CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2020
484.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 62

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 211.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020. Ricorda altresì che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le competenti Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

  Luciano CILLIS (M5S), relatore, fa presente, in via preliminare, che lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 87 articoli (distinti in IX capi) e da XVI allegati, ed è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018).
  Ricorda che il suddetto articolo 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti Pag. 63 europei: regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e il regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante. La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625.
  Il Capo I contiene le Norme generali (articoli 1-6).
  L'articolo 1 disciplina il campo di azione e le finalità del provvedimento in esame, che consistono, nello specifico, nella produzione a scopo di commercializzazione e nella commercializzazione di prodotti sementieri. In particolare, è precisato che per «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri si intende: a) quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali; b) la produzione a scopo di commercializzazione effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti; c) ogni lavorazione di prodotti sementieri, le attività di selezione di granella per reimpiego aziendale, nonché la selezione di sementi, effettuata per conto di terzi.
  La stessa disposizione chiarisce che per «commercializzazione» si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.
  Il comma 5statuisce che non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come: a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione; b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite; c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.
  Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, di cui al comma 5, lettera c), terzo periodo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui all'articolo 17, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.
  Lo schema di decreto legislativo in esame non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonché ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali.
  L'articolo 2 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 3 reca le definizioni dei termini scientifici utilizzati nello schema di decreto.
  L'articolo 4 indica i gruppi nei quali sono distinti i prodotti sementieri ai fini delle loro classificazione. Specifica che, ai fini della classificazione dei medesimi prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi sono elencate nell'Allegato I. Attribuisce ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di stabilire eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al richiamato Allegato I.
  L'articolo 5 disciplina la commercializzazione di miscugli di sementi indicando i requisiti e le condizioni tecniche specifiche. Prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, Pag. 64 determina condizioni specifiche per quanto riguarda la commercializzazione di miscugli compresi in piccoli imballaggi.
  L'articolo 6 individua gli obblighi a carico delle ditte sementiere stabilendo che le stesse debbano essere registrate presso il RUOP (Registro Nazionale degli Operatori Professionali) e disciplina le ipotesi di esonero dalla suddetta registrazione. Rinvia ad un provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il compito di definire i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera.
  Il Capo II disciplina il Registro delle varietà (articoli 7-15).
  L'articolo 7 disciplina i Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, la cui tenuta è affidata al MIPAAF. L'articolo indica le varietà di specie agrarie per le quali è obbligatoria l'istituzione dei suddetti registri, stabilendo che per le varietà delle specie agrarie e ortive non comprese nell'allegato II, è facoltà del MIPAAF l'istituzione di registri volontari; demanda allo stesso MIPAAF l'istituzione dei Registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stessa; indica, altresì, gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati nei Registri delle varietà.
  L'articolo 8 disciplina la domanda di iscrizione al Registri nazionali di varietà di specie e ortive, rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande.
  L'articolo 9 indica i requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali e attribuisce al MIPAAF il compito di accertare, ai fini dell'iscrizione nei Registri Nazionali, i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.
  L'articolo 10 individua le deroghe ai requisiti di iscrizione delle varietà ai Registri nazionali.
  L'articolo 11 disciplina l'iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive nei Registri nazionali prevedendo che la stessa iscrizione sia disposta dal MIPAF con proprio decreto da pubblicarsi nella G.U. sentito il parere del «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante» istituito con decreto ministeriale n. 17713 del 30 giugno 2016.
  L'articolo 12 stabilisce la non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e la possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo.
  L'articolo 13 disciplina la denominazione varietale stabilendo che la varietà oggetto di iscrizione nei Registri nazionali prende la denominazione assegnata dal costitutore. La denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009 e non risultare contraria alla legge, ordine pubblico e al buon costume.
  L'articolo 14 regola la Gestione dei Registri nazionali delle varietà, individuando il tempo di validità all'iscrizione medesima e i casi nei quali l'iscrizione può essere rinnovata. È previsto che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite le procedure operative per la verifica delle varietà, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.
  L'articolo 15 disciplina la cancellazione e le rettifiche di varietà iscritte nel Registro delle varietà, prevedendo le ipotesi in cui il MIPAAF con proprio decreto ne dispone la cancellazione.
  L'articolo 16 stabilisce l'equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali prevedendo, a tal fine, che l'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o ortive o in un Registro nazionale di uno Stato membro della Unione Europea, conformemente alle direttive del Consiglio 13 giugno 2002, n. 2002/53/UE e 2002/55/UE, si considera equivalente all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 7, comma 1, con riferimento ai requisiti di differenziabilità, stabilità e omogeneità.
  L'articolo 17 istituisce presso il MIPAAF la Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati prevedendone la composizione e delineandone le competenze. In particolare, la suddetta Commissione esprime parere vincolante al Gruppo Pag. 65di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione sementi di cui all'articolo 10, comma 1 (rectius articolo 11, comma 1). Si demanda a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali da assumersi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, il compito di stabilire le norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.
  Il Capo III è relativo a Controlli e certificazioni (articoli 18-31).
  L'articolo 18 dispone che le norme contenute nel Capo III si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio. Specifica che le procedure per l'esecuzione dei controlli sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 19 riconosce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il ruolo di autorità competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 18. Stabilisce che, con decreto del medesimo Ministro, possa essere delegato l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di riconoscere i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.
  L'articolo 20 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri, attribuendo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di definire requisiti e modalità di formazione del suddetto personale.
  L'articolo 21 disciplina la certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione stabilendo per ciascun gruppo di specie i requisiti di certificazione ai fini della commercializzazione. È altresì previsto, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possano essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti al base.
  Gli articoli da 22 a 27 definiscono, rispettivamente, le categorie delle sementi di cereali, di piante foraggere, di barbabietola da zucchero e da foraggio, di tuberi-seme di patate, di piante oleaginose e da fibra e di specie ortive e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro classificazione in categorie di commercializzazione di cui all'articolo 21.
  L'articolo 28 disciplina i controlli delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard. È previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei predetti controlli; si dispone, inoltre, che qualora, a seguito dei controlli descritti dalla presente disposizione, sia ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione sementi – possa interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà alla ditta che la commercializza per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potrà essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà. Pag. 66
  L'articolo 29 disciplina le modalità di emissione del certificato in esito ai controlli dei prodotti sementieri.
  L'articolo 30 definisce i requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e le modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.
  L'articolo 31 descrive le sanzioni relative alle inadempienze sui controlli delle sementi da parte dell'ispettore di campo, del laboratorio o del campionatore autorizzati ad eseguire i medesimi controlli sotto sorveglianza ufficiale.
  Il Capo IV stabilisce le Condizioni per l'immissione in commercio (articoli 32-43).
  L'articolo 32 reca disposizioni in materia di immissione in commercio dei prodotti sementieri.
  L'articolo 33 descrive le modalità con le quali i prodotti sementieri devono essere posti in commercio, facendo riferimento, in particolare, agli imballaggi e ai cartellini.
  L'articolo 34 disciplina le caratteristiche degli imballaggi e dei cartellini relativi alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard.
  L'articolo 35 reca disposizioni inerenti il cartellino del produttore.
  L'articolo 36 disciplina le caratteristiche ed i requisiti dei piccoli imballaggi. Si prevede, in particolare, che per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.
  L'articolo 37 regola la tracciabilità dei prodotti sementieri prevedendo che ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita. È previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato verifichino la validità dei sistemi di tracciabilità adottati.
  L'articolo 38 reca disposizioni in materia di locali di commercializzazione dei prodotti sementieri.
  L'articolo 39 disciplina le coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza, prevedendo, in particolare, che i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono tenuti a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'Organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base» non certificate, nonché di sementi ortive della categoria standard. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di «base». Il Ministero medesimo o l'Organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.
  L'articolo 40 disciplina la commercializzazione delle associazioni varietali.
  L'articolo 41 stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati. È previsto, in particolare, che l'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, debba essere autorizzata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio dove ha sede legale la ditta importatrice, mentre le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 42 fissa le modalità di apposizione del cartellino della ditta importatrice sull'imballaggio dei prodotti sementieri importati da Paesi terzi.
  L'articolo 43 definisce i criteri di attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dei prodotti sementieri contenuti nelle confezioni a quanto indicato nella relativa etichetta o cartellino. Pag. 67
  Il Capo V prevede Deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi (articoli 44-47).
  L'articolo 44 individua le fattispecie per le quali è applicabile la deroga relativa all'obbligo dell'iscrizione al Registro nazionale per piccoli quantitativi di sementi destinati a scopi scientifici.
  L'articolo 45 stabilisce i criteri e le modalità per consentire, in caso di difficoltà di approvvigionamento, la commercializzazione di sementi con requisiti differenti da quelli stabiliti dallo schema di decreto in esame.
  L'articolo 46 stabilisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di vietare la commercializzazione delle sementi di varietà iscritte al Catalogo comune in caso di rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente.
  L'articolo 47 definisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di vietare la coltivazione nel territorio nazionale di varietà iscritte al Catalogo comune in caso di rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente.
  Il Capo VI disciplina Varietà da conservazione, varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e miscugli di preservazione (articoli 48-74).
  L'articolo 48 stabilisce alcune deroghe per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie di piante agrarie e ortive prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
  L'articolo 49 reca le definizioni di alcuni termini tecnici contenuti nel Capo in esame e riferiti specificatamente alle varietà da conservazione.
  L'articolo 50 prevede particolari ipotesi di ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
  L'articolo 51 definisce i requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
  L'articolo 52 individua i casi e le condizioni che non permettono l'iscrizione di varietà di specie agrarie o ortive al Registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco.
  L'articolo 53 disciplina le modalità di ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco. In particolare, è previsto che l'iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che l'esame di una domanda d'iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, previo parere della Regione o Provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.
  L'articolo 54 stabilisce le modalità di utilizzo della denominazione varietale per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco.
  L'articolo 55 definisce il concetto di zona di origine di una varietà da conservazione.
  L'articolo 56 definisce la zona di produzione delle sementi di varietà da conservazione.
  L'articolo 57 stabilisce che la selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.
  L'articolo 58 prevede che le colture per la produzione di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie debbano essere sottoposte a controllo cui provvede il MIPAAF o l'organismo da questi delegato mediante apposite ispezioni.
  L'articolo 59 definisce le modalità di esecuzione dei controlli sulle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e varietà ortive prive di valore intrinseco commercializzate come standard. Pag. 68
  L'articolo 60 stabilisce le modalità di esecuzione delle analisi delle sementi per le varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco.
  L'articolo 61 definisce i criteri e le modalità di certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie.
  L'articolo 62 riguarda la certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive.
  L'articolo 63 individua i criteri e le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi.
  L'articolo 64 indica le condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente.
  L'articolo 65 disciplina le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.
  L'articolo 66 individua le condizioni di commercializzazione.
  L'articolo 67 definisce i criteri per la definizione dei limiti quantitativi delle sementi commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco nonché per le sementi che compongono le miscele di preservazione, commercializzabili nel territorio nazionale.
  L'articolo 68 reca disposizioni inerenti l'applicazione di restrizioni quantitative.
  L'articolo 69 disciplina la chiusura degli imballaggi e dei contenitori.
  L'articolo 70 reca disposizioni in materia di etichettatura.
  L'articolo 71 disciplina i controlli ufficiali a posteriori sulle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, dei quali è competente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi ai suddetti controlli.
  L'articolo 72 disciplina le prescrizioni di notifica da parte dei produttori di sementi operanti sul territorio nazionale dirette alle Regioni e Province autonome competenti per territorio e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 73 regola l'obbligo di notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche.
  L'articolo 74 reca disposizioni inerenti la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione.
  Il Capo VII concerne l'Equivalenza Paesi terzi (articoli 75-80).
  L'articolo 75 disciplina le condizioni di equivalenza delle sementi prodotte in Paesi Terzi e importate nel territorio nazionale ed europeo.
  Gli articoli da 76 a 80 recano disposizioni concernenti la certificazione in Italia, rispettivamente, di sementi di cereali, di piante foraggere, di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra e di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.
  Il Capo VIII riguarda le Sanzioni amministrative e finanziarie (articoli 81- 84).
  L'articolo 81 reca le sanzioni (amministrative pecuniarie).
  La relazione tecnico-finanziaria rileva che tale disposizione deriva dagli articoli 31, 32 e 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (provvedimento oggetto di contestuale abrogazione da parte dell'articolo 87) e, in parte ripropone, aggiornandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative all'attività sementiera (commi 2, 4, 19 e 21) già previste nella normativa vigente; le altre sanzioni sono di nuova istituzione.
  L'articolo 81 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui allo schema di decreto in esame e alla normativa nazionale e unionale di settore, si applicano le sanzioni amministrative descritte dai commi da 2 a 22 ai quali rinvio.
  Il medesimo articolo attribuisce la competenza ad irrogare le predette sanzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai Servizi fitosanitari delle Regioni e delle Province autonome.
  L'articolo 82 reca disposizioni in materia di obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza.
  La Relazione illustrativa rileva che la disposizione in esame fa riferimento alle previgenti disposizioni di cui agli articoli 30 Pag. 69e 34 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, descrivendo i compiti, gli obblighi le competenze dell'addetto alla vigilanza e le procedure sanzionatorie e di ricorso. Si prevede, in particolare, che la vigilanza per l'applicazione dello schema di decreto in esame sia affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze (comma 1). Sono descritte le attività degli incaricati della vigilanza, che agiscono in qualità di pubblici ufficiali, e che in alcune ipotesi possono essere coadiuvati dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza (comma 2).
  È precisato che per le disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente mentre nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari (comma 3). Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve: a) contestare immediatamente l'infrazione accertata; b) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione; c) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione (comma 4). Si prevede che il trasgressore sia ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, una somma pari al minimo della sanzione prevista con le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, individuate le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031 (comma 5). È stabilito, inoltre, che quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma 5, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligo di pagare, con le modalità stabilite con decreto di cui al comma 5, la somma medesima entro trenta giorni dalla notifica (comma 6). È previsto, tra l'altro, che l'ingiunzione costituisca titolo esecutivo e che contro di essa l'interessato può ricorrere secondo la normativa vigente (comma 7).
  L'articolo 83 disciplina le tariffe.
  Le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 30, 39 comma 2, 33, 36, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32, sono a carico del soggetto interessato e i relativi importi sono stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio (comma 1). Tali tariffe possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Pag. 70Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà di cui all'articolo 9 (comma 3). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 39 comma 2, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi del sopra citato articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (comma 4).
  L'articolo 84 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il Capo IX reca le Norme transitorie (articoli 85-87).
  L'articolo 85 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza. È previsto, in particolare, che in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni dello schema di decreto in esame riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome si applichino, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, e perdano comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  L'articolo 86 reca le disposizioni transitorie. Si prevede, nello specifico, che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuino a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con lo stesso.
  Si prevede inoltre che il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 20.
  L'articolo 87, infine, reca le abrogazioni di una serie di disposizioni ivi elencate.
  In conclusione, sottolineando l'estrema complessità del provvedimento in esame, che coinvolge molteplici e delicati aspetti della normativa relativa al settore sementiero, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali contributi ai fini della predisposizione della proposta di parere.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1° dicembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 71

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, come concordato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà ad un breve ciclo di audizioni informali sulla proposta di legge in esame.
  In sostituzione del relatore, onorevole Lombardo, svolge la relazione introduttiva.
  Osserva preliminarmente che la Convenzione n. 184 è in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003 ed è stata sinora ratificata da 18 Stati.
  La relazione introduttiva evidenzia come l'iniziativa legislativa esercitata dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sia uno strumento per portare all'attenzione del Governo e del Parlamento i temi trattati nella Convenzione n. 184, a 19 anni dall'adozione della Convenzione medesima.
  La Convenzione n. 184 si compone di un preambolo e di 29 articoli.
  L'articolo 1 delimita il campo di applicazione della Convenzione, ovvero il novero delle attività agricole e forestali, inclusi l'allevamento di animali e insetti, nonché la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali. Completano l'elenco l'uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli, ivi incluse attività quali l'immagazzinamento o il trasporto effettuato in un'azienda agricola direttamente collegata alla produzione.
  L'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione sia l'agricoltura di sussistenza sia i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati. È altresì escluso lo sfruttamento industriale delle foreste.
  L'articolo 3 consente l'esclusione dall'applicazione della Convenzione o di parti di essa di alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui insorgano particolari problemi.
  L'autorità competente di una Parte della Convenzione può procedere in tal senso dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e dovrà provvedere alla progressiva copertura di tutte le aziende e di tutte le categorie dei lavoratori. Inoltre, nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione che ciascuna delle Parti dovrà presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OIL, ciascuna delle Parti menzionerà tali esclusioni, fornendone motivazione. Nei rapporti successivi si dovrebbero indicare le misure volte ad estendere gradualmente le disposizioni della Convenzione anche ai lavoratori che ne erano stati esclusi.
  In base all'articolo 4, comma 1, le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura. La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo la consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
  Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la legislazione nazionale dovrà designare l'autorità competente responsabile dell'attuazione di questa politica; definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori; istituire meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e gli organismi del settore agricolo.
  Il comma 3 conferisce all'autorità competente la facoltà di prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche la sospensione o la limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  L'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane. A livello regionale o locale le attività ispettive potranno essere affidate anche ad istituzioni private sotto il controllo del Governo.
  Gli articoli 6 e 7 concernono gli obblighi a carico dei datori di lavoro: in particolare, la legislazione nazionale o l'autorità competente Pag. 72 dovranno far sì che il datore di lavoro effettui appropriate valutazioni dei rischi e adotti misure di prevenzione e protezione per garantire che, in tutte le molteplici attività a base agricola, i luoghi di lavoro, i macchinari, i prodotti chimici e le attrezzature siano sicuri e soddisfino gli standard prescritti. I datori di lavoro dovranno altresì curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche, e ad essi vengano impartite istruzioni comprensibili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo alle misure protettive da adottare. Il datore di lavoro dovrà altresì interrompere con effetto immediato ogni operazione che presenti un rischio imminente e grave per la sicurezza e la salute, evacuando i lavoratori in modo appropriato.
  L'articolo 8 elenca i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli, che dovrebbero essere informati e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie; partecipare all'applicazione e al riesame delle misure appropriate per garantire sicurezza e salute e poter scegliere rappresentanti competenti negli organi deputati; sottrarsi al pericolo che il loro lavoro rappresenta quando abbiano fondati motivi di temere un rischio imminente e grave per la loro sicurezza e salute, senza subire ritorsioni per questi comportamenti. D'altra parte i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. Le modalità per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui in precedenza sono stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente e dai contratti collettivi di lavoro.
  Gli articoli 9 e 10 concernono la sicurezza nell'uso di macchinari e attrezzature, e prevedono che la legislazione nazionale o l'autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti. I datori di lavoro dovrebbero garantire che i lavoratori abbiano compreso le informazioni sulla sicurezza fornite, in ordine a macchinari e attrezzature, da produttori e fornitori. Si dovrà altresì prevedere l'utilizzazione di macchine e attrezzature agricole solo per gli scopi di progettazione, salvo che un uso diverso non sia stato ritenuto sicuro in base alla legge e alla prassi nazionale. Macchinari e attrezzature dovranno inoltre essere utilizzati solo da persone qualificate.
  L'articolo 11 riguarda la movimentazione e il trasporto di oggetti e prevede che l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia. In nessun caso un lavoratore potrà essere costretto o anche autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.
  Gli articoli 12-14 riguardano la gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura. Ciascuna delle Parti, tramite le rispettive autorità competenti, provvede a un sistema appropriato che fornisca criteri per l'importazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per il loro eventuale divieto o per la limitazione d'uso. L'autorità competente dovrà inoltre garantire che i produttori, i trasportatori e gli smaltitori di prodotti chimici utilizzati in agricoltura rispettino gli standard di sicurezza e salute, fornendo altresì informazioni appropriate nella/e lingua/e ufficiale/i del Paese. Infine, si dovrà curare l'allestimento di un sistema adeguato per raccogliere, riciclare o smaltire in sicurezza rifiuti chimici e contenitori vuoti di essi, prevenendone l'uso per altri scopi. Sarà anche necessario inserire nella legislazione nazionale o nelle decisioni dell'autorità competente misure preventive e protettive, a livello di ciascuna azienda agricola, per ciò che concerne l'uso di prodotti chimici e la manipolazione dei relativi rifiuti. Infine, la legislazione nazionale dovrebbe limitare al minimo i rischi di infezioni, allergie o avvelenamenti connessi alla manipolazione di agenti biologici. Inoltre, le attività relative al bestiame dovranno Pag. 73rispettare gli standard di salute e sicurezza nazionali.
  L'articolo 15 prevede la conformità ai requisiti di sicurezza tanto della costruzione, quanto della manutenzione e riparazione degli impianti agricoli.
  L'articolo 16 concerne i lavoratori giovani, stabilendo (al comma 1) in 18 anni l'età minima per svolgere un lavoro agricolo che per la sua natura rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. Le tipologie di lavoro di cui al comma 1 sono determinate dalla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o dall'autorità competente designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. È tuttavia prevista una deroga in quanto, sempre dopo la consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, la legislazione nazionale o l'autorità competente possono autorizzare l'esecuzione di un lavoro agricolo quale previsto al comma 1 dall'età di 16 anni. Tuttavia, ciò sarà possibile solo a condizione di fornire in anticipo un'adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.
  Gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire, rispettivamente, che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti e per assicurare le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle funzioni riproduttive.
  La procedura concertativa tra l'autorità competente e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessati, ovvero la legislazione nazionale, dovranno garantire la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi e inoltre stabilire norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda (articolo 19).
  L'articolo 20 stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli.
  L'articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro, stabilendo che tale copertura dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.
  Gli articoli 22-29, infine, recano le clausole finali della Convenzione. In particolare, le ratifiche saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, la cui registrazione renderà la Convenzione vincolante a tutti gli effetti. L'entrata in vigore della Convenzione è prevista dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Parti.
  Per quanto concerne la proposta di legge C. 2666, osserva che il testo si compone di due articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione n. 184.
  Segnala, infine, che la proposta di legge è accompagnata dalla relazione tecnica, in base alla quale si escludono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in seguito alla ratifica della Convenzione n. 184, dal momento che i compiti per attuare la medesima Convenzione, relativi all'ispezione e al monitoraggio, possono rientrare nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa competente.

  Antonio LOMBARDO (M5S), relatore, scusandosi per il suo ritardo, preannuncia che all'esito del ciclo di audizioni che la Commissione svolgerà, presenterà una proposta di parere.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.