CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2020
493.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 26

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 dicembre 2020.

Audizione informale dell'Ambasciatore del Regno di Arabia Saudita in Italia, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, sulle priorità della presidenza italiana del G20.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

  La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
C. 2786 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, segnala che l'Accordo del 9 giugno scorso sulla delimitazione delle zone marittime tra l'Italia e la Pag. 27Repubblica ellenica si ricollega ad un'intesa bilaterale, ancora vigente, in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi risalente al 1977, reso esecutivo dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con il quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel Mare Ionio.
  Ricorda che nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale, come zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva sulla colonna d'acqua nel Mare Ionio.
  Sottolinea che il contenuto globale del presente Accordo chiude pertanto ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia. Esso potrà altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini.
  L'Accordo, definito storico dai mezzi d'informazione greci, consiste in realtà di tre separati documenti: il Trattato di delimitazione vero e proprio – l'unico disponibile pubblicamente –, l'Accordo sulla pesca e una Comunicazione congiunta alla Commissione europea sempre in materia di pesca.
  Rileva che la sottoscrizione contestuale dei tre testi, in una logica di pacchetto, ha consentito di concludere un negoziato pluriennale tutelando i diritti storici della marineria italiana nelle acque greche.
  Osserva che il Trattato di delimitazione tra Grecia e Italia estende alle acque sovrastanti il confine già concordato dai due Stati per la delimitazione della piattaforma continentale nel 1977: in particolare, l'Accordo del 9 giugno 2020 prevede che tale confine sarà utilizzato per delimitare «i diritti sovrani e la giurisdizione» esercitabili da ciascuno Stato (articolo 1, paragrafo 1).
  Vi è una clausola che anticipa la possibilità di continuare la linea di confine verso nord e verso sud, quando saranno delimitati i confini con gli altri Stati vicini (articolo 1, paragrafo 3).
  Il Trattato, inoltre, prevede l'obbligo di notifica all'altro Stato dell'estensione delle proprie zone marine fino al confine concordato (articolo 2). Esso fa salvi i diritti di pesca in conformità alla normativa dell'Unione europea, nonché i diritti degli Stati terzi ai sensi dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare-UNCLOS (articolo 3).
  Sottolinea che una clausola di soluzione delle controversie, che attribuisce giurisdizione al Tribunale internazionale del diritto del mare, in assenza di accordo diverso tra le parti (articolo 4), completa questo Trattato.
  Evidenzia che la soluzione adottata in merito al confine marino tra i due Stati – vale a dire l'estensione del confine già concordato per la piattaforma continentale alla delimitazione della colonna d'acqua sovrastante – è in linea con la preponderante prassi internazionale.
  L'aspetto che probabilmente presenta maggiore interesse nell'Accordo è il fatto che nessuno dei due Stati ha ancora proclamato una zona economica esclusiva.
  Rileva, infatti, che, a differenza della piattaforma continentale, che esiste ipso iure e ab initio, senza la necessità di alcun atto formale (cfr. articolo 77 UNCLOS), la zona economica esclusiva deve essere proclamata dallo Stato che intende crearla: com'è noto della questione la III Commissione si è recentemente occupata approvando una proposta di legge a sua prima firma, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
  Segnala che entrambi gli Stati hanno quindi delimitato una zona futura. Pur essendo insolito, tale modo di procedere non costituisce assoluta novità in ambito internazionale, essendoci stati altri casi in passato. Esso è da ritenersi legittimo nella misura in cui il confine delimita aree marine che ricadrebbero sotto la giurisdizione dei due Stati, se questi estendessero la propria giurisdizione oltre il mare territoriale.
  Osserva che questo è indubbiamente il caso della zona del Mare Ionio interessata dal Trattato. Anzi, dal punto di vista della prevenzione delle controversie, appare preferibile concordare il confine con i propri vicini preliminarmente alla dichiarazione della zona economica esclusiva, al fine di Pag. 28evitare possibili contestazioni dopo la sua creazione e situazioni di incertezza, per gli Stati costieri e gli Stati terzi, circa la titolarità di diritti in determinate acque.
  Sottolinea che tale prassi non sembra inoltre contraria al regime giuridico dell'alto mare poiché riguarda zone di mare che potrebbero essere sottoposte in qualsiasi momento alla giurisdizione degli Stati costieri. Dato che il confine, pur essendo deciso adesso, sarà operativo solo nel momento in cui uno o entrambi gli Stati creeranno una zona economica esclusiva o zona simile, esso non influisce in alcun modo sui diritti degli Stati terzi in quelle che sono (ancora) porzioni di alto mare.
  Evidenzia che l'Accordo del 9 giugno 2020 per la delimitazione della piattaforma tra Italia e Grecia nel Mare Ionio costituisce un successo nei recenti sforzi dell'Italia per delimitare la propria – futura – Zona economica esclusiva ed è stato interpretato da alcuni commentatori come una risposta indiretta al recente Memorandum of Understanding del 27 novembre 2019 tra Turchia e Libia per la delimitazione di un ipotetico confine marino tra Libia e Turchia nella zona del Mediterraneo Orientale.
  In conclusione, rileva che l'Accordo costituisce sicuramente un importante passo in avanti per l'Italia nella definizione di tutti i suoi confini marini: il suo valore, anche nei confronti di futuri negoziati sullo stesso tema in particolare con altri Stati dell'Unione europea, risiede soprattutto nella considerazione che dedica, in una prospettiva di insieme, agli interessi economici del settore della pesca e in prospettiva agli altri interessi nazionali nelle zone delimitate dall'Accordo.
  L'Accordo, come sottolineato già dalla pubblicistica specializzata, appare un modello virtuoso di regolamentazione pattizia volto a comporre in anticipo ogni questione controversa: tra l'altro, una specifica dichiarazione congiunta è dedicata all'impegno congiunto nella politica comune europea della pesca e nello sfruttamento delle risorse energetiche in aree offshore di reciproco interesse, prospicienti il Salento.
  Sotto il profilo più prettamente politico, rileva che l'adozione definitiva del progetto di legge sulla Zona economica esclusiva, già approvato dalla Camera, unitamente all'approvazione di questo provvedimento consentirà al nostro Paese di avvalersi dei più idonei strumenti giuridici internazionali per adottare una postura assertiva e coerente in relazione al dossier ZEE nel bacino del Mediterraneo, sia istituendole nel proprio ordinamento sia validando per la colonna d'acqua i confini della piattaforma continentale già stabiliti con Spagna, Tunisia, Albania e Croazia, definendo altresì le questioni di pesca pendenti con Tunisi (per la spartizione della zona riservata di pesca) e con Zagabria (per l'accesso alle acque territoriali dell'Isola di Pelagosa).
  Conclusivamente, segnala che, in tale prospettiva, il nostro Paese potrebbe anche svolgere un ruolo di mediazione lanciando una conferenza o un forum dedicato ad una soluzione negoziale delle questioni controverse delle ZEE nel Mediterraneo.

  La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvio quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.
C. 2737 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gennaro MIGLIORE (IV), relatore, ricorda che la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar è attualmente disciplinata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Pag. 29Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 e ratificato ai sensi della legge 27 ottobre 2011, n. 198.
  Segnala che l'Accordo risulta privo di una clausola sulla giurisdizione relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte a concedere una seppur parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione.
  Poiché le Autorità qatariote stanno avviando diverse iniziative nel campo del procurement, della formazione e dell'addestramento, con la possibilità di invio di personale nazionale in Qatar, si è ritenuta opportuna la firma di uno scambio di Note verbali emendativo contenente l'inserimento di una clausola sulla giurisdizione.
  In particolare, rileva che il nuovo articolo 6a, introdotto nell'Accordo, riconosce la giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Tuttavia, lo Stato di origine conserva la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.
  Si prevede altresì che, in caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza sarà eseguita a cura della Parte inviante in conformità all'ordinamento di quest'ultima e nei limiti da esso previsti, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel territorio della Parte richiedente, a scontare la pena nel territorio della Parte inviante.
  Sottolinea che, inoltre, si è colta l'occasione per adeguare le previsioni relative alla reciproca protezione delle informazioni classificate, scambiate ai sensi dell'Accordo del 2010, al regime previsto e concordato con la competente Autorità nazionale per la sicurezza, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Infine, evidenzia che con un emendamento all'articolo 11.3, viene introdotto un sistema automatico di rinnovo quinquennale dell'Accordo.
  Conclusivamente, confida in una rapida approvazione del provvedimento, che concorrerà a perfezionare le relazioni bilaterali, che stanno registrando una fase di significativa intensificazione. Lo sviluppo d'iniziative di collaborazione in svariati settori viene accompagnato dalla frequenza di scambi di visite a vario livello, anche nel settore della sicurezza e della difesa: un dialogo così strutturato trova fondamento nel riconoscimento, da parte del nostro Paese, del grande peso economico e diplomatico che il Qatar riveste a livello regionale, che – malgrado l'isolamento imposto a Doha dall'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto a partire dal giugno 2017 – si riflette in una politica estera autonoma ispirata a prudenza e moderazione.

  La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.
C. 2746 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirella EMILIOZZI (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che l'Accordo in esame ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina della cooperazione Pag. 30 bilaterale tra l'Italia ed il Sudafrica nel settore della difesa, già regolamentata dall'Accordo nel campo della difesa, sottoscritto nel 1997 e rinnovato nel 2009, ormai non più vigente dal 15 febbraio 2014.
  La negoziazione di un nuovo Accordo si è resa necessaria, in particolare, al fine di ampliare la cooperazione militare con il Sudafrica nell'ambito del procurement e delle attività internazionali di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, come espressamente previsto dall'articolo 3, lettera (h), dello stesso Accordo.
  In particolare, segnala che la sottoscrizione di simili atti bilaterali è finalizzata a realizzare un'azione stabilizzatrice in una particolare area o regione di valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali ed europei, nonché gli impegni già assunti e da assumere in ambito internazionale. Non va inoltre sottovalutato che accordi di questo tipo inducono effetti positivi nel settore produttivo e commerciale dei due Paesi, sul piano delle forniture nei settori dell'equipaggiamento e della logistica.
  Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, osserva che essa è composta da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione delle due Parti alla Carta delle Nazioni Unite, e da tredici articoli.
  Particolare rilievo assumono gli articoli 3 e 4 che disciplinano, rispettivamente, gli ambiti e le modalità della cooperazione bilaterale tra i due Paesi.
  Sottolinea che la collaborazione verterà su numerosi settori afferenti alla politica di sicurezza e difesa, tra i quali il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, la partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, lo scambio d'informazioni legate alla difesa, la formazione e l'addestramento in campo militare, il contrasto della pirateria marittima e altre attività di sicurezza marittima.
  L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dello stesso Accordo.
  Altrettanto rilievo assume l'articolo 8, riguardante la cooperazione nel settore dei materiali della difesa che, nell'elencare le categorie di materiali oggetto dell'intesa, precisa che i Governi dei due Stati s'impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente e che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
  Evidenzia che, in base a tali previsioni e ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19, l'Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla normativa di settore.
  Rileva che con oltre 65 mila effettivi, le forze armate sudafricane sono tra le più moderne e meglio organizzate di tutta l'Africa ed il Paese ed è fortemente attivo nella gestione di diverse crisi politiche scoppiate nell'Africa australe e nella missione di peace-keeping delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo.
  Sottolinea, infine, che l'Accordo in esame è pienamente funzionale all'esigenza italiana d'intensificare le relazioni bilaterali con il Sudafrica, che ha assunto il ruolo di leader diplomatico del continente, asseverato dalla presidenza di turno nel 2020 dell'Unione africana, e costituisce un interlocutore importante per il nostro Paese, non solo relativamente ai temi africani di nostro interesse ma anche ai grandi temi della politica internazionale, tra cui migrazioni e lotta al terrorismo.

  La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è Pag. 31concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 15 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.