 ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, l'articolo 2 definisce le modalità di attuazione dell'Accordo mentre l'articolo 3 enuncia – senza tuttavia limitare – i campi di cooperazione dell'Accordo, che sono costituiti da: politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; scambio di informazioni legate alla difesa; questioni ambientali e di prevenzione dell'inquinamento; formazione, addestramento e aggiornamento in campo militare; attività di sicurezza marittima e contrasto alla pirateria; sanità militare; storia militare; sport militare; altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. L'articolo 4 stabilisce le modalità di cooperazione, che potrà avvenire, tra l'altro, anche mediante supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa.
  Rileva che l'articolo 5 disciplina gli aspetti finanziari mentre l'articolo 6 stabilisce il diritto di giurisdizione esclusiva dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale nell'attività di servizio nel territorio della Parte ospitante: il paragrafo 4) stabilisce la non applicazione della pena capitale o di altre sanzioni contrarie alla legislazione nazionale del Paese inviante.
  Ricorda che l'articolo 7 disciplina il risarcimento dei danni causato dalla Parte inviante a un membro della Parte ospitante mentre in caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 2) stabilisce che sarà regolato secondo quanto previsto dalla legislazione della Parte ospitante.
  Segnala che l'articolo 8, disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa. Essa potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. L'acquisizione dei materiali previsti potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. La relazione allegata al provvedimento ricorda che ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni Pag. 113 ed integrazioni e del relativo nuovo regolamento di esecuzione, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e/o all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge n. 185 del 1990. Il paragrafo 4) stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa che sarà attuata attraverso: ricerca scientifica, test e progettazione, scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa. Il paragrafo 5) impegna le Parti alla reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni reciproche di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo.
  Sottolinea come sia di particolare interesse per la Commissione l'articolo 9 che impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, in quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  Ricorda poi che l'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, che l'articolo 11 regola la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, che l'articolo 12 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica, denuncia e cessazione e, infine, che l'articolo 13 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa.
  Fa conclusivamente presente che il disegno di legge di ratifica consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria stabilendo altresì che agli eventuali oneri relativi agli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Riccardo ZUCCONI (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 2915 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SQUERI (FI), relatore, ricordando che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla Commissione I, il disegno di legge C. 2915, di Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (cosiddetto «decreto-legge riordino Ministeri») espone in sintesi i contenuti del provvedimento.
  Fa presente che il decreto-legge in titolo reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale provvedendo altresì alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con particolare riguardo alla materia dell'energia, la stessa viene trasferita – insieme con quelle già Pag. 114attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – alla competenza del nuovo Ministero della transizione ecologica. Per quanto concerne il turismo, è istituito un apposito Ministero, al quale sono assegnate le funzioni già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (il quale viene ridenominato Ministero della cultura).
  In particolare, per quanto concerne il Ministero della transizione ecologica, l'intento è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione e del Governo nell'ottica di un'accentuata e prioritaria «transizione ecologica» integrale del Paese, potenziando e dotando l'attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di competenze in materia di politica energetica, sul piano nazionale e internazionale, attualmente facenti capo a due specifiche direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari). L'istituzione del Ministero del turismo risponde alla necessità di promuovere e di valorizzare in via esclusiva questo importante volàno dell'economia nazionale, pesantemente colpito dall'attuale crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19, al fine di un suo sollecito e decisivo rilancio.
  Quanto alla materia dell'innovazione digitale sono inoltre rafforzate le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo relative all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione digitale.
  Al fine di assicurare un più decisivo impulso e un più forte coordinamento fra le amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per la transizione ecologica e per la transizione digitale, sono istituiti due appositi Comitati interministeriali. A tale riguardo, il decreto-legge istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, nonché il Comitato interministeriale per la transizione digitale, con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e di transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria.
  Segnala, inoltre, che si provvede altresì al trasferimento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Rileva che il testo è composto di 12 articoli suddivisi in VI Capi più un allegato; avverte che si soffermerà sulle parti di maggiore interesse per la Commissione rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. In particolare segnala come di particolare interesse quanto contenuto, oltre che nell'articolo 1 che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, negli articoli 2, 3 e 4, relativi alla ridenominazione del Ministero dell'ambiente in Ministero della transizione ecologica e alle sue competenze nonché al Comitato dei Ministri per la transizione ecologica, negli articoli 6 e 7 che reca disposizioni sul Ministero del turismo di nuova istituzione e nell'articolo 8 che disciplina le funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituisce il Comitato interministeriale per la transizione digitale. Ricorda, per memoria, che l'articolo 5 reca disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che l'articolo 9 dispone, come già accennato, il trasferimento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che l'articolo 10 contiene norme per le procedure per la riorganizzazione dei ministeri, che l'articolo 11 reca disposizioni finanziarie e, infine, che l'articolo 12 dispone circa l'entrata in vigore delle norme del decreto-legge.
  Passando all'esame degli articoli di maggiore interesse per la Commissione, segnala che l'articolo 1 istituisce, in primo luogo, il Ministero del turismo scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Pag. 115turismo per trasferirle ad un dicastero ad hoc. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza viene modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accorpando le funzioni di questo con quelle del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica e mineraria. Infine, viene mutata la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE). In particolare, il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero. È inoltre prevista la ridenominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale (comma 5) e l'adeguamento dello statuto dell'ENEA (comma 6).
  Come precedentemente anticipato, ricorda che il comma 2 prevede il trasferimento delle competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica al Ministero della transizione ecologica. Al comma 2, lettera a), vengono conseguentemente modificate le competenze del Ministero dello sviluppo economico indicate all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 300/1999. Così, con il comma 2, lettera a), punto 1, sono soppresse le competenze che riguardano la «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica». Il comma 2, lettera a), punto 2), con riferimento alle attività di studio del MISE, sopprime il riferimento alla «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria».
  Le competenze di cui ai punti 1 e 2 sono elencate tra quelle del nuovo Ministero con le modifiche apportate dalla lettera d) dello stesso comma 2. In tal senso la suddetta lettera d) reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300/1999 che, nel testo previgente, disciplinava l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'ambiente. In particolare, il numero 1) della lettera in esame modifica il comma 1 dell'articolo 35 citato, ove si dispone l'istituzione del Ministero dell'ambiente, al fine di disporre l'istituzione del Ministero della transizione ecologica. Il numero 2) invece riscrive integralmente il comma 2 dell'articolo 35 – che nel testo previgente disciplinava le funzioni e i compiti del Ministero dell'ambiente – al fine di individuare le funzioni e Pag. 116i compiti del nuovo Ministero della transizione ecologica. A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, il nuovo testo previsto dalla lettera in esame dispone che al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema. La riscrittura in esame interviene quindi sull'elenco delle materie attribuite alla competenza del Ministero: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, Pag. 117 nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
  Sottolinea, quindi, che con riferimento alla lettera b) del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300/1999, in esso sono traslate le disposizioni che nel testo previgente erano collocate nell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo e relative alle funzioni del Ministero dello sviluppo economico e che ora sono soppresse, come ha anticipato, dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame. Segnala peraltro che passano dal MiSE al MiTE anche le competenze sulle agro-energie e che le competenze in materia di combustibili alternativi e delle reti per la ricarica dei veicoli elettrici sembrano definire in maniera più puntuale quanto già previsto dal regolamento di organizzazione del MiSE.
  Fa poi presente che i commi 4 e 7 recano ulteriori norme relative alle funzioni trasferite dal MiSE al MiTE. Il comma 4 dispone il subentro del Ministero della transizione ecologica al Ministero dello sviluppo economico con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, che è stata riformulata per trasferire al nuovo Ministero le competenze del MISE, come descritte nell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, ora sono soppresse dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame. Il comma 7 precisa che nell'ambito di tali competenze rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, – tra i quali rientrano – come specificato nella relazione illustrativa – quelli a qualunque titolo afferenti all'attività della SO.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti della società; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici, la società individuata dallo Stato italiano per perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica; c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 («Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»), e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 («Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»), e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici. Per quanto riguarda il predetto punto b), ricorda che al GSE sono attribuiti incarichi di natura pubblicistica nel settore energetico. La Società promuove, attraverso l'erogazione d'incentivi, l'energia elettrica prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), attua i meccanismi di promozione dell'efficienza energetica e verifica la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi. Il GSE, in qualità di controllante, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento per le seguenti società: Acquirente Unico S.p.A. (AU) cui è attribuito il compito di approvvigionare l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per i clienti domestici e le piccole imprese che ancora non sono passati al libero mercato; Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), cui sono affidate prevalentemente la gestione e l'organizzazione dei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e ambientali, nonché, in materia di carburanti, la gestione e l'organizzazione della piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali e della piattaforma per la negoziazione di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione; Pag. 118 Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (RSE), cui è affidato il compito di sviluppare progetti di ricerca di interesse pubblico generale per il sistema elettrico nazionale. Segnala, infine, che il comma 6 reca una norma che prevede l'obbligo di adeguamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – dello statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA. L'adeguamento consiste nel prevedere il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica.
  L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, e la gestione dei residui, per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di politica energetica e mineraria nazionale, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica (commi 1-3). Con un D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame, sono individuate le risorse umane e strumentali da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica (comma 4). Fino alla data di trasferimento del personale individuato dal D.P.C.M., al Ministero della transizione ecologica è consentito, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, di avvalersi delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico (comma 6). Si stabiliscono, inoltre, misure riguardanti la corresponsione del trattamento economico del personale non dirigenziale trasferito al Ministero della transizione ecologica (commi 4 e 5). Si istituisce, transitoriamente, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni generali trasferite dal Ministero dello sviluppo economico e la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 7). Si prevede, altresì, l'applicazione transitoria del vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare (comma 7). Sono, inoltre, dettate norme riguardanti il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali, trasferite al Ministero della transizione ecologica (comma 8) e sono previste disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 9).
  L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Si stabilisce la composizione del Comitato, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica: lo compongono i Ministri: della transizione ecologica; dell'economia e delle finanze; dello sviluppo economico; delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (come ridefinito dal decreto-legge); del lavoro e delle politiche sociali; delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Piano per la transizione ecologica – sul quale è acquisito il parere della Conferenza Unificata – al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare. Inoltre, il CITE delibera sulla Pag. 119rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Si demanda ad un D.P.C.M. l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno e ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, si prevede l'adozione del regolamento interno del CITE; le deliberazioni del CITE sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Infine, segnala che la Relazione illustrativa al decreto-legge in esame riporta che «Restano comunque ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; tale elemento tuttavia non è menzionato nella formulazione testuale della norma in esame.
  L'articolo 6, commi 1 e 2, lett. a), b) e c), cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in «Ministero della cultura», e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il decreto legislativo n. 300/1999. Il comma 3 sostituisce la nuova denominazione ovunque presente. L'articolo 6, comma 1, lettera d) dispone l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo, a tal fine, nel decreto legislativo n. 300/1999 gli articoli da 54-bis a 54-quater, che costituiscono un nuovo Capo XII-bis «Ministero del Turismo» nell'ambito del Titolo IV relativo a «I Ministeri». Il nuovo articolo 54-bis dispone, al comma 1, l'istituzione del Ministero del turismo cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia, eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad Agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. L'articolo 54-ter disciplina le seguenti aree funzionali del Ministero: curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI. Il Ministero cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. L'articolo 54-quater disciplina, al comma 1, l'articolazione del Ministero. Gli uffici dirigenziali generali, coordinati da un Segretario generale sono pari a 4, ivi incluso quest'ultimo. Segnala che la disposizione in esame, diversamente da quanto dispone in via generale il decreto legislativo n. 300, fissa direttamente con fonte primaria, per il Ministero del turismo, il numero esatto degli uffici dirigenziali generali.
  L'istituzione di un Ministero dedicato al turismo è motivata, come si legge in premessa al decreto-legge, dall'obiettivo prioritario di rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da COVID-19 i cui effetti sono stati recentemente riproposti all'attenzione della Commissione anche in occasione del nutrito ciclo di audizioni svoltosi pochi mesi or sono. Al Ministero del turismo sono dunque trasferite le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo. A tal fine, l'articolo 7 reca delle disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.
  Ai sensi del comma 2, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Ministero del turismo.
  Il comma 3 stabilisce la dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo, suddividendo le seguenti due categorie: la dotazione organica dirigenziale di livello generale; la dotazione organica di livello non generale, fissata nel numero di 16 posizioni, inclusa una presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è Pag. 120inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. Ai sensi del comma 4 – ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali – le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero. Il comma 5 dell'articolo 7 dispone il trasferimento al Ministero del Turismo, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), delle risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del MIBACT, individuate nella Tabella A, (prima colonna), in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. Il trasferimento riguarda il personale del MIBACT a tempo indeterminato, compreso quello in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Ai sensi del comma 6, al personale con qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura. Il comma 8 dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che provvede ad apportare le variazioni di bilancio – in termini di residui competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi – occorrenti a dare attuazione al trasferimento di competenze e risorse al neo istituito Ministero del turismo, debba essere adottato entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge). Fino alla data di adozione del predetto decreto: il Ministero della cultura è competente a corrispondere il trattamento economico spettante al personale trasferito (comma 7) e alla gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti (comma 8); il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. A decorrere dalla data di adozione del predetto decreto: le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate (comma 7); i rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo al MIBACT in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo, (comma 9). Il comma 8, inoltre, consente, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, che lo stesso Pag. 121possa avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ai sensi del comma 10, in fase di prima applicazione (in assenza del regolamento di organizzazione del Ministero) per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di organizzazione del MIBACT, di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169. Ai sensi del comma 11, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di personale del Ministero (di cui al comma 3), il contingente di tali uffici di diretta collaborazione è stabilito in 30 unità e, in aggiunta, il Ministro può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli predetti uffici. A tali fini, è autorizzata la spesa di 1,667 milioni per l'anno 2021 e di euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione – previsto dal Regolamento di organizzazione del MIBACT (articolo 11 D.P.C.M. n. 169/2019) – opera sia per il Ministero del turismo sia per il Ministero della cultura. Il comma 12 autorizza il Ministero del turismo ad assumere a tempo indeterminato fino a 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. Nelle more dell'assunzione del personale, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  Segnala che presso il Ministero del turismo hanno sede e operano: il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo-Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo). Il Ministero supporta l'attività di tali organismi.
  Ai sensi del comma 13, i titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del MIBACT, appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo, possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Gli incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.
  Ai sensi del comma 14, le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – RGS del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data del 2 marzo 2021 (entrata in vigore del decreto-legge). Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito un apposito Ufficio centrale di bilancio Pag. 122 di livello dirigenziale generale nell'ambito della RGS. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
  Le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. Al tal fine, viene autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai sensi del comma 15, per le spese di locazione è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 2 milioni di euro dall'anno 2022. Ai sensi del comma 16, per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 290 mila euro per l'anno 2021 e di euro 456 mila e 100 euro dall'anno 2022.
  Infine, ai sensi del comma 17, entro il 31 maggio 2021 (novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge), deve essere modificato lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro (sic) del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.
  Ritiene peraltro utile riassumere brevemente le vicende relative ai «passaggi» di competenza in materia di turismo tra diversi Dicasteri ricordando, preliminarmente, che il decreto legislativo n. 300 del 1999 aveva originariamente attribuito al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo e industria alberghiera, come conseguenza dell'accorpamento – nel contesto della drastica riduzione dei Ministeri prevista dalla riforma Bassanini – di tutte le funzioni attinenti alle politiche nazionali rivolte al settore produttivo nel suo complesso. Successivamente la modifica dell'assetto dei Ministeri operata dal Governo Prodi con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ha sancito il trasferimento, all'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, delle residue competenze statali in materia di turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 2013, durante il Governo Letta, sono state trasferite le funzioni sul turismo all'allora Ministero per i beni e le attività culturali – che avrebbe assunto la nuova denominazione di «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» (MIBACT) – nonché, con decorrenza dal 21 ottobre 2013, le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Nel 2018, durante il Governo Conte I, le competenze sul turismo sono state oggetto di un ulteriore passaggio tra Dicasteri. L'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 97) ha infatti disposto, a partire dal 1° gennaio 2019, il trasferimento dal MIBACT al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni in materia nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. In attuazione, è intervenuto il D.P.C.M. n. 76/2019, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, con cui è stato abrogato il D.P.C.M. 171/2014 non prevedendo peraltro più la Direzione generale Turismo. Infine, nel 2019, durante il Governo Conte II, l'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2019 (convertito, con modificazioni, in legge n. 132/2019) ha riattribuito – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo. Al MIBACT è stata dunque attribuita la competenza a curare «la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte Pag. 123salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche». Il Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è stato conseguente adottato, con D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169. Alla Direzione generale «Turismo» l'articolo 24 del D.P.C.M. ha attribuito funzioni e compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, di cura dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Alla Direzione è stato conferito il compito di esercitare funzioni di indirizzo e vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della stessa, inclusi l'ENIT e il Club Alpino Italiano (CAI). Ai sensi del D.P.C.M., la Direzione generale è stata articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale e presso la Direzione hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, – istituito, ai sensi dell'articolo 58 del Codice del Turismo, approvato con decreto legislativo n. 79/2011, con D.M. 8 agosto 2014 – che opera quale organo consultivo del Ministro. Rammenta che il Comitato permanente è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, il quale a sua volta può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il Comitato è stato istituito per promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo con la politica e la programmazione nazionale e in tal senso deve essere assicura la rappresentanza presso di esso di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. Il Comitato, il 14 settembre 2017, ha approvato all'unanimità il «Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022», ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012).
  La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi della disciplina contabile nazionale, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. A tale riguardo, quale conseguenza del trasferimento di funzioni in materia di turismo al MIBACT, la missione di spesa del bilancio statale – Missione 31 «Turismo» e il sotteso programma «Sviluppo e competitività del turismo» è stata trasferita, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, dallo stato di previsione del MIPAAFT al MIBACT. Nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), la Missione 31 «Turismo», cui è sotteso l'unico programma di spesa «Sviluppo e competitività del turismo» 31.1, reca uno stanziamento di competenza pari a 158 milioni per il 2021, a 62,6 milioni per il 2022 e a 46,8 milioni per il 2021.
  Fa inoltre presente che la riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, operata con legge costituzionale n. 3/2001 ha reso il turismo una materia di competenza «esclusiva» per le Regioni ordinarie, alla stregua di quanto previsto per le Regioni speciali che – già prima del 2001 – erano dotate di tale competenza. Il turismo rientra dunque tra le materie «residuali» (articolo 117, quarto comma Costituzione). Nonostante ciò, è necessario sottolineare che, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale è tuttora assai consistente. Innanzitutto, si devono considerare i rilevanti condizionamenti che possono derivare alla potestà legislativa regionale dall'intervento del legislatore statale in altre materie affidate espressamente alla sua competenza, esclusiva o concorrente, che presentano profili di connessione o sovrapposizione con la materia del turismo. In particolare, si segnalano: la tutela della concorrenza; i rapporti internazionali e con l'Unione europea; la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché le competenze concorrenti in materia di professioni; Pag. 124 governo del territorio (comprendente l'urbanistica e l'edilizia); grandi reti di trasporto e di navigazione. Inoltre, secondo gli indirizzi della Corte costituzionale, anche la competenza regionale più ampia comunque non esclude a priori la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (articolo 118 Costituzione).
  Passando ad illustrare l'articolo 8 ricorda che esso reca un triplice ordine di disposizioni, concernenti: le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale; l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale; un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'innovazione e digitalizzazione, anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo-istituito Comitato interministeriale.
  Il comma 1 dispone circa le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. A tal riguardo novella l'articolo 5 (concernente in via generale le attribuzioni del Presidente del Consiglio, appunto) della legge n. 400 del 1988, la quale reca disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio. Si viene così ad inserire la previsione che il Presidente del Consiglio promuova, indirizzi, coordini l'azione del Governo nelle seguenti materie: innovazione tecnologica; attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultra larga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture digitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici.
  Ricorda che la competitività digitale si irradia in Italia in molteplici piani di azione pubblica, dal Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2019-2021 ai Piani nazionali «Impresa 4.0» indi «Transizione 4.0» (con insieme un Fondo nazionale innovazione), dal Piano nazionale Scuola digitale al Piano banda ultra larga, fino al Piano «2025. Strategie per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese. Le prime azioni per l'Italia del futuro», per menzionare solo alcuni. A fini di coordinamento e impulso delle iniziative per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, alcune competenze un tempo attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale sono state man mano 'centralizzate' presso la Presidenza del Consiglio (tra gli altri l'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018). A seguire vi è stata una delega di funzioni nel corso del 2019 (Governo Conte II) alla figura del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ora (Governo Draghi: cfr. D.P.C.M. del 13 febbraio 2021) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Può ricordarsi come un Ministro per l'innovazione e le tecnologie fosse già nei Governi di primi anni Duemila (Governi Berlusconi II e III), dal 2006 unitamente alla delega di Ministro per la pubblica amministrazione (Governi Prodi II e Berlusconi IV) fino al 2011.
  Sul piano normativo interno, misure in favore della digitalizzazione sono state adottate, di recente, dal decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale». Precedentemente il decreto-legge n. 34 del 2020 aveva istituito (articolo 239) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Sui collegamenti digitali di scuole e ospedali, è intervenuto il decreto-legge n. 183 del 2020 (articolo 20). Specifico rilievo, beninteso, assumono le tematiche della innovazione tecnologica e digitalizzazione entro il «Piano nazionale di ripresa e resilienza», nello schema trasmesso al Parlamento che ciascuno Stato membro dell'Unione europea è tenuto a predisporre, con un piano di riforme e investimenti pubblici per il periodo 2021-2026, onde acquisire quota parte del Next Generation Eu, lo strumento per la ripresa economica, istituito dall'Unione europea ad integrazione del suo Quadro finanziario pluriennale vigente. Del Next Generation Pag. 125 Eu uno dei «pilastri» è la trasformazione digitale da cui la presenza, all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza quale proposto dal Governo (proposta del 12 gennaio 2021), di un'apposita missione dedicata a «digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura». Permane al contempo l'Agenda Digitale, la quale è sorta a livello europeo (nell'ambito della più ampia strategia Europa 2020, lanciata nel 2010: l'Agenda Digitale ne costituisce una delle sette iniziative 'faro') con il principale obiettivo di creare le condizioni un mercato digitale unico e dinamico, in grado di sospingere le economie europee verso una crescita sostenibile ed inclusiva. Rilievo saliente è annesso, a tal fine, alla valorizzazione delle tecnologie digitali e all'adeguamento tecnologico della pubblica amministrazione (amministrazione digitale e open data, sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, fatturazione e pagamenti elettronici, identità digitale, cloud e banda larga). A livello nazionale, l'Agenda Digitale è il documento strategico-programmatico con il quale ogni Paese membro dell'Unione Europea si impegna a promuovere e incentivare l'innovazione digitale e lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche all'interno del proprio territorio nazionale.
  Posto che rimangono ferme – secondo quanto dispone espressamente il comma 8 del presente articolo 8 del decreto-legge – le competenze e le funzioni attribuite dalla legge in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale, il comma 2 istituisce un Comitato interministeriale per la transizione digitale. Esso è inteso quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del neo-istituito Comitato interministeriale per la transizione digitale – ancora dispone il comma 2 – le attività (di coordinamento e monitoraggio) circa l'attuazione delle iniziative relative: alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse; al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari; alle iniziative per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.
  Ancora riguardo al Comitato interministeriale per la transizione digitale, il comma 6 ne specifica le funzioni, le quali consistono – ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti – nell'esame di: linee strategiche, attività e progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, «anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche»; modalità esecutive più idonee a fini realizzativi. Ed aggiunge il monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso, onde verificare lo stato di attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità, elaborare possibili soluzioni e iniziative.
  La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale sono disciplinate dai commi 3, 4 e 5. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto, prevede il comma 3, da: il Ministro per la pubblica amministrazione, ove nominato; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro della giustizia; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della salute. Al Comitato partecipano altresì gli altri Ministri (o loro delegati) aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Quando il Comitato tratti materie d'interesse delle regioni e province autonome, alle sue riunioni prendono parte – prevede il comma 4 – il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato. Le disposizioni disciplinano altresì il funzionamento del Comitato interministeriale. Secondo la previsione del comma 5, infatti, il presidente del Pag. 126Comitato (ossia il Presidente del Consiglio dei ministri od il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato) lo convoca, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite di una segreteria tecnico amministrativa, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle delibere. Il Comitato garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
  Il comma 7 prevede sia istituita una segreteria tecnico-amministrativa del Comitato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di supporto e collaborazione, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. Ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa possono essere chiamati a partecipare (a titolo gratuito) rappresentanti delle pubbliche amministrazioni le quali partecipino al Comitato. La segreteria tecnico amministrativa trae il proprio personale all'interno del contingente previsto dal comma 9. Quest'ultimo prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – più precisamente, presso la struttura di questa competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale – operi un contingente composto da: esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale; unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze di polizia. Il numero degli esperti e delle unità di personale di prestito non è predeterminato dalla disposizione, la quale pone una complessiva autorizzazione di spesa – nel limite di 2,2 milioni per il 2021 e di 3,2 milioni dal 2022. La determinazione numerica di esperti e personale non dirigenziale è rimessa dunque – prevede il comma 10 – a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, fermo restando la complessiva autorizzazione di spesa nonché, aggiunge la disposizione, un massimale di compenso individuale di 90.000 euro (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione). Ancora, è disposto – dal comma 11 – un incremento di 15 unità del contingente previsto (per 7 unità) dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019. Il limite massimo di spesa previsto a tal fine è di 600.000 euro annui, a decorrere dal 2021. Si tratta di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri (ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche) ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
  Conclude ricordando che il disegno di legge di conversione consta di un unico articolo contenente, al comma 1, la clausola di conversione e, al comma 2, l'entrata in vigore stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) fa presente che il suo gruppo non è pregiudizialmente contrario al contenuto delle misure recate nel provvedimento all'esame ma ritiene opportuno che venga fatto ogni approfondimento in merito agli assetti ministeriali del turismo e allo spostamento delle deleghe ad esso afferenti verso il Ministero di nuova istituzione. Ritiene peraltro che lo strumento utilizzato, considerato che è auspicabile che non si ripetano le passate vicende concernenti le competenze sul turismo che sono transitate per diversi ministeri, può rivelarsi imperfetto giacché sarebbe molto semplice tornare alla situazione precedente essendo sufficiente una mera modifica legislativa ordinaria. In tal senso crede che se la riforma fosse fatta a Pag. 127livello costituzionale, come proposto dal suo gruppo, sarebbe assai più difficile cambiare ulteriormente. Auspica altresì che i previsti trasferimenti di competenze tra ministeri, che comportano altresì trasferimenti di risorse e struttura, non finiscano per generare costi suppletivi come, osserva, sembra stia accadendo per il Ministero della cultura che si vede incrementare la dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione.
  Infine, intervenendo sui lavori della Commissione, rileva che il suo gruppo non è rappresentato nell'Ufficio di presidenza della Commissione, ove sono attualmente presenti solo esponenti di gruppi appartenenti alle maggioranza di Governo.

  Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di approvare lo spirito che anima il provvedimento all'esame e ritiene che le disposizioni in materia di turismo debbano essere viste in un'ottica costruttiva, riaffermando che questo settore deve trasformarsi in un volano per l'economia, anche se non ritiene scandaloso il precedente assetto amministrativo.
  Per quanto riguarda il trasferimento al nuovo Ministero per la transizione ecologica delle competenze relative all'energia, ritiene, in primo luogo, che se ciò rende possibile realizzare una politica complessiva utile a favorire lo sviluppo economico-industriale del Paese, ciò deve essere considerato apprezzabile. Sottolinea, tuttavia, che la più grande attenzione deve essere posta in fase operativa, quando troverà concreta applicazione, perché il trasferimento della competenza sull'energia non riguarda solamente le fonti e la platea delle energie rinnovabili ma tutto ciò che le è connesso e quindi, solo per citare taluni aspetti fondamentali, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, delle reti, lo sviluppo e il consolidamento del mercato energetico, che è peraltro parte integrante del mercato europeo dell'energia, nonché la competitività del Paese e quindi la sua prosperità. Quindi, ribadisce che la tematica energetica riguarda certamente le fonti ma non solo esse, essendo come è evidente molto più ampia. Ricorda in proposito che in passato ci sono state crisi energetiche derivanti da fattori esterni all'Italia e alla sua politica, come ad esempio un black out che trovava origine in un fatto accaduto in Svizzera o problemi di approvvigionamento di gas per conflitti in Ucraina, risolte attraverso la collaborazione tra Governo e Parlamento attraverso la definizione di una politica energetica complessiva. Crede quindi che la nuova struttura ministeriale che si è delineata abbia una grave responsabilità di fronte a sé dovendo fare attenzione a rafforzare e costruire politiche utili al sistema Paese. Conclude osservando che le inevitabili incongruenze che si manifesteranno nel passaggio di consegne da ministero ad un altro delle competenze su una materia così delicata potranno essere risolte e corrette in corso d'opera.

  Massimiliano DE TOMA (MISTO) esprime forti critiche sulle misure recate dal provvedimento all'esame. Ritiene che, in primo luogo, lo «spacchettamento» delle competenze in materia di energia sia tutt'altro che condivisibile in quanto indebolisce il ruolo del Ministero dello sviluppo economico e indirettamente, sostiene, della Commissione attività produttive che incontrerà maggiori difficoltà a sostenere iniziative volte allo sviluppo delle attività economiche del Paese. Pur comprendendo quindi la necessità di modificare talune architetture amministrative e politiche ribadisce che il depotenziamento del Ministero dello sviluppo economico potrebbe rivelarsi negativo. Conclude auspicando correttivi che consentano alla X Commissione di lavorare comunque al meglio.

  Martina NARDI, presidente, osserva che le modifiche alle competenze ministeriali recate nel provvedimento all'esame non mutano le competenze attribuite alle singole Commissioni parlamentari, che restano quelle definite dai regolamenti delle Camere. Rileva tuttavia che tali modifiche hanno comunque dei riflessi sui lavori della X Commissione in quanto cresce il numero dei ministeri con i quali essa dovrà interloquire, ciò che comporterà un maggiore sforzo organizzativo. Ritiene tuttavia che sarà una sfida che troverà pronta la Commissione Pag. 128 attività produttive e non dubita che il suo impegno continuerà ad essere incisivo per il bene del Paese.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 marzo 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.