CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2021
513.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 26 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.

DL 182/2020: Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
C. 2844 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA annuncia l'intenzione del Governo di riversare il contenuto del presente provvedimento in una proposta emendativa da presentare nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto Proroga termini (C. 2845).

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.20.

DL 3/2021: Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.
C. 2862 Governo.
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele TOPO (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame in sede referente del decreto-legge n. 3 del 2021, recante Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari (C. 2862), che si compone di 3 articoli. Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, evidenzia che il decreto-legge differisce i termini di notifica, decadenza e versamento di alcuni atti emessi dall'amministrazione finanziaria, nonché la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi. Sono inoltre prorogati i termini di versamento dell'imposta sui servizi digitali e di presentazione della relativa dichiarazione.
  Passando all'esame del contenuto dei singoli articoli del provvedimento, rileva che il comma 1 dell'articolo 1, differisce di un mese i termini di cui ai commi 1, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio.
  Segnala, in particolare, che la lettera a) del comma 1 prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (rispetto al previgente periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021), salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
  La lettera b) del comma 1, modificando il comma 2-bis dall'articolo 157, stabilisce che anche gli atti, le comunicazioni e gli inviti individuati al comma 2 del medesimo articolo sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (rispetto al previgente periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021), salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
  Nel dettaglio ricorda che l'articolo 157, comma 2, si applica ai seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

   comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici e di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi;

   comunicazioni di irregolarità IVA emesse a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni;

   inviti all'adempimento in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

   atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;

   atti di accertamento delle tasse automobilistiche nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;

   atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

  Segnala quindi che la lettera c) stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sono prorogati di tredici mesi (rispetto al previgente termine di un anno) per le dichiarazioni espressamente indicate.
  Osserva in particolare che la proroga si riferisce alle cartelle di pagamento relative:

   alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute per effetto dell'attività di liquidazione a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA;

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   alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute da detti soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR;

   alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

  La lettera d), conseguentemente alle modifiche introdotte dalle norme precedenti, dispone che con riferimento agli atti di cui alle precedenti lettere a) e b), notificati entro il 31 gennaio 2022 (non più nel solo anno 2021) non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.
  Ricorda poi che, ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 157, le disposizioni oggetto di proroga per effetto del presente comma 1 dell'articolo 1 non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
  Il comma 2 dell'articolo 1 fissa al 31 gennaio 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) il termine finale della sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, anche doganali, nonché da ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi dagli enti territoriali, già sospesi dall'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  Evidenzia che il termine di cui all'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, inizialmente fissato al 31 maggio 2020, è stato successivamente più volte prorogato senza soluzione di continuità, dai decreti-legge n. 34, n. 104 e n. 125 del 2020.
  Segnala che il comma 3 dell'articolo 1, modificando l'articolo 152 del già citato decreto-legge n. 34 del 2020, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
  Le somme oggetto della presente disposizione non sono quindi sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata dell'articolo 152 del decreto-legge n. 34 del 2020 (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.
  Ricorda poi che il termine di cui all'articolo 152 del decreto-legge n. 34 del 2020, inizialmente fissato al 31 agosto 2020, è stato successivamente più volte prorogato dai decreti-legge n. 104 e n. 125 del 2020.
  Il comma 4 dell'articolo 1 reca disposizioni relative ad alcuni atti adottati ed attività effettuate nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (15 gennaio 2021).
  In dettaglio rileva che il primo periodo precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel suddetto periodo 1-15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
  Il secondo periodo del comma 4 prevede, inoltre che agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle provincie e comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero gli accantonamenti effettuati restano fermi e le somme accreditate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate.
  Lo stesso secondo periodo dispone inoltre che restano prive di qualunque effetto le verifiche, effettuate ai sensi dell'articolo Pag. 5048-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relative all'adempimento degli obblighi di versamento, derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento, da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento. In tal caso, essendo previsto che si applichi la disciplina di cui all'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario, anche nel caso in cui questi risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento.
  Al riguardo ricorda che, in base al sopra citato articolo 48-bis, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  L'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente al periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
  L'articolo 2 stabilisce che, in sede di prima applicazione, per le operazioni imponibili nell'anno 2020, il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali è prorogato dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione è prorogato dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.
  In proposito rammenta che la legge n. 145 del 2018, legge di bilancio per il 2019, all'articolo 1, commi da 35 a 50, ha istituito un'imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L'imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre.
  Segnala inoltre che le disposizioni sopra citate, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020, hanno disposto anche la contestuale abrogazione dell'imposta sulle transazioni digitali, istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.
  Evidenzia infine che l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA annuncia l'intenzione del Governo di riversare il contenuto del presente provvedimento in una proposta emendativa da presentare nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto Proroga termini (C. 2845).

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di Pag. 51collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), relatrice, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio, del decreto-legge n. 183 del 2020, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (C. 2845), che si compone di 23 articoli e un allegato.
  Evidenzia che il provvedimento reca disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e altre disposizioni quali la semplificazione del collegamento digitale di scuole e ospedali, il recepimento nell'ordinamento interno del nuovo sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione europea, nonché misure in materia finanziaria collegate alla Brexit. Inoltre, il decreto-legge reca in allegato un elenco di misure, adottate in conseguenza della epidemia in corso, che vengono prorogate a causa della perdurante emergenza sanitaria.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.
  L'articolo 3, comma 2, proroga per l'anno 2021 le norme in materia di riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone, dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
  Il comma 4 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020 dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 tra gli enti locali e i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali.
  Il comma 5 del medesimo articolo 3 rinvia al 1° gennaio 2022 – rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021 – la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.
  Il comma 6 dell'articolo 3 estende alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. introdotte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di convocazione, ricorso ai mezzi di telecomunicazione, modalità di voto, conferimento di deleghe anche per le assemblee di banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici.
  Il comma 7 dell'articolo 3 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
  I commi da 9 a 11 dell'articolo 3 prevedono che il provvedimento sulle modalità dell'avvio e dell'operatività della cosiddetta lotteria degli scontrini sia emanato entro e Pag. 52non oltre il 1° febbraio 2021. Viene inoltre posticipata al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, per effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione.
  L'articolo 16, comma 2, proroga al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.
  L'articolo 21 dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'Unione europea per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica.
  L'articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, cosiddetta Brexit.
  Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.
  Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.
  Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dal Regno Unito.
  In relazione all'allegato 1, che proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini di alcune disposizioni legislative, segnala il n. 21 in materia di sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato. In sostanza, i contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, nonché i contratti di credito, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
  Il n. 28 del citato allegato 1 proroga la possibilità di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza in corso sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza.

  Massimo UNGARO (IV) ritiene opportuno porre l'attenzione su due punti del provvedimento, per i quali evidenzia la necessità di un approfondimento. Pag. 53
  Il primo riguarda l'articolo 13, il quale, ai commi 13 e 14, dispone la proroga della sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Al riguardo segnala come non sempre il contraente più forte sia il proprietario che concede l'immobile in locazione, in quanto frequentemente si verifica il caso di immobili acquistati con i risparmi di una vita allo scopo di integrare la pensione. E d'altro canto non è nemmeno sempre vero che il conduttore sia un soggetto appartenente alle categorie svantaggiate o colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia in atto. Esprime quindi perplessità sulla decisione di un blocco indiscriminato degli sfratti, che rischia in alcuni casi di favorire alcuni 'furbi' a svantaggio di piccoli proprietari in difficoltà; si tratta di una misura che dovrebbe essere a suo avviso limitata agli affittuari che versano in una effettiva e comprovata situazione di necessità. Riservandosi quindi di approfondire la questione, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti relativamente alle motivazioni che sono alla base dell'introduzione della proroga in oggetto.
  Il secondo punto riguarda l'articolo 22, relativo alla transitoria concessione dell'operatività in Italia agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi del Regno Unito. In relazione a questa concessione osserva come non si possa parlare di proroga, in quanto non si può prevedere se il nostro Paese, o l'Unione europea nel suo complesso, giungeranno in un prossimo futuro alla conclusione di un accordo con il Regno Unito per la reciproca concessione del cosiddetto passaporto per i servizi finanziari. Invita inoltre a considerare i problemi di sicurezza finanziaria derivanti dal fatto che circa il 70 per cento dei titoli di debito pubblico italiano sono gestiti da operatori finanziari residenti nel Regno Unito.

  Carlo GIACOMETTO (FI) si associa a quanto evidenziato dal collega Ungaro in merito alla proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, sottolineando l'esistenza in Italia di molti piccoli proprietari che hanno investito i propri risparmi in immobili e fanno affidamento sul reddito derivante dalla locazione. Ritiene che la proroga, per come è prevista dal provvedimento in esame, vada a beneficio di tutti i conduttori, non solo di quelli che si trovano in stato di necessità, e rammenta che a livello locale sono previste forme di sostegno per coloro che si trovano in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell'abitazione principale. Chiede pertanto al Governo di fornire chiarimenti su questo punto.
  Quindi, con riferimento all'articolo 3, comma 5, ritiene che il rinvio della decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sia dovuto al mancato adeguamento di alcune regioni a questo obbligo, probabilmente per la scarsa efficienza di alcuni sistemi informatici regionali. In proposito osserva che il mantenimento della decorrenza, originariamente fissata, dell'obbligo di invio dei dati potrebbe rappresentare uno stimolo positivo per il miglioramento dei sistemi informatici delle regioni che non si sono ancora adeguate.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), relatrice, ringraziando gli intervenuti per i contributi al dibattito, condivide il rilievo della questione della proroga degli sfratti, già oggetto di approfondimento da parte delle Commissioni in sede referente. Sebbene si tratti di un tema che non investe direttamente le competenze della Commissione Finanze, potrebbe essere comunque oggetto di segnalazione nelle premesse alla proposta di parere, che si riserva di presentare nei prossimi giorni.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.20.