CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2021
506.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
C. 2755 Delmastro Delle Vedove.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  Federico CONTE (LEU), relatore per la II Commissione, anche a nome del deputato Ceccanti, relatore per la I Commissione, fa presente che le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) avviano nella seduta odierna l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2755 Delmastro Delle Vedove, recante «Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione».
  Come indicato dalla relazione illustrativa, evidenzia che la proposta di legge intende risolvere il tema del riparto di competenze tra i due rami del Parlamento per quanto riguarda le richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, relative a senatori in carica per intercettazioni effettuate allorquando ricoprivano la carica di deputato e viceversa. Pag. 6
  Ricorda al riguardo che il predetto terzo comma dell'articolo 68 prevede che la sottoposizione ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero il sequestro di corrispondenza, di membri del Parlamento è subordinata alla richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
  Segnala inoltre come l'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato» preveda, in merito alla ripartizione della competenza relativa alle deliberazioni parlamentari riferite al citato articolo 68, terzo comma, che, qualora il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, il giudice stesso decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6 nella richiesta di autorizzazione, che è trasmessa direttamente alla Camera competente, il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
  Rammenta che, secondo il comma 4, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. Il comma 5 stabilisce che se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego. Ai sensi del comma 6 tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione delle previsioni dell'articolo 6 devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
  Al riguardo, rileva che la relazione illustrativa della proposta di legge segnala come si sia più volte proposta la questione dell'interpretazione della predetta disposizione dell'articolo 6, comma 2, della stessa legge n. 140. In particolare, dopo che le incertezze interpretative erano già emerse precedentemente, la problematica è stata oggetto di un'ampia discussione nel corso della XVII Legislatura, che ha portato all'applicazione di una prassi interpretativa, condivisa dalle Giunte dei due rami del Parlamento competenti in materia di autorizzazioni (Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica), volta ad affermare la competenza della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.
  Precisa che la questione si è posta nuovamente, nella corrente Legislatura, in relazione a due diverse richieste di autorizzazione, formulate dall'autorità giudiziaria, all'utilizzo di intercettazioni telefoniche, relative a senatori in carica, avvenute quando essi ricoprivano la carica di deputato. Si tratta dunque di due fattispecie identiche (un senatore che era deputato all'epoca dei fatti) con riferimento alle quali i competenti giudici per le indagini preliminari, rispettivamente del tribunale di Napoli e del tribunale di Lecce, hanno indirizzato la richiesta di autorizzazione in un caso al Senato della Repubblica e nell'altro alla Camera dei deputati.
  Ricorda che le Giunte parlamentari competenti si sono inizialmente espresse in senso opposto: quella della Camera dei deputati si è espressa in senso conforme ai precedenti della scorsa Legislatura, dichiarandosi, quindi, incompetente perché la richiesta era relativa a un senatore attualmente in carica; quella del Senato della Repubblica si è espressa invece in senso difforme, dichiarandosi incompetente perché la richiesta era relativa a un'epoca nella quale il parlamentare ricopriva la carica di deputato. La relazione illustrativa segnala che la decisione della Giunta del Pag. 7Senato si fondava, tra l'altro, sull'unico precedente in tal senso, risalente a una pronuncia della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati della XV Legislatura, a fronte di molti precedenti conformi alla decisione della stessa Giunta della Camera. Anche alla luce di tali precedenti, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno invitato i Presidenti delle rispettive Giunte, sia pure nel rispetto dell'autonomia delle due Camere, a concordare quanto prima indirizzi interpretativi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 che definiscano in modo condiviso la ripartizione della competenza tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, allo scopo di prevenire conflitti e di assicurare l'economia e la speditezza non solo delle procedure parlamentari ma anche dei procedimenti giurisdizionali che riguardano tali procedure. Pertanto, il 13 giugno 2019 si è svolta una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, sul tema della ripartizione della competenza in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. In tale occasione, le incertezze interpretative relative al richiamato articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 sono state illustrate e ampiamente discusse dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nelle omologhe Giunte, i quali hanno convenuto sul fatto che occorra adoperarsi affinché la questione sia concordemente definita nelle sedi parlamentari, attraverso un intervento in via legislativa.
  Fa presente che a tal fine si è dunque ritenuto opportuno presentare la proposta di legge di cui oggi le Commissioni avviano l'esame, il cui primo firmatario è il Presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, Delmastro Delle Vedove, e che è stata sottoscritta da tutti i componenti della Giunta stessa, appartenenti a tutti i gruppi politici (Annibali, Bazoli, Bisa, Cassinelli, Cataldi, Covolo, Di Sarno, Gagliardi, Giuliano, Pettazzi, Pittalis, Saitta, Sarro, Scutellà, Vinci, Vitiello).
  In tale contesto osserva come la proposta di legge in esame riprenda quanto già previsto nella proposta di legge C. 2261, presentata dal deputato La Russa nella XIV legislatura, assorbita dalla proposta di legge C. 185, approvata in via definitiva e diventata la legge n. 140 del 2003. Nella richiamata proposta di legge C. 2261 si prevedeva, infatti, che il giudice per le indagini preliminari richiedesse «l'autorizzazione alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene, ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva al momento in cui le comunicazioni o le conversazioni sono state intercettate». Tale previsione non confluì nel testo definitivamente approvato, laddove sarebbe stato, invece, utile introdurla.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta, che si compone di un solo articolo, ricorda che essa modifica il comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 140 del 2003, sostituendo le parole: «o apparteneva» con le seguenti: «ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, a quella cui apparteneva», al fine di specificare appunto che: nel caso in cui il parlamentare sia ancora in carica, la competenza a decidere circa l'utilizzo delle intercettazioni spetta alla Camera di attuale appartenenza; qualora invece egli non sia più parlamentare, la competenza spetta alla Camera cui apparteneva al momento in cui sono avvenute le intercettazioni.

  Mario PERANTONI, presidente, come già sottolineato dal relatore per la II Commissione, Conte, rammenta che la proposta di legge in discussione è stata sottoscritta da tutti i componenti della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, appartenenti a tutti i gruppi politici. Auspica pertanto che sul provvedimento in esame le Commissioni possano svolgere proficuamente e celermente il proprio lavoro.

  Federico CONTE (LEU), relatore per la II Commissione, preannuncia la volontà di sottoscrivere il provvedimento.

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  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea.
COM (2020)580 final
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2020.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che nella seduta odierna le Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia proseguono l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della Comunicazione della Commissione UE «Relazione sullo Stato di diritto 2020 La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)580), iniziato nella seduta del 21 dicembre scorso con le illustrazioni dei relatori.
  Informa che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.