CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2021
545.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.45.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento Pag. 41nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

5-05454 Iezzi: Sulle iniziative adottate per garantire l'applicazione delle misure di ordine pubblico anti-assembramento nella città di Milano.

  Gianni TONELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando come ultimamente la situazione epidemica a Milano appaia del tutto fuori controllo e in continua crescita: a fronte di 4.397 nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati in Lombardia in un solo giorno, lo scorso 7 marzo (pari al 10,3 per cento dei tamponi effettuati), 1.096 sono stati segnalati nella sola città metropolitana di Milano.
  Fa notare infatti notare come nei precedenti giorni e settimane a Milano siano stati riportati dai mass media numerosi casi di assembramenti, ampiamente documentati con immagini e filmati circolati in rete, come quelli registrati il 27 febbraio 2021 in Darsena con migliaia di persone radunate per un rave party, ma anche nei parchi cittadini e più recentemente, il 5 marzo, davanti al consolato del Senegal per una manifestazione che ha addirittura richiesto l'intervento della Polizia in tenuta antisommossa. Ritiene che il raduno in Darsena, notoriamente uno snodo cruciale per la movida milanese, che ha avuto così grande eco, rappresenta solo un episodio di una nutrita serie di feste illegali e assembramenti vari che continuano a svolgersi ormai da mesi in città a dispetto delle norme anti-contagio: già tra il 13 settembre e il 7 dicembre 2020 erano stati scoperti dalle forze dell'ordine dei rave illegali rispettivamente in un ex asilo nido in via Verro e in una cascina all'estrema periferia sud di Milano.
  Nel rilevare quindi come il sindaco Sala non abbia assunto iniziative efficaci volte a prevenire il verificarsi di tali episodi, l'interrogazione chiede quali iniziative per quanto di competenza il Ministro interrogato intenda adottare, a fronte di quelle che l'interrogante giudica come misure inidonee e inefficaci messe a punto dall'amministrazione comunale a fonte di una situazione che sembra ormai fuori controllo, per contenere il fenomeno degli assembramenti e analoghe situazioni che pongono a rischio la sicurezza e l'ordine pubblico nella città di Milano durante l'emergenza pandemica in corso.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gianni TONELLI (LEGA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Osserva infatti come, da un lato, l'azione delle forze dell'ordine, di cui ha riferito il Sottosegretario Sibilia, sia indiscutibilmente meritoria e provvidenziale ma come, nel contempo, manchi un'efficace azione di stimolo all'osservanza delle misure sanitarie da parte dell'amministrazione comunale, che pure disporrebbe delle competenze e dei mezzi necessari. Ritiene che, trattandosi di misure inevitabilmente impopolari, che vanno a colpire una popolazione comprensibilmente esasperata, tale inerzia del sindaco Sala sia riconducibile all'imminente scadenza elettorale.
  Ribadisce quindi la richiesta che il Governo intervenga, per il tramite del prefetto, affinché siano poste in essere da parte dell'amministrazione comunale azioni di prevenzione che, per quanto impopolari, appaiono necessarie e ineludibili.

5-05455 Magi: Sui ritardi nella definizione delle domande di regolarizzazione dei lavoratori stranieri da parte delle prefetture.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) illustra la sua interrogazione, facendo notare come, dai risultati della ricognizione svolta dalla campagna «Ero straniero» sullo stato di avanzamento dell'esame delle domande di regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti in Italia, emerga che, a sei mesi dalla chiusura della finestra per accedere alla misura, ad agosto scorso, il numero delle domande finalizzate è inferiore all'1 per cento del totale di quelle presentate. Pag. 42Dai dati forniti dal Ministero dell'interno, in risposta ad un accesso agli atti da parte delle associazioni promotrici della campagna, al 31 dicembre 2020, a fronte delle oltre 207.000 domande presentate dal datore di lavoro per l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l'instaurazione di un nuovo rapporto con un cittadino straniero (di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020), in tutta Italia erano stati rilasciati dalle questure solo 1.480 permessi di soggiorno. Inoltre, al 16 febbraio 2021, il 5 per cento delle domande era giunto nella fase finale della procedura, mentre il 6 per cento era nella fase precedente della convocazione di datore di lavoro e lavoratore per la firma del contratto in prefettura e successivo rilascio del permesso di soggiorno. In circa 40 prefetture, a quella data, non risultavano nemmeno avviate le convocazioni.
  Segnala inoltre come l'articolo 103 del citato decreto-legge, ai commi 23 e 25, prevedesse fondi per l'assunzione di personale e l'adeguamento degli strumenti informatici, in vista del notevole aumento del carico di lavoro per gli uffici delle Prefetture e Questure competenti ad esaminare le domande, anche considerando l'impatto dell'emergenza sanitaria sulla loro operatività («nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; [...] ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione»).
  Sottolinea come tale enorme ritardo appaia grave anche nella prospettiva della campagna vaccinale anti-COVID in corso nel Paese; anche a tutela della salute pubblica, reputa infatti fondamentale che il maggior numero possibile di persone in possesso dei requisiti venga regolarizzato per poter garantire una più efficace programmazione vaccinale e una quanto più ampia copertura della popolazione.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quindi quali misure il Governo intenda mettere in atto per accelerare la definizione delle decine di migliaia di domande in attesa di esame da parte delle Prefetture, anche ricorrendo al personale aggiuntivo previsto dalla normativa.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per le informazioni rese, prendendo atto delle misure assunte al fine di accelerare le procedure di regolarizzazione attraverso l'impiego di nuovo personale, pur riservandosi di approfondire gli aspetti di carattere amministrativo delle diverse procedure amministrative messe in campo.
  Manifesta tuttavia preoccupazione sullo stato di avanzamento dell'esame delle domande di regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti in Italia, rilevando come, in assenza di interventi seri su tale versante, sarà difficile smaltire il pesante carico di lavoro attualmente esistente.
  Fa quindi notare come l'accelerazione dei procedimenti di regolarizzazione produrrebbe importanti benefici, anzitutto sul piano sanitario, dal momento che la possibilità di rapportarsi ai medici di base renderebbe più agevole l'attuazione della campagna di vaccinazione nei confronti di tali soggetti, per i quali, altrimenti, non rimarrebbe altro che la possibilità di ricorrere in via sporadica agli interventi di assistenza sanitaria.
  Dopo aver evidenziato che un intervento di tale portata verrebbe altresì incontro alle esigenze del settore agroalimentare, nell'ambito delle attività stagionali, auspica, in conclusione, che si ponga fine agli interventi emergenziali in tale ambito e si metta mano finalmente ad una vera e propria riforma che, attraverso la previsione di una disciplina rigorosa e seria, regolamenti la regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli stranieri, contribuendo a rendere stabile la loro posizione.

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5-05456 Ceccanti: Sulle misure adottate per garantire la sicurezza dei giornalisti Claudio Brambilla e Luisa Biella.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, ricordando che il 13 ottobre 2020 si è verificato un attentato incendiario ai danni delle autovetture di due giornalisti della testata locale di Lecco Merateonline.
  Rileva inoltre come nel corso dell'ultima riunione del Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti è emerso che sono stati 163 gli episodi di minacce contro i cronisti nel 2020, quasi il doppio di quelli registrati nel 2019 (pari a 87).
  In tale contesto l'interrogazione chiede di quali elementi informativi disponga il Ministro interrogato circa i fatti esposti nell'atto in titolo e se intenda assumere iniziative per monitorare attentamente la situazione e garantire ai giornalisti coinvolti un'adeguata protezione e, in generale, quali azioni di contrasto al fenomeno intimidatorio nei confronti dei giornalisti intenda porre in atto a tutela della funzione di libera informazione che svolgono sui territori.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita, esprimendo in particolare apprezzamento per il percorso seguito dal Ministero dell'interno al fine di rendere operative le misure di monitoraggio degli atti intimidatori nei confronti di giornalisti.
  Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di tutelare i giornalisti rispetto a tali intimidazioni, in considerazione del fondamentale rilevo dell'attività di informazione da essi svolta, a presidio della libertà di stampa.

5-05457 Brescia: Sulle iniziative adottate per garantire la continuità didattica nel corso dello svolgimento delle elezioni.

  Sabrina DE CARLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, osservando come il decreto-legge n. 25 del 2021 differisca le consultazioni elettorali per l'anno 2021, disponendo che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgeranno in due giornate, domenica e lunedì, tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.
  Tale rinvio, necessario per il perdurare dell'epidemia Covid-19 e per assicurare lo svolgimento delle operazioni di voto in sicurezza, riguarderà, tra le altre, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno, le elezioni suppletive per i seggi di Camera e Senato dichiarati vacanti entro fine luglio e le elezioni regionali in Calabria. Il solo voto per le amministrative coinvolgerà più di 1.000 comuni, di cui 6 capoluogo di regione e 14 capoluogo di provincia. Reputa dunque altamente probabile che, come avvenuto nel 2020, le elezioni si terranno in prossimità dell'avvio dell'anno scolastico con il rischio di interrompere le lezioni a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali.
  Ricorda al riguardo che, come recentemente reso noto dal Viminale, sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono edifici destinati alla didattica il 75 per cento circa dei fabbricati che ospitano uno o più seggi.
  Segnala quindi che, per superare questa anacronistica consuetudine, lo scorso novembre presso il Viminale si è insediato un apposito gruppo di lavoro ed alcune settimane fa è stato inviato ai sindaci un documento con i requisiti che devono essere osservati per la costituzione della «sala delle elezioni». Tra gli edifici alternativi vengono indicati, a titolo esemplificativo, uffici comunali e sale consiliari, biblioteche, sale di lettura, palestre e impianti sportivi, centri e impianti polifunzionali, circoli ricreativi e sportivi, spazi espositivi e fieristici, ludoteche, ambulatori e altre strutture non più ad uso sanitario, spazi non più adibiti a mercati coperti. Lo scorso anno, in occasione del voto referendario, in tutta Italia sono stati solo 471, su circa 8.000, i Comuni che hanno previsto lo spostamento di 1464 sezioni elettorali per Pag. 44una quota pari a poco più del 2 cento del totale.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali ulteriori iniziative il Ministro interrogato intenda promuovere per facilitare i comuni a individuare in via strutturale sedi alternative agli edifici scolastici per lo svolgimento delle elezioni al fine di garantire la continuità didattica delle scuole.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Sabrina DE CARLO (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per le informazioni rese, che erano peraltro in buona parte già note, auspica un ulteriore sforzo da parte dell'Esecutivo nell'adozione di una misura che consentirebbe di evitare ulteriori difficoltà alle famiglie e agli studenti, già gravemente danneggiati dalle chiusure scolastiche dettate dall'emergenza epidemiologica.
  Nell'osservare come il gruppo M5S abbia sempre sostenuto la necessità di individuare in via strutturale sedi alternative agli edifici scolastici per lo svolgimento delle elezioni, al fine di garantire la continuità didattica delle scuole, auspica che il differimento delle elezioni, recentemente previsto, possa agevolare l'individuazione di una soluzione adeguata.
  Ritenendo, inoltre, che in tale ambito un valido aiuto possa derivare dal ricorso agli strumenti tecnologici, auspica che sia quanto prima avviata la sperimentazione del voto elettronico, dando attuazione alle norme allo scopo previste, ricordando che l'ultima legge di bilancio ha stanziato ingenti risorse finanziarie al riguardo. Ritiene infatti che in tal modo si contribuirebbe a garantire la continuità dell'istruzione e ad assicurare livelli educativi al passo dei tempi.

5-05458 D'Ettore: Sulle attività di vigilanza nei confronti delle Commissioni di indagine per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e sulla gestione commissariale degli enti disciolti.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra la sua interrogazione, concernente la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose prevista dall'articolo 143 del testo unico sugli enti locali, ricordando come il tema abbia già formato oggetto di un'interpellanza urgente, a prima firma dell'onorevole Santelli, svolta nella seduta dell'Assemblea del 10 maggio 2019.
  Sottolinea al riguardo come l'istituto in questione non possa non rivestire carattere di eccezionalità, in quanto comporta il sacrificio del principio rappresentativo rispetto alle esigenze di sicurezza, e rileva come l'impegno, assunto dal Governo a fronte della citata interpellanza urgente, a monitorare l'attività delle gestioni commissariali non abbia ancora avuto seguito.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), replicando, ringrazia il Sottosegretario Sibilia per la risposta, che giudica tuttavia parziale, in quanto essa si sofferma sui presupposti dello scioglimento ma non affronta il tema della verifica dei risultati della gestione commissariale, anche sotto il profilo economico-finanziario, verifica a suo avviso necessaria anche in considerazione del fatto che la gestione commissariale, diversamente dagli amministratori ordinari, non risponde del proprio operato agli elettori.
  Sottolinea, inoltre, come il ricorso all'articolo 143 del Testo unico sugli enti locali, potendo avere luogo anche sulla base di elementi tali da non consentire l'esercizio dell'azione penale, dovrebbe rivestire carattere eccezionale e costituire l'extrema ratio, mentre nella prassi, a suo avviso, si ricorre al citato articolo 143 in modo eccessivamente frequente. Quanto al sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di scioglimento, osserva come la sua portata Pag. 45sia necessariamente limitata, trattandosi di provvedimenti discrezionali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 22/2021: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 2915 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2915 di conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2021, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri».
  Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FDI) auspica lo svolgimento di una discussione approfondita e meditata, ricordando che, in passato, in occasione dell'esame dei provvedimenti di analogo tenore assunti da precedenti Governi, furono assunte decisioni frettolose e sbagliate, alle quali si tenta ora di porre rimedio. Dopo aver preso atto con favore, ad esempio, che finalmente si prevede, come richiesto a gran voce dal suo gruppo da tempo, l'istituzione del Ministero del turismo, al fine di sostenere un settore in grave difficoltà, si augura, dunque che si possa lavorare seriamente per migliorare il testo in esame, attraverso un ampio e articolato confronto tra i gruppi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 marzo 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 marzo 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Emendamenti C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Pareri).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIV Commissione, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti, trasmessi dalla medesima XIV Commissione, presentati presso quella Commissione al disegno Pag. 46di legge C. 2670, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene alle parti del provvedimento afferenti agli ambiti di competenza della I Commissione.
  Ricorda che il parere espresso su tali emendamenti avrà effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustra il contenuto degli emendamenti trasmessi osservando, anzitutto, come l'emendamento Montaruli 2.2 inserisca un nuovo comma 6-bis nell'ambito dell'articolo 2, il quale reca un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.
  Il predetto nuovo comma 6-bis stabilisce che in ogni caso l'erogazione delle prestazioni sociali di cui all'articolo 2 tengono conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie, qualora previste.
  Al riguardo non considera opportuno che l'erogazione della prestazione sociale debba essere legata agli anni di residenza, considerato che proprio i soggetti «ultimi arrivati» si trovano spesso in condizioni di maggiore difficoltà, in quanto non ancora integrati e dunque maggiormente bisognosi di prestazioni sociali.
  In relazione all'emendamento Sensi 11.1, fa notare come esso inserisca una nuova lettera b-bis) nel corpo dell'articolo 11, il quale modifica l'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo ai casi di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi, specificando in sostanza che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro. La nuova lettera b-bis) modifica ulteriormente la predetta lettera a) del comma 1 dell'articolo 29, introducendo due fattispecie in presenza delle quali non si applica la causa di inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale stabilite dalla predetta lettera a):

   la sussistenza di ragioni umanitarie;

   il fatto che la «Commissione Centrale» abbia formulato un'indicazione in deroga.

  Al riguardo segnala come l'eccezione alla regola sulla dichiarazione di inammissibilità della domanda presentata da un richiedente già riconosciuto titolare di protezione internazionale in altro Stato membro, formulata con l'espressione «salvo che sussistano ragioni umanitarie» vada oltre la previsione sancita dalla sentenza della Corte di Giustizia (UE) nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17. La Corte, infatti, non fa riferimento a ragioni umanitarie, ma indica quale limite alla dichiarazione di inammissibilità, il rischio di incorrere in trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro che ha concesso la protezione sussidiaria. Evidenzia inoltre come sia erroneo il riferimento alla «Commissione Centrale» quale organo deputato a «formulare una indicazione in deroga», e come non siano chiari i presupposti e la ratio di tale previsione.
  L'emendamento Sensi 12.1 interviene sul terzo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, laddove si prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in corso di validità, costituisce documento di identificazione personale.
  In tale ambito si integra la previsione per specificare che costituisce documento di identificazione personale anche il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui è stato comunque chiesto il rinnovo dal suo titolare, il quale si trovi in attesa della definizione del relativo procedimento. Pag. 47
  Evidenzia al riguardo come la disposizione proposta dall'emendamento risulti non in linea con la disciplina di carattere generale di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 in materia di validità dei documenti di riconoscimento e di identificazione, quale ad esempio la carta di identità.
  L'emendamento Pettarin 12.3 interviene sul comma 2 dell'articolo 12, laddove si prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre 10 anni alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non sia più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
  In tale ambito si modifica la previsione stabilendo che non sia più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato fino alla data di entrata in vigore della legge.
  Sottolinea come l'emendamento determinerebbe la scadenza, alla data dell'entrata in vigore della legge, di tutti i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, evidenziando come tale effetto sarebbe incoerente con la durata decennale prevista dal disegno di legge per i permessi in questione.
  L'emendamento Montaruli 12.4 interviene sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, laddove si elimina la previsione della durata a tempo indeterminato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e la si sostituisce con quella secondo cui esso «attesta il riconoscimento permanente del relativo status», eliminando il riferimento al carattere permanente del riconoscimento dello status per i soggiornanti di lungo periodo.
  Evidenzia come l'eliminazione, proposta dall'emendamento, della qualificazione «permanente» contrasti con quanto previsto dalla direttiva unionale 2003/1009/CE, che all'articolo 8, paragrafo 1, definisce lo status del soggiornante di lungo periodo come «permanente»; inoltre, osserva come la formula aggiuntiva proposta appaia superflua alla luce della disciplina generale dell'istituto.
  L'emendamento Montaruli 12.5 interviene a sua volta sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, laddove si elimina la previsione della durata a tempo indeterminato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e la si sostituisce con quella secondo cui esso «attesta il riconoscimento permanente del relativo status». In tale ambito:

   si modifica la novella eliminando il riferimento al carattere permanente del riconoscimento dello status per i soggiornanti di lungo periodo;

   si integra la novella stabilendo che in nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.

  Rileva come l'eliminazione, proposta dall'emendamento, della qualificazione «permanente» contrasti con quanto previsto dalla direttiva unionale 2003/1009/CE, che all'articolo 8, paragrafo 1, definisce lo status del soggiornante di lungo periodo come «permanente».
  L'emendamento Montaruli 12.6 interviene sul primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, laddove si prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha una validità a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni.
  In tale ambito si modifica la previsione per abbassare a 5 anni tale termine di validità.
  Al riguardo rileva come la riduzione, proposta dall'emendamento, del termine di validità del permesso di soggiorno da dieci a cinque anni, per il soggiornante di lungo periodo maggiorenne, sia incoerente sotto il profilo sistematico, poiché, valendo tale permesso anche come documento di identificazione, si introdurrebbe una discrasia con la disciplina relativa alle carte di identità e ai passaporti che hanno, appunto, una validità di dieci anni per i maggiorenni.
  L'emendamento Paolin 13.1 interviene sul nuovo articolo 4-ter del Testo unico sull'immigrazione, laddove si stabilisce che Pag. 48il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, la quale contempla (all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009) tale proroga nel caso in cui sussistano ragioni personali serie. In tale ambito si integra la previsione inserendovi due nuovi commi 1-bis e 1-ter.
  Il nuovo comma 1-bis prevede che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga del visto può essere concessa solo qualora il richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.
  Il nuovo comma 1-ter stabilisce che il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
  Evidenzia come tale emendamento non appaia in linea con le specificazioni, vincolanti, contenute all'articolo 33 del regolamento unionale 810/2009, oltre a introdurre, peraltro, il versamento di un contributo non previsto dalla disposizione unionale.
  L'emendamento Maggioni 13.2, quasi identico all'emendamento Paolin 13.1, inserisce anch'esso due nuovi commi 1-bis e 1-ter nel nuovo articolo 4-ter del Testo unico sull'immigrazione.
  Il nuovo comma 1-bis prevede che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal Testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga del visto può essere concessa solo qualora il richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore che gli impediscono di lasciare il territorio. In tal caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.
  Il nuovo comma 1-ter stabilisce che il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.
  Rileva come anche per tale emendamento, come per il precedente, le previsioni in esso contenute non appaiano in linea con le specificazioni, vincolanti, contenute all'articolo 33 del regolamento unionale 810/2009, oltre a introdurre il versamento di un contributo non previsto dalla disposizione unionale.
  L'emendamento Giglio Vigna 13.3 interviene sul comma 3 del nuovo articolo 4-ter del Testo unico sull'immigrazione (introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13), laddove si stabilisce che la proroga del visto concessa dal questore abilita al soggiorno sul territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.
  In tale ambito si sopprimono le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti».
  Rileva come la modifica proposta non risulti in linea con le specificazioni, vincolanti, contenute all'articolo 33 del regolamento 810/2009.
  L'emendamento Bazzaro 13.4 interviene a sua volta sul comma 3 del nuovo articolo Pag. 494-ter del Testo unico sull'immigrazione (introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13), laddove si stabilisce che la proroga del visto concessa dal questore abilita al soggiorno sul territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.
  In tale ambito si elimina la previsione secondo cui la proroga del visto abilita al soggiorno sul territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti sostituendola con la previsione secondo cui il soggiorno è consentito ove ricorrano i requisiti previsti dal Testo unico sull'immigrazione per il regolare soggiorno in territorio nazionale.
  Rileva come anche in tal caso le modifiche proposte non siano in linea con le specificazioni, vincolanti, contenute all'articolo 33 del regolamento 810/2009.
  L'emendamento Montaruli 13.5 interviene sul comma 1 del nuovo articolo 4-ter del Testo unico sull'immigrazione (introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13), laddove si stabilisce che il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, la quale contempla tale proroga nel caso in cui sussistano ragioni personali serie.
  In tale ambito si modifica la previsione nel senso di stabilire che tale proroga del visto non può superare la durata minima consentita dalla normativa europea.
  Rileva in merito come anche per tale emendamento le previsioni in esso contenute non appaiano in linea con le specificazioni, vincolanti, contenute all'articolo 33 del regolamento 810/2009.
  L'emendamento Montaruli 13.6 interviene a sua volta sul comma 1 del nuovo articolo 4-ter del Testo unico sull'immigrazione (introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13), integrando la previsione al fine di circoscrivere i casi in cui la proroga è possibile, specificando che per ragioni personali serie (di cui al citato articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009) si intendono i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo famigliare fino al primo grado.
  Rileva in merito come anche per tale emendamento, come per i precedenti, le previsioni in esso contenute non appaiano in linea con le specificazioni, vincolanti, contenute all'articolo 33 del regolamento 810/2009.
  L'emendamento Battilocchio 14.1 interviene sul comma 1 dell'articolo 14, il quale aggiunge un nuovo comma 6-bis nell'articolo 1 del Testo unico sull'immigrazione, che individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sulla base di un modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
  In tale ambito si riduce da sei a tre mesi il termine di adozione del predetto decreto interministeriale. In proposito ritiene che tale riduzione risulti eccessiva.
  L'emendamento Mantovani 15.1 interviene sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15, la quale, al fine di recepire la direttiva (UE) 2019/68 (in materia di specifiche tecniche della marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali), novella l'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, ai sensi del quale, sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore, una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio o l'importazione, inserendo in tale disposizione la previsione che la marcatura sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche contenute in allegato alla citata direttiva 2019/68.
  In tale ambito l'emendamento integra la novella, per specificare che la marcatura è anche eseguita in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto.
  Al riguardo rileva come la previsione di modifica del richiamato articolo 11 (marcatura delle armi comuni da sparo), primo comma, della legge n. 110 del 1975 miri ad Pag. 50eludere l'obbligo eurounitario della marcatura da eseguire in conformità all'Allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69, consentendo ad ogni singolo produttore di procedere, invece, «in conformità alle proprie dotazioni tecniche».
  Alla luce delle considerazioni espresse sui singoli emendamenti, formula, in conclusione, una proposta di parere contraria su tutti gli emendamenti trasmessi (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.05.