CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2021
529.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 2

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 febbraio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 febbraio 2021. — Presidenza del presidente della V Commissione Fabio MELILLI.

  La seduta comincia alle 15.25.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2021.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, rileva come l'ordine del giorno rechi il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2845, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
  Avverte quindi che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Avverte inoltre che, con riferimento alla proposta emendativa 22.0200 del Governo, sono stati presentati 50 subemendamenti (vedi allegato). Pag. 3
  In proposito segnala che taluni subemendamenti risultano inammissibili, in quanto non presentano alcuna connessione testuale, né diretta, né indiretta, con il contenuto dello stesso articolo aggiuntivo, e non possono, pertanto, essere considerati subemendamenti, ma proposte emendative presentate fuori termine.
  Si tratta, in particolare, dei seguenti subemendamenti:

   Bitonci 0.22.0200.41, il quale reca una disciplina relativa all'annullamento dei debiti di importo inferiore a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019;

   Bitonci 0.22.0200.42, il quale reca un'articolata disciplina in materia di definizione agevolata dei debiti tributari, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019;

   Prestigiacomo 0.22.0200.16, il quale modifica il termine entro il quale l'integrale pagamento delle rate dei versamenti relativi alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione fa venir meno l'inefficacia delle stesse definizioni derivante da insufficiente o tardivo versamento delle medesime rate;

   Giacometto 0.22.0200.13, il quale disapplica, per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali, la proroga prevista dal comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 relativamente ai termini relativi al discarico per inesigibilità dei ruoli e ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento;

   Bitonci 0.22.0200.43, il quale reca un'articolata disciplina in materia di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione;

   Marco Di Maio 0.22.0200.24, il quale sospende fino al 30 settembre 2021 gli accertamenti esecutivi relativi a omessi o tardivi pagamenti dei tributi locali;

   Rizzetto 0.22.0200.1, il quale proroga il termine entro il quale deve essere trasmessa in via telematica la scelta, da parte del sostituto d'imposta, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni dei redditi;

   Patassini 0.22.0200.2, il quale proroga il termine a partire dal quale, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, riprenderanno a decorrere i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori;

   Patassini 0.22.0200.3, il quale proroga il termine a partire dal quale, nei territori colpiti da eventi sismici, saranno effettuati gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nel limite del 40 per cento degli importi dovuti;

   Golinelli 0.22.0200.23, il quale interviene sulla disciplina relativa alla rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte;

   Gemmato 0.22.0200.26, il quale modifica la decorrenza della disciplina relativa al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

   Mazzetti 0.22.0200.20, il quale modifica il termine entro il quale devono essere effettuati i versamenti degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi;

   Bitonci 0.22.0200.45, il quale introduce fino al 31 dicembre 2022 un'imposta sostitutiva sul reddito per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano conseguito ricavi o compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro;

   D'Attis 0.22.0200.19, il quale modifica fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del Pag. 4prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco;

   D'Attis 0.22.0200.18, il quale proroga il versamento dell'IVA connessa all'imposta sugli intrattenimenti, modificando inoltre la base imponibile per gli apparecchi da intrattenimento;

   D'Attis 0.22.0200.21, il quale prevede che il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette corrisponde agli iscritti corrisponda una prestazione pensionistica aggiuntiva e che interviene sul metodo di valorizzazione ai fini della determinazione di tale prestazione aggiuntiva;

   Cattaneo 0.22.0200.22, il quale prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del versamento della TARI per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali che abbiano registrato nel 2020 una determinata percentuale di riduzione del fatturato;

   Cancelleri 0.22.0200.34, il quale estende anche al 2021 l'applicazione delle previsioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto – legge n. 145 del 2013, relative alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati;

   D'Attis 0.22.0200.17, il quale estende al 2021 l'applicazione della norma che incrementa il limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24;

   Maraia 0.22.0200.37, il quale proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è autorizzato l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing;

   Mollicone 0.22.0200.25, il quale amplia il termine fino al quale, con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione di contributi, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità;

   Magi 0.22.0200.9, il quale estende il novero dei delitti ai quali non si applica il divieto di concessione di permessi premio di durata straordinaria ai condannati;

   Magi 0.22.0200.10, il quale estende la soglia temporale di pena fino alla quale viene applicata la procedura di controllo del condannato mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, nonché la soglia temporale di pena ancora da espiare raggiunta la quale viene disattivata la predetta procedura di controllo;

   Bazoli 0.22.0200.12, recante proroga del termine di efficacia delle disposizioni le quali prevedono che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica e che gli obblighi di pagamento del contributo unificato connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento;

   D'Orso 0.22.0200.35, il quale interviene sullo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di dettare un'articolata disciplina in materia di comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, nonché di istanza di autotutela da parte del contribuente;

   Nevi 0.22.0200.15, il quale proroga alcuni termini in materia di utilizzo delle identità digitali e della carta di identità elettronica;

   Prestigiacomo 0.22.0200.14, il quale proroga la data fino alla quale sono sospesi i termini entro cui si deve acquisire la residenza ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa;

   Pella 0.22.0200.48, il quale sposta al 2023 la decorrenza della disposizione in Pag. 5base alla quale, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono ridotti del 5 per cento;

   gli identici Prisco 0.22.0200.27 e Pella 0.22.0200.49, i quali ampliano da tre a nove mesi la proroga dei termini entro i quali i comuni beneficiari dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per il 2019 e il 2020 devono affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche.

  Riguardo all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, avverte che, a seguito di successivi approfondimenti svolti, le Presidenze segnalano quanto segue:

   l'articolo aggiuntivo Saitta 1.031, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile limitatamente al capoverso comma 1, lettere a), b) e d) e al capoverso comma 2; parimenti, l'analogo emendamento Ubaldo Pagano 1.176, precedentemente dichiarato inammissibile nella sua totalità, deve considerarsi inammissibile limitatamente al capoverso 18-bis, lettere a), b), d) ed e);

   l'emendamento Mulè 2.26, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile limitatamente al capoverso 4-sexies, in quanto analogo all'emendamento Fassina 3.275, già dichiarato inammissibile;

   gli identici articoli aggiuntivi Molinari 3.094, Lorenzin 3.032 e Prisco 3.087 devono considerarsi inammissibili limitatamente al comma 5, in quanto analoghi all'emendamento Fassina 3.275, già dichiarato inammissibile;

   l'emendamento Mandelli 4.170, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile, limitatamente alla parte finale dell'emendamento (da «e all'articolo 2» fino alla fine dell'emendamento), laddove integra l'articolo 2 della legge n. 409 del 1985 relativamente alle attività che costituiscono oggetto della professione di odontoiatra;

   l'emendamento Prestigiacomo 12.33, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile limitatamente al secondo e al terzo periodo, in quanto recano modifiche sostanziali non connesse con la proroga del termine di cui al primo periodo;

   l'emendamento Patassini 12.68, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile, in quanto reca una proroga di un termine stabilito da un decreto ministeriale, ed è analogo agli emendamenti Sut 12.138 e agli analoghi Squeri 12.15, Patassini 12.175 e Moretto 12.89, precedentemente dichiarati inammissibili;

   l'emendamento Vanessa Cattoi 12.114, precedentemente dichiarato inammissibile, deve considerarsi ammissibile, in quanto analogo al comma 3 dell'articolo aggiuntivo Enrico Borghi 15.01, precedentemente dichiarato ammissibile.

  Avverte altresì, riguardo alla formulazione dei testi delle proposte emendative presentate, che:

   all'emendamento Licatini 3.157, le parole: «10 dicembre 2020», non rintracciabili nel testo di riferimento, sono state sostituite dalle parole: «1° marzo 2021»;

   all'emendamento Bitonci 3.179, con riferimento all'articolo 152 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 le parole: «31 dicembre», non rinvenibili nel testo, sono state sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021» (comma 11-ter);

   l'emendamento Mancini 4.172 è stato modificato nel testo, come richiesto dal presentatore, in quanto la precedente versione era irriferibile.

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  Segnala altresì che l'emendamento Lorenzin 4.154 è stato annullato per identità con l'emendamento Lorenzin 4.77, che l'emendamento Baratto 2.96 è stato annullato per identità con l'emendamento Squeri 2.68, che l'emendamento Capitanio 7.39 è stato annullato per identità con l'emendamento Sensi 7.44 e che gli identici emendamenti Alberto Manca 13.211 e Gavino Manca 13.41 sono stati rinumerati come aggiuntivi (Alberto Manca 13.026 e Gavino Manca 13.027) che l'articolo aggiuntivo Deiana 13.021 è stato annullato per identità con l'articolo aggiuntivo Alberto Manca 13.026.
  Informa, infine, che, come stabilito nell'odierna riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si procederà all'avvio delle votazioni a partire dalla seduta di venerdì 19 febbraio prossimo.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ritiene sia irrituale e costituisca un precedente pericoloso il fatto che le presidenze, dopo aver svolto il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative e aver valutato i successivi ricorsi, rivedano, nel prosieguo dell'iter, le proprie valutazioni rispetto a certe proposte emendative. Ritiene dunque paradossale che in una fase dell'iter così avanzata, nella quale si è giunti addirittura all'individuazione di emendamenti prioritari tra quelli segnalati, si giudichino inammissibili emendamenti in precedenza considerati ammissibili, augurandosi che ciò non sia dovuto alla necessità di far quadrare certi equilibri all'interno della nuova maggioranza.
  Nell'auspicare che l'insediamento del nuovo Governo porti ad un reale mutamento delle modalità di lavoro, assicura che il suo gruppo, pur manifestando la piena disponibilità a collaborare e confrontarsi per una positiva conclusione dell'iter, intende discutere in modo approfondito di certe delicate tematiche. Fa notare che eventuali forzature procedurali circa le modalità di prosecuzione della discussione non rappresenterebbero di certo un incoraggiante avvio di tale nuova fase politica.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, in risposta alla deputata Prestigiacomo osserva che le presidenze, attenendosi ad una prassi consolidata, dopo aver dato conto dell'esito dei propri giudizi di ammissibilità, si erano riservate, sia in prima istanza sia in sede di ricorsi, di effettuare eventuali ulteriori valutazioni sull'ammissibilità, sulla base di successivi approfondimenti che si fossero resi necessari, anche considerato l'elevato numero di proposte emendative presentate, che ha richiesto un lavoro articolato e complesso. Ritiene, dunque, che le presidenze, esprimendo valutazioni di tipo strettamente tecnico, abbiano agito nel pieno rispetto delle norme regolamentari e della prassi, giudicando inaccettabile anche solo immaginare che dietro a tali giudizi possa celarsi il perseguimento di obiettivi politici.

  Emanuele PRISCO (FDI) si chiede se sia previsto un termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità testé espressi.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore per la V Commissione, fa notare che spetta ai gruppi richiedere la fissazione di un termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità testé comunicati.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità – svolti sia sui subemendamenti all'articolo aggiuntivo 22.0220 del Governo sia sulle altre proposte emendative sulle quali, seguito di successivi approfondimenti, è stato necessario rivedere certe valutazioni – è fissato alle ore 17.45 della giornata odierna.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.