CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 289

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2828 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite VI e X, il disegno di legge C.2828, approvato con modificazioni dal Senato, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto DL «ristori»).
  Il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cd. seconda ondata), tenendo conto dei provvedimenti restrittivi adottati con riguardo delle attività produttive e agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.
  In via preliminare ricorda che nel corso dell'iter di conversione in prima lettura Pag. 290presso il Senato sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di tre ulteriori decreti-legge (il n. 139 del 2020, cd «ristori-bis», il n. 154 del 2020, cd «ristori-ter» e il n. 157 del 2020, cd «ristori-quater»), contestualmente abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge, con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Sono state altresì approvate ulteriori modificazioni anche di iniziativa parlamentare.
  Per quanto riguarda la portata economica del provvedimento, segnala che esso reca un impatto finanziario espansivo ai fini dell'indebitamento netto che ammonta a 13,4 miliardi nel 2020, di cui 3,3 riferibili al testo iniziale del DL 137/2020 e 10,1 miliardi connessi alle modifiche apportate in sede di conversione, per effetto della confluenza nel testo in esame dei citati decreti legge e delle ulteriori modifiche approvate.
  Al citato impatto finanziario si fa fronte, in parte (5,4 miliardi in termini di indebitamento netto) con i risparmi sulle autorizzazioni al ricorso al maggior indebitamento approvate dalle Camere tra marzo e luglio 2020 e, per la restante parte (8 miliardi), mediante ricorso al maggior indebitamento da ultimo autorizzato il 26 novembre 2020. In particolare, queste ultime risorse sono state oggetto di utilizzo con il decreto-legge 157 («ristori quater»), confluito anch'esso nel provvedimento in esame, il quale ha previsto, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 5,3 miliardi per il 2021 per misure di perequazione fiscale da disporre a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di fatturato conseguente allo stato di emergenza epidemiologica da CoVID-19.
  Fa presente che il decreto legge, che nel testo iniziale includeva 35 articoli ripartiti in 4 titoli, si compone ora di 119 articoli, sempre ripartiti in 4 titoli.
  Il titolo I (articoli da 1 a 10-ter) include 29 articoli riguardanti le misure di sostegno alle imprese e all'economia. Si tratta per lo più di contributi a fondo perduto destinati a diverse categorie di operatori economici colpiti dall'effetto delle ulteriori misure restrittive disposte per fronteggiare la crisi sanitaria. Sono inoltre previsti interventi in favore di specifici settori, tra cui quelli dello sport, dell'industria culturale, del turismo, delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, del comparto alimentare e delle bevande, nonché misure volte a far fronte agli oneri legati agli immobili, quali quelle per i canoni di locazione di azienda, per bollette elettriche o per carichi fiscali legati alle imposte locali (IMU, TOSAP).
  Il titolo II (articoli da 11 a 17-ter) si compone di 35 articoli, concernenti disposizioni in materia di lavoro, riguardanti in particolare la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, l'indennità in favore dei lavoratori sportivi. Sono previsti, inoltre, esoneri contributivi a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, la sospensione dei versamenti tributari (IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, IRES, IRAP, rottamazione cartelle, imposta sugli apparecchi da intrattenimento), misure di sostegno agli enti del terzo settore, nonché l'incremento del fondo per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci e delle risorse per il sostegno alimentare.
  Il titolo III (articoli da 18 a 33-bis) si compone di 53 articoli riguardanti misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti, con interventi per favorire la didattica a distanza, il congedo straordinario in caso di figli sottoposti a quarantena, risorse per il trasporto pubblico locale, per la filiera della ristorazione, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari delle regioni in scadenza nell'anno 2020, con obbligo di destinare i conseguenti al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.
  Il titolo IV (articoli 34 e 35) contiene le disposizioni finali inerenti agli aspetti finanziari e all'entrata in vigore.
  Evidenzia quindi come siano molteplici le norme di interesse per la Commissione. Al riguardo, segnala, in primo luogo, le numerose disposizioni che richiamano al Pag. 291necessario rispetto della Comunicazione della Commissione europea recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», che passa ad elencare. Richiama pertanto gli articoli 1 e 1-bis, riguardanti i contributi a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive; l'articolo 6, comma 3, che estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dei contributi a fondo perduto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili o misure di sostegno; l'articolo 7, riguardante misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che ai sensi del comma 2 sono riconosciute nel rispetto del citato Quadro temporaneo; gli articoli 8 e 8-bis, riguardanti i crediti d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per i canoni di affitto d'azienda; gli articoli 9 e 9-bis, riguardanti la cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO indicati; l'articolo 10-bis, riguardante la detassazione di contributi, indennità e di ogni altra misura relativa all'emergenza COVID-19 a favore di imprese e lavoratori autonomi, che è disposta nel rispetto del Quadro temporaneo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo; l'articolo 12, commi 14 e 15, riguardanti un esonero parziale, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio, dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano interventi di integrazione salariale; l'articolo 13, riguardante la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, che al comma 4 prevede che i benefìci disposti sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; l'articolo 13-bis, riguardante la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO, con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.
  Segnala inoltre il citato articolo 13-duodecies, introdotto dal Senato, riguardante disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee, il quale prevede la possibilità di estensione dell'ambito applicativo delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, rinviando in proposito alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Il finanziamento del relativo onere è previsto a valere su un fondo appositamente istituito, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190,1 milioni di euro per l'anno 2021, con possibilità di conservazione in conto residui delle risorse del fondo non utilizzate entro l'anno 2020, che potranno essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi (comma 4). Il comma 5 richiama in proposito il necessario rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per le disposizioni di cui ai già menzionati articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis.
  Segnala altresì l'articolo 13-septiesdecies, che estende, in primo luogo, ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019, il differimento dei termini dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, consentendo inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA. L'articolo specifica infine che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato «de minimis». Pag. 292
  Quali disposizioni di interesse sempre con riferimento alla disciplina in materia di aiuti, segnala, infine: l'articolo 16-bis, comma 2, con riferimento all'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti a determinati codici ATECO; l'articolo 16-ter, comma 4, con riferimento al contributo, riconosciuto alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni, per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza; l'articolo 19-septies, comma 5, riguardante le disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri, con particolare riferimento a un credito d'imposta per le spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.
  Sottolinea, inoltre, che l'efficacia di alcune misure, tra cui tutte quelle incluse nell'articolo 12 – riguardante nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, disposizioni in materia di licenziamento e in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Sempre in materia di aiuti di Stato rammenta che la relativa disciplina è stata integrata dall'articolo 31-octies, che ai commi 1 e 2 prevede che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del predetto Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.
  Il medesimo articolo 31-octies, al comma 3 prevede invece la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852. La medesima limitazione è prevista anche in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e relative disposizioni di attuazione.
  Infine, tra le disposizioni di interesse, segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 10-ter, introdotto dal Senato, che modifica la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori di rilevanza strategica estendendo, oltre il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici – includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo – sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.
  Le citate disposizioni aventi vigenza temporanea, il cui termine viene posticipato Pag. 293dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 30 giugno 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.
  Conclusivamente, considerata l'imminente calendarizzazione in Assemblea del provvedimento e constatati i puntuali richiami al necessario rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, propone di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

  La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso il relatore, Piero De Luca, ha svolto la relazione introduttiva. L'esame è poi proseguito il 3 dicembre scorso. Ricorda inoltre che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli di tutte le Commissioni di merito. In particolare, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, e Difesa hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con un'osservazione; le Commissioni Bilancio, Finanze e Cultura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con osservazioni, mentre le Commissioni Ambiente, Trasporti, Lavoro, Attività produttive, Affari sociali e Agricoltura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli. Sono pervenuti altresì il parere, con osservazioni, del Comitato per la legislazione e il parere, favorevole con una condizione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Segnala poi che la deputata Daniela Ruffino ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 5.8, 22.2, 22.4, 22.7 e all'articolo aggiuntivo 29.01.
  Comunica infine che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti e articoli aggiuntivi di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che pertanto le proposte emendative non saranno poste in votazione.

  La Commissione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Sergio BATTELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2020.

Pag. 294

  Angela IANARO (M5S), relatrice, illustra la relazione per l'Assemblea da lei predisposta (vedi allegato 2).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) osserva che nel corso del 2019 l'Italia ha vissuto una svolta importante, con una nuova maggioranza e l'adozione di un nuovo indirizzo di politica europea, come evidenziato nella seconda parte della Relazione consuntiva. Rileva inoltre come sia mutato in particolare l'indirizzo politico sul tema delle politiche migratorie, che sono state nuovamente inquadrate nell'ambito della politica europea e ricondotte al necessario rispetto degli obblighi internazionali.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) osserva come discutere, alla fine del 2020, di Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 costituisca un mero esercizio di retorica. Si sofferma poi brevemente su alcuni temi, la cui importanza è stata a più riprese evidenziata dal suo gruppo, tra cui in primo luogo la necessità di addivenire ad una riforma del regolamento di Dublino, esigenza avvertita in particolare dai Paesi europei dell'area mediterranea, che registrano crescenti difficoltà nel farsi carico dell'impatto derivante dai flussi migratori.
  Richiama, inoltre, il tema della Brexit, da un lato rimarcando l'esigenza che il Governo italiano tuteli adeguatamente gli interessi della comunità italiana in Gran Bretagna, dall'altro rilevando al contempo, con riferimento alla questione dello Stato di diritto, come una politica europea che imponesse sanzioni a carico di Paesi membri che non si allineino al pensiero dominante a Bruxelles rischierebbe di indurre tali Paesi a seguire l'esempio della Brexit.
  Formula infine l'auspicio di addivenire in futuro ad Unione europea che dia meno peso alla burocrazia e maggiore rappresentanza ai popoli europei, anche mediante un rapporto più diretto delle regioni e delle grandi municipalità con le istituzioni europee.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

  Sergio BATTELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.25.