CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2021
541.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 40

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 10.05.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
C. 2921 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che il provvedimento in oggetto è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da lunedì 8 marzo e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, è stato stabilito di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 14 della giornata odierna e di procedere alla loro votazione nella seduta convocata per le ore 17 di oggi.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge n. 2921, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per il 2021, di cui il Senato ha concluso l'esame nella seduta di ieri.
  Rileva che, com'è noto, al decreto-legge n. 2 hanno fatto seguito i decreti-legge n. 12 – che riguarda esclusivamente il limite agli spostamenti interregionali per il periodo dal 16 al 25 febbraio 2021 – e n. 15 del 2021, che riguarda sempre i limiti agli spostamenti, non solo interregionali, ma anche verso abitazioni private abitate nella stessa regione, oltre a prevedere un'integrazione della disciplina legislativa dei criteri di classificazione delle regioni in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. L'articolo 1 del disegno di Pag. 41legge di conversione, al comma 2, prevede dunque l'abrogazione dei predetti decreti-legge n. 12 e n. 15 del 2021, disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi durante la loro vigenza. Al tempo stesso, il contenuto del decreto-legge n. 15 è confluito nel testo del decreto-legge in oggetto.
  Entrando nel merito del contenuto del decreto-legge, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020, mentre il comma 2 del medesimo articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020. Ai sensi del comma 3, fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, ai sensi dei nuovi commi 4-bis e 4-ter, fino al 27 marzo 2021 è consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale misura non si applica nella zona rossa. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  Con il comma 5 dell'articolo 1 vengono aggiunti tre nuovi commi – 16-quinquies, 16-sexies e 16-septies – all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020. I tre predetti commi integrano la disciplina posta dal precedente comma 16-quater; nell'insieme, i quattro commi costituiscono una ridefinizione dei criteri di classificazione della regione in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico. Il nuovo comma 16-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 introduce la categoria di regione esente dalle limitazioni in oggetto – ivi comprese quelle valide sulla generalità del restante territorio nazionale – ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure (zona bianca). Il nuovo comma 16-septies individua, in relazione alle classificazioni delle regioni sulla base di determinati parametri, quattro tipi di aree territoriali: zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa. La classificazione determina l'applicazione di un determinato complesso di misure restrittive, relative all'emergenza epidemiologica.
  Al riguardo ricorda che, per il periodo 6 marzo 2021-6 aprile 2021, il complesso delle misure restrittive è stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (mentre per il precedente periodo 16 gennaio 2021-5 marzo 2021 trovano applicazione le misure restrittive di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021). In tutti i casi, la procedura di individuazione della classificazione della regione e i termini temporali di durata della stessa restano quelli stabiliti dai commi 16-bis e 16-ter del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 33. In base a tali norme, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni da inquadrare in un ambito di misure diverso rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale (ovvero per le regioni gialle). Tali ordinanze ministeriali sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che risulti necessaria, a seguito del monitoraggio, l'adozione di misure più rigorose. Pag. 42
  L'articolo 2 disciplina le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio previste dall'articolo 1, prevedendo che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito dalla legge n. 35 del 2020). Esso prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. La modifica approvata dal Senato specifica che la norma si applica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 2020). Quest'ultimo prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano accertate in tempo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 33 che le prevede – siano devoluti allo Stato, qualora si tratti di violazioni accertate da funzionari, ufficiali, agenti dello Stato; siano devoluti agli enti territoriali (regioni, province, comuni), qualora l'accertamento sia effettuato da loro funzionari, ufficiali, agenti.
  L'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, a seguito delle misure adottate sul territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non determina la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli Enti del Terzo settore (ETS). La disposizione si applica fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le attività di somministrazione in oggetto possono quindi proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza applicabili alle attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto e, comunque, secondo modalità che evitino ogni forma di assembramento, anche occasionale.
  L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale. I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. La piattaforma è destinata, in primo luogo, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. In secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su richiesta del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Il comma 5 prevede anche il raccordo con l'Anagrafe nazionale vaccini, disciplinando l'inserimento in essa dei dati individuali, relativi alle vaccinazioni in oggetto. Il comma 3 riguarda, in primo luogo, l'accesso alle informazioni aggregate della summenzionata piattaforma da parte di alcuni soggetti e, in secondo luogo, prevede che il suddetto Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmetta ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto, e ne informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il comma 7 stabilisce la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in esame, contenuti nella suddetta Anagrafe nazionale Pag. 43 vaccini. Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.
  L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di conferire incarichi retribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. La disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità. La possibilità prevista dall'articolo 3-bis è formulata in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso (anziché gratuito) cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza. L'articolo in esame fa riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento deliberato fino al 30 aprile 2021).
  L'articolo 4, comma 1, lettera a), dispone che le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021, si svolgano entro il 20 maggio 2021. Si ricorda che al momento non vi sono seggi uninominali vacanti presso il Senato. Presso la Camera dei deputati, si è reso vacante il seggio della circoscrizione uninominale Toscana – Siena 12, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.
  L'articolo 4, comma 1, lettera b), dispone l'ulteriore differimento del termine entro cui dovranno svolgersi le consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa. La disposizione in esame introduce, a tal fine, una novella all'articolo 1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n. 125 del 2020, prevedendo che le medesime procedure elettorali si tengano entro il 20 maggio 2021 e non più entro il 31 marzo. Per ogni altro aspetto, resta fermo quanto precedentemente disposto dal citato comma 4-terdecies.
  Le lettere b-bis e b-ter del comma 1 dell'articolo 4, introdotte nel corso dell'esame al Senato, estendono all'anno 2021 la disciplina che riduce ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle elezioni nelle regioni a statuto ordinario, facendo salva la facoltà delle regioni di prevedere in modo difforme. La norma è motivata in ragione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.
  L'articolo 5 estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.
  Con l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, si prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) si rammarica del fatto che, nonostante il cambio di Governo, non si sia determinata una modifica significativa nell'approccio alla pandemia in atto, come testimoniato dall'emanazione di un ennesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai tempi compressi previsti per l'esame del decreto-legge in discussione. Auspica, pertanto, che vi possa essere un mutamento nel prossimo futuro, prevedendo un più ampio coinvolgimento del Parlamento e garantendo il rispetto del confronto democratico, anche in ragione del fatto che, ad oltre un anno dall'inizio la fase pandemica, non è più Pag. 44ipotizzabile continuare a ricorrere esclusivamente a strumenti emergenziali.

  Rossana BOLDI (LEGA), nel rilevare che all'articolo 3 del provvedimento in discussione si prevede l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale in relazione ai vaccini per le infezioni da SARS-CoV-2, si dichiara sconcertata del fatto che ciò avvenga dopo oltre un anno dall'inizio della fase pandemica. Osserva, in proposito, che sarebbe utile acquisire elementi circa le valutazioni del nuovo Commissario straordinario relativamente alle modalità con cui procedere alle vaccinazioni. In conclusione, auspica che con il nuovo Governo possa essere promosso un approccio assai diverso, in grado di assicurare una rapida vaccinazione di una parte consistente della popolazione.

  Roberto BAGNASCO (FI), nel giudicare ancora deboli i segnali di discontinuità rispetto all'azione del precedente Governo, si augura che il Presidente del Consiglio Draghi sia in grado di imprimere una svolta all'azione di contrasto alla pandemia, come ha dimostrato con alcune scelte effettuate di recente. Manifesta, pertanto, la massima disponibilità di Forza Italia a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta convocata per le ore 17 di oggi.

  La seduta termina alle 10.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 marzo 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Simona Flavia Malpezzi, e per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 17.05.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
C. 2921 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi la relatrice, deputata Ruggiero, ha svolto la relazione e si è concluso l'esame preliminare, con lo svolgimento di alcuni interventi.
  Ricorda, altresì, che alle ore 14 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al suddetto disegno di legge.
  Sono state presentate 48 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.
  Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Bellucci 1.18, in quanto diretto a prevedere che le comunicazioni dei gestori di servizi di pubblica utilità e degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti di fatture possano avvenire, oltre che tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche con qualsiasi altra forma utilizzabile prevista per il recesso dal contratto; Sodano Pag. 45 1.01, in quanto volto a consentire e a disciplinare la coltivazione e detenzione della cannabis ad uso terapeutico; Bellucci 1.03, poiché diretto a prorogare alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; Bellucci 3.4, poiché interviene sulle strutture residenziali assistenziali per anziani non assistibili a domicilio, disponendo che, nelle more della riforma del welfare, queste siano integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliere, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità; Gemmato 5.03, poiché diretto a fissare al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale i farmaci erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche possono essere distribuiti agli assistiti in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 19 della giornata odierna, precisando che è possibile procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione delle restanti proposte emendative in quanto le predette proposte emendative, sulle quali pendono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, sono tutte aggiuntive di commi o di articoli.
  Dà, quindi, conto delle sostituzioni pervenute da parte dei gruppi per la seduta, avvertendo che si procederà all'esame e alla votazione, prima di dare la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, e al rappresentante del Governo, sottosegretario Costa, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Bellucci 1.3, Lollobrigida 1.15 e 1.16, Ciaburro 1.22, 1.21 e 1.20, Rizzetto 1.11, Bellucci 1.8, 1.9, 1.4 e 1.5, Rizzetto 1.12 e 1.13, Bucalo 1.2, Rizzetto 1.14, Bellucci 1.6, Sodano 1.1, Bellucci 1.10, Caretta 1.23, Rampelli 1.17.
  Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Mollicone 1.02, Meloni 1.04 e 1.06, Mollicone 2-bis.01 e 2-bis.02, Bellucci 2-bis.03. Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti Menga 3.1 e Sodano 3.2, proponendo loro la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.
  Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Lollobrigida 3.6, Lucaselli 3.5, Ciaburro 3.8, Novelli 3.3 e Bellucci 3.7.
  Invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Baroni 3.01, proponendo loro la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Gemmato 3-bis.1 e 3-bis.2. Invita al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 3-bis.01, proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.
  Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Foti 5.2 e Varchi 5.3; invita al ritiro il presentatore dell'articolo aggiuntivo Sapia 5.01, proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto; esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bellucci 5.02 e 5.05 e Ciaburro 5.04.
  Desidera, infine, evidenziare come alcuni pareri contrari siano stati espressi, da un lato, per garantire un intervento normativo in continuità con i precedenti decreti-legge adottati in materia e, dall'altro, in quanto alcune proposte emendative propongono misure che saranno inserite nel prossimo decreto-legge dedicato ad interventi e misure di sostegno, in corso di adozione.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Bellucci 1.9, volto a riconoscere un voucher ai fini dell'accesso ai servizi di supporto psicologico per le famiglie più vulnerabili. Al riguardo segnala come vi sia una forte attesa da parte di tutti Pag. 46gli operatori del settore e delle famiglie per una misura ritenuta necessaria, al fine di ridurre i gravi disagi psicologici conseguenti al perdurare dell'epidemia. Invita, pertanto, la relatrice ed il Governo a rivedere il parere contrario precedentemente espresso, auspicando l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno di analogo contenuto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.3, Lollobrigida 1.15 e 1.16, Ciaburro 1.22, 1.21 e 1.20, Rizzetto 1.11 e Bellucci 1.8.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, intervenendo sul parere contrario espresso sull'emendamento Bellucci 1.9, chiarisce come tale contrarietà derivi dal fatto che si tratti di una misura di sostegno prevista dal decreto-legge in corso di definizione da parte del Governo. In ogni caso, modificando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro della citata proposta emendativa proponendo la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello reso da ultimo dalla relatrice sull'emendamento Bellucci 1.9.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.9, richiama l'attenzione sull'importanza di prevedere una misura di sostegno per venire incontro ai gravi disagi psicologici e relazionali conseguenti al perdurare della pandemia e, in particolare, della didattica a distanza. A tale proposito segnala come l'Ospedale Bambino Gesù di Roma abbia evidenziato un aumento di circa il 30 per cento di atti di autolesionismo e di tentato suicidio da parte dei minori. In tale contesto, ritiene che sia necessario predisporre una misura concreta per venire incontro alla forte richiesta di aiuto proveniente dagli operatori del settore, che descrivono una situazione sempre più drammatica e allarmante, anche rispetto al fenomeno della pedopornografia e dell'adescamento in rete dei minori. Più in generale, ritiene che interventi a tutela del diritto alla salute non possano prescindere anche da misure adeguate, volte a garantire la presenza di operatori specializzati in tutti gli istituti scolastici. Ricorda che in questo senso la Ministra pro tempore dell'istruzione, Azzolina aveva preso impegno, purtroppo attuato in modo del tutto insufficiente, con meno di tre ore settimanali di servizi psicologici per circa 1.500 studenti. Ricorda anche come nell'ambito della recente legge di bilancio il gruppo di Fratelli d'Italia abbia presentato una proposta in tale direzione, purtroppo caduta nel nulla.
  Auspica, infine, che il Governo non solo accolga l'ordine del giorno su tale delicata questione, ma che affronti tempestivamente sia il problema delle carenze di apprendimento degli studenti più fragili sia il grave fenomeno dei disagi psicologici. Sulla base di tali presupposti ritira, quindi, l'emendamento a sua prima firma 1.9.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), nell'auspicare che in questo frangente il Governo voglia assumere un impegno concreto sulla misura dei voucher per il sostegno psicologico, segnala che il numero verde attivato durante la prima fase emergenziale non risulta più attivo dal mese di giugno 2020. Ricorda altresì come siano state avanzate più volte richieste al fine di rendere trasparenti i verbali del Comitato tecnico per la salute mentale, che al momento risultano ancora segretati per ragioni di privacy, a suo giudizio facilmente superabili, rendendo anonimi i nomi degli esperti coinvolti. Segnala, altresì, la gravità del fenomeno delle violenze domestiche compiute ai danni dei minori e delle donne, non ritenendo più tollerabile il silenzio assordante degli uffici del Ministero della salute rispetto alle criticità segnalate.
  Per le ragioni addotte auspica, pertanto, che il Governo possa attuare tempestivamente la descritta misura del voucher per il sostegno psicologico.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.4 e 1.5.

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  Marcello GEMMATO (FDI), intervenendo in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Rizzetto 1.12, volto ad estendere la somministrazione del vaccino anche al personale scolastico non inquadrato in contratti di diritto pubblico, al fine di tutelare pienamente la salute non solo degli operatori scolastici ma anche degli studenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.12 e 1.13, Bucalo 1.2, Rizzetto 1.14 e Bellucci 1.6.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 1.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento 1.10 a sua prima firma, volto a consentire lo svolgimento delle attività di palestre e scuole di danza destinate alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica nelle zone considerate gialle o bianche del territorio nazionale. Al riguardo, nel sottolineare come la pratica sportiva possa rappresentare un prezioso strumento di tutela della salute e di prevenzione dell'isolamento, segnala come i ristori finora corrisposti a tali attività siano stati del tutto insufficienti, anche considerando le somme investite dagli esercenti al fine di rispettare le previste norme di sicurezza anti COVID. Osserva altresì come non vi sia alcuna evidenza che i luoghi dove si svolgono le attività sportive siano necessariamente eventuali luoghi di nuovi focolai, alla pari dei mezzi di trasporto. Invita, pertanto, la relatrice e il Governo a rivedere il parere contrario precedentemente espresso dichiarando fin da ora la sua disponibilità a presentare un ordine del giorno sull'argomento.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, dichiara che tutte le forze politiche sono consapevoli dell'importanza di assicurare ai bambini e ai giovani un'esistenza il più possibile normale e del ruolo fondamentale dell'attività motoria e sportiva per il benessere psicologico di tutta la popolazione. Osserva, in proposito, che un'eventuale riapertura delle strutture sportive potrebbe avvenire solo attraverso un confronto tra il Governo, le regioni e le associazioni di categoria interessate. Modifica pertanto il parere contrario precedentemente espresso, invitando al ritiro dell'emendamento Bellucci 1.10, al fine di una sua trasformazione in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, ritenendo che la stessa valutazione possa essere effettuata con riferimento all'articolo aggiuntivo Meloni 1.06.
  In relazione al tema delle categorie professionali alle quali assicurare prioritariamente le vaccinazioni, oggetto di diverse proposte emendative, pur dichiarandosi consapevole dell'importanza di assicurare nel tempo più breve possibile una copertura in tal senso per i soggetti più a rischio, fa presente che il provvedimento in esame non riguarda il Piano vaccinale bensì affronta il tema circoscritto della realizzazione di una piattaforma nazionale per il monitoraggio delle vaccinazioni stesse.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello reso da ultimo della relatrice con riferimento all'emendamento Bellucci 1.10 e all'articolo aggiuntivo Meloni 1.06.

  Cosimo Maria FERRI (IV) segnala preliminarmente, in qualità di relatore per il provvedimento nell'ambito del Comitato per la legislazione, che in tale sede è stata per la prima volta evidenziata la necessità di ridurre l'utilizzo dello strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, affrontando l'attuale emergenza pandemica con norme di rango primario.
  Entrando nello specifico dei temi trattati dal provvedimento in esame, segnala la problematica connessa alle vaccinazioni delle persone con disabilità e dei familiari che se ne fanno carico, rilevando come si registrino differenze molto ampie nelle diverse regioni.
  Nel ribadire che occorre prestare la massima attenzione alle diverse situazioni particolari in sede di adozione dei provvedimenti Pag. 48 volti a prevenire il diffondersi del Covid-19 e contrastarne le ricadute sociali, segnala, in particolare, il vuoto normativo che si è determinato a partire dal 28 febbraio scorso per quanto riguarda il lavoro agile delle persone con disabilità.

  Lisa NOJA (IV), con riferimento agli interventi svolti sulle esigenze di tutela delle diverse categorie professionali, evidenzia che la priorità nella programmazione delle vaccinazioni per il virus SARS-Cov-2 dovrebbe essere assicurata alle persone maggiormente vulnerabili per quanto riguarda le conseguenze di tale virus, a partire dalle persone disabili e di coloro che prestano loro assistenza. Nel ricordare che non ci sono ancora evidenze scientifiche sul fatto che il vaccino garantisca una significativa riduzione della possibilità di essere portatori sani del virus, rileva che invece appare un dato confermato quello di una riduzione notevole del numero dei decessi e dei ricoveri a seguito della vaccinazione. Osserva, inoltre, che una dinamica di questo tipo può contribuire anche a favorire la presa in carico di malati di patologie diverse dal Covid-19, attualmente trascurati dal Servizio sanitario nazionale. Invita, pertanto, ad un'ampia convergenza di tutte le forze politiche sull'obiettivo di assicurare prioritariamente una copertura vaccinale alle persone vulnerabili e ai loro caregiver.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ritira il proprio emendamento 1.10.

  Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Caretta 1.23.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 1.23 e Rampelli 1.17 e l'articolo aggiuntivo Mollicone 1.02.

  Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 1.04, di cui è cofirmatario, volto ad allentare le restrizioni che colpiscono il settore dei bar e della ristorazione nelle zone gialle e arancioni, segnalando che, attraverso un rigido rispetto dei protocolli di sicurezza, sarebbe possibile dare una boccata di ossigeno ad un settore in forte difficoltà.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 1.04.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'articolo aggiuntivo Meloni 1.06, di cui è cofirmataria, al fine della sua trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea.

  La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Mollicone 2-bis.01 e 2-bis.02.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-bis.03, volto a dare un riconoscimento allo sforzo compiuto dai caregiver per accudire i soggetti più fragili nel corso della pandemia, riempiendo un vuoto rispetto ai servizi forniti dalle istituzioni, attraverso un contributo fino a duemila euro. Ritiene che tale contributo, di valenza simbolica, possa rappresentare un segnale importante della presenza dello Stato accanto a coloro che hanno svolto un ruolo fondamentale di assistenza.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È), nel dichiarare di condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo Bellucci 2-bis.03, dichiara di non poterlo sottoscrivere in quanto il tema dei caregiver andrebbe più correttamente affrontato all'interno del progetto di legge fermo al Senato oramai da quasi due anni, a causa dell'assenza di una relazione tecnica. Nel ricordare che il contenuto di tale proposta è condiviso da tutte le forze politiche, stigmatizza tale situazione di stallo, attribuibile a suo avviso anche agli organismi burocratici responsabili dell'inaccettabile ritardo. Al riguardo, fa riferimento all'influenza dei gabinetti dei Ministeri, come risulta anche dal libro «Confessioni di un capo di gabinetto».

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 2-bis.03.

Pag. 49

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) ritira l'emendamento Menga 3.1, di cui è cofirmatario, al fine di una sua trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea. Sottoscrive e ritira, per la stessa finalità, l'emendamento Sodano 3.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 3.6, Lucaselli 3.5 e Ciaburro 3.8.

  Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Novelli 3.3, ricordando che la sua approvazione consentirebbe di ampliare i soggetti in grado di effettuare la somministrazione dei vaccini, includendo il personale infermieristico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, che potrebbe operare anche in luoghi quali le farmacie. Segnala, in proposito, che l'ampia copertura vaccinale assicurata in Israele è stata possibile anche grazie all'utilizzo massiccio del personale infermieristico presso le farmacie.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Novelli 3.3 e Bellucci 3.7.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, ricordando come esso sia in linea con l'impegno sul tema da lui stesso profuso durante tutto il periodo della pandemia in corso ovvero quello di assicurare la più ampia disponibilità di dati, al fine di poter valutare la diffusione del virus. Osserva, infatti, che, come confermato anche da alcuni reportage giornalistici, e da dichiarazioni sottoscritte da numerosi scienziati e organizzazioni della società civile, sarebbe opportuno un ampio coinvolgimento dei medici di medicina generale, attraverso la realizzazione di un portale nel quale tali soggetti potrebbero trasferire i dati in loro possesso. Segnala che, a causa della presenza capillare sul territorio e di una conoscenza quotidianamente aggiornata della situazione clinica dei loro assistiti, i medici di medicina generale sarebbero in grado di fornire dati molto più accurati rispetto a quelli derivanti dai tamponi effettuati. Nel ritirare il proprio articolo aggiuntivo 3.01, consapevole dell'impossibilità di una sua approvazione nella sede attuale, auspica che il Ministero della salute possa accogliere tale proposta in altro contesto, contribuendo così a ridurre la diffidenza ormai estesa tra la popolazione rispetto ai dati forniti sulla diffusione del Covid-19.

  Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare gli emendamenti 3-bis.1 e 3-bis.2 a sua prima firma, evidenzia che essi mirano a estendere, nel primo caso fino al termine dell'emergenza pandemica e nel secondo caso fino a 18 mesi, la durata massima dei contratti per il reintegro in servizio degli operatori sanitari in quiescenza, stipulati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La durata massima di soli sei mesi non rinnovabili, attualmente prevista dall'articolo 2-bis, comma 5, di tale decreto, potrebbe infatti generare il rischio che, al perdurare dell'emergenza in corso, si debba fronteggiare una situazione di scarsità di personale già formato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3-bis.1 e Gemmato 3-bis.2.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 3-bis.01: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Foti 5.2.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Varchi 5.3.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 5.3.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Sapia 5.01: si intende che vi abbia rinunciato.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo per illustrare l'articolo aggiuntivo Pag. 505.02 a sua prima firma, evidenzia come esso aumenti da 12 a 18 giorni la durata massima dei permessi retribuiti di cui possono beneficiare i lavoratori fragili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, estendendone la fruibilità fino al 30 giugno 2021.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, ricorda che il parere contrario su tale emendamento discende dalla circostanza che il tema della proroga dei permessi e dei sostegni ai lavoratori fragili sarà affrontato in modo organico da un decreto-legge di prossima emanazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bellucci 5.02 e 5.05 e Ciaburro 5.04.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento un esame. Avverte, inoltre, con riferimento alla presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità su alcune proposte emendative, che è stato presentato un ricorso relativamente al giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Sodano 1.01. La Presidenza ritiene di dover confermare il proprio giudizio di inammissibilità per estraneità di materia della proposta emendativa in oggetto.
  Comunica altresì che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione e i pareri delle Commissioni I e II. La V Commissione ha comunicato che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea, mentre le Commissioni X, XI e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non esprimeranno il parere.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 19.05.