CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2020
479.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo pervenuto nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, entrambi riferiti al testo originario presentato dal Governo.
  Evidenzia che nel corso dell'esame presso il Senato sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di due ulteriori decreti-legge (il n. 129 del 2020, concernente il differimento della riscossione esattoriale, e il n. 148 del 2020, concernente il differimento di consultazioni elettorali). I due decreti-legge vengono dunque abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione (ai commi 2 e 3, rispettivamente) con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Per la verifica delle relative norme fa quindi riferimento alle relazioni tecniche riferite ai decreti così confluiti. Le ulteriori modifiche apportate durante l'esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica, né risulta al momento disponibile la relazione tecnica di passaggio.
  Riguardo all'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione, che dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 129 del 2020 e del decreto-legge n. 148 del 2020, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare. Per le osservazioni riferite alle disposizioni dei decreti-legge nn. 129 e 148, confluite nel testo in esame, rinvia alle rispettive schede.
  Relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2, che prevede misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme e tenuto conto che alle disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 e del decreto-legge n. 33 del 2020, delle quali viene prorogata l'efficacia fino al 31 gennaio 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 6, comma 2, che prevedono una proroga di termini, modifiche all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 e una norma di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 3, lettera a), dispone la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 delle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Viene, inoltre, disposta la novella del citato Allegato 1 [articolo 1, comma 3, lettera b)] al fine di modificare ed integrare il catalogo delle disposizioni legislative dallo stesso riportato. Con particolare riguardo alle modifiche e integrazioni disposte dall'articolo 1, comma 3, lettera b), nn. da 1 a 7, rileva che queste sono assistite dalla previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1. In proposito, considerato che la proroga presenta carattere infrannuale (fino al 31 dicembre 2020) e che le summenzionate modifiche e integrazioni intervenute sull'Allegato 1 sono riferite a disposizioni alle quali non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non formula osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alle suddette previsioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente entro la scadenza del nuovo termine di proroga.
  Con riguardo al comma 1, lettera b), n. 8, evidenzia che viene disposta la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 dell'impiego dell'ulteriore contingente di 753 unità impiegato nell'Operazione «Strade sicure». Ai fini dell'attuazione della norma è autorizzata per il 2020 (articolo 6, comma 2) la spesa di euro 6.197.854, di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del suddetto personale. Alla copertura degli oneri recati dalla suddetta autorizzazione di spesa si provvede mediante Pag. 104corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 6, comma 2).
  Al riguardo, prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento dell'Operazione «Strade sicure» e, in particolare, con quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 104 del 2020, e non formula quindi osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto affermato dal Governo durante l'esame del provvedimento in prima lettura circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per le sopra evidenziate esigenze di copertura finanziaria, al netto degli impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 4, concernente gli accertamenti diagnostici effettuabili dai servizi sanitari di Forze armate, Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, non formula osservazioni nel presupposto che – come evidenziato anche dalla relazione tecnica e sulla base della clausola di neutralità di cui all'articolo 6, comma 1 – la norma in esame venga attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia, altresì, che alla norma novellata dalla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, che prevede il rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e la proroga di termini per la fornitura di dati statistici, con riguardo al comma 4-ter, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione a conferma della previsione d'invarianza finanziaria recata, anche con riferimento a tale norma, dall'articolo 6, comma 1, del testo in esame. In particolare, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione al fine di verificare che la fornitura da parte di tutti i soggetti pubblici dei dati previsti dal programma statistico nazionale entro il termine fissato dalla disposizione (31 marzo 2012) nonché la riapertura da parte dell'ISTAT, fino alla medesima data, delle piattaforme informatiche di comunicazione al fine di acquisire i summenzionati dati possano essere effettuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula osservazioni in merito al comma 4-bis, considerata la natura ordinamentale della disposizione.
  Relativamente all'articolo 1, comma 4-quater, che dispone la proroga della validità dei documenti di riconoscimento, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato che alla norma prorogata e alla prima disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 4-quinquies a 4-septies, concernente i termini per la pubblicazione delle delibere concernenti i tributi comunali, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, in quanto la norma interviene sulla quota di tributi riferita alla manovrabilità di aliquota concessa agli enti locali. Ritiene, tuttavia, che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'eventualità che, in relazione all'anno 2020, il differimento del termine ultimo per la pubblicazione dei regolamenti IMU possa comportare uno slittamento della riscossione di una quota delle entrate considerate, in sede di previsione, ai fini del bilancio dei medesimi enti.
  In merito all'articolo 1, comma 4-octies, relativo alla riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame e tenuto conto, inoltre, che alla norma prorogata non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e che la proroga ha carattere infra-annuale (dal 31 luglio al 31 dicembre 2020).
  Riguardo all'articolo 1, commi da 4-novies a 4-decies, recante disposizioni in materia di terzo settore, in merito ai profili di quantificazione rileva che ad un precedente analogo intervento di proroga – articolo Pag. 105 35, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 – non sono stati ascritti effetti finanziari. Non formula, pertanto, osservazioni nel presupposto che l'ulteriore rinvio del termine di adeguamento alle disposizioni del Codice del terzo settore, a cui sono tenute ONLUS, ODV e APS e del termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2017, non determini variazioni, rispetto a quanto scontato nelle previsioni tendenziali, dell'ambito applicativo di disposizioni agevolative eventualmente applicabili agli enti in questione. In ordine a tale profilo considera peraltro opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e di conferma.
  In merito all'articolo 1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, che prevede il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme si limitano a differire il termine per lo svolgimento della tornata elettorale relativa ad un ristretto numero di comuni.
  Relativamente all'articolo 1, commi 4-duodeviciesis e 4-undevicies, concernente la proroga della gestione di stati di emergenza, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme recate dal comma 4-duodevicies, rileva che le stesse prorogano lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la proroga interessa solo l'anno 2021, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento riguardo ad eventuali effetti, rispetto a quanto scontato nei tendenziali, derivanti dall'utilizzo di parte dei previsti stanziamenti nel prossimo anno.
  Rileva, inoltre, che il comma 4-undevicies dispone in merito alla conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture – e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che disciplina il fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, stabilendo che la durata delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti. Rileva in proposito che gli interventi sopra menzionati hanno previsto finanziamenti per gli anni 2019, 2020 e 2021. Pur tenendo conto che le risorse in questione sono incluse in contabilità speciali, per cui non si rilevano effetti sul piano del bilancio dello Stato, ritiene che andrebbero verificati i possibili effetti sui saldi di cassa derivanti dal posticipo della possibilità di spesa in annualità originariamente non previste; ciò in relazione alla dinamica di spesa effettivamente scontata nelle previsioni tendenziali.
  Riguardo all'articolo 1-bis, commi da 1 a 3, recante disposizioni in materia di riscossione esattoriale, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine del periodo di sospensione disposto con riferimento all'attività di riscossione – atti quali, ad esempio, cartelle di pagamento, avvisi, accantonamenti per pignoramento stipendi –. In proposito evidenzia che gli importi indicati dalla relazione tecnica in termini di volume medio mensile degli incassi derivanti dalle suddette attività risultano coerenti rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica riferita all'articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020, che da ultimo ha disposto le suddette proroghe, riparametrati per il tempo di proroga che – rispetto al citato articolo 99 – passa da 1,5 mesi a 2,5 mesi. Non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Riguardo alla stima degli effetti recati dalla lettera b) del comma 1, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle, con riferimento ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il Pag. 106periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del citato articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa gli effetti finanziari dovuti al differimento dei suddetti termini; in particolare non fornisce indicazioni né riguardo all'ammontare complessivo del minor gettito stimato per il 2021, né alle ipotesi sottostanti al recupero di gettito per gli anni 2022 e 2023. Ritiene pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi necessari ai fini della verifica della stima effettuata.
  In merito alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento, di cui al comma 3, evidenzia i seguenti elementi sui quali considera opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo:

   la lettera a) destina 275,8 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle somme trasferite all'Agenzia delle entrate per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 28, del decreto-legge n. 34 del 2020. Le somme in questione, nella disponibilità della predetta Agenzia, sono riconducibili ai crediti di imposta, previsti dalla richiamata normativa, per i canoni di locazione di botteghe e negozi e per i canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda. La relazione tecnica afferma che, sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia, la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta a complessivi 720 milioni di euro – sino alla metà del mese di ottobre 2020 –, rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,40 milioni di euro; considerando le modalità di fruizione e l'andamento effettivo della spesa, la relazione tecnica ipotizza che l'onere relativo a tutto l'anno 2020 sarà inferiore rispetto alle somme trasferite all'Agenzia e che pertanto il versamento previsto dal presente articolo non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta in esame. Non sono peraltro forniti i dati sottostanti tale valutazione, come la numerosità dei soggetti richiedenti i benefici, il valore medio richiesto, le ipotesi relative alle previsioni di tiraggio futuro dell'agevolazione in esame. In relazione a quanto evidenziato, ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di valutazione al fine di verificare l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione ai fabbisogni a legislazione vigente per l'anno 2020;

   la lettera b) destina 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013, relativo alla trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate. In proposito evidenzia che la relazione tecnica non fornisce informazioni o dati che consentano di verificare la congruità delle risorse destinate a copertura del provvedimento in esame. In particolare, non sono fornite indicazioni relativamente all'utilizzo effettivo del credito d'imposta da parte dei beneficiari né indicazioni riguardo alla previsione di tiraggio della misura per l'anno 2021.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3, lettere da a) a c), dell'articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di riscossione esattoriale e proroga della sospensione di termini relativi ad adempimenti fiscali, di cui ai commi 1 e 2 – valutati in 109,5 milioni di euro per il 2020 e in 72,8 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare, che aumentano a 316 milioni di euro per il 2020 e a 210 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno – tramite le seguenti modalità:

   quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite all'Agenzia delle entrate per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera a));

   quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013 (lettera b));

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   quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (lettera c)).

  Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), rammenta che le disposizioni ivi citate hanno stanziato risorse, per un ammontare complessivo pari a 1.855,3 milioni di euro per il 2020, da destinare al credito d'imposta per botteghe e negozi nonché per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. In proposito, prende atto dei dati contenuti nella relazione tecnica al decreto-legge n. 129 del 2020 (AS. 1982), recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, le cui norme risultano ora integralmente trasfuse nel presente articolo 1-bis, commi da 1 a 3, da cui si evince che dal monitoraggio effettuato dalla stessa Agenzia delle entrate la spesa effettiva per i predetti crediti di imposta ammonta, alla metà del mese di ottobre scorso, a circa 720 milioni di euro rispetto allo stanziamento iniziale. Ritiene tuttavia che sarebbe utile acquisire dal Governo un aggiornamento in merito alle disponibilità allo stato presenti nella contabilità speciale dedicata alla gestione della misura de qua da parte dell'Agenzia delle entrate ed alla adeguatezza delle risorse stesse, al netto del versamento previsto dalla norma in commento, a fronteggiare i presumibili fabbisogni derivanti dal riconoscimento dei crediti d'imposta per la parte residua del corrente anno.
  Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), segnala che le risorse oggetto di utilizzo attengono al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di una perdita di esercizio, connesse tra l'altro a svalutazioni non ancora dedotte dal reddito imponibile (le cosiddette Deferred tax assets – DTA). Tali risorse risultano allocate sul capitolo 3887 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca, per l'anno 2020, uno stanziamento pari a 4.140,4 milioni di euro. In proposito, preso atto della capienza dello stanziamento oggetto di riduzione, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito al fatto che l'impiego delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate, anche in considerazione degli ulteriori provvedimenti legislativi che alle medesime risorse attingono per la stessa annualità 2020. Si tratta, in particolare, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2020 – recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente – che ha previsto un utilizzo delle risorse in parola nell'ordine di 267 milioni di euro per l'anno 2020, nonché, da ultimo, dell'articolo 34, comma 3, lettera l), del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori-bis), che imputa una quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento stesso, per un importo pari a 730 milioni di euro per l'anno 2020, alle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010.
  Quanto infine alla modalità di copertura di cui alla lettera c), volta a compensare i maggiori effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dalle disposizioni introdotte, rammenta che il Fondo all'uopo utilizzato, che reca una dotazione di sola cassa, presenta per l'anno 2020, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti risorse finanziarie. In tale quadro, ritiene tuttavia che andrebbe acquisita dal Governo una conferma in merito alla sussistenza delle necessarie risorse anche in relazione al successivo anno 2021 e al fatto che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 1-bis, commi da 4 a 6, in materia di sospensione dei versamenti per le imbarcazioni sequestrate, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma dispone la sospensione dei Pag. 108versamenti tributari e previdenziali dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020 per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020. Il relativo onere è indicato in misura pari a 204.000 euro per il 2020. In proposito ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stima dell'onere indicato dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dalla sospensione di termini per adempimenti tributari e versamenti previdenziali e assistenziali in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, pari a 204.000 euro per il medesimo anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cap. 1080), ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In proposito, osserva che alla luce della vigente legge di bilancio il citato Fondo presenta una dotazione di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 e che, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno in corso lo stanziamento risulta ancora integralmente disponibile. Tanto considerato, non ha quindi osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-ter, recante proroga di termini assunzionali nelle pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare, considerato che ad analoghi precedenti interventi di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica e che le assunzioni in questione operano comunque nell'ambito dei limiti fissati dalla disciplina del turn over.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica a sostegno della stima degli oneri previsti per l'anno 2021, oneri che, peraltro, sono configurati come limite di spesa; non formula quindi osservazioni in ordine a tale profilo. Con riferimento alla copertura, cui si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rilevare che tale modalità di copertura non rientra fra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbero a suo parere acquisite indicazioni riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse in questione, senza incidere su interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.
  Con riguardo ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal prolungamento delle attività relative al sistema di allerta COVID-19, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, prende atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha precisato che i predetti oneri saranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul citato bilancio autonomo, a valere sull'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019. In merito, rammenta che la citata autorizzazione di spesa, diretta alla gestione e allo sviluppo delle piattaforme digitali di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha stanziato risorse in misura pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, le quali sono state successivamente incrementate di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi del menzionato articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019. Tanto premesso, reputa necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di compromettere Pag. 109 la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto, anche in considerazione del fatto che almeno una quota parte degli stessi sembrerebbe destinata al sostenimento di oneri di personale.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1, recante proroga di termini in materia di trattamenti di integrazione al reddito, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame differiscono al 31 ottobre 2020 i termini di decadenza delle domande di accesso e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo relativi ai trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria e straordinaria e assegni ordinari erogati dai Fondi di solidarietà), di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 104 del 2020. Al riguardo, prende atto che il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato che dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e che non sono contabilizzati nei tendenziali effetti positivi derivanti dalla mancata proroga dei termini già scaduti. Peraltro, considerato che la proroga del termine per le domande potrebbe comportare un incremento numerico delle stesse, risulta a suo avviso utile acquisire elementi di valutazione volti a confermare la perdurante congruità del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020 rispetto alle finalità della norma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 1-bis e 1-ter, recante disposizioni in materia di crisi di impresa, rileva che la norma interviene in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e di concordati preventivi, con l'effetto di superare, in determinate circostanze, la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie all'omologa. Osserva che il relativo emendamento non era corredato di relazione tecnica. Pur tenendo conto del carattere prevalentemente ordinamentale della disposizione, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere effetti, sia pure di carattere eventuale, di minor gettito derivanti dalla possibilità di omologare piani privi dell'assenso delle amministrazioni titolari di crediti tributari e previdenziali.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante modifiche all'elenco degli agenti biologici potenzialmente infettive nell'uomo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono la Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nell'elenco degli agenti biologici classificati- in cui sono inclusi gli agenti che possono provocare malattie infettive in soggetti umani – di cui all'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008. Osserva che, contestualmente, vengono inserite alcune specifiche tecniche finalizzate alla sicurezza del lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo. Preso atto che la relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato l'assenza di oneri per la finanza pubblica, non da formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, in materia di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rileva preliminarmente che la norma pone nuovi adempimenti istruttori, al sussistere di determinate circostanze, in capo all'AGCOM, e prevede una specifica clausola di invarianza. Sotto tale profilo, evidenzia che l'AGCOM è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995). Osserva che, inoltre, la disposizione in esame è assistita da clausola di neutralità: andrebbe quindi a suo parere confermato che gli adempimenti istruttori in questione possano effettivamente essere espletati dall'AGCOM con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 6, comma 1, recante clausola di invarianza finanziaria, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca, al Pag. 110comma 1, una clausola di invarianza riferita all'attuazione del decreto in esame, stabilendo che ad essa si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo comma 2. Evidenzia che tale ultima disposizione reca infatti la copertura finanziaria degli oneri, pari a 6.197.854 euro per l'anno 2020, derivanti dalla proroga al 31 dicembre dell'anno corrente del contingente di 753 unità impegnato nell'operazione «Strade sicure», stabilita dall'articolo 1, comma 3, numero 8), del presente decreto, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. In proposito, prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse allocate sul Fondo medesimo che è stato oggetto di consistenti rifinanziamenti nel quadro dei provvedimenti volti al contrasto della pandemia da COVID-19 susseguitisi nel corso del 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), rileva che l'articolo 1, comma 4-ter, in materia di rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e proroga termini per fornitura dati statistici, ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente, inoltre, che dall'articolo 1, commi da 4-quinquies a 4-septies, in materia di termini di pubblicazione delle delibere concernenti tributi comunali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in base ai vigenti principi contabili gli eventuali versamenti effettuati entro il 28 febbraio 2021 potranno, comunque, essere accertati dagli enti interessati con imputazione al corrente anno.
  Rileva che i commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1, recanti disposizioni in materia di terzo settore, rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che l'articolo 1, comma 4-duodeviciesis, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto mira al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei ministri.
  Fa presente che l'articolo 1, comma 4-undevicies, che dispone la possibilità di proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2024, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva che la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-bis, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle – in relazione ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 – considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021, comporta effetti finanziari stimati in misura pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, a 126 milioni di euro per l'anno 2022 e a 84 milioni di euro per l'anno 2023.
  Fa presente che, con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1-bis, l'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate.
  Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1-bis, conferma che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali Pag. 111 presenta le necessarie risorse anche in relazione all'anno 2021 e che l'utilizzo delle stesse risorse non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Conferma altresì che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, e l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto.
  Rileva che le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3, in materia di crisi di impresa, recano un intervento di natura procedurale e ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
  Fa presente infine che gli adempimenti istruttori previsti dall'articolo 4-bis, volti a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, potranno essere espletati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2779 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto del contenuto e dei dati forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 1, comma 4-ter, in materia di rinnovo degli organi degli enti pubblici di ricerca e proroga termini per fornitura dati statistici, ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    dall'articolo 1, commi da 4-quinquies a 4-septies, in materia di termini di pubblicazione delle delibere concernenti tributi comunali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in base ai vigenti principi contabili gli eventuali versamenti effettuati entro il 28 febbraio 2021 potranno, comunque, essere accertati dagli enti interessati con imputazione al corrente anno;

    i commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1, recanti disposizioni in materia di terzo settore, rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    l'articolo 1, comma 4-duodeviciesis, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto mira al completamento degli interventi già programmati e finanziati con le risorse assegnate per l'emergenza in questione con delibere del Consiglio dei ministri;

    l'articolo 1, comma 4-undevicies, che dispone la possibilità di proroga delle contabilità speciali aperte per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale fino al 31 dicembre 2024, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1-bis, relativa alla proroga di 12 mesi dei termini di notifica delle cartelle – in relazione ai Pag. 112carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 – considerando che lo smaltimento dell'arretrato non si esaurirà nell'anno 2021, comporta effetti finanziari stimati in misura pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021, a 126 milioni di euro per l'anno 2022 e a 84 milioni di euro per l'anno 2023;

    con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1-bis, l'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta fruibile dagli enti creditizi e finanziari in relazione alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate;

    con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1-bis, si conferma che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali presenta le necessarie risorse anche in relazione all'anno 2021 e che l'utilizzo delle stesse risorse non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

    le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono attualmente disponibili e sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 2, in materia di continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, e l'utilizzo delle predette risorse non è comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività originariamente previste a valere sugli stanziamenti in oggetto;

    le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3, in materia di crisi di impresa, recano un intervento di natura procedurale e ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

    gli adempimenti istruttori previsti dall'articolo 4-bis, volti a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, potranno essere espletati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le risorse disponibili a legislazione vigente,

  esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Bellucci 1.013, che prevede il riconoscimento del congedo retribuito ai lavoratori dipendenti disabili che risiedono in strutture residenziali, senza tuttavia recare né la quantificazione dei relativi oneri né l'indicazione della correlata copertura finanziaria;

   Bitonci 1-bis.5, che prevede la proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, senza tuttavia recare né la quantificazione dei relativi oneri né l'indicazione della correlata copertura finanziaria;

   Locatelli 3-bis.04, che proroga i termini per usufruire del bonus baby-sitting, che può essere richiesto anche per le prestazioni effettuate oltre il termine del 31 agosto 2020 e, in particolare, anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Pag. 113

   Locatelli 3-bis.05, che proroga al 31 gennaio 2021 il periodo per usufruire dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

   Galli 3-bis.09, che prevede, tra l'altro, che il canone della concessione ad uso geotermico, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, non sia dovuto per il periodo di interruzione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica, senza provvedere alla quantificazione e alla copertura delle minori entrate che ne derivano;

   Toccalini 4.01, che istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, un numero verde al fine di garantire supporto tecnologico e psicologico agli studenti che svolgono attività didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Bellucci 1.9, che prevede che, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Varchi 1.10 e 1.11, che prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relative allo svolgimento in sicurezza delle attività consentite, si applichino, in quanto compatibili, anche ai tribunali, alle Corti di appello e ad ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, garantendo in particolare, all'interno dei locali, la decontaminazione delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   identici Pella 1.2 e Sutto 1.18, che prorogano per la durata dello stato di emergenza le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo all'incremento dei permessi riconosciuti ai sindaci lavoratori dipendenti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Bellucci 1.7, che prevede che il presidente della provincia e i consiglieri provinciali, nonché il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e diretto, dettando altresì disposizioni in materia di indennità e gettoni di presenza dei predetti soggetti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Labriola 1.1, che prevede, tra l'altro, che gli istituti scolastici si dotino obbligatoriamente di saturimetri per la misurazione della temperatura in sede. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa Pag. 114nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Novelli 1.4, che prevede l'adozione di un apposito protocollo per l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutico-farmacologici e di controllo per la gestione del paziente COVID a domicilio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Lucaselli 1.04, che prevede che fino al termine dello stato di emergenza i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta eseguano i tamponi, configurando detta attività in termini cogenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Bellucci 1.05, che prevede l'integrazione delle strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio siano integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Bellucci 1.06, che prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado debbano garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Bellucci 1.07, che è volto a consentire lo svolgimento di incontri tra minori e genitori nell'ambito delle strutture presso cui sono assistiti i minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Bellucci 1.08, che prevede la costituzione, ad opera di ciascun comune, di un'unità di pronto intervento nelle situazioni a rischio per i minori, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto, composta da un rappresentante delle istituzioni scolastiche, delle autorità giudiziarie minorili, dei servizi sociali, sanitari e del terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Mollicone 1.010, che prevede, tra l'altro, l'obbligo a fini statistici dell'indicazione della carica virale del paziente in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Bellucci 1.012, che è volto a prevedere che presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia costituito un servizio di psicologia scolastica per provvedere alla gestione dei disturbi emotivi degli studenti correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti Pag. 115finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Bellucci 1.014, che prevede l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   Bellucci 1-bis.3, che fa salvi gli effetti di talune disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio effettuato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in esame;

   Bellucci 1-bis.2, che prevede la proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio effettuato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'onere quantificato e alla possibilità di utilizzare a copertura le risorse ivi indicate;

   Bagnasco 1-bis.1, che è volto a differire al 31 dicembre 2020 i termini relativi alla sospensione e rateizzazione dei versamenti fiscali previsti da precedente disposizioni, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, tramite un innalzamento dal 3 al 20 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in esame;

   Viviani 1-bis.7, che dispone un incremento del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, in misura pari a 800.000 euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,6 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di erogare contributi a fondo perduto in favore dei marittimi e degli armatori delle due motonavi da pesca sequestrate nel mese di settembre scorso dalle autorità libiche, provvedendo ai relativi oneri tramite corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, sebbene da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il Fondo per le esigenze indifferibili sembra recare le necessarie disponibilità per l'anno 2020, reputa tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo circa le disponibilità di risorse in relazione alle successive annualità 2021 e 2022;

   Molteni 1-ter.01, che è volto ad estendere anche al Corpo di polizia locale le disposizioni previste dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, recanti misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali e corsi di formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Cirielli 1-ter.02, che è volto a consentire l'assunzione straordinaria di personale presso i comparti della Difesa, della Sicurezza e del Soccorso pubblico, mediante scorrimento di graduatorie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Pag. 116

   Bitonci 1-ter.04, 1-ter.05 e 1-ter.06, che prevedono, rispettivamente, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, dei carichi affidati all'agente della riscossione, anche per i redditi d'impresa, escludendo il pagamento dei relativi interessi, sanzioni, accessori e somme aggiuntive. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

   Bitonci 1-ter.07, che prevede la remissione in termini e la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

   Bitonci 1-ter.08, che prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

   Bagnasco 3.2, che è volto a sopprimere la previsione di un contributo addizionale che i datori di lavoro sono tenuti a versare qualora richiedano ulteriori nove settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e a sopprimere l'esenzione dal versamento del contributo addizionale prevista al comma 3 per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, stante che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili reca le necessarie disponibilità per l'anno 2020, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa la quantificazione dell'onere previsto e circa la possibilità di destinare le citate risorse alle finalità previste dalla proposta emendativa;

   identici De Filippo 3-bis.1 e Mollicone 3-bis.4, che sono volti a sopprimere la previsione con la quale il documento unico di regolarità contributiva (DURC) non rientra nella proroga degli atti amministrativi stabilita al comma 1 dell'articolo 3-bis. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

   Binelli 3-bis.010, che propone di prorogare dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la riduzione delle tariffe di incentivo agli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, come indicati dalla tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, provvedendo al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sia in merito alla quantificazione dell'onere previsto sia in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nel Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili;

   Versace 3-bis.03, che istituisce un bonus di 500 euro mensili per l'acquisto di servizi di tutorship a favore delle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile, provvedendo al relativo onere, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante la modifica, la soppressione o la riduzione, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della disposizione stessa, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, che appaiono ingiustificati o superati Pag. 117 alla luce delle mutate esigenze sociali od economiche o che costituiscono una duplicazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla idoneità della copertura proposta;

   identici Locatelli 3-bis.06 e Bellucci 3-bis.0100, che estendono la categoria dei lavoratori fragili, per i quali è prevista l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai lavoratori, dipendenti del settore privato, a cui è stata certificata una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare e prorogano al 31 gennaio 2021, anziché al 31 dicembre 2020, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo durante il quale non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Locatelli 3-bis.07, che istituisce una indennità, erogata dall'INPS, per il periodo di quarantena del figlio infraquattordicenne convivente a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Al relativo onere, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Locatelli 3-bis.08, che istituisce un congedo straordinario per i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 1992, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni per l'anno 2020 e in 60 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere previsto e alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Ribolla 3-bis.011, che trasferisce dall'INAIL a Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese a agli enti del terzo settore per il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, provvedendo al relativo onere, pari a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Ferrari 6.1, che, intervenendo sulla copertura finanziaria del provvedimento, aumenta di 10.401.399 euro l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2020 per la proroga al 31 dicembre dell'anno corrente del contingente di 753 unità impegnato nell'operazione «Strade sicure», destinando integralmente tale aumento al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. La proposta emendativa provvede al relativo onere aggiuntivo mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, stante che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il Fondo per le esigenze indifferibili reca le necessarie disponibilità per l'anno 2020, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di Pag. 118destinare le citate risorse alle finalità previste dalla proposta emendativa.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.18, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.5, 1-bis.7, 3.2, 3-bis.1, 3-bis.4, 6.1, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.010, 1.012, 1.013, 1.014, 1-ter.01, 1-ter.02, 1-ter.04, 1-ter.05, 1-ter.06, 1-ter.07, 1-ter.08, 3-bis.03, 3-bis.04, 3-bis.05, 3-bis.06, 3-bis.07, 3-bis.08, 3-bis.09, 3-bis.010, 3-bis.011, 3-bis.0100, 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES).
Atto n. 215.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Claudio MANCINI (PD), relatore, riferisce che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento della progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (atto del Governo n. 215). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo si colloca quale prosecuzione del precedente programma n. SMD 02/2016, di cui costituisce la seconda fase di completamento.
  Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2020, si concluderà presumibilmente nel 2027 ed avrà un costo complessivo stimato in 680,02 Pag. 119milioni di euro, che graverà sui pertinenti capitoli in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, afferenti alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta dei capitoli 7485/7 e 7421/25-26-27 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  Fa presente nello specifico che, ad una quota degli oneri, pari a 380,02 milioni di euro per il periodo considerato, si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e successivamente rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – attribuite, in sede di riparto, al Ministero dello sviluppo economico e verosimilmente riconducibili – pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel testo – al settore di interventi denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni».
  In particolare, precisa che, in sede di primo riparto del Fondo in parola, al predetto settore di interventi nella competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state assegnate risorse pari a circa 3,1 miliardi di euro per il periodo complessivo 2020-2032, mentre in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo stesso sono state destinate per il periodo 2020-2027 al medesimo settore risorse pari complessivamente a circa 2,71 miliardi di euro.
  Per quanto concerne, invece, la rimanente quota degli oneri previsti dal programma in esame, pari a 300 milioni di euro per l'arco temporale 2021-2025, ad essa si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2021-2025 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 269 milioni di euro per l'anno 2021, a 500 milioni di euro per l'anno 2022, a 410 milioni di euro per l'anno 2023, a 385 milioni di euro per l'anno 2024 e a 389 milioni di euro per l'anno 2025. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche in ragione del fatto che il profilo finanziario del programma indicato nel previsionale cronoprogramma dei pagamenti presenta un carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale secondo l'effettiva esigenza di cassa.
  Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in riferimento alla richiesta del relatore, fa presente che le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio Pag. 120 2021-2023 e che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero.

  Claudio MANCINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2020, relativo al completamento di progettazione e qualifica del nuovo elicottero da esplorazione e scorta (NEES) (Atto n. 215);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

    l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale.
Atto n. 216.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli Nuova Blindo Centauro per le unità dell'esercito italiano (atto del Governo n. 216). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo si colloca quale prosecuzione del precedente programma n. SMD 01/2016, di cui costituisce una seconda tranche attuativa.
  Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2023, si concluderà presumibilmente nel 2030 ed avrà un costo complessivo stimato in 788,95 milioni di euro, che graverà sui pertinenti capitoli in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Pag. 121 afferenti alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta dei capitoli 7485/7-10-11 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  Nello specifico, ad una quota degli oneri, pari a 370,95 milioni di euro per gli anni 2028-2030, si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e successivamente rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – attribuite, in sede di riparto, al Ministero dello sviluppo economico e verosimilmente riconducibili – pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel testo – al settore di interventi denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni».
  In particolare precisa che, in sede di primo riparto del Fondo in parola al predetto settore di interventi nella competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state assegnate risorse pari a circa 3,1 miliardi di euro per il periodo complessivo 2020-2032, mentre in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo stesso al medesimo settore sono state destinate per l'anno 2029 – l'unico interessato dal provvedimento in esame – risorse pari a circa 233 milioni di euro.
  Per quanto concerne, invece, la rimanente quota degli oneri previsti dal programma in esame, pari a 418 milioni di euro per l'arco temporale 2023-2027, precisa che ad essa si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2023-2027 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 410 milioni di euro per l'anno 2023, a 385 milioni di euro per l'anno 2024, a 389 milioni di euro per l'anno 2025, a 470 milioni di euro per l'anno 2026 e a 531 milioni di euro per l'anno 2027. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche in ragione del fatto che il profilo finanziario del programma indicato nel previsionale cronoprogramma dei pagamenti presenta un carattere meramente indicativo, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale secondo l'effettiva esigenza di cassa.
  Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alla richiesta del relatore, fa presente che le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Fa presente inoltre che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli Pag. 122ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 216);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

    l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL 3).
Atto n. 217.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, riferisce che il Ministro della difesa, in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2020, relativo all'ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative SICRAL3 (atto del Governo n. 217). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera. Dalla scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui rappresenta parte integrante, si evince che il programma in titolo è volto alla realizzazione di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative funzionale a garantire il supporto trasmissivo per operazioni legate alla homeland security e a pubbliche calamità.
  Ciò premesso, rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2020, si concluderà presumibilmente nel 2024 in riferimento alla prima tranche di interventi Pag. 123oggetto del presente schema di decreto ed avrà per tale fase un costo complessivo stimato in 199 milioni di euro, che graverà sul pertinente capitolo in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, afferente alla missione n. 1, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma n. 1.1, Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta del capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  In particolare, precisa che ai predetti oneri si farà fronte utilizzando le risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. In proposito, rammenta che il citato Fondo è stato oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81). Sulla base della tabella allegata al predetto schema, la quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento all'arco temporale 2020-2024 interessato dallo schema di decreto in esame, è pari a 220 milioni di euro per l'anno 2020, a 269 milioni di euro per l'anno 2021, a 500 milioni di euro per l'anno 2022, a 410 milioni di euro per l'anno 2023 e a 385 milioni di euro per l'anno 2024. La medesima scheda illustrativa precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – nonché assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alla richiesta della relatrice, fa presente che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero dello sviluppo economico risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario contenuto nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Fa inoltre presente che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote del citato Fondo di competenza del medesimo Ministero

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2020, relativo all'approvvigionamento di 100 veicoli di nuova blindo centauro per le unità dell'Esercito italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (Atto n. 216);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le risorse di competenza del Ministero dello sviluppo economico a valere sui Fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, e all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno Pag. 124 di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

    l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote dei citati Fondi di competenza del medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
Doc. LVII-bis, n. 3.
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, fa presente che la Relazione trasmessa dal Governo, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT), è adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT.
  Ricorda, in via preliminare, che la Relazione in esame è stata preceduta da quattro autorizzazioni allo scostamento dal piano di rientro approvate a maggioranza assoluta dalle Camere nel corso del 2020 per far fronte alla crisi economico-sanitaria da COVID-19.
  Le risorse finanziarie della prima autorizzazione, presentata il 5 marzo, sono state impiegate quasi integralmente per finanziare le misure contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020 e, in parte, per finanziare le misure del decreto-legge n. 23 del 2020 e del decreto-legge n. 34 del 2020.
  In occasione della presentazione del Documento di economia e finanza (DEF) 2020, il 24 aprile 2020, il Governo ha presentato al Parlamento una seconda Relazione, le cui risorse finanziarie sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020.
  Il 23 luglio 2020 il Governo ha presentato la terza Relazione al Parlamento, le cui risorse finanziarie sono state quasi integralmente impiegate per il finanziamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.
  Il 6 ottobre, infine, in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2020, il Governo ha trasmesso al Parlamento la quarta relazione, che illustra un ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l'OMT, autorizzato dalle Camere il 14 ottobre con l'approvazione di apposite risoluzioni a maggioranza assoluta.
  Le richieste di scostamento autorizzate finora dal Parlamento nel corso del 2020 hanno comportato il ricorso al maggior deficit per circa 100 miliardi, pari a 6,1 punti percentuali di PIL.
  Venendo ai contenuti della relazione in esame, fa presente che il Governo evidenzia che l'aggravamento della situazione sanitaria derivante dalla seconda ondata di contagi Pag. 125 da COVID-19 sviluppatasi in autunno ha indotto ad adottare misure restrittive differenziate a livello territoriale. Le regioni sono state suddivise in base a tre categorie di gravità delle condizioni sanitarie a cui sono associate delle regole di distanziamento sociale e di chiusura delle attività economiche differenziate. Il quadro della gravità delle condizioni sanitarie di alcune regioni è mutato, rendendo necessario estendere le misure di sostegno in corso di approvazione attraverso la predisposizione di ulteriori misure, rendendo necessario reperire risorse finanziarie aggiuntive.
  Fa presente che, chiariti i presupposti e le finalità della Relazione, il Governo illustra l'aggiornamento delle stime tendenziali di finanza pubblica per l'anno in corso, con specifico riferimento al livello di indebitamento netto in rapporto al PIL. Al riguardo, in particolare, il Governo rivede in miglioramento la stima dell'indebitamento netto tendenziale per l'anno in corso al 10,4 per cento del PIL, principalmente sulla scorta di una revisione al ribasso delle previsioni delle spese per consumi intermedi, redditi, investimenti e interessi.
  Evidenzia che, sulla scorta di tale revisione dell'andamento tendenziale dell'indebitamento netto, il Governo, con la Relazione in esame, sentita la Commissione europea, richiede, per il solo anno 2020, l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 8 miliardi in termini sia di fabbisogno sia di indebitamento netto.
  Per effetto della nuova richiesta di scostamento e considerando le precedenti autorizzazioni concesse e gli obiettivi programmatici definiti dalla NADEF 2020 e dal DPB 2021, complessivamente il livello massimo del saldo netto da finanziare potrà quindi aumentare, per l'anno in corso, fino a 341 miliardi di euro in termini di competenza e fino a 389 miliardi in termini di cassa.
  Rileva inoltre che, per quanto riguarda il prossimo triennio di programmazione, nonostante l'elevato grado di incertezza che circonda ogni tentativo di stima, il Governo conferma il percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF di ottobre scorso, in base al quale si avrebbe un indebitamento netto pari al 7 per cento del PIL nel 2021, al 4,7 per cento nel 2022 e al 3 per cento nel 2023.
  Infine, per approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con l'illustrazione del relatore Navarra.

  Claudio BORGHI (LEGA) afferma che la necessità di un ulteriore scostamento, dopo i tre precedenti già approvati, è una conferma dell'incompetenza del Ministro dell'economia e delle finanze e deriva dal difetto di un'idonea valutazione iniziale dell'entità delle misure necessarie per far fronte all'emergenza. Ricorda che il Ministro ha inizialmente parlato di 3,6 miliardi di euro di disavanzo che, in realtà, sono già divenuti 100 miliardi. Oltretutto sottolinea che, se all'inizio potevano esserci difficoltà di valutazione per l'imprevedibilità della crisi, adesso, dopo le misure restrittive adottate in seguito alla seconda ondata di diffusione dell'epidemia, è presumibile ritenere che 5 miliardi di euro non saranno certamente sufficienti per ricostituire il tessuto economico del Paese, oltretutto se si tiene presente una possibile chiusura delle attività economiche nel periodo natalizio. Sottolinea inoltre che anche i settori produttivi rimasti aperti hanno meno introiti in questo periodo e pertanto, se prima erano in pareggio, adesso sono a rischio di fallimento. Ritiene che la timidezza dimostrata dal Governo nel chiedere scostamenti misurati con più relazioni successive sia dovuta al timore di incorrere in una bocciatura da parte delle autorità dell'Unione europea. Chiarisce che l'effetto indotto da più misure successive non è paragonabile a quello di una misura adeguata assunta in una sola volta. Allo stesso modo ricorda che il gruppo della Lega aveva proposto di approvare un anno bianco fiscale, ossia l'interruzione dei pagamenti fiscali per l'anno in corso; invece sottolinea che il Pag. 126Governo ha soltanto prorogato le scadenze fiscali inducendo incertezza negli operatori economici. Dichiara di essere contrario a tale modus operandi del Governo, che sarà confermato da un già annunciato futuro ulteriore scostamento di bilancio. Nell'evidenziare che la sua posizione in merito alla necessità di fare ulteriore debito per immettere congrue risorse nel tessuto produttivo sarebbe contraria alle proprie convenienze politiche, chiede tuttavia al Governo di prevedere uno scostamento di maggiore entità fin d'ora nella prospettiva di un'azione più ampia ed efficace.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), associandosi a quanto affermato dall'onorevole Claudio Borghi, ritiene che l'entità dello scostamento dall'obiettivo di medio termine (OMT) previsto dalla Relazione trasmessa dal Governo sia troppo esiguo per rispondere alle necessità del Paese. In merito alla conferma da parte del Governo del percorso di rientro verso l'OMT già indicato nella Nota di aggiornamento del DEF ritiene che tale conferma non sia credibile, in quanto, a suo avviso, è inevitabile che il debito pubblico continui a crescere in futuro. Ritiene, inoltre, che i 100 miliardi di euro di scostamento autorizzati negli ultimi mesi dal Parlamento non siano stati utilizzati efficacemente dal Governo. A suo avviso, infatti, il Governo avrebbe ottenuto risultati migliori se avesse investito maggiormente tali risorse in riforme strutturali, piuttosto che in misure assistenziali, che non hanno avuto rilevanti effetti positivi per la nostra economia. In proposito, ritiene che le misure assistenziali, come ad esempio la cassa integrazione guadagni, siano utili nella fase iniziale dell'emergenza, ma, allo stesso tempo, sarebbe stato opportuno sostenere più efficacemente le imprese e i titolari di partita IVA tramite una consistente riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale per le aziende. Al riguardo, crede che il Governo abbia favorito interventi di tipo assistenzialistico, piuttosto che sostenere le imprese al fine di consentire loro di continuare ad essere competitive sui mercati internazionali. Ricorda che, proprio a tale scopo, fin dall'inizio della crisi la Lega aveva chiesto un «anno bianco» dal punto di vista fiscale, per evitare che gli imprenditori si trovassero a dover provvedere ad adempimenti fiscali che non erano in grado di onorare. Tutto ciò premesso, ritiene che le risorse derivanti dall'ennesimo scostamento dall'OMT, come in passato, andranno a finanziarie misure poco utili per rilanciare l'economia del nostro Paese, provocando, dopo la pandemia sanitaria, anche una pandemia economica.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nello stigmatizzare l'immagine, a suo avviso, serafica e piena di sé del Ministro dell'economia e delle finanze durante l'audizione svolta nella serata di ieri, ritiene che egli dovrebbe essere maggiormente empatico con la situazione di desolazione e crisi che sta vivendo il Paese in questi mesi. A suo avviso, l'atteggiamento del Ministro dimostra che il Governo non ha contezza della reale situazione del nostro Paese e, a conferma di ciò, richiama la circostanza che alla sua domanda relativa alla mancanza di riforme strutturali nella manovra di bilancio il Ministro ha risposto portando ad esempio solo la previsione dell'assegno unico per le famiglie. Ritiene quindi che al Governo manchi una capacità progettuale e anche di visione dell'immediato, altrimenti, a suo avviso, non sarebbero spiegabili le continue richieste di scostamento dall'OMT. In merito all'invito alla collaborazione proposto dal Governo alle opposizioni, ritiene che debba trattarsi di una collaborazione reale, ma non reputa che ciò sia possibile poiché, in occasione dell'esame degli ultimi decreti-legge, la maggioranza ha sempre dimostrato di essere litigiosa persino al proprio interno. Pertanto, invita il Governo ad un'attenta riflessione su come utilizzare al meglio le risorse rese disponibili dallo scostamento dall'OMT.
  Preannuncia pertanto, a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla Relazione in esame.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, replicando ai deputati intervenuti, ricorda che Pag. 127le scelte di politica economica operate dal Governo nel secondo trimestre dell'anno in corso hanno prodotto risultati decisamente rilevanti in termini di crescita economica, considerando che nel terzo trimestre dell'anno si è verificato un rimbalzo del 16,1 per cento, maggiore di quello di molti altri Paesi dell'Unione europea. Pertanto, a suo avviso, quella che l'onorevole Claudio Borghi definisce «incompetenza» si è dimostrata estremamente utile all'economia del nostro Paese.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  La seduta termina alle 15.20.