CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2021
545.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 9.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Doc. XXII, n. 37-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione della Presidenza sul fatto che, poiché i lavori della Commissione nella giornata di ieri si sono protratti anche dopo l'inizio dei lavori in Assemblea, non è stato possibile per lui e per la collega Lucaselli partecipare alla manifestazione di solidarietà con il settore dello sport che il gruppo di Fratelli d'Italia ha messo in atto in Aula. Auspicando che tale circostanza non si ripeta in futuro, ritiene opportuno sospendere i lavori della Commissione per consentire ai deputati di partecipare anche alle sedute dell'Assemblea in cui non sono previste votazioni, come nel caso in cui viene comunicato il preavviso di votazioni elettroniche.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando alle osservazioni del deputato Trancassini, fa presente che la Commissione può comunque svolgere la propria attività fino a quando non siano iniziate le votazioni in Assemblea. Segnala peraltro che, nelle prossime occasioni, la Commissione potrebbe essere convocata con ampio anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea, in modo da assicurare la conclusione delle attività della Commissione stessa prima dell'avvio della seduta dell'Aula, a prescindere dal momento in cui quest'ultima inizierà le votazioni.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 3 novembre, deliberando un parere favorevole con una osservazione, volta a sottoporre alla valutazione delle Commissioni di merito II e VI l'opportunità di precisare se l'importo di 40.000 euro destinato alle spese di funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta dovesse intendersi a carattere annuale ovvero quale ammontare complessivo.
  Rammenta, altresì, che le predette Commissioni II e VI, in data 11 novembre 2020, hanno quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando un emendamento volto a precisare che il suddetto importo di 40.000 euro è da intendersi a carattere annuo.
  Tanto premesso, fermo restando che il provvedimento in discussione non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, giacché i relativi oneri sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

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  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, comunica, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative Trano 3.1 e 3.2, sulle quali propone di esprimere un parere di nulla osta, giacché le stesse non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
C. 2231 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013, approvato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 8 settembre 2020, dalla Commissione Bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha concluso l'esame il successivo 29 settembre senza apportare modifiche al testo.
  Ciò posto, evidenzia che gli oneri indicati dal provvedimento decorrono dall'anno 2019 e sono coperti mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il triennio 2019-2021. Al riguardo, rileva che, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, in considerazione del tempo trascorso e della natura degli oneri oggetto di copertura, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, anziché dall'anno 2019, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2021-2023, anziché al triennio 2019-2021.
  Su tali profili ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che, in considerazione del tempo trascorso e della natura degli oneri oggetto di copertura, risulta necessario, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, anziché dall'anno 2019, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2021-2023, anziché al triennio 2019-2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2231 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in considerazione del tempo trascorso e della natura degli oneri oggetto di copertura, risulta Pag. 85necessario, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, anziché dall'anno 2019, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2021-2023, anziché al triennio 2019-2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1 sostituire le parole: 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

   al comma 2 sostituire le parole: 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

   al comma 2 sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;

   al comma 2 sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2021».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
C. 2232 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, scusandosi per non aver potuto illustrare il provvedimento precedente, in quanto impegnata nella seduta della Commissione bicamerale per le questioni regionali che si è appena conclusa, ricorda che il provvedimento in esame, recante Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, approvato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 8 settembre 2020, dalla Commissione Bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, inoltre, che la Commissione di merito ne ha concluso l'esame il successivo 13 ottobre senza apportare modifiche al testo.
  Ciò posto, evidenzia che gli oneri indicati dal provvedimento decorrono dall'anno 2019 e sono coperti mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il triennio 2019-2021. Al riguardo, rileva che, sebbene il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, in considerazione del tempo trascorso, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, anziché dall'anno 2019, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2021-2023, anziché al triennio 2019-2021. Su tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Inoltre, con riguardo all'ammontare degli oneri oggetto di copertura, ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se l'ammontare del contributo obbligatorio annuale al Segretariato del Forum internazionale dell'Energia, pari a 100.000 euro annui, debba essere corrisposto retroattivamente anche per le annualità 2019 e 2020, nonostante l'entrata in vigore del presente provvedimento avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021. Sottolinea che, infatti, in tal caso gli oneri relativi all'anno Pag. 86 2021 dovrebbero ricomprendere non solo l'annualità 2021 ma anche le due annualità precedenti e dovrebbero ammontare pertanto a 300.000 euro.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che, in considerazione del tempo trascorso, risulta necessario, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, anziché dall'anno 2019, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2021-2023, anziché al triennio 2019-2021.
  Segnala che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale al Segretariato del Forum internazionale dell'Energia, pari a 100.000 euro annui, non deve essere corrisposto retroattivamente per le annualità 2019 e 2020.
  Specifica, pertanto, che gli oneri relativi all'anno 2021, concernenti il citato contributo, ammontano a 100.000 euro, dovendo essi ricomprendere la sola annualità 2021.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2232 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    in considerazione del tempo trascorso risulta necessario, da un lato, aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2021, anziché dall'anno 2019, dall'altro, riferire la copertura finanziaria al triennio 2021-2023, anziché al triennio 2019-2021;

    l'ammontare del contributo obbligatorio annuale al Segretariato del Forum internazionale dell'Energia, pari a 100.000 euro annui, non deve essere corrisposto retroattivamente per le annualità 2019 e 2020;

    gli oneri relativi all'anno 2021, concernenti il citato contributo, ammontano pertanto a 100.000 euro, dovendo essi ricomprendere la sola annualità 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

   sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;

   sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2021».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con il parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.
C. 2522 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017, approvato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 29 settembre 2020, dalla Commissione Bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito ne ha concluso l'esame il successivo 13 ottobre senza apportare modifiche al testo.
  Ciò posto, considerato che il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ritiene di poter formulare anche sul testo all'esame dell'Assemblea il parere favorevole già espresso nella citata seduta, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2021-2023, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2021. Su tale aspetto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e conferma che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2021-2023, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2021.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2522 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2021-2023, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.
C. 1768-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 13 ottobre 2020, ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione Affari esteri, deliberando in tale occasione un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel senso di precisare che gli oneri consistono in previsioni di spesa e di imputare la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al bilancio triennale 2020-2022. Rammenta, inoltre, che nella seduta del 28 ottobre 2020 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando al testo una sola modifica diretta a recepire integralmente la predetta condizione.
  Segnala altresì che la Commissione Bilancio ha successivamente espresso, nella seduta del 3 novembre 2020, un parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea, come modificato nei termini testé indicati.
  Ciò posto, in considerazione del tempo trascorso e dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2020, ferma restando la necessità di imputare la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al nuovo bilancio triennale 2021-2023, ritiene che andrebbe altresì valutata l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri, aventi cadenza quadriennale, a partire dall'anno 2023, anziché dall'anno 2021, come attualmente previsto dal testo, nel presupposto – sul quale ritiene in ogni caso necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che la prima riunione biennale della Commissione mista, di cui all'articolo XII dell'Accordo, abbia luogo, nell'anno 2021, in Italia, conformemente alle indicazioni in tal senso desumibili dalla relazione tecnica.
  In tale ipotesi, avverte che sarebbe da intendersi conseguentemente revocato il parere favorevole già reso dalla Commissione Bilancio, sul testo all'esame dell'Assemblea, nella citata seduta dello scorso 3 novembre.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI, in considerazione del tempo trascorso e dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2020, fa presente che risulta necessario, da una parte, imputare la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al nuovo bilancio triennale 2021-2023, e, dall'altra, aggiornare la decorrenza degli oneri, aventi cadenza quadriennale, a partire dall'anno 2023, anziché dall'anno 2021, tenuto conto che la prima riunione biennale della Commissione mista, di cui all'articolo XII dell'Accordo, avrà luogo, nell'anno 2021, in Italia.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1768-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in considerazione del tempo trascorso e dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2020, risulta necessario:

    imputare la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al nuovo bilancio triennale 2021-2023;

    aggiornare la decorrenza degli oneri, aventi cadenza quadriennale, a partire dall'anno Pag. 89 2023, anziché dall'anno 2021, tenuto conto che la prima riunione biennale della Commissione mista, di cui all'articolo XII dell'Accordo, avrà luogo, nell'anno 2021, in Italia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023;

   sostituire le parole: bilancio triennale 2020-2022 con le seguenti: bilancio triennale 2021-2023;

   sostituire le parole: per l'anno 2020 con le seguenti: per l'anno 2021.

  Si intende conseguentemente revocato il parere favorevole già reso, sul disegno di legge di ratifica C. 1768-A, nella seduta del 3 novembre 2020».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2524 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 13 ottobre 2020, ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione Affari esteri, deliberando un parere favorevole. Rammenta, altresì, che nella seduta del 28 ottobre 2020 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare al testo alcuna modificazione.
  Ciò premesso, per quanto riguarda il provvedimento ora all'esame dell'Assemblea fa presente che la decorrenza degli oneri, nel testo modificato dal Senato, presuppone che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e della Corea si svolgerà in Corea nell'anno 2020 e che, pertanto, l'onere derivante dall'Accordo si produrrà ad anni alterni a decorrere dal 2020, ossia dal primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo. In proposito, considerato che il 2020 è ormai trascorso, ritiene necessario che il Governo assicuri che il primo incontro tra le predette delegazioni si svolgerà nel 2021 in Italia, anziché in Corea, e che, conseguentemente, gli oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022, fermo restando che gli oneri indicati dal provvedimento in relazione all'anno 2020, slittati al 2021 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, confluiranno in economia.
  Infine, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il primo incontro tra le delegazioni dell'Italia e della Corea si svolgerà nel 2021 in Italia, anziché in Corea e, conseguentemente, gli oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022, fermo restando che gli oneri indicati dal provvedimento in relazione all'anno 2020, slittati al 2021 ai sensi dell'articolo Pag. 90 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, confluiranno in economia.
  Conferma che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2524 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il primo incontro tra le delegazioni dell'Italia e della Corea si svolgerà nel 2021 in Italia, anziché in Corea e, conseguentemente, gli oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022, fermo restando che gli oneri indicati dal provvedimento in relazione all'anno 2020, slittati al 2021 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, confluiranno in economia;

    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.
C. 2842-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 febbraio scorso, ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione Affari esteri, deliberando un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, diretta ad imputare la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al nuovo bilancio triennale 2021-2023. Rammenta, altresì, che in data 24 febbraio 2021 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente la predetta condizione. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Pag. 91Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza.
Atto n. 240.
(Rilievi alle Commissioni I e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2021.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, segnala che, per quanto concerne il sistema di notifica degli incidenti, di cui agli articoli da 2 a 6, nell'ambito delle attività propedeutiche all'avvio operativo del Computer security incident response team (CSIRT) italiano, avvenuto lo scorso 6 maggio 2020, il Dipartimento informazioni e sicurezza (DIS) aveva già provveduto – con l'impiego di risorse di pertinenza dei capitoli di bilancio propri – a rendere disponibile un sistema di invio notifiche raggiungibile sul sito pubblico https://csirt.gov.it/segnalazioni.
  Sottolinea che tale strumento, attraverso il quale i soggetti interessati inviano notifiche ai sensi degli articoli 12, 14 e 18 del decreto legislativo n. 65 del 2018 e dell'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018, ovvero notifiche di natura volontaria, sarà progressivamente e ulteriormente adeguato alle crescenti esigenze, attraverso l'impiego delle medesime risorse, al fine di consentire l'invio delle notifiche previste dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.
  Precisa che la fruizione dello strumento da parte dei soggetti destinatari della norma avverrà, pertanto, senza aggravio di costi a carico degli stessi, giacché sarà necessaria soltanto una preliminare procedura di registrazione.
  Segnala che, per quanto concerne le misure di sicurezza, di cui agli articoli da 7 a 10, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame ha inteso prevedere un sistema differenziato di decorrenza degli obblighi ivi previsti, dimensionato su due termini, il primo – di 6 mesi – per misure essenzialmente di carattere procedurale e organizzativo e, pertanto, di più immediata attuazione, il secondo – di 24 mesi – per misure di natura tecnica, che si caratterizzano per un maggior livello di complessità ai fini della loro adozione.
  Sottolinea che la decorrenza di entrambi i termini presuppone necessariamente che i soggetti destinatari abbiano inviato gli elenchi dei beni da loro individuati quali beni da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT – information and comunication technology).
  Evidenzia che la scadenza dei termini per l'invio dei predetti elenchi dei beni ICT è prevista al 23 giugno 2021, ossia a 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta inclusione del soggetto nel predetto perimetro, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019.
  Segnala che il primo dei due termini, vale a dire quello di 6 mesi, previsto per le misure di carattere procedurale e organizzativo, scadrà alla fine del mese di dicembre 2021, mentre il secondo, quello di 24 mesi, previsto per le misure di natura tecnica, scadrà alla fine del mese di dicembre 2023.
  Fa presente che gli eventuali oneri, a carico dei diversi soggetti pubblici inclusi nel predetto perimetro, per il corrente esercizio finanziario e quelli per i successivi esercizi, troveranno copertura nei pertinenti capitoli già esistenti nei rispettivi bilanci dei citati soggetti. Pag. 92
  Evidenzia che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del decreto-legge n. 105 del 2019 sono già state iscritte in bilancio e che il presente provvedimento, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e può essere attuato nel rispetto della clausola di invarianza della spesa prevista a legislazione vigente.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, della legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (Atto n. 240);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    per quanto concerne il sistema di notifica degli incidenti, di cui agli articoli da 2 a 6, nell'ambito delle attività propedeutiche all'avvio operativo del Computer security incident response team (CSIRT) italiano, avvenuto lo scorso 6 maggio 2020, il Dipartimento informazioni e sicurezza (DIS) aveva già provveduto – con l'impiego di risorse di pertinenza dei capitoli di bilancio propri – a rendere disponibile un sistema di invio notifiche raggiungibile sul sito pubblico https://csirt.gov.it/segnalazioni;

    tale strumento, attraverso il quale i soggetti interessati inviano notifiche ai sensi degli articoli 12, 14 e 18 del decreto legislativo n. 65 del 2018 e dell'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018, ovvero notifiche di natura volontaria, sarà progressivamente e ulteriormente adeguato alle crescenti esigenze, attraverso l'impiego delle medesime risorse, al fine di consentire l'invio delle notifiche previste dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame;

    la fruizione dello strumento da parte dei soggetti destinatari della norma avverrà, pertanto, senza aggravio di costi a carico degli stessi, giacché sarà necessaria soltanto una preliminare procedura di registrazione;

    per quanto concerne le misure di sicurezza, di cui agli articoli da 7 a 10, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame ha inteso prevedere un sistema differenziato di decorrenza degli obblighi ivi previsti, dimensionato su due termini, il primo – di 6 mesi – per misure essenzialmente di carattere procedurale e organizzativo e, pertanto, di più immediata attuazione, il secondo – di 24 mesi – per misure di natura tecnica, che si caratterizzano per un maggior livello di complessità ai fini della loro adozione;

    la decorrenza di entrambi i termini presuppone necessariamente che i soggetti destinatari abbiano inviato gli elenchi dei beni da loro individuati quali beni da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT – information and comunication technology);

    la scadenza dei termini per l'invio dei predetti elenchi dei beni ICT è prevista al 23 giugno 2021, ossia a 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta inclusione del soggetto nel predetto perimetro, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019;

    il primo dei due termini, vale a dire quello di 6 mesi, previsto per le misure di carattere procedurale e organizzativo, scadrà alla fine del mese di dicembre 2021, mentre il secondo, quello di 24 mesi, previsto per le misure di natura tecnica, scadrà alla fine del mese di dicembre 2023;

Pag. 93

    gli eventuali oneri, a carico dei diversi soggetti pubblici inclusi nel predetto perimetro, per il corrente esercizio finanziario e quelli per i successivi esercizi, troveranno copertura nei pertinenti capitoli già esistenti nei rispettivi bilanci dei citati soggetti;

    le risorse finanziarie destinate all'attuazione del decreto-legge n. 105 del 2019 sono già state iscritte in bilancio;

    il presente provvedimento, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e può essere attuato nel rispetto della clausola di invarianza della spesa prevista a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Atto n. 241.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2021.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che il decreto di individuazione delle opere non determina la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, né tantomeno reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attività e al compenso dei predetti Commissari.
  Ritiene pertanto necessario inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività dei Commissari ed ai relativi compensi.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Atto n. 241);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il decreto di individuazione delle opere non determina la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, né tantomeno reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attività e al compenso dei predetti Commissari;

    appare pertanto necessario inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività dei Commissari ed ai relativi compensi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  Aggiungere alla fine del presente provvedimento il seguente articolo: 3-bis (Clausola Pag. 94di invarianza finanziaria). 1. Ai Commissari straordinari di cui all'articolo 2 non spettano, in ragione degli incarichi ad essi attribuiti, compensi o emolumenti comunque denominati e dalla loro attività non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
Atto n. 242.
(Rilievi alle Commissioni II e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato emanato per introdurre la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi.
  Sottolinea, nel complesso, che le sanzioni costituiscono entrate meramente eventuali e non concorrono alla formazione dei saldi tendenziali. In ogni caso, formula alcune osservazioni. Rileva, innanzitutto, come l'articolo 9 faccia espressamente salve le sanzioni per le violazioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di cui al decreto legislativo n. 186 del 2011 (articoli 3 e 8), riguardante appunto la disciplina della classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, nel cui ambito rientrano certo anche gli agenti biocidi. Atteso che, viceversa, nulla è previsto in relazione all'altra fattispecie sanzionatoria presente nel suddetto decreto legislativo (articolo 10-bis) e riguardante una tipologia di violazione riscontrabile anche nel presente schema (articolo 10), ovvero quella delle prescrizioni in materia di pubblicità, segnala che essa registrerà una riduzione con riferimento ai biocidi – ai quali si applicherà evidentemente la prevista disciplina, successiva e speciale, e non più quella vigente, precedente e generale, non riguardando specificamente i biocidi – rispetto alla situazione attuale (il minimo infatti scende da 10.000 a 2.580 euro e il massimo da 60.000 a 15.490 euro). Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 186 del 2011 espressamente non ammette il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel decreto stesso, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 15 del presente schema. Comunque, al di là del caso appena segnalato, osserva che in effetti alcune fattispecie non risultano attualmente sanzionate, mentre altre – come quelle richiamate dall'articolo 189 del regio decreto n. 1265 del 1934 e dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 174 del 2000 – sono punite con ammende o sanzioni amministrative più blande di quelle che si intende introdurre, come si evince dal riscontro positivo della tabella di raffronto proposta dalla relazione tecnica. Pertanto, non ritiene che il nuovo quadro sanzionatorio possa determinare una riduzione di entrate a tale titolo. Prende atto delle delucidazioni fornite in merito agli oneri per i controlli, che non dovrebbero sostanzialmente modificarsi nella loro entità e per i quali risulta ipotizzabile un loro progressivo, sia pur contenuto, allentamento in prospettiva, proprio in virtù dell'effetto deterrente delle nuove sanzioni, per cui la loro sostenibilità a valere sulle risorse attinenti ai capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica può considerarsi verificata. In ordine all'abrogazione delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998 (articolo 16), osserva che essa sembra comportare l'eliminazione dal novero dei presidi medico-chirurgici dei kit di reagenti ivi indicati, con conseguente sottrazione delle violazioni Pag. 95 inerenti alla loro produzione e commercializzazione non solo alle sanzioni di cui all'articolo 189 del regio decreto n. 1265 del 1934 ma anche, almeno attenendosi a quanto emerge dallo schema di decreto in esame, a sanzioni tout court, in quanto la sanzione di cui al presente articolo 14 riguarda le violazioni in materia di presidi medico-chirurgici, ma con l'abrogazione delle citate lettere d) ed e) i kit di reagenti per l'AIDS, l'epatite B e C cessano di essere considerati tali. La questione, a suo avviso, merita un approfondimento. Al netto di quanto appena evidenziato, comunque, ritiene effettivamente sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del presente schema. Propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.50 e dalle 15 alle 15.50.