CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2020
494.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 158/2020: Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2812 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Celeste D'ARRANDO (M5S), relatrice, fa presente che il decreto-legge n. 158, in ragione dell'attuale andamento della curva pandemica e al fine di scongiurare una nuova recrudescenza dei contagi, apporta alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e a contrastare il rischio sanitario tenuto conto dell'approssimarsi del periodo delle festività natalizie, nel quale aumentano le occasioni di riunioni tra le persone.
  Esso si compone di due articoli, il secondo dei quali concerne l'entrata in vigore del decreto. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020), estende da trenta a cinquanta giorni il termine massimo di durata delle misure di contrasto alla diffusione del virus adottate con decreti del Presidente Pag. 99del Consiglio dei ministri in attuazione del predetto decreto-legge nonché del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020).
  Ricorda che l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2020, ha consentito l'adozione di una o più tra le misure emergenziali di contenimento, elencate in maniera dettagliata dal successivo comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza – attualmente prorogato al 31 gennaio 2021 a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 – e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.
  L'altro tema trattato dal decreto-legge in oggetto – all'articolo 1, comma 2 – riguarda le limitazioni agli spostamenti. In primo luogo, per il periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. In secondo luogo, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sono altresì vietati tutti gli spostamenti tra comuni diversi. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ed è in ogni caso consentito il rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che siano ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre nonché del 1° gennaio 2021, anche in quelle ubicate in un diverso comune.
  Relativamente ai nuovi divieti introdotti, il comma 2 non specifica direttamente le sanzioni applicabili in caso di contravvenzione agli stessi. Sul punto è intervenuta una circolare del Ministero dell'interno in data 7 dicembre 2020 con la quale è stato chiarito che alle condotte poste in essere in violazione delle misure recate dal decreto-legge in esame, che limitano gli spostamenti sull'intero territorio nazionale per il periodo natalizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Ricorda che la disposizione da ultimo citata prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la predetta sanzione è aumentata fino a un terzo.
  Il comma 3 dell'articolo 1 dispone infine che, con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19 del 2020 possono prevedere specifiche misure tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 19, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario.
  Ricorda che il citato articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 ha previsto l'adozione delle misure emergenziali di contenimento con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Tali decreti possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti i Ministri competenti. Il Presidente del Pag. 100Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato sono tenuti ad illustrarne il contenuto preventivamente alle Camere, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.
  Per quanto concerne il concetto di «classificazione di rischio e scenario», ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 ha previsto, a seguito del peggioramento del tasso di contagiosità del virus Sars-CoV-2, a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, misure più restrittive su tutto il territorio nazionale rispetto al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, prevedendo un inasprimento delle misure di contenimento del contagio in alcune regioni caratterizzate, in base a specifici parametri, da uno scenario di elevata gravità (cosiddette aree arancioni, alle quali sono applicabili le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre) o massima gravità (cosiddette aree rosse, alle quali sono applicabili le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), in entrambi i casi con un livello di rischio maggiore rispetto alle restanti aree del territorio nazionale (cosiddette aree gialle, cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).
  A partire dal 4 dicembre, le misure di contenimento del contagio sono state ulteriormente irrigidite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, in sostituzione delle disposizioni del decreto adottato il mese precedente, in vista delle festività di fine anno e fino al 15 gennaio 2021, anche in ragione di quanto previsto dal decreto-legge in esame.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 16 dicembre 2020.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1752 D'Arrando, recante «Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati», di:
Forum nazionale del Terzo settore e Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

Angelo Righetti, medico specializzato in psichiatria, neurologia, epidemiologia e farmacologia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.25.

Liliana Leone, direttore del Cevas (Centro di ricerca e valutazione nel sociale).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.25 alle 17.