CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 384

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

  La seduta comincia alle 11.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), presidente, avverte che, per il gruppo Lega, è entrato a far parte della Commissione il deputato Maurizio Lucentini, mentre ha cessato di farne parte il deputato Giuseppe Paolin.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare il decreto-legge n. 125 del 2020, che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di Pag. 385emergenza epidemiologica da Covid-19 – deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 – e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. Fa presente che ulteriori materie, inerenti disposizioni in merito alla riscossione e al differimento di consultazioni elettorali per il 2020, sono confluite nel provvedimento per il recepimento nel testo in esame, operato con le modifiche apportate al Senato, dei decreti legge nn. 129 e 148 del 2020, contestualmente abrogati con salvaguardia dell'efficacia degli effetti prodottisi nel periodo di vigenza dei decreti stessi.
  Sottolinea che il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni di interesse per la Commissione, che spaziano dal campo sanitario (in particolare gli articoli 2 e 4) a quello del mercato delle comunicazioni (articolo 4-bis) e a quello della sperimentazione dell'uso di nuove tecnologie nei servizi e nei prodotti finanziari, creditizi e assicurativi (articolo 1, comma 4-undecies).
  Per quanto riguarda il tema sanitario, ricorda in via preliminare che l'esigenza di rafforzare il ruolo dell'Europa nell'azione di protezione sanitaria dei cittadini è stata evidenziata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, tenuto nello scorso mese di settembre, nel quale ha menzionato alcune iniziative europee proposte a tal fine, tra cui il programma EU4Health, che prevede finanziamenti per interventi nel settore sanitario, un'Agenzia europea per i medicinali, un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, un'Agenzia europea per ricerca e sviluppo avanzati in campo biomedico e, in ultimo, l'organizzazione di un vertice globale sulla sanità, da tenersi in Italia.
  Osserva che il provvedimento in esame si inquadra in tale cornice, prevedendo in particolare disposizioni volte a coordinare le iniziative di protezione dal virus Sars-Cov-2 assunte a livello nazionale con quelle degli altri paesi europei.
  In particolare, l'articolo 2, oltre a prorogare fino alla cessazione delle esigenze anche transfrontaliere di protezione dal virus, e comunque fino al 31 dicembre 2021, l'operatività del sistema di allerta Covid-19, di cui al decreto-legge n. 28 del 2020 – anche consentendo, a tal fine, ai dipendenti pubblici e privati l'uso dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro – prevede, previa valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali, l'interoperabilità dell'applicazione «Immuni» con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea.
  A tale riguardo, ricorda gli orientamenti e le iniziative assunti in sede europea sui sistemi di tracciabilità, tra cui, in primo luogo, la raccomandazione (UE) 2020/518, della Commissione europea, dell'8 aprile 2020, «relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità», in cui la Commissione ha indicato l'obiettivo di sviluppare un approccio europeo comune per lo sviluppo degli strumenti in oggetto, con riguardo anche alla interoperabilità transfrontaliera delle applicazioni mobili.
  Successivamente, la Commissione europea ha adottato il 17 aprile 2020 la comunicazione recante «Orientamenti sulle App a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati» (2020/C 124 I/01), mentre il 15 luglio 2020 ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, relativa allo scambio transfrontaliero di dati tra applicazioni mobili nazionali di tracciamento dei contatti e di allerta nell'ambito della lotta alla pandemia di Covid-19, e la comunicazione COM(2020) 318 in merito alla «preparazione sanitaria a breve termine dell'UE per affrontare i focolai di Covid-19».
  Rimarca che con le predette azioni l'UE propone l'adozione, da parte degli Stati Pag. 386membri, di approcci standard al tracciamento dei contatti e di applicazioni mobili interoperabili, per rafforzare la capacità di interrompere nuove catene di trasmissione e prevenire la diffusione del virus nell'Unione, nel rispetto dei principi di protezione dei dati.
  Ricorda inoltre che la Commissione europea sta implementando un servizio gateway di interoperabilità (European Federation Gateway Service) finalizzato a collegare le applicazioni nazionali in tutta l'UE.
  Sempre in tema sanitario, evidenzia, come rilevante per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 4 che interviene a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, il cui termine di recepimento è stabilito al 24 novembre 2020, inserendo il Sars-Cov-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.
  Tra le altre norme di interesse per la Commissione, evidenzia l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato al fine di dare tempestiva attuazione alla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 emanata a seguito del ricorso presentato dalla società Vivendi contro l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e Mediaset SpA. Con tale sentenza la Corte di giustizia si è pronunciata in merito a una serie di questioni pregiudiziali sollevate dal TAR del Lazio, valutando la disciplina prevista dall'articolo 43, comma 11, del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) non idonea, sotto il profilo della proporzionalità, a garantire il pluralismo dei media e in quanto tale in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
  Ricorda che la vicenda processuale aveva preso l'avvio dalla campagna di acquisizione di azioni di Mediaset condotta nel dicembre 2016 da Vivendi, società di diritto francese che detiene anche una partecipazione del 23,9 per cento nel capitale di Telecom Italia SpA. In virtù di tale campagna Vivendi era arrivata a detenere il 28,8 per cento del capitale sociale di Mediaset e il 29,94 per cento dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti, senza peraltro che tale partecipazione minoritaria qualificata le consentisse di esercitare un controllo su Mediaset, rimasta sotto il controllo del gruppo Fininvest. Il 20 dicembre 2016, Mediaset presentò una denuncia all'AGCOM per violazione dell'articolo 43, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ai sensi di questa norma è vietato ad un'impresa, anche attraverso controllate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni qualora tale impresa detenga una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche. Si argomentava infatti che le partecipazioni in Telecom Italia e in Mediaset avrebbero comportato che i ricavi di Vivendi nel settore delle comunicazioni elettroniche, da un lato, e nel SIC, dall'altro, superassero le soglie stabilite. Tali argomentazioni furono accolte dall'AGCOM con delibera 178/17/CONS del 18 aprile 2017, che concedeva dodici mesi per rimuovere la posizione vietata (si veda, per maggiori dettagli, il Comunicato stampa dell'AGCOM). Pur avendo ottemperato all'ordine impartito dall'AGCOM mediante il trasferimento ad una società terza del 19,19 per cento delle azioni di Mediaset, Vivendi propose ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale sospese il procedimento e si rivolse alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.
  Rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia ha preliminarmente ricordato che l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (diritto di stabilimento) osta a qualsiasi provvedimento nazionale – come l'articolo 43, comma 11, in argomento – che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla nazionalità, possa ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Simili effetti restrittivi – ha specificato – possono prodursi in particolare quando una società, a causa di una normativa nazionale, possa essere dissuasa dal creare in altri Stati membri entità subordinate, come un centro di attività stabile, nonché dall'esercitare le sue attività tramite Pag. 387 tali entità. Ha inoltre aggiunto che una tale restrizione può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del pluralismo dell'informazione e dei media.
  Sulla base di queste premesse, la Corte ha ritenuto che il citato articolo 43, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 violi la normativa europea in quanto: 1) non fa riferimento ai collegamenti tra la produzione dei contenuti (che implica un controllo editoriale) e la trasmissione (che invece esclude qualsiasi forma di controllo) (par. 68 della sentenza); 2) definisce in modo restrittivo il perimetro del settore delle comunicazioni elettroniche, escludendo mercati che rivestono invece un'importanza crescente per la trasmissione di informazioni, vale a dire i servizi al dettaglio di telefonia mobile e altri servizi di comunicazione elettronica collegati ad Internet, nonché i servizi di radiodiffusione satellitare (par. 74 della sentenza); 3) fissa soglie che, non consentendo di determinare se e in quale misura un'impresa sia effettivamente in grado di influire sul contenuto dei media, non presentano un nesso con il rischio che corre il pluralismo dei media (par. 79 della sentenza).
  La Corte ha contestato, in particolare, l'equiparazione – ad opera dell'articolo 43, comma 11, in argomento – delle società controllate e delle collegate al fine del calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche (par. 78). Tale equiparazione può comportare, nella ricostruzione della Corte, un duplice ordine di problemi: da un lato «tali circostanze non sembrano consentire di dimostrare che la prima società possa concretamente esercitare sulla seconda un'influenza tale da pregiudicare il pluralismo dei media e dell'informazione» (par. 77); dall'altro il calcolo dei ricavi realizzati nel SIC potrebbe essere falsato qualora i ricavi di una medesima società siano presi in considerazione due volte: «sia per il calcolo dei ricavi di un'impresa che è sua azionista di minoranza, sia per il calcolo dei ricavi di un'impresa che è suo azionista di maggioranza ed esercita su di essa un controllo effettivo» (par. 76).
  In questo quadro, evidenzia che la norma in esame interviene – nelle more dell'attuazione della delega legislativa per la revisione della disciplina di settore prevista dal disegno di Legge di delegazione 2019-2020, ora all'esame della Commissione in seconda lettura – prevedendo un regime transitorio di sei mesi, durante i quali si dispone che, qualora un soggetto si trovi a operare contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolga un'istruttoria diretta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni lesive del pluralismo, al cui esito potranno essere adottati i rimedi già previsti dall'articolo 43, comma 5, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, inibendo l'operazione o rimuovendone gli effetti.
  Tra le altre disposizioni di interesse per la Commissione segnala inoltre l'articolo 1, comma 4-undecies, introdotto dal Senato, che modifica l'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019 («DL crescita»), relativo a una sperimentazione temporanea per le imprese del settore Fintech, finalizzata all'innovazione dei servizi e dei prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo di nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e sui registri digitali di blockchain. L'esigenza di modificare la disciplina di tale sperimentazione viene motivata, tra l'altro, dalla norma in esame «in considerazione della crescente diffusione, avutasi durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese, nonché in considerazione della Comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final)». Tale recente Comunicazione della Commissione mira a definire gli indirizzi europei per la transizione verso una finanza sempre più digitale, con l'obiettivo di renderne disponibili i benefici per imprese e cittadini, definendo al tempo stesso una solida disciplina dei rischi. Le modifiche apportate mirano a definire i casi di ammissibilità Pag. 388 alla sperimentazione, ad ampliarne la durata massima, prevedendo i casi in cui è ammissibile una proroga di 12 mesi, a definire i poteri di governance di Banca d'Italia, Consob e Ivass nell'ambito delle proprie competenze e a richiamare il rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea. Viene inoltre disposto che membri permanenti del «Comitato Fin tech», previsto dal citato articolo 36 del «DL crescita», collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possano reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
  Tra le altre disposizioni del provvedimento, che esulano dai profili di specifico interesse della Commissione, menziona la proroga al 31 gennaio 2021 delle norme già in vigore, che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere i rischi sanitari derivanti della diffusione del virus SARS-Cov-2. Viene poi previsto l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ampliando il perimetro delle circostanze in cui sussiste l'obbligo di indossarli (tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e tutti i luoghi all'aperto salvo che sia possibile garantire in modo continuativo il distanziamento) e prevedendo le relative eccezioni (sportivi, bambini e persone affette da patologie incompatibili con l'uso della mascherina).
  Viene inoltre prevista la facoltà per le Regioni di introdurre, nei limiti delle loro competenze, misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, aventi carattere ampliativo o restrittivo, con previsione nel primo caso della necessità dell'intesa con il Ministero della salute e nel secondo caso di un mero obbligo informativo.
  Vengono inoltre prorogati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza previsti nel lungo elenco di disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, con alcune modifiche di adeguamento apportate allo stesso allegato, in materia, tra l'altro, di lavoro agile ed esenzione dal servizio, di svolgimento di assemblee di società ed enti, e di semplificazione nella sottoscrizione di contratti e in alcune procedure di amministrazione della giustizia.
  Ancora, rileva che si prevede che gli accertamenti diagnostici relativi all'esposizione al rischio di contagio da Covid-19 di tutto il personale delle Forze di polizia, Forze armate e Corpo dei vigili del fuoco possano essere effettuati dal servizio sanitario di ciascun corpo.
  Come già anticipato, ricorda che al Senato sono confluiti, all'interno di questo decreto-legge, i decreti-legge n. 129 e n. 148 del 2020, riguardanti rispettivamente: a) la sospensione al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento o del pagamento di quelle precedentemente inviate e degli atti dell'agente della riscossione, nonché del termine di decadenza dal beneficio della rateizzazione (con il mancato pagamento di dieci rate anziché cinque); b) il rinvio al 31 marzo 2021 – delle elezioni dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, già indette per le date del 22 e 23 novembre.
  Segnala che ulteriori proroghe riguardano, fino al 15 dicembre 2020, gli organi amministrativi e sindacali delle società in house, per garantire le esigenze di continuità e buon funzionamento degli organi sociali, in una fase in cui ci sono ritardi nel rinnovo degli organi in scadenza, a causa dell'emergenza da Covid-19.
  È poi prorogato di altri dodici mesi, senza ulteriori oneri per le casse dello Stato, lo stato di emergenza relativo ai territori colpiti dagli eventi metereologici di eccezionale portata, avvenuti a partire dal 2 ottobre 2018, così come è prorogata fino al 31 dicembre 2024 la durata delle relative contabilità speciali, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso ha impedito la conclusione degli interventi finanziati con le risorse messe a disposizione nel bilancio pubblico.
  Sono infine differiti al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 alcuni termini per l'invio, da parte dei Comuni, delle delibere alle entrate tributarie.
  In conclusione, riservandosi di formulare un parere in esito al dibattito in Commissione, preannuncia in ogni caso il suo orientamento favorevole su un testo che, Pag. 389per i profili di competenza, appare meritevole di apprezzamento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame sul quale esprime rilievi sia di metodo che di merito.
  In primo luogo, osserva che il disegno di legge, che avrebbe dovuto solo prorogare lo stato di emergenza relativo al Covid-19, è diventato un provvedimento omnibus. Si tratta, a suo avviso, di un approccio non corretto, atteso che le disposizioni non attinenti all'oggetto principale del disegno di legge dovrebbero essere rinviate ad altri interventi normativi ovvero a un provvedimento recante proroghe di termini.
  Stigmatizza, inoltre, il fatto che il Governo tenga maggiormente in considerazione il lavoro delle task force piuttosto che il dibattito parlamentare. Segnala, altresì, che anche nell'illustrazione dei contenuti del provvedimento si fa riferimento a una gestione europea dell'emergenza, ma che la pandemia ha evidenziato problemi di coordinamento a livello europeo. A questo proposito, ritiene che la gestione e la distribuzione del futuro vaccino anti-Covid-19 non debba far perno su decisioni assunte a livello europeo e attuate a livello nazionale, bensì su un ruolo centrale della cogestione tra lo Stato e le regioni. Pur riconoscendo l'utilità di un coordinamento delle istituzioni europee, ritiene che le regioni, a cui è affidata la gestione della materia sanitaria, debbano svolgere un ruolo centrale anche nella gestione del vaccino.

  Francesca GALIZIA (M5S), replicando al deputato Giglio Vigna, osserva che in questo momento storico l'esigenza di un efficace coordinamento tra le azioni intraprese dalle diverse istituzioni sia cruciale per far fronte con sinergie comuni all'emergenza pandemica, esigenza richiamata anche dal Presidente della Repubblica. Tale coordinamento è particolarmente essenziale con riferimento alle applicazioni volte al rilevamento del contagio. Ritiene che questo provvedimento rappresenti un deciso passo avanti in questa direzione e non trova quindi utile che sia sollevata, in questa circostanza, una polemica sulle competenze dei diversi livelli istituzionali.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, Angela Ianaro, impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, che reca: al Capo I, articoli da 1 a 7, misure urgenti, di durata temporanea, finalizzate a proseguire ed implementare il regime speciale per la gestione commissariale della regione Calabria, già disposto, per un periodo di 18 mesi (in scadenza il 3 novembre 2020), con il decreto-legge n. 35 del 2019; al Capo II, disposizioni urgenti, in considerazione della situazione epidemiologica, relative alle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario già scaduti o le cui condizioni di rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre 2020.
  Osserva preliminarmente che i profili di interesse della Commissione per il provvedimento in esame appaiono estremamente limitati, essendo sia la regolazione dei rapporti tra i diversi livelli di governo deputati alla gestione del settore sanitario, sia la disciplina delle consultazioni elettorali, materie rimesse alla normativa interna dei singoli Stati. Riassume comunque brevemente i contenuti del provvedimento. Pag. 390
  All'articolo 1 si prevede che un Commissario ad acta nominato dal Governo attui gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale predisposti dalla regione Calabria e, ove delegato, operi il rafforzamento strutturale della rete ospedaliera, con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per fronteggiare emergenze epidemiologiche come quella in corso, con particolare riferimento all'aumento strutturale dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva. La norma dispone inoltre in merito alle risorse umane e logistiche a disposizione del Commissario, tra cui la previsione di un contingente di 25 unità di personale degli enti regionali ed enti del Servizio sanitario regionale, in posizione di distacco o comando, nonché la previsione della possibilità di avvalersi di sub-commissari con esperienza in materia di gestione sanitaria e amministrativa. Si prevede inoltre che il Commissario ad acta si avvalga del supporto tecnico e operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), la quale, a tal fine, può avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, nonché di contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, da stipulare previa procedura selettiva.
  L'articolo 2 concerne le procedure di nomina, da parte del Commissario ad acta, dei Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dei loro compiti, dei compensi loro spettanti e delle procedure di controllo e verifica cui è sottoposto il loro operato.
  L'articolo 3 reca disposizioni transitorie in materia di appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale e in materia di edilizia sanitaria (materie già oggetto della precedente disciplina transitoria in scadenza al 3 novembre 2020), nonché, del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19. Per quanto riguarda gli appalti, viene in particolare affidato, in via esclusiva, al Commissario ad acta l'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, che siano superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (definite dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), mentre ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale può essere affidato l'espletamento delle procedure di appalto di importo inferiore alle predette soglie. Le norme in esame si applicano fino all'11 novembre 2022 (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto).
  L'articolo 4 reca disposizioni tese a coordinare il provvedimento in esame con la disciplina prevista dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di scioglimento di aziende sanitarie locali e ospedaliere. Si prevede in particolare che, nel caso di scioglimento di tali enti, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente operi, a garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario ad acta.
  L'articolo 5 stabilisce che il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni che possano recare pregiudizio agli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo Covid-19.
  L'articolo 6 prevede un contributo di solidarietà interregionale, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere, previa Intesa Stato-Regioni, sui riparti delle quote vincolate agli obiettivi di Piano del Servizio sanitario nazionale per ciascun anno di riferimento. L'erogazione di tale contributo è condizionata all'approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni. È inoltre previsto un contributo di 15 milioni per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale; la relativa Pag. 391spesa è coperta a valere su quota-parte delle risorse destinate all'edilizia sanitaria.
  L'articolo 7 introduce disposizioni transitorie e finali relative al Capo I del decreto in esame, il cui periodo di applicazione è fissato in 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta l'11 novembre 2020) e sulla cui attuazione si prevede che il Commissario ad acta invii al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione semestrale. Viene disposta inoltre la cessazione dalle loro funzioni dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, preposto ad aziende o enti del Servizio sanitario regionale, eventualmente nominato dalla medesima regione successivamente al 3 novembre 2020.
  Per quanto riguarda il Capo II, l'articolo 8 prevede che, in ragione della gravità del quadro epidemiologico nazionale, per gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo, le elezioni abbiano luogo non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni (o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori) successivi alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. Si prevede, altresì, che, fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica in regime della prorogatio dei poteri siano tenuti a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a fare fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria in atto.
  Infine, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, mentre l'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, richiamati i limitati profili di interesse della Commissione e fatti salvi eventuali rilievi che emergano nel corso del dibattito, preannuncia che ritiene di poter esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

  Augusta MONTARULI (FDI) chiede se sia possibile svolgere audizioni sul provvedimento in esame.

  Emanuela ROSSINI, presidente, in risposta alla deputata Montaruli, osserva che i profili di interesse della Commissione appaiono estremamente limitati e ricorda che un ciclo di audizioni è in corso presso la Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

  Francesca GALIZIA, relatrice, ribadisce la proposta di parere favorevole già anticipata nella seduta antimeridiana.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) conferma il voto contrario del suo gruppo, come già preannunciato nella precedente seduta.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario.

Pag. 392

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

  Angela IANARO, relatrice, formula una proposta di nulla osta.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.