CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2020
486.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Agea.

  La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Pag. 65

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso il relatore, Piero De Luca, ha svolto la relazione introduttiva.
  Segnala quindi che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa (favorevole con osservazione), Bilancio, Finanze, Cultura (favorevole con osservazioni), Ambiente, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura, mentre al momento non è ancora pervenuta la relazione della X Commissione attività produttive che risulta convocata sul punto nella giornata odierna.
  Ricorda, inoltre, che giovedì 26 novembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che sono pervenute 88 proposte emendative che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato). Al riguardo, rammenta che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea. In particolare, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente: nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
  Alla luce del vaglio di ammissibilità effettuato, segnala che non risultano emendamenti ed articoli aggiuntivi inammissibili. Pertanto, le proposte emendative saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito ai fini dell'espressione del prescritto parere e saranno successivamente poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente quelle che avranno ricevuto un parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso, la relatrice, Angela Ianaro, ha svolto la relazione introduttiva, senza che vi siano stati interventi.
  Segnala che sull'atto sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 208.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto dal Governo in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della Pag. 66legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), reca disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante.
  In premessa all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, avverte che il medesimo articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 prevede l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a ulteriori disposizioni dei citati regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, con particolare riferimento ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i citati regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.
  Sono quindi stati predisposti dal Governo, in attuazione del citato articolo 11, oltre allo schema di decreto in esame, anche i seguenti schemi di decreto legislativo che esamineremo, l'uno di seguito all'altro, nella seduta odierna: il n. 209, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi; il n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri; e il n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.
  Il termine per l'esercizio della delega con riferimento all'insieme di tali provvedimenti è previsto al 2 febbraio 2021, mentre il termine per l'espressione del parere scade il 12 dicembre 2020. Segnala che sullo schema di decreto legislativo in esame, come sugli altri tre schemi in precedenza menzionati, non è stato ancora acquisito il necessario parere della Conferenza Stato-Regioni.
  Venendo ai contenuti dello schema di decreto in esame, sottolinea preliminarmente che esso costituisce il nuovo quadro normativo nazionale in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante ortive e loro portinnesti, con esclusione delle sementi.
  Inoltre, esso disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.
  Sono esclusi dall'ambito applicativo dello schema di decreto legislativo i predetti materiali vegetali destinati all'esportazione in Paesi terzi o destinati a scopi scientifici o lavori di selezione.
  Evidenzia che l'articolato, composto di 86 articoli suddivisi in 10 titoli e di diversi allegati, è il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia, contenute principalmente nei decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011, oltre che in numerosi decreti ministeriali, che vengono tutti contestualmente abrogati.
  La normativa è stata quindi aggiornata e allineata in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario europeo, così come definito dai citati regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.
  Oltre a modifiche di coerenza giuridica e di semplificazione, sono stati revisionati i procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini, con l'obiettivo di facilitare l'avvio e lo svolgimento dell'attività economica agricola.
  Precisa che anche la normativa sulla produzione e sui controlli in materia di qualità dei prodotti è stata armonizzata e razionalizzata, tenendo conto della necessità di garantire la tracciabilità e la trasparenza della filiera produttiva, al fine di tutelare gli utilizzatori finali dei materiali di moltiplicazione di fruttiferi e ortive, di Pag. 67eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza. In materia di controlli, al fine di evitare duplicazioni, sono state coordinate le attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti.
  Illustrando le disposizioni dello schema di decreto, evidenzia che esse sono suddivise nei seguenti titoli: titolo I, recante disposizioni generali (articoli 1-5), titolo II, sul registro delle varietà (articoli 6-15), titolo III, sul Registro dei fornitori (articoli 17-19), titolo IV, in materia di Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive (articoli 20-53), titolo V sui controlli ufficiali (articoli 54-55), titolo VI su commercializzazione, etichettatura e imballaggio (articoli 56-64), titolo VII, che disciplina le importazioni da Paesi terzi (articolo 65), titolo VIII sul sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (articoli 66-81), titolo IX, recante le sanzioni amministrative e le disposizioni finanziarie (articoli 82-84), e nel titolo X, che detta le norme transitorie finali (articoli 85-86).
  I 17 allegati al provvedimento riprendono gli allegati già presenti nella normativa di base vigente e incorporano le opportune modifiche redazionali e le disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate.
  Anticipando che lo schema di decreto, nel suo complesso, non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625, si riserva comunque di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 209.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra lo schema di decreto in titolo, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante.
  Richiamando la premessa già svolta con riferimento all'atto del Governo n. 208, esaminato in precedenza, evidenzia che lo schema di decreto attualmente in esame, costituisce il nuovo quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, sostituendosi al vigente decreto legislativo n. 214 del 2005, di attuazione alla direttiva 2002/89/UE, che aveva lo scopo di aumentare la protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali circolanti nel territorio dei Paesi membri.
  Illustra quindi il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 59 articoli, suddivisi in 13 capi, e di tre allegati. In particolare, lo schema definisce una nuova organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e provvede alla definizione dell'autorità unica e delle autorità competenti in materia.
  Gli articoli da 4 a 6 stabiliscono l'articolazione del Servizio fitosanitario nazionale nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario centrale Pag. 68 opera presso il MIPAAF e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625.
  Gli articoli 7 e 8 modificano il ruolo del Comitato fitosanitario nazionale e individuano il Centro Difesa e Certificazione (CREA-DC) quale Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.
  Il Capo III, costituito dagli articoli da 13 a 16, istituisce e disciplina la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, i cui dati sono inseriti nel Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP).
  Il Capo IV, costituito dagli articoli da 17 a 25, ridefinisce il ruolo e le competenze del personale del servizio fitosanitario nazionale alla luce dei nuovi obblighi previsti dai regolamenti europei.
  Il Capo V (articoli 26 e 27) disciplina le attività di sorveglianza prevedendo l'elaborazione di un Piano d'emergenza in caso di presenza di un organismo nocivo sul territorio nazionale e di un Programma nazionale di indagine per verificare la presenza di organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea.
  Il Capo VI, composto dagli articoli da 28 a 33, disciplina la nuova gestione delle emergenze fitosanitarie attraverso anche la definizione di specifiche strutture necessarie a tale gestione, tra cui il Segretariato per le emergenze fitosanitarie e specifiche unità di coordinamento territoriali.
  Il Capo VII, costituito dagli articoli da 34 a 36, riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031.
  Il Capo VIII, composto dagli articoli da 37 a 41, concerne il passaporto delle piante.
  Il Capo IX, costituito dagli articoli da 42 a 48, disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali, razionalizzando i controlli ai punti di ingresso frontalieri.
  Il Capo X, costituito dagli articoli 49 e 50, disciplina le deroghe per l'autorizzazione temporanea all'introduzione e allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
  Il Capo XI, costituito dagli articoli da 51 a 54, istituisce e disciplina il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato alla raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea.
  Il Capo XII (articoli da 55 a 57) contiene la disciplina sanzionatoria e le norme finanziarie, tra cui l'istituzione del Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, per il quale si attinge al Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Il Capo XIII (articoli 58 e 59) reca le norme transitorie e finali, tra cui l'abrogazione del decreto legislativo n. 214 del 2005.
  Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, recando la piena applicazione dei due regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625 che dovrebbero consentire di evitare in futuro il ripetersi di possibili contenziosi in ambito fitosanitario.
  Ricorda in proposito il contenzioso concernente la Xylella fastidiosa, in merito alla quale, dopo l'apertura della procedura di infrazione n. 2015/2174, la Corte di giustizia UE ha dichiarato, con la sentenza del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, che la Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata di tutte le piante risultate infette da Xylella fastidiosa, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di una serie di decisioni di esecuzione della Commissione europea, basate sulla direttiva 2000/ Pag. 6929/UE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Secondo la Corte, l'Italia è inadempiente al diritto dell'UE anche per aver omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella fastidiosa mediante ispezioni annuali.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere a seguito dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 211.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, proseguendo nell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, che originano dal medesimo provvedimento di delega (articolo 11 della legge di delegazione europea per il 2018), e rinviando in proposito alla premessa già svolta con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 208, illustra l'atto del Governo n. 211, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei citati due regolamenti.
  Evidenzia che la Relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame rileva che lo stesso costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri. L'articolato di detto provvedimento – precisa la stessa Relazione illustrativa – è, principalmente, il risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, che vengono abrogati dall'art. 87 del presente provvedimento, rappresentati: a) dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 «Disciplina dell'attività sementiera»; b) dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi»; c) dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera». Tali norme, chiarisce la suddetta Relazione, sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625. Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate. Nella tabella di corrispondenza, in calce al provvedimento, sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.
  Illustra quindi il contenuto del provvedimento che si compone di 87 articoli, suddivisi in 9 capi, e di 16 allegati. Al Capo I (artt. 1-6) sono previste le norme generali tra cui l'indicazione dell'oggetto e delle finalità del provvedimento, l'individuazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) dell'autorità competente, le definizioni, la classificazione dei prodotti sementieri e dei loro miscugli, gli obblighi a carico delle ditte sementiere, tra cui la registrazione al RUOP (Registro Nazionale degli Operatori Professionali), i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature, le procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera e le esenzioni. Il Pag. 70Capo II (artt. 7-18) reca disposizioni in merito al registro delle varietà di specie agrarie e ortive.
  Segnala in particolare l'articolo 17, che istituisce presso il MIPAAF la Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati demandando a un decreto ministeriale il compito di stabilire le norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.
  Il Capo III (artt. 18- 31) disciplina i controlli e le certificazioni, indicando il MIPAFF quale autorità competente e istituendo, presso tale ministero, del Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri. Il capo IV (artt. 32- 43) attiene alle condizioni per l'immissione dei prodotti in commercio con disposizioni in materia di imballaggi, tracciabilità, identificazione di produttore e importatore, conservazione in purezza. Il capo V (artt. 44-47) disciplina le deroghe all'obbligo dell'iscrizione al Registro nazionale per piccoli quantitativi e i divieti alla commercializzazione delle sementi in caso di rischi fitosanitari.
  Il Capo VI (artt. 48-74) disciplina le varietà da conservazione, le varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e i miscugli di preservazione. Il Capo VII (artt. 75-80) disciplina le condizioni di equivalenza per i Paesi terzi, mentre il CAPO XIII (artt. 81- 84) disciplina le sanzioni amministrative e prevede le modalità di fissazione delle tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali. L'articolo 84 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Il Capo IX (artt. 85-87) reca norme transitorie, tra cui la clausola di cedevolezza, per la quale la normativa di attuazione, prevista nel presente schema di decreto in ambiti di competenza legislativa regionale, ai sensi dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, si applica nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, perdendo comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
  Conclusivamente, si riserva anche nel caso in esame di formulare una proposta di parere a seguito della trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 212.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che, al pari degli schemi di decreto già esaminati in precedenza, anche quello attualmente all'esame, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Rinvia pertanto alla premessa svolta in sede di esame dell'atto del Governo n. 208.
  In riferimento ai contenuti del provvedimento in discussione, che si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 capi, e di diversi allegati, segnala che il suo campo di applicazione concerne le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente. Pag. 71 Non si applica, invece, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati; in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 (in particolare, artt. 100-102).
  Quanto al contenuto del provvedimento, ricorda, in sintesi, che il Capo I (articoli da 1 a 8) contiene le norme generali: oggetto del provvedimento, definizioni, categorie di materiali interessati, competenze amministrative e obblighi degli operatori professionali. Segnala in proposito che l'autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), mentre le competenze amministrative sono ripartite tra il Servizio Fitosanitario Centrale, che si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, e i Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome. Il Capo II (artt. 9-20) disciplina il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, mentre il Capo III (artt. 21-28) contiene la disciplina in materia di controlli e certificazioni, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione del Registro del personale tecnico. Il Capo IV (artt. 29-33) contiene le regole inerenti alla commercializzazione (condizioni, autorizzazioni, etichettatura, imballaggi, tracciabilità). Il Capo V (artt. 34-35) prevede le sanzioni amministrative, per la cui irrogazione la competenza è attribuita al MIPAAF e i Servizi fitosanitari regionali, e le norme finanziarie per la copertura dell'onere del servizio, prevista con tariffe a carico dei soggetti interessati, da determinarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Capo VI (artt. 36-39) reca norme transitorie e finali, tra cui la clausola di cedevolezza. Sono inoltre previste la clausola di invarianza finanziaria, le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni.
  Come per i precedenti schemi di decreto legislativo esaminati nella seduta odierna, si riserva di formulare una proposta di parere a seguito dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.