CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 101

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
Atto n. 200.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere Pag. 102di competenza scade il 12 dicembre. Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri si è svolta l'audizione informale di rappresentanti di Snam.
  Avverte quindi che il necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato trasmesso solo da pochi minuti: considerata, tale circostanza, chiede sin d'ora la disponibilità del Governo ad attendere fino a giovedì 17 dicembre per l'adozione dell'atto affinché la Commissione possa esprimere utilmente il suo parere.

  La sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella LIUZZI esprime la disponibilità del Governo ad attendere fino alla data indicata per l'adozione dell'atto in titolo.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame emendamenti e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva per rendere il parere alla XIV Commissione sugli emendamenti di competenza della X Commissione sul provvedimento recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo) trasmessi dalla XIV Commissione.
  Ricorda che sono state trasmesse tre proposte emendative e che nella seduta del 2 dicembre il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, segnala che sono tuttora in corso gli approfondimenti da lui annunciati nella scorsa seduta e chiede, pertanto, di poter disporre di ulteriore tempo per la redazione della proposta di parere che si riserva di presentare, e trasmettere per le vie brevi ai commissari, nel corso della prossima settimana.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti in oggetto.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti al disegno di legge C. 2757 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, nel testo approvato dal Senato, presentati direttamente presso la XIV Commissione e riferiti alle parti del provvedimento di competenza della X Commissione. Avverte, altresì, che dalla medesima XIV Commissione sono state trasmesse Pag. 103 quarantacinque proposte emendative (vedi allegato 1).
  Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, illustra gli emendamenti trasmessi e fa presente che le proposte emendative presentate presso la XIV Commissione e di competenza della X Commissione sono le seguenti: Mazzetti 5.8, Foti 5.15, Patassini 5.7, Foti 5.16, Montaruli 5.12, Montaruli 5.13, identici emendamenti Patassini 5.6 e Battilocchio 5.9, emendamenti Patassini 5.2, Patassini 5.5, Plangger 5.4, identici emendamenti Battilocchio 5.10 e Foti 5.14, emendamenti Pagani 5.1, Pagani 5.3, Nevi 5.11, Montaruli 7.19, Montaruli 7.20, Montaruli 7.21, Battilocchio 7.4, Bianchi 7.3, Pettarin 7.11, Battilocchio 7.5, Nevi 7.12, Caretta 7.26, Nevi 7.13, Montaruli 7.22, Battilocchio 7.6, Montaruli 7.23, Nevi 7.14, Battilocchio 7.7, Pettarin 7.15, Nevi 7.18, Ciaburro 7.28, identici emendamenti Bianchi 7.1 e Battilocchio 7.8, emendamento Nevi 7.17, identici emendamenti Pettarin 7.16 e Ciaburro 7.27, emendamenti Bianchi 7.2, Battilocchio 7.9, Battilocchio 7.10, Montaruli 7.24, Montaruli 7.25 e Gebhard 12.1.
  Gli emendamenti Mazzetti 5.8, Foti 5.15, Patassini 5.7, Foti 5.16, Montaruli 5.12, Montaruli 5.13, gli identici emendamenti Patassini 5.6 e Battilocchio 5.9, gli emendamenti Patassini 5.2, Patassini 5.5, Plangger 5.4, gli identici emendamenti Battilocchio 5.10 e Foti 5.14, gli emendamenti Pagani 5.1, Pagani 5.3, Nevi 5.11 incidono sull'articolo 5 recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
  In specie, l'emendamento Mazzetti 5.8 propone un articolato intervento emendativo volto a: prevedere, con l'aggiunta della lettera a) al comma 1, che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale o bonificate non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali per le energie rinnovabili; allargare, con la modifica della lettera d) al comma 1, ad ulteriori tipologie di impianti l'accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione e riducendo i termini dei procedimenti autorizzatori; prevedere che misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili riguardino anche impianti di cogenerazione ad alto rendimento (modificando la lettera g) del comma 1); prevedere la promozione con meccanismi incentivanti della realizzazione di impianti fotovoltaici anche su terreni agricoli incolti nonché misure volte a favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici (aggiunta di una lettera q-bis) al comma 1).
  L'emendamento Foti 5.15 mira a rendere solo eventuali i meccanismi semplificati previsti dalla norma per cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi.
  Gli emendamenti Patassini 5.7 e Foti 5.16 sono volti a promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici anche su terreni incolti o comunque non impiegati a fini agricoli.
  Gli emendamenti Montaruli 5.12 e Montaruli 5.13 propongono l'aggiunta di una lettera cc-bis) al comma 1, rispettivamente, per aggiornare e potenziare i meccanismi Pag. 104di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, ovvero potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali.
  Gli identici emendamenti Patassini 5.6 e Battilocchio 5.9 chiedono la soppressione della lettera ee) del comma 1 che riguarda l'esclusione, dal 1° gennaio 2023, dal conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato per talune materie prime di origine vegetale in funzione anti-deforestazione, mentre gli emendamenti Patassini 5.2 e Patassini 5.5 sono diretti a sostituire la predetta lettera ee) prevedendo, rispettivamente, che la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni avvenga salvaguardando gli investimenti effettuati promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, ovvero anche di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti. Simile, ma più limitata, portata emendativa è recata anche nell'emendamento Plangger 5.4, negli identici emendamenti Battilocchio 5.10 e Foti 5.14, nonché negli emendamenti Pagani 5.1, Pagani 5.3 e Nevi 5.11: tutte le proposte emendative che insistono sulla lettera ee) prevedono che l'effetto della norma decorra dal 1° gennaio 2024.
  Gli emendamenti Montaruli 7.19, Montaruli 7.20, Montaruli 7.21, Battilocchio 7.4, Bianchi 7.3, Pettarin 7.11, Battilocchio 7.5, Nevi 7.12, Caretta 7.26, Nevi 7.13, Montaruli 7.22, Battilocchio 7.6, Montaruli 7.23, Nevi 7.14, Battilocchio 7.7, Pettarin 7.15, Nevi 7.18, Ciaburro 7.28, gli identici emendamenti Bianchi 7.1 e Battilocchio 7.8, l'emendamento Nevi 7.17, gli identici emendamenti Pettarin 7.16 e Ciaburro 7.27, gli emendamenti Bianchi 7.2, Battilocchio 7.9, Battilocchio 7.10, Montaruli 7.24, Montaruli 7.25 riguardano l'articolo 7 recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
  Gli emendamenti Montaruli 7.19 e Montaruli 7.20 aggiungono una lettera a-bis) al comma 1 chiedendo, rispettivamente, di estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli anche ai servizi relativi a tali prodotti e di prevedere congrui tempi di adeguamento per talune filiere.
  L'emendamento Montaruli 7.21 chiede la soppressione della lettera c) del comma 1 che prevede di coordinare la normativa in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica.
  L'emendamento Battilocchio 7.4 chiede la soppressione della lettera e) del comma 1 che prevede di salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto.
  Gli emendamenti Bianchi 7.3, Pettarin 7.11, Battilocchio 7.5, Nevi 7.12, Caretta 7.26 e Nevi 7.13 intervengono sulla lettera g) del comma 1 che riguarda l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari chiedendone, il primo, la soppressione, e, gli altri, la modifica nel senso di rendere possibile l'assolvimento dell'obbligo di forma scritta anche mediante altri mezzi.
  L'emendamento Montaruli 7.22 aggiunge una lettera g-bis) al fine di garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA.
  L'emendamento Battilocchio 7.6 interviene sulla lettera h) del comma 1 limitando Pag. 105 la casistica delle pratiche commerciali vietate in quanto sleali mentre l'emendamento Montaruli 7.23 ne amplia la portata prevedendo il divieto di vendita sottocosto e di vendita tramite aste al buio.
  L'emendamento Nevi 7.14 propone la modifica della lettera l) del comma 1 prevedendo che il ricorso a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie possa avvenire anche avvalendosi del ruolo di rappresentanza delle organizzazioni di categoria.
  L'emendamento Battilocchio 7.7 riduce la soglia massima di talune sanzioni.
  Gli emendamenti Pettarin 7.15 e Nevi 7.18 sostituiscono la lettera p) che designa l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto per mantenere la competenza presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato mentre l'emendamento Ciaburro 7.28 propone una modifica della predetta lettera p) avente il medesimo effetto.
  Gli identici emendamenti Bianchi 7.1 e Battilocchio 7.8 chiedono la soppressione della lettera q) del comma 1 che prevede che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale ovvero che venga considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il caso in cui l'acquirente fissi un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione come elaborato da ISMEA, mentre l'emendamento Nevi 7.17, nonché gli identici emendamenti Pettarin 7.16 e Ciaburro 7.27, sono volti ad eliminare l'applicazione del citato, ulteriore, parametro di controllo; l'emendamento Bianchi 7.2 invece è volto a prevedere che la mancanza di una delle citate condizioni costituisca caso di pratica commerciale sleale e che a seguito di monitoraggio ISMEA questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale.
  L'emendamento Battilocchio 7.9 chiede la soppressione della lettera r) del comma 1 che limita le vendite sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili a determinate condizioni.
  L'emendamento Battilocchio 7.10 è volto a consentire la previsione che siano fatte salve le condizioni contrattuali che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sopprimendo, tuttavia, dal testo il riferimento a quelle relative ai prezzi.
  In ultimo, gli emendamenti Montaruli 7.24 e Montaruli 7.25 aggiungono al comma 1 una lettera u-bis) volta, rispettivamente, con il primo, a prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera d) della direttiva (UE) n. 2019/633 (cioè astenersi dall'adozione di decisioni di accertamento di violazioni, a determinate condizioni) sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali ovvero, con il secondo, a confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli.
  Infine l'emendamento Gebhard 12.1 aggiunge la lettera i-bis) al comma 1 dell'articolo 12 recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, volta a introdurre misure per l'elettrificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica.
  Formula quindi una proposta di parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella LIUZZI concorda con la proposta di parere del relatore. Sottolinea, inoltre, che l'urgenza di recepire le direttive europee o dare attuazione agli altri atti dell'Unione europea previsti nel disegno di legge all'esame, è dettata anche dalla necessità di chiudere o evitare Pag. 106nuove procedure di infrazione a carico dell'Italia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia.
Atto n. 231.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, avverte che è stato assegnato in data 2 dicembre 2020 lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia (Atto n. 231) e che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 22 dicembre.

  Luca SUT (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e fa presente che lo schema di decreto all'esame individua le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e gas, disponendo la realizzazione di campagne informative e di comunicazione istituzionale riferite alla generalità della clientela oggi rifornita nell'ambito del Servizio di Maggior Tutela, e individua, con espresso riferimento alle piccole imprese, criteri e modalità per un ingresso consapevole nel mercato libero: la relazione al provvedimento avverte che la materia concernente la fine dei regimi di tutela di energia elettrica e gas al 1° gennaio 2022 per le microimprese e i clienti domestici sarà oggetto di un altro e successivo decreto nel quale si terrà conto delle risultanze di questa prima fase.
  Ritenendo utile, preliminarmente, fornire un breve quadro riassuntivo della normativa di riferimento ricorda che la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge (cd. «Proroga termini») 30 dicembre 2019, n. 162, ha modificato la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza, in particolare modificando i commi 59 e 60 dell'articolo 1 e aggiungendo il comma 60-bis), prevedendo il superamento dei regimi dei prezzi regolati (ossia la cessazione dei regimi di tutela) dell'energia elettrica, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese (imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) e dal 1° gennaio 2022 per le microimprese (imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro: per identificare le microimprese è previsto, quale criterio ulteriore, l'impiego del livello della potenza contrattualmente impegnata) ed i clienti domestici nonché, per il settore del gas naturale, dal 1° gennaio 2022 per tutti i clienti domestici attualmente in tutela (domestici e condomini ad uso domestico). Ricorda altresì che precedentemente il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas, nonché quello per l'energia elettrica – tanto per le piccole che per le micro imprese e per i clienti domestici –, coincideva con il 1° luglio 2020.
  Rammenta che la medesima legge n. 8 del 2020, nel completare il processo di liberalizzazione dei mercati, ha aggiunto, come segnalato in precedenza, un comma 60-bis all'articolo 1 della predetta legge per la concorrenza n. 124 del 2017 che demanda Pag. 107 al Ministro dello sviluppo economico l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (termine peraltro scaduto essendo la norma vigente dal 1° marzo 2020) e sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di un decreto che definisca le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Ricorda, inoltre, che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA e sentita l'AGCM, definisce altresì le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di elettricità) (articolo 1, comma 81, legge n. 124 del 2017).
  Evidenzia che ai sensi del citato articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, ARERA adotta disposizioni per assicurare, dalle date di termine della maggior tutela, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. Per le piccole imprese e il settore elettrico, a tal fine, ARERA ha adottato il documento di consultazione 220/2020/R/eel del 16 giugno 2020 relativo alla «Regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica» che illustra gli orientamenti per la definizione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, il documento ARERA, al fine di consentire una tempistica adeguata per lo svolgimento delle procedure di gara, prevede innanzitutto, per le piccole imprese che si trovino ancora nell'ambito della maggior tutela, un periodo di assegnazione provvisoria, da gennaio 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte degli esercenti la maggior tutela a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità in linea con la maggior tutela e, poi, l'assegnazione a regime, non oltre l'inizio del secondo semestre del 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte di operatori selezionati attraverso procedure concorsuali alle condizioni economiche risultanti dalle procedure.
  Segnala, altresì, come anche ricordato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, che i due settori energetici interessati presentano caratteristiche differenti sia in termini di consistenza del mercato tutelato che di concorrenza degli operatori del servizio di vendita. Nel settore elettrico risulta ancora in maggior tutela circa il 50,6 per cento dei clienti domestici (14,9 milioni) e il 36 per cento delle imprese (2,6 milioni) connesse in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 44 per cento dei clienti domestici e il 31 per cento dei condomini ad uso domestico, per un totale di circa 9 milioni di utenti. In entrambi i settori si riscontra inoltre un'elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: per quanto di interesse, nel settore elettrico il 67 per cento dei consumi domestici e il 37,7 per cento di quelli non domestici sono riconducibili al primo operatore di mercato. Inoltre, in relazione ai diversi cluster di utenti, si riscontra un grado di consapevolezza e di mobilità molto differenti e, soprattutto per i clienti finali di minori dimensioni, piuttosto limitato. Osserva, invece, che il superamento dei servizi di tutela implica la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda. La relazione segnala che le maggiori criticità nel processo di adozione delle misure per il superamento del regime dei prezzi regolati si rilevano nel settore dell'energia elettrica, sia in ragione dei tempi a disposizione per il primo step, al 1° gennaio 2021, che coinvolge le piccole imprese, sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in maggior tutela (imprese e domestici) e della loro numerosità, nonché Pag. 108del livello concorrenziale del mercato finale. Evidenzia comunque che la stima del numero delle imprese coinvolte dalla cessazione del servizio di maggior tutela al primo gennaio 2021, al netto delle microimprese per le quali il servizio cesserà al primo gennaio 2022, si attesta a circa 200.000 unità.
  Come ha già avuto modo di accennare, il provvedimento, oltre a dettare criteri ed indirizzi per assicurare alle piccole imprese la fornitura dell'energia elettrica, attraverso il servizio a tutele graduali (STG), in occasione del passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dal 1° gennaio 2021 (per quelle imprese che non abbiano ancora stipulato un contratto sul mercato libero), si concentra sull'obiettivo di promuovere l'ingresso autonomo degli utenti dei servizi energetici nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo volte a incrementare il grado di consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti nonché sulla diffusione di servizi innovativi e qualità ed efficienza degli stessi. L'azione informativa promossa dallo schema si colloca nell'ambito più generale degli obiettivi della Direttiva (UE) 2019/944 e del Piano nazionale energia e clima: le disposizioni proposte sono finalizzate anche a dare impulso al ruolo attivo dei consumatori che, grazie al progresso tecnologico, consente agli stessi di partecipare in vari modi al mercato interno dell'energia e alla transizione energetica attraverso le forme di autoconsumo, l'adesione alle comunità energetiche dei cittadini e a quelle rinnovabili, il consumo consapevole, la ricerca di una maggiore efficienza energetica e la partecipazione al mercato dei servizi di efficienza energetica.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa ad illustrare brevemente il testo dello schema all'esame che si compone di quattro articoli. Sullo schema di decreto hanno espresso il parere l'ARERA (Atto 497/2020/I/EEL) il 24 novembre 2020 e, in data 27 novembre 2020, l'AGCM.
  L'articolo 1, relativo all'ambito di applicazione, disciplina le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia e i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine, prevede: campagne informative istituzionali destinate ai clienti in tutela per incrementare la consapevolezza del mercato dell'energia e promuovere il ruolo attivo nella transizione energetica; specifiche iniziative informative per le piccole imprese per favorirne l'entrata autonoma nel mercato libero e l'esercizio del diritto di scelta del fornitore, nonché i criteri per il passaggio al mercato di quelle imprese che non avessero esercitato una scelta a tale data; il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni di ARERA e AGCM (di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005), finalizzati all'informativa sull'apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas e al rafforzamento della consapevolezza dei consumatori. Come ha già ricordato si demanda ad un successivo decreto l'individuazione delle modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica e del gas delle altre imprese – dunque, le micro imprese – non rientranti nella scadenza del 1° gennaio 2021, e dei clienti domestici.
  L'articolo 2 (promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia), promuove l'avvio, in coordinamento con ARERA, di campagne di comunicazione istituzionali in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici per incrementare il grado di informazione sull'esistenza della nuova normativa in materia, di apertura del mercato dell'energia. Inoltre, ponendosi nell'ottica di coordinamento con le iniziative e gli strumenti esistenti, dispone l'integrazione e il rafforzamento delle campagne già finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate da ARERA e AGCM e prevede la progettazione entro il 31 gennaio 2021 ad opera del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dell'Agenzia nazionale Pag. 109per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di campagne finalizzate alla promozione del ruolo attivo dei clienti nel mercato libero e nella transizione energetica, in considerazione delle competenze e delle attività svolte dagli enti in dette materie. Ricorda, al proposito, che il recente il decreto legislativo 4 luglio 2020, n. 73 (che attua la direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) prevede all'articolo 8 nuove azioni per promuovere il livello di efficienza energetica delle piccole e medie imprese e affida ad ENEA il compito di elaborare e sottoporre all'approvazione del Ministro un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi proposti nelle stesse diagnosi, destinando, per tali finalità circa 400 mila euro annui a valere sulle risorse provenienti dal gettito delle aste per le quote CO2 assegnate al MISE; è inoltre prevista la realizzazione di un programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, predisposto dall'ENEA di concerto con il GSE, finanziabile nell'ambito dei proventi delle aste per quote di CO2 nel limite massimo di 3 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2030.
  Il comma 3 dell'articolo 2 affida ad ARERA la predispone di un progetto per la realizzazione di campagne informative ad hoc per le piccole imprese in vista della cessazione del regime di tutela disposta dalla legge n. 124 del 2017 al 1° gennaio 2021. Inoltre, al fine di verificare l'efficacia delle azioni introdotte per promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero e valutare le ulteriori azioni da mettere in campo per la scadenza del 1° gennaio 2022, il comma 6 prevede che ARERA, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico, effettui un monitoraggio ad hoc, nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, sull'andamento dei prezzi offerti e sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi nonché valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. Il rapporto è elaborato ogni sei mesi a decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 ed è trasmesso al MISE ed alle Commissioni parlamentari competenti.
  L'articolo 3 reca criteri ed indirizzi per assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2021 alle piccole imprese che non avessero ancora scelto un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele graduali a loro destinato.
  Nel prevedere che il fornitore del STG sia selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali svolte dall'Acquirente unico, è precisato che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che la durata del servizio è di durata definita e non superiore a tre anni e in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio per i consumatori. Inoltre, con l'obiettivo di evitare la concentrazione dell'offerta, viene richiesto ad ARERA di articolare le aree territoriali in maniera tale da caratterizzarle con un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e prevedendo, in un'ottica concorrenziale, la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore. Il limite relativo alla quota di mercato è da applicare sull'intero territorio nazionale e in maniera cumulata nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori ed aumentare la pressione competitiva, è previsto inoltre che ARERA adotti specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono posti a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese e non devono gravare sui clienti domestici. È altresì disposto che gli esercenti prestino garanzie a copertura di un eventuale mancato o difforme assolvimento del servizio rispetto alla regolazione e che gli stessi non possono offrire servizi aggiuntivi nell'ambito del contratto Pag. 110 del STG. Sono poi previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati sulle condizioni e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti.
  Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione dell'esercente il STG e del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, ARERA assicura la continuità della fornitura per i clienti interessati evitando ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie per il tempo strettamente necessario all'avvio a regime del STG, ossia non oltre il 1° luglio 2021. È previsto infine che ARERA elabori un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio da trasmettere al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure, fornendo evidenza del rispetto dei tempi e dell'avvenuto superamento della fase provvisoria. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto periodico sull'attuazione del STG che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato, ferma restando la vigilanza sulla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari.
  Segnala, peraltro, che, nel parere allegato allo schema di decreto, l'AGCM sottolinea che l'approvvigionamento di energia alle condizioni del sistema a tutele graduali «non può essere considerato, per sua stessa natura, una fornitura a mercato», con la conseguenza «che l'utilizzo di detto strumento appare coerente con il dettato normativo solo» in via «transitoria e» che deve essere evitato che «la scelta dell'utilizzo del STG produca l'indesiderato effetto di rafforzare, nei segmenti di domanda interessata, atteggiamenti di inerzia e resistenza a una ricerca attiva della migliore offerta (...) con il rischio quindi che la transizione al mercato non si compia» e si «perpetui (...) la coesistenza di offerte a mercato con offerte a condizioni regolate».
  L'articolo 4, infine, chiarisce che il decreto non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e dispone che alla pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale si affianchi anche la pubblicazione del decreto sul sito internet del MISE, www.sviluppoeconomico.gov.it.
  Da ultimo, ricorda che presso la Commissione è in corso la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa, in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica, per le quali è previsto altresì lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni al momento non ancora iniziato.

  Luca SQUERI (FI) osservando che il provvedimento all'esame presenta taluni elementi in comune con quanto recato dalle risoluzioni n. 7-00381 (nuova formulazione) a sua prima firma e n. 7-00554 Davide Crippa, in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica, auspica che nella sua proposta di parere il relatore Sut possa introdurre alcuni contenuti presenti nei predetti atti di indirizzo, attualmente in discussione congiunta presso la Commissione. Trasmetterà, per le vie brevi, taluni suoi spunti di riflessione che intende inviare, altresì, al relatore per un'eventuale condivisione. Ribadisce, infine, l'invito a tenerli presenti nella sua proposta di parere.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 10 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.