CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2020
484.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
Atto n. 200.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre ma che l'atto in Pag. 75esame è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.

  Matteo COLANINNO (IV), relatore, illustra brevemente i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, recante «disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010» (atto del Governo n. 200). Premette che lo schema di decreto legislativo, predisposto in forza della delega al Governo, prevista dall'articolo 24 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), apporta modifiche alla normativa inerente al mercato interno del gas naturale recata nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164 e 1° giugno 2011, n. 93, anche al fine di chiudere la procedura EU-Pilot (2019)9573 ENER aperta nei confronti dell'Italia per mancato attuazione degli obblighi di adempimento stabiliti in particolare dall'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2017/1938.
  Ricorda che quest'ultimo regolamento, che sostituisce il precedente regolamento (UE) n. 994/2010, prevede ulteriori misure per il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, obiettivo strategico per la costruzione di un'Unione dell'energia resiliente. A tal fine, il regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto del gas naturale, sia necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti nel quadro del meccanismo di solidarietà, così come definiti nel medesimo regolamento. La definizione di tali clienti protetti si rende dunque necessaria alla luce dell'obbligo degli Stati membri di prestare solidarietà in circostanze estreme e per soddisfare esigenze essenziali. Essa include i clienti civili, e, a determinate condizioni, taluni servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento. In base a tale impostazione gli Stati membri possono quindi trattare i servizi di assistenza sanitaria, di assistenza sociale essenziale, di emergenza e di sicurezza come i clienti protetti nel quadro della solidarietà, anche quando tali servizi sono erogati da una pubblica amministrazione.
  Evidenzia che nell'ottica della reazione coordinata ad eventuali crisi di approvvigionamento di gas naturale, l'articolo 13 del regolamento prevede, in particolare, che gli Stati membri adottino accordi intergovernativi in base ai quali ciascuno Stato potrà chiedere o fornire solidarietà nella fornitura di gas a uno Stato membro direttamente interconnesso, o connesso attraverso un Paese terzo, nel caso in cui una grave situazione di emergenza non consenta di assicurare la fornitura di gas ai propri clienti protetti. Nel caso di specie, l'Italia – come evidenziato anche dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – potrebbe attivare la misura di solidarietà, in qualità sia di Stato richiedente sia di Stato prestatore, nei confronti di Francia, Germania (tramite la Svizzera), Austria e Slovenia. Lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza è tenuto a compensare economicamente lo Stato che ha attivato i meccanismi di solidarietà, in considerazione di tutti i ragionevoli costi sostenuti da quest'ultimo.
  Fa nuovamente presente che nell'anno 2019 è stata aperta nei confronti dell'Italia una procedura di precontenzioso [EU Pilot n. (2019)9573 ENER] per il mancato rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 13 del Regolamento. Il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2020/2131) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE a tutti gli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Cipro) e al Regno Unito a causa del mancato adempimento degli obblighi di notifica e dell'applicazione del meccanismo di solidarietà. Pag. 76 Gli Stati membri interessati hanno avuto a disposizione 4 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrebbe decidere di inviare pareri motivati.
  Sottolinea, quindi, che lo schema di decreto in esame è volto a consentire la piena applicazione delle procedure dettate dal regolamento (UE) 2017/1938, prevedendo le opportune modifiche alla normativa nazionale in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nel decreto legislativo n. 93 del 2011, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale. Inoltre, lo schema tiene conto anche della raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione europea del 2 febbraio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per l'applicazione del citato meccanismo di solidarietà.
  Illustrando il contenuto dello schema di decreto all'esame, ricorda che esso consta di 4 articoli, il primo dei quali apporta modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, in particolare, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di «clienti protetti nel quadro della solidarietà» – individuandoli nei clienti civili, nei servizi sociali essenziali e nei relativi impianti di teleriscaldamento – nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.
  L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, in particolare, agli articoli 4, 8 e 42, prevedendo, tra l'altro, che sia attribuito al Ministero dello sviluppo economico il compito di stipulare, di concerto con il Dicastero degli affari esteri, gli accordi intergovernativi di solidarietà con gli altri Stati membri finalizzati a prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale, nonché il compito di stabilire, sentita l'ARERA, le modalità di calcolo delle compensazioni da esigere dagli Stati membri verso i quali sono attivate le misure di solidarietà, sulla base dei criteri definiti nella citata raccomandazione (UE) 2018/177.
  L'articolo 3 stabilisce le sanzioni amministrative nei casi di violazione, da parte delle imprese operanti nel gas naturale, degli obblighi di notifica e di informazione previsti ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 14 dello regolamento. L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale nell'ambito della fornitura commerciale.
  In conclusione, considerata la necessità di adottare il provvedimento in esame anche al fine di chiudere la procedura aperta nei confronti dell'Italia e rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia il suo orientamento favorevole, che potrà essere confermato a seguito del ricevimento del prescritto parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.
Atto n. 202.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 77

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre ma che l'atto in esame è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.
  Avverte, inoltre, che svolgerà la relazione al posto della relatrice, Leda Volpi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna. Illustrando il provvedimento in titolo osserva, quindi, che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna quattro schemi di decreto legislativo (atti del Governo numeri 202, 205, 206 e 210) inerenti a materie tra loro strettamente connesse, volte all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
  I quattro schemi di decreto in questione vengono emanati in attuazione di quanto previsto all'articolo 12 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione europea sugli alimenti e sui mangimi e della normativa sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  Passando all'esame dell'atto in oggetto, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi, segnala che esso è volto ad adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale.
  In particolare, con il provvedimento vengono istituiti i posti di controllo frontalieri (PCF) ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute. Dal punto di vista organizzativo, gli attuali PIF assumeranno le competenze attribuite dalla normativa europea ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti, disciplinati dal citato regolamento (UE) 2017/625, mentre gli USMAF manterranno una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.
  Lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei PCF, intende pertanto razionalizzare le attività di controllo, al fine di consentire agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale nonché un solo sistema informativo di riferimento – il sistema TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology) – messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea, che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.
  Relativamente all'articolo 1, fa presente che esso istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea; per quanto concerne invece le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato, queste sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale.
  Quanto all'articolo 2 evidenzia che esso concerne l'organizzazione dei controlli e fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il già citato sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità.
  L'articolo 3 disciplina gli animali e le merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: la disposizione concerne alcune categorie di animali e merci Pag. 78che in base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (tra cui campioni commerciali, animali e merci destinati a scopi scientifici, merci destinate a consumo personale in bagagli di viaggiatori, piccole partite di merci spedite a persone fisiche, animali da compagnia, ecc.).
  Fa presente che l'articolo 4 è dedicato alla designazione dei posti di controllo frontalieri nonché all'adeguamento e alla manutenzione delle strutture e prevede obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per l'insediamento di tali uffici.
  Sottolinea, quindi, che all'articolo 5 sono previste specifiche fattispecie sanzionatorie, di carattere amministrativo pecuniario, in caso di violazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. L'articolo 6 dispone, a far data dall'entrata in vigore dello schema di decreto, l'abrogazione dei decreti legislativi n. 93 del 1993 (Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea) e n. 80 del 2000 (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi).
  Ricorda, infine, che gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e disposizioni finali che prevedono la possibilità, con decreto del Ministro della salute, di adottare le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute.
Atto n. 205.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre ma che l'atto in esame è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.
  Avverte, inoltre, che svolgerà la relazione al posto della relatrice, Leda Volpi, impossibilitata ad essere presente alla seduta. Illustra, quindi, il provvedimento in titolo e, richiamando quanto premesso in sede di esame dell'atto del Governo n. 202, ricorda che anche l'atto del Governo n. 205 reca uno schema di decreto legislativo attuativo del regolamento (UE) 2017/625, che origina dal medesimo provvedimento di delega (legge di delegazione europea per il 2018); in particolare questo concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché le connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.
  Osserva che lo schema di decreto legislativo, in continuità con la normativa attuale, mantiene le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo agli UVAC del Ministero della salute; anche le aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, alcune attività di controllo.
  Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, «la necessità di mantenere in capo agli UVAC la competenza Pag. 79 delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati membri nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale», materia che la Costituzione affida in via esclusiva allo Stato e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo degli UVAC emergerebbe in maniera evidente «proprio in occasione di quelle emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale».
  Fa presente che lo schema in oggetto è composto da 7 articoli. L'articolo 1 attribuisce al Ministero della salute il compito di organizzare e coordinare i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 tramite i già citati uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).
  L'articolo 2 dispone in materia di organizzazione dei controlli e prevede che gli operatori che ricevono, da altri Stati membri, animali e merci soggette a controllo veterinario come primi destinatari materiali, sono tenuti alla registrazione presso gli UVAC e alla segnalazione di ogni partita. Per le relative procedure si fa riferimento a quelle previste dal sistema informativo del Ministero della salute e già utilizzate dagli UVAC e dagli operatori destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 3 detta le disposizioni per l'esecuzione dei controlli adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio l'autorità competente per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci commercializzate sul territorio nazionale. Con specifico riferimento ai controlli che prevedono campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri, si prevede poi che gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio debbano assicurare all'operatore commerciale il diritto ad una controperizia, a proprie spese.
  Ricorda poi che l'articolo 4 reca le sanzioni amministrative applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci; una sanzione ulteriore è prevista per l'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio. Inoltre, per l'operatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni accertate in modo definitivo, si prevede che sia assoggettato alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi.
  Fa quindi presente che l'articolo 5 dispone una serie abrogazioni, mentre l'articolo 6, che reca le disposizioni finali, rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute per la definizione delle procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3. Infine, ricorda che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 206.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre ma che l'atto in esame è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso. Pag. 80
  Avverte, inoltre, che anche in tal caso svolgerà la relazione al posto della relatrice, Leda Volpi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna. Illustra, quindi, il provvedimento in titolo e, richiamando quanto premesso in sede di esame dell'atto del Governo n. 202, ricorda che anche l'atto del Governo n. 206 reca uno schema di decreto legislativo attuativo del regolamento (UE) 2017/625, che origina dal medesimo provvedimento di delega (legge di delegazione europea per il 2018). In particolare l'atto del Governo in oggetto riguarda il tema dei controlli su alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, prodotti fitosanitari e pesticidi, protezione contro gli organismi nocivi per le piante, prodotti biologici, denominazioni protette o specialità tradizionali. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Lo schema di decreto reca altresì disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, nell'ottica di una maggiore efficienza e trasparenza dei controlli.
  Per quanto riguarda il testo del provvedimento, composto di 14 articoli, fa presente che l'articolo 1 definisce le finalità del decreto legislativo, mentre l'articolo 2 designa le Autorità competenti e gli organi di controllo, partendo dalle amministrazioni centrali, individuate nei Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, alle amministrazioni locali, con l'individuazione delle competenze di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende sanitarie locali.
  L'articolo 3 disciplina il procedimento di adozione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), con la finalità di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, verificando così la corretta applicazione della legislazione comunitaria. In questo contesto, il Ministero della salute individua modalità e strumenti condivisi e coordina le autorità competenti (regioni, province autonome, aziende sanitarie locali) responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame.
  Segnala che, in base all'articolo 4, le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema, in base alla categoria di rischio assegnata. Il Ministero della salute esercita le attribuzioni in tali settori in qualità di Autorità competente a garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici e può disporre la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato. Al fine dell'adozione di provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'articolo 5 dispone che l'Autorità competente valuti le non conformità derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti che, qualora non completamente ottemperati, possono comportare un rischio per la salute umana o animale e, qualora sia necessario, possa anche procedere a sequestro amministrativo.
  Evidenzia che l'articolo 6, in materia di obblighi degli operatori, prevede che questi debbano garantire alle autorità competenti l'accesso: alle attrezzature, ai mezzi di trasporto e ai locali; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti.
  Fa presente che agli articoli 7 e 8 sono previste norme in materia, rispettivamente, di controperizie e di controversie, mentre all'articolo 9 vengono individuati i laboratori ufficiali che effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. L'articolo 10 concerne i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi e sanità animale, da individuare da parte del Ministero della salute, e si introducono disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati Pag. 81nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.
  Fa inoltre presente che l'articolo 11 reca disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero, mentre l'articolo 12, al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, dispone che a far data dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti e agli animali d'azienda, nonché le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari, avvengono esclusivamente in formato elettronico.
  Segnala, infine, che l'articolo 13 prevede modifiche ed abrogazioni di norme vigenti che acquisteranno efficacia dall'entrata in vigore del decreto e che l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 210.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente e relatore, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 12 dicembre e che come per i precedenti atti del Governo il provvedimento è al momento privo del necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo fino a quando il predetto parere non sarà trasmesso.
  Avverte, inoltre, che svolgerà la relazione al posto della relatrice, Leda Volpi, impossibilitata ad essere presente alla seduta. Ricorda, quindi, che anche il provvedimento in titolo reca uno schema di decreto legislativo attuativo del regolamento (UE) 2017/625, che origina dal medesimo provvedimento di delega (legge di delegazione europea per il 2018): con esso si interviene in materia di revisione della disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, provvedendo in particolare a fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi.
  Fa presente che il testo è composto da 23 articoli e relativi allegati nei quali sono riportate le tabelle per il calcolo delle tariffe e le modalità di applicazione delle stesse. Segnala che le tipologie e gli importi delle tariffe sono stati inseriti negli allegati al fine di consentirne la modifica in modo agevole, qualora ciò si rendesse necessario nel corso del tempo.
  Il provvedimento, nello specifico, reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 nelle seguenti aree: gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; i mangimi e la loro sicurezza; la salute animale; i sottoprodotti di origine animale; il benessere degli animali; le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Rientra nell'oggetto dello schema anche la Pag. 82determinazione della tariffa per l'ispezione negli specifici casi di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e il relativo importo è destinato alle autorità competenti e agli altri enti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 dello schema. Si attribuisce, inoltre, la facoltà al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome – limitatamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per i quali non siano previste tariffe armonizzate nello schema in esame – di determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625. In base al comma 6, sono esclusi dall'applicazione delle tariffe gli enti del Terzo settore, e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile. Inoltre, i successivi commi 7 e 8 prevedono un'esclusione parziale, ossia concernente solo alcune tariffe, in favore degli operatori che effettuano «produzione primaria» e «operazioni associate».
  L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, mentre l'articolo 3 stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i posti di controllo frontaliero e altri punti di controllo.
  Evidenzia poi che l'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi officina, navi frigorifero e navi reefer vessel e per gli atti di riconoscimento delle suddette navi da parte dello stesso dicastero, mentre l'articolo 5 definisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi.
  Fa presente che l'articolo 6 individua le tariffe per i controlli e le altre attività ufficiali svolte dalle aziende sanitarie locali relativi ai macelli, agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti di sezionamento di carni, a quelli di produzione di latte o di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, mentre l'articolo 7 definisce le tariffe per le ispezioni effettuate dal veterinario in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.
  All'articolo 8 vengono invece introdotte disposizioni per la maggiorazione delle tariffe da applicarsi ai controlli ufficiali quando questi sono effettuati extraorario ovvero nei giorni festivi, mentre l'articolo 9 concerne i controlli ufficiali originariamente non programmati, nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'azienda sanitaria locale.
  Fa inoltre presente che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, l'articolo 11 concerne gli importi delle tariffe relative alla richiesta di esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, mentre gli articoli 12 e 13 definiscono le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte, rispettivamente, del Ministero della salute e delle aziende sanitarie locali. L'articolo 14 stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontalieri e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio mentre l'articolo 15 concerne la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. Evidenzia, altresì, che l'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione delle somme riscosse, l'articolo 17 reca le disposizioni inerenti ai provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe, mentre l'articolo 18 stabilisce la procedura con cui effettuare l'aggiornamento e la modifica degli allegati, prevedendo l'emanazione di decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base del costo effettivo del servizio. Pag. 83
  Da ultimo, segnala l'articolo 19, il quale prevede che il Ministero della salute, nell'ambito della relazione da presentare alla Commissione europea, entro il 31 agosto di ogni anno, nelle materie di cui al regolamento (UE) 2017/6258, indichi anche un link ad una pagina web del Ministero stesso in cui siano riportate le informazioni pubbliche di cui all'articolo 85 del citato regolamento, relative: al metodo e ai dati utilizzati per stabilire tariffe o diritti; all'importo delle tariffe o dei diritti applicati per ciascuna categoria di operatori e per ciascuna categoria di controlli ufficiali o altre attività ufficiali; alla composizione dei costi ex articolo 81 del regolamento.
  Infine, ricorda che gli articoli 20 e 21 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e una serie di abrogazioni normative.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.