CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 91

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, in sostituzione della relatrice, onorevole Businarolo, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Pag. 92

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa del provvedimento e che il relatore, onorevole Cataldi, ha anticipato la proposta di parere per le vie brevi a tutti i commissari (vedi allegato 1).

  Ingrid BISA (LEGA), avendo avuto modo di valutare il contenuto della proposta di parere del relatore, che come detto dal presidente è stata anticipata ai membri della Commissione, interviene per svolgere alcune considerazioni. Rileva preliminarmente, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, che le norme introdotte dal provvedimento in esame paiono intervenire in linea generale ad agevolare l'attività giudiziaria, citando in particolare il ricorso al processo telematico e alle udienze da remoto nonché lo snellimento delle procedure fallimentari. Esprime tuttavia la propria perplessità con riguardo alla modalità con cui tali norme vengono introdotte nel nostro ordinamento e alle difficoltà che ne deriveranno in fase applicativa. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricollegarsi alle considerazioni testè svolte dalla collega Bisa, ritenendo che la proposta di parere possa considerarsi sufficientemente esaustiva con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, sottopone tuttavia all'attenzione del relatore il contenuto del parere del Comitato per la legislazione che, con riguardo ai commi 1-bis ed 1-ter dell'articolo 3 del provvedimento in materia di concordati preventivi, evidenzia l'opportunità di chiarire se le novelle introdotte si applichino anche ai concordati preventivi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Nel riconoscere che, come rilevato dal relatore, la disposizione opportunamente introdotta dal Senato va nella direzione di favorire le imprese in difficoltà, ritiene tuttavia che l'osservazione del Comitato per la legislazione debba essere contenuta anche nella proposta di parere, al fine di facilitare l'applicazione della norma, chiarendo la volontà del Parlamento in merito.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, nell'illustrare la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che interviene in diversi ambiti in un'ottica di snellimento delle procedure, con significative ricadute per l'economia, con riguardo alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi fa presente che si tratta di questioni interpretative di cui non può farsi carico. Pertanto nel ritenere che nel suo complesso il provvedimento meriti una valutazione positiva, sottolineando con particolare favore la misura introdotta con riguardo alla partecipazione in videoconferenza alle assemblee condominiali, conferma la propria proposta di parere favorevole.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere l'opinione favorevole sulla disposizione relativa alle assemblee condominiali, introdotta dal Senato, ritiene non accettabile la risposta del relatore con riguardo al rilievo avanzato dal Comitato per la legislazione. Ribadisce infatti la necessità che la questione venga posta all'attenzione della Commissione di merito e, di conseguenza, all'Assemblea, al fine di promuovere la discussione sul tema e di pervenire ad un Pag. 93chiarimento circa la volontà del legislatore, che sia di supporto all'attività interpretativa e applicativa di avvocati e giudici.

  Ingrid BISA (LEGA), ad integrazione del suo precedente intervento, nel quale aveva fatto un riferimento generico alle modalità di introduzione delle nuove disposizioni nel nostro ordinamento, nel sottolineare l'incisività delle considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene non irrilevante che il legislatore chiarisca la propria volontà, al fine di fugare eventuali dubbi in sede di giudizio, evitando difformi interpretazioni da parte dei diversi giudici fallimentari. Nel sottolineare pertanto l'esigenza di integrare la proposta di parere, chiede al sottosegretario Giorgis se possa fornire indicazioni circa l'intendimento del Governo in merito, nel caso in cui il relatore non sia in grado di assumersi la responsabilità di una decisione.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, nel comprendere le esigenze di dare soluzione al problema posto dalle colleghe, evidenzia di aver ricevuto, in qualità di relatore, moltissime sollecitazioni con riguardo a questioni poste inevitabilmente dall'effettiva applicazione delle diverse norme del provvedimento, in ragione della loro natura generale e astratta. Ritiene però che le questioni applicative non debbano essere affrontate nel parere.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) protesta, ritenendo inaccettabile la risposta del relatore.

  Mario PERANTONI, presidente, invita la collega Bartolozzi a non interrompere il relatore.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, sottolinea l'opportunità di non esprimere all'interno della proposta di parere una propria interpretazione della questione posta dalla collega Bartolozzi, analogamente a quanto fatto anche con riguardo ad altre disposizioni del decreto. Pertanto, nel ritenere che le norme contenute nel provvedimento in esame siano ben scritte, fa presente che la loro interpretazione compete alla magistratura.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare il proprio rispetto per il lavoro di tutti, evidenziando come non sia in questione, diversamente da quanto dichiarato dal relatore, l'ermeneutica applicativa di competenza della magistratura, ribadisce invece la necessità che il legislatore chiarisca la propria volontà.

  Franco VAZIO (PD) ritiene che la considerazione della collega Bartolozzi non sia banale e meriti quindi il necessario approfondimento.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta per consentirgli di valutare con attenzione la questione.

  Mario PERANTONI, presidente, propone di riprendere l'esame del provvedimento dopo aver concluso l'esame del decreto-legge n. 130 del 2020, in modo da dare tempo al relatore, onorevole Cataldi, di approfondire le questioni sorte dal dibattito.

  La Commissione consente.

  Mario PERANTONI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Pag. 94

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che, come stabilito in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere presentata ieri dal relatore, onorevole Bordo. Avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere dal gruppo della Lega (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel fare presente che la proposta di parere del relatore non può essere accolta dal gruppo di Forza Italia, ricorda di aver posto nelle sedute precedenti alcune questioni attinenti all'organizzazione degli uffici con particolare riguardo alla disposizione del provvedimento che prevede la composizione collegiale per i giudizi sulle controversie in materia di protezione internazionale. Rammenta a tale proposito che la Commissione ha acquisito sull'argomento il contributo del presidente del Tribunale di Venezia che ha evidenziato l'ulteriore aggravio comportato dalla citata disposizione per strutture già oberate da uno straordinario carico di lavoro. Nell'evidenziare pertanto che si metteranno a rischio anche i risultati ottenuti negli ultimi anni sul versante dello smaltimento dell'arretrato, sottolinea la propria insoddisfazione per il fatto che il relatore, pur avendo posto la questione tra le premesse della proposta di parere, non l'abbia poi tradotta in una osservazione. Preannuncia pertanto il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver saputo soltanto in questo momento della presentazione da parte del gruppo della Lega di una proposta alternativa di parere, che non le è stato possibile valutare nei contenuti. Nel precisare altresì di aver predisposto un'articolata serie di osservazioni alla proposta del relatore, di cui i colleghi non hanno contezza, chiede che la votazione prevista per la seduta odierna venga rinviata, anche in considerazione del tempo a disposizione, visto che la Commissione di merito sta esaminando i primi emendamenti all'articolo 1. Ritiene infatti indispensabile che tutti vengano messi nelle condizioni di valutare con attenzione i rilievi avanzati al provvedimento e alla proposta di parere del relatore.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che sia data la possibilità di illustrare le posizioni alternative sul provvedimento in esame, tanto più considerato che la votazione sulla proposta alternativa di parere della Lega risulterebbe preclusa dall'approvazione della proposta di parere del relatore.

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente che sull'applicazione Geocom non risulta depositata la proposta alternativa di parere presentata dalla collega Bartolozzi.

  Mario PERANTONI, presidente, precisa che la collega Bartolozzi ha predisposto osservazioni riferite alla proposta di parere del relatore e non ha presentato alcuna proposta alternativa di parere.

  Roberto TURRI (LEGA), indipendentemente dalla natura del documento presentato dalla collega Bartolozzi, sottolinea l'esigenza che il suo contenuto venga messo a disposizione di tutti i gruppi.

  Michele BORDO (PD), relatore, invitando i colleghi a non perdere tempo, fa presente che, essendo il provvedimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione da diverse settimane, le eventuali osservazioni in merito ad esso avrebbero potuto essere avanzate già da tempo, precisando che la proposta alternativa di parere della Lega è disponibile sull'applicazione GeoCom. Nel fare altresì presente, a tale proposito, che la sede attuale è quella idonea ad illustrare i contenuti della proposta Pag. 95 alternativa di parere e a svolgere le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere da lui predisposta, precisa che le osservazioni della collega Bartolozzi, volte ad introdurre integrazioni alla proposta di parere, sono state da lui prese in considerazione con grande attenzione. Evidenzia peraltro come non costituisca uno scandalo il fatto che la collega Bartolozzi esprima con riguardo ai contenuti del provvedimento una posizione diversa dalla maggioranza e dal relatore. Fatte tali considerazioni, ritiene che vi siano tutte le condizioni per procedere, nella seduta odierna, alla votazione della proposta di parere.

  Mario PERANTONI, presidente, precisa che, come già chiarito dal relatore, la proposta alternativa di parere della Lega è stata pubblicata sull'applicazione GeoCom e tempestivamente messa a disposizione dei colleghi. Pertanto, fa presente che dopo gli interventi dei deputati che vorranno illustrare le proprie posizioni, si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore, che, se accolta, precluderà la votazione della proposta alternativa di parere. Fa altresì presente che le osservazioni della collega Bartolozzi costituiscono contributi di riflessione per il relatore, che valuterà se tenerne conto o meno e che, se lo riterrà, potrà intervenire per motivare le proprie decisioni in merito.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ritenere che le osservazioni della collega Bartolozzi non possano costituire un atto riservato tra il relatore e la stessa, ribadisce l'esigenza che anche tale contributo venga messo a disposizione di tutti i colleghi.

  Mario PERANTONI, presidente, precisa che le osservazioni dei colleghi sulla proposta di parere del relatore sono svolte con spirito costruttivo, ritenendo che non possano essere strumentalmente utilizzate per creare difficoltà nell'andamento della seduta. Pertanto nel sottolineare che la collega Bartolozzi avrebbe potuto trasmettere le proprie osservazioni a tutti i colleghi, ribadisce comunque la possibilità per la deputata di illustrare i propri rilievi e di chiedere conto al relatore del loro mancato accoglimento.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver richiesto in una precedente seduta al presidente di prevedere tempi distinti per la predisposizione della proposta di parere da parte del relatore e per la formulazione di eventuali rilievi da parte dei commissari, una volta valutatone il contenuto. Rammenta altresì che in quell'occasione il presidente aveva fatto presente la possibilità di predisporre osservazioni anche in assenza di un termine prefissato. Tiene inoltre a far presente che le sue osservazioni, lungi dall'avere una funzione dilatoria, sono volte a fornire un utile contributo ad un dibattito serio, proficuo e costruttivo. Ribadisce pertanto la propria richiesta di rinviare la votazione della proposta di parere del relatore, ritenendola del tutto ragionevole ed evidenziando la volontà di far rimanere agli atti il contenuto delle proprie osservazioni.

  Mario PERANTONI, presidente, invita a proseguire i lavori con le eventuali dichiarazioni di voto.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nell'esprimere la propria soddisfazione per il fatto che il collega Zanettin, nel suo precedente intervento, ha sottolineato le difficoltà organizzative della macchina giudiziaria che rischia di essere ulteriormente oberata dalle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, esprime tuttavia la propria meraviglia per il fatto che non sia stato messo in evidenza il capovolgimento di visione determinato dal decreto-legge. Ritiene infatti che tale capovolgimento, che va in una direzione opposta rispetto a quella stabilita dal precedente legislatore, richiede una reazione significativa che vada oltre gli interventi di tenore tecnico giuridico. Come evidenziato nella proposta alternativa di parere della Lega, il provvedimento in esame demolisce i testi normativi che avevano tradotto in termini legislativi le esigenze legate alla gestione di una migrazione incontrollata, Pag. 96 di cui l'Italia è vittima colpevole anche a causa dei suoi rapporti internazionali. Con riguardo alla proposta di parere del relatore, ritiene evidente la volontà del Governo di riaprire un canale di comunicazione con il continente africano, garantendo ai comandanti delle navi la possibilità di condurre nei porti nazionali i migranti, anche in violazione di specifiche indicazioni, come maldestramente previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento. Fa presente che la quasi totalità dei migranti provengono dalla Libia, che versa in uno stato di grave difficoltà sociale a causa delle azioni deliberate di un gruppo di criminali che si fregiano di incarichi istituzionali, tenendo in scacco un intero continente, anche a seguito della vicenda del trattenimento dei pescatori italiani.
  Nell'evidenziare che con le disposizioni contenute nel provvedimento si favoriscono le organizzazioni clandestine che sfruttano il fenomeno migratorio, ritiene che l'Italia dovrebbe invece, garantire anche in linea con la convenzione internazionale sul diritto del mare, il controllo dei propri porti sanzionando penalmente, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, chi utilizza i canali criminali. Nel ritenere che, a fronte della gravità dell'impianto del provvedimento, le questioni di dettaglio siano poco significative, esprime la convinzione che si fornisca, con il decreto-legge, una blanda risposta alle grandi esigenze della massa umana in movimento. Pertanto, nell'esprimere la ferma contrarietà della Lega, all'impostazione del Governo, ritiene opportuno rendere edotti il relatore e la maggioranza del pericolo rappresentato dal messaggio che verrà inviato, con l'approvazione del provvedimento in esame, agli sfruttatori del traffico di esseri umani. Ritiene da ultimo che l'impostazione voluta dalla maggioranza, finirà per delegittimare le esigenze di tutte le persone che entrano nel nostro Paese per chiamata diretta e che potrebbero veder sfumare la loro unica possibilità.

  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia il collega Potenti per la chiarezza espositiva del punto di vista del suo gruppo sulla materia oggetto del provvedimento.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il decreto-legge in discussione sia poco omogeneo in quanto prevede norme di natura penale, di natura amministrativa e norme che impattano sull'ordinamento penitenziario. A suo avviso tale eterogeneità mira a camuffare il reale scopo perseguito dal provvedimento, e cioè la legittimazione della presenza di chiunque è entrato, in qualsiasi maniera, nel territorio dello Stato. Sottolinea come l'articolo 1 del provvedimento preveda che non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione di una persona quando vi siano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. A suo avviso tale disposizione è di incerta attuazione essendo troppo vaga, così come ritiene non chiaramente comprensibile la fattispecie di divieto di espulsione che consegue al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e dell'effettivo inserimento sociale in Italia del clandestino. A suo avviso il Governo ha volutamente predisposto un provvedimento che contiene al suo interno parametri di impossibile accertamento oggettivo, proprio per nascondere il fine dello stesso. Per quanto attiene alla trasformazione degli illeciti amministrativi in illeciti penali, sottolinea come la sanzione amministrativa sia di immediata esecuzione, mentre la sanzione penale viene pagata al termine del processo, che mediamente dura tra i sei e i sette anni. Condivide quanto ricordato dal collega Zanettin in ordine ai «quattro gradi di giudizio» previsti dal provvedimento per gli immigrati, che renderanno più difficile la giustizia per gli italiani. Per quanto attiene inoltre all'intervento sull'articolo 391-bis del codice penale, volto a sanzionare chiunque agevoli il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario nelle comunicazioni con l'esterno maggiorandone la pena, si domanda quale tipo di deterrenza possa avere su un soggetto sottoposto a tale regime una maggiorazione di due anni. A suo avviso tale disposizione non fa che dimostrare che il Governo prende in giro i cittadini camuffando, tra disposizioni di secondaria importanza, come ad esempio il Pag. 97divieto di frequentare locali, una sanatoria per i clandestini. Per quanto attiene alle modifiche alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali previste dall'articolo 13 del decreto-legge, non comprende le ragioni per le quali si sia voluta prevedere una proroga di due anni del mandato del collegio attualmente in carica. Sottolinea, infatti, che la maggioranza, avendo i numeri utili, avrebbe potuto tranquillamente confermare lo stesso. Concludendo, ritiene che approvando il provvedimento in esame la maggioranza farà un pessimo servizio ai cittadini ai quali si impongono, in ragione dell'emergenza sanitaria, norme draconiane per impedire loro di circolare nel territorio dello Stato mentre si permette la libera circolazione agli immigrati. Per tali ragioni, preannunciando la ferma contrarietà del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, invita i colleghi ad accogliere la proposta alternativa di parere del gruppo della Lega.

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che il suo gruppo ha presentato presso la Commissione di merito numerose proposte emendative di buon senso volte a limitare i danni che il decreto-legge in esame provocherà, ma constata che non vi è stata alcuna disponibilità al confronto da parte della maggioranza. A suo avviso con il provvedimento in esame si assiste al delirio immigrazionista dell'Esecutivo che, in un momento storico particolare, vuole fornire all'opinione pubblica il chiaro messaggio che tutti i migranti irregolari possono tranquillamente circolare nel nostro Paese. Ricorda che le poche norme del decreto-legge in materia di immigrazione che era stato adottato dal precedente Governo e che mettevano un argine ai flussi migratori, a suo avviso l'unico provvedimento non negativo adottato da tale Esecutivo, avevano in parte dissuaso i migranti irregolari e gli scafisti, ma osserva come con l'attuale decreto-legge venga invece legittimata l'invasione di massa. Rileva che, mentre l'Unione europea regolamenta in modo serio i propri confini esterni, l'Italia adotta questo provvedimento. Rammenta che il responsabile dell'attentato di Nizza del 29 ottobre scorso è arrivato in Europa attraverso il nostro Paese e che lo stesso è risultato positivo al coronavirus e sottolinea come la vicenda stia mettendo in imbarazzo lo Stato italiano che non viene più considerato un interlocutore credibile da parte dell'Unione europea. Sottolinea quindi che già con la sanatoria voluta dalla Ministra Bellanova – che ha consentito di fare entrare in Italia quote di migranti necessari per il settore agricolo – era stato fatto passare il chiaro messaggio agli scafisti, ribadito dal decreto-legge in discussione, che in Italia è presente nuovamente un Governo disponibile a consentire loro di riprendere il business dell'immigrazione clandestina. Precisa che Fratelli d'Italia condivide il parere della Lega nelle parti in cui spiega le ragioni della contrarietà al provvedimento e preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore. Auspica, da ultimo, che la maggioranza si fermi in tempo per evitare di fare un torto ai cittadini che non meritano, oltre al danno di vedere la propria libertà di circolazione e le proprie attività lavorative limitate da misure dettate da esigenze sanitarie, la beffa di assistere alla libera circolazione sul territorio degli immigrati clandestini.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), evidenzia preliminarmente l'inopportunità di un intervento in materia di migrazione durante una emergenza sanitaria come quella in atto, rilevando che la stessa ministra dell'Interno Lamorgese, nel corso di una audizione presso la I Commissione, pur sottolineando che il decreto-legge in esame risponde ai rilievi dalla Corte costituzionale, ha dichiarato che non si può non tenere conto della pandemia in corso. Si dichiara mortificata per l'andamento dei lavori, sottolineando che la richiesta di rinvio della votazione della proposta di parere è stata licenziata come una perdita di tempo, rammentando che analoga reazione si è registrata quando l'opposizione ha chiesto la riassegnazione del decreto-legge alle Commissioni riunite I e II. Rileva inoltre che le audizioni svolte dalla I Commissione si sono concentrate sui profili di competenza di quest'ultima e che i contributi scritti richiesti agli esperti dalla Commissione Pag. 98 Giustizia sono pervenuti soltanto dopo che il termine per la presentazione di proposte emendative era già scaduto. Ciò premesso, fa presente al relatore, il quale non ha ritenuto di rispondere alla mail con cui trasmetteva le sue osservazioni, le difficoltà poste dalle norme, evidentemente scritte in modo frettoloso e da un legislatore poco attento, a partire dalle disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 15, che, come correttamente evidenziato dal Comitato per la legislazione, necessitano di un approfondimento, al fine di evitare in un lasso di tempo ristretto, che va dall'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri alla sua conversione in legge, tre regimi diversi in materia di rilascio di permesso di soggiorno e di esame della domanda di protezione internazionale. Fa inoltre presente che, come già evidenziato nelle sedute precedenti, gli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, intervengono in materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni, ribadendo pertanto la necessità che sia acquisito il parere preventivo della Conferenza permanente delle Regioni e delle Provincie autonome, attraverso l'audizione dei suoi rappresentanti. Riallacciandosi alle considerazioni svolte dal collega Paolini in merito all'articolo 13, fa presente che la proroga, per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, rappresenta un escamotage per consentire il prolungamento del mandato della persona che attualmente ricopre tale incarico, che a norma di legge non è rieleggibile.
  Pur sottolineando che si tratta di un aspetto che esula dalle competenze della Commissione Giustizia, esprime inoltre perplessità anche con riguardo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attività del Garante, sottolineando come tale questione sia stata posta anche nella documentazione predisposta dagli uffici che hanno evidenziato la necessità di una integrazione della valutazione fornita dal Governo. Con riguardo inoltre alla modifica introdotta dall'articolo 8 del provvedimento all'articolo 391-bis del codice penale, fa presente che la pena prevista per la concessione di telefoni cellulari ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, risulta sproporzionata, essendo maggiore rispetto a quella fissata per il reato di procurata evasione. Sottolinea inoltre le ulteriori imprecisioni di natura tecnica con riguardo per esempio ai requisiti individuali per il permesso di lavoro previsti dal comma 1 dell'articolo 1 evidenziando la necessità di raccordare la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 che sospende, nell'articolo 27-ter, comma 9-bis del Testo unico sull'immigrazione, il riferimento ai requisiti reddituali per il rilascio del permesso per motivi di lavoro del ricercatore con il successivo comma 9-ter. Rileva inoltre che l'articolo 6 prevede, anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza, l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. Al riguardo ritiene che la disposizione sia censurabile nella parte in cui si esprime in termine di prova piena e non prettamente indiziaria, proponendo di sostituire le parole «risulta» con le parole «risulterebbe» o similari. Si sofferma inoltre sulla necessità di meglio specificare i concetti contenuti all'articolo 11 e di rettificare il contenuto del comma 6 dell'articolo 4.

  Mario PERANTONI, presidente, tiene a precisare di non aver mai considerato una perdita di tempo gli interventi della collega Bartolozzi, che, come tutti sanno, sono puntuali e forniscono utili contributi. Nel rilevare che non tutte le questioni sollevate sono di stretta competenza delle Commissione Giustizia, ritiene che affrontarle in questa sede può rispondere all'esigenza di avere una visione complessiva del provvedimento.

  Maura TOMASI (LEGA) rileva, in primo luogo, la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge in discussione. Sottolinea, infatti, che sebbene il Presidente della Repubblica, prima con una lettera inviata il 4 ottobre 2018 al Presidente Pag. 99 del Consiglio dei Ministri in sede di promulgazione del decreto-legge 113 del 2018 e, successivamente, 1'8 agosto 2019, con una lettera anche ai Presidenti di Camera e Senato in sede di promulgazione della legge n. 77 del 2019 di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, abbia inteso sottolineare e chiarire alcuni profili delle citate disposizioni tramite una loro rimodulazione da valutarsi alla luce dei princìpi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia, la scelta di operare tale adeguamento non aveva però le medesime caratteristiche di necessità ed urgenza che hanno contraddistinto invece la necessaria adozione dei decreti-legge menzionati, in quanto, a differenza dell'impellente necessità di tutelare il territorio nazionale e la sicurezza dei cittadini e della Repubblica, come purtroppo i recenti fatti internazionali di natura terroristica hanno dimostrato, ben si sarebbe potuto procedere attraverso la «via parlamentare». Si sarebbe così evitata l'ennesima forzatura del procedimento legislativo per soddisfare logiche di equilibrio partitico della maggioranza che hanno fatto sì che si assistesse peraltro al paradosso per cui il gruppo del Movimento Cinque Stelle, che quei due decreti-legge avevano votato, si è trovato ora nella parte opposta a doverli modificare. Rileva, quindi, che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento introduce all'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 2008 il riferimento agli obblighi costituzionali o internazionali. A suo avviso tale disposizione appare pleonastica in quanto si tratta di obblighi di per sé cogenti, ma al tempo stesso eccessivamente vaga perché, di fatto, affida all'interprete il reperimento e l'ermeneutica di un numero indefinito di fonti internazionali, così da legittimare qualsiasi decisione volesse essere assunta nella sede amministrativa, determinando anche una sostanziale elusione della riserva di legge di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione in tema di disciplina dello straniero. Ritiene che già queste valutazioni sarebbero sufficienti per indurre il Parlamento ad astenersi da un tale modifica normativa. A suo avviso, se l'obiettivo del provvedimento è quello di garantire la sicurezza, non risulta chiara la logica in base alla quale si accentui una marcata dinamica di permeabilità fra istituti diversi, come le fattispecie previste per l'ottenimento di un permesso di soggiorno o di un titolo di regolarizzazione e quelle per accedere a un successivo permesso di lavoro. Ritiene che la preoccupante attenuazione del rigore che dovrebbe caratterizzare la fase precedente di selezione dei soggetti che possono entrare e rimanere in Italia, rischia, con il decreto-legge in esame, di consentire forme di surrettizie sanatorie prive di una adeguata fase di severa verifica dei requisiti soggettivi sotto il profilo della personalità e del contesto relazionale di ciascun soggetto. Ritiene che il provvedimento in discussione dia luogo a discutibili «zone franche» nella necessaria e preliminare verifica di tali requisiti soggettivi per consentire a stranieri il permanere in Italia, che conducono, di fatto e non solo, alla stabilizzazione della presenza di immigrati irregolari nel nostro Paese in presenza di situazioni equiparabili a una sorta di «esimenti» sui generis ovvero di valutazioni troppo indefinite e sbilanciate in senso sfavorevole al rientro degli irregolari nei paesi di origine. Evidenzia quindi la necessità di precisare ulteriormente le fattispecie in sussistenza delle quali lo straniero possa esser fatto destinatario di permesso di soggiorno per ragioni meramente tutelative. A tale proposito rileva come, se all'articolo 5, comma 6, del provvedimento si fossero inserite dopo le parole «Stati contraenti» le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni del diritto sovranazionale in materia di riconoscibilità dello status di rifugiato ovvero protezione sussidiaria», si sarebbe potuta evitare la discrezionalità dell'interprete di aprire alle migrazioni meramente economiche. Rileva quindi come la maggioranza debba farsi carico della decisione politica che assume. Evidenzia, inoltre che si sarebbe dovuta sopprimere la previsione di convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. Rileva, infatti, che il permesso Pag. 100 di soggiorno per protezione speciale dovrebbe essere espunto dall'ordinamento giuridico, essendo esso connotato dal presupposto del carattere umanitario e rappresentando – come tale – un intollerabile incentivo all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale. Osserva che, diversamente, lo straniero entrato illegittimamente nel territorio dello Stato e fatto destinatario di un permesso per protezione speciale potrebbe grazie ad esso ottenere un permesso per motivi di lavoro e regolarizzare così una situazione ab origine contra legem, che favorirebbe – ed è questa a suo avviso la ratio della proposta – i flussi migratori verso l'Italia. Da ultimo, manifesta la propria contrarietà anche nei confronti della disposizione prevista dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale. Sottolinea, in fine, come sarebbe stato più opportuno continuare a potenziare il sistema delle espulsioni che negli anni, ad eccezione della breve parentesi dettata dai «decreti Salvini» in materia di immigrazione, ha sofferto per la scarsità di risorse e di efficacia e necessita di una urgente riforma. A suo avviso ad un buon sistema di accoglienza ed integrazione è necessario che corrisponda un efficace sistema di espulsioni, per valorizzare l'immigrazione sana ed allontanare quella disfunzionale.

  Michele BORDO (PD), relatore, nel ringraziare i colleghi per aver illustrato le loro posizioni in sede di dichiarazione di voto, tiene a chiarire l'equivoco sorto in avvio dell'esame del provvedimento nella seduta odierna, sottolineando che non ha mai pensato che la collega Bartolozzi lavori puntualmente sulle norme al fine di far perdere tempo alla Commissione. Nel precisare, inoltre, di non aver risposto alla mail della collega non per scortesia ma prevedendo di chiarire, nel corso della attuale discussione, la propria posizione in merito alle osservazioni sottopostegli, fa presente che si tratta di rilievi puntuali e meritevoli di attenzione su cui tuttavia le posizioni politiche sono legittimamente divergenti e che pertanto ritiene di non poter accogliere. A tale proposito fa presente che, in particolare, alcuni di tali rilievi hanno un impatto importante sull'impianto del provvedimento con la conseguenza di snaturare il senso politico che la maggioranza intende attribuirgli. Precisa, inoltre, che a differenza di quanto dichiarato dai colleghi, il decreto-legge in esame non configura un'apertura incondizionata delle frontiere ma è volto a puntualizzare principi che sono contenuti nella nostra Carta costituzionale e che sono stati oggetto delle osservazioni del Presidente della Repubblica. Entrando nel merito delle singole questioni, con riguardo al rilievo avanzato dal collega Zanettin e ripreso dalla Lega e dall'onorevole Bartolozzi, fa presente che, pur avendo in un primo luogo pensato di tradurlo in una osservazione della sua proposta di parere, dopo un'ulteriore riflessione ha ritenuto che la composizione collegiale in sede di giudizio sulle controversie in materia di protezione internazionale, benché costituisca un aggravio per le strutture giudiziarie, rappresenti una garanzia indispensabile, tanto più considerato che sono in discussione diritti fondamentali delle persone. Accogliendo, inoltre, le considerazioni della collega Bartolozzi con riguardo alle disposizioni transitorie dell'articolo 15 che potrebbero, effettivamente, determinare l'applicazione di tre diversi regimi in tema di protezioni internazionale, propone di integrare la propria proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3) chiedendo alla Commissione di merito un supplemento di riflessione. Con riguardo alla pena prevista a seguito della modifica dell'articolo 391-bis del codice penale, nel riconoscere la sua sproporzione rispetto ad altri reati quale la procurata evasione, fa presente di non aver ritenuto di porre la questione al fine di contemperare esigenze diverse nonché di tenere conto degli orientamenti complessivi della maggioranza. A tale proposito fa presente, da un lato, che il reato di procurata evasione è molto più raro rispetto a quello di agevolazione delle comunicazioni con l'esterno e, dall'altro, che secondo parte della dottrina è la pena per la procurata evasione ad essere eccessivamente bassa.

Pag. 101

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel prendere atto dell'apertura dimostrata dal relatore, evidenzia la necessità di introdurre nella proposta di parere un'osservazione relativa alla questione della pena cui Forza Italia attribuisce grande rilevanza, al fine di provocare una riflessione da parte della Commissione di merito. Ribadisce analoga necessità, per quanto riguarda i rilievi avanzati sull'articolo 6 in materia di arresto in flagranza differita.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore.

DL n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato in precedenza.

  Mario PERANTONI, presidente, chiede al relatore se ha approfondito i profili problematici evidenziati nel corso del dibattito svoltosi in precedenza.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, anche con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi, riformula la proposta di parere precedentemente illustrata nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4)

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 17.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 17.15.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta in sede di Atti del Governo e in quella in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Atto n. 201.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda, altresì, che nella scorsa seduta il relatore, on. Di Sarno, aveva illustrato il provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Pag. 102

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda, altresì, che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole Sarti, aveva illustrato il provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 17.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
(Doc. LXXXVII, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2757 Governo e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, per le parti di competenza. Ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva; potranno essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea approvati dalla Commissione, il cui termine per la presentazione, sarà concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta. Rammenta che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

  Federico CONTE (LEU), relatore, con riguardo all'esame del disegno di legge di delegazione europea, rammenta che esso avviene, come è il caso del disegno di legge europea, secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali inoltre esprimono il parere anche sugli emendamenti presentati presso la stessa Commissioni di merito. Fa inoltre presente che la legge di delegazione europea è – assieme alla legge europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Rammento a tale proposito che mentre la legge europea, il cui disegno di legge è tuttora all'esame della XIV Commissione, contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea. Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi Pag. 103dell'articolo 29, comma 7, della medesima legge il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.
  Evidenzia che il disegno di legge in esame, che a seguito delle modifiche approvate presso il Senato consta di 29 articoli, contiene anzitutto – all'articolo 1 – la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle 38 direttive contenute nell'Allegato A, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, negli articoli da 3 a 29, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 17 delle 38 direttive dell'Allegato A e a 8 dei 17 regolamenti. Il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai criteri specifici dettati dal disegno di legge, le procedure, i criteri direttivi e i termini per l'esercizio della delega agli articoli 30 e 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché – dopo la modifica del Senato – a tener conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19. Il disegno di legge contiene altresì – all'articolo 2 – una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, precisa di soffermarsi, in questa sede, sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia. Segnala a tal fine, con riguardo all'articolo 3, che tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 in materia di fornitura dei servizi di media audiovisivi, alla lettera n) figura l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia. Analogamente, anche all'articolo 4, che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, è richiesta la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  Osserva che l'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. Nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame si evidenzia che la direttiva (UE) 2019/789 ha come obiettivi la promozione della fornitura transfrontaliera di servizi online che sono accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l'agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all'organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. A tal fine la direttiva provvede: 1) a estendere il principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori; 2) a introdurre l'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione. Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, l'articolo 8 individua due criteri direttivi da tenere in considerazione nell'esercizio della delega. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 prevede che il decreto legislativo di attuazione definisca in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva», Pag. 104in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna». Fa presente che, in base al contenuto dell'articolo 3 della direttiva, che disciplina l'applicazione del principio del «paese d'origine» ai servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, i programmi sopra indicati rientrano tra le tipologie che, in relazione all'esercizio del diritto d'autore, sono considerate come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva.
  Evidenzia, inoltre, che, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, il decreto legislativo di attuazione della direttiva in questione è tenuto altresì a individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie per la ritrasmissione, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789. Tale articolo disciplina infatti l'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione da parte di soggetti, titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, demandando agli Stati membri di provvedere affinché detti soggetti esercitino il loro diritto di concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso organismi di gestione collettiva, i quali risultano, pertanto, incaricati della gestione dei diritti di ritrasmissione. Nell'esercizio di tale criterio di delega, il Governo è chiamato inoltre a tenere in considerazione, al fine di garantire l'omogeneità della normativa, quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che reca attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Tale articolo 8 stabilisce infatti i requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore con riguardo alle opere musicali.
  Segnala che l'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, prevedendo che il Governo, oltre ad applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni in essi custoditi (lettera a)), disciplini le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, e di definire – attesa la genericità della locuzione – il concetto di «accesso legale» alle opere nonché i requisiti dei soggetti coinvolti (lettera b)). Segnala a tale proposito che l'articolo 3 della direttiva disciplina l'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, autorizzando i titolari dei diritti ad applicare misure adeguate a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altri materiali. Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 3 demanda agli Stati membri di introdurre eccezioni a determinati diritti stabiliti dall'ordinamento europeo per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale.
  Rileva che tra gli ulteriori criteri di delega figura inoltre, alla lettera c), la modalità di esercizio dell'opzione prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, che consente agli Stati membri di escludere o limitare l'eccezione al diritto d'autore per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali. Il Governo è altresì tenuto a stabilire (lettera d)) le procedure che permettono ai titolari dei diritti, che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva demanda agli Stati membri di disporre che organismi di gestione collettiva possano (a determinate condizioni) concludere contratti di licenza non Pag. 105esclusiva a fini non commerciali con istituti di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione e distribuzione al pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta degli istituti medesimi. Ai sensi del successivo paragrafo 2, gli Stati membri sono autorizzati a introdurre eccezioni o limitazioni a determinati diritti, con l'obiettivo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta.
  Rammenta che il Governo è inoltre tenuto a: stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio, esercitando l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva (lettera e)); individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio, sia anche «orfana» (lettera f)); prevedere ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere o altri materiali (lettera g)); prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che – nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico – trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lettera h)); definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lettera i)); definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lettera l)); definire la quota del compenso spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori. L'articolo 16 della direttiva conferisce infatti facoltà agli Stati membri di prevedere che – nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore – tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza (lettera m)).
  Per quanto riguarda le misure volte a garantire il buon funzionamento del mercato interno per il diritto d'autore, ricorda che l'articolo 17 della direttiva introduce un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, disponendo che essi siano responsabili per eventuali atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, a meno che non dimostrino di aver compiuto i «massimi sforzi» per ottenere un'autorizzazione; per assicurare di non aver ricevuto segnalazioni al riguardo da parte dei titolari dei diritti; per impedirne il caricamento in futuro. Pertanto tenuto la lettera n) del comma 1 dell'articolo 9 prevede la definizione del concetto di «massimi sforzi», da applicarsi alla luce del principio di ragionevolezza. Sono infine indicati i seguenti criteri direttivi: individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi prevista per gli utenti in caso di controversie con i prestatori di servizi (lettera o)); stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva (lettera p)). In base all'articolo 20 della direttiva, il meccanismo di adeguamento contrattuale deve garantire che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti possano rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, qualora la remunerazione inizialmente concordata si riveli sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni; stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca che permetta ai creatori di contenuti di riacquistare i propri diritti se le loro opere non vengono sfruttate dal licenziatario (lettera q)). Pag. 106
  Segnala che l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che contiene disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. In particolare, il comma 1 prevede che il decreto legislativo o i decreti legislativi con cui il Governo darà attuazione alla citata direttiva siano adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche specifici principi e criteri direttivi. In primo luogo, il Governo è tenuto ad assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo (lettera a) del comma 1 dell'articolo 21). Il Governo è tenuto altresì a stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Fa presente che, ai sensi del citato articolo 4 della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità nazionali competenti siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e a consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L'articolo 7 della direttiva disciplina il sistema di richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti alle unità di informazione finanziaria salvaguardando l'eventuale impatto di una richiesta informativa sulle indagini in corso. Ove, infatti, sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la unità di informazione finanziaria (UIF) non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. A tal fine, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, il Governo è chiamato a designare quali autorità competenti abilitate ad accedere al registro centralizzato dei conti bancari, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 (lettera b, numero 1 del comma 1 dell'articolo 21). A norma del citato decreto ministeriale si tratta: dell'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi centrali o interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza (costituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203); del Ministro dell'interno, del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, dei questori e del direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono determinate circostanze.
  Ricorda che, in linea con la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, Pag. 107il Governo è chiamato inoltre a individuare, quali autorità abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (lettera b), numero 2, del comma 1 dell'articolo 21). Infine, il Governo è tenuto ad agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia (ai sensi del richiamato articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza) secondo modalità definite d'intesa tra le medesime forze (lettera c) del comma 1 dell'articolo 21).
  Precisa che l'articolo 22, introdotto dal Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Segnalo, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, che tra i principi e criteri specifici è prevista (alla lettera f) del comma 1) l'introduzione, in linea con l'articolo 14 della direttiva, di una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per i casi di violazione dei divieti e delle disposizioni previste dalla direttiva. In base alla suddetta disciplina i proventi delle sanzioni dovranno essere devoluti agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono agli accertamenti delle violazioni e destinati, all'interno dei bilanci di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e all'accertamento delle violazioni. L'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto (cosiddetto whistleblowing) dell'Unione, al fine di dare uniformità a normative nazionali assai eterogenee o frammentate nonché di valorizzare siffatto strumento. Il comma 1 (unico comma dell'articolo) stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni nei settori di cui all'articolo 2 della predetta direttiva (appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE o il mercato interno) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato. La tutela si applica, ove opportuno, anche ai facilitatori, ai terzi o ai soggetti giuridici connessi con le persone segnalanti, di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva; b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.
  Segnala da ultimo che figurano inoltre all'articolo A del disegno di legge, per la cui attuazione non sono dettati criteri e principi specifici oltre a quelli generali della legge 234 del 2012, richiamati all'articolo 1 del provvedimento in esame: la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, volta a consentire una cooperazione transfrontaliera efficiente e rapida fra le autorità nazionali in materia; la direttiva (UE) 2019/713, volta a predisporre un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione Pag. 108dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime; la direttiva (UE) 2019/884 che introduce modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).
  Passando alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2019, rammenta che essa è presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dando conto nel dettaglio delle attività svolte nell'anno di riferimento nei vari ambiti del processo di integrazione europea e dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione. A livello generale, il Governo evidenzia in primo luogo che il 2019 è stato caratterizzato dal rinnovo delle principali Istituzioni europee, del quale a parere del Governo è stato possibile apprezzare i primi effetti già con il piano per il Green Deal europeo e con la preannunciata strategia di politica industriale europea, nonché dalla conclusione del negoziato sulla Brexit che, con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso nel febbraio 2020, dovrebbe consentire la salvaguardia dei rapporti economici, la difesa delle parità di condizioni e la tutela dei cittadini. La relazione – che ricostruisce l'azione del Governo nell'Unione europea settore per settore – si articola in quattro parti. La prima parte descrive le attività del Governo nel quadro generale del processo di integrazione dell'Unione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte è dedicata alle politiche settoriali, con riferimento alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento dell'Unione, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini, alla dimensione esterna dell'Unione. Nella terza parte – rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale – sono evidenziati i risultati conseguiti nell'attuale ciclo di programmazione e fornite le prime indicazioni sulle prossime prospettive finanziarie. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee. Sono illustrate le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché quelle in materia di informazione qualificata al Parlamento. Sono, altresì, evidenziate le attività riguardanti il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia, la prevenzione e soluzione delle infrazioni, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, l'attuazione della normativa UE.
  Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che il Governo segnala, in materia di cooperazione giudiziaria nel settore civile, la definitiva approvazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure, di cui la relazione evidenzia, pur rammaricandosi del non elevato livello di ambizione dell'intervento, gli aspetti principali: riconoscimento di un periodo di tre anni per poter ottenere l'accesso alla liberazione dei debiti (decorrente da momenti diversi, a seconda delle peculiarità delle normative nazionali); necessità di avere nei diritti nazionali almeno una procedura per l'esdebitazione (che tuttavia concorrerà con quelle domestiche); uso dei mezzi di comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari (sebbene solo per alcuni atti determinati, e con un periodo lunghissimo di implementazione); raccolta obbligatoria di alcuni dati sulle «performance» dei procedimenti di insolvenza (laddove, tuttavia, la raccolta della mole più rilevante di dati è solo facoltativa). Il Governo sottolinea inoltre che dopo due intensi anni di negoziato, è stato inoltre approvato il regolamento (UE) 2019/1111 di revisione del quadro relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori. L'obiettivo della revisione è quello di sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e diritti Pag. 109 fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci.
  Ricorda che sono tuttora in corso di esame le proposte di revisione di due regolamenti in materia di digitalizzazione della cooperazione civile (COM (2018) 378 e 379). Si tratta del regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati Membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale e del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. L'obiettivo comune di entrambe le proposte di revisione è quello di favorire la digitalizzazione e l'uso della tecnologia informatica negli scambi transfrontalieri tra autorità competenti in relazione all'assunzione delle prove e alla notificazione di documenti. Nella relazione si evidenzia che in generale le proposte realizzano una necessaria e non altrimenti rinviabile opera di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria civile, approdando a soluzioni che garantiscono tempi più celeri e procedimenti meno costosi. Secondo il Governo tutto ciò viene fatto con attento bilanciamento degli interessi in gioco: i testi, infatti, sono caratterizzati da garanzie e tutele e prevedono anche una fase di implementazione degli strumenti, a cura degli Stati membri, per la ulteriore introduzione di previsioni garantiste a livello nazionale.
  Con riguardo al settore penale, rileva che nella relazione – oltre a ricordare importanti atti dell'Unione europea che sono giunti alla fine del loro iter, quali il regolamento istitutivo della Procura europea, nonché la direttiva relativa alla lotta alla frode e alla contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dal contante e la direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – si fa presente che sono in corso i negoziati su un importante pacchetto di proposte in materia di prove elettroniche. Si tratta della proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018)225) e sulla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM (2018) 226). L'obiettivo del futuro regolamento è quello di introdurre un meccanismo alternativo agli strumenti esistenti di cooperazione internazionale, per migliorare l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche creando un quadro giuridico che permetta di rivolgere i provvedimenti giudiziari direttamente ai fornitori di servizi stabiliti in un altro Stato membro. La proposta di direttiva sarà uno strumento essenziale per l'applicazione del futuro regolamento, in quanto definisce le norme per la nomina dei rappresenti legali dei prestatori di servizi, il cui ruolo è ricevere e rispondere a tali ordini. La creazione della figura dei rappresentanti legali si è rivelata necessaria in considerazione della mancanza di un obbligo giuridico generale per i prestatori di servizi non UE di essere fisicamente presenti nell'Unione quando vi prestano servizi. Inoltre in tema di cooperazione giudiziaria internazionale, la relazione evidenzia l'approvazione del regolamento (UE) 2019/816 che impone la costruzione a livello europeo di un indice delle condanne in via definitiva di cittadini appartenenti a Paesi terzi (ECRIS-Third Country Nationals), alimentato dai Paesi membri di emissione delle condanne attraverso il conferimento dei dati anagrafici e delle impronte digitali dei suddetti. L'obiettivo è quello di garantire maggiore certezza ed univocità nell'identificazione di tali soggetti e, dunque, di aumentare l'efficacia del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) quale strumento di contrasto ai fenomeni criminosi di portata internazionale. Secondo il Governo tale strumento rappresenta un passaggio cruciale per fronteggiare in maniera più adeguata la minaccia del terrorismo internazionale e le problematiche poste dalla dimensione sempre Pag. 110 più transnazionale delle organizzazioni criminali, nonché un efficace strumento posto a disposizione della neo-istituita Procura Europea.
  Sempre per quanto riguarda la sfida del terrorismo, rammenta che il Governo ha continuato a sostenere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM (2018) 640). Tale proposta ha l'obiettivo di garantire un quadro giuridico certo sulla responsabilità dei fornitori di servizi online che offrono il proprio prodotto all'interno dell'UE (indipendentemente dalla loro collocazione geografica e dalla loro dimensione), i quali avranno l'obbligo di adottare una serie di misure volte a prevenire, nel rispetto della libertà di espressione, la diffusione in rete di contenuti riconducibili al terrorismo. In merito invece all'innovazione ed alla ricerca tecnologica applicate alla sicurezza, sul piano normativo, il Governo ha contribuito all'approvazione dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sulla cosiddetta interoperabilità delle banche dati dell'Unione europea che perseguono lo scopo di favorire la consultazione in tempo reale, a livello nazionale, di una serie di banche dati europee operanti in materia di sicurezza, giustizia, frontiere esterne e di gestione del fenomeno migratorio, alcune delle quali già attive (Sistema Informativo Schengen – SIS, EURODAC, Sistema Informativo Visti – VIS) e altre di prossima attivazione (Sistema di Entrate e Uscite – EES, Sistema informativo sull'autorizzazione al viaggio-ETIAS, Sistema informativo sulle condanne in sede penale dei cittadini dei Paesi terzi – ECRIS-TCN).

  Enrico COSTA (Misto), nel constatare l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea che avrebbe voluto sapere dall'Esecutivo se il provvedimento in esame è «blindato» o se esistano margini per modifiche. Rammenta che nel corso dell'esame del disegno di legge europea il presidente aveva dichiarato inammissibile un emendamento a sua firma. In tale occasione, ricorda che la presidenza aveva precisato che la sede idonea per esaminare quella proposta emendativa era quella relativa alla legge di delegazione europea. Preannuncia pertanto la ripresentazione di tale proposta, volta a recepire una direttiva che era già stata inserita nella legge di delegazione europea per l'anno 2017, per la quale però il Governo allora in carica aveva fatto scadere la delega per poi inviare una nota alla Commissione europea con la quale si affermava la sussistenza dell'adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva in questione. Evidenzia, inoltre, che nella relazione del collega Conte si fa richiamo al recepimento della direttiva sulle indagini finanziarie e sui conti correnti. Si tratta di una serie di atti impattanti sul nostro ordinamento. Al di là del merito, rileva la vaghezza dei principi di delega e sottolinea come invece il compito del Parlamento sia quello di indirizzare il Governo su questi temi anche attraverso l'individuazione di principi di delega più stringenti.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 18.10