CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2020
488.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.10.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Atto n. 201.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), già trasmessa per le vie brevi a tutti i commissari. Fa presente che sono pervenute alcune osservazioni da parte dell'onorevole Ferri, con le quali si evidenzia, in primo luogo, che in merito al motivo di rifiuto di consegna per i mandati di arresto europei esecutivi è pendente una questione di legittimità costituzionale. Precisa che tale questione di costituzionalità riguarda l'articolo 18-bis della legge n. 69 del 2005 e che la stessa è ampiamente trattata al paragrafo 6.2.5 della relazione illustrativa del provvedimento. Nel rinviare alle osservazioni ivi esposte, nonché a quelle contenute nel paragrafo 6.2.4, desidera evidenziare in questa sede unicamente come la soppressione delle condizioni di rientro per i cittadini extra UE residenti o dimoranti in Italia, attualmente prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, risulti funzionale tra l'altro anche al superamento della prospettata questione di illegittimità costituzionale. In secondo luogo, sottolinea che nella proposta di parere da lui presentata si rileva che «l'articolo 28 della decisione quadro regola i casi di consegna o estradizione successiva, implementata nel nostro ordinamento dall'articolo 25 della legge n. 69 del 2005, con riferimento alla sola procedura passiva, e cioè alle ipotesi in cui l'Italia è chiamata a dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso da un altro Stato membro; appare pertanto opportuno valutare l'introduzione di una norma corrispondente per la procedura attiva, ovvero per le ipotesi in cui il mandato di arresto europeo sia Stato emesso dall'Italia». In proposito fa presente che il collega Ferri, osservando che le norme sulla consegna successiva regolano decisioni che sono prese nello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo, si domanda, nel caso di procedura attiva, come si possano prevedere norme che riguardano la decisione dell'autorità giudiziaria dell'altro Stato che deve decidere la consegna, e quindi che riguardano una decisione di competenza di un'autorità giudiziaria straniera, sottolineando, pur mostrando delle perplessità sulla sua opportunità, che forse l'unico caso in cui si possa dire qualcosa in merito alla consegna successiva nella procedura attiva è quello di cui all'articolo 28, comma 1, della decisione quadro, al fine di dare una sorta di assenso preventivo alla consegna successiva nella procedura attiva. A suo avviso, probabilmente è proprio sulla base di questa considerazione che il legislatore del 2005 non ha dettato una norma specifica per la procedura attiva. Rileva, tuttavia che l'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro elenca i casi in cui lo Stato membro emittente possa procedere alla consegna successiva della persona «senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione». A suo avviso tale previsione appare suscettibile di essere implementata sia nella procedura passiva sia in quella attiva, ricordando che ciò è esattamente quanto avviene per le previsioni in tema di principio di specialità, di cui quelle sulla consegna successiva e sulla riestradizione costituiscono specifica applicazione. Per tale ragioni ritiene che tanto il vincolo derivante dalla specialità, ovvero il divieto di estradizione successiva, quanto le eccezioni ad esso previste, possano essere riflesse sia nelle norme sulle procedure passive sia nelle norme sulle procedure attive.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore su un tema così delicato, non può non evidenziare come lo stesso tema non sia pacifico, come dimostrato anche dalla proposta di parere formulata dal relatore che contiene Pag. 25ben dieci osservazioni, talune delle qual sono di tale rilevanza che, a suo avviso, sarebbe stato opportuno fossero state formulate sotto forma di condizioni. Nel sottolineare l'incidenza che il provvedimento avrà nella vita dei cittadini, rammenta che in alcuni Paesi europei non viene osservato lo Stato di diritto come nel nostro. A suo avviso, considerata la presenza di Stati nei quali la magistratura non è indipendente, sottoporre i cittadini italiani a provvedimenti interdittivi della libertà personale senza svolgere un vaglio adeguato delle conseguenze da ciò derivanti, è estremamente pericoloso. Per tale ragione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel concordare in parte con le osservazioni del collega Zanettin, ritiene che il tema oggetto del provvedimento, che incide in maniera rilevante sulla vita delle persone, avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore ponderazione da parte della Commissione che avrebbe dovuto disporre di tempo ulteriore per approfondirlo. A solo titolo esemplificativo, fa notare che il provvedimento non chiarisce cosa accade quando lo stesso soggetto abbia in corso un procedimento per un reato commesso in Italia, proseguito per esempio in Ungheria e che si sia perfezionato in Olanda, rilevando come vengano chiamati in causa più Stati membri dell'Unione europea, caratterizzati da ordinamenti diversi. Nel sottolineare che analoga mancanza di chiarezza si riscontra per i casi in cui venissero assunte decisioni in assenza del soggetto condannato, rileva che sulla base delle disposizioni in esame uno Stato membro potrebbe rifiutare di consegnare la persona nell'eventualità in cui il mandato di arresto europeo riguardi fatti che non costituiscono reato secondo il proprio ordinamento nazionale, con ciò tuttavia venendo meno al principio della leale collaborazione tra Stati. Rilevando pertanto la delicatezza del tema, soprattutto in assenza di un ordinamento comune, evidenzia che con l'atto in esame in sostanza la maggioranza acconsente a consegnare un cittadino italiano ai fini del suo arresto anche a Paesi, quali a titolo esemplificativo l'Ungheria, del quale si lamenta la mancanza di autonomia della magistratura rispetto al potere politico. Nel ritenere inoltre inevitabile, con riguardo al contenuto dell'articolo 2 dello schema in esame, l'insorgenza di conflitti tra l'esecuzione del mandato di arresto europeo e la garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e dei principi giuridici dell'ordinamento nazionale, considerando indispensabile rinviare la conclusione dell'esame al fine di un supplemento di valutazione dei contenuti del provvedimento, chiede al relatore di farsi portavoce di tale istanza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni (vedi allegato 2), già inviata per le vie brevi, ringraziando i colleghi del Partito democratico, di Italia viva e della Lega per il contributo fornito. Chiede di rinviare alla giornata di domani l'espressione del prescritto parere, al fine di consentirle una ulteriore valutazione dei rilievi avanzati dai colleghi, anche in esito alle necessarie interlocuzioni. Sottolinea in particolare che alcune delle osservazioni sottoposte dal gruppo della Lega attengono a profili di competenza della Commissione Bilancio, alla quale più propriamente andrebbero sottoposte.

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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ringraziare la relatrice per aver fatto propria un'osservazione del gruppo della Lega, fa presente che un'ulteriore osservazione ha ad oggetto il requisito della conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dall'EPPO, richiesto ai candidati all'incarico di procuratore europeo delegato. Reputa tale requisito non condivisibile, tanto più in assenza di certezze circa il peso che esso avrà nella selezione dei candidati, rilevando a tale proposito che un magistrato del livello di Giovanni Falcone, non particolarmente ferrato nelle lingue straniere, ma provvisto di una grandissima esperienza nella lotta alla mafia, rischierebbe di essere scartato. Pertanto, nel ritenere che tale requisito possa comportare una penalizzazione per molti magistrati italiani di grande professionalità ed esperienza, ritiene opportuno che la proposta di parere intervenga a fornire un chiarimento in materia, tanto più considerato che il diritto alla traduzione è riconosciuto anche all'ultimo degli imputati.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, nel precisare che il requisito della adeguata conoscenza della lingua di lavoro adottata dall'EPPO, essendo previsto dal regolamento dell'Unione europea, non può essere modificato, ritiene importante la rilevanza dell'esperienza maturata nella lotta ai crimini di natura finanziaria. Rileva infatti come ciò possa costituire un elemento importante al fine di contribuire alla nuova esperienza della Procura europea con soggetti professionalmente qualificati.

  Mario PERANTONI, presidente, accogliendo la richiesta della relatrice, non essendovi obiezioni, rinvia l'espressione del prescritto parere alla giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame degli emendamenti e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, le proposte emendative 3.1 Montaruli, 4.1 Polidori, 21.1 Mantovani, 15.02 e 15.03 della relatrice ed il subemendamento 0.15.03.1 De Giorgi, in quanto investono gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Vitiello, per l'illustrazione delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, ricordando che il prescritto parere sulle stesse è previsto per domani.

  Catello VITIELLO (IV) come anticipato dal presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, le sei proposte emendative al disegno di legge europea 2019-2020 (A.C. 2670), trasmesse dalla XIV Commissione. Evidenzia che tre di tali proposte emendative sono riferite agli articoli 3, 4 e 21 del provvedimento, due introducono due Pag. 27nuovi articoli dopo l'articolo 15; ad uno dei due nuovi articoli aggiuntivi è riferita la proposta subemendativa. Prima di passare ad illustrare tali proposte emendative, rammenta brevemente che l'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. Quanto all'articolo 4, esso reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Come specificato nella relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Nel passare ad esaminare, quindi, le proposte emendative all'esame della Commissione, segnala che l'emendamento Montaruli 3.1 aggiunge un periodo al comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sostituito dall'articolo 3 del provvedimento, prevedendo, che quando le autorità competenti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nel prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine, trasmettono, su richiesta, ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, devono, in ogni caso, prima di tale trasmissione, darne avviso al soggetto interessato dalla suddetta richiesta. Evidenzia che l'emendamento Polidori 4.1 è volto a sopprimere le lettere a), b) e d), nonché il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4. Tali disposizioni sono volte, rispettivamente a: modificare il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007 al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La modifica, in particolare, è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia (lettera a)); modificare l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente (lettera b)); modificare il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di prevedere anche nell'ordinamento italiano il divieto di esigere da un prestatore di servizio in via temporanea e occasionale un anno di esercizio della professione nello Stato d'origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello Stato membro di stabilimento (numero 1 della lettera c)); intervenire in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore, eliminando, attraverso una modifica all'articolo 10, primo comma, del decreto legislativo n. 206 del 2007, l'obbligo per il prestatore di servizi di fornire informazioni sulla prestazione che intende svolgere (lettera d)). Segnala che Pag. 28l'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice trae impulso dalla procedura di infrazione n. 2019/2033, avviata dalla Commissione europea a seguito della mancata ottemperanza alla direttiva 2013/40/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e reca una serie di novelle agli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e 617-quinquies del codice penale. In particolare, l'articolo aggiuntivo in esame amplia le fattispecie di reati informatici di cui ai citati articoli del codice penale, ed innalza in alcuni casi le pene ivi previste. Quanto all'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice, segnala che esso trae impulso dalla procedura di infrazione n. 2018/2335, avviata dalla Commissione europea a seguito della mancata ottemperanza della direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. In particolare, la proposta emendativa modifica l'articolo 600-quater del codice penale, modificandone la rubrica al fine di prevedere anche il reato di accesso a materiale pornografico. Tale nuovo reato viene disciplinato con un nuovo comma dopo il comma 2 dell'articolo 600-quater, nel quale si prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a mille euro per chiunque, fuori dai casi previsti dal primo comma, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, consapevolmente e senza giustificato motivo accede a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18. L'articolo aggiuntivo, inoltre, modificando gli articoli 602-ter, 609-ter e 609-quinquies del codice penale, prevede per i reati di cui agli articoli 600, 601, primo e secondo comma, 602 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi) all'articolo 609-bis (violenza sessuale) e 609-quinquies (corruzione di minorenne) una circostanza aggravante se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. L'articolo aggiuntivo, inoltre, modifica l'articolo 609-quater del codice penale, in materia di atti sessuali con minore, introducendo un nuovo comma dopo il secondo – nel quale si prevede la reclusione fino a quattro anni per chi compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o della autorità o influenza esercitata sullo stesso – e sostituendo il terzo comma, al fine di individuare una serie di circostanze nelle quali la pena viene aumentata. Da ultimo l'articolo aggiuntivo interviene sull'articolo 609-undecies del codice penale individuando una serie di circostanze aggravanti per il reato di adescamento di minorenni. Fa presente che il subemendamento De Giorgi 0.15.0.3 modifica la lettera d) del nuovo terzo comma inserito dell'articolo 609-quater, prevedendo come circostanza aggravante un pregiudizio fisico e/o psichico grave di entità temporanea o permanente per il minore, a causa della reiterazione delle condotte. Infine evidenzia che l'emendamento Mantovani 21.1 aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'articolo 184 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del provvedimento. In particolare, la modifica è volta a prevedere la pena della reclusione da due a dodici anni e la multa da euro ventimila a euro tre milioni per chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden power.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame degli emendamenti e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, della proposta emendativa 29.02 Rossello al disegno di legge C. 2757 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», presentata presso la XIV Commissione e trasmessa per il prescritto parere alla Commissione Giustizia, in quanto attinente agli ambiti di propria competenza. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
  Ricordando che il prescritto parere è previsto per domani, in sostituzione del relatore, onorevole Conte, impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione, fa presente che l'articolo aggiuntivo Rossello 29.02 stabilisce principi e criteri direttivi specifici ulteriori rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, che il Governo è tenuto a seguire per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). In particolare il Governo dovrà adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi. Il Governo dovrà infine prevedere: il divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravi procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi; l'entrata in vigore della procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dal 1° settembre 2022. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 dicembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, recanti disposizioni in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento, dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura di Massimo Luciani, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma «Sapienza», e Renato Balduzzi, professore di diritto costituzionale presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 16.10 alle 17.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 486, del 3 dicembre 2020, a pagina 17, seconda colonna, sesta riga, la parola: «giurisprudenza» è sostituita dalla seguente «giurisdizione».